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Il provvedimento 75295/2015 del 3 giugno 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
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Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 30 giugno banche, Poste e altri intermediari dovranno comunicare al fisco i dati di sintesi relativi al 2014 dei rapporti finanziari. Per i conti correnti debutta anche la giacenza media
Decreto MISE 9/08/2014: partenza credito d'imposta ricercatori (domande dal 1...Parma Couture
E' finalmente operativa, a seguito della pubblicazione (sulla GU n. 184 del 9/08/2014) del Decreto Direttoriale MISE del 9/08/2014, la misura di agevolazione - già prevista dall'art. 24 del Decreto "Misure urgenti per la crescita del Paese" (DL n. 83/2012) e le cui prime disposizioni attuative sono state previste con Decreto MiSE del 23 Ottobre 2013 (pubblicato su GU n. 16 del 21/01/2014) - per le imprese che hanno assunto o assumeranno a tempo indeterminato personale per l'attività di Ricerca e Sviluppo.
Prima fase di richiesta (per assunzioni effettuate fra il 26 Giugno ed il 31 Dicembre 2012): dal 15 Settembre al 31 Dicembre 2014
La newsletter, in relazione all'attività parlamentare e degli organismi regolatori, ha una cadenza periodica (di solito settimanale) ed intende fornire una informativa chiara e sempre aggiornata sui temi di maggiore interesse per le imprese associate, anche attraverso alcuni approfondimenti per i provvedimenti più importanti.
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Fabrizio Callarà
Copertura obbligatoria di rc professionale per l’attività di apposizione del “visto di conformità” – polizza stand-alone.
AEC ha aggiunto alle soluzioni assicurative fin’ora proposte una polizza Lloyd’s valida solo per l’attività di apposizione del “Visto di Conformità”.
I pagamenti elettronici ed i rapporti tra la seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva Payments Service Directive 2, c.d. PDS2) ed il GDPR.Scopo della doirettiva è quallo di rafforzare la tutela degli utenti che usufruiscono dei servizi telematici e il GDPR può essere un valido aiuto anche in questo campo.
Circolare 10/02/2014 Nuova Sabatini: DOMANDE DAL 31/03/2014Parma Couture
Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento "NUOVA SABATINI" e definiti gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà prossimamente disponibile sul sito www.mise.gov.it e sul sito www.cassaddpp.it).
I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito MISE.
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...Andrea Cortellazzo
• I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017
• La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal D. Lgs. 127/2015
• Inquadramento della fattura elettronica
Le relazioni sono state curate dai professionisti:
Dott. Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo & Soatto
Dott. Franco Di Ciaula, Partner Cortellazzo & Soatto
In tale occasione è stata anche messa in luce la strategia da adottare per le aziende che vogliano prendere rapidamente dimestichezza con il cambio di paradigma in atto, cogliendone ove possibile anche gli elementi di incentivazione fiscale oggi presenti.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto al fine di assolvere all’obbligo di recepimento della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che, con effetto dal 1° gennaio 2013, prevede nuove disposizioni comunitarie in materia di:
1. emissione della fattura;
2. fattura elettronica;
3. fattura semplificata;
4. conservazione delle fatture;
5. IVA per cassa (cash accounting);
6. esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere;
7. coordinamento delle normative nazionali in tema di fatturazione;
8. varie.
Si pongono qui di seguito talune osservazioni illustrative delle disposizioni contenute nello schema di decreto.
Il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto attuativo che ha istituito, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, un contributo, assegnato tramite la concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10.000 euro per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Il voucher PMI di Euro 10.000 per acquisto di hardware, software e consulenze, previsto dal decreto Destinazione Italia, sarà erogato a sportello una volta stabilita con decreto MEF la relativa copertura finanziaria.
La compensazione del credito per spese, diritti e onorari di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (art. 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
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1. Protocollo n. 2012/89780
Modificazioni del modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di
trasferimento del denaro contante approvato con provvedimento del 23 marzo 2012 e
delle relative istruzioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Modificazioni del modello di adesione alla disciplina di deroga alle
limitazioni di trasferimento del denaro contante e delle relative istruzioni
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo
2012, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello di adesione alla
disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
2. - nel modello viene inserita un’apposita sezione destinata all’indicazione delle
coordinate del conto corrente bancario o postale, intestato al cedente o al prestatore,
che lo stesso intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato;
- nella sezione del modello relativa alle dichiarazioni di adesione alla disciplina
di deroga, viene aggiunto l’impegno a comunicare le operazioni effettuate, come
previsto dal comma 2-bis del citato art. 3, introdotto in sede di conversione in legge.
2. Termini per l’integrazione dei dati della comunicazione.
2.1. I contribuenti che hanno inviato la comunicazione preventiva utilizzando la
versione antecedente a quella approvata con il presente provvedimento, sono tenuti a
trasmettere il modello aggiornato - contenente gli estremi del conto corrente utilizzato -
entro il 31 luglio 2012, tramite il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it .
2.2. In caso di variazione dei dati del conto corrente già comunicati, deve essere
preventivamente presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni
aggiornate.
Motivazioni
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012
è stato approvato il modello per comunicare l’adesione alle facilitazioni introdotte
dall’art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, in favore dei soggetti che
svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e
turismo.
