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LE NOVITÀ FISCALI
ALLA LUCE DELLE
RISPOSTE DI TELEFISCO 2017
Formazione a
distanza
anno 2017
Dott. Andrea Padoan
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 1
S T U D I
O
PADOAN
AGGIORNATO CON
Dl Milleproroghe e
Circolare 1/E AdE
INDICE (1)
• La rottamazione delle cartelle e la soppressione di Equitalia
• L'effetto della rottamazione sulle liti tributarie e le altre novità sul
contenzioso
• Le novità sui depositi Iva, l'Iva di gruppo, le note di variazione e le altre
novità 2017
• Le comunicazioni delle fatture e delle liquidazioni Iva
• Cu, 730, Unico: il calendario dei versamenti e le novità dei modelli 2017
• Le dichiarazioni integrative a favore, il ravvedimento e le indagini
finanziarie
• La riapertura della voluntary disclosure
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 2
INDICE (2)
• Bilancio 2016: le nuove norme del codice civile e l'adeguamento dei
principi contabili nazionali
• L'impatto fiscale delle nuove regole per i bilanci
• Le assegnazioni dei beni d'impresa e le trasformazioni agevolate
• Imposta sul reddito di impresa e modifiche Ace
• Le semplificazioni fiscali e la tassazione per cassa delle imprese minori
• Appendice
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 3
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 4
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E LA
SOPPRESSIONE DI EQUITALIA
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 6 DL n.193 del 22.10.2016
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 5
Definizione agevolata (o rottamazione)
degli affidamenti Equitalia
Confluenza di Equitalia all’interno
dell’Agenzia delle Entrate
(«Agenzia delle Entrate – Riscossione»)
DA 1 LUGLIO 2017ENTRO 31 MARZO 2017
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
PERIMETRO TEMPORALE (1/2)
• La rottamazione comprende gli affidamenti a Equitalia effettuati sino al 31 dicembre
2016;
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 6
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
• L’agente della riscossione ha 11 mesi dalla ricezione del ruolo per la notifica della cartella di
pagamento, senza incorrere nella perdita del diritto al discarico per inesigibilità (i ruoli
trasmessi nella seconda metà del 2016, Equitalia potrebbe non aver ancora proceduto alla
spedizione della cartella di pagamento);
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
PERIMETRO TEMPORALE (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 7
• L’agente della riscossione ha 11 mesi dalla ricezione del ruolo per la notifica della cartella di
pagamento, senza incorrere nella perdita del diritto al discarico per inesigibilità (i ruoli
trasmessi nella seconda metà del 2016, Equitalia potrebbe non aver ancora proceduto alla
spedizione della cartella di pagamento);
• Per gli affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi, questi avvengono, di regola, solo
dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, che possono estendersi
anche a 210 giorni, qualora si interpongano l’accertamento con adesione e la
sospensione feriale dei termini del mese di agosto. In caso di somme derivanti da
sentenze dei giudici tributari, inoltre, l’agenzia delle Entrate notifica preliminarmente, senza
scadenze perentorie, un atto di rideterminazione degli importi dovuti. Solo decorsi almeno 90
giorni da questa notifica, la pretesa è assegnata all’agente della riscossione.
Equitalia ha l’obbligo di spedire una raccomandata informativa al contribuente, con la quale
comunica l’avvenuta presa in carico della pretesa tributaria (nessun termine o sanzione prevista)
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 8
Domanda. In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il
debitore non debba pagare le rate scadute nell’ultima parte dell’anno scorso.
Risposta. Si conferma che l’obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del
DL n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
BENIFICI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 9
N.B. Non possono essere dedotti dal quantum della definizione gli importi già pagati a titoli di
sanzioni e interessi
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
AMBITO OGGETTIVO (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 10
N.B. La precisazione in ordine alla tipologia di sanzioni ammesse conduce a ritenere, al
contrario, che anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, possono essere sanate, a costo
praticamente nullo (disciplina monitoraggio fiscale – quadro RW, indicazione costi black list)
I CARICHI INCLUSI IN
RUOLI AFFIDATI
ALL’AGENTE DELLA
RISCOSSIONE NEGLI
ANNI DAL 2000 AL
2016
ESCLUSI
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
AMBITO OGGETTIVO (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 11
• Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, Equitalia ha spiegato che possono
considerarsi affidati nel 2016 solamente i ruoli trasmessi fino al 15.12.2016.
Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DM 321/99, i ruoli trasmessi fra il giorno 16
e l’ultimo giorno del mese devono considerarsi affidati dal giorno 10 del mese
successivo. Per i ruoli trasmessi dal 01.12.2016 fino al 15.12.2016, la data di
affidamento si considera il 25.12.2016 (e possono quindi essere ammessi alla
procedura).
In occasione di un incontro con ODCEC nel mese di gennaio, Equitalia ha ribadito che
per i carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’articolo 4
del D.M. 321/1999 (per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del
mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese;
per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al
concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).
• I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano
nell’applicazione della definizione agevolata (circostanza confermata anche dalla legge di
conversione). Si segnala, inoltre, che l’accesso alla definizione agevolata permette il
rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali interessati. La procedura si
applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi non prevista nel decreto ma
confermata da Equitalia).
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 12
Domanda. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del Dl 193/2016)
comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano
invariati?
Domanda. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come
viene rimodulata la dilazione in corso?
Risposta. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo
alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli
importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni
e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni
Risposta. In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un
precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia
al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi
oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 - le rate in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 13
Domanda. In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per
procedure cautelari ed esecutive – ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei
carichi, inclusi quelli non definiti?
Risposta. In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa
cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale
procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
AMBITO SOGGETTIVO (1/3)
Il decreto non prevede particolari preclusioni, pertanto la procedura di rottamazione risulta
applicabile ad ogni categoria di soggetto.
Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno già parzialmente versato le somme
dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino
adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (dalla data di
presentazione della domanda viene meno l’obbligo di versamento rateale). Qualora l’interessato
abbia promosso un procedimento giudiziario, invece, la procedura presuppone la rinuncia.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 14
Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è
il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei
creditori.
Per quanto riguarda l’istituto dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Equitalia ritiene
che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell’eventuale richiesta di definizione debbano essere
prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli
stessi valutino l’opportunità di eventuali modifiche all’atto di transazione sottoscritto.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
AMBITO SOGGETTIVO (2/3)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 15
Con riferimento alla rinuncia al procedimento:
• se il contribuente non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla, potrà avvalersi della
rottamazione con l’annullamento della sanzione, pagando solo l’aggio e le spese di
notifica;
• se il contribuente ha presentato ricorso, respinto in primo grado e l’ufficio ha iscritto a
ruolo i 2/3 della somma contestata oltre aggio e spese, il contribuente potrà godere
della definizione agevolata rinunciando al contenzioso in corso, pagando solo
aggio e spese. Secondo il tenore letterale della norma sembrerebbe escludersi dalla
definizione agevolata della restante parte poiché carente del requisito di somma iscritta a
ruolo;
• se il contribuente, ha presentato ricorso e vinto in primo grado, non avendo quindi
alcun importo iscritto a ruolo non può accedere alla definizione agevolata. In caso
di appello da parte dell’ufficio sarà costretto a proseguire nel contenzioso, nella
speranza di concluderlo positivamente anche nei successivi gradi di giudizio.
Si aggiunge a quanto sopra che in caso di soccombenza totale in appello, il contribuente
potrà in ogni caso procedere alla rottamazione della cartella, ma dovrà in questo
caso rinunciare all’impugnazione avanti alla Cassazione.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
AMBITO SOGGETTIVO (3/3)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 16
Si segnala che la legge di conversione ha previsto esplicitamente la
possibilità di accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che
rientrano in crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del
piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere sanzioni ed interessi di mora provvedendo al pagamento
del debito falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di
omologazione.
A tale proposito, è stato pubblicato il 17 gennaio, sul sito di Equitalia il modello
“DA2” per appunto la “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del
consumatore”.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 17
Domanda. La rinuncia al giudizio ha effetti solo nei confronti dell’agente della riscossione o anche per le altre
parti processuali? La normativa prevede in caso di definizione l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione del debitore. Si chiede se l’atto di rinuncia debba essere
presentato al giudice presso cui è pendente l’impugnazione una volta che la definizione sia stata accettata
dall’agente della riscossione oppure solo dopo che la definizione si sia perfezionata (pagamento tempestivo
da parte del debitore)? Se nella controversia vi siano altre controparti processuali (ad esempio, impugnazione
del ruolo contro l’agenzia delle entrate), l’impegno a rinunciare al giudizio deve intendersi riferito nei riguardi di
tutte le controparti?
Risposta. Il comma 2 dell’art. 6 (Definizione agevolata) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che il debitore presenti una dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata indicando, fra l’altro, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui
si riferisce la dichiarazione e assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. In proposito, in riferimento
al processo tributario, si ritiene che l’impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla
rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò che assume rilevanza
sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale
versamento del complessivo importo dovuto. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono
parti l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi facendo cessare integralmente la materia del
contendere qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 18
Domanda. Contenzioso favorevole al contribuente. Se il debito risulta ancora iscritto a ruolo, è possibile eseguire la
rottamazione anche se l’atto è stato annullato dal giudice? In questo caso, quale è il comportamento processuale della parte
pubblica? Se il contribuente ha definito pagando il tutto, fa venir meno la materia del contendere?
Risposta. Il comma 2 dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in
eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle
leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. La predetta disposizione si
applica anche alle sanzioni amministrativo-tributarie
per effetto del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
A causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l’Agente
della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento. In proposito, considerato che la definizione
agevolata riguarda i crediti che l’Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l’adesione del debitore anche
nell’ipotesi descritta nel quesito qualora ne abbia interesse, che può derivare essenzialmente dalla circostanza che si tratta di
una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.
Al riguardo non va trascurato che la definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore ai giudizi e quindi anche agli
effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.
Nell’ipotesi di cui al quesito, il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l’intera pretesa oggetto di lite (ad
esempio, ruolo effettuato a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) fa venire meno l’interesse della parte pubblica
alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere qualora la
sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata.
La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che “Nei
casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate”.
Più in generale, si ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 19
Domanda. Qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la
soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l’intera pretesa in
contestazione o la controversia sull’avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile? Qualora il
contribuente intenda aderire alla definizione, la rinuncia al giudizio deve riguardare l’intero atto (e quindi dovrà
corrispondere l’intera imposta e 1/3 delle sanzioni ancora non affidate) o potrà proseguire nel contenzioso per
tali importi?
Risposta. Premesso che la definizione agevolata è possibile solo in presenza di un carico affidato all’Agente
della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti, nell’ipotesi esposta nel quesito prosegue il
giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio
la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione.
L’interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della
pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al
contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato in
sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora invece l’esito del giudizio sia sfavorevole al
contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative,
atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione
agevolata.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 20
Domanda. Nella soccombenza parziale, la definizione e quindi la rinuncia al giudizio comporta
che lo stesso prosegua solo per la parte non definita o invece occorre corrispondere anche tale
parte?
Risposta. Per maggiore chiarezza della risposta è opportuno riferirla ad un esempio, che può
essere rappresentato dal caso di una controversia pendente in Cassazione a seguito di
impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di parziale annullamento
dell’avviso di accertamento (ad esempio, riduzione decisa nella misura del 30% della maggiore
imposta accertata e contestata dal contribuente), pronuncia impugnata sia dall’Agenzia delle
entrate sia dal contribuente. In questa ipotesi, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell’art. 68 del
d.lgs. n. 546 del 1992 e del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 472 del 1997, la riscossione
provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarda l’importo di tributi, sanzioni ed interessi
determinati nella sentenza, pari - in riferimento a questo esempio - al 70% dei tributi e correlati
accessori in contestazione. Con riferimento a tale situazione, il perfezionamento della definizione
agevolata produce l’effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi
affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi
definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
DOMANDA (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 21
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
DOMANDA (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 22
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 23
Domanda. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del Dl 193/2016)
comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano
invariati?
Domanda. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come
viene rimodulata la dilazione in corso?
Risposta. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo
alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli
importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni
e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni
Risposta. In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un
precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia
al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi
oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 - le rate in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale
dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può
avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora
tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 24
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione
agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita
dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione
di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o
dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà
riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 25
Domanda. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli
stipendi non ancora maturati, la presentazione dell’istanza blocca la prosecuzione delle
trattenute del datore di lavoro?
Risposta. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016, a seguito della presentazione della
dichiarazione di adesione l’agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con
esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all’atto della
presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti
ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per
l’interruzione della procedura esecutiva.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
PAGAMENTO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 26
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 27
Domanda. Come si calcola l’importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di
versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione? L’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che ai fini
della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi
dall’agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l’articolo 6 precisa che si tiene
conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei
piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il “capitale” considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza
che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già versate a titolo di “capitale” e
quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di
scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali
eseguiti non sulla base di un piano di rateazione?
Risposta. L’art. 6, comma 8, lett. a), del DL n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della
determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto
unicamente degli importi già versati “a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati”, cioè relativi
alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può
essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del
citato comma 8 dell’art. 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i
pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di
acconto. L’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i
pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
DECADENZA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 28
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
RAPPORTI CON LE PROCEDURE IN CORSO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 29
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
ENTI LOCALI
La legge di conversione ha inoltre previsto la possibilità di applicare la rottamazione
anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso saranno gli stessi a
definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al momento non è
prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora).
È prescritto che il regolamento debba essere pubblicato sul sito istituzionale del
Comune competente per almeno 30 giorni dopo la data di approvazione dello stesso.
È peraltro pressoché inevitabile che le entrate del medesimo Comune siano
interessate sia dalla rottamazione nazionale, per le annualità e/o le entrate affidate a
Equitalia, sia da quella locale, con riferimento alle annualità e/o entrate gestite con
l’ingiunzione di pagamento.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 30
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 31
L'EFFETTO DELLA ROTTAMAZIONE SULLE LITI
TRIBUTARIE E LE ALTRE NOVITÀ
SUL CONTENZIOSO
LITI TRIBUTARIE
RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 32
LITI TRIBUTARIE
VALUTAZIONE
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LITI TRIBUTARIE
CON GIUDIZIO FAVOREVOLE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 34
LITI TRIBUTARIE
GIUDIZI INTERMEDI
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LITI TRIBUTARIE
GIUDIZI INTERMEDI
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LITI TRIBUTARIE
SOSPENSIONE FERIALE E ADESIONE
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LITI TRIBUTARIE
ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 38
LITI TRIBUTARIE
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
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20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 40
LE NOVITÀ SUI DEPOSITI IVA, L'IVA DI GRUPPO,
LE NOTE DI VARIAZIONE
E LE ALTRE NOVITÀ 2017
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
SCELTE EUROPEE (1/3)
Il piano di azione si muove secondo tre
direttive principali:
• Lotta alle frodi: propone di mettere in atto
un sistema dell’Iva definitivo, in cui, per le
operazioni transfrontaliere tra operatori
economici (B2B), l’Iva verrebbe incassata
dal Paese cedente secondo le aliquote del
Paese d’acquisto, sulla base del principio
di tassazione a destinazione;
• Aliquote ridotte Iva: la Commissione
intende dare più libertà agli Stati membri
nella fissazione di tali aliquote;
• E-commerce: la Commissione propone di
introdurre delle semplificazioni nelle
vendite a distanza di beni e servizi.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 41
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
SCELTE EUROPEE (2/3)
Per quanto riguarda l’e-commerce le proposte prevedono tra il 2018 e il 2021:
• un’estensione del Moss (Mini one shop stop) alla vendita online di beni materiali a
beni materiali a consumatori finali (B2C) da parte di operatori Ue ed extra-Ue;
• una semplificazione degli obblighi di identificazione per le Pmi e per le start up
con controlli diretti nel Paese d’origine;
• eliminazione della franchigia Iva per l’importazione di beni di valore non superiore
a 22 euro;
• la previsione di nuove regole di monitoraggio delle specifiche operazioni con
introduzione di obblighi di scambio di informazioni tra Stati membri;
• l’individuazione di regole di semplificazione relativamente alla prova della
localizzazione del consumatore finale.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 42
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
SCELTE EUROPEE (3/3)
Per quanto riguarda gli e-book la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di
introdurre un’aliquota ridotta per libri, giornali, periodici e altre pubblicazioni
venduti per via elettronica. La proposta vuole risolvere, tra l’altro, la posizione di
contrasto in cui versa attualmente la legislazione italiana in materia.
Inoltre, il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva
che consente in via transitoria (fino a giugno del 2022) la possibilità di introdurre un
meccanismo generalizzato di reverse charge per tutte le transazioni superiori a
10mila euro per fattura. L’opzione è sottoposta a rigide condizioni.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 43
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
MISURE NAZIONALI (1/2)
Per il 2017 il decreto di fine anno (Dl 193/2016) e la legge di bilancio (legge 232/2016)
hanno introdotto sostanziali modifiche al sistema Iva nazionale. In particolare tali
modifiche riguardano:
• la gestione dei depositi Iva (articolo 50-bis del Dl 331/93: le modifiche): le
modifiche consistono nell’allargamento delle operazioni interne ammesse al
particolare regime sospensivo e la previsione di uno specifico meccanismo di
riscossione dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dal deposito;
• le note di variazione Iva (articolo 26 del d.P.R. 633/72): per questa regola la legge
di bilancio prevede la cancellazione della riforma prevista dal 1° gennaio 2017 dalla
legge di stabilità del 2016 con effetti negativi sui creditori di procedure concorsuali;
• falcidia Iva e procedure concorsuali: la legislazione Iva si adegua alla Corte di
Giustizia e ammette la falcidia dell'Iva a determinate condizioni che
nell’omologazione delle procedure concorsuali.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 44
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
MISURE NAZIONALI (2/2)
• il gruppo Iva: per la prima volta e con decorrenza dal 2018 viene introdotto nel
nostro sistema il regime del gruppo Iva che si pone in alternativa per la gestione del
credito all’interno dei gruppi d’impresa al consolidato Iva;
• le nuove aliquote: vengono estese le materie soggette all’aliquota ridotta del 5 per
cento;
• un’altra novità è la revisione, in applicazione del regolamento 1042/2013/Ue, delle
regole di localizzazione dell’imposta per le prestazioni di servizi relative a beni
immobili.
Infine, per gli esportatori abituali dal 1° marzo 2017 cambiano i modelli delle
dichiarazioni d’intento che impongono una previsione più attenta dell’utilizzo del
plafond.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 45
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
DEPOSITI IVA (1/4)
Dl 193/2016
Sostanziali modifiche al trattamento
fiscale e gestionale delle merci nel
momento della loro introduzione e della
loro estrazione dal deposito stesso.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 46
dal 1° aprile 2017
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
DEPOSITI IVA (2/4)
Introduzione dei beni all’interno del deposito Iva estesa a ogni tipologia di
transazione.
Ampliamento delle operazioni che possono essere ammesse al regime sospensivo
(nuove opportunità di utilizzo del deposito Iva per tutte le operazioni interne)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 47
OBIETTIVO: superare lo schema di utilizzo del deposito Iva per non pagare l’Iva in
dogana a favore di un utilizzo dello strumento per attenuare il carico dell’imposta
nelle operazioni interne
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
DEPOSITI IVA (3/4)
Comma 6 articolo 50-bis
Modalità differenti di assolvimento dell’imposta a seconda della tipologia di beni oggetto di
estrazione:
• Estrazione dei beni che sono stati introdotti nel deposito Iva a seguito di un acquisto
intracomunitario: l’operazione di estrazione che chiude il precedente acquisto
intracomunitario viene realizzata dal soggetto che procede all’estrazione mediante
assolvimento dell’imposta (integrazione fattura acquisto intracomunitario, con
indicazione dei servizi resi e dell’imposta e annotazione registro fatture emesse –entro 15
giorni – e registro fatture ricevute –entro 1 mese );
• Estrazione di beni provenienti da paesi terzi e precedentemente immessi in libera
pratica e introdotti nel deposito Iva: l’imposta è dovuta dal soggetto che procede
all’estrazione mediante autofattura, previa prestazione di idonea garanzia (contenuti e
modalità definite con decreto del ministro dell’Economia). Questo soggetto è tenuto a
comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell’imposta,
anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 48
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
DEPOSITI IVA (4/4)
• In tutti gli altri casi, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, ma è
versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito che, peraltro, è
solidalmente responsabile dell’imposta stessa. In questi casi il pagamento dell’imposta
deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di estrazione con modello F24
con divieto di avvalersi della compensazione “orizzontale” prevista dall’articolo 17 del
Dlgs 241/97.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 49
QUESTA MODALITÀ è dovuta (in modo transitorio) anche per l’estrazione dei beni
precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva che disciplina la
relativa garanzia.
Coloro che, avendo lo «status» di esportatori abituali e scelgono di procedere
all’estrazione dei beni dal deposito Iva mediante l’utilizzo del plafond, possono procedere
all’estrazione dei beni stessi senza il pagamento dell’imposta (trasmissione
dichiarazione d’intento all’agenzia delle Entrate).
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
NOTE DI VARIAZIONE
La Legge di bilancio 2017, comma 567 ha
rivisto la disciplina IVA sulle variazioni
dell’imponibile o dell’imposta.
Cancellate le modifiche apportate dalla
Legge di Stabilità 2016
all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972
Equiparazione tra
cessionario/committente in bonis e la
procedura concorsuale: laddove tale
soggetto abbia già registrato l’operazione a
credito nel registro di cui all’articolo 25 del
Dpr 633/72, dovrà registrare la variazione a
debito nei registri delle fatture di vendita
(articolo 23) ovvero dei corrispettivi (articolo
24).
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 50
NOTE DI VARIAZIONI
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 51
Domanda. A seguito dell’abrogazione dell’articolo26, comma 5, secondo periodo, del d.P.R.
633/1972, quali sono gli obblighi del curatore nel caso in cui, a seguito dell’infruttuosità della
procedura concorsuale, il cedente prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione?
Risposta. Il comma 5 dell'art.26 prevede che laddove il cedente/prestatore si avvalga della
facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già
contabilizzato l'operazione nel registro Iva degli acquisti, è tenuto a registrare la corrispondente
variazione in aumento, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa.
L'art.1, comma 567 lett.d), della legge n. 232 del 2016 ha abrogato la norma che escludeva tale
obbligo in caso di procedure concorsuali. Ne consegue che, nell'ipotesi sopra delineata, gli
organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in
aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato
dall' Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito
eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. Per quanto sopra, non sussisten-
do il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempi-
menti (cfr. ris. n. 155 del 2001).
NOTE DI VARIAZIONI
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 52
Domanda. La legge di bilancio evita di fatto che diventino efficaci le modifiche all’articolo 26 del
decreto IVA (d.P.R. 633/72) previste dalla legge di Stabilità per il 2016, con riferimento alle
procedute concorsuali dichiarate a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di questa modifica,
quando è possibile emettere la nota di accredito in caso di omologa del concordato preventivo?
Risposta. In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di
variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della
procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i
chiarimenti fomiti con circolare n. 77 /E del 17/4/2000, secondo cui occorre far riferimento non
solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare
chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel
concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in
conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in
diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto
definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
PROCEDURE E FALCIDIA IVA
La Legge di bilancio 2017 ha modificato il
dettato dell’articolo 182-ter della legge
fallimentare
• Possibile pagamento parziale del credito
IVA
• Pagamento parziale dei tributi
condizionato al fatto che il piano ne
preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile
ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione come indicato nella
relazione di un professionista.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 53
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
GRUPPO IVA
La legge di bilancio del 2017 ha introdotto
nel sistema nazionale l’istituto del gruppo
Iva
• Entrerà in vigore dal 2018 e previa
consultazione del Comitato Iva;
• è uno strumento di pianificazione fiscale
che può risultare particolarmente utile ai
gruppi di imprese esercenti attività
esenti, quali le imprese immobiliari e i
gruppi finanziari e assicurativi.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 54
N.B. Il nuovo istituto del gruppo Iva non abroga né sostituisce il consolidato Iva già attivo nel
sistema nazionale (articolo 73 del Dpr 633/72). I due istituti sono alternativi.
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
GLI IMMOBILI
Dal 1° gennaio 2017 le regole nazionali
per il trattamento Iva delle prestazioni di
servizi su beni immobili devono
adeguarsi ai nuovi principi individuati a
livello unionale dal regolamento
1042/2013.
Il provvedimento comunitario, integrando il
regolamento 282/2011/Ue, modifica
alcune posizioni dell’agenzia delle Entrate.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 55
DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE
LE NUOVE ALIQUOTE RIDOTTE
La legge di bilancio estende ulteriormente i servizi tassati con l’aliquota del 5% alle
prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di
trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e
lagunare. Questi servizi fino al 2016 erano esenti.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 56
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 57
LE COMUNICAZIONI DELLE FATTURE
E DELLE LIQUIDAZIONI IVA
COMUNICAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA
SIMMETRIA TRA IVA DOVUTA E DETRAIBILE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 58
COMUNICAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA
FATTURA ELETTRONICA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 59
Dal 1° gennaio 2018 la fattura
elettronica sarà obbligatoria per lo
sgravio dell’Iva nelle vendite a turisti
extraUe (articolo 38-quater d.P.R.
633/72), ma utilizzando una specifica
procedura denominata «Otello», sigla
di Online Tax refund at Exit.
Arriveremo a un obbligo
generalizzato
della fattura elettronica
nei rapporti B2B?
Sicuramente, ma non in tempi brevi
COMUNICAZIONE FATTURE
ADEMPIMENTI OPZIONALI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 60
Le trasmissioni opzionali sono due:
• la prima riguarda i dati di tutte le
fatture emesse e ricevute;
• la seconda ha per oggetto il
collegamento telematico
all’agenzia delle entrate dei
registratori di cassa, sostitutivo
della tenuta del registro dei
corrispettivi.
Termine per opzione
31 marzo 2017
COMUNICAZIONE FATTURE
VANTAGGI PER CHI OPTA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 61
COMUNICAZIONE FATTURE
INVII OBBLIGATORI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 62
TRASMISSIONE TELEMATICA DATI
FATTURE EMESSE E RICEVUTE
(effettivamente registrate)
• dati identificativi dei soggetti
“coinvolti” nelle operazioni;
• data e numero della fattura;
• base imponibile;
• aliquota applicata;
• imposta;
• tipologia dell’operazione
COMUNICAZIONE FATTURE
ESONERI DELL’ELENCO FATTURE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 63
COMUNICAZIONE FATTURE
ADEMPIMENTI ELIMINATI (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 64
ATTENZIONE
Decreto Milleproroghe
Sono stati prorogati fino al
31.12.2017 gli obblighi di
comunicazione dei dati relativi agli
acquisti intracomunitari di beni ed alle
prestazioni di servizio ricevute da
soggetti stabiliti in altro Stato membro
dell'Unione europea, previsti
dall'articolo 50, comma 6, del
Decreto-Legge n. 331 del 1993, nel
testo vigente alla data del 24 ottobre
2016.
MA…
COMUNICAZIONE FATTURE
ADEMPIMENTI ELIMINATI (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 65
MA…
Comunicato stampa 17 febbraio 2017, firmato congiuntamente
dall’Istat e dalle agenzie fiscali interessate (entrate e dogane)
Il modello Intra-2 ritorna in vita, ma solo per i soggetti mensili e solo per gli acquisti di beni:
saranno infatti tenuti all’adempimento, secondo le modalità ed i termini consueti, soltanto gli operatori
intracomunitari obbligati alla fornitura delle informazioni di natura statistica, relativamente agli acquisti di
beni.
I contribuenti che hanno effettuato acquisti di beni da altri paesi Ue nel mese di gennaio,
apprendono ora che dovranno trasmettere l’intrastat acquisti entro il 27 febbraio (anche se, molto
probabilmente, in virtù di un comunicato-legge, essendo difficile che la norma in emanazione arrivi in
G.U. in tempo utile).
COMUNICAZIONE FATTURE
SCADENZE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 66
Semestre Scadenza Semestre Scadenza
1° 18 settembre 2017 2° 28 febbraio 2018
SCADENZE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE A REGIME
SCADENZE DELLO SPESOMETRO SEMESTRALE 2017
Trimestre Scadenza Trimestre Scadenza
1° 31 maggio 3° 30 novembre
2° 16 settembre 4° 28 febbraio n+1
Decreto Milleproroghe
COMUNICAZIONE FATTURE
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 67
Circolare Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 1/E
• non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante
Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo "spesometro" sia per il regime opzionale di
trasmissione dei dati);
• nel campo "natura" dell'operazione dovranno essere indicate le operazioni per le quali non
è previsto l'addebito dell'IVA in fattura (es. operazioni esenti, non imponibili, in reverse
charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse
charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo "natura" dell'operazione, dovranno
essere riportate l'imposta e l'aliquota applicata);
• l'obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad
esempio, irrilevante, l'emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a
300 euro), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di
variazione (es. scontrini, ricevute, schede carburante).
COMUNICAZIONE FATTURE
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 68
• l’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture riguarda i soli produttori agricoli in regime di
esonero situati nelle zone montane che rispondono ai criteri di cui all’art. 9 della L. 601/73 e non
la generalità dei produttori agricoli che operano nell’ambito di tale regime ai sensi dell’art. 34
comma 6 del d.P.R.;
• sono esonerati dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, in conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica
mediante Sistema di Interscambio, previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di tali soggetti. L’adozione del Sistema di Interscambio determina, infatti,
l’automatica acquisizione dei dati in capo all’Agenzia delle Entrate;
• sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture, i soggetti che accedono al regime forfetario in
considerazione del fatto che gli stessi non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura
ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano
l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
• sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture, anche i contribuenti che svolgono attività
d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" e che
lo mantengono fino alla scadenza, in virtù delle considerazioni esposte al punto precedente
LIQUIDAZIONI IVA
FINALITÀ, FREQUENZA E ESONERI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 69
TRASMISSIONE TELEMATICA
DELLE LIQUIDAZIONI
Obiettivo dichiarato è quello di
controllare tempestivamente che il
contribuente esegua il versamento di
quanto liquidato a debito, ma l’obbligo
sussiste anche nel caso in cui i
conteggi chiudano a credito.
NESSUNA NOVITÀ DA
CHIARIMENTI
TELEFISCO / MILLEPROROGHE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 70
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO DEI
VERSAMENTI E LE NOVITÀ DEI MODELLI 2017
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
NUOVI TERMINI PER REDDITI, IRAP E IVA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 71
• Per i versamenti relativi alle
dichiarazioni 2017, scadendo il 30
luglio di domenica il termine slitterà a
lunedì 31;
• Restano invariati i termini di
versamento del secondo o unica
rata di acconto delle imposte che
scaturiscono dal modello Redditi 2017
o Irap (30 novembre o ultimo giorno
dell’undicesimo mese del periodo
d’imposta per i soggetti “non solari”);
• Possono beneficiare dello slittamento
al 30 giugno anche i contribuenti Iva
che intendono versare il saldo dell’Iva
annuale, in scadenza il 16 marzo,
entro il termine previsto per i
versamenti a saldo delle imposte sui
redditi.
