Il distacco dei dipendenti presso un’impresa estera
Nel loro percorso di internazionalizzazione, le aziende vanno alla ricerca di nuovi mercati in cui cogliere opportunità di business. Accade così di frequente che gli imprenditori italiani siglino dei contratti con società operanti all’estero per l’esecuzione di commesse di lavoro. Detti accordi impongono spesso la necessità di distaccare i propri dipendenti presso imprese estere.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti spiegano: la casistica, la busta paga, i riflessi dell'integrazione salariale, tassazione.
Dubbi, incertezze, interrogativi.
Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.
Nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 le risposte ad alcune frequenti domande.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti spiegano: la casistica, la busta paga, i riflessi dell'integrazione salariale, tassazione.
Dubbi, incertezze, interrogativi.
Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.
Nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 le risposte ad alcune frequenti domande.
L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano la normativa di riferimento: diritto, vincolo sociale, comunicazione preventiva, contenuto della notifica, limite dei 90 giorni, copertura assicurativa, cauzione, trasferimento delle merci all'estero, trasferimento di beni temporaneo, trasferimento strumenti di lavoro, distacco all'estero dei lavoratori, lavoratori indipendenti, lavoratori extracomunitari, indirizzi e link utili.
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Alcuni profili fiscali dei rapporti di lavoro all'estero. Relatore: Sonia Tripaldi (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna). Slide aggiornate al 15 maggio 2014
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
INTERESSANTE Possibilità di dedurre dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali
Messaggio inps istruzione operative bonus fornero donne e over 50Antonio Palmieri
Messaggio INPS con i chiarimenti per rendere operativo l'incentivo per le assunzioni di donne "prive di impiego regolarmente retribuito" alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.
A escritora Ana Maria Magalhães visitou a biblioteca municipal em 10 de abril de 2013. O bibliotecário Elias Garcia organizou o encontro com a escritora para falar sobre seu trabalho e carreira com os alunos.
L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano la normativa di riferimento: diritto, vincolo sociale, comunicazione preventiva, contenuto della notifica, limite dei 90 giorni, copertura assicurativa, cauzione, trasferimento delle merci all'estero, trasferimento di beni temporaneo, trasferimento strumenti di lavoro, distacco all'estero dei lavoratori, lavoratori indipendenti, lavoratori extracomunitari, indirizzi e link utili.
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Alcuni profili fiscali dei rapporti di lavoro all'estero. Relatore: Sonia Tripaldi (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna). Slide aggiornate al 15 maggio 2014
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
INTERESSANTE Possibilità di dedurre dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali
Messaggio inps istruzione operative bonus fornero donne e over 50Antonio Palmieri
Messaggio INPS con i chiarimenti per rendere operativo l'incentivo per le assunzioni di donne "prive di impiego regolarmente retribuito" alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.
A escritora Ana Maria Magalhães visitou a biblioteca municipal em 10 de abril de 2013. O bibliotecário Elias Garcia organizou o encontro com a escritora para falar sobre seu trabalho e carreira com os alunos.
GoConqr es una plataforma en línea que ayuda a los estudiantes a organizar y compartir notas. Los usuarios pueden crear cuadernos digitales para diferentes asignaturas y compartirlos con otros, y también pueden acceder a cuadernos creados por otros estudiantes. GoConqr ofrece una forma fácil de mantener las notas organizadas y colaborar con compañeros de clase.
Mohamad Darwich is a Lebanese national currently working as an Area Manager for Intertek International LTD in Saudi Arabia since 2013. He has over 10 years of experience in marketing, data analysis, and project management. His professional experiences include working as a Project Manager for emergency social protection programs in Lebanon and conducting statistical analysis for the Consumer Price Index study and various other projects for the Central Administration of Statistics. He holds a Master's degree in Applied Mathematics from ISAE-Lebanon and CNAM-Paris and is proficient in Arabic, English, and French with skills in marketing strategies, communications, data analysis, and leadership.
This certificate recognizes that Carmen Garcia Gonzalez successfully completed the Oracle University training class for Shell Programming Ed 1 on July 24, 2015 with instructor Jesus Santamaria and enrollment ID 7641023, as verified by Damien Carey, VP and General Manager of Oracle University.
Desarrollo sustentable en san luis potosíAdri Almonte
El documento trata sobre el desarrollo sustentable en San Luis Potosí. Discuta tres oportunidades para el desarrollo de energías renovables en la región como la energía eólica y solar. También analiza el impacto del cambio climático en la agricultura y ganadería debido a la falta de agua. Finalmente, resalta que San Luis Potosí es líder en México en el uso de energía alternativa y tiene uno de los mejores servicios telefónicos.
Автор - Якунин Сергей Николаевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Автомобильного транспорта» Оренбургского государственного университета, действующий эксперт-техник, включен в государственный реестр экспертов-техников, практикующий оценщик, член СРО «СВОД».
Круглый стол "Оценка транспортного предприятия" 25 февраля 2016 года. Организатор - портал Estimatica.info
El documento presenta un anuncio falso para una empresa que ofrece paquetes para bajar de peso rápidamente correteando a modelos masculinos por la ciudad. La mujer prueba el primer paquete de 10 kilos en 5 días y luego pide el paquete de 20 kilos en 3 días, logrando ambas metas. Finalmente pide el paquete de 30 kilos en un día.
The document provides information on abdominal injuries, including:
1) Abdominal injury accounts for a large percentage of trauma injuries and can damage both hollow and solid organs.
2) The abdomen contains many organs and structures that can be injured through blunt or penetrating trauma.
3) Abdominal injuries require careful history, physical exam, and imaging/testing to diagnose and develop a collaborative management plan.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
L’Accordo di rinnovo del CCNL tra ANAPA/UNAPASS-ReteImpresAgenzie e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA, le sole OO.SS. rappresentative delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore, è l’unico ad avere rilevanza giuridica.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta.
È il sistema adottato dall’ordinamento fiscale italiano, attualmente regolamentato dall’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, per rimediare alla doppia tassazione internazionale
Jobs Act – Approvati i primi due decreti attuativi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi presenti nel Jobs Act relativi ai contratti di lavoro a tutele crescenti e alla nuova ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego), ossia l’ammortizzatore sociale istituito dalla Riforma Fornero, che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Il distacco dei dipendenti presso un'impresa estera
1. Il distacco dei dipendenti presso un’impresa estera
Nel loro percorso di internazionalizzazione, le aziende vanno alla ricerca di nuovi mercati in cui
cogliere opportunità di business. Accade così di frequente che gli imprenditori italiani siglino dei
contratti con società operanti all’estero per l’esecuzione di commesse di lavoro. Detti accordi
impongono spesso la necessità di distaccare i propri dipendenti presso imprese estere.
In proposito, appare innanzitutto necessario redigere per iscritto l’accordo tra distaccante e
distaccatario, anche al fine di evitare qualsiasi contestazione circa la gestione del rapporto. Oltre a
ciò, occorrerà un contratto scritto per la gestione del rapporto tra datore di lavoro distaccante e
lavoratore distaccato, il quale ultimo deve obbligatoriamente firmare per accettazione. In tali
documenti dovranno inserirsi le clausole concernenti determinati elementi essenziali, quali:
- la definizione dell’interesse della società distaccante;
- le mansioni svolte a beneficio della società distaccataria;
- la sede di lavoro e la durata del distacco (in genere, viene altresì indicata la possibilità di
prorogare il periodo inizialmente determinato, ovvero di poterlo cessare anticipatamente);
- le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che rendono necessario il
distacco;
- la retribuzione globale garantita nel corso del distacco, precisando che trattasi di
emolumenti applicabili solo nel corso del distacco all’estero.
Da un punto di vista prettamente operativo, le procedure da osservare per distaccare i dipendenti
variano in funzione del Paese in cui ha sede l’impresa distaccataria. Fondamentalmente, possiamo
distinguere tre macro aree:
A. I ventotto Stati dell’UE, cui si sono aggiunti la Svizzera e le nazioni che hanno aderito
all’Accordo SEE – Spazio Economico Europeo – vale a dire: Norvegia, Islanda e
Liechtenstein;
B. I Paesi extra-UE convenzionati;
C. I Paesi extra-UE non convenzionati.
Il principio generale è quello della territorialità, in base al quale un lavoratore è soggetto alla
legislazione dello Stato sul cui territorio svolge la prestazione lavorativa (versamento dei contributi
nello Stato estero di distacco). Peraltro, nelle ipotesi di distacco, come noto, i dipendenti restano
in forza all’impresa distaccante. Cosicché, laddove esista un sistema previdenziale obbligatorio nel
Paese di provenienza (come, a esempio, l’Italia), potremmo incorrere nel rischio di una doppia
contribuzione previdenziale.