Le citate disposizioni hanno previsto una deroga alle limitazioni di
trasferimento del denaro contante, per le operazioni legate al turismo effettuate nei
confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e dell’Unione
2
3. europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello
Stato.
La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del citato decreto, ha apportato
alcune modificazioni all’articolo 3, introducendo un limite pari a 15.000 euro per i
trasferimenti di denaro contante interessati dalla disciplina di deroga.
Inoltre, la predetta norma ha previsto che la comunicazione preventiva da
inviare all’Agenzia delle Entrate debba contenere l’indicazione del conto corrente
intestato al cedente o al prestatore, nel quale dovrà essere versato il denaro contante
incassato.
Pertanto, al fine di adeguare il contenuto del modello agli interventi normativi
sopra illustrati, con il presente provvedimento vengono apportate le necessarie
modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di
trasferimento del denaro contante, approvato con provvedimento del 23 marzo 2012
nonché alle relative istruzioni. Il modello aggiornato con il presente provvedimento,
sostituisce la versione precedentemente approvata che, pertanto, non potrà più essere
utilizzata.
Infine, con riferimento ai soggetti che hanno inviato in precedenza la
comunicazione in oggetto è previsto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate
una nuova comunicazione utilizzando il modello aggiornato alla legge di conversione
del decreto, contenente i dati del conto corrente utilizzato per il versamento dei
contanti ricevuti. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2012.
Le modalità ed i termini per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni
effettuate, prevista dal comma 2-bis del citato articolo 3 del decreto, saranno stabiliti
con separato provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
3
4. Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, art. 22: “Commercio al minuto ed attività
assimilate”, ed art. 74 ter: “Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto”, art. 3;
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 49: “Limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore”;
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 12: “Riduzione del limite per la tracciabilità
dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante”;
Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, articolo 3: “Facilitazioni per imprese e
contribuenti”, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 marzo 2012, recante
l’approvazione del modello per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle
limitazioni di trasferimento del denaro contante, e delle relative istruzioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 2 luglio 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
4
5. genzia
ntrate
COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA
ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE
Informativa sul Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
trattamento dei dati un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
personali ai sensi dell’art. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello
13 del decreto legislativo e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
n. 196 del 2003
Finalità Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri
del trattamento soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge
(Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati
al fine di poter usufruire della deroga al limite di trasferimento di denaro contante.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati
ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione
sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto
da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali I dati richiesti nel modello di comunicazione prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16 convertito nella Legge 26.04.2012 n° 44 , devono essere indicati per poter fruire della deroga al
limite del trasferimento di denaro contante.
Nel caso di mancata o incompleta indicazione dei dati si incorrerà nella sanzioni amministrative e/o penali re-
lative alla violazione del divieto di trasferimento di denaro contante oltre la soglia stabilita dalla legge.
Modalità La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di
del trattamento categoria, professionisti), il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità
prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante
verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche
forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.
Titolari Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto
del trattamento dal D. Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali
dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a
richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i
dati identificativi agli interessati.
Responsabili I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
del trattamento In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato in base all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro confe-
rimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
6. genzia
ntrate
COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA
ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE
(art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44)
DATI IDENTIFICATIVI Codice
DEL CONTRIBUENTE
Tipo di attività esercitata
Codice Fiscale Codice attività
Cognome Nome Sesso
Persone fisiche (barrare la relativa casella)
M F
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
Soggetti diversi Denominazione o ragione sociale
dalle persone
fisiche Stato estero di residenza Codice Stato estero Codice di identificazione fiscale estero
DATI RELATIVI AL Codice fiscale del firmatario Codice carica Codice fiscale società
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
Cognome Nome Sesso
(barrare la relativa casella)
M F
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
• comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, come previsto dall’art. 3, comma 1,
del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44;
• si impegna ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2-bis del predetto articolo 3.
DATI RELATIVI AL
CONTO CORRENTE COORDINATE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO AL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE
UTILIZZATO
IBAN
(Bancario o postale)
Codice CIN
nazione internaz. CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO
1 2 3 4 5 6
BIC
7
Sottoscrizione
Firma
Data
giorno mese anno
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario
TELEMATICA
Riservato Impegno alla presentazione in via telematica
all’intermediario
giorno mese anno
Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
7. genzia
ntrate
COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA
DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO
DEL DENARO CONTANTE
(articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16)
ISTRUZIONI
PREMESSA In base all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modi-
ficazioni, sono vietati i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portato-
re, per importi uguali o superiori a mille euro.
L’art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 2012, n. 44, ha introdotto una deroga a tale regime, elevando il predetto limite a
15.000 euro per i soggetti, individuati al comma 1, che svolgono attività di commercio al det-
taglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni le-
gate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e del-
l’Unione europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio del-
lo Stato.
A tal fine, occorre che i predetti soggetti trasmettano preventiva comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli
stessi, nel quale verseranno il denaro contante incassato, ai sensi di quanto previsto dal com-
ma 2 del citato articolo 3.