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
QUANDO SCATTA LA PROROGA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 72
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 73
Domanda. In relazione alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte “dichiarative” in
vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. n.
193 del 2016) la nuova scadenza del 30 giugno riguarda anche gli acconti dovuti per il
pagamento della cedolare secca?
Risposta. L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone che “4. La cedolare
secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche.” A sua volta, articolo 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,
dispone che il versamento del primo acconto IRPEF è effettuato “nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.”
Posto che il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF è stato posticipato dal 16 giugno al 30
giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (cfr. articolo 7-quater, commi 19 e 20 del
D.L. n. 193 del 2016), ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del
primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura. Deve quindi intendersi
superato il termine indicato all’articolo 7, comma 2, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare
secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo
acconto dell’IRPEF ante modifica.
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 74
Domanda. In relazione alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte “dichiarative” in
vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20, del D.L. n.
193 del 2016) le scadenze di versamento delle rate successive alla prima per i contribuenti che
optano per la rateizzazione dei versamenti restano confermate in quelle indicate dall’articolo 20
del D.Lgs. n. 241 del 1997?
Risposta. L’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che “4. I versamenti
rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed
entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.” Pertanto, le imposte risultanti dalle
dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate nel rispetto dei termini di cui alla
norma citata, ossia
• per i soggetti titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 17 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18
settembre 2017,(…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 21
agosto 2017, 18 settembre 2017,(…)];
• per i soggetti non titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 31 luglio 2017, 31 agosto 2017,
2 ottobre 2017, (…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 31
agosto 2017, 2 ottobre 2017, (…)].
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
COME CAMBIANO LE COMUNICAZIONI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 75
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
LE SCADENZE PER GLI INTERMEDIARI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 76
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
LA CORREZIONE DEI VISTI INFEDELI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 77
L’infedeltà del visto, se non già
contestata, può essere oggetto della
presentazione di una dichiarazione (o
comunicazione dell’intermediario)
rettificativa anche dopo il termine del
10 novembre dell’anno di
presentazione della dichiarazione
errata, nel qual caso a carico del
soggetto che ha apposto il visto
errato, resta dovuta la sola sanzione.
È da ritenere che in virtù del
principio del favor rei gli effetti
della nuova disposizione possano
retroagire.
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
CERTIFICAZIONE UNICA ENTRO IL 31 MARZO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 78
La scadenza della certificazione
unica 2017 del 7 marzo non è
perentoria per i lavoratori
autonomi; infatti, coloro che
producono redditi di lavoro autonomo
professionale e che comunque non
sono interessati alla compilazione del
modello 730 precompilato possono
inviare la certificazione unica 2017
anche dopo il 7 marzo, purché l’invio
venga effettuato entro il termine di
scadenza del modello 770/2017.
Esattamente come lo scorso anno.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate
nel corso di Telefisco 2017
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
DETRAZIONE DELLE RITENUTE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 79
L’articolo 5 del Dl 193/2016, con la
modifica dell’articolo 22 comma 1
lettera c) del Tuir e dell’articolo 25-bis
del Dpr 600/73, ha previsto che per i
redditi tassati per competenza (in
particolare per le provvigioni inerenti i
rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza di
commercio e di procacciamento
d’affari), le ritenute possano essere
scomputate, a scelta del
contribuente, nel periodo
d’imposta di competenza dei
redditi o alternativamente
nell’annualità nella quale le
ritenute stesse sono state operate.
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
CEDOLARE SECCA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 80
Con le modifiche introdotte dal comma 24 dell’articolo 7-quater del Dl 193/2016, la mancata
comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata
l’opzione per la cedolare secca, non determinerà più la revoca per l’opzione per la tassa
piatta.
Con l’entrata in vigore della legge si potrà quindi conservare la tassa piatta, a condizione però
che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di avvalersi dello
speciale regime di tassazione del reddito immobiliare. In tal senso, quindi, rileverà il fatto che
quest’ultimo abbia continuato a corrispondere l’imposta sostitutiva dichiarando i redditi nel
relativo quadro della dichiarazione dei redditi, osservando le regole previste per gli immobili
locati a Cedolare secca. La mancata comunicazione della proroga comporterà unicamente una
sanzione amministrativa.
CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ
F24 SOPRA MILLE EURO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 81
Cambiano le regole riguardanti l’obbligo di utilizzo del Modello F24 per i contribuenti senza
partita IVA. Con la conversione in legge del decreto 193/2016, è consentito eseguire i
versamenti d’imposta con il modello F24 cartaceo anche quando l’importo da versare (in
assenza di compensazioni) è pari o superiore a 1.000 euro.
Si ricorda che, per i titolari di partita Iva, invece, nulla cambia rispetto al passato, poiché
quest’ultimi in ogni caso rimangono obbligati alla presentazione del modello F24 telematico
per pagare tributi e contributi.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 82
LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL
RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL
RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
NUOVI PRINCIPI PER LE INTEGRATIVE A FAVORE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 83
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL
RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 84
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL
RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
INTEGRATIVA A FAVORE E ISTANZA DI RIMBORSO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 85
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL
RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
INDAGINI FINANZIARIE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 86
• Viene sancito ex lege
l’inapplicabilità della previsione
dei prelievi non giustificati ai
professionisti;
• Vengono ora fissati dei limiti
quantitativi. Solamente quelli
che risultano superiori a mille
euro giornalieri, e comunque
ad 5mila euro mensili, possono
eventualmente essere considerati
ricavi non dichiarati.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL
RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 87
• L’ufficio effettua una rettifica
analitica in presenza di elementi
certi (ad esempio, versamenti sul
conto di assegni intestati)
• Oppure si tratta di presunzioni
semplici, con onere probatorio
che incombe sull’ufficio, il quale
deve rispettare i parametri di
gravità, precisione e concordanza
(se non si tratta di ipotesi
ricadenti cosiddetto “puro”, di cui
all’articolo 39, comma 2, dello
stesso Dpr 600/1973).
INDAGINI FINANZIARIE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 88
Domanda. È corretto ritenere che le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di 1.000 euro
giornalieri «e comunque di 5mila euro mensili» dei prelevamenti (32, comma 1, n. 2, del Dpr
600/1973) non hanno effetto retroattivo, visto che riguardano l’attività istruttoria e non quella di
accertamento?
Risposta. Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n.
225, art. 7-quater, ha apportato delle modifiche all’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del
1973, introducendo un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a
base delle rettifiche e degli accertamenti. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le
imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è
inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Pertanto, si ritiene che, a partire dal
3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle
rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti
previsti dalla nuova disposizione.
INDAGINI FINANZIARIE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 89
Domanda. Le modifiche intervenute all’articolo 32 del Dpr 600/73 riguardano solo i prelevamenti
o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari?
Risposta. L’articolo 32 del Dpr 600/73, come modificato dal decreto legge 193 del 2016,
prevede che “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti…, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o
gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro
1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”. La lettera della norma interviene, quindi,
solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la
regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero “giustificati”.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 90
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
IL NUOVO SCENARIO: «FARO» SUI
TITOLARI EFFETTIVI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 91
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
SOGGETTI INTERESSATI ALLA
VOLUNTARY BIS
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 92
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
PROCEDURA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 93
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
PERIODI ACCERTABILI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 94
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
LE SANZIONI MINIMI CON SCONTO
VOLUNTARY
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 95
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
SANZIONI DEFINITE CON VERSAMENTO
SPONTANEO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 96
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
VERSAMENTO SPONTANEO INSUFFICIENTE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 97
LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
ULTERIORI EFFETTI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 98
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 99
BILANCIO 2016: LE NUOVE NORME DEL CODICE
CIVILE E L'ADEGUAMENTO
DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
BILANCIO 2016
RIFERIMENTI NORMATIVI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 100
Decreto Legislativo 139/15
(recepito la direttiva contabile 34/13)
modifica numerose disposizioni relative alla redazione del bilancio contenute nel Codice Civile e
nel decreto legislativo 127/91 (bilancio consolidato)
L’articolo 12, comma 3, del decreto 139/15 dispone che l’organismo italiano di contabilità
(OIC) aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo e delle conseguenti modifiche apportate al Codice civile e al decreto legislativo
127/91.
L’OIC ha aggiornato i principi contabili nazionali relativi alla redazione del bilancio e manca solo
l’OIC 11 «Bilancio di esercizio – Finalità e postulati ».
In vigore dal 1 gennaio 2016
(si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data)
BILANCIO 2016
TRE TIPI DI IMPRESE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 101
L’intento della direttiva 34/13 si può
sintetizzare in questo modo:
• semplificazione per le imprese di
minori dimensioni;
• obblighi aggiuntivi per quelle di
dimensioni maggiori.
• Introduzione nel nostro ordinamento
del nuovo articolo 2435-ter che
regolamenta il bilancio delle micro
imprese;
• nuove disposizioni per la redazione
del bilancio in forma abbreviata;
• Per le imprese maggiori introduzione
di obblighi aggiuntivi che riguardano
in alcuni casi la totalità di esse, in altri
soltanto alcune.
BILANCIO 2016
LE MICRO-IMPRESE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 102
BILANCIO 2016
IL BILANCIO ABBREVIATO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 103
BILANCIO 2016
ADDIO A PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 104
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 105
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I
BILANCI
DLGS 139/2015: I RIFLESSI FISCALI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 106
Fattispecie che possono generare i riflessi
fiscali più significativi:
• l’eliminazione delle componenti
straordinari di conto economico;
• l’impossibilità di capitalizzare i costi di
pubblicità e di ricerca applicata;
• la contabilizzazione di crediti, debiti e
titoli mediante il criterio del costo
ammortizzato;
• la diversa imputazione temporale
dell’avviamento;
• la diversa imputazione temporale dei
costi di sviluppo;
• la nuova disciplina dei derivati;
• la configurazione dell’acquisto e della
vendita di azioni proprie come
fenomeni di natura patrimoniale.
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I
BILANCI
DLGS 139/2015: I RIFLESSI FISCALI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 107
• Per alcune fattispecie, il legislatore ha previsto un regime transitorio, specificando che le
modifiche «possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio». Per le fattispecie individuate, le
operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2016 possono continuare a essere regolate
dalle «vecchie» norme. Si tratta di una scelta delle imprese. È il caso dell’adozione del
criterio del costo ammortizzato e dei criteri di ammortamento dell’avviamento.
• Nei casi, invece, in cui la norma non ha previsto un’espressa disciplina transitoria, occorre
far riferimento a quanto indicato dal nuovo OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili,
cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio», secondo cui le modifiche vanno applicate retroattivamente e, quindi, sotto il
profilo della registrazione contabile il cambiamento dovrebbe essere rilevato nell’esercizio in
cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti dovrebbero essere
contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
DOPPIO BINARIO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 108
Art. 11 decreto bilanci
«non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
• L’invarianza evocata va intesa in termini complessivi di sistema o con riferimento ai singoli
contribuenti?
• E si può dire che l’invarianza sussiste quando l’applicazione delle nuove disposizioni realizza
soltanto una diversa imputazione temporale, come nel caso delle spese di pubblicità e di
ricerca applicata?
Se si tiene conto della clausola di
invarianza Finanziaria e del principio di
derivazione “giuridica” sancito dall’articolo
83 del Tuir (prevalenza della forma sulla
sostanza)
DOPPIO BINARIO
Adozione di identiche regole contabili, il
regime fiscale muta a seconda
dell’adozione degli Ias/Ifrs o degli
standard contabili nazionali (principio di
«derivazione rafforzata», già previsto per i
soggetti Ias adopter)
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I
BILANCI
ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRES
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 109
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I
BILANCI
ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRAP
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 110
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I
BILANCI
RICERCA APPLICATA E SPESE DI PUBBLICITÀ
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 111
Risoluzione 95/E/2006
la deduzione di questa tipologia di
costi deve essere effettuata in
conformità alle scelte di bilancio ed
il principio di derivazione non
permette deduzioni che non trovino
giustificazione nelle scelte di
ordine civilistico.
L’impostazione civilistica
assume rilevanza anche ai fini
fiscali.
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I
BILANCI
RICERCA APPLICATA E SPESE DI PUBBLICITÀ
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 112
Ammortamento imputato contabilmente
maggiore rispetto all’ammontare
deducibile fiscalmente
VARIAZIONE IN AUMENTO
Ammortamento imputato contabilmente
minore rispetto all’ammontare
deducibile fiscalmente (5 anni)
PREVALE IMPOSTAZIONE
CIVILISTICA
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
CREDITI, DEBITI E TITOLI AL COSTO AMMORTIZZATO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 113
Crediti e debiti
di natura commerciale
Con il criterio del costo ammortizzato
può comportare in taluni casi la
necessità di scorporare dal ricavo o dal
costo sottostante la componente
finanziaria.
Minori ricavi che generano interessi
attivi e minori costi che generano
interessi passivi.
Va chiarito il trattamento ai fini Ires
(articolo 96 del Tuir) e ai fini Irap (voce
di conto economico non rilevante)
RISCHIO DOPPIO BINARIO
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
FASE TRANSITORIA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 114
In assenza di norme ad hoc che
regolino il passaggio alla nuova fase,
non potrebbe trovare applicazione il
regime di neutralità che consente di
assoggettare alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali delle operazioni già
avviate e che si protraggono per i
periodi di imposta successivi alla
prima adozione delle nuove regole
contabili.
DUBBI INTERPRETATIVI
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 115
Domanda. La nuova normativa sul bilanci (Dlgs 139/2016, articolo 11) stabilisce che dall'at-
tuazione del decreto "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica". Si prevede, quindi, un'invarianza di gettito. Tale previsione va interpretata nel senso
che l'invarianza è assicurata quando le nuove disposizioni danno origine soltanto a una diversa
imputazione temporale delle componenti di reddito?
Risposta. Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo da parte della V
Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, il Governo ha avuto modo di chiarire che, nel
rispetto della clausola di invarianza finanziaria, le modifiche introdotte da siffatto provvedimento
"non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate".
Pertanto, è da ritenere che, in assenza di ulteriori interventi normativi, le nuove regole di
contabilizzazione introdotte per i soggetti ITA Gaap dal Dlgs 139 del 2015 non possano, in linea
di principio, trovare riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES e
IRAP. Ciò determina la necessità per le imprese di gestire un doppio binario civilistico/ fiscale, al
fine di sterilizzare ogni effetto - anche unicamente di competenza temporale - derivante dall'ap-
plicazione delle regole introdotte dal d.lgs. n.139 del 2015.
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 116
Domanda. Il principio di "derivazione rafforzata" tipico dei soggetti IAS adopter può essere
applicato anche ai soggetti che adottano gli standard contabili nazionali o, ai fini fiscali, deve
prevalere la rappresentazione giuridico-formale delle operazioni aziendali (principio di
derivazione giuridica)? In questo secondo caso si determina un doppio binario civile-fiscale e
può accadere che a fronte di uno stesso fenomeno, trattato in modo identico dal punto di vista
contabile, si determini un regime fiscale diverso tra soggetti IAS e soggetti non IAS.