Per quanto riguarda l’area geografica A (UE / SEE / Svizzera), il Regolamento CE 29 aprile 2004, N.
883 e il Regolamento di attuazione N. 987 del 16 dicembre 2009, sono intervenuti prevedendo
un’apposita deroga al principio della territorialità, per cui: i lavoratori UE / SEE / Svizzera, non in
sostituzione di altri distaccati, che svolgono la prestazione per 12 mesi (rinnovabili per identico
periodo, e comunque entro un massimo di 5 anni), restano soggetti soltanto al regime
previdenziale dello Stato di appartenenza.
2. Per periodi massimo biennali, vengono rilasciati i Documenti Portabili (PD) dall’INPS e dall’INAIL, a
fronte della richiesta da parte del datore di lavoro. Il PD A1, rilasciato dall’INPS è obbligatorio.
Viceversa, il PD DA1, di competenza INAIL, non è obbligatorio, pur essendo consigliabile in quanto
consente l’accelerazione della fase istruttoria in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale. E', inoltre, necessario che il lavoratore sia sempre in possesso della Tessera Europea
di Assicurazione Malattia (TEAM), rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Dal 2014, la Commissione UE ha istituito il sistema per l’inter-scambio elettronico delle
informazioni in ambito comunitario nel campo della Sicurezza Sociale europea (EESSI – Electronic
Exchange of Social Security Information). Il portale EESSI contiene le Istituzioni Nazionali
(pubbliche e private) nel settore dell’assistenza sanitaria, delle pensioni, delle prestazioni familiari
e della disoccupazione.
Il lavoratore italiano (così come avviene in patria) ha diritto, sia alle prestazioni in natura, che a
quelle in denaro, erogate dall’INPS. L’indennità è erogata con le medesime modalità previste e
applicate ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in Italia. Sarà, dunque, l’INPS a pagare
le prestazioni all’interessato sulla base della retribuzione effettiva, a seguito della comunicazione
dell’evento che il dipendente resta tenuto a effettuare entro due giorni. L’INPS potrà richiedere
controlli medici e accertamenti all’Istituzione del Paese estero.
Quanto alle prestazioni di competenza dell’INAIL, come sopra detto, è necessaria la segnalazione
da parte del datore di lavoro distaccante (Modello DA1), afferente il distacco del proprio
dipendente, presso la competente sede dell’istituto. Le denunce di infortunio sul lavoro o di
malattia professionale dovranno essere compilate in funzione della legislazione delle Stato
membro competente. Gli obblighi del lavoratore distaccato, viceversa, sono i medesimi previsti in
caso di infortunio o malattia professionale verificatisi sul territorio italiano.
In merito alla durata, ai periodi di comporto e all’importo delle indennità economiche (tanto per le
prestazioni INPS, che per quelle INAIL), vale a tutti gli effetti la legislazione italiana, ovverossia, lo
Stato in cui il lavoratore risulta essere assicurato.
La base imponibile, infine, è data dalle retribuzioni effettive.
Con riferimento ai Paesi extra-UE convenzionati, di regola, sono appunto le Convenzioni Bilaterali
Internazionali in materia di Sicurezza Sociale contro le doppie imposizioni contributive che
contengono delle clausole atte a by-passare il citato principio generale della territorialità,
prevedendo il c. d. “Distacco Previdenziale” dei lavoratori.
Le convenzioni in materia di sicurezza sociale hanno lo scopo di favorire la libera circolazione dei
cittadini in ambito internazionale, garantire ai lavoratori che prestano attività in vari Paesi la tutela
assicurativa e il diritto alle prestazioni previdenziali, favorire la parità di trattamento tra i lavoratori
migranti, e consentire, in determinati casi, il superamento del principio della territorialità
contributiva.
3. Di regola, le Convenzioni contengono in ogni caso tutte le principali regole da seguire
relativamente a:
- durata del distacco previdenziale;
- certificazione della copertura assicurativa;
- proroga del distacco e durata della proroga;
- assicurazioni cui si applica la Convenzione;
- validità anche per periodi di lavoro parzialmente svolto presso eventuali Paesi terzi.
Esistono, peraltro, trattati che non consentono una tutela previdenziale integrale, dando così
luogo a un frazionamento dell’obbligo contributivo, di guisa che il versamento dei contributi
avverrà in parte nel Paese di provenienza e in parte in quello di destinazione, in funzione di quelle
specifiche prestazioni che sono determinate come obbligatorie dalla rispettiva legge nazionale.
Riguardo, dunque, alle Convenzioni in materia di Sicurezza Sociale, avremo:
a) Convenzioni complete: per cui i contributi previdenziali e assistenziali sono sempre versati
esclusivamente in Italia, durante tutto il periodo di assegnazione all’estero;
b) Convenzioni con frazionamento dell’obbligo contributivo: in base alle quali, per tutto il periodo
di assegnazione all’estero, occorrerà versare in Italia i contributi espressamente previsti dalla
singola Convenzione, nonché quelli, non richiamati nella Convenzione, ma obbligatoriamente
previsti ex L. 398/1987; verranno, invece, pagati nel Paese di destinazione (principio della
territorialità) i restanti contributi non previsti dalla Convenzione, ma previsti come obbligatori
nello Stato distaccatario.
In tali ipotesi, la base imponibile contributiva è data:
- dalla retribuzione effettiva, nei limiti dei massimali, per i contributi previsti dalla
Convenzione;
- dalla retribuzione convenzionale, per i contributi non previsti dalla Convenzione, ma
ricompresi nella L. 398/1987.
L’INPS, nella Circolare 87/1994, ha precisato, Paese per Paese, le modalità di contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Stati esteri con i quali vigono accordi di sicurezza sociale.
Si ricorda che la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base della retribuzione
nazionale corrispondente (trattamento mensile comprensivo di emolumenti riconosciuti, con
esclusione dell’indennità “estero”). Dette retribuzioni convenzionali, come noto, vengono
aggiornate annualmente con decreto interministeriale (Ministero del Lavoro / Ministero
dell’Economia) di regola, entro il 31 gennaio. Le retribuzioni sono divisibili in ragione di 26 giornate
in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero nel corso
del mese. Per l’anno in corso, gli importi sono quelli indicati nel DM 25.01.2016, pubblicato nella
GU 24 del 30.01.2016.
4. Per l’applicazione della retribuzione convenzionale è necessario considerare l’importo risultante
dal rapporto tra la normale retribuzione che l’interessato avrebbe percepito in Italia, moltiplicata
per il numero di mensilità diviso 12. Ciò comporta che, qualora il datore di lavoro riconosca al
proprio dipendente dei benefits, questi emolumenti non subiscono alcuna tassazione autonoma
poiché il loro ammontare è ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
Nel caso in cui maturino, nel corso dell’anno, compensi variabili (lavoro straordinario, premi etc.),
poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della
retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di
retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti c. d. ultra-mensili), occorrerà
provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e
ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse
determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a
riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà
necessario procedere a un’operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di
gennaio dell’anno in corso (retribuzione convenzionale variabile).
Ovviamente, sarà indispensabile aprire una nuova posizione INPS, alla quale verrà assegnato un
particolare codice di autorizzazione.
Con specifico riferimento alle previgenti autorizzazioni ministeriali da richiedere, si rammenta che,
dal 24 settembre 2015, tali autorizzazioni non sono più necessarie a seguito dell'entrata in vigore
del Decreto Legislativo 151/2015 (e successiva Nota Direttoriale del 30 settembre 2015, N.
20578). Pertanto, al fine di garantire il lavoratore italiano operante in Paesi extra-UE, il nuovo
disposto normativo trasforma le condizioni di lavoro (prima oggetto dell’accertamento da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in pattuizioni da inserire nel contratto di lavoro.
Detto contratto, di conseguenza, dovrà prevedere:
- un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello
determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore;
- l'entità delle prestazioni – in denaro o in natura – connesse allo svolgimento all'estero del
rapporto di lavoro;
- la possibilità di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle
retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane
e del Paese d'impiego;
- un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
- il tipo di sistemazione logistica;
- le misure idonee in materia di sicurezza.
In assenza della specifica modulistica, anche nei distacchi afferenti l’area geografica in questione è
d’uopo utilizzare nella pratica il già citato modello A1. Permane, inoltre, l’obbligo della
comunicazione al competente Centro per l’Impiego entro cinque giorni.
5. La tutela nei casi di malattia o maternità appare sostanzialmente in linea con quanto già indicato
per i distacchi in ambito UE / SEE / Svizzera: occorre, infatti, presentare, entro tre giorni,
all’Istituzione estera, l’idonea certificazione; detto ente straniero trasmette, poi, all’INPS la
documentazione acquisita.
Per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il datore di lavoro dovrà aver effettuato la
preventiva segnalazione del distacco. Le denunce vengono predisposte sulla base della legislazione
dello Stato membro competente.
La base imponibile sarà data dalla retribuzione effettiva per i contributi previsti dalla Convenzione
in vigore, e dalla retribuzione convenzionale per i contributi dovuti in funzione alla L. 398/1987.
Andando, ora, ad affrontare le fattispecie rientranti nell’ambito C (Paesi extra-UE non
convenzionati), occorre tenere presente che i lavoratori italiani che prestano la loro opera in tali
territori potranno contare solo sul regime di tutela minima stabilito dall’art. 4 della Costituzione (la
Repubblica tutela il lavoro italiano all’estero), dalla legislazione nazionale e dalle norme vigenti nel
Paese di destinazione.
Conseguentemente, i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non
sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono obbligatoriamente iscritti in Italia alle seguenti
forme di previdenza e assistenza sociale: invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi,
disoccupazione involontaria, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternità.
Restano esclusi: cassa integrazione e assegni nucleo familiare.
Il datore di lavoro, per conto del lavoratore, dovrà versare in Italia tutti i contributi previsti dalla L.
398/1987, e all’estero, in base al principio della territorialità, quelli ivi previsti. Si avrà, dunque,
una doppia imposizione contributiva.
Il datore di lavoro anticipa: gli oneri per l’assistenza sanitaria indiretta, le indennità economiche di
malattia e maternità, l’indennità di invalidità temporanea e assoluta dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In questi distacchi, i contributi dovuti in Italia sono interamente calcolati sulle retribuzioni
convenzionali. Viene, peraltro, concesso un piccolo sconto: le aliquote contributive in vigore sono
applicate con una riduzione del 10% sulle aliquote complessive dovute dal datore di lavoro per le
assicurazioni per IVS e contro la disoccupazione involontaria, fino a esaurimento delle singole
aliquote (nell’ordine: prima l’IVS, e poi la DS).
Concludiamo dando uno sguardo alla tutela in tema di erogazione delle prestazioni infortunistiche
e previdenziali.
Anche in queste fattispecie di distacco, il datore di lavoro dovrà comunicare alla competente sede
INAIL (prima del distacco o comunque prima di avviare la procedura assistenziale in caso di
infortunio o malattia professionale), l’assegnazione all’estero del lavoratore. La tabella italiana
delle malattie professionali viene periodicamente aggiornata in relazione alle aree geografiche
dove i lavoratori svolgono la propria attività.
6. Infine, per ciò che attiene alle ipotesi di malattia e maternità, le prestazioni sanitarie spettano ai
lavoratori assicurati e ai loro familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le
norme del SSN. La certificazione dovrà essere legalizzata da parte di un medico di fiducia
dell’Autorità diplomatica o consolare (al fine di attestarne la validità secondo le disposizioni locali),
e trasmessa all’INPS, in Italia. Ciò che appare essere, dunque, requisito indispensabile, non è tanto
la traduzione in italiano, quanto la legalizzazione da parte della competente Autorità estera.
Occorre, ricordare che in base alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, l’apposizione della
“postilla” presso la competente Autorità interna a ciò preposta da ciascuno Stato, perfeziona il
documento, il quale dovrà essere riconosciuto in Italia senza bisogno di ulteriore legalizzazione.