Inoltre è necessario che gli stessi soggetti pongano in essere gli adempimenti prescritti al com-
ma 1, lettere a) e b) dello stesso art. 3, ed in particolare:
– acquisiscano, all’effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed
autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;
– versino, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al ce-
dente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia del-
la ricevuta di trasmissione della presente comunicazione.
Infine, come previsto al comma 2-bis del predetto art. 3, gli interessati devono comunicare perio-
dicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate in contanti d’importo uguale o
superiore a mille euro, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia stessa.
Soggetti tenuti La comunicazione, redatta sul presente modello, deve essere presentata, al fine di avvalersi
alla presentazione della deroga al divieto di trasferimento di denaro contante:
della comunicazione – dai soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate, indicate nel-
l’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non v’è obbligo d’emissione del-
la fattura, se non richiesta dal cliente all’effettuazione dell’operazione: tra queste rientra-
no, a titolo di esempio, le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al
pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici
esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di
imprese in locali aperti al pubblico;
– dalle agenzie di viaggio e di turismo, che effettuano le operazioni per la organizzazione
di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi,
di cui all’art. 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Modalità Il presente modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal
di presentazione soggetto firmatario (in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici) o tramite un
intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuita-
mente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
1
8. A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l’esito
dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta
presentazione della comunicazione. Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito
web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell’apposita sezione “Ricevute”.
Termini Il modello deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla discipli-
di presentazione na di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.
COMPILAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE
DEL MODELLO
Indicare nell’apposita casella il codice corrispondente alla tipologia di soggetto che effettua
la comunicazione (si veda al riguardo il paragrafo “Soggetti tenuti alla presentazione della
comunicazione”):
‘1’ Impresa che esercita attività di commercio al minuto o assimilata
‘2’ Agenzia di viaggio e di turismo
Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del soggetto interessato.
Codice attività
Indicare il codice attività svolta, desunto dalla vigente classificazione delle attività economi-
che, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si rammenta che, per fruire del regime di deroga, è necessario che tale codice sia compati-
bile con le attività contemplate dalla norma e che i trasferimenti di denaro si riferiscano ad
operazioni legate al turismo. In presenza di più codici attività, va indicato il codice relativo
all’attività prevalente tra quelle contemplate dalla norma.
Persone fisiche
Il contribuente persona fisica deve indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la
data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. Chi è nato all’estero deve indica-
re, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla Provincia.
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va indicata la denominazione o la ragione sociale
risultante dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni.
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una
stabile organizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo “Stato estero di residen-
za”, al “Codice Stato estero”, (desunto dall’elenco dei paesi esteri riportato nell’Appendice
alle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali, enti commerciali ed
equiparati, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it) ed al “Codice di identifi-
cazione fiscale estero”. In tale ultimo campo deve essere indicato, se previsto dalla normati-
va e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fisca-
le o, in mancanza, da un’autorità amministrativa dello Stato estero.
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO
Indicare i dati relativi al rappresentante legale del soggetto che effettua la comunicazio-
ne o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante
negoziale che la sottoscrive. Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto sia
una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. Per quanto riguarda il co-
dice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni
per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, pubblicati sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
DICHIARAZIONI
Nella presente sezione, il contribuente comunica la propria intenzione di avvalersi della de-
roga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante, prevista per le operazioni indivi-
duate dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
2
9. Il contribuente si impegna, inoltre, a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli
adempimenti indicati alle lettere a) e b) del citato comma 1, nonché al successivo comma 2-
bis (vedasi “Premessa”).
DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE UTILIZZATO
Indicare i dati del conto corrente (bancario o postale) intestato al cedente o al prestatore, che
sarà utilizzato per versare il denaro incassato nelle operazioni interessate dal regime di de-
roga. Le coordinate possono essere desunte dall’estratto conto che l’operatore finanziario pe-
riodicamente invia al domicilio del proprio cliente, o, in alternativa, richieste all’operatore
stesso.
In particolare occorre indicare:
• il codice IBAN (27 caratteri) composto da:
– codice nazione (due lettere nel campo 1);
– codice CIN Internazionale (due numeri nel campo 2);
– codice CIN (una lettera nel campo 3);
– codice ABI (cinque numeri che identificano la banca nel campo 4);
– codice CAB (cinque numeri che identificano l’agenzia nel campo 5);
– numero di conto: (fino a dodici numeri nel campo 6)
• codice BIC (di otto o di undici caratteri, nel campo 7).
La compilazione di tutti i campi del codice IBAN è sempre obbligatoria e, per i conti cor-
renti esteri, è obbligatoria anche l’indicazione del codice BIC.
ATTENZIONE: Nel caso di variazione dei dati relativi al conto corrente utilizzato, deve
essere presentata una nuova comunicazione.
SOTTOSCRIZIONE
La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o dal suo rap-
presentante legale. Inoltre, nell’apposito campo, va indicata la data di sottoscrizione.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la comunica-
zione in via telematica.
L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di as-
sunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione. Inoltre, nella casella “Impegno alla
presentazione in via telematica”, deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è sta-
ta predisposta dal contribuente firmatario, oppure il codice 2 se la dichiarazione è stata pre-
disposta dall’intermediario che effettua l’invio.
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