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Alfonso Cristaudo
Direttore Medicina Preventiva del Lavoro
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Via Santa Maria 110, Pisa

E-mail a.cristaudo@med.unipi.it
Tel 050-993820
SALUTE E SICUREZZA
DEL LAVORO: punti di vista
         ASPETTI SOCIALI
          ASPETTI ETICI
       ASPETTI SANITARI
    ASPETTI ASSICURATIVI
   ASPETTI CIVILI E PENALI
        ASPETTI TECNICI
     ASPETTI PREVENTIVI
               ….
Pericoli e Rischi
   PERICOLO
          “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
            di causare danni” (ART 2. d.Lgs 81/2008)


   ESPOSIZIONE AL PERICOLO
          “situazione in cui il pericolo diventa concreto,
          cioè situazione in cui una persona è esposta al pericolo”

   RISCHIO
           “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno     nelle
    condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
    alla loro combinazione” (ART 2. d.Lgs 81/2008)


   DANNO
          “lesione fisica alla persona come conseguenza           diretta o indiretta di
    esposizione al pericolo”


   RISCHIO (dimensione del)
         “Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue
    conseguenze” (UNI 11230)

                                                                                         9
ESEMPIO
Corrente elettrica          PERICOLO

Se l’impianto elettrico è a norma il RISCHIO
  elettrico per il lavoratore è azzerato.

Si deduce da quanto riportato che il rischio è un
  fattore percentuale che decresce in funzione della
  applicazione di norme preventive di sicurezza.
Rischi occupazionali
    Rischi per la sicurezza: fattori legati a danni
    acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente
    sulla persona e costituiscono un nesso di
    causa/effetto con la lesione.

   Rischi per la salute: fattori legati a danni
    progressivi e cronici provocati da fattori esterni
    che agiscono lentamente sulla persona addetta
    alle specifiche lavorazioni pericolose.
FATTORI di RISCHIO da LAVORO

                   Rischio CHIMICO

Rischio FISICO                                    Rischio
                                                BIOLOGICO
                               .




Rischio derivante da fattori       Rischio derivante da fattori
      RELAZIONALI                        BIODINAMICI
MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI
    LAVORO E DEI RISCHI
 Evoluzione sistemi tecnologici di produzione
           (forte e rapida innovazione, automazione…)

          Evoluzione dei rapporti di lavoro
     (nuovi contratti di lavoro, lavoratori atipici, internali, ..)

    Evoluzione della realtà socio economica
 (aumento del lavoro femminile, invecchiamento, immigrazione,
 parcellizzazione, appalto, esternalizzazione, globalizzazione...)




         DIVERSO RAPPORTO
   LAVORATORE / PROCESSO DI LAVORO
Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio. nell’Unione
Europea. Studio pilota su “Lo stato della sicurezza e della salute sul
lavoro” (Bilbao, 2001).

        AGENTE DI RISCHIO                          % lavoratori
                                                     esposti
        Movimenti ripetitivi                           57%
        Posture incongrue                              45%
        Lavoro monotono                                45%
        Movimentazione manuale di carichi              34%
        Rumore                                         28%
        Vibrazioni                                     24%
        Temperature                                    23%
        Ritmi imposti                                  22%
        Agenti chimici                                 14%
        Soprusi                                        8%
        Violenza fisica                                4%
        Molestie sessuali                              2%
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI




                                     15
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: definizioni




   Infortunio: Evento occorso per “causa violenta” “in
occasione di lavoro”, da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più
di tre giorni
   Causa violenta = concentrata nel tempo

   Malattie professionali: Malattia contratta “nell’esercizio” ed
a “causa della lavorazione espletata” (causa dilazionata nel
tempo)
   Malattie tabellate, sistema tabellare presunzione d’origine
   Sistema Misto (corte costituzionale sentenza 179/88), onere
della prova a carico dell’assicurato
                                                             16
Il fenomeno infortunistico
                                     ILO                     Commissione UE*

 N. infortuni sul lavoro           270 mil.                        4,0 mil.


 Malattie professionali            160 mil.                        4,7 mil.


 Casi mortali                      2,2 mil.                          4397
                                6000 al giorno
 Giornate lavorative                                               158 mil.
 perse



L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra
il 2,6% - 3,8%* del PIL dell’UE.
                                                                                    17
                                                 * Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004
Il fenomeno infortunistico

       In Italia

Infortuni denunciati al giorno (superiori 3 gg.)       ca. 2.500


Infortuni Mortali/ giorno                                 3-4
Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in    ca. 16,5 mln.
un anno:
Costo sociale annuo per infortuni e M.P.            ca. 28,4 mld. €
                                                      (3,2% PIL)
Costi diretti INAIL                                 ca. 6,2 mld. €




                                                                      18
1.700.000


1.600.000
                    Ita lia WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7
1.500.000
                         EVENTI INFORTUNISTICI
1.400.000
                         EVENTI MORTALI X 100
1.300.000


1.200.000


1.100.000


 1.000.000
1.000.000


 900.000


 800.000


 700.000


 600.000


 500.000


 400.000


 300.000


 200.000


 100.000    1.000

        -
   51
   53
   55
   57




   63
   65
   67
   69


   73
   75
   77
   79


   83
   85
   87
   89
   91


   95
   97
   99
   02


   06
   59
   61




   71




   81




   93




   04
 19
 19
 19
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 19
 19
 20
 20
 20
WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7
Malattie Professionali

   Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR
    1124/65
   Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali
    ◦ DPR 13 aprile 1994, n 336
         58 voci tabella industria
         27 voci tabella agricoltura
    ◦ Nuove Tabelle delle Malattie Professionali dell’industria e
      dell’agricoltura DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21
      luglio 2008)
         85 voci tabella industria
         24 voci tabella agricoltura
Malattie Professionali
   Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88
   Sistema Assicurativo “Misto”
       1) per le malattie tabellate provocate da lavorazioni tabellate e
       denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il
       principio della presunzione legale di origine;
       2) per le malattie non tabellate, il lavoratore ha sempre l'onere di
       provarne l'origine professionale.
   Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 13) definisce
    il danno biologico come la:
       “lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione
       medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del
       danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla
       capacita' di produzione del reddito del danneggiato”
Malattie Professionali

    Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
     denuncia/segnalazione, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 30
     giugno 1965, n. 1124, da parte di ogni medico che ne venga a
     conoscenza
    Aggiornamenti
     ◦ DM 27 Aprile 2004
     ◦ DM 14 Gennaio 2008
          Lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata
           probabilità
          Lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di
           limitata probabilità
          Lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece
           solo possibile
LE MALATTIE PROFESSIONALI




   Circa il 70% delle malattie
denunciate, respinte dall’INAIL !!
M.P. denunciate 2005-2009
Flussi 2008
Attenzione
 Non abbiamo molte informazioni su ciò che
accade ai circa 4-5 milioni di lavoratori non
assicurati, cui vanno aggiunti tutti coloro che
lavorano “sommersi” (3,5 milioni???).


 E’ molto probabile che, in una parte sia del primo
gruppo sia (ancor più) del secondo, la numerosità degli
eventi infortunistici ed anche delle patologie legate al
lavoro non sia trascurabile….
E certamente anche riguardo agli “assicurati” vi è
un consistente fenomeno di sottodenuncia della
malattie da lavoro.




  Ricordiamo sempre che gli andamenti ed i
numeri in questa materia derivano da fenomeni
vari e complessi, alcuni nascosti e non del
tutto noti (sottodenunce, lavoro sommerso,
non assicurati, ecc.).
Le malattie professionali….
INDUSTRIA E SERVIZI
                        MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL 2007: 25473


 5000
                                                            4488
 4500

 4000

 3500                                                                                                                 3230
                                                                   3119
 3000                         TABELLATE                                               NON TABELLATE
                                                                          2668
                                13%                                                          87%
 2500

 2000
                                                                                 1510 1461
 1500                                                                                        1287
           1033
 1000                                                                                               839   822
                  721
                        581
     500                       285   247   221                                                                  323
                                                 106   89
       0




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                   D

                   P
                  O
     C




                  C
                  A
                 LI




                 O

                 M
                 A

                 R
                 O




                 O




                 O
                 N
                 E




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               M




               R




               R
              SI




               A




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      SP T E
              M




             PC




              IL
             SB




             TI
O




              O
            IA




            PI




             U
           TC
            R




            D
IP




           IP
           R




         NE


           D
          A

        DE




          N
      R




         A




        O
     O




       R
 M
TU
Evoluzione storica della patologia da lavoro (1)




 Malattie professionali         Malattie multifattoriali Correlate
 “classiche” monocausali        al Lavoro, work-related disease
 da cause chimiche e            (definizione OMS del 1985):
 fisiche (malattie infettive,
 pneumoconiosi,
 intossicazione da agenti
 Chimici, ecc.)
Evoluzione storica della patologia da lavoro (2)

                                       1950


                            1900                    2000

                                          •Malattie osteo-articolari da MMC, da
•Malattie infettive e parassitarie
                                          vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture
(TBC, carbonchio, tetano,
anchilostomiasi)                          incongrue (es. Cumulative Trauma Disorders -
•Patologie dell’udito;                    CTD)
•Intossicazioni acute o croniche da       •Malattie da “rischi psicosociali” (malattie
                                          stress-correlate)
Pb, S, cemento
                                          •Sindromi allergiche respiratorie e cutanee;
•Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi,
                                          •Malattie da rischio infettivo in ambito
antracosi, ecc.)
                                          sanitario
                                          •Sick Building Syndrome
                                          •Patologia da VDT
                                          •Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da
                                          agenti chimici
                                          •Patologia neoplastica
Malattia Correlata al Lavoro

  Tecnopatia ad eziologia multifattoriale in
  cui la componente eziologica lavorativa
  giuoca un ruolo importante
LA SICUREZZA
 inizia dalla Direzione          è compito di tutti

 progetto permanente             in tutte le fasi dei processi
                                 produttivi e del ciclo di vita
 basata sulla prevenzione        dei prodotti
 e non sull’azione riparatrice
                                 si raggiunge con la
 è misurabile
                                 formazione continua

I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA
 tempo perso dal personale       costi fissi non compensati
                                 (energia, servizi, …)
  danni materiali ad impianti,
  attrezzature o prodotti        conflitti di lavoro

  interferenze in produzione     perdita di immagine
LEGISLAZIONE
in Medicina del Lavoro
La tutela della salute del lavoratore trova
  fondamento in alcuni articoli della Costituzione
  della Repubblica Italiana.
A queste normative si aggiungono poi articoli del
  Codice Civile ed una Legislazione Speciale per la
  sicurezza del lavoratore.
Legislazione Generale
Costituzione della Repubblica Italiana
 art. 32 “La Repubblica tutela la salute come
  fondamentale diritto dell’individuo e interesse
  della collettività.”
 art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
  sue forme ed applicazioni, cura la formazione e
  l’elevazione professionale dei lavoratori …”
 art. 41 “L’iniziativa economica … non può
  svolgersi … in modo da recare danno alla
  sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”
Legislazione Generale
Codice Civile
   art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare
    nell’esercizio della impresa le misure che secondo
    la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
    sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
    personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Legislazione Generale
    Codice Penale
   art. 437 CP “reclusione per chiunque omettesse di collocare
    impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
    infortuni sul lavoro”
   Art. 451 CP “reclusione o multa per chiunque ometta di
    collocare, rimuova, o renda inservibili apparecchi o altri
    mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio
    al soccorso con disastri o infortuni sul lavoro”
   Art. 589 CP (omicidio colposo) e 590 CP (lesioni
    personali colpose): previsione di pene più severe nel caso
    di fatti commessi con violazione delle norme per la
    prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del
    lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Legislazione Speciale

Attualmente la legislazione speciale è quasi tutta
  contenuta nel D.Lgs 81/2008 e nelle norme
  relative alla assicurazione dei danni da lavoro
Dai DPR degli anni 50(norme nazionali)
al D.Lgs 81/2008 (norme comunitarie)

   Fondamentale passaggio per la tutela della salute e
    sicurezza dei lavoratori
   dalla presunzione del rischio
   (DPR 303/56)
   alla valutazione del rischio
   (D.Lgs 277/91, 626/94, 81/08)
D. Lgs. 81/2008



•   Rappresenta il corpo
    legislativo per la
    prevenzione di tutti i
    rischi lavorativi e la
    protezione dei
    lavoratori
I CONTENUTI DEL D.Lgs.81/2008
MISURE GENERALI DI TUTELA
  art.15
   Le misure generali di tutela della salute e della
 sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a)valutazione di tutti i rischi per la salute e la
  sicurezza;
b) programmazione della prevenzione e dei
  processi lavorativi, mirata ad un complesso che integri
  in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
  produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
  dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la
   loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
   acquisite in base al progresso tecnico;
d) rispetto dei principi ergonomici
   nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei
   posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
   definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
   particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
   lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) riduzione dei rischi alla fonte;
f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
   non lo è, o è meno pericoloso;
g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
sui luoghi di lavoro;
i) priorità delle misure di protezione collettive
rispetto alle misure di protezione individuale;
l)controllo sanitario dei lavoratori;
m)allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) o)p)informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;per i dirigenti e preposti;per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s)partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, anche attraverso l’adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
t) programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
 u) misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave e immediato;
 v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
“Attori” della Prevenzione
   Il Datore di Lavoro
           Dirigenti e Preposti

   Il Servizio Prevenzione e
    Protezione

   Il Medico Competente
   Il Rappresentante dei Lavoratori
    per la Sicurezza

   I Lavoratori
Schema Funzionale
                           LINEA CONSULTIVA
LINEA OPERATIVA


 Datore di Lavoro
                         Servizio Prevenzione
    Dirigenti            e Protezione


    Preposti            Medico
                                         RLS
                      Competente
   Lavoratori

    SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Dettagli Schema Funzionale

                  Responsabilità Operative:
                       Datore di lavoro
                (imprenditore ed organizzatore)

                            Dirigente
                        (dirige il lavoro)

                             Preposto
(organizza e vigila la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
                            Lavoratore
                      (esegue correttamente)
RESPONSABILITA’

                   OBBLIGO
                  GIURIDICO
DATORE DI LAVORO
                   E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO
                   DI LAVORO CON IL LAVORATORE
    CHI E’?        (il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o
                    unità produttiva solo se e in quanto abbia
                           POTERI DECISIONALI E DI SPESA)

                  • INDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHI
                   ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE
                    IN AZIENDA)
    COSA
                   ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI
  DEVE FARE?       SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E
                   PROCEDURALI
                  • INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI
                    RISCHI PRESENTI IN AZIENDA

     COSA           •LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
NON DEVE FARE ?     •LA DESIGNAZIONE DEL RESP. DEL
 NON DELEGARE         SERV DI PREV E PROT. DAI RISCHI
IL DIRIGENTE
              Colui che
              • SOVRINTENDE
  CHI E’?     • ORGANIZZA
              • DISPONE
              nell’ambito delle competenze e dei poteri
              Riconosciutigli dal datore di lavoro

             • PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA
  COSA         IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO

DEVE FARE? • IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI
              PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO

             • VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO
               ESEGUITE

             • INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO
               MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
IL PREPOSTO
             COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E
 CHI E’?     SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI
             POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA
             I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI
             MEZZI E STRUTTURE (sovrintende)
             • Collaborare ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza
             decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che
             lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività
             lavorativa.
             •Controllare che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza
  COSA       individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in
             modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
DEVE FARE?   •Verificare se, nello svolgimento delle lavorazioni, si
             presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele.
             •Collaborare col datore di lavoro facendogli presente
             eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo
             di lavoro.
             •Attuare il piano di manutenzione delle macchine e
             predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la
             perfetta efficienza.
La Delega
IL Servizio Prevenzione e Protezione
          INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O
CHI E’?   INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI
          PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI



            IL RSPP DEVE AVERE
      ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE




    DATORE             SERVIZIO           SERVIZIO
   DI LAVORO           INTERNO            ESTERNO
• INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI
                         RISCHIO
SPP: COSA DEVE FARE?

                       • INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA
                         E LA SALUTE

                       • ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E
                         PROTETTIVE

                       • PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
                         E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

                       • FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI
                         SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA
                         SICUREZZA E LA SALUTE

                       • PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI
                         PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL LAVORATORE
                          CHI E’?
ART.2
A) PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
    SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ ORGANIZ.
    DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA
    RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE,
    UN’ARTE O UNA PROFESSIONE
B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI
    COOPERATIVE O SOCIETÀ
C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI
    FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL
    PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI
    QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI
    ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI,
    FISICI E BIOLOGICI, O VDT
E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL
    SERVIZIO CIVILE
F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
                    ART.20 D.LGS 81/2008
   OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA
    PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE
    ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU
    CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O
    OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE,
    ALLE ISTRUZIONI E AI , MEZZI FORNITI DAL DATORE DI
    LAVORO
   L’INOSSERVANZA COMPORTA SANZIONI DISCIPLINARI
    MULTA FINO AL LICENZIAMENTO
   AMMENDE DA 200 A 60o euro
   L’ARRESTO FINO AD UN MESE
IL LAVORATORE
              COSA DEVE FARE?
                  Art.20 D.Lgs.81/2008
CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI
  LAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTI
 ALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI
  PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E
  SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
      •USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO…..
      •OSSERVA LE DISPOSIZIONI……
      •NON RIMUOVE O MODIFICA……
      •NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA…..
      •SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI…..
      •SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI…..
•SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..
I LAVORATORI POSSONO ESSERE
 INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE
 DI EMERGENZA
 Pronto  soccorso
 Evacuazione dei
  lavoratori
 Prevenzione e lotta
     antincendio
 Gestione
  dell’emergenza
IL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
             PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE
 CHI E’?     AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I
             LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA
             SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO


 N° DIPENDENTI
                                            RLS
                              (modalità di elezione e numero)

                   • eletto all’interno direttamente dai lavoratori
    n < 15         • individuato per più aziende nell’ambito territoriale o
                    del comparto
                 • eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
                 rappresentanze sindacali in azienda
    n > 15       • eletto o designato dai lavoratori all’interno, in
                  assenza delle rappresentanze sindacali

  n < 200                                    1

201< n <1000                                 3
  n > 1000                                   6
• RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE,
                         INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA
                         FORMAZIONE
RLS: COSA DEVE FARE?
                       • PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE
                         E PROTEZIONE DAI RISCHI

                       • AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI
                         INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA
                       • ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO

                       • PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E
                         L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

                       • FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE
                         DELLE AUTORITA’ COMPETENTI

                       • DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:
                       - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto
                         soccorso
                       - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso,
                         evacuazione e prevenzione incendi
                       - per la valutazione dei rischi
                       -per la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendio
IL MEDICO COMPETENTE
             MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
 CHI E’?     MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA
             IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC.

             •FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI
             LAVORATORI
             •EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE
              VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE
  COSA
              (se correlate ai rischi professionali)
DEVE FARE?
             • ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA
               SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con
               salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI
               LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA
               SANITARIA
• ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE ED
MC: COSA DEVE FARE?
                       INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE
                       GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O
                       TOTALE

                      • COLLABORARE:
                         - alla VdR e al documento di valutazione dei rischi
                         - alla predisposizione delle misure per la tutela della
                           salute dei lavoratori
                         - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
                         - all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori


                      • VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO

                      • PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA
                       (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
                        DAI RISCHI
Valutazione del rischio
D. Lgs. 81/2008
(valutazione dei rischi)
•   Sul piano giuridico:
•   È un obbligo diretto per tutti i
    datori di lavoro e di
    collaborazione per i RSPP e i
    MC;


•   Sul piano tecnico procedurale:
•   È lo strumento fondamentale
    con cui fare riferimento per la
    gestione dei problemi relativi
    all’igiene, alla sicurezza del
    lavoratore all’interno
    dell’azienda
Definizione di legge
D.lgs. 81/08
Art 2 comma 1
lettera q):“valutazione dei rischi»: valutazione globale e
   documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
   lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
   essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare
   le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
   elaborare il programma delle misure atte a garantire il
   miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;”
   Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
   1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
    nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
    preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
    di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
    dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
    esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
    lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8
    ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
    gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
    marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
    genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
    specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
    prestazione di lavoro.
   Articolo 29 - Modalità di effettuazione della
    valutazione dei rischi

   1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
    elabora il documento di cui all’articolo 17, comma
    1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
    del servizio di prevenzione e protezione e il
    medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
V LU A I N D
    A T ZO E EL
       R SCHO
        I   I

    ST M D
      I A ELLA
  PO BI T ’ CH SI
    SSI LI A  E
  PR D CA I D N O
    O U    L A N
PER DEFINIRE DELLE PRIORITA’
 PREVENTIVE ED ASSUMERE
         DECISIONI.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



            ANALISI CICLO PRODUTTIVO
            (strutture, impianti, processi…)
           INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI
              VALUTAZIONE DEI RISCHI               ORGANIZZATIVE
                                                      TECNICHE

      IDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA          PROCEDURALI
                                                 CONTROLLO SANITARIO
                                                         DPI




    ATTUATE
                                  PROGRAMMATE




RISCHIO RESIDUO !!! Condizione di rischio che permane a
  valle di ogni azione di adeguamento e destinata a ridursi
progressivamente nel tempo in relazione alla continua azione
                      di miglioramento
RISCHIO RESIDUO




VALUTAZIONE DEL RISCHIO…
   MISURE DI TUTELA …



                                RISCHIO RESIDUO


VALUTAZIONE DEL RISCHIO…
   MISURE DI TUTELA …


                                      RISCHIO RESIDUO

       RISCHIO
   ACCETTABILE !!!!??
Condizioni di
  ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO

   Condizione 1= rispetto degli standard di legge applicabili
   Condizione 2 = rispetto degli standard tecnici vigenti ed
                             applicabili
Condizione 3 = rispetto degli standard più evoluti ed applicabili
  di volta in volta in relazione alla continua evoluzione delle
                 conoscenze tecnico scientifiche

La prima condizione è da ritenere inderogabile, gli altri standard possono essere invece
 identificati come tappe intermedie ed obiettivo finale dell’azione di miglioramento.

    N B : Q U A N DO S I R IL E V A IL DA N N O IL R IS C HIO N O N E ’ MA I A C C E T T A B IL E
LA DIMENSIONE DEL RISCHIO
                LA DIMENSIONE DEL RISCHIO


“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e
della entità delle sue conseguenze” (UNI 11230)

 La valutazione del rischio si basa su due elementi:
   - probabilità del verificarsi di un evento dannoso
   - magnitudo (gravità) delle conseguenze (entità del danno)

  -Oltre naturalmente che
  - sul “giudizio esperto” legato a:
    - grado di conoscenza
    - qualità delle informazioni


                                                            87
Esempio di matrice di valutazione
          del rischio (4X4 o 5X5)
                                             Probabilità (P)
           Frequenza →
                           Livello   improbabile   remota   occasionale   probabile   frequente
             Danno ↓
              Livello      Indice        0           1          2             3           4
Gravità     catastrofico
               critico
                             5
                             4
                                         0
                                         0
                                                     5
                                                     4
                                                                10
                                                                8
                                                                             15
                                                                             12
                                                                                         20
                                                                                         16
(D)           maggiore       3           0           3          6             9          12
               minore        2           0           2          4             6           8
             irrilevante     1           0           1          2             3           4

                    RISCHIO = P x D
    R > 14 Rischio alto, azioni correttive indilazionabili
    8 < R ≤ 14 Rischio medio, azioni correttive da programmare con urgenza
    2 < R ≤ 8 Rischio basso, azioni correttive da programmare a medio termine
    R≤ 2        Accettabile, trascurabile, azioni di mantenimento
Sorveglianza sanitaria
La prevenzione primaria
APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO
                   PREVENTIVO
      Individuare i pericoli e valutare i rischi

       Identificare gli esposti

       Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre
       i rischi
                           tecniche
                           organizzative
                           procedurali
                           comportamentali

       Proteggere i lavoratori

       Informare e formare i lavoratori

       Verificare su di essi l’esistenza di danni
NORME COMUNITARIE
  LE GERARCHIE PREVENTIVE
       ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
         RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
 RIDUZIONE AL MINIMO DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO
                    DEI LAVORATORI
TRAMITE:
 MISURE TECNICHE
 ORGANIZZATIVE
 PROCEDURALI
 INF/FORMATIVE
 COMPORTAMENTALI
 CONTROLLO SANITARIO
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

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  • 1. Alfonso Cristaudo Direttore Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Via Santa Maria 110, Pisa E-mail a.cristaudo@med.unipi.it Tel 050-993820
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: punti di vista  ASPETTI SOCIALI  ASPETTI ETICI  ASPETTI SANITARI  ASPETTI ASSICURATIVI  ASPETTI CIVILI E PENALI  ASPETTI TECNICI  ASPETTI PREVENTIVI  ….
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Pericoli e Rischi  PERICOLO “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” (ART 2. d.Lgs 81/2008)  ESPOSIZIONE AL PERICOLO “situazione in cui il pericolo diventa concreto, cioè situazione in cui una persona è esposta al pericolo”  RISCHIO “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (ART 2. d.Lgs 81/2008)  DANNO “lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo”  RISCHIO (dimensione del) “Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue conseguenze” (UNI 11230) 9
  • 10. ESEMPIO Corrente elettrica PERICOLO Se l’impianto elettrico è a norma il RISCHIO elettrico per il lavoratore è azzerato. Si deduce da quanto riportato che il rischio è un fattore percentuale che decresce in funzione della applicazione di norme preventive di sicurezza.
  • 11. Rischi occupazionali  Rischi per la sicurezza: fattori legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.  Rischi per la salute: fattori legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.
  • 12. FATTORI di RISCHIO da LAVORO Rischio CHIMICO Rischio FISICO Rischio BIOLOGICO . Rischio derivante da fattori Rischio derivante da fattori RELAZIONALI BIODINAMICI
  • 13. MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEI RISCHI Evoluzione sistemi tecnologici di produzione (forte e rapida innovazione, automazione…) Evoluzione dei rapporti di lavoro (nuovi contratti di lavoro, lavoratori atipici, internali, ..) Evoluzione della realtà socio economica (aumento del lavoro femminile, invecchiamento, immigrazione, parcellizzazione, appalto, esternalizzazione, globalizzazione...) DIVERSO RAPPORTO LAVORATORE / PROCESSO DI LAVORO
  • 14. Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio. nell’Unione Europea. Studio pilota su “Lo stato della sicurezza e della salute sul lavoro” (Bilbao, 2001). AGENTE DI RISCHIO % lavoratori esposti Movimenti ripetitivi 57% Posture incongrue 45% Lavoro monotono 45% Movimentazione manuale di carichi 34% Rumore 28% Vibrazioni 24% Temperature 23% Ritmi imposti 22% Agenti chimici 14% Soprusi 8% Violenza fisica 4% Molestie sessuali 2%
  • 15. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 15
  • 16. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: definizioni Infortunio: Evento occorso per “causa violenta” “in occasione di lavoro”, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni Causa violenta = concentrata nel tempo Malattie professionali: Malattia contratta “nell’esercizio” ed a “causa della lavorazione espletata” (causa dilazionata nel tempo) Malattie tabellate, sistema tabellare presunzione d’origine Sistema Misto (corte costituzionale sentenza 179/88), onere della prova a carico dell’assicurato 16
  • 17. Il fenomeno infortunistico ILO Commissione UE* N. infortuni sul lavoro 270 mil. 4,0 mil. Malattie professionali 160 mil. 4,7 mil. Casi mortali 2,2 mil. 4397 6000 al giorno Giornate lavorative 158 mil. perse L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra il 2,6% - 3,8%* del PIL dell’UE. 17 * Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004
  • 18. Il fenomeno infortunistico In Italia Infortuni denunciati al giorno (superiori 3 gg.) ca. 2.500 Infortuni Mortali/ giorno 3-4 Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in ca. 16,5 mln. un anno: Costo sociale annuo per infortuni e M.P. ca. 28,4 mld. € (3,2% PIL) Costi diretti INAIL ca. 6,2 mld. € 18
  • 19. 1.700.000 1.600.000 Ita lia WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7 1.500.000 EVENTI INFORTUNISTICI 1.400.000 EVENTI MORTALI X 100 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 1.000 - 51 53 55 57 63 65 67 69 73 75 77 79 83 85 87 89 91 95 97 99 02 06 59 61 71 81 93 04 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20
  • 20. WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7
  • 21. Malattie Professionali  Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR 1124/65  Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali ◦ DPR 13 aprile 1994, n 336  58 voci tabella industria  27 voci tabella agricoltura ◦ Nuove Tabelle delle Malattie Professionali dell’industria e dell’agricoltura DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008)  85 voci tabella industria  24 voci tabella agricoltura
  • 22. Malattie Professionali  Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88  Sistema Assicurativo “Misto” 1) per le malattie tabellate provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale di origine; 2) per le malattie non tabellate, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale.  Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 13) definisce il danno biologico come la: “lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato”
  • 23.
  • 24.
  • 25. Malattie Professionali  Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza  Aggiornamenti ◦ DM 27 Aprile 2004 ◦ DM 14 Gennaio 2008  Lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità  Lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità  Lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile
  • 26.
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  • 36. LE MALATTIE PROFESSIONALI Circa il 70% delle malattie denunciate, respinte dall’INAIL !!
  • 39. Attenzione Non abbiamo molte informazioni su ciò che accade ai circa 4-5 milioni di lavoratori non assicurati, cui vanno aggiunti tutti coloro che lavorano “sommersi” (3,5 milioni???). E’ molto probabile che, in una parte sia del primo gruppo sia (ancor più) del secondo, la numerosità degli eventi infortunistici ed anche delle patologie legate al lavoro non sia trascurabile….
  • 40. E certamente anche riguardo agli “assicurati” vi è un consistente fenomeno di sottodenuncia della malattie da lavoro. Ricordiamo sempre che gli andamenti ed i numeri in questa materia derivano da fenomeni vari e complessi, alcuni nascosti e non del tutto noti (sottodenunce, lavoro sommerso, non assicurati, ecc.).
  • 42. INDUSTRIA E SERVIZI MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL 2007: 25473 5000 4488 4500 4000 3500 3230 3119 3000 TABELLATE NON TABELLATE 2668 13% 87% 2500 2000 1510 1461 1500 1287 1033 1000 839 822 721 581 500 285 247 221 323 106 89 0 IE E E E I SI I I A A TO SI TU E AL I I SI IT O TI R S A R T TI TI R SI SI L O O IO TI TR LA O SM IN O PA TO N PA A PA ST U U ES T R M C A N IA D P O C C A LI O M A R O O O N E AR A C A M R R SI A ER SP T E M PC IL SB TI O O IA PI U TC R D IP IP R NE D A DE N R A O O R M TU
  • 43.
  • 44.
  • 45. Evoluzione storica della patologia da lavoro (1) Malattie professionali Malattie multifattoriali Correlate “classiche” monocausali al Lavoro, work-related disease da cause chimiche e (definizione OMS del 1985): fisiche (malattie infettive, pneumoconiosi, intossicazione da agenti Chimici, ecc.)
  • 46. Evoluzione storica della patologia da lavoro (2) 1950 1900 2000 •Malattie osteo-articolari da MMC, da •Malattie infettive e parassitarie vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture (TBC, carbonchio, tetano, anchilostomiasi) incongrue (es. Cumulative Trauma Disorders - •Patologie dell’udito; CTD) •Intossicazioni acute o croniche da •Malattie da “rischi psicosociali” (malattie stress-correlate) Pb, S, cemento •Sindromi allergiche respiratorie e cutanee; •Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi, •Malattie da rischio infettivo in ambito antracosi, ecc.) sanitario •Sick Building Syndrome •Patologia da VDT •Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da agenti chimici •Patologia neoplastica
  • 47. Malattia Correlata al Lavoro Tecnopatia ad eziologia multifattoriale in cui la componente eziologica lavorativa giuoca un ruolo importante
  • 48. LA SICUREZZA inizia dalla Direzione è compito di tutti progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita basata sulla prevenzione dei prodotti e non sull’azione riparatrice si raggiunge con la è misurabile formazione continua I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA tempo perso dal personale costi fissi non compensati (energia, servizi, …) danni materiali ad impianti, attrezzature o prodotti conflitti di lavoro interferenze in produzione perdita di immagine
  • 49. LEGISLAZIONE in Medicina del Lavoro La tutela della salute del lavoratore trova fondamento in alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. A queste normative si aggiungono poi articoli del Codice Civile ed una Legislazione Speciale per la sicurezza del lavoratore.
  • 50. Legislazione Generale Costituzione della Repubblica Italiana  art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.”  art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori …”  art. 41 “L’iniziativa economica … non può svolgersi … in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”
  • 51. Legislazione Generale Codice Civile  art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio della impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
  • 52. Legislazione Generale Codice Penale  art. 437 CP “reclusione per chiunque omettesse di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”  Art. 451 CP “reclusione o multa per chiunque ometta di collocare, rimuova, o renda inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio al soccorso con disastri o infortuni sul lavoro”  Art. 589 CP (omicidio colposo) e 590 CP (lesioni personali colpose): previsione di pene più severe nel caso di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
  • 53. Legislazione Speciale Attualmente la legislazione speciale è quasi tutta contenuta nel D.Lgs 81/2008 e nelle norme relative alla assicurazione dei danni da lavoro
  • 54. Dai DPR degli anni 50(norme nazionali) al D.Lgs 81/2008 (norme comunitarie)  Fondamentale passaggio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori  dalla presunzione del rischio  (DPR 303/56)  alla valutazione del rischio  (D.Lgs 277/91, 626/94, 81/08)
  • 55. D. Lgs. 81/2008 • Rappresenta il corpo legislativo per la prevenzione di tutti i rischi lavorativi e la protezione dei lavoratori
  • 56. I CONTENUTI DEL D.Lgs.81/2008 MISURE GENERALI DI TUTELA art.15 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a)valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; b) programmazione della prevenzione e dei processi lavorativi, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • 57. c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) riduzione dei rischi alla fonte; f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
  • 58. h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale; l)controllo sanitario dei lavoratori; m)allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) o)p)informazione e formazione adeguate per i lavoratori;per i dirigenti e preposti;per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) istruzioni adeguate ai lavoratori; r)partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • 59. s)partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; t) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
  • 60. “Attori” della Prevenzione  Il Datore di Lavoro Dirigenti e Preposti  Il Servizio Prevenzione e Protezione  Il Medico Competente  Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  I Lavoratori
  • 61. Schema Funzionale LINEA CONSULTIVA LINEA OPERATIVA Datore di Lavoro Servizio Prevenzione Dirigenti e Protezione Preposti Medico RLS Competente Lavoratori SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
  • 62. Dettagli Schema Funzionale Responsabilità Operative: Datore di lavoro (imprenditore ed organizzatore) Dirigente (dirige il lavoro) Preposto (organizza e vigila la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Lavoratore (esegue correttamente)
  • 63. RESPONSABILITA’ OBBLIGO GIURIDICO
  • 64. DATORE DI LAVORO E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE CHI E’? (il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia POTERI DECISIONALI E DI SPESA) • INDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHI ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA) COSA ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI DEVE FARE? SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI • INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA COSA •LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI NON DEVE FARE ? •LA DESIGNAZIONE DEL RESP. DEL NON DELEGARE SERV DI PREV E PROT. DAI RISCHI
  • 65. IL DIRIGENTE Colui che • SOVRINTENDE CHI E’? • ORGANIZZA • DISPONE nell’ambito delle competenze e dei poteri Riconosciutigli dal datore di lavoro • PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA COSA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO DEVE FARE? • IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO • VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE • INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
  • 66. IL PREPOSTO COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E CHI E’? SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI MEZZI E STRUTTURE (sovrintende) • Collaborare ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa. •Controllare che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza COSA individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. DEVE FARE? •Verificare se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele. •Collaborare col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro. •Attuare il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.
  • 68. IL Servizio Prevenzione e Protezione INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O CHI E’? INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE DATORE SERVIZIO SERVIZIO DI LAVORO INTERNO ESTERNO
  • 69. • INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO SPP: COSA DEVE FARE? • INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE • ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE • PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI • FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE • PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  • 70. IL LAVORATORE CHI E’? ART.2 A) PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ ORGANIZ. DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONE B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE O SOCIETÀ C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, O VDT E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL SERVIZIO CIVILE F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)
  • 71. OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART.20 D.LGS 81/2008  OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI E AI , MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO  L’INOSSERVANZA COMPORTA SANZIONI DISCIPLINARI MULTA FINO AL LICENZIAMENTO  AMMENDE DA 200 A 60o euro  L’ARRESTO FINO AD UN MESE
  • 72. IL LAVORATORE COSA DEVE FARE? Art.20 D.Lgs.81/2008 CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI LAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTI ALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO •USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO….. •OSSERVA LE DISPOSIZIONI…… •NON RIMUOVE O MODIFICA…… •NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA….. •SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI….. •SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI….. •SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..
  • 73. I LAVORATORI POSSONO ESSERE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE DI EMERGENZA  Pronto soccorso  Evacuazione dei lavoratori  Prevenzione e lotta antincendio  Gestione dell’emergenza
  • 74. IL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE CHI E’? AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO N° DIPENDENTI RLS (modalità di elezione e numero) • eletto all’interno direttamente dai lavoratori n < 15 • individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto • eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda n > 15 • eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali n < 200 1 201< n <1000 3 n > 1000 6
  • 75. • RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE RLS: COSA DEVE FARE? • PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI • AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA • ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO • PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE • FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI • DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi -per la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendio
  • 76. IL MEDICO COMPETENTE MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN CHI E’? MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC. •FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI •EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE COSA (se correlate ai rischi professionali) DEVE FARE? • ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA
  • 77. • ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE ED MC: COSA DEVE FARE? INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O TOTALE • COLLABORARE: - alla VdR e al documento di valutazione dei rischi - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso - all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori • VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO • PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
  • 79. D. Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi) • Sul piano giuridico: • È un obbligo diretto per tutti i datori di lavoro e di collaborazione per i RSPP e i MC; • Sul piano tecnico procedurale: • È lo strumento fondamentale con cui fare riferimento per la gestione dei problemi relativi all’igiene, alla sicurezza del lavoratore all’interno dell’azienda
  • 80. Definizione di legge D.lgs. 81/08 Art 2 comma 1 lettera q):“valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;”
  • 81. Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi  1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
  • 82. Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi  1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
  • 83. V LU A I N D A T ZO E EL R SCHO I I ST M D I A ELLA PO BI T ’ CH SI SSI LI A E PR D CA I D N O O U L A N PER DEFINIRE DELLE PRIORITA’ PREVENTIVE ED ASSUMERE DECISIONI.
  • 84. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANALISI CICLO PRODUTTIVO (strutture, impianti, processi…) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI VALUTAZIONE DEI RISCHI ORGANIZZATIVE TECNICHE IDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA PROCEDURALI CONTROLLO SANITARIO DPI ATTUATE PROGRAMMATE RISCHIO RESIDUO !!! Condizione di rischio che permane a valle di ogni azione di adeguamento e destinata a ridursi progressivamente nel tempo in relazione alla continua azione di miglioramento
  • 85. RISCHIO RESIDUO VALUTAZIONE DEL RISCHIO… MISURE DI TUTELA … RISCHIO RESIDUO VALUTAZIONE DEL RISCHIO… MISURE DI TUTELA … RISCHIO RESIDUO RISCHIO ACCETTABILE !!!!??
  • 86. Condizioni di ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO Condizione 1= rispetto degli standard di legge applicabili Condizione 2 = rispetto degli standard tecnici vigenti ed applicabili Condizione 3 = rispetto degli standard più evoluti ed applicabili di volta in volta in relazione alla continua evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche La prima condizione è da ritenere inderogabile, gli altri standard possono essere invece identificati come tappe intermedie ed obiettivo finale dell’azione di miglioramento. N B : Q U A N DO S I R IL E V A IL DA N N O IL R IS C HIO N O N E ’ MA I A C C E T T A B IL E
  • 87. LA DIMENSIONE DEL RISCHIO LA DIMENSIONE DEL RISCHIO “Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue conseguenze” (UNI 11230)  La valutazione del rischio si basa su due elementi: - probabilità del verificarsi di un evento dannoso - magnitudo (gravità) delle conseguenze (entità del danno) -Oltre naturalmente che - sul “giudizio esperto” legato a: - grado di conoscenza - qualità delle informazioni 87
  • 88. Esempio di matrice di valutazione del rischio (4X4 o 5X5) Probabilità (P) Frequenza → Livello improbabile remota occasionale probabile frequente Danno ↓ Livello Indice 0 1 2 3 4 Gravità catastrofico critico 5 4 0 0 5 4 10 8 15 12 20 16 (D) maggiore 3 0 3 6 9 12 minore 2 0 2 4 6 8 irrilevante 1 0 1 2 3 4 RISCHIO = P x D  R > 14 Rischio alto, azioni correttive indilazionabili  8 < R ≤ 14 Rischio medio, azioni correttive da programmare con urgenza  2 < R ≤ 8 Rischio basso, azioni correttive da programmare a medio termine  R≤ 2 Accettabile, trascurabile, azioni di mantenimento
  • 89.
  • 91.
  • 92.
  • 93.
  • 94.
  • 95.
  • 96.
  • 98. APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO PREVENTIVO Individuare i pericoli e valutare i rischi Identificare gli esposti Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi tecniche organizzative procedurali comportamentali Proteggere i lavoratori Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l’esistenza di danni
  • 99. NORME COMUNITARIE LE GERARCHIE PREVENTIVE ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE RIDUZIONE AL MINIMO DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEI LAVORATORI TRAMITE:  MISURE TECNICHE  ORGANIZZATIVE  PROCEDURALI  INF/FORMATIVE  COMPORTAMENTALI  CONTROLLO SANITARIO  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI