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Istituzione del Sistema
integrato di assistenza alle
persone non autosufficienti
Ipotesi di proposta di legge
Franco Pesaresi
02/01/2021
Il documento predisposto da Franco Pesaresi propone l’ipotesi di una proposta di legge istitutiva del
“Sistema integrato di assistenza alle persone non autosufficienti”. Il documento è aperto alle proposte di
chiunque voglia contribuire al suo miglioramento.
1
PROPOSTA DI LEGGE
SISTEMA INTEGRATO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
INDICE
pagina
Art. 1 – Finalità 2
Art. 2 – Beneficiari 2
Art. 3 – Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali 2
Art. 4 – Piano nazionale per la non autosufficienza 3
Art. 5 – Integrazione socio-sanitaria 4
Art. 6 – Compiti delle regioni 4
Art. 7 – Definizione di non autosufficienza e sua valutazione 5
Art. 8 – Prevenzione 6
Art. 9 – L’accesso alle prestazioni 6
Art. 10 – Il gestore del caso 7
Art. 11 – Prestazioni domiciliari 7
Art. 12 – Prestazioni economiche per la non autosufficienza 7
Art. 13 – Fondo nazionale per la non autosufficienza 9
Art. 14 – Fondi integrativi regionali 10
Art. 15 – valorizzazione e tutela del lavoro di cura dei familiari 11
Art. 16 – riconoscimento del caregiver familiare 11
Art. 17 – Competenze delle regioni in relazione ai caregiver familiari 12
Art. 18 – Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa
e attività di cura e di assistenza 13
Art. 19 – sostegno economico alle attività di cura 13
Art. 20 – Ricerca sanitaria e sociale 14
Art. 21 – Relazione 15
Art. 22 – Finanziamento del fondo 15
2
PROPOSTA DI LEGGE
SISTEMA INTEGRATO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, al fine di incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e riabilitazione dei
processi di non autosufficienza e per il sostegno ed il benessere delle persone non autosufficienti
e delle rispettive famiglie, istituisce il Sistema integrato di assistenza alle persone non
autosufficienti (SIANA), determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali da erogarsi nei casi di non autosufficienza e definisce i principi per la loro garanzia
attraverso il Piano per la non autosufficienza.
Art. 2
(Beneficiari)
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e servizi di cui alla presente legge i cittadini italiani e,
nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri
individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286 a cui viene riconosciuta la condizione di non autosufficienza.
Art. 3
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali)
1. Sono individuati i seguenti livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che garantiscono su tutto il territorio nazionale le seguenti prestazioni:
a) informazione e consulenza sulle prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso
unificato ai servizi sociosanitari;
b) valutazione multidimensionale individualizzata per l’accesso alle prestazioni;
c) Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e accompagnamento nel percorso assistenziale
stabilito;
3
d) prestazioni integrate (domiciliari, semiresidenziali, residenziali, ricovero di sollievo,
indennità) di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale ed eventuale erogazione di
una indennità mensile.
e) Sostegno nell’adeguamento e nel miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una
miglior fruizione dell’abitazione;
f) sostegno alla mobilità.
2. I livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali per le persone non
autosufficienti ai fini dell’attuazione della presente legge ed i relativi requisiti ed obiettivi di
servizio sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza.
Art. 4
(Piano nazionale per la non autosufficienza)
1. Per rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone non autosufficienti, è adottato un
Piano Nazionale per la non Autosufficienza, quale insieme di misure coordinate e di azioni che
Stato, Regioni e Autonomie locali, per le competenze e funzioni di rispettiva competenza si
impegnano a erogare in forma integrata e coordinata, uniformemente sul territorio nazionale, in
materia di prestazioni assistenziali per la non autosufficienza in ambito sanitario, sociosanitario e
sociale al fine di garantire i livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
2. Il Piano Nazionale per la non autosufficienza viene adottato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sullo schema di Piano viene acquisita
l'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n.131.
