SlideShare a Scribd company logo
R.G. 10459/ 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il giudice designato alla convalida, dott.ssa Iolanda Apostolico :
Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi
dell’art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa,
notificato all’interessato il 27/09/2023, alle ore 23: 30, nei confronti di:
MEKRI AYMEN, nato in TUNISIA, il 19/10/1985 , cittadino tunisino entrato nel
territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa,
Rilevato e ritenuto:
che il provvedimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 28/09/2023, alle
ore 00,15, a mezzo PEC presso il protocollo del Tribunale;
che sono stati osservati i termini di cui all’art. 14 del D.Lgs 286/98, co. 1 bis,
richiamato dall’art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015;
che il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il trattenimento reca
l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di
difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea competente alla convalida;
che il suddetto provvedimento è stato comunicato al richiedente in lingua Araba;
che il trattenimento è stato disposto perché l’interessato, proveniente da un paese
designato di origine sicura ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo
20/05/2008, ha presentato, in data 27/9/2023, la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa di cui
all'articolo 28 bis, co. 4, decreto legislativo 25/2008, nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 28 bis commi due lett. b) e b-bis) del decreto legislativo 25/2008; lo
stesso, inoltre, non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità e non ha prestato garanzia finanziaria secondo le disposizioni del
decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023
Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 settembre 2023, recante indicazione
dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello
straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di
accedere al territorio dello Stato;
Rilevato che non sono state presentate memorie;
Considerato che il richiedente asilo, sentito all’udienza odierna, svoltasi mediante
collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro nel quale egli è trattenuto, ha
dichiarato quanto segue:
“mi chiamo Mekri Aymen, natoil 19.10.1985 a Mahdia, Tunisia. Sono arrivato in
Italia a Lampedusa, il giorno 19.09.2023, con un barcone dopo essere rimasto due
giorni in mare, siamo stati soccorsi dalla nave di soccorso e portati a Lampedusa,
partendo dalla Tunisia. Dopo Lampedusa sono stato portato a Palermo e poi a
Pozzallo. Ho chiesto protezione internazionale a Pozzallo, sono partito perché ho
avuto problemi con mia moglie in ospedale, mia moglie più volte è rimasta incinta,
per tre volte ha partorito ma per mancanza di adeguate cure ospedaliere i neonati non
sono sopravvissuti. Mia moglie è rimasta in Tunisia con uno dei miei figli. Nel mio
Paese le cure sono a pagamento e per questo ho deciso di partire.
Non sapevo di poter versare una garanzia finanziaria.
Avevo portato con me una carta d’identità tunisina e un certificato di nascita ma li ho
persi in mare. Il barcone era prossimo ad affondare perché aveva imbarcato molta
acqua.
Considerato altresì che il richiedente ha riferito di essere rimasto sei giorni a
Lampedusa e una notte a Palermo, dove era arrivato con una volante della Polizia e
che al momento dello sbarco non aveva manifestato volontà di chiedere protezione
internazionale; né nessuno gli aveva chiesto se era sua intenzione richiedere asilo;
Evidenziato che, nel corso dell’udienza, il Vice Questore ha precisato, sulla base
degli atti in suo possesso, che il richiedente era effettivamente giunto a Lampedusa
il giorno 20 settembre, a seguito di operazioni di soccorso, era stato trasferito a
Palermo erroneamente, e che, poi, in data 27.09.2023, era stato portato a Pozzallo,
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023
manifestando nella stessa data la volontà di chiedere protezione, previa informativa
orale e scritta, sottoscritta dal medesimo e dal mediatore, dalla quale emergeva in
modo chiaro che era stato informato della possibilità di fornire garanzia finanziaria o
consegnare il passaporto; ha precisato inoltre che da Lampedusa i richiedenti
vengono trasferiti con modalità definite dal Dipartimento delle Libertà Civili e che il
Mekri è già stato identificato in Italia e risulta aver riportato una condanna per furto
aggravato; ha precisato inoltre che nel fascicolo è presente un certificato medico in
cui si attesta che il richiedente gode di uno stato di salute idoneo alla vita
comunitaria;
che il difensore si è opposto alla convalida per il mancato rispetto dei termini della
procedura, essendo il richiedente giunto in data 20.09.2023 e, pertanto, essendo stati
oltrepassati i termini delle 48 ore dall’inizio del trattenimento, nonché i termini
previsti per la procedura di frontiera. Ha dedotto, inoltre, che a Lampedusa il
richiedente non è stato posto nelle condizioni di manifestare la richiesta di asilo e ha
eccepito la mancanza di un certificato di idoneità rilasciato da un medico che attesti
che lo stesso può essere sottoposto al trattenimento. Eccepisce, infine, che non gli
sono state fornite le informazioni sulle misure alternative;
Considerato:
- che il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la
sua domanda (art. 6, co. 1 D. Lgs 142/2015);
- che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della
libertà personale ex art. 13 della Costituzione;
Ritenuto:
che la Corte di giustizia dell'Unione Europea -
Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21),
ha chiarito che “l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo
28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che
il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di
legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un
paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del
fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento
contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di
legittimità non dedotto dall'interessato”;
che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE “devono essere interpretati nel
senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia
trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo
luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione
motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità
e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio
2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU);
Ritenuto che la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va
disapplicata dal giudice nazionale ( Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389);
Ritenuto che il provvedimento del Questore non sia corredato da idonea
motivazione;
Osservato, invero, che difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di
protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in
relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive;
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023
Ritenuto, inoltre, che l’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prevede una garanzia
finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come
requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti
dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale;
Ritenuto, inoltre, che il D.M. 14 settembre 2023, prevedendo che la garanzia
finanziaria sia idonea quando l'importo fissato possa garantire allo straniero, per il
periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la
disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente
al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00
euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da
versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è
compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla
Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata;
Ritenuto, inoltre, che, nella specie, il richiedente ha fatto ingresso nel territorio
italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che lo stesso è stato poi
condotto a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, ha presentato domanda di protezione
internazionale in seguito alla quale è stato disposto il suo trattenimento;
Ritenuto che:
secondo il considerando 38 della direttiva 32/2013UE “Molte domande di protezione
internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato
membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati
membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame
dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto
in circostanze ben definite.”
secondo l’art. 43 della medesima direttiva, rubricato Procedure di frontiera, gli Stati
membri “possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e
alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito
dello Stato membro:
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023
a) sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata;
b) sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31,
paragrafo 8.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di
cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata
presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio
dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre
disposizioni della presente direttiva.
3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi
terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera
o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le
disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei
luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono
normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di
transito”;.
Ritenuto che la direttiva non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3
dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie,
della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il
richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti
coercitivi;
Ritenuto che, a norma dell’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un
trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo
comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di
consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al
richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua
domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o se
essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati
all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l’effettività delle
procedure previste dal medesimo articolo 43;
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023
che, pertanto, il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere
assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire;
Ritenuto, infine, che la lett c) dell'art. 8 della direttiva 2013/33/UE non si applica
nelle ipotesi di soccorso in mare, nelle quali il diritto di ingresso nel territorio deriva
dalla normativa interna e internazionale (art. 10 ter D. Lgs 286/98; punto 3.1.9 della
Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, come
emendata nel 2004, successivamente alla risoluzione del 20 maggio 2004
del Maritime Safety Committee dell’Omi), e che, in ogni caso, l’art. 8, lett. c) della
direttiva 2013/33/UE va in ogni caso interpretato secondo il principio sancito
dall’art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle SS. UU. nella Sentenza 26
maggio 1997, n. 4674 ; alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo,
deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di
origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare
ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale;
Ritenuto, per le considerazioni che precedono, che non sussistono i presupposti per
il trattenimento del richiedente asilo;
P.Q.M.
Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso
dal Questore della Provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023 nei confronti di
MEKRI AYMEN , nato in TUNISIA il 19/10/1985.
Dispone l’immediato rilascio del predetto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania, 29/09/2023
Il giudice
Iolanda Apostolico
Firmato
Da:
APOSTOLICO
IOLANDA
Emesso
Da:
ARUBAPEC
S.P.A.
NG
CA
3
Serial#:
115f3200d1b40b928a18532b39691185
Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023
RG n. 10459/2023

More Related Content

Similar to Non convalida trattenimento migranti Centro Pozzallo tribunale Catania 3

Quale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinio
Quale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinioQuale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinio
Quale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinio
GRATUITO PATROCINIO e ART 24. - Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PEC
Alberto Vigani
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Edoardo Ferraro
 
COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018
COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE  DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE  DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018
COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018
GRATUITO PATROCINIO e ART 24. - Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa
 
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...
PiccoloRinaldiStudio
 
Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...
Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...
Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...
PiccoloRinaldiStudio
 
Diritto dell'immigrazione parte 2
Diritto dell'immigrazione  parte 2Diritto dell'immigrazione  parte 2
Diritto dell'immigrazione parte 2
Piacenza
 
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...
Caruso claudio tar 259 2014  decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...Caruso claudio tar 259 2014  decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...
Giuseppe Ciampolillo
 
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
Edoardo Ferraro
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
http://www.studioingvolpi.it
 
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiCorso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Edoardo Ferraro
 
Cass. SS.UU. 40984/18
Cass. SS.UU. 40984/18Cass. SS.UU. 40984/18
Cass. SS.UU. 40984/18
SimoneMaffeis1
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Marco Krogh
 
Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007
Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007
Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007
Fabrizio Callarà
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Edoardo Ferraro
 
Diritto dell'immigrazione parte 4
Diritto dell'immigrazione  parte 4Diritto dell'immigrazione  parte 4
Diritto dell'immigrazione parte 4
Piacenza
 
Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]
Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino  c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino  c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]
Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]ifattidiisoladellefemmine
 
Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...
Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...
Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...
GRATUITO PATROCINIO e ART 24. - Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Edoardo Ferraro
 

Similar to Non convalida trattenimento migranti Centro Pozzallo tribunale Catania 3 (20)

Quale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinio
Quale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinioQuale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinio
Quale certificazione del reddito per lo straniero nel gratuito patrocinio
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PEC
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018
COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE  DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE  DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018
COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2018
 
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinal...
 
Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...
Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...
Ordinanza 702 bis grande naturalizzazione - Avvocato Valerio Piccolo - www.pi...
 
Diritto dell'immigrazione parte 2
Diritto dell'immigrazione  parte 2Diritto dell'immigrazione  parte 2
Diritto dell'immigrazione parte 2
 
01 sentenza urto-di_cavi_2010
01   sentenza urto-di_cavi_201001   sentenza urto-di_cavi_2010
01 sentenza urto-di_cavi_2010
 
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...
Caruso claudio tar 259 2014  decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...Caruso claudio tar 259 2014  decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...
 
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiCorso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
 
Cass. SS.UU. 40984/18
Cass. SS.UU. 40984/18Cass. SS.UU. 40984/18
Cass. SS.UU. 40984/18
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
 
Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007
Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007
Polizze RC Obbligatorie - ANIA 2007
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Diritto dell'immigrazione parte 4
Diritto dell'immigrazione  parte 4Diritto dell'immigrazione  parte 4
Diritto dell'immigrazione parte 4
 
Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]
Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino  c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino  c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]
Licenza edilizia in sanatoria 2010 arcuri antonino c.e.s. n.12 del 23 06-10[1]
 
Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...
Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...
Eccezione di incostituzionalità su certificazione del reddito per lo stranier...
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
 

More from DiegoPretini1

Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024
Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024
Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024
DiegoPretini1
 
Osservatorio Ixè.pdf
Osservatorio Ixè.pdfOsservatorio Ixè.pdf
Osservatorio Ixè.pdf
DiegoPretini1
 
Convegno Don Milani 26-09-23.pdf
Convegno Don Milani 26-09-23.pdfConvegno Don Milani 26-09-23.pdf
Convegno Don Milani 26-09-23.pdf
DiegoPretini1
 
società del quartetto.pdf
società del quartetto.pdfsocietà del quartetto.pdf
società del quartetto.pdf
DiegoPretini1
 
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdf
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdfStrage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdf
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdf
DiegoPretini1
 
Sentenza strage di erba appello 2^ grado.pdf
Sentenza strage di erba appello 2^ grado.pdfSentenza strage di erba appello 2^ grado.pdf
Sentenza strage di erba appello 2^ grado.pdf
DiegoPretini1
 
cassazione erba.pdf
cassazione erba.pdfcassazione erba.pdf
cassazione erba.pdf
DiegoPretini1
 
GUIDA IMMAGINE PILOTI.pdf
GUIDA IMMAGINE PILOTI.pdfGUIDA IMMAGINE PILOTI.pdf
GUIDA IMMAGINE PILOTI.pdf
DiegoPretini1
 
Odg_inceneritore Roma.docx
Odg_inceneritore Roma.docxOdg_inceneritore Roma.docx
Odg_inceneritore Roma.docx
DiegoPretini1
 
Keu Contamination in Tuscany.pdf
Keu Contamination in Tuscany.pdfKeu Contamination in Tuscany.pdf
Keu Contamination in Tuscany.pdf
DiegoPretini1
 
Ixè.pdf
Ixè.pdfIxè.pdf
Ixè.pdf
DiegoPretini1
 
Ixè pdf.pdf
Ixè pdf.pdfIxè pdf.pdf
Ixè pdf.pdf
DiegoPretini1
 
Plastica_emergenza_fuori_controllo.pdf
Plastica_emergenza_fuori_controllo.pdfPlastica_emergenza_fuori_controllo.pdf
Plastica_emergenza_fuori_controllo.pdf
DiegoPretini1
 

More from DiegoPretini1 (13)

Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024
Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024
Sondaggio istituto Ixè Europee 23 maggio 2024
 
Osservatorio Ixè.pdf
Osservatorio Ixè.pdfOsservatorio Ixè.pdf
Osservatorio Ixè.pdf
 
Convegno Don Milani 26-09-23.pdf
Convegno Don Milani 26-09-23.pdfConvegno Don Milani 26-09-23.pdf
Convegno Don Milani 26-09-23.pdf
 
società del quartetto.pdf
società del quartetto.pdfsocietà del quartetto.pdf
società del quartetto.pdf
 
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdf
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdfStrage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdf
Strage di Erba sentenza primo grado Corte d'assise.pdf
 
Sentenza strage di erba appello 2^ grado.pdf
Sentenza strage di erba appello 2^ grado.pdfSentenza strage di erba appello 2^ grado.pdf
Sentenza strage di erba appello 2^ grado.pdf
 
cassazione erba.pdf
cassazione erba.pdfcassazione erba.pdf
cassazione erba.pdf
 
GUIDA IMMAGINE PILOTI.pdf
GUIDA IMMAGINE PILOTI.pdfGUIDA IMMAGINE PILOTI.pdf
GUIDA IMMAGINE PILOTI.pdf
 
Odg_inceneritore Roma.docx
Odg_inceneritore Roma.docxOdg_inceneritore Roma.docx
Odg_inceneritore Roma.docx
 
Keu Contamination in Tuscany.pdf
Keu Contamination in Tuscany.pdfKeu Contamination in Tuscany.pdf
Keu Contamination in Tuscany.pdf
 
Ixè.pdf
Ixè.pdfIxè.pdf
Ixè.pdf
 
Ixè pdf.pdf
Ixè pdf.pdfIxè pdf.pdf
Ixè pdf.pdf
 
Plastica_emergenza_fuori_controllo.pdf
Plastica_emergenza_fuori_controllo.pdfPlastica_emergenza_fuori_controllo.pdf
Plastica_emergenza_fuori_controllo.pdf
 

Non convalida trattenimento migranti Centro Pozzallo tribunale Catania 3

  • 1. R.G. 10459/ 2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA SEZIONE IMMIGRAZIONE Il giudice designato alla convalida, dott.ssa Iolanda Apostolico : Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa, notificato all’interessato il 27/09/2023, alle ore 23: 30, nei confronti di: MEKRI AYMEN, nato in TUNISIA, il 19/10/1985 , cittadino tunisino entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa, Rilevato e ritenuto: che il provvedimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 28/09/2023, alle ore 00,15, a mezzo PEC presso il protocollo del Tribunale; che sono stati osservati i termini di cui all’art. 14 del D.Lgs 286/98, co. 1 bis, richiamato dall’art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015; che il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il trattenimento reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida; che il suddetto provvedimento è stato comunicato al richiedente in lingua Araba; che il trattenimento è stato disposto perché l’interessato, proveniente da un paese designato di origine sicura ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 20/05/2008, ha presentato, in data 27/9/2023, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa di cui all'articolo 28 bis, co. 4, decreto legislativo 25/2008, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 28 bis commi due lett. b) e b-bis) del decreto legislativo 25/2008; lo stesso, inoltre, non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non ha prestato garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023
  • 2. Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 settembre 2023, recante indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato; Rilevato che non sono state presentate memorie; Considerato che il richiedente asilo, sentito all’udienza odierna, svoltasi mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro nel quale egli è trattenuto, ha dichiarato quanto segue: “mi chiamo Mekri Aymen, natoil 19.10.1985 a Mahdia, Tunisia. Sono arrivato in Italia a Lampedusa, il giorno 19.09.2023, con un barcone dopo essere rimasto due giorni in mare, siamo stati soccorsi dalla nave di soccorso e portati a Lampedusa, partendo dalla Tunisia. Dopo Lampedusa sono stato portato a Palermo e poi a Pozzallo. Ho chiesto protezione internazionale a Pozzallo, sono partito perché ho avuto problemi con mia moglie in ospedale, mia moglie più volte è rimasta incinta, per tre volte ha partorito ma per mancanza di adeguate cure ospedaliere i neonati non sono sopravvissuti. Mia moglie è rimasta in Tunisia con uno dei miei figli. Nel mio Paese le cure sono a pagamento e per questo ho deciso di partire. Non sapevo di poter versare una garanzia finanziaria. Avevo portato con me una carta d’identità tunisina e un certificato di nascita ma li ho persi in mare. Il barcone era prossimo ad affondare perché aveva imbarcato molta acqua. Considerato altresì che il richiedente ha riferito di essere rimasto sei giorni a Lampedusa e una notte a Palermo, dove era arrivato con una volante della Polizia e che al momento dello sbarco non aveva manifestato volontà di chiedere protezione internazionale; né nessuno gli aveva chiesto se era sua intenzione richiedere asilo; Evidenziato che, nel corso dell’udienza, il Vice Questore ha precisato, sulla base degli atti in suo possesso, che il richiedente era effettivamente giunto a Lampedusa il giorno 20 settembre, a seguito di operazioni di soccorso, era stato trasferito a Palermo erroneamente, e che, poi, in data 27.09.2023, era stato portato a Pozzallo, Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023
  • 3. manifestando nella stessa data la volontà di chiedere protezione, previa informativa orale e scritta, sottoscritta dal medesimo e dal mediatore, dalla quale emergeva in modo chiaro che era stato informato della possibilità di fornire garanzia finanziaria o consegnare il passaporto; ha precisato inoltre che da Lampedusa i richiedenti vengono trasferiti con modalità definite dal Dipartimento delle Libertà Civili e che il Mekri è già stato identificato in Italia e risulta aver riportato una condanna per furto aggravato; ha precisato inoltre che nel fascicolo è presente un certificato medico in cui si attesta che il richiedente gode di uno stato di salute idoneo alla vita comunitaria; che il difensore si è opposto alla convalida per il mancato rispetto dei termini della procedura, essendo il richiedente giunto in data 20.09.2023 e, pertanto, essendo stati oltrepassati i termini delle 48 ore dall’inizio del trattenimento, nonché i termini previsti per la procedura di frontiera. Ha dedotto, inoltre, che a Lampedusa il richiedente non è stato posto nelle condizioni di manifestare la richiesta di asilo e ha eccepito la mancanza di un certificato di idoneità rilasciato da un medico che attesti che lo stesso può essere sottoposto al trattenimento. Eccepisce, infine, che non gli sono state fornite le informazioni sulle misure alternative; Considerato: - che il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art. 6, co. 1 D. Lgs 142/2015); - che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale ex art. 13 della Costituzione; Ritenuto: che la Corte di giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21), ha chiarito che “l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023
  • 4. 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato”; che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE “devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU); Ritenuto che la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale ( Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389); Ritenuto che il provvedimento del Questore non sia corredato da idonea motivazione; Osservato, invero, che difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive; Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023
  • 5. Ritenuto, inoltre, che l’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prevede una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale; Ritenuto, inoltre, che il D.M. 14 settembre 2023, prevedendo che la garanzia finanziaria sia idonea quando l'importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata; Ritenuto, inoltre, che, nella specie, il richiedente ha fatto ingresso nel territorio italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che lo stesso è stato poi condotto a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, ha presentato domanda di protezione internazionale in seguito alla quale è stato disposto il suo trattenimento; Ritenuto che: secondo il considerando 38 della direttiva 32/2013UE “Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.” secondo l’art. 43 della medesima direttiva, rubricato Procedure di frontiera, gli Stati membri “possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro: Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023
  • 6. a) sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata; b) sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito”;. Ritenuto che la direttiva non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi; Ritenuto che, a norma dell’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43; Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023
  • 7. che, pertanto, il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire; Ritenuto, infine, che la lett c) dell'art. 8 della direttiva 2013/33/UE non si applica nelle ipotesi di soccorso in mare, nelle quali il diritto di ingresso nel territorio deriva dalla normativa interna e internazionale (art. 10 ter D. Lgs 286/98; punto 3.1.9 della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, come emendata nel 2004, successivamente alla risoluzione del 20 maggio 2004 del Maritime Safety Committee dell’Omi), e che, in ogni caso, l’art. 8, lett. c) della direttiva 2013/33/UE va in ogni caso interpretato secondo il principio sancito dall’art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle SS. UU. nella Sentenza 26 maggio 1997, n. 4674 ; alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale; Ritenuto, per le considerazioni che precedono, che non sussistono i presupposti per il trattenimento del richiedente asilo; P.Q.M. Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023 nei confronti di MEKRI AYMEN , nato in TUNISIA il 19/10/1985. Dispone l’immediato rilascio del predetto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Catania, 29/09/2023 Il giudice Iolanda Apostolico Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 115f3200d1b40b928a18532b39691185 Decreto di rigetto n. cronol. 4117/2023 del 29/09/2023 RG n. 10459/2023