Risposta. Il principio di "derivazione rafforzata", in base al quale trovano riconoscimento ai fini
della determinazione della base imponibile IRES le diverse qualificazioni classificazioni e
imputazioni temporali previste dai principi contabili rispetto alle regole del TUIR, recato dall'art.
83 del TUIR come modificato dall'art. 1,comma 58, della legge n. 244/2007, è riservato, per
espressa previsione normativa, ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi conta-
bili internazionali IAS/IFRS. Pertanto, è da ritenere che un'eventuale estensione di tale principio
anche ai soggetti ITA Gaap che redigono il bilancio secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 139
del 2015 non possa che avvenire mediante una modifica normativa. È di tutta evidenzia che ciò
determini in capo alle imprese ITA Gaap la necessità di gestire un doppio binario
civilistico/fiscale e che, a fronte di uno stesso fenomeno contabilizzato in modo analogo secondo
gli standard internazionali e nazionali, si addivenga a regimi fiscali diversi
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
MILLEPROROGHE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 117
Emendamento al decreto legge Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2016 n. 244 )
approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato il 14 febbraio 2017
Principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti non Ias, diversi dalle
micro-imprese Rappresentazione delle operazioni secondo la sostanza economica
delle stesse, in luogo della rappresentazione giuridico-formale delle fattispecie
patrimoniali e/o reddituali.
Restano generalmente esclusi da tale nuovo assetto i fenomeni valutativi nonché
alcune specifiche fattispecie per le quali il legislatore, con specifiche deroghe, ha
inteso prevedere regole differenziate.
Prorogato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap.
Queste andranno quindi inviate entro il 16 ottobre.
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
MILLEPROROGHE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 118
PREVISIONI TRANSITORIE
Il principio di fondo è quello di conservare la rilevanza delle qualificazioni giuridico-fiscali
precedenti in relazione alle operazioni in corso al 1° gennaio 2016, al fine di evitare che il
passaggio ai nuovi principi contabili potesse dare luogo a incongruenze impositive.
In sostanza, gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si
protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili
dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente.
RETTIFICHE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE DERIVANTI DA PRIMA ADOZIONE NUOVI OIC
Sono considerate non rilevanti, ai fini della determinazione del reddito e del valore fiscalmente
riconosciuto, le ipotesi di ripristino di costi già imputati a conto economico di precedenti
esercizi e l’eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili.
È il caso, ad esempio, dello stralcio dei costi di ricerca non più capitalizzabili (e non
riclassificabili tra i costi di sviluppo); resta ferma, in questi casi, la deducibilità sulla base dei
criteri applicabili negli esercizi precedenti il 2016.
L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE
PER I BILANCI
MILLEPROROGHE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 119
IRAP
Il maxi emendamento al decreto Milleproroghe , nel disciplinare i riflessi fiscali delle novità
intervenute dal 2016 nelle regole contabili, reca anche alcune previsioni che interessano il
computo del valore della produzione netta.
Vengono infatti esclusi dalla determinazione del tributo regionale i componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Il
riferimento ai «trasferimenti» deve intendersi fatto alle cessioni, ai conferimenti, alle fusioni e
alle scissioni.
Le componenti positive e negative richiamate sono rappresentate, certamente, dalle
plusvalenze e minusvalenze, ma resta da chiarire se tale formulazione normativa possa
includere anche altri costi connessi al trasferimento d’azienda.
Per effetto della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, si riduce
fortemente l’applicazione del principio di correlazione che, seppure ancora operante,
dovrebbe ancora riguardare fattispecie – forse marginali – di componenti di natura finanziaria
correlate a componenti non finanziarie.
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 120
LE ASSEGNAZIONI DEI BENI D'IMPRESA E LE
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
NUOVE SCADENZE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 121
La legge di Bilancio 2017 ha previsto la
proroga dei termini per le operazioni
• di assegnazione e cessione
agevolata dei beni ai soci;
• di trasformazione in società
semplice;
• di estromissione dell’immobile
strumentale dell’imprenditore
individuale.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
ASSEGNAZIONE E CESSIONE: GLI IMMOBILI
INTERESSATI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 122
• La circolare 26/E ha precisato che un cambiamento di destinazione del bene, anche se
effettuato in prossimità della data di assegnazione, per avere le caratteristiche di bene
agevolabile, rappresenta una scelta non sindacabile con la normativa antielusiva in
quanto determina un legittimo risparmio d’imposta.
• La circolare 37/E ha confermato che sono assegnabili anche i singoli beni ricompresi in
un contratto di affitto d’azienda se prima dell’assegnazione vengono esclusi dal
contratto di affitto del complesso aziendale.
• La risoluzione 93/E del 17 ottobre 2016 evidenzia come un’operazione di messa in
liquidazione della società per assegnare, in modo agevolato, i beni immobili ai soci, anche
per consentire agli stessi di cederli a terzi, non possa essere considerata elusiva in
quanto rispettosa della ratio legis e questo anche se, in precedenza, l’offerta di acquisto
degli immobili era stata proposta dai terzi direttamente alla società assegnante.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
ASSEGNAZIONE E CESSIONE: GLI IMMOBILI
INTERESSATI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 123
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
ASSEGNAZIONE E CESSIONE: LE ESCLUSIONI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 124
Il singolo diritto reale (ad esempio
usufrutto o nuda proprietà) non può mai
essere oggetto di cessione o
assegnazione, in quanto non si tratta di
un bene, fatti salvi due casi specifici:
• quando la società è titolare di un
diritto reale sul bene (ad esempio, sia
titolare del diritto di proprietà e abbia
dato in usufrutto o abitazione il bene
al socio) e si liberi del suo diritto reale
assegnando o cedendo in via
definitiva il bene al socio;
• quando la società ha la piena
proprietà del bene e si liberi dello
stesso assegnando o cedendo ad un
socio la nuda proprietà e ad un altro
l’usufrutto.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 125
La società che assegna il bene al socio
sulla differenza tra il valore normale
dei beni assegnati e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, applica
un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive nella misura dell’8 per
cento, ad eccezione di alcuni casi
specifici in cui la % sale al 10,5.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
CONSEGUENZE PER I SOCI (1/3)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 126
Con la circolare 26/E la norma sul
tema in oggetto è stata interpretata nel
seguente modo:
• il pagamento dell’imposta
sostitutiva operato dalla società
risulta definitivo e liberatorio per
i soci assegnatari di qualsiasi
ulteriore tassazione;
• pertanto l’utile in natura
conseguito dal socio è ridotto
dell’ammontare soggetto ad
imposta sostitutiva in capo alla
società.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
CONSEGUENZE PER I SOCI (2/3)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 127
SOCIETÀ DI CAPITALI
• Annullamento riserve di capitale. Riguardo gli aspetti contabili dell’operazione, dall’esempio fornito,
emerge che il valore delle riserve che vengono annullate risulta ininfluente ai fini fiscali. Infatti, sia
ai fini della determinazione dell’imponibile sulla società, sia ai fini del reddito maturato in capo al socio,
quello che rileva è il valore normale del bene utilizzato nei calcoli dell’imposta sostitutiva;
• Annullamento riserve di utili. Il costo della partecipazione è irrilevante e non subisce variazioni, in
quanto il socio consegue un dividendo determinato dalla differenza tra il valore del bene utilizzato dalla
società nei calcoli e l’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva (effetto reddituale in capo al socio
dato dalla differenza tra il costo contabile e fiscale riconosciuto del bene in capo alla società);
• Annullamento riserve di utili e di capitali. In questo caso, occorre determinare in che proporzione
vengono annullati i due tipi di riserve: Il calcolo viene fatto sui valori contabili:
• per il valore catastale, la percentuale riferita a riserve di capitale comporta una riduzione del costo
della partecipazione del socio;
• per il costo fiscale del bene, la percentuale riferita alle riserve di utili rappresenta un dividendo per
il socio;
• per la plusvalenza da assegnazione, la parte riferita alle riserve di capitali aumenta il costo
fiscalmente riconosciuto dei soci.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
CONSEGUENZE PER I SOCI (3/3)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 128
• Annullamento di riserve in
sospensione d’imposta. Fermo
restando il pagamento dell’imposta
sostitutiva del 13% la circolare 37/E
evidenzia una regola, non presente
nel dato normativo, che prevede che il
contribuente può utilizzare le riserve
in sospensione d’imposta solo nella
misura necessaria a consentire
l’assegnazione dopo aver utilizzato le
altre (riserve di utili e di capitale) già
disponibili;
• Costo fiscale del bene in capo al
socio. Il costo riconosciuto in capo al
socio è sempre pari al valore fiscale
utilizzato per la quantificazione
dell’imposta sostitutiva.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
CONSEGUENZE PER I SOCI (4/4)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 129
Con la circolare 37/E al paragrafo 3.3
l’agenzia delle Entrate ha previsto
esplicitamente l’ipotesi di tassazione del
sottozero (differenza tra il costo
fiscalmente riconosciuto della quota
del socio e il valore normale fiscale
del bene assegnato quando il primo
è inferiore al secondo) anche nel
contesto delle società di persone.
In linea di principio, questo
differenziale negativo non può
essere attribuito al meccanismo
dell’assegnazione agevolata.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
CONFRONTO CON LA CESSIONE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 130
N.B. L’opzione per l’assegnazione in luogo della cessione, e viceversa, potrebbe costituire una
scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dalla legge, dalla quale deriva un risparmio
di imposta legittimo e non sindacabile in base alle norme sull’abuso del diritto.
Le fondamentali differenze che la norma agevolativa introduce tra assegnazione e cessione nel
calcolo dell’imposta sostitutiva:
• nell’operazione di assegnazione assume sempre rilievo il valore normale del bene, sia
esso determinato in base al mercato o con i criteri catastali, mentre non ha importanza
l’importo che viene contabilizzato dalla società;
• nell’operazione di cessione ciò che rileva è il corrispettivo pattuito, anche se con la
limitazione che non può essere inferiore (ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva) al valore
normale.
Nel caso di cessione non vi saranno effetti particolari in capo ai soci acquirenti.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI
AGEVOLATE
PLUSVALENZE CONFLUITE NEGLI
UTILI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 131
Se dalla contabilizzazione
dell’operazione emerge una
plusvalenza, questa, in caso di un
risultato positivo di esercizio, potrebbe
concorrere a formare una riserva di utili
la cui distribuzione successiva rileva in
capo ai soci come dividendo.
L’imposta sostitutiva pagata dalla
società libera
le riserve di utili che eventualmente si
formano, pertanto le plusvalenze
confluite negli utili non genereranno
tassazione in capo ai soci in sede di
distribuzione dei dividendi.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
TRASFORMAZIONE (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 132
La normativa tributaria (di natura
transitoria, ma più volte reiterata) ha
sospinto alla trasformazione delle
società commerciali in società
semplici aventi come oggetto
esclusivo o principale la gestione di
beni immobili.
ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E
TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
TRASFORMAZIONE (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 133
• Le riserve di utili di una società di capitali costituite prima della trasformazione devono
essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione con
conseguente tassazione secondo le regole ordinarie;
• le società, di capitali o di persone, che vogliono trasformarsi in società semplice con le
agevolazioni della legge 208 del 2015 devono rispettare un importante requisito in termini di
compagine sociale. È infatti richiesto che tutti i soci alla data della trasformazione
dovevano essere tali anche alla data di riferimento del 30 settembre 2015;
• viene meno l’attività imprenditoriale e di conseguenza la società trasformanda dovrà
provvedere alla chiusura della partita Iva (circolare 37/E l’Agenzia);
• non si configuri abuso del diritto nell’ipotesi in cui una società venga scissa con
attribuzione alla beneficiaria dei beni immobili e alla scissa delle partecipazioni con la
successiva trasformazione agevolata della sola società immobiliare beneficiaria (risoluzione
101/E del 3 novembre 2016).
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 134
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA (IRI)
E MODIFICHE ACE
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
RIFERIMENTI NORMATIVI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 135
Articolo 55-bis Tuir (Dpr 917/86)
NUOVA IMPOSTA PROPORZIONALE SUL REDDITO DI IMPRESA DEI SOGGETTI IRPEF
Possibilità per imprese individuali, Snc e Sas, in contabilità ordinaria, di optare con un
vincolo quinquennale, per la tassazione separata degli utili non distribuiti, con aliquota pari a
quella dell’Ires.
ATTENZIONE!
Rimangono esclusi, di fatto, lavoratori autonomi, professionisti, studi associati e società
semplici. Sono da ricondurre entro l’ambito di applicazione, invece, le società di fatto (esercenti
attività commerciali), le società tra professionisti (permangono in ogni caso dubbi sulla
qualificazione dei redditi) e le società di armamento.
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
LA NUOVA IRI
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 136
La scelta deve essere comunicata a
consuntivo, e dunque nella
dichiarazione dei redditi riferita all’anno
da cui decorre.
Decorsi i cinque periodi di imposta di
validità dell’ Iri, l’opzione, stando alla
lettera della legge, perderà efficacia: se
il contribuente intende rinnovarla è
richiesta una nuova opzione.
Per consolidato e trasparenza, invece, il
decreto legge 193/2016 ha previsto un
regime di rinnovo automatico salvo
revoca.
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
REDDITI E PERDITE (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 137
IMPONIBILE IRI:
Risultato del conto economico
+/ – variazioni previste dal Tuir per Irpef
– utili distribuiti al titolare, ai
collaboratori familiari o ai
soci, entro il limite della
sommatoria degli imponibili
dell’anno e degli esercizi
precedenti, al netto delle perdite
riportabili a nuovo.
Le somme prelevate e dedotte dalla
società (o dall’impresa individuale)
costituiscono reddito dei soci (o del
titolare) per il loro intero ammontare.
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
REDDITI E PERDITE (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 138
Quale trattamento degli utili formati nel periodo di vigenza del regime, che vengono
distribuiti dopo la cessazione dello stesso?
Dato che si tratta di somme che non sono state dedotte dall’imponibile Iri (e non possono più
esserlo al momento della distribuzione, poiché il regime è cessato), non ne dovrebbe essere
prevista la tassazione integrale sul socio. D’altro canto, neppure si può ipotizzare una totale
esenzione di tali utili, ragion per cui sarebbe opportuno equipararli ai dividendi distribuiti da
società di capitali (art. 47 del Tuir) con una tassazione ridotta.
LA QUESTIONE RICHIEDEREBBE UN’INTEGRAZIONE NORMATIVA
A livello contributivo, il comma 548, articolo 1, della legge 232/2016 prevede che l’imponibile
per la gestione artigiani e commercianti si calcoli senza tenere conto del regime di
tassazione separata.
Le regole dell’Iri sono applicabili, in alternativa a quelle della trasparenza fiscale previste
dall’articolo 116 del Tuir, anche alle società a responsabilità limitata con volume di ricavi non
superiore alle soglie per gli studi di settore e con non più di dieci soci persone fisiche
(venti per le coop a responsabilità limitata).
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
REDDITI E PERDITE (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 139
Sulla base degli esempi contenuti nella
relazione ministeriale al Ddl di bilancio, i
prelievi di utili di un dato esercizio
sono deducibili nei limiti del reddito di
impresa dell’esercizio stesso (al lordo,
dunque, dei prelievi) maggiorato degli
imponibili (netti) degli anni precedenti su
cui si è applicata l’Iri del 24 per cento.