3. Il Piano Nazionale per la non autosufficienza definisce le caratteristiche e i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-
assistenziali per le persone non autosufficienti, gli obiettivi di servizio, le priorità di intervento, le
modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli
indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione
delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 10 della presente legge, sono
definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato « Piano nazionale »,
approvato con le procedure di cui all’articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Il Piano è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4
Art. 5
(Integrazione socio-sanitaria)
1. All’attuazione della presente legge gli Ambiti territoriali sociali, i Comuni e il Servizio Sanitario
nazionale collaborano fra loro promovendo l’integrazione fra le varie azioni e prevedendo
l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei servizi
sociali sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 “Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e delle altre
disposizioni sull’integrazione socio-sanitaria.
Art. 6
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni, nel rispetto della potestà regolamentare di cui al titolo V della parte seconda della
Costituzione, disciplinano nell'ambito dei propri territori:
a) le modalità di impiego degli assegni di cura;
b) i soggetti e le figure professionali accreditati a erogare le prestazioni assistenziali di cui
alla presente legge;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario di cui
all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono essere valutati in
modo integrato il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare in favore della persona non
autosufficiente, assicurando in ogni caso il rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-septies del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate ai sensi della
presente legge, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dai soggetti fruitori o
dalle loro famiglie.
2. Restano salve le funzioni riconosciute in materia alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai
sensi dell’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.
5
Art. 7
(Definizione di non autosufficienza e sua valutazione)
1. Sono definite non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, totale o
parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, a seguito di patologie
congenite o acquisite o di disabilità con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della
vita quotidiana o di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Le citate
condizioni di bisogno sono valutate tenendo conto della situazione economica equivalente, del
supporto della famiglia o di chi ne fa le veci e dei fattori di interazione con l’ambiente di vita.
2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle
città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite in materia di solidarietà sociale, al fine di tutelare le posizioni soggettive e di
garantire una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, con decreto sono determinati i
criteri uniformi per l’individuazione e l’accertamento della non autosufficienza sulla base dei criteri
previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
3. La valutazione della non autosufficienza viene effettuata dalle aziende sanitarie locali attraverso
le Unità di valutazione multidimensionali collocate nei distretti sanitari. Le Unità di valutazione
multidimensionali in aggiunta all’accertamento delle condizioni psico-fisiche, valutano anche il
grado di autonomia della persona, secondo i parametri e gli strumenti definiti ai sensi del precedente
comma. In sede di valutazione della non autosufficienza e della sua graduazione l’Unità valutativa
viene integrata da un medico legale che ne assume la presidenza. Al fine di garantire l’omogeneità
di trattamento di tutti i cittadini, con successivo Decreto verrà definita, previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, la composizione della Unità di valutazione multidimensionale a cui è
affidato il compito dell’accertamento della non autosufficienza. In assenza di tale Decreto
continuano a funzionare le Unità di valutazione multidimensionali esistenti integrate da un medico
legale e da un assistente sociale dell’ambito territoriale sociale quando l’Unità valutativa effettua la
valutazione della non autosufficienza.
4. Per la valutazione della non autosufficienza le Unità di cui al precedente comma si avvalgono di
strumenti e metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione
del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie
cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali,
cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé
e dell’uso degli strumenti e mezzi di comunicazione.
5. Le categorie della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono
definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:
a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all’approvvigionamento e
alla predisposizione dei pasti;
b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi ed al governo della
casa;
6
c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana, alle relazioni
esterne e presenza di problemi di mobilità e instabilità clinica.
6. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall’Unità di valutazione
multidimensionale un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che stabilisce le prestazioni di
prevenzione, cura, di riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel governo della casa e,
qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale. Nella redazione del PAI sono coinvolti i
familiari. La realizzazione del PAI è gestita e monitorata da un operatore dei servizi pubblici
sanitari o sociali con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con gli altri operatori addetti
all’assistenza, con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di garantire la
continuità assistenziale, ottimizzare l’uso di tutte le risorse a disposizione e migliorare le
condizioni delle persone non autosufficienti.
7. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinate e periodicamente
aggiornate nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all’articolo 5.
Art. 8
(Prevenzione)
1. Il Piano nazionale per la non autosufficienza prevede iniziative per la prevenzione della non
autosufficienza e per la promozione di stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico
delle persone non autosufficienti. L’attuazione è demandata al Governo nazionale e alle regioni.
Art. 9
(L’accesso alle prestazioni)
1. Il Servizio sanitario nazionale unitamente ai comuni e agli Ambiti territoriali sociali garantiscono
alle persone non autosufficienti: l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico
individuale sociosanitaria derivata dalla valutazione multidimensionale, l’elaborazione di un
progetto personalizzato di cura, la tutela l’assistenza e l’erogazione integrata, secondo i principi
della continuità assistenziale, delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, richieste dal
progetto personalizzato.
2. Di norma, l’accesso alle prestazioni avviene attraverso i Punti unici di accesso che garantiscono
l’informazione e l’orientamento del cittadino, la ricezione delle domande di assistenza e
l’accompagnamento alla valutazione e all’erogazione delle prestazioni.
3. Le regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità,
nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle
diverse fasi del Piano di assistenza.
7
4. Il Piano di assistenza individualizzato (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e
assistenziali della persona ed è redatto dall’unità di valutazione multidimensionale, con il
coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale,
del paziente e della sua famiglia.
Art. 10
(il gestore del caso)
La gestione del Piano di assistenza individualizzato (PAI) viene assegnata ad un gestore del caso
(case manager) che ha il compito rappresentare il punto di riferimento assistenziale dell’utente e
della sua famiglia, di garantire un uso efficiente di tutte le risorse assegnate al percorso assistenziale
dell’utente, di garantire la finalizzazione appropriata degli interventi e di accompagnare l’utente non
autosufficiente nel percorso assistenziale.
Art. 11
(Prestazioni domiciliari)
Le prestazioni domiciliari costituiscono gli interventi prioritari fra tutti quelli erogabili e devono
prevedere anche la formazione degli assistenti familiari.
Art. 12
(Prestazioni economiche per la non autosufficienza)
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura
e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione permanente di
non autosufficienza, il Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 13 della presente legge è
destinato ad erogare indennità e assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno per la fruizione
di prestazioni sociali nell'ambito di quanto stabilito nel programma assistenziale definito in sede di
distretto socio-sanitario, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, allo scopo di
garantire ai soggetti non autosufficienti assistenza e sostegno, prioritariamente a domicilio, e di
migliorarne la vita di relazione.
2. Le prestazioni assistenziali sono garantite dalla presente legge al titolo della minorazione e sono
commisurate al livello di gravità, non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto
8
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni sociosanitarie”.
3. In sede di prima attuazione e per un periodo di sperimentazione di tre anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore dalla presente legge, sono individuati tre livelli di gravità e i seguenti
importi mensili:
a) I livello: 500 euro, indennità di accompagnamento;
b) II livello: 900 euro, assegno di cura;
c) III livello: 1.200 euro, assegno di cura intensiva.
4. Per i soggetti che sono riconosciuti non autosufficienti dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età gli importi relativi al II e al III livello di gravità sono decurtati del
30 per cento in caso di alto reddito familiare in base all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), definito ai sensi del comma 5.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Conferenza unificata», sono definiti i limiti reddituali di cui al comma 4 del presente articolo e i
criteri medico-legali per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche da parte delle
commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate da medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, nonché da un operatore sociale del distretto sanitario di appartenenza del soggetto
interessato.
6. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, che beneficiano
delle misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone invalide, sorde e non vedenti ai
sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30
marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, 21 novembre 1988, n. 508, e del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, e di ogni altra norma vigente in materia, fatti salvi i benefıci in atto e i
diritti maturati fino all’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 4 della presente legge, la
concessione delle prestazioni economiche previste a decorrere dalla data stabilita dal citato Piano, è
effettuata all’interno della valutazione delle condizioni psicofisiche del richiedente.
7. Le prestazioni economiche previste ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono erogate
anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e
residenziali non riabilitative, prevedendo l’utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come
concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l’attribuzione alla persona non
autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.
9
Art. 13
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)
1. Per l’attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il “Fondo nazionale per la non autosufficienza”, di seguito denominato “Fondo”.
2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza, le seguenti
finalità in favore delle persone non autosufficienti:
a) attuazione dei livelli essenziali di cui all’articolo 3;
b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;
c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;
d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari
addetti all’assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale
delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo ed agevolazioni tariffarie;
e) erogazione di contributi per il pagamento della quota sociale a carico dell’utente in caso di
ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;
f) assistenza economica, ivi compresa l’erogazione degli assegni ed indennità di cui all’articolo
12.
4. Alla programmazione ed erogazione dei servizi, prestazioni ed interventi di cui al comma
precedente provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive Regioni e province
autonome ed alle indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza.
5. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità di finanziamento in
materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le
persone individuate come non autosufficienti.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e di intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base
di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non
autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.
7. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui al comma 1264 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è soppresso. Le disponibilità esistenti in tale Fondo alla data di entrata in vigore della
presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, al “Fondo nazionale per la non autosufficienza”, di cui
al presente articolo. I commi 1264 e 1265 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
10
8. Nell’uso delle risorse viene promossa l’utilizzazione in forma integrata delle fonti di
finanziamento oggi disponibili relative alla quota parte delle disponibilità finanziarie del Servizio
sanitario nazionale già destinata alla spesa per la residenzialità extraospedaliera e alla domiciliarità
a favore di anziani e disabili, alle risorse per la spesa sociale già destinata a tale scopo dalle Regioni
e dai Comuni ed alle risorse messe a disposizione dallo Stato per l’indennità di accompagnamento.
9. Il volume di spesa destinato all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980
n.18, a decorrere dal 1° gennaio 2022 viene articolato secondo la spesa in atto, per ciascuna
regione, consentendo alle regioni di rimodularlo in maniera collegata alle condizioni di gravità della
persona non autosufficiente e all’insieme delle prestazioni alla stessa erogate, potendo i cittadini
richiedere, in alternativa alla stessa indennità, per un importo superiore di almeno il 20%, specifici
servizi in natura a carattere tutelare e di assistenza personale, facendo salvo il diritto degli attuali
beneficiari delle prestazioni dell’indennità di accompagnamento di continuare a fruire della stessa
sulla base della normativa vigente o, previa sottoposizione a nuova valutazione, di optare per le
prestazioni previste dal Piano nazionale.
Art. 14
(Fondi integrativi regionali)
1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire Fondi regionali o
provinciali integrativi per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie disponibili
e di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi od ulteriori rispetto a quelli assicurati
attraverso il Fondo nazionale per la non autosufficienza.
Art. 15
(valorizzazione e tutela del lavoro di cura dei familiari)
1. La presente legge riconosce, valorizza e tutela i soggetti che si prendono cura di una persona
cara e promuove la conciliazione dell'attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale
individuando gli ambiti di competenza diretta e stabilendo i princìpi ai quali le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi
normativi in materia.
2. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende
cura nell'ambito del piano di assistenza individualizzato (PAI) di una persona cara consenziente, in
condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado
di prendersi cura di sé. In particolare, il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo
ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico,
l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che
11
forniscono attività di assistenza e di cura. Nello svolgimento di tali attività, il caregiver familiare
può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.
Art. 16
(Riconoscimento del caregiver familiare).
1. Al riconoscimento formale del caregiver familiare provvede l’unità di valutazione
multidimensionale (UVM) delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che
necessitano di interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. Nell'ambito della definizione del piano di assistenza individualizzato, l’unità di valutazione
multidimensionale stabilisce il contributo di cura e di attività del caregiver familiare nonché le
prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi socio-sanitari e sanitari si
impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare nel modo migliore le
possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera
appropriata e senza rischi per l'assistito e per se stesso.
3. Il contributo di cura e di attività del caregiver familiare ai sensi del comma 2 del presente
articolo costituisce titolo per rivolgere al datore di lavoro la richiesta di flessibilità oraria sul lavoro
e di permessi a essa finalizzati, nonché per la richiesta di accesso ad altre opportunità riconosciute
ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza ai sensi
dell'articolo 18.
Art. 17
(Competenze delle regioni in relazione ai caregiver familiari)
1. Per valorizzare e sostenere il caregiver familiare, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, in accordo con i comuni e le aziende
sanitarie locali, sono chiamate a assicurare allo stesso:
a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona
assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni
sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio
che possono essere di sostegno alla cura e all'assistenza;
b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo
svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di
assistenza;
12
c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel
mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie
da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate
dal caregiver familiare, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o
ridefinendo il piano di assistenza individualizzato qualora la situazione imprevista assuma carattere
di stabilità;
e) interventi di sollievo di emergenza o programmati attraverso l'impiego di personale
qualificato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver familiare;
f) assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali che abbiano seguito specifici
corsi di formazione o abbiano effettuato la validazione delle competenze o risultino iscritti in
appositi albi territoriali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine
di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurargli un contesto sociale
di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di
esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico della persona assistita;
l) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della
persona assistita, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e con l'organizzazione
dei servizi sanitari.
2. In parziale deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, si
relazionano e collaborano con il caregiver familiare relativamente alle problematiche della persona
cara assistita, ai suoi bisogni e alle cure necessarie, fornendo anche orientamento e informazioni sui
criteri di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse
operanti nel territorio che possono agevolare e alleggerire l'attività di assistenza e cura.
Art. 18
(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di
assistenza)
1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo
del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di cura e di assistenza è riconosciuta come
competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.
13
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni», attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione
o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza,
tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
Art. 19
(Sostegno economico alle attività di cura)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione che prevedono
premi agevolati per i contratti eventualmente stipulati dal caregiver familiare che opera nell'ambito
del piano di assistenza individualizzato di cui all'articolo 7, per la copertura assicurativa degli
infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.
2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e assistenza svolta nell'ambito
del piano di assistenza individualizzato di cui all'articolo 7, fino all'importo massimo di 12.000 euro
annui, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento. Le
spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista
dall'articolo 15, commi 1, lettera i-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per il periodo di assistenza, al caregiver familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di
contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite
complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività
lavorative di qualsiasi natura.
4. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma precedente è riconosciuta previa dichia-
razione delle ore di assistenza rilasciata all’INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20
(Ricerca sanitaria e sociale)
1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca biomedica derivanti
dall'uno per cento del Fondo sanitario nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata dell'Istituto
superiore di sanità, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
14
modificazioni, provvede ad individuare ambiti prioritari di ricerca dedicati in particolare alla
prevenzione della non autosufficienza e alla cura delle patologie croniche degenerative.
2. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio
dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della
popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini quantitative e qualitative mirate ad
approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.
Art. 21
(Relazione)
1. Ogni anno, entro il 31 maggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle
Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 22
(Finanziamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza)
1. Il finanziamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza è a carico dello Stato.
2. Una quota dello 0,5 per cento della vigente contribuzione obbligatoria sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti è attribuita all'INPS per il finanziamento del
Fondo.
3. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un contributo di solidarietà sulle rendite finanziarie e
sui grandi patrimoni immobiliari di valore non inferiore a 1,2 milioni di euro destinato al
finanziamento del Fondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce annualmente, con proprio decreto, la misura
del contributo di cui al comma 3.
6. Le prestazioni di cui alla presente legge in favore dei soggetti riconosciuti non autosufficienti
prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, quelle relative ai ciechi civili e sordi,
nonché l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 2 novembre 1988, n. 508, restano a totale
carico dello Stato.
2. Al Fondo nazionale per la non autosufficienza affluiscono le somme derivanti:
a) dal gettito derivante dai commi 2 e 3 del presente articolo;
15
b) dalle risorse destinate all’erogazione ai soggetti beneficiari dell’indennità di accompagnamento
e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, e 27
maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
c) dall’importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
d) dai finanziamenti derivanti da programmi europei;
e) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-bancarie; su tali donazioni di
applicano i benefici fiscali vigenti in favore delle ONLUS;
f) dal recupero dell’evasione fiscale.
3. La ripartizione fra le Regioni delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di ogni
anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
della salute e dell’economia e finanze, di intesa con la Conferenza. La ripartizione viene
effettuata, secondo i criteri contenuti nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla
percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri
indicatori e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

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Franco Pesaresi
 

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ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

  • 1. Istituzione del Sistema integrato di assistenza alle persone non autosufficienti Ipotesi di proposta di legge Franco Pesaresi 02/01/2021 Il documento predisposto da Franco Pesaresi propone l’ipotesi di una proposta di legge istitutiva del “Sistema integrato di assistenza alle persone non autosufficienti”. Il documento è aperto alle proposte di chiunque voglia contribuire al suo miglioramento.
  • 2. 1 PROPOSTA DI LEGGE SISTEMA INTEGRATO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI INDICE pagina Art. 1 – Finalità 2 Art. 2 – Beneficiari 2 Art. 3 – Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali 2 Art. 4 – Piano nazionale per la non autosufficienza 3 Art. 5 – Integrazione socio-sanitaria 4 Art. 6 – Compiti delle regioni 4 Art. 7 – Definizione di non autosufficienza e sua valutazione 5 Art. 8 – Prevenzione 6 Art. 9 – L’accesso alle prestazioni 6 Art. 10 – Il gestore del caso 7 Art. 11 – Prestazioni domiciliari 7 Art. 12 – Prestazioni economiche per la non autosufficienza 7 Art. 13 – Fondo nazionale per la non autosufficienza 9 Art. 14 – Fondi integrativi regionali 10 Art. 15 – valorizzazione e tutela del lavoro di cura dei familiari 11 Art. 16 – riconoscimento del caregiver familiare 11 Art. 17 – Competenze delle regioni in relazione ai caregiver familiari 12 Art. 18 – Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza 13 Art. 19 – sostegno economico alle attività di cura 13 Art. 20 – Ricerca sanitaria e sociale 14 Art. 21 – Relazione 15 Art. 22 – Finanziamento del fondo 15
  • 3. 2 PROPOSTA DI LEGGE SISTEMA INTEGRATO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, al fine di incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e riabilitazione dei processi di non autosufficienza e per il sostegno ed il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive famiglie, istituisce il Sistema integrato di assistenza alle persone non autosufficienti (SIANA), determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da erogarsi nei casi di non autosufficienza e definisce i principi per la loro garanzia attraverso il Piano per la non autosufficienza. Art. 2 (Beneficiari) 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e servizi di cui alla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 a cui viene riconosciuta la condizione di non autosufficienza. Art. 3 (Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali) 1. Sono individuati i seguenti livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che garantiscono su tutto il territorio nazionale le seguenti prestazioni: a) informazione e consulenza sulle prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi sociosanitari; b) valutazione multidimensionale individualizzata per l’accesso alle prestazioni; c) Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e accompagnamento nel percorso assistenziale stabilito;
  • 4. 3 d) prestazioni integrate (domiciliari, semiresidenziali, residenziali, ricovero di sollievo, indennità) di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale ed eventuale erogazione di una indennità mensile. e) Sostegno nell’adeguamento e nel miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una miglior fruizione dell’abitazione; f) sostegno alla mobilità. 2. I livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali per le persone non autosufficienti ai fini dell’attuazione della presente legge ed i relativi requisiti ed obiettivi di servizio sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza. Art. 4 (Piano nazionale per la non autosufficienza) 1. Per rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone non autosufficienti, è adottato un Piano Nazionale per la non Autosufficienza, quale insieme di misure coordinate e di azioni che Stato, Regioni e Autonomie locali, per le competenze e funzioni di rispettiva competenza si impegnano a erogare in forma integrata e coordinata, uniformemente sul territorio nazionale, in materia di prestazioni assistenziali per la non autosufficienza in ambito sanitario, sociosanitario e sociale al fine di garantire i livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 2. Il Piano Nazionale per la non autosufficienza viene adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sullo schema di Piano viene acquisita l'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131. 3. Il Piano Nazionale per la non autosufficienza definisce le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie e socio- assistenziali per le persone non autosufficienti, gli obiettivi di servizio, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 10 della presente legge, sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato « Piano nazionale », approvato con le procedure di cui all’articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 3. Il Piano è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  • 5. 4 Art. 5 (Integrazione socio-sanitaria) 1. All’attuazione della presente legge gli Ambiti territoriali sociali, i Comuni e il Servizio Sanitario nazionale collaborano fra loro promovendo l’integrazione fra le varie azioni e prevedendo l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e delle altre disposizioni sull’integrazione socio-sanitaria. Art. 6 (Compiti delle regioni). 1. Le regioni, nel rispetto della potestà regolamentare di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, disciplinano nell'ambito dei propri territori: a) le modalità di impiego degli assegni di cura; b) i soggetti e le figure professionali accreditati a erogare le prestazioni assistenziali di cui alla presente legge; c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono essere valutati in modo integrato il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare in favore della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-septies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992; d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate ai sensi della presente legge, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dai soggetti fruitori o dalle loro famiglie. 2. Restano salve le funzioni riconosciute in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.
  • 6. 5 Art. 7 (Definizione di non autosufficienza e sua valutazione) 1. Sono definite non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, a seguito di patologie congenite o acquisite o di disabilità con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana o di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Le citate condizioni di bisogno sono valutate tenendo conto della situazione economica equivalente, del supporto della famiglia o di chi ne fa le veci e dei fattori di interazione con l’ambiente di vita. 2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale, al fine di tutelare le posizioni soggettive e di garantire una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, con decreto sono determinati i criteri uniformi per l’individuazione e l’accertamento della non autosufficienza sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità. 3. La valutazione della non autosufficienza viene effettuata dalle aziende sanitarie locali attraverso le Unità di valutazione multidimensionali collocate nei distretti sanitari. Le Unità di valutazione multidimensionali in aggiunta all’accertamento delle condizioni psico-fisiche, valutano anche il grado di autonomia della persona, secondo i parametri e gli strumenti definiti ai sensi del precedente comma. In sede di valutazione della non autosufficienza e della sua graduazione l’Unità valutativa viene integrata da un medico legale che ne assume la presidenza. Al fine di garantire l’omogeneità di trattamento di tutti i cittadini, con successivo Decreto verrà definita, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la composizione della Unità di valutazione multidimensionale a cui è affidato il compito dell’accertamento della non autosufficienza. In assenza di tale Decreto continuano a funzionare le Unità di valutazione multidimensionali esistenti integrate da un medico legale e da un assistente sociale dell’ambito territoriale sociale quando l’Unità valutativa effettua la valutazione della non autosufficienza. 4. Per la valutazione della non autosufficienza le Unità di cui al precedente comma si avvalgono di strumenti e metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell’uso degli strumenti e mezzi di comunicazione. 5. Le categorie della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità: a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all’approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti; b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi ed al governo della casa;
  • 7. 6 c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana, alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e instabilità clinica. 6. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall’Unità di valutazione multidimensionale un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che stabilisce le prestazioni di prevenzione, cura, di riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale. Nella redazione del PAI sono coinvolti i familiari. La realizzazione del PAI è gestita e monitorata da un operatore dei servizi pubblici sanitari o sociali con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con gli altri operatori addetti all’assistenza, con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di garantire la continuità assistenziale, ottimizzare l’uso di tutte le risorse a disposizione e migliorare le condizioni delle persone non autosufficienti. 7. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinate e periodicamente aggiornate nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all’articolo 5. Art. 8 (Prevenzione) 1. Il Piano nazionale per la non autosufficienza prevede iniziative per la prevenzione della non autosufficienza e per la promozione di stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico delle persone non autosufficienti. L’attuazione è demandata al Governo nazionale e alle regioni. Art. 9 (L’accesso alle prestazioni) 1. Il Servizio sanitario nazionale unitamente ai comuni e agli Ambiti territoriali sociali garantiscono alle persone non autosufficienti: l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico individuale sociosanitaria derivata dalla valutazione multidimensionale, l’elaborazione di un progetto personalizzato di cura, la tutela l’assistenza e l’erogazione integrata, secondo i principi della continuità assistenziale, delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, richieste dal progetto personalizzato. 2. Di norma, l’accesso alle prestazioni avviene attraverso i Punti unici di accesso che garantiscono l’informazione e l’orientamento del cittadino, la ricezione delle domande di assistenza e l’accompagnamento alla valutazione e all’erogazione delle prestazioni. 3. Le regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del Piano di assistenza.
  • 8. 7 4. Il Piano di assistenza individualizzato (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall’unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Art. 10 (il gestore del caso) La gestione del Piano di assistenza individualizzato (PAI) viene assegnata ad un gestore del caso (case manager) che ha il compito rappresentare il punto di riferimento assistenziale dell’utente e della sua famiglia, di garantire un uso efficiente di tutte le risorse assegnate al percorso assistenziale dell’utente, di garantire la finalizzazione appropriata degli interventi e di accompagnare l’utente non autosufficiente nel percorso assistenziale. Art. 11 (Prestazioni domiciliari) Le prestazioni domiciliari costituiscono gli interventi prioritari fra tutti quelli erogabili e devono prevedere anche la formazione degli assistenti familiari. Art. 12 (Prestazioni economiche per la non autosufficienza) 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione permanente di non autosufficienza, il Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 13 della presente legge è destinato ad erogare indennità e assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno per la fruizione di prestazioni sociali nell'ambito di quanto stabilito nel programma assistenziale definito in sede di distretto socio-sanitario, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, allo scopo di garantire ai soggetti non autosufficienti assistenza e sostegno, prioritariamente a domicilio, e di migliorarne la vita di relazione. 2. Le prestazioni assistenziali sono garantite dalla presente legge al titolo della minorazione e sono commisurate al livello di gravità, non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto
  • 9. 8 del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”. 3. In sede di prima attuazione e per un periodo di sperimentazione di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono individuati tre livelli di gravità e i seguenti importi mensili: a) I livello: 500 euro, indennità di accompagnamento; b) II livello: 900 euro, assegno di cura; c) III livello: 1.200 euro, assegno di cura intensiva. 4. Per i soggetti che sono riconosciuti non autosufficienti dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età gli importi relativi al II e al III livello di gravità sono decurtati del 30 per cento in caso di alto reddito familiare in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi del comma 5. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i limiti reddituali di cui al comma 4 del presente articolo e i criteri medico-legali per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate da medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché da un operatore sociale del distretto sanitario di appartenenza del soggetto interessato. 6. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, che beneficiano delle misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone invalide, sorde e non vedenti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, 21 novembre 1988, n. 508, e del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e di ogni altra norma vigente in materia, fatti salvi i benefıci in atto e i diritti maturati fino all’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 4 della presente legge, la concessione delle prestazioni economiche previste a decorrere dalla data stabilita dal citato Piano, è effettuata all’interno della valutazione delle condizioni psicofisiche del richiedente. 7. Le prestazioni economiche previste ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l’utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l’attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.
  • 10. 9 Art. 13 (Fondo nazionale per la non autosufficienza) 1. Per l’attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo nazionale per la non autosufficienza”, di seguito denominato “Fondo”. 2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza, le seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti: a) attuazione dei livelli essenziