2. QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Art. 4 Cost. Diritto al lavoro: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 41 Cost. Libertà di iniziativa economica: L'iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
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3. QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Art. 2104 c.c. Diligenza del prestatore di lavoro: Il prestatore di lavoro deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da
quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di
questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore nell’adempimento delle obbligazioni: Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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4. INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE
Qualificazione della obbligazione del lavoratore subordinato
esclusiva «messa a disposizione delle proprie energie
lavorative» in favore del datore di lavoro ? («obbligazione
di mezzi») o dovere di garantire al datore di lavoro un
«risultato utile» («obbligazione di risultato»)?
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5. SUPERAMENTO DEL DUALISMO
In un’ottica di contemperamento degli interessi delle parti del
rapporto di lavoro (bilanciamento Artt. 4 e 41 Cost.) possiamo
arrivare a superare dualismo Obbligazione di mezzi / Obbligazione
di risultato e si può rendere rilevante il rendimento
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6. INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE
Istituto di creazione giurisprudenziale e dottrinale:
una prestazione lavorativa «insufficiente» nella «unità
di tempo» (periodo di riferimento») dal punto di vista
QUANTITATIVO («quantità prestazione effettuata»)
QUALITATIVO («qualità risultato ottenuto») non è
idonea
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7. QUANTIFICAZIONE» DEL RENDIMENTO
Rendimento come «parametro» per determinare
il salario spettante al lavoratore, ovvero una quota di esso, in
«funzione premiante»
Rendimento come «criterio» per la
misurazione dell’esatto adempimento della obbligazione lavorativa
in «funzione sanzionatoria»
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8. SANZIONABILITÀ
«Se» e «a quali condizioni» è sanzionabile il
rendimento?
Esigibilità di un (pre)determinato
rendimento minimo da parte del
lavoratore ? Sanzionabilità del
lavoratore ove non abbia raggiunto il
risultato utile atteso.»
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9. NEGLIGENZA
Quando nel comportamento del lavoratore si riscontra la
NEGLIGENZA nel compimento delle proprie attività.
Il lavoratore è stato messo nelle condizioni di correttamente
adempiere alla propria obbligazione ma non ha eseguito la
prestazione con LA DILIGENZA richiesta
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10. PRE REQUISITI
Valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore nel periodo di
riferimento
1. enorme sproporzione tra il risultato realizzato e quello atteso
2. oggettiva esigibilità del risultato
3. sproporzione tra quanto realizzato dal lavoratore e quanto realizzato
dai suoi colleghi
4. violazione della clausola di rendimento (se esistente)
5. atteggiamento protratto nel tempo
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11. REQUISITI
1. Predisposizione di tutte le misure e le condizioni idonee al lavoro
2. Assenza di esimenti dati dalla organizzazione complessiva del lavoro
nell’impresa o da fattori socio ambientali
3. Grado ragionevole di diligenza richiesto
4. Violazione del dovere di diligente collaborazione
5. Risultato protratto nel tempo anche a fronte di richiami
6. Colpevolezza.
7. Fatto non dipendente da causa a lui non imputabile
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13. PRIMA DEL PROBLEMA
Inserimento nel contratto di una job description dettagliata,
predeterminazione di un rendimento minimo, previsione di un
premio di risultato.
Monitoraggio costante
Reazione immediata
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14. DOPO CHE E’ SORTO IL PROBLEMA
Predisposizione di un Performance Improvement Plan
Tracciamento degli interventi
Procedura disciplinare progressiva
Licenziamento come extrema ratio).
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