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
ESEMPI IRI (1/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 140
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
ESEMPI IRI (2/2)
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 141
In pratica, per calcolare la corretta
deduzione dei prelievi, occorre
sempre verificare che, al termine
dell’esercizio, il totale dei redditi tassati
cumulativamente nel periodo Iri (al netto
dei prelievi dedotti), ridotto delle perdite
ancora riportabili in quel singolo
esercizio, non scenda mai sotto zero.
IRI E MODIFICA ACE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 142
Domanda. La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, entro cui è possibile
dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell’utile e delle riserve di utili, è calcolato
al netto delle perdite residue riportabili a nuovo. Si chiede conferma del fatto che, negli esercizi successivi a
quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond vada invece quantificato considerando i redditi dichiarati
nel periodo di validità dell’Iri, senza più ridurli delle perdite già compensate.
Esempio:
Esercizio T1: reddito 1000; prelievi 700; imponibile 300. Plafond IRI 300
Esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo. Plafond IRI zero (300-300)
Esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdite 300 = 50.
Il Plafond IRI è pari a 350 (300 T1 + 50 T3) oppure a 50?
Risposta. Nell’esempio proposto il plafond IRI correttamente determinato ammonta a 350. Il cd. plafond IRI,
nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle
riserve di utili, è pari, a norma dell’art. 55 bis, comma 1, del TUIR, al “reddito del periodo d'imposta e dei
periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in
diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi”. In altri termini, il plafond IRI va determinato
computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di
imposta che nei periodo di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate.
Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del
plafond IRI.
IRI E MODIFICA ACE
LE DOMANDE DI TELEFISCO
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 143
Domanda. La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) stabilisce che i prelievi dei soci a carico
dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili nei limiti del reddito assoggettato a Iri nell’esercizio e in
esercizi precedenti. Il reddito assoggettato a Iri, a sua volta, si determina al netto dei richiamati prelievi
dei soci. Si chiede se, per evitare un calcolo circolare, la deduzione si possa quantificare, per quanto
attiene al reddito dell’esercizio, sulla base del reddito di impresa al lordo di tali prelievi, in conformità
peraltro a quanto riportato nell’esempio 2 della Relazione ministeriale al Ddl di bilancio.
Esempio:
Reddito di impresa esercizio T1: 100; prelievi in conto utili: 70, deduzione: 70, reddito imponibile IRI
(100-70) = 30; plafond di deducibilità al termine dell’esercizio pari a 30.
Risposta. La base imponibile IRI, a norma dell’art. 55-bis del TUIR, è pari alla differenza tra il reddito
di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile
dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile
IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le
ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in deduzione dal reddito
così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI. Quindi, nell’esempio
proposto, è corretto, nel periodo di imposta T1, dedurre l’intero importo delle somme prelevate pari a
70 e la differenza pari a 30, assoggettata a IRI nel periodo di imposta T1, costituirà plafond da
utilizzare dal periodo di imposta successivo.
IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E
MODIFICHE ACE
ACE
20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 144
L’agevolazione, come in precedenza, continuerà ad applicarsi nei confronti di società, enti e stabili
organizzazioni in Italia. Con una modifica al comma 7 dell’articolo 1 DL n. 201/2011, viene stabilito che
l’agevolazione si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
ATTENZIONE! Possono usufruire dell’ACE anche le società in liquidazione volontaria o ammesse al
concordato preventivo
Ai fini della determinazione del beneficio il contribuente deve individuare le variazioni in aumento del
capitale proprio al termine del periodo d’imposta rispetto a quello esistente al 31.12.2010, al netto
dell’utile 2010 (e degli eventuali decrementi, laddove sussistano). L’agevolazione si calcola sulla base:
• dell’incremento di capitale proprio registrato nell’anno;
• (se inferiore all’incremento) del patrimonio netto nell’anno di riferimento.
È stata introdotta una previsione per cui “per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di
assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza
dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.
Le novità fiscali alla luce delle risposte del telefisco 2017
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L'IVA: dalle novità agli adempimenti dichiarativi
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Le novità fiscali alla luce delle risposte del telefisco 2017

  • 1. LE NOVITÀ FISCALI ALLA LUCE DELLE RISPOSTE DI TELEFISCO 2017 Formazione a distanza anno 2017 Dott. Andrea Padoan 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 1 S T U D I O PADOAN AGGIORNATO CON Dl Milleproroghe e Circolare 1/E AdE
  • 2. INDICE (1) • La rottamazione delle cartelle e la soppressione di Equitalia • L'effetto della rottamazione sulle liti tributarie e le altre novità sul contenzioso • Le novità sui depositi Iva, l'Iva di gruppo, le note di variazione e le altre novità 2017 • Le comunicazioni delle fatture e delle liquidazioni Iva • Cu, 730, Unico: il calendario dei versamenti e le novità dei modelli 2017 • Le dichiarazioni integrative a favore, il ravvedimento e le indagini finanziarie • La riapertura della voluntary disclosure 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 2
  • 3. INDICE (2) • Bilancio 2016: le nuove norme del codice civile e l'adeguamento dei principi contabili nazionali • L'impatto fiscale delle nuove regole per i bilanci • Le assegnazioni dei beni d'impresa e le trasformazioni agevolate • Imposta sul reddito di impresa e modifiche Ace • Le semplificazioni fiscali e la tassazione per cassa delle imprese minori • Appendice 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 3
  • 4. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 4 LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E LA SOPPRESSIONE DI EQUITALIA
  • 5. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 6 DL n.193 del 22.10.2016 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 5 Definizione agevolata (o rottamazione) degli affidamenti Equitalia Confluenza di Equitalia all’interno dell’Agenzia delle Entrate («Agenzia delle Entrate – Riscossione») DA 1 LUGLIO 2017ENTRO 31 MARZO 2017
  • 6. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE PERIMETRO TEMPORALE (1/2) • La rottamazione comprende gli affidamenti a Equitalia effettuati sino al 31 dicembre 2016; 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 6 Sono inclusi nella sanatoria: • le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura dell’iscrizione a ruolo; • le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi al debitore. • L’agente della riscossione ha 11 mesi dalla ricezione del ruolo per la notifica della cartella di pagamento, senza incorrere nella perdita del diritto al discarico per inesigibilità (i ruoli trasmessi nella seconda metà del 2016, Equitalia potrebbe non aver ancora proceduto alla spedizione della cartella di pagamento);
  • 7. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE PERIMETRO TEMPORALE (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 7 • L’agente della riscossione ha 11 mesi dalla ricezione del ruolo per la notifica della cartella di pagamento, senza incorrere nella perdita del diritto al discarico per inesigibilità (i ruoli trasmessi nella seconda metà del 2016, Equitalia potrebbe non aver ancora proceduto alla spedizione della cartella di pagamento); • Per gli affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi, questi avvengono, di regola, solo dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, che possono estendersi anche a 210 giorni, qualora si interpongano l’accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini del mese di agosto. In caso di somme derivanti da sentenze dei giudici tributari, inoltre, l’agenzia delle Entrate notifica preliminarmente, senza scadenze perentorie, un atto di rideterminazione degli importi dovuti. Solo decorsi almeno 90 giorni da questa notifica, la pretesa è assegnata all’agente della riscossione. Equitalia ha l’obbligo di spedire una raccomandata informativa al contribuente, con la quale comunica l’avvenuta presa in carico della pretesa tributaria (nessun termine o sanzione prevista)
  • 8. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 8 Domanda. In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell’ultima parte dell’anno scorso. Risposta. Si conferma che l’obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.
  • 9. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE BENIFICI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 9 N.B. Non possono essere dedotti dal quantum della definizione gli importi già pagati a titoli di sanzioni e interessi
  • 10. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE AMBITO OGGETTIVO (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 10 N.B. La precisazione in ordine alla tipologia di sanzioni ammesse conduce a ritenere, al contrario, che anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, possono essere sanate, a costo praticamente nullo (disciplina monitoraggio fiscale – quadro RW, indicazione costi black list) I CARICHI INCLUSI IN RUOLI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2016 ESCLUSI
  • 11. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE AMBITO OGGETTIVO (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 11 • Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, Equitalia ha spiegato che possono considerarsi affidati nel 2016 solamente i ruoli trasmessi fino al 15.12.2016. Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DM 321/99, i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese devono considerarsi affidati dal giorno 10 del mese successivo. Per i ruoli trasmessi dal 01.12.2016 fino al 15.12.2016, la data di affidamento si considera il 25.12.2016 (e possono quindi essere ammessi alla procedura). In occasione di un incontro con ODCEC nel mese di gennaio, Equitalia ha ribadito che per i carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 321/1999 (per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo). • I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell’applicazione della definizione agevolata (circostanza confermata anche dalla legge di conversione). Si segnala, inoltre, che l’accesso alla definizione agevolata permette il rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali interessati. La procedura si applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi non prevista nel decreto ma confermata da Equitalia).
  • 12. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 12 Domanda. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del Dl 193/2016) comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati? Domanda. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso? Risposta. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni Risposta. In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
  • 13. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 13 Domanda. In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per procedure cautelari ed esecutive – ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti? Risposta. In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.
  • 14. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE AMBITO SOGGETTIVO (1/3) Il decreto non prevede particolari preclusioni, pertanto la procedura di rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (dalla data di presentazione della domanda viene meno l’obbligo di versamento rateale). Qualora l’interessato abbia promosso un procedimento giudiziario, invece, la procedura presuppone la rinuncia. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 14 Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori. Per quanto riguarda l’istituto dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Equitalia ritiene che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell’eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l’opportunità di eventuali modifiche all’atto di transazione sottoscritto.
  • 15. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE AMBITO SOGGETTIVO (2/3) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 15 Con riferimento alla rinuncia al procedimento: • se il contribuente non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla, potrà avvalersi della rottamazione con l’annullamento della sanzione, pagando solo l’aggio e le spese di notifica; • se il contribuente ha presentato ricorso, respinto in primo grado e l’ufficio ha iscritto a ruolo i 2/3 della somma contestata oltre aggio e spese, il contribuente potrà godere della definizione agevolata rinunciando al contenzioso in corso, pagando solo aggio e spese. Secondo il tenore letterale della norma sembrerebbe escludersi dalla definizione agevolata della restante parte poiché carente del requisito di somma iscritta a ruolo; • se il contribuente, ha presentato ricorso e vinto in primo grado, non avendo quindi alcun importo iscritto a ruolo non può accedere alla definizione agevolata. In caso di appello da parte dell’ufficio sarà costretto a proseguire nel contenzioso, nella speranza di concluderlo positivamente anche nei successivi gradi di giudizio. Si aggiunge a quanto sopra che in caso di soccombenza totale in appello, il contribuente potrà in ogni caso procedere alla rottamazione della cartella, ma dovrà in questo caso rinunciare all’impugnazione avanti alla Cassazione.
  • 16. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE AMBITO SOGGETTIVO (3/3) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 16 Si segnala che la legge di conversione ha previsto esplicitamente la possibilità di accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che rientrano in crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora provvedendo al pagamento del debito falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione. A tale proposito, è stato pubblicato il 17 gennaio, sul sito di Equitalia il modello “DA2” per appunto la “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore”.
  • 17. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 17 Domanda. La rinuncia al giudizio ha effetti solo nei confronti dell’agente della riscossione o anche per le altre parti processuali? La normativa prevede in caso di definizione l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione del debitore. Si chiede se l’atto di rinuncia debba essere presentato al giudice presso cui è pendente l’impugnazione una volta che la definizione sia stata accettata dall’agente della riscossione oppure solo dopo che la definizione si sia perfezionata (pagamento tempestivo da parte del debitore)? Se nella controversia vi siano altre controparti processuali (ad esempio, impugnazione del ruolo contro l’agenzia delle entrate), l’impegno a rinunciare al giudizio deve intendersi riferito nei riguardi di tutte le controparti? Risposta. Il comma 2 dell’art. 6 (Definizione agevolata) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che il debitore presenti una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indicando, fra l’altro, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. In proposito, in riferimento al processo tributario, si ritiene che l’impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi facendo cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.
  • 18. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 18 Domanda. Contenzioso favorevole al contribuente. Se il debito risulta ancora iscritto a ruolo, è possibile eseguire la rottamazione anche se l’atto è stato annullato dal giudice? In questo caso, quale è il comportamento processuale della parte pubblica? Se il contribuente ha definito pagando il tutto, fa venir meno la materia del contendere? Risposta. Il comma 2 dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. La predetta disposizione si applica anche alle sanzioni amministrativo-tributarie per effetto del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento. In proposito, considerato che la definizione agevolata riguarda i crediti che l’Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l’adesione del debitore anche nell’ipotesi descritta nel quesito qualora ne abbia interesse, che può derivare essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione. Al riguardo non va trascurato che la definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore ai giudizi e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse. Nell’ipotesi di cui al quesito, il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l’intera pretesa oggetto di lite (ad esempio, ruolo effettuato a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) fa venire meno l’interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata. La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Più in generale, si ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
  • 19. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 19 Domanda. Qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l’intera pretesa in contestazione o la controversia sull’avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile? Qualora il contribuente intenda aderire alla definizione, la rinuncia al giudizio deve riguardare l’intero atto (e quindi dovrà corrispondere l’intera imposta e 1/3 delle sanzioni ancora non affidate) o potrà proseguire nel contenzioso per tali importi? Risposta. Premesso che la definizione agevolata è possibile solo in presenza di un carico affidato all’Agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti, nell’ipotesi esposta nel quesito prosegue il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L’interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora invece l’esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata.
  • 20. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 20 Domanda. Nella soccombenza parziale, la definizione e quindi la rinuncia al giudizio comporta che lo stesso prosegua solo per la parte non definita o invece occorre corrispondere anche tale parte? Risposta. Per maggiore chiarezza della risposta è opportuno riferirla ad un esempio, che può essere rappresentato dal caso di una controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di parziale annullamento dell’avviso di accertamento (ad esempio, riduzione decisa nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), pronuncia impugnata sia dall’Agenzia delle entrate sia dal contribuente. In questa ipotesi, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 472 del 1997, la riscossione provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarda l’importo di tributi, sanzioni ed interessi determinati nella sentenza, pari - in riferimento a questo esempio - al 70% dei tributi e correlati accessori in contestazione. Con riferimento a tale situazione, il perfezionamento della definizione agevolata produce l’effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione.
  • 21. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DOMANDA (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 21
  • 22. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DOMANDA (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 22
  • 23. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 23 Domanda. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del Dl 193/2016) comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati? Domanda. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso? Risposta. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni Risposta. In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
  • 24. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 24 Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
  • 25. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 25 Domanda. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell’istanza blocca la prosecuzione delle trattenute del datore di lavoro? Risposta. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l’agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all’atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva.
  • 26. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE PAGAMENTO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 26
  • 27. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 27 Domanda. Come si calcola l’importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione? L’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi dall’agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l’articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il “capitale” considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già versate a titolo di “capitale” e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione? Risposta. L’art. 6, comma 8, lett. a), del DL n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati “a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati”, cioè relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’art. 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.
