1. Alfonso Cristaudo
Direttore Medicina Preventiva del Lavoro
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Via Santa Maria 110, Pisa
E-mail a.cristaudo@med.unipi.it
Tel 050-993820
2.
3.
4.
5. SALUTE E SICUREZZA
DEL LAVORO: punti di vista
ASPETTI SOCIALI
ASPETTI ETICI
ASPETTI SANITARI
ASPETTI ASSICURATIVI
ASPETTI CIVILI E PENALI
ASPETTI TECNICI
ASPETTI PREVENTIVI
….
6.
7.
8.
9. Pericoli e Rischi
PERICOLO
“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni” (ART 2. d.Lgs 81/2008)
ESPOSIZIONE AL PERICOLO
“situazione in cui il pericolo diventa concreto,
cioè situazione in cui una persona è esposta al pericolo”
RISCHIO
“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione” (ART 2. d.Lgs 81/2008)
DANNO
“lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di
esposizione al pericolo”
RISCHIO (dimensione del)
“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue
conseguenze” (UNI 11230)
9
10. ESEMPIO
Corrente elettrica PERICOLO
Se l’impianto elettrico è a norma il RISCHIO
elettrico per il lavoratore è azzerato.
Si deduce da quanto riportato che il rischio è un
fattore percentuale che decresce in funzione della
applicazione di norme preventive di sicurezza.
11. Rischi occupazionali
Rischi per la sicurezza: fattori legati a danni
acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente
sulla persona e costituiscono un nesso di
causa/effetto con la lesione.
Rischi per la salute: fattori legati a danni
progressivi e cronici provocati da fattori esterni
che agiscono lentamente sulla persona addetta
alle specifiche lavorazioni pericolose.
12. FATTORI di RISCHIO da LAVORO
Rischio CHIMICO
Rischio FISICO Rischio
BIOLOGICO
.
Rischio derivante da fattori Rischio derivante da fattori
RELAZIONALI BIODINAMICI
13. MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO E DEI RISCHI
Evoluzione sistemi tecnologici di produzione
(forte e rapida innovazione, automazione…)
Evoluzione dei rapporti di lavoro
(nuovi contratti di lavoro, lavoratori atipici, internali, ..)
Evoluzione della realtà socio economica
(aumento del lavoro femminile, invecchiamento, immigrazione,
parcellizzazione, appalto, esternalizzazione, globalizzazione...)
DIVERSO RAPPORTO
LAVORATORE / PROCESSO DI LAVORO
14. Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio. nell’Unione
Europea. Studio pilota su “Lo stato della sicurezza e della salute sul
lavoro” (Bilbao, 2001).
AGENTE DI RISCHIO % lavoratori
esposti
Movimenti ripetitivi 57%
Posture incongrue 45%
Lavoro monotono 45%
Movimentazione manuale di carichi 34%
Rumore 28%
Vibrazioni 24%
Temperature 23%
Ritmi imposti 22%
Agenti chimici 14%
Soprusi 8%
Violenza fisica 4%
Molestie sessuali 2%
16. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: definizioni
Infortunio: Evento occorso per “causa violenta” “in
occasione di lavoro”, da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più
di tre giorni
Causa violenta = concentrata nel tempo
Malattie professionali: Malattia contratta “nell’esercizio” ed
a “causa della lavorazione espletata” (causa dilazionata nel
tempo)
Malattie tabellate, sistema tabellare presunzione d’origine
Sistema Misto (corte costituzionale sentenza 179/88), onere
della prova a carico dell’assicurato
16
17. Il fenomeno infortunistico
ILO Commissione UE*
N. infortuni sul lavoro 270 mil. 4,0 mil.
Malattie professionali 160 mil. 4,7 mil.
Casi mortali 2,2 mil. 4397
6000 al giorno
Giornate lavorative 158 mil.
perse
L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra
il 2,6% - 3,8%* del PIL dell’UE.
17
* Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004
18. Il fenomeno infortunistico
In Italia
Infortuni denunciati al giorno (superiori 3 gg.) ca. 2.500
Infortuni Mortali/ giorno 3-4
Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in ca. 16,5 mln.
un anno:
Costo sociale annuo per infortuni e M.P. ca. 28,4 mld. €
(3,2% PIL)
Costi diretti INAIL ca. 6,2 mld. €
18
21. Malattie Professionali
Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR
1124/65
Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali
◦ DPR 13 aprile 1994, n 336
58 voci tabella industria
27 voci tabella agricoltura
◦ Nuove Tabelle delle Malattie Professionali dell’industria e
dell’agricoltura DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21
luglio 2008)
85 voci tabella industria
24 voci tabella agricoltura
22. Malattie Professionali
Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88
Sistema Assicurativo “Misto”
1) per le malattie tabellate provocate da lavorazioni tabellate e
denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il
principio della presunzione legale di origine;
2) per le malattie non tabellate, il lavoratore ha sempre l'onere di
provarne l'origine professionale.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 13) definisce
il danno biologico come la:
“lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del
danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla
capacita' di produzione del reddito del danneggiato”
23.
24.
25. Malattie Professionali
Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia/segnalazione, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 30
giugno 1965, n. 1124, da parte di ogni medico che ne venga a
conoscenza
Aggiornamenti
◦ DM 27 Aprile 2004
◦ DM 14 Gennaio 2008
Lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata
probabilità
Lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di
limitata probabilità
Lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece
solo possibile
39. Attenzione
Non abbiamo molte informazioni su ciò che
accade ai circa 4-5 milioni di lavoratori non
assicurati, cui vanno aggiunti tutti coloro che
lavorano “sommersi” (3,5 milioni???).
E’ molto probabile che, in una parte sia del primo
gruppo sia (ancor più) del secondo, la numerosità degli
eventi infortunistici ed anche delle patologie legate al
lavoro non sia trascurabile….
40. E certamente anche riguardo agli “assicurati” vi è
un consistente fenomeno di sottodenuncia della
malattie da lavoro.
Ricordiamo sempre che gli andamenti ed i
numeri in questa materia derivano da fenomeni
vari e complessi, alcuni nascosti e non del
tutto noti (sottodenunce, lavoro sommerso,
non assicurati, ecc.).
42. INDUSTRIA E SERVIZI
MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL 2007: 25473
5000
4488
4500
4000
3500 3230
3119
3000 TABELLATE NON TABELLATE
2668
13% 87%
2500
2000
1510 1461
1500 1287
1033
1000 839 822
721
581
500 285 247 221 323
106 89
0
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43.
44.
45. Evoluzione storica della patologia da lavoro (1)
Malattie professionali Malattie multifattoriali Correlate
“classiche” monocausali al Lavoro, work-related disease
da cause chimiche e (definizione OMS del 1985):
fisiche (malattie infettive,
pneumoconiosi,
intossicazione da agenti
Chimici, ecc.)
46. Evoluzione storica della patologia da lavoro (2)
1950
1900 2000
•Malattie osteo-articolari da MMC, da
•Malattie infettive e parassitarie
vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture
(TBC, carbonchio, tetano,
anchilostomiasi) incongrue (es. Cumulative Trauma Disorders -
•Patologie dell’udito; CTD)
•Intossicazioni acute o croniche da •Malattie da “rischi psicosociali” (malattie
stress-correlate)
Pb, S, cemento
•Sindromi allergiche respiratorie e cutanee;
•Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi,
•Malattie da rischio infettivo in ambito
antracosi, ecc.)
sanitario
•Sick Building Syndrome
•Patologia da VDT
•Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da
agenti chimici
•Patologia neoplastica
47. Malattia Correlata al Lavoro
Tecnopatia ad eziologia multifattoriale in
cui la componente eziologica lavorativa
giuoca un ruolo importante
48. LA SICUREZZA
inizia dalla Direzione è compito di tutti
progetto permanente in tutte le fasi dei processi
produttivi e del ciclo di vita
basata sulla prevenzione dei prodotti
e non sull’azione riparatrice
si raggiunge con la
è misurabile
formazione continua
I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA
tempo perso dal personale costi fissi non compensati
(energia, servizi, …)
danni materiali ad impianti,
attrezzature o prodotti conflitti di lavoro
interferenze in produzione perdita di immagine
49. LEGISLAZIONE
in Medicina del Lavoro
La tutela della salute del lavoratore trova
fondamento in alcuni articoli della Costituzione
della Repubblica Italiana.
A queste normative si aggiungono poi articoli del
Codice Civile ed una Legislazione Speciale per la
sicurezza del lavoratore.
50. Legislazione Generale
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 32 “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività.”
art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni, cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori …”
art. 41 “L’iniziativa economica … non può
svolgersi … in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”
51. Legislazione Generale
Codice Civile
art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio della impresa le misure che secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.”
52. Legislazione Generale
Codice Penale
art. 437 CP “reclusione per chiunque omettesse di collocare
impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro”
Art. 451 CP “reclusione o multa per chiunque ometta di
collocare, rimuova, o renda inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio
al soccorso con disastri o infortuni sul lavoro”
Art. 589 CP (omicidio colposo) e 590 CP (lesioni
personali colpose): previsione di pene più severe nel caso
di fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
53. Legislazione Speciale
Attualmente la legislazione speciale è quasi tutta
contenuta nel D.Lgs 81/2008 e nelle norme
relative alla assicurazione dei danni da lavoro
54. Dai DPR degli anni 50(norme nazionali)
al D.Lgs 81/2008 (norme comunitarie)
Fondamentale passaggio per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
dalla presunzione del rischio
(DPR 303/56)
alla valutazione del rischio
(D.Lgs 277/91, 626/94, 81/08)
55. D. Lgs. 81/2008
• Rappresenta il corpo
legislativo per la
prevenzione di tutti i
rischi lavorativi e la
protezione dei
lavoratori
56. I CONTENUTI DEL D.Lgs.81/2008
MISURE GENERALI DI TUTELA
art.15
Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza;
b) programmazione della prevenzione e dei
processi lavorativi, mirata ad un complesso che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
57. c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) riduzione dei rischi alla fonte;
f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o è meno pericoloso;
g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
58. h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
sui luoghi di lavoro;
i) priorità delle misure di protezione collettive
rispetto alle misure di protezione individuale;
l)controllo sanitario dei lavoratori;
m)allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) o)p)informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;per i dirigenti e preposti;per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)partecipazione e consultazione dei lavoratori;
59. s)partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, anche attraverso l’adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
t) programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
u) misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave e immediato;
v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
60. “Attori” della Prevenzione
Il Datore di Lavoro
Dirigenti e Preposti
Il Servizio Prevenzione e
Protezione
Il Medico Competente
Il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
I Lavoratori
61. Schema Funzionale
LINEA CONSULTIVA
LINEA OPERATIVA
Datore di Lavoro
Servizio Prevenzione
Dirigenti e Protezione
Preposti Medico
RLS
Competente
Lavoratori
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
62. Dettagli Schema Funzionale
Responsabilità Operative:
Datore di lavoro
(imprenditore ed organizzatore)
Dirigente
(dirige il lavoro)
Preposto
(organizza e vigila la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
Lavoratore
(esegue correttamente)
64. DATORE DI LAVORO
E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO
DI LAVORO CON IL LAVORATORE
CHI E’? (il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o
unità produttiva solo se e in quanto abbia
POTERI DECISIONALI E DI SPESA)
• INDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHI
ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE
IN AZIENDA)
COSA
ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI
DEVE FARE? SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E
PROCEDURALI
• INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI
RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
COSA •LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
NON DEVE FARE ? •LA DESIGNAZIONE DEL RESP. DEL
NON DELEGARE SERV DI PREV E PROT. DAI RISCHI
65. IL DIRIGENTE
Colui che
• SOVRINTENDE
CHI E’? • ORGANIZZA
• DISPONE
nell’ambito delle competenze e dei poteri
Riconosciutigli dal datore di lavoro
• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA
COSA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO
DEVE FARE? • IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI
PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO
• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO
ESEGUITE
• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO
MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
66. IL PREPOSTO
COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E
CHI E’? SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI
POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA
I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI
MEZZI E STRUTTURE (sovrintende)
• Collaborare ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza
decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che
lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività
lavorativa.
•Controllare che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza
COSA individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in
modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
DEVE FARE? •Verificare se, nello svolgimento delle lavorazioni, si
presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele.
•Collaborare col datore di lavoro facendogli presente
eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo
di lavoro.
•Attuare il piano di manutenzione delle macchine e
predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la
perfetta efficienza.
68. IL Servizio Prevenzione e Protezione
INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O
CHI E’? INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI
IL RSPP DEVE AVERE
ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE
DATORE SERVIZIO SERVIZIO
DI LAVORO INTERNO ESTERNO
69. • INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI
RISCHIO
SPP: COSA DEVE FARE?
• INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE
• ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
• PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
• FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI
SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
• PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
70. IL LAVORATORE
CHI E’?
ART.2
A) PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ ORGANIZ.
DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA
RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE,
UN’ARTE O UNA PROFESSIONE
B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI
COOPERATIVE O SOCIETÀ
C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL
PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI
QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI
ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI,
FISICI E BIOLOGICI, O VDT
E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL
SERVIZIO CIVILE
F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)
71. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
ART.20 D.LGS 81/2008
OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA
PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE
ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU
CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O
OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE,
ALLE ISTRUZIONI E AI , MEZZI FORNITI DAL DATORE DI
LAVORO
L’INOSSERVANZA COMPORTA SANZIONI DISCIPLINARI
MULTA FINO AL LICENZIAMENTO
AMMENDE DA 200 A 60o euro
L’ARRESTO FINO AD UN MESE
72. IL LAVORATORE
COSA DEVE FARE?
Art.20 D.Lgs.81/2008
CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI
LAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTI
ALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
•USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO…..
•OSSERVA LE DISPOSIZIONI……
•NON RIMUOVE O MODIFICA……
•NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA…..
•SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI…..
•SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI…..
•SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..
73. I LAVORATORI POSSONO ESSERE
INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE
DI EMERGENZA
Pronto soccorso
Evacuazione dei
lavoratori
Prevenzione e lotta
antincendio
Gestione
dell’emergenza
74. IL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE
CHI E’? AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I
LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
N° DIPENDENTI
RLS
(modalità di elezione e numero)
• eletto all’interno direttamente dai lavoratori
n < 15 • individuato per più aziende nell’ambito territoriale o
del comparto
• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda
n > 15 • eletto o designato dai lavoratori all’interno, in
assenza delle rappresentanze sindacali
n < 200 1
201< n <1000 3
n > 1000 6
75. • RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE,
INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA
FORMAZIONE
RLS: COSA DEVE FARE?
• PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI
• AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI
INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA
• ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO
• PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
• FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE
DELLE AUTORITA’ COMPETENTI
• DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:
- per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto
soccorso
- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso,
evacuazione e prevenzione incendi
- per la valutazione dei rischi
-per la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendio
76. IL MEDICO COMPETENTE
MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
CHI E’? MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA
IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC.
•FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI
•EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE
VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE
COSA
(se correlate ai rischi professionali)
DEVE FARE?
• ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA
SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con
salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI
LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA
SANITARIA
77. • ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE ED
MC: COSA DEVE FARE?
INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE
GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O
TOTALE
• COLLABORARE:
- alla VdR e al documento di valutazione dei rischi
- alla predisposizione delle misure per la tutela della
salute dei lavoratori
- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori
• VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO
• PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA
(ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI
79. D. Lgs. 81/2008
(valutazione dei rischi)
• Sul piano giuridico:
• È un obbligo diretto per tutti i
datori di lavoro e di
collaborazione per i RSPP e i
MC;
• Sul piano tecnico procedurale:
• È lo strumento fondamentale
con cui fare riferimento per la
gestione dei problemi relativi
all’igiene, alla sicurezza del
lavoratore all’interno
dell’azienda
80. Definizione di legge
D.lgs. 81/08
Art 2 comma 1
lettera q):“valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;”
81. Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8
ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
82. Articolo 29 - Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
83. V LU A I N D
A T ZO E EL
R SCHO
I I
ST M D
I A ELLA
PO BI T ’ CH SI
SSI LI A E
PR D CA I D N O
O U L A N
PER DEFINIRE DELLE PRIORITA’
PREVENTIVE ED ASSUMERE
DECISIONI.
84. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ANALISI CICLO PRODUTTIVO
(strutture, impianti, processi…)
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI
VALUTAZIONE DEI RISCHI ORGANIZZATIVE
TECNICHE
IDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA PROCEDURALI
CONTROLLO SANITARIO
DPI
ATTUATE
PROGRAMMATE
RISCHIO RESIDUO !!! Condizione di rischio che permane a
valle di ogni azione di adeguamento e destinata a ridursi
progressivamente nel tempo in relazione alla continua azione
di miglioramento
85. RISCHIO RESIDUO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO…
MISURE DI TUTELA …
RISCHIO RESIDUO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO…
MISURE DI TUTELA …
RISCHIO RESIDUO
RISCHIO
ACCETTABILE !!!!??
86. Condizioni di
ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO
Condizione 1= rispetto degli standard di legge applicabili
Condizione 2 = rispetto degli standard tecnici vigenti ed
applicabili
Condizione 3 = rispetto degli standard più evoluti ed applicabili
di volta in volta in relazione alla continua evoluzione delle
conoscenze tecnico scientifiche
La prima condizione è da ritenere inderogabile, gli altri standard possono essere invece
identificati come tappe intermedie ed obiettivo finale dell’azione di miglioramento.
N B : Q U A N DO S I R IL E V A IL DA N N O IL R IS C HIO N O N E ’ MA I A C C E T T A B IL E
87. LA DIMENSIONE DEL RISCHIO
LA DIMENSIONE DEL RISCHIO
“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e
della entità delle sue conseguenze” (UNI 11230)
La valutazione del rischio si basa su due elementi:
- probabilità del verificarsi di un evento dannoso
- magnitudo (gravità) delle conseguenze (entità del danno)
-Oltre naturalmente che
- sul “giudizio esperto” legato a:
- grado di conoscenza
- qualità delle informazioni
87
88. Esempio di matrice di valutazione
del rischio (4X4 o 5X5)
Probabilità (P)
Frequenza →
Livello improbabile remota occasionale probabile frequente
Danno ↓
Livello Indice 0 1 2 3 4
Gravità catastrofico
critico
5
4
0
0
5
4
10
8
15
12
20
16
(D) maggiore 3 0 3 6 9 12
minore 2 0 2 4 6 8
irrilevante 1 0 1 2 3 4
RISCHIO = P x D
R > 14 Rischio alto, azioni correttive indilazionabili
8 < R ≤ 14 Rischio medio, azioni correttive da programmare con urgenza
2 < R ≤ 8 Rischio basso, azioni correttive da programmare a medio termine
R≤ 2 Accettabile, trascurabile, azioni di mantenimento
98. APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO
PREVENTIVO
Individuare i pericoli e valutare i rischi
Identificare gli esposti
Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre
i rischi
tecniche
organizzative
procedurali
comportamentali
Proteggere i lavoratori
Informare e formare i lavoratori
Verificare su di essi l’esistenza di danni
99. NORME COMUNITARIE
LE GERARCHIE PREVENTIVE
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
RIDUZIONE AL MINIMO DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO
DEI LAVORATORI
TRAMITE:
MISURE TECNICHE
ORGANIZZATIVE
PROCEDURALI
INF/FORMATIVE
COMPORTAMENTALI
CONTROLLO SANITARIO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI