Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Vincenzo Renne
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013bis) che introduce importanti modifiche anche in tema di fiscalità internazionale.
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Vincenzo Renne
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013bis) che introduce importanti modifiche anche in tema di fiscalità internazionale.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
Vademecum sule notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC (posta elettronica certificata): riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
La connessione tra visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, l'autorità rilasciante, la procedure ordinaria; i motivi ostativi, il provvedimento di rigetto o revoca. La 241 del 1990 e la partecipazione dello straniero. La durata e cenni sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
Una guida con formulario esemplificativo per aiutare gli avvocati che vogliano utilizzare la normativa che consente di autenticare gli atti relativi ai processi telematici ed alle notifiche a mezzo PEC.
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo. L'art. 6 del D. Lgs. 286 del 1998 e gli obblighi degli stranieri nel corso del soggiorno. I respingimenti e le espulsioni: primi cenni.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
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Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
La connessione tra visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, l'autorità rilasciante, la procedure ordinaria; i motivi ostativi, il provvedimento di rigetto o revoca. La 241 del 1990 e la partecipazione dello straniero. La durata e cenni sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
Una guida con formulario esemplificativo per aiutare gli avvocati che vogliano utilizzare la normativa che consente di autenticare gli atti relativi ai processi telematici ed alle notifiche a mezzo PEC.
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo. L'art. 6 del D. Lgs. 286 del 1998 e gli obblighi degli stranieri nel corso del soggiorno. I respingimenti e le espulsioni: primi cenni.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
Similar to Non convalida trattenimento migranti Centro Pozzallo tribunale Catania 3 (20)
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdfDiegoPretini1
The document discusses the history and evolution of the English language from its origins as Anglo-Frisian dialects brought to Britain by Anglo-Saxon settlers in the 5th century AD. It details how Old English emerged as the dominant language by the 7th century and later transformed into Middle English after the Norman conquest of 1066, absorbing elements from Old Norse and Norman French. The modern English language began emerging in the 15th century.
This document summarizes a life cycle assessment (LCA) of remediation options for a site in Tuscany, Italy contaminated with heavy metals from "Keu", a waste material from tanneries. Three options were considered: 1) do nothing, 2) excavate and landfill contaminated soil, and 3) install a permanent cap and seal. Soil samples showed high levels of chromium and other heavy metals above regulatory limits. The LCA found the capping option had the lowest environmental impacts for ten of eleven impact categories evaluated due to avoided emissions from excavation and landfilling. The only exception was ozone depletion potential from capping material production. Overall, capping was determined to be the best remedi
Non convalida trattenimento migranti Centro Pozzallo tribunale Catania 3
1. R.G. 10459/ 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il giudice designato alla convalida, dott.ssa Iolanda Apostolico :
Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi
dell’art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa,
notificato all’interessato il 27/09/2023, alle ore 23: 30, nei confronti di:
MEKRI AYMEN, nato in TUNISIA, il 19/10/1985 , cittadino tunisino entrato nel
territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa,
Rilevato e ritenuto:
che il provvedimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 28/09/2023, alle
ore 00,15, a mezzo PEC presso il protocollo del Tribunale;
che sono stati osservati i termini di cui all’art. 14 del D.Lgs 286/98, co. 1 bis,
richiamato dall’art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015;
che il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il trattenimento reca
l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di
difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea competente alla convalida;
che il suddetto provvedimento è stato comunicato al richiedente in lingua Araba;
che il trattenimento è stato disposto perché l’interessato, proveniente da un paese
designato di origine sicura ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo
20/05/2008, ha presentato, in data 27/9/2023, la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa di cui
all'articolo 28 bis, co. 4, decreto legislativo 25/2008, nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 28 bis commi due lett. b) e b-bis) del decreto legislativo 25/2008; lo
stesso, inoltre, non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità e non ha prestato garanzia finanziaria secondo le disposizioni del
decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il
Firmato
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RG n. 10459/2023
2. Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 settembre 2023, recante indicazione
dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello
straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di
accedere al territorio dello Stato;
Rilevato che non sono state presentate memorie;
Considerato che il richiedente asilo, sentito all’udienza odierna, svoltasi mediante
collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro nel quale egli è trattenuto, ha
dichiarato quanto segue:
“mi chiamo Mekri Aymen, natoil 19.10.1985 a Mahdia, Tunisia. Sono arrivato in
Italia a Lampedusa, il giorno 19.09.2023, con un barcone dopo essere rimasto due
giorni in mare, siamo stati soccorsi dalla nave di soccorso e portati a Lampedusa,
partendo dalla Tunisia. Dopo Lampedusa sono stato portato a Palermo e poi a
Pozzallo. Ho chiesto protezione internazionale a Pozzallo, sono partito perché ho
avuto problemi con mia moglie in ospedale, mia moglie più volte è rimasta incinta,
per tre volte ha partorito ma per mancanza di adeguate cure ospedaliere i neonati non
sono sopravvissuti. Mia moglie è rimasta in Tunisia con uno dei miei figli. Nel mio
Paese le cure sono a pagamento e per questo ho deciso di partire.
Non sapevo di poter versare una garanzia finanziaria.
Avevo portato con me una carta d’identità tunisina e un certificato di nascita ma li ho
persi in mare. Il barcone era prossimo ad affondare perché aveva imbarcato molta
acqua.
Considerato altresì che il richiedente ha riferito di essere rimasto sei giorni a
Lampedusa e una notte a Palermo, dove era arrivato con una volante della Polizia e
che al momento dello sbarco non aveva manifestato volontà di chiedere protezione
internazionale; né nessuno gli aveva chiesto se era sua intenzione richiedere asilo;
Evidenziato che, nel corso dell’udienza, il Vice Questore ha precisato, sulla base
degli atti in suo possesso, che il richiedente era effettivamente giunto a Lampedusa
il giorno 20 settembre, a seguito di operazioni di soccorso, era stato trasferito a
Palermo erroneamente, e che, poi, in data 27.09.2023, era stato portato a Pozzallo,
Firmato
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RG n. 10459/2023
3. manifestando nella stessa data la volontà di chiedere protezione, previa informativa
orale e scritta, sottoscritta dal medesimo e dal mediatore, dalla quale emergeva in
modo chiaro che era stato informato della possibilità di fornire garanzia finanziaria o
consegnare il passaporto; ha precisato inoltre che da Lampedusa i richiedenti
vengono trasferiti con modalità definite dal Dipartimento delle Libertà Civili e che il
Mekri è già stato identificato in Italia e risulta aver riportato una condanna per furto
aggravato; ha precisato inoltre che nel fascicolo è presente un certificato medico in
cui si attesta che il richiedente gode di uno stato di salute idoneo alla vita
comunitaria;
che il difensore si è opposto alla convalida per il mancato rispetto dei termini della
procedura, essendo il richiedente giunto in data 20.09.2023 e, pertanto, essendo stati
oltrepassati i termini delle 48 ore dall’inizio del trattenimento, nonché i termini
previsti per la procedura di frontiera. Ha dedotto, inoltre, che a Lampedusa il
richiedente non è stato posto nelle condizioni di manifestare la richiesta di asilo e ha
eccepito la mancanza di un certificato di idoneità rilasciato da un medico che attesti
che lo stesso può essere sottoposto al trattenimento. Eccepisce, infine, che non gli
sono state fornite le informazioni sulle misure alternative;
Considerato:
- che il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la
sua domanda (art. 6, co. 1 D. Lgs 142/2015);
- che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della
libertà personale ex art. 13 della Costituzione;
Ritenuto:
che la Corte di giustizia dell'Unione Europea -
Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21),
ha chiarito che “l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva
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4. 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo
28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che
il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di
legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un
paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del
fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento
contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di
legittimità non dedotto dall'interessato”;
che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE “devono essere interpretati nel
senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia
trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo
luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione
motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità
e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio
2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU);
Ritenuto che la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va
disapplicata dal giudice nazionale ( Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389);
Ritenuto che il provvedimento del Questore non sia corredato da idonea
motivazione;
Osservato, invero, che difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di
protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in
relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive;
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RG n. 10459/2023
5. Ritenuto, inoltre, che l’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prevede una garanzia
finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come
requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti
dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale;
Ritenuto, inoltre, che il D.M. 14 settembre 2023, prevedendo che la garanzia
finanziaria sia idonea quando l'importo fissato possa garantire allo straniero, per il
periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la
disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente
al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00
euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da
versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è
compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla
Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata;
Ritenuto, inoltre, che, nella specie, il richiedente ha fatto ingresso nel territorio
italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che lo stesso è stato poi
condotto a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, ha presentato domanda di protezione
internazionale in seguito alla quale è stato disposto il suo trattenimento;
Ritenuto che:
secondo il considerando 38 della direttiva 32/2013UE “Molte domande di protezione
internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato
membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati
membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame
dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto
in circostanze ben definite.”
secondo l’art. 43 della medesima direttiva, rubricato Procedure di frontiera, gli Stati
membri “possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e
alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito
dello Stato membro:
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RG n. 10459/2023
6. a) sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata;
b) sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31,
paragrafo 8.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di
cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata
presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio
dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre
disposizioni della presente direttiva.
3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi
terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera
o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le
disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei
luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono
normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di
transito”;.
Ritenuto che la direttiva non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3
dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie,
della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il
richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti
coercitivi;
Ritenuto che, a norma dell’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un
trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo
comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di
consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al
richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua
domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o se
essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati
all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l’effettività delle
procedure previste dal medesimo articolo 43;
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RG n. 10459/2023
7. che, pertanto, il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere
assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire;
Ritenuto, infine, che la lett c) dell'art. 8 della direttiva 2013/33/UE non si applica
nelle ipotesi di soccorso in mare, nelle quali il diritto di ingresso nel territorio deriva
dalla normativa interna e internazionale (art. 10 ter D. Lgs 286/98; punto 3.1.9 della
Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, come
emendata nel 2004, successivamente alla risoluzione del 20 maggio 2004
del Maritime Safety Committee dell’Omi), e che, in ogni caso, l’art. 8, lett. c) della
direttiva 2013/33/UE va in ogni caso interpretato secondo il principio sancito
dall’art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle SS. UU. nella Sentenza 26
maggio 1997, n. 4674 ; alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo,
deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di
origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare
ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale;
Ritenuto, per le considerazioni che precedono, che non sussistono i presupposti per
il trattenimento del richiedente asilo;
P.Q.M.
Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso
dal Questore della Provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023 nei confronti di
MEKRI AYMEN , nato in TUNISIA il 19/10/1985.
Dispone l’immediato rilascio del predetto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania, 29/09/2023
Il giudice
Iolanda Apostolico
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023