  • 28. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DECADENZA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 28
  • 29. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE RAPPORTI CON LE PROCEDURE IN CORSO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 29
  • 30. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ENTI LOCALI La legge di conversione ha inoltre previsto la possibilità di applicare la rottamazione anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso saranno gli stessi a definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al momento non è prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora). È prescritto che il regolamento debba essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune competente per almeno 30 giorni dopo la data di approvazione dello stesso. È peraltro pressoché inevitabile che le entrate del medesimo Comune siano interessate sia dalla rottamazione nazionale, per le annualità e/o le entrate affidate a Equitalia, sia da quella locale, con riferimento alle annualità e/o entrate gestite con l’ingiunzione di pagamento. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 30
  • 31. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 31 L'EFFETTO DELLA ROTTAMAZIONE SULLE LITI TRIBUTARIE E LE ALTRE NOVITÀ SUL CONTENZIOSO
  • 32. LITI TRIBUTARIE RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 32
  • 33. LITI TRIBUTARIE VALUTAZIONE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 33
  • 34. LITI TRIBUTARIE CON GIUDIZIO FAVOREVOLE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 34
  • 35. LITI TRIBUTARIE GIUDIZI INTERMEDI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 35
  • 36. LITI TRIBUTARIE GIUDIZI INTERMEDI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 36
  • 37. LITI TRIBUTARIE SOSPENSIONE FERIALE E ADESIONE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 37
  • 38. LITI TRIBUTARIE ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 38
  • 39. LITI TRIBUTARIE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 39
  • 40. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 40 LE NOVITÀ SUI DEPOSITI IVA, L'IVA DI GRUPPO, LE NOTE DI VARIAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ 2017
  • 41. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE SCELTE EUROPEE (1/3) Il piano di azione si muove secondo tre direttive principali: • Lotta alle frodi: propone di mettere in atto un sistema dell’Iva definitivo, in cui, per le operazioni transfrontaliere tra operatori economici (B2B), l’Iva verrebbe incassata dal Paese cedente secondo le aliquote del Paese d’acquisto, sulla base del principio di tassazione a destinazione; • Aliquote ridotte Iva: la Commissione intende dare più libertà agli Stati membri nella fissazione di tali aliquote; • E-commerce: la Commissione propone di introdurre delle semplificazioni nelle vendite a distanza di beni e servizi. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 41
  • 42. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE SCELTE EUROPEE (2/3) Per quanto riguarda l’e-commerce le proposte prevedono tra il 2018 e il 2021: • un’estensione del Moss (Mini one shop stop) alla vendita online di beni materiali a beni materiali a consumatori finali (B2C) da parte di operatori Ue ed extra-Ue; • una semplificazione degli obblighi di identificazione per le Pmi e per le start up con controlli diretti nel Paese d’origine; • eliminazione della franchigia Iva per l’importazione di beni di valore non superiore a 22 euro; • la previsione di nuove regole di monitoraggio delle specifiche operazioni con introduzione di obblighi di scambio di informazioni tra Stati membri; • l’individuazione di regole di semplificazione relativamente alla prova della localizzazione del consumatore finale. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 42
  • 43. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE SCELTE EUROPEE (3/3) Per quanto riguarda gli e-book la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre un’aliquota ridotta per libri, giornali, periodici e altre pubblicazioni venduti per via elettronica. La proposta vuole risolvere, tra l’altro, la posizione di contrasto in cui versa attualmente la legislazione italiana in materia. Inoltre, il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che consente in via transitoria (fino a giugno del 2022) la possibilità di introdurre un meccanismo generalizzato di reverse charge per tutte le transazioni superiori a 10mila euro per fattura. L’opzione è sottoposta a rigide condizioni. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 43
  • 44. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE MISURE NAZIONALI (1/2) Per il 2017 il decreto di fine anno (Dl 193/2016) e la legge di bilancio (legge 232/2016) hanno introdotto sostanziali modifiche al sistema Iva nazionale. In particolare tali modifiche riguardano: • la gestione dei depositi Iva (articolo 50-bis del Dl 331/93: le modifiche): le modifiche consistono nell’allargamento delle operazioni interne ammesse al particolare regime sospensivo e la previsione di uno specifico meccanismo di riscossione dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dal deposito; • le note di variazione Iva (articolo 26 del d.P.R. 633/72): per questa regola la legge di bilancio prevede la cancellazione della riforma prevista dal 1° gennaio 2017 dalla legge di stabilità del 2016 con effetti negativi sui creditori di procedure concorsuali; • falcidia Iva e procedure concorsuali: la legislazione Iva si adegua alla Corte di Giustizia e ammette la falcidia dell'Iva a determinate condizioni che nell’omologazione delle procedure concorsuali. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 44
  • 45. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE MISURE NAZIONALI (2/2) • il gruppo Iva: per la prima volta e con decorrenza dal 2018 viene introdotto nel nostro sistema il regime del gruppo Iva che si pone in alternativa per la gestione del credito all’interno dei gruppi d’impresa al consolidato Iva; • le nuove aliquote: vengono estese le materie soggette all’aliquota ridotta del 5 per cento; • un’altra novità è la revisione, in applicazione del regolamento 1042/2013/Ue, delle regole di localizzazione dell’imposta per le prestazioni di servizi relative a beni immobili. Infine, per gli esportatori abituali dal 1° marzo 2017 cambiano i modelli delle dichiarazioni d’intento che impongono una previsione più attenta dell’utilizzo del plafond. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 45
  • 46. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE DEPOSITI IVA (1/4) Dl 193/2016 Sostanziali modifiche al trattamento fiscale e gestionale delle merci nel momento della loro introduzione e della loro estrazione dal deposito stesso. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 46 dal 1° aprile 2017
  • 47. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE DEPOSITI IVA (2/4) Introduzione dei beni all’interno del deposito Iva estesa a ogni tipologia di transazione. Ampliamento delle operazioni che possono essere ammesse al regime sospensivo (nuove opportunità di utilizzo del deposito Iva per tutte le operazioni interne) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 47 OBIETTIVO: superare lo schema di utilizzo del deposito Iva per non pagare l’Iva in dogana a favore di un utilizzo dello strumento per attenuare il carico dell’imposta nelle operazioni interne
  • 48. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE DEPOSITI IVA (3/4) Comma 6 articolo 50-bis Modalità differenti di assolvimento dell’imposta a seconda della tipologia di beni oggetto di estrazione: • Estrazione dei beni che sono stati introdotti nel deposito Iva a seguito di un acquisto intracomunitario: l’operazione di estrazione che chiude il precedente acquisto intracomunitario viene realizzata dal soggetto che procede all’estrazione mediante assolvimento dell’imposta (integrazione fattura acquisto intracomunitario, con indicazione dei servizi resi e dell’imposta e annotazione registro fatture emesse –entro 15 giorni – e registro fatture ricevute –entro 1 mese ); • Estrazione di beni provenienti da paesi terzi e precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva: l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione mediante autofattura, previa prestazione di idonea garanzia (contenuti e modalità definite con decreto del ministro dell’Economia). Questo soggetto è tenuto a comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 48
  • 49. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE DEPOSITI IVA (4/4) • In tutti gli altri casi, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, ma è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito che, peraltro, è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. In questi casi il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di estrazione con modello F24 con divieto di avvalersi della compensazione “orizzontale” prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/97. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 49 QUESTA MODALITÀ è dovuta (in modo transitorio) anche per l’estrazione dei beni precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva che disciplina la relativa garanzia. Coloro che, avendo lo «status» di esportatori abituali e scelgono di procedere all’estrazione dei beni dal deposito Iva mediante l’utilizzo del plafond, possono procedere all’estrazione dei beni stessi senza il pagamento dell’imposta (trasmissione dichiarazione d’intento all’agenzia delle Entrate).
  • 50. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE NOTE DI VARIAZIONE La Legge di bilancio 2017, comma 567 ha rivisto la disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta. Cancellate le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 Equiparazione tra cessionario/committente in bonis e la procedura concorsuale: laddove tale soggetto abbia già registrato l’operazione a credito nel registro di cui all’articolo 25 del Dpr 633/72, dovrà registrare la variazione a debito nei registri delle fatture di vendita (articolo 23) ovvero dei corrispettivi (articolo 24). 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 50
  • 51. NOTE DI VARIAZIONI LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 51 Domanda. A seguito dell’abrogazione dell’articolo26, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. 633/1972, quali sono gli obblighi del curatore nel caso in cui, a seguito dell’infruttuosità della procedura concorsuale, il cedente prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione? Risposta. Il comma 5 dell'art.26 prevede che laddove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già contabilizzato l'operazione nel registro Iva degli acquisti, è tenuto a registrare la corrispondente variazione in aumento, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa. L'art.1, comma 567 lett.d), della legge n. 232 del 2016 ha abrogato la norma che escludeva tale obbligo in caso di procedure concorsuali. Ne consegue che, nell'ipotesi sopra delineata, gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall' Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. Per quanto sopra, non sussisten- do il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempi- menti (cfr. ris. n. 155 del 2001).
  • 52. NOTE DI VARIAZIONI LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 52 Domanda. La legge di bilancio evita di fatto che diventino efficaci le modifiche all’articolo 26 del decreto IVA (d.P.R. 633/72) previste dalla legge di Stabilità per il 2016, con riferimento alle procedute concorsuali dichiarate a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di questa modifica, quando è possibile emettere la nota di accredito in caso di omologa del concordato preventivo? Risposta. In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti fomiti con circolare n. 77 /E del 17/4/2000, secondo cui occorre far riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.
  • 53. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE E FALCIDIA IVA La Legge di bilancio 2017 ha modificato il dettato dell’articolo 182-ter della legge fallimentare • Possibile pagamento parziale del credito IVA • Pagamento parziale dei tributi condizionato al fatto che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione di un professionista. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 53
  • 54. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE GRUPPO IVA La legge di bilancio del 2017 ha introdotto nel sistema nazionale l’istituto del gruppo Iva • Entrerà in vigore dal 2018 e previa consultazione del Comitato Iva; • è uno strumento di pianificazione fiscale che può risultare particolarmente utile ai gruppi di imprese esercenti attività esenti, quali le imprese immobiliari e i gruppi finanziari e assicurativi. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 54 N.B. Il nuovo istituto del gruppo Iva non abroga né sostituisce il consolidato Iva già attivo nel sistema nazionale (articolo 73 del Dpr 633/72). I due istituti sono alternativi.
  • 55. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE GLI IMMOBILI Dal 1° gennaio 2017 le regole nazionali per il trattamento Iva delle prestazioni di servizi su beni immobili devono adeguarsi ai nuovi principi individuati a livello unionale dal regolamento 1042/2013. Il provvedimento comunitario, integrando il regolamento 282/2011/Ue, modifica alcune posizioni dell’agenzia delle Entrate. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 55
  • 56. DEPOSITI IVA, IVA DI GRUPPO, NOTE DI VARIAZIONE LE NUOVE ALIQUOTE RIDOTTE La legge di bilancio estende ulteriormente i servizi tassati con l’aliquota del 5% alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Questi servizi fino al 2016 erano esenti. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 56
  • 57. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 57 LE COMUNICAZIONI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI IVA
  • 58. COMUNICAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA SIMMETRIA TRA IVA DOVUTA E DETRAIBILE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 58
  • 59. COMUNICAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA FATTURA ELETTRONICA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 59 Dal 1° gennaio 2018 la fattura elettronica sarà obbligatoria per lo sgravio dell’Iva nelle vendite a turisti extraUe (articolo 38-quater d.P.R. 633/72), ma utilizzando una specifica procedura denominata «Otello», sigla di Online Tax refund at Exit. Arriveremo a un obbligo generalizzato della fattura elettronica nei rapporti B2B? Sicuramente, ma non in tempi brevi
  • 60. COMUNICAZIONE FATTURE ADEMPIMENTI OPZIONALI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 60 Le trasmissioni opzionali sono due: • la prima riguarda i dati di tutte le fatture emesse e ricevute; • la seconda ha per oggetto il collegamento telematico all’agenzia delle entrate dei registratori di cassa, sostitutivo della tenuta del registro dei corrispettivi. Termine per opzione 31 marzo 2017
  • 61. COMUNICAZIONE FATTURE VANTAGGI PER CHI OPTA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 61
  • 62. COMUNICAZIONE FATTURE INVII OBBLIGATORI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 62 TRASMISSIONE TELEMATICA DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE (effettivamente registrate) • dati identificativi dei soggetti “coinvolti” nelle operazioni; • data e numero della fattura; • base imponibile; • aliquota applicata; • imposta; • tipologia dell’operazione
  • 63. COMUNICAZIONE FATTURE ESONERI DELL’ELENCO FATTURE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 63
  • 64. COMUNICAZIONE FATTURE ADEMPIMENTI ELIMINATI (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 64 ATTENZIONE Decreto Milleproroghe Sono stati prorogati fino al 31.12.2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del Decreto-Legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016. MA…
  • 65. COMUNICAZIONE FATTURE ADEMPIMENTI ELIMINATI (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 65 MA… Comunicato stampa 17 febbraio 2017, firmato congiuntamente dall’Istat e dalle agenzie fiscali interessate (entrate e dogane) Il modello Intra-2 ritorna in vita, ma solo per i soggetti mensili e solo per gli acquisti di beni: saranno infatti tenuti all’adempimento, secondo le modalità ed i termini consueti, soltanto gli operatori intracomunitari obbligati alla fornitura delle informazioni di natura statistica, relativamente agli acquisti di beni. I contribuenti che hanno effettuato acquisti di beni da altri paesi Ue nel mese di gennaio, apprendono ora che dovranno trasmettere l’intrastat acquisti entro il 27 febbraio (anche se, molto probabilmente, in virtù di un comunicato-legge, essendo difficile che la norma in emanazione arrivi in G.U. in tempo utile).
  • 66. COMUNICAZIONE FATTURE SCADENZE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 66 Semestre Scadenza Semestre Scadenza 1° 18 settembre 2017 2° 28 febbraio 2018 SCADENZE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE A REGIME SCADENZE DELLO SPESOMETRO SEMESTRALE 2017 Trimestre Scadenza Trimestre Scadenza 1° 31 maggio 3° 30 novembre 2° 16 settembre 4° 28 febbraio n+1 Decreto Milleproroghe
  • 67. COMUNICAZIONE FATTURE CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 67 Circolare Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 1/E • non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo "spesometro" sia per il regime opzionale di trasmissione dei dati); • nel campo "natura" dell'operazione dovranno essere indicate le operazioni per le quali non è previsto l'addebito dell'IVA in fattura (es. operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo "natura" dell'operazione, dovranno essere riportate l'imposta e l'aliquota applicata); • l'obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad esempio, irrilevante, l'emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a 300 euro), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di variazione (es. scontrini, ricevute, schede carburante).
  • 68. COMUNICAZIONE FATTURE CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 68 • l’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture riguarda i soli produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane che rispondono ai criteri di cui all’art. 9 della L. 601/73 e non la generalità dei produttori agricoli che operano nell’ambito di tale regime ai sensi dell’art. 34 comma 6 del d.P.R.; • sono esonerati dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, in conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio, previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tali soggetti. L’adozione del Sistema di Interscambio determina, infatti, l’automatica acquisizione dei dati in capo all’Agenzia delle Entrate; • sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture, i soggetti che accedono al regime forfetario in considerazione del fatto che gli stessi non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; • sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture, anche i contribuenti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" e che lo mantengono fino alla scadenza, in virtù delle considerazioni esposte al punto precedente
  • 69. LIQUIDAZIONI IVA FINALITÀ, FREQUENZA E ESONERI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 69 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE LIQUIDAZIONI Obiettivo dichiarato è quello di controllare tempestivamente che il contribuente esegua il versamento di quanto liquidato a debito, ma l’obbligo sussiste anche nel caso in cui i conteggi chiudano a credito. NESSUNA NOVITÀ DA CHIARIMENTI TELEFISCO / MILLEPROROGHE
  • 70. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 70 CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO DEI VERSAMENTI E LE NOVITÀ DEI MODELLI 2017
  • 71. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ NUOVI TERMINI PER REDDITI, IRAP E IVA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 71 • Per i versamenti relativi alle dichiarazioni 2017, scadendo il 30 luglio di domenica il termine slitterà a lunedì 31; • Restano invariati i termini di versamento del secondo o unica rata di acconto delle imposte che scaturiscono dal modello Redditi 2017 o Irap (30 novembre o ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”); • Possono beneficiare dello slittamento al 30 giugno anche i contribuenti Iva che intendono versare il saldo dell’Iva annuale, in scadenza il 16 marzo, entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
  • 72. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ QUANDO SCATTA LA PROROGA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 72
  • 73. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 73 Domanda. In relazione alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte “dichiarative” in vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. n. 193 del 2016) la nuova scadenza del 30 giugno riguarda anche gli acconti dovuti per il pagamento della cedolare secca? Risposta. L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone che “4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.” A sua volta, articolo 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, dispone che il versamento del primo acconto IRPEF è effettuato “nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.” Posto che il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (cfr. articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. n. 193 del 2016), ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura. Deve quindi intendersi superato il termine indicato all’articolo 7, comma 2, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell’IRPEF ante modifica.
  • 74. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 74 Domanda. In relazione alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte “dichiarative” in vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20, del D.L. n. 193 del 2016) le scadenze di versamento delle rate successive alla prima per i contribuenti che optano per la rateizzazione dei versamenti restano confermate in quelle indicate dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997? Risposta. L’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che “4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.” Pertanto, le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate nel rispetto dei termini di cui alla norma citata, ossia • per i soggetti titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 17 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017,(…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017,(…)]; • per i soggetti non titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (…)].
  • 75. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ COME CAMBIANO LE COMUNICAZIONI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 75
  • 76. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ LE SCADENZE PER GLI INTERMEDIARI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 76
  • 77. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ LA CORREZIONE DEI VISTI INFEDELI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 77 L’infedeltà del visto, se non già contestata, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione (o comunicazione dell’intermediario) rettificativa anche dopo il termine del 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione errata, nel qual caso a carico del soggetto che ha apposto il visto errato, resta dovuta la sola sanzione. È da ritenere che in virtù del principio del favor rei gli effetti della nuova disposizione possano retroagire.
  • 78. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ CERTIFICAZIONE UNICA ENTRO IL 31 MARZO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 78 La scadenza della certificazione unica 2017 del 7 marzo non è perentoria per i lavoratori autonomi; infatti, coloro che producono redditi di lavoro autonomo professionale e che comunque non sono interessati alla compilazione del modello 730 precompilato possono inviare la certificazione unica 2017 anche dopo il 7 marzo, purché l’invio venga effettuato entro il termine di scadenza del modello 770/2017. Esattamente come lo scorso anno. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017
  • 79. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ DETRAZIONE DELLE RITENUTE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 79 L’articolo 5 del Dl 193/2016, con la modifica dell’articolo 22 comma 1 lettera c) del Tuir e dell’articolo 25-bis del Dpr 600/73, ha previsto che per i redditi tassati per competenza (in particolare per le provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari), le ritenute possano essere scomputate, a scelta del contribuente, nel periodo d’imposta di competenza dei redditi o alternativamente nell’annualità nella quale le ritenute stesse sono state operate.
  • 80. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ CEDOLARE SECCA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 80 Con le modifiche introdotte dal comma 24 dell’articolo 7-quater del Dl 193/2016, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non determinerà più la revoca per l’opzione per la tassa piatta. Con l’entrata in vigore della legge si potrà quindi conservare la tassa piatta, a condizione però che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di avvalersi dello speciale regime di tassazione del reddito immobiliare. In tal senso, quindi, rileverà il fatto che quest’ultimo abbia continuato a corrispondere l’imposta sostitutiva dichiarando i redditi nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi, osservando le regole previste per gli immobili locati a Cedolare secca. La mancata comunicazione della proroga comporterà unicamente una sanzione amministrativa.
  • 81. CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO E LE NOVITÀ F24 SOPRA MILLE EURO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 81 Cambiano le regole riguardanti l’obbligo di utilizzo del Modello F24 per i contribuenti senza partita IVA. Con la conversione in legge del decreto 193/2016, è consentito eseguire i versamenti d’imposta con il modello F24 cartaceo anche quando l’importo da versare (in assenza di compensazioni) è pari o superiore a 1.000 euro. Si ricorda che, per i titolari di partita Iva, invece, nulla cambia rispetto al passato, poiché quest’ultimi in ogni caso rimangono obbligati alla presentazione del modello F24 telematico per pagare tributi e contributi.
  • 82. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 82 LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE
  • 83. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE NUOVI PRINCIPI PER LE INTEGRATIVE A FAVORE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 83
  • 84. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 84
  • 85. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE INTEGRATIVA A FAVORE E ISTANZA DI RIMBORSO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 85
  • 86. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE INDAGINI FINANZIARIE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 86 • Viene sancito ex lege l’inapplicabilità della previsione dei prelievi non giustificati ai professionisti; • Vengono ora fissati dei limiti quantitativi. Solamente quelli che risultano superiori a mille euro giornalieri, e comunque ad 5mila euro mensili, possono eventualmente essere considerati ricavi non dichiarati.
  • 87. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 87 • L’ufficio effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi (ad esempio, versamenti sul conto di assegni intestati) • Oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’ufficio, il quale deve rispettare i parametri di gravità, precisione e concordanza (se non si tratta di ipotesi ricadenti cosiddetto “puro”, di cui all’articolo 39, comma 2, dello stesso Dpr 600/1973).
  • 88. INDAGINI FINANZIARIE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 88 Domanda. È corretto ritenere che le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di 1.000 euro giornalieri «e comunque di 5mila euro mensili» dei prelevamenti (32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973) non hanno effetto retroattivo, visto che riguardano l’attività istruttoria e non quella di accertamento? Risposta. Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater, ha apportato delle modifiche all’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, introducendo un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.
  • 89. INDAGINI FINANZIARIE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 89 Domanda. Le modifiche intervenute all’articolo 32 del Dpr 600/73 riguardano solo i prelevamenti o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari? Risposta. L’articolo 32 del Dpr 600/73, come modificato dal decreto legge 193 del 2016, prevede che “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti…, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”. La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero “giustificati”.
  • 90. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 90 LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
  • 91. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE IL NUOVO SCENARIO: «FARO» SUI TITOLARI EFFETTIVI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 91
  • 92. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE SOGGETTI INTERESSATI ALLA VOLUNTARY BIS 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 92
  • 93. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE PROCEDURA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 93
  • 94. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE PERIODI ACCERTABILI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 94
  • 95. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE LE SANZIONI MINIMI CON SCONTO VOLUNTARY 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 95
  • 96. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE SANZIONI DEFINITE CON VERSAMENTO SPONTANEO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 96
  • 97. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE VERSAMENTO SPONTANEO INSUFFICIENTE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 97
  • 98. LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE ULTERIORI EFFETTI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 98
  • 99. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 99 BILANCIO 2016: LE NUOVE NORME DEL CODICE CIVILE E L'ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
  • 100. BILANCIO 2016 RIFERIMENTI NORMATIVI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 100 Decreto Legislativo 139/15 (recepito la direttiva contabile 34/13) modifica numerose disposizioni relative alla redazione del bilancio contenute nel Codice Civile e nel decreto legislativo 127/91 (bilancio consolidato) L’articolo 12, comma 3, del decreto 139/15 dispone che l’organismo italiano di contabilità (OIC) aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e delle conseguenti modifiche apportate al Codice civile e al decreto legislativo 127/91. L’OIC ha aggiornato i principi contabili nazionali relativi alla redazione del bilancio e manca solo l’OIC 11 «Bilancio di esercizio – Finalità e postulati ». In vigore dal 1 gennaio 2016 (si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data)
  • 101. BILANCIO 2016 TRE TIPI DI IMPRESE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 101 L’intento della direttiva 34/13 si può sintetizzare in questo modo: • semplificazione per le imprese di minori dimensioni; • obblighi aggiuntivi per quelle di dimensioni maggiori. • Introduzione nel nostro ordinamento del nuovo articolo 2435-ter che regolamenta il bilancio delle micro imprese; • nuove disposizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata; • Per le imprese maggiori introduzione di obblighi aggiuntivi che riguardano in alcuni casi la totalità di esse, in altri soltanto alcune.
  • 102. BILANCIO 2016 LE MICRO-IMPRESE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 102
  • 103. BILANCIO 2016 IL BILANCIO ABBREVIATO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 103
  • 104. BILANCIO 2016 ADDIO A PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 104
  • 105. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 105 L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI
  • 106. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI DLGS 139/2015: I RIFLESSI FISCALI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 106 Fattispecie che possono generare i riflessi fiscali più significativi: • l’eliminazione delle componenti straordinari di conto economico; • l’impossibilità di capitalizzare i costi di pubblicità e di ricerca applicata; • la contabilizzazione di crediti, debiti e titoli mediante il criterio del costo ammortizzato; • la diversa imputazione temporale dell’avviamento; • la diversa imputazione temporale dei costi di sviluppo; • la nuova disciplina dei derivati; • la configurazione dell’acquisto e della vendita di azioni proprie come fenomeni di natura patrimoniale.
  • 107. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI DLGS 139/2015: I RIFLESSI FISCALI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 107 • Per alcune fattispecie, il legislatore ha previsto un regime transitorio, specificando che le modifiche «possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio». Per le fattispecie individuate, le operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2016 possono continuare a essere regolate dalle «vecchie» norme. Si tratta di una scelta delle imprese. È il caso dell’adozione del criterio del costo ammortizzato e dei criteri di ammortamento dell’avviamento. • Nei casi, invece, in cui la norma non ha previsto un’espressa disciplina transitoria, occorre far riferimento a quanto indicato dal nuovo OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio», secondo cui le modifiche vanno applicate retroattivamente e, quindi, sotto il profilo della registrazione contabile il cambiamento dovrebbe essere rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti dovrebbero essere contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
  • 108. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI DOPPIO BINARIO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 108 Art. 11 decreto bilanci «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» • L’invarianza evocata va intesa in termini complessivi di sistema o con riferimento ai singoli contribuenti? • E si può dire che l’invarianza sussiste quando l’applicazione delle nuove disposizioni realizza soltanto una diversa imputazione temporale, come nel caso delle spese di pubblicità e di ricerca applicata? Se si tiene conto della clausola di invarianza Finanziaria e del principio di derivazione “giuridica” sancito dall’articolo 83 del Tuir (prevalenza della forma sulla sostanza) DOPPIO BINARIO Adozione di identiche regole contabili, il regime fiscale muta a seconda dell’adozione degli Ias/Ifrs o degli standard contabili nazionali (principio di «derivazione rafforzata», già previsto per i soggetti Ias adopter)
  • 109. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRES 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 109
  • 110. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRAP 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 110
  • 111. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI RICERCA APPLICATA E SPESE DI PUBBLICITÀ 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 111 Risoluzione 95/E/2006 la deduzione di questa tipologia di costi deve essere effettuata in conformità alle scelte di bilancio ed il principio di derivazione non permette deduzioni che non trovino giustificazione nelle scelte di ordine civilistico. L’impostazione civilistica assume rilevanza anche ai fini fiscali.
  • 112. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI RICERCA APPLICATA E SPESE DI PUBBLICITÀ 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 112 Ammortamento imputato contabilmente maggiore rispetto all’ammontare deducibile fiscalmente VARIAZIONE IN AUMENTO Ammortamento imputato contabilmente minore rispetto all’ammontare deducibile fiscalmente (5 anni) PREVALE IMPOSTAZIONE CIVILISTICA
  • 113. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI CREDITI, DEBITI E TITOLI AL COSTO AMMORTIZZATO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 113 Crediti e debiti di natura commerciale Con il criterio del costo ammortizzato può comportare in taluni casi la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria. Minori ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi. Va chiarito il trattamento ai fini Ires (articolo 96 del Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante) RISCHIO DOPPIO BINARIO
  • 114. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI FASE TRANSITORIA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 114 In assenza di norme ad hoc che regolino il passaggio alla nuova fase, non potrebbe trovare applicazione il regime di neutralità che consente di assoggettare alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi di imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili. DUBBI INTERPRETATIVI
  • 115. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 115 Domanda. La nuova normativa sul bilanci (Dlgs 139/2016, articolo 11) stabilisce che dall'at- tuazione del decreto "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Si prevede, quindi, un'invarianza di gettito. Tale previsione va interpretata nel senso che l'invarianza è assicurata quando le nuove disposizioni danno origine soltanto a una diversa imputazione temporale delle componenti di reddito? Risposta. Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo da parte della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, il Governo ha avuto modo di chiarire che, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, le modifiche introdotte da siffatto provvedimento "non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate". Pertanto, è da ritenere che, in assenza di ulteriori interventi normativi, le nuove regole di contabilizzazione introdotte per i soggetti ITA Gaap dal Dlgs 139 del 2015 non possano, in linea di principio, trovare riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Ciò determina la necessità per le imprese di gestire un doppio binario civilistico/ fiscale, al fine di sterilizzare ogni effetto - anche unicamente di competenza temporale - derivante dall'ap- plicazione delle regole introdotte dal d.lgs. n.139 del 2015.
  • 116. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 116 Domanda. Il principio di "derivazione rafforzata" tipico dei soggetti IAS adopter può essere applicato anche ai soggetti che adottano gli standard contabili nazionali o, ai fini fiscali, deve prevalere la rappresentazione giuridico-formale delle operazioni aziendali (principio di derivazione giuridica)? In questo secondo caso si determina un doppio binario civile-fiscale e può accadere che a fronte di uno stesso fenomeno, trattato in modo identico dal punto di vista contabile, si determini un regime fiscale diverso tra soggetti IAS e soggetti non IAS. Risposta. Il principio di "derivazione rafforzata", in base al quale trovano riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES le diverse qualificazioni classificazioni e imputazioni temporali previste dai principi contabili rispetto alle regole del TUIR, recato dall'art. 83 del TUIR come modificato dall'art. 1,comma 58, della legge n. 244/2007, è riservato, per espressa previsione normativa, ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi conta- bili internazionali IAS/IFRS. Pertanto, è da ritenere che un'eventuale estensione di tale principio anche ai soggetti ITA Gaap che redigono il bilancio secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 non possa che avvenire mediante una modifica normativa. È di tutta evidenzia che ciò determini in capo alle imprese ITA Gaap la necessità di gestire un doppio binario civilistico/fiscale e che, a fronte di uno stesso fenomeno contabilizzato in modo analogo secondo gli standard internazionali e nazionali, si addivenga a regimi fiscali diversi
  • 117. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI MILLEPROROGHE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 117 Emendamento al decreto legge Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2016 n. 244 ) approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato il 14 febbraio 2017 Principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti non Ias, diversi dalle micro-imprese Rappresentazione delle operazioni secondo la sostanza economica delle stesse, in luogo della rappresentazione giuridico-formale delle fattispecie patrimoniali e/o reddituali. Restano generalmente esclusi da tale nuovo assetto i fenomeni valutativi nonché alcune specifiche fattispecie per le quali il legislatore, con specifiche deroghe, ha inteso prevedere regole differenziate. Prorogato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap. Queste andranno quindi inviate entro il 16 ottobre.
  • 118. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI MILLEPROROGHE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 118 PREVISIONI TRANSITORIE Il principio di fondo è quello di conservare la rilevanza delle qualificazioni giuridico-fiscali precedenti in relazione alle operazioni in corso al 1° gennaio 2016, al fine di evitare che il passaggio ai nuovi principi contabili potesse dare luogo a incongruenze impositive. In sostanza, gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente. RETTIFICHE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE DERIVANTI DA PRIMA ADOZIONE NUOVI OIC Sono considerate non rilevanti, ai fini della determinazione del reddito e del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di ripristino di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e l’eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili. È il caso, ad esempio, dello stralcio dei costi di ricerca non più capitalizzabili (e non riclassificabili tra i costi di sviluppo); resta ferma, in questi casi, la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti il 2016.
  • 119. L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI MILLEPROROGHE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 119 IRAP Il maxi emendamento al decreto Milleproroghe , nel disciplinare i riflessi fiscali delle novità intervenute dal 2016 nelle regole contabili, reca anche alcune previsioni che interessano il computo del valore della produzione netta. Vengono infatti esclusi dalla determinazione del tributo regionale i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Il riferimento ai «trasferimenti» deve intendersi fatto alle cessioni, ai conferimenti, alle fusioni e alle scissioni. Le componenti positive e negative richiamate sono rappresentate, certamente, dalle plusvalenze e minusvalenze, ma resta da chiarire se tale formulazione normativa possa includere anche altri costi connessi al trasferimento d’azienda. Per effetto della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, si riduce fortemente l’applicazione del principio di correlazione che, seppure ancora operante, dovrebbe ancora riguardare fattispecie – forse marginali – di componenti di natura finanziaria correlate a componenti non finanziarie.
  • 120. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 120 LE ASSEGNAZIONI DEI BENI D'IMPRESA E LE TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
  • 121. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE NUOVE SCADENZE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 121 La legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga dei termini per le operazioni • di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci; • di trasformazione in società semplice; • di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
  • 122. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE ASSEGNAZIONE E CESSIONE: GLI IMMOBILI INTERESSATI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 122 • La circolare 26/E ha precisato che un cambiamento di destinazione del bene, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione, per avere le caratteristiche di bene agevolabile, rappresenta una scelta non sindacabile con la normativa antielusiva in quanto determina un legittimo risparmio d’imposta. • La circolare 37/E ha confermato che sono assegnabili anche i singoli beni ricompresi in un contratto di affitto d’azienda se prima dell’assegnazione vengono esclusi dal contratto di affitto del complesso aziendale. • La risoluzione 93/E del 17 ottobre 2016 evidenzia come un’operazione di messa in liquidazione della società per assegnare, in modo agevolato, i beni immobili ai soci, anche per consentire agli stessi di cederli a terzi, non possa essere considerata elusiva in quanto rispettosa della ratio legis e questo anche se, in precedenza, l’offerta di acquisto degli immobili era stata proposta dai terzi direttamente alla società assegnante.
  • 123. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE ASSEGNAZIONE E CESSIONE: GLI IMMOBILI INTERESSATI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 123
  • 124. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE ASSEGNAZIONE E CESSIONE: LE ESCLUSIONI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 124 Il singolo diritto reale (ad esempio usufrutto o nuda proprietà) non può mai essere oggetto di cessione o assegnazione, in quanto non si tratta di un bene, fatti salvi due casi specifici: • quando la società è titolare di un diritto reale sul bene (ad esempio, sia titolare del diritto di proprietà e abbia dato in usufrutto o abitazione il bene al socio) e si liberi del suo diritto reale assegnando o cedendo in via definitiva il bene al socio; • quando la società ha la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso assegnando o cedendo ad un socio la nuda proprietà e ad un altro l’usufrutto.
  • 125. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 125 La società che assegna il bene al socio sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento, ad eccezione di alcuni casi specifici in cui la % sale al 10,5.
  • 126. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE CONSEGUENZE PER I SOCI (1/3) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 126 Con la circolare 26/E la norma sul tema in oggetto è stata interpretata nel seguente modo: • il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione; • pertanto l’utile in natura conseguito dal socio è ridotto dell’ammontare soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società.
  • 127. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE CONSEGUENZE PER I SOCI (2/3) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 127 SOCIETÀ DI CAPITALI • Annullamento riserve di capitale. Riguardo gli aspetti contabili dell’operazione, dall’esempio fornito, emerge che il valore delle riserve che vengono annullate risulta ininfluente ai fini fiscali. Infatti, sia ai fini della determinazione dell’imponibile sulla società, sia ai fini del reddito maturato in capo al socio, quello che rileva è il valore normale del bene utilizzato nei calcoli dell’imposta sostitutiva; • Annullamento riserve di utili. Il costo della partecipazione è irrilevante e non subisce variazioni, in quanto il socio consegue un dividendo determinato dalla differenza tra il valore del bene utilizzato dalla società nei calcoli e l’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva (effetto reddituale in capo al socio dato dalla differenza tra il costo contabile e fiscale riconosciuto del bene in capo alla società); • Annullamento riserve di utili e di capitali. In questo caso, occorre determinare in che proporzione vengono annullati i due tipi di riserve: Il calcolo viene fatto sui valori contabili: • per il valore catastale, la percentuale riferita a riserve di capitale comporta una riduzione del costo della partecipazione del socio; • per il costo fiscale del bene, la percentuale riferita alle riserve di utili rappresenta un dividendo per il socio; • per la plusvalenza da assegnazione, la parte riferita alle riserve di capitali aumenta il costo fiscalmente riconosciuto dei soci.
  • 128. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE CONSEGUENZE PER I SOCI (3/3) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 128 • Annullamento di riserve in sospensione d’imposta. Fermo restando il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% la circolare 37/E evidenzia una regola, non presente nel dato normativo, che prevede che il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili; • Costo fiscale del bene in capo al socio. Il costo riconosciuto in capo al socio è sempre pari al valore fiscale utilizzato per la quantificazione dell’imposta sostitutiva.
  • 129. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE CONSEGUENZE PER I SOCI (4/4) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 129 Con la circolare 37/E al paragrafo 3.3 l’agenzia delle Entrate ha previsto esplicitamente l’ipotesi di tassazione del sottozero (differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della quota del socio e il valore normale fiscale del bene assegnato quando il primo è inferiore al secondo) anche nel contesto delle società di persone. In linea di principio, questo differenziale negativo non può essere attribuito al meccanismo dell’assegnazione agevolata.
  • 130. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE CONFRONTO CON LA CESSIONE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 130 N.B. L’opzione per l’assegnazione in luogo della cessione, e viceversa, potrebbe costituire una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dalla legge, dalla quale deriva un risparmio di imposta legittimo e non sindacabile in base alle norme sull’abuso del diritto. Le fondamentali differenze che la norma agevolativa introduce tra assegnazione e cessione nel calcolo dell’imposta sostitutiva: • nell’operazione di assegnazione assume sempre rilievo il valore normale del bene, sia esso determinato in base al mercato o con i criteri catastali, mentre non ha importanza l’importo che viene contabilizzato dalla società; • nell’operazione di cessione ciò che rileva è il corrispettivo pattuito, anche se con la limitazione che non può essere inferiore (ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva) al valore normale. Nel caso di cessione non vi saranno effetti particolari in capo ai soci acquirenti.
  • 131. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE PLUSVALENZE CONFLUITE NEGLI UTILI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 131 Se dalla contabilizzazione dell’operazione emerge una plusvalenza, questa, in caso di un risultato positivo di esercizio, potrebbe concorrere a formare una riserva di utili la cui distribuzione successiva rileva in capo ai soci come dividendo. L’imposta sostitutiva pagata dalla società libera le riserve di utili che eventualmente si formano, pertanto le plusvalenze confluite negli utili non genereranno tassazione in capo ai soci in sede di distribuzione dei dividendi.
  • 132. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE TRASFORMAZIONE (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 132 La normativa tributaria (di natura transitoria, ma più volte reiterata) ha sospinto alla trasformazione delle società commerciali in società semplici aventi come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.
  • 133. ASSEGNAZIONE BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE TRASFORMAZIONE (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 133 • Le riserve di utili di una società di capitali costituite prima della trasformazione devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie; • le società, di capitali o di persone, che vogliono trasformarsi in società semplice con le agevolazioni della legge 208 del 2015 devono rispettare un importante requisito in termini di compagine sociale. È infatti richiesto che tutti i soci alla data della trasformazione dovevano essere tali anche alla data di riferimento del 30 settembre 2015; • viene meno l’attività imprenditoriale e di conseguenza la società trasformanda dovrà provvedere alla chiusura della partita Iva (circolare 37/E l’Agenzia); • non si configuri abuso del diritto nell’ipotesi in cui una società venga scissa con attribuzione alla beneficiaria dei beni immobili e alla scissa delle partecipazioni con la successiva trasformazione agevolata della sola società immobiliare beneficiaria (risoluzione 101/E del 3 novembre 2016).
  • 134. 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 134 IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA (IRI) E MODIFICHE ACE
  • 135. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE RIFERIMENTI NORMATIVI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 135 Articolo 55-bis Tuir (Dpr 917/86) NUOVA IMPOSTA PROPORZIONALE SUL REDDITO DI IMPRESA DEI SOGGETTI IRPEF Possibilità per imprese individuali, Snc e Sas, in contabilità ordinaria, di optare con un vincolo quinquennale, per la tassazione separata degli utili non distribuiti, con aliquota pari a quella dell’Ires. ATTENZIONE! Rimangono esclusi, di fatto, lavoratori autonomi, professionisti, studi associati e società semplici. Sono da ricondurre entro l’ambito di applicazione, invece, le società di fatto (esercenti attività commerciali), le società tra professionisti (permangono in ogni caso dubbi sulla qualificazione dei redditi) e le società di armamento.
  • 136. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE LA NUOVA IRI 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 136 La scelta deve essere comunicata a consuntivo, e dunque nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno da cui decorre. Decorsi i cinque periodi di imposta di validità dell’ Iri, l’opzione, stando alla lettera della legge, perderà efficacia: se il contribuente intende rinnovarla è richiesta una nuova opzione. Per consolidato e trasparenza, invece, il decreto legge 193/2016 ha previsto un regime di rinnovo automatico salvo revoca.
  • 137. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE REDDITI E PERDITE (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 137 IMPONIBILE IRI: Risultato del conto economico +/ – variazioni previste dal Tuir per Irpef – utili distribuiti al titolare, ai collaboratori familiari o ai soci, entro il limite della sommatoria degli imponibili dell’anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo. Le somme prelevate e dedotte dalla società (o dall’impresa individuale) costituiscono reddito dei soci (o del titolare) per il loro intero ammontare.
  • 138. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE REDDITI E PERDITE (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 138 Quale trattamento degli utili formati nel periodo di vigenza del regime, che vengono distribuiti dopo la cessazione dello stesso? Dato che si tratta di somme che non sono state dedotte dall’imponibile Iri (e non possono più esserlo al momento della distribuzione, poiché il regime è cessato), non ne dovrebbe essere prevista la tassazione integrale sul socio. D’altro canto, neppure si può ipotizzare una totale esenzione di tali utili, ragion per cui sarebbe opportuno equipararli ai dividendi distribuiti da società di capitali (art. 47 del Tuir) con una tassazione ridotta. LA QUESTIONE RICHIEDEREBBE UN’INTEGRAZIONE NORMATIVA A livello contributivo, il comma 548, articolo 1, della legge 232/2016 prevede che l’imponibile per la gestione artigiani e commercianti si calcoli senza tenere conto del regime di tassazione separata. Le regole dell’Iri sono applicabili, in alternativa a quelle della trasparenza fiscale previste dall’articolo 116 del Tuir, anche alle società a responsabilità limitata con volume di ricavi non superiore alle soglie per gli studi di settore e con non più di dieci soci persone fisiche (venti per le coop a responsabilità limitata).
  • 139. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE REDDITI E PERDITE (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 139 Sulla base degli esempi contenuti nella relazione ministeriale al Ddl di bilancio, i prelievi di utili di un dato esercizio sono deducibili nei limiti del reddito di impresa dell’esercizio stesso (al lordo, dunque, dei prelievi) maggiorato degli imponibili (netti) degli anni precedenti su cui si è applicata l’Iri del 24 per cento.
  • 140. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE ESEMPI IRI (1/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 140
  • 141. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE ESEMPI IRI (2/2) 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 141 In pratica, per calcolare la corretta deduzione dei prelievi, occorre sempre verificare che, al termine dell’esercizio, il totale dei redditi tassati cumulativamente nel periodo Iri (al netto dei prelievi dedotti), ridotto delle perdite ancora riportabili in quel singolo esercizio, non scenda mai sotto zero.
  • 142. IRI E MODIFICA ACE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 142 Domanda. La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell’utile e delle riserve di utili, è calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo. Si chiede conferma del fatto che, negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond vada invece quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell’Iri, senza più ridurli delle perdite già compensate. Esempio: Esercizio T1: reddito 1000; prelievi 700; imponibile 300. Plafond IRI 300 Esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo. Plafond IRI zero (300-300) Esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdite 300 = 50. Il Plafond IRI è pari a 350 (300 T1 + 50 T3) oppure a 50? Risposta. Nell’esempio proposto il plafond IRI correttamente determinato ammonta a 350. Il cd. plafond IRI, nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, è pari, a norma dell’art. 55 bis, comma 1, del TUIR, al “reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi”. In altri termini, il plafond IRI va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodo di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond IRI.
  • 143. IRI E MODIFICA ACE LE DOMANDE DI TELEFISCO 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 143 Domanda. La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) stabilisce che i prelievi dei soci a carico dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili nei limiti del reddito assoggettato a Iri nell’esercizio e in esercizi precedenti. Il reddito assoggettato a Iri, a sua volta, si determina al netto dei richiamati prelievi dei soci. Si chiede se, per evitare un calcolo circolare, la deduzione si possa quantificare, per quanto attiene al reddito dell’esercizio, sulla base del reddito di impresa al lordo di tali prelievi, in conformità peraltro a quanto riportato nell’esempio 2 della Relazione ministeriale al Ddl di bilancio. Esempio: Reddito di impresa esercizio T1: 100; prelievi in conto utili: 70, deduzione: 70, reddito imponibile IRI (100-70) = 30; plafond di deducibilità al termine dell’esercizio pari a 30. Risposta. La base imponibile IRI, a norma dell’art. 55-bis del TUIR, è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI. Quindi, nell’esempio proposto, è corretto, nel periodo di imposta T1, dedurre l’intero importo delle somme prelevate pari a 70 e la differenza pari a 30, assoggettata a IRI nel periodo di imposta T1, costituirà plafond da utilizzare dal periodo di imposta successivo.
  • 144. IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA E MODIFICHE ACE ACE 20/02/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 144 L’agevolazione, come in precedenza, continuerà ad applicarsi nei confronti di società, enti e stabili organizzazioni in Italia. Con una modifica al comma 7 dell’articolo 1 DL n. 201/2011, viene stabilito che l’agevolazione si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. ATTENZIONE! Possono usufruire dell’ACE anche le società in liquidazione volontaria o ammesse al concordato preventivo Ai fini della determinazione del beneficio il contribuente deve individuare le variazioni in aumento del capitale proprio al termine del periodo d’imposta rispetto a quello esistente al 31.12.2010, al netto dell’utile 2010 (e degli eventuali decrementi, laddove sussistano). L’agevolazione si calcola sulla base: • dell’incremento di capitale proprio registrato nell’anno; • (se inferiore all’incremento) del patrimonio netto nell’anno di riferimento. È stata introdotta una previsione per cui “per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.