Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
Somos una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com.ve
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
Somos una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
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Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
GE_: genaues meines Klagen entsprechend bewiesener STRAFTAT in Procura Generale Corte di Cassazione della Repubblica Costituzione Italia Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo
A1360 Ord.Ing.PG_I_1995
09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
GE_: bewiesene STRAFTAT zu COrte di Csssazione Ed COrte EurOpea Ed COME OMICIO DOLOSO PRETERINTENZIONALE REITERATO COME SUICIDIO OBBLIGATO TERAPEUTICO EDCOOLPO DI STATO EVERSIONE ANTI Costituzione Italia.
Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 Ord.Ing.PG_I_1995 09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
TAR Lazio: il Ministro dell'Interno ed il Prefetto non possono annullare le t...Mario Di Carlo
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma che avevano annullato le trascrizioni dei matrimoni fra coppi dello stesso sesso contratti all'estero.
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
Si pubblica una sintesi della giurisprudenza del mese (dicembre 2018) in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, tratta da Il Foro Italiano, 2018, fasc. n. 12
Ordinanza 702 bis linea paterna - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
1. Accoglimento totale del 29/11/2019
RG n. 62445/2018
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N. R.G. 62445/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62445/2018 promossa da:
****** ********* ***********, n. in data 26.3.68 in Brasile ,
*********** **************, n. in data 4.11.1994in Brasile,
******** ********* *********** ********, n. in data 10.5.58 in Brasile ,
********** ********* *********, n. in data 22.12.1990 in Brasile,
************* *********** **********, n. in data 15.5.2001 in Brasile ,
** *********** *************** *, n. in data 16.8.1991 in Brasile,
****** ***************** , n. in data 16.1.1993 in Brasile ,
*************************** , n. in data 26.12.1996 in Brasile ,
, con il patrocinio dell’avv.to PICCOLO VALERIO ;
contro
PARTE RICORRENTE
MINISTERO DELL’INTERNO , in persona del Ministro p.t., difeso dall’Avvocatura
dello Stato;
con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
PARTE RESISTENTE-
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della
cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Giulio *******,
cittadino italiano nato a Senigallia ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano , il
quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell’allora vigente
legge n.555 del 1912.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e
chiedendo la compensazione delle spese di lite.
°°°
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l’avo italiano
non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la
cittadinanza italiana e l’aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio Remulo Parentoni,
che l’aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire
giudizialmente per l’accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano
passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto
FirmatoDa:SANGIOVANNILUCIANAEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:29e08da64b0ef595721a864cbe0e6dd1
2. Accoglimento totale del 29/11/2019
RG n. 62445/2018
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nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della
giurisprudenzacostituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha
determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della
disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva
matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
Ministero dell’Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all’autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie Senigallia sulla scorta della
documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato sin dal 2016 al
Consolato generale d’Italia a Belo Horizonte la richiesta di riconoscimento del proprio
status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente – in linea diretta- di cittadino
italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi
dedotto che il predetto Consolato Generale d’Italia ha in corso l’evasione di richieste
formulate diversi anni addietro.
Ai sensi dell’art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di
competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini
determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole
rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a
ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani
e disponendo l’adozione da parte del Ministero dell’Interno dei provvedimenti
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che
l’elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 29/11/2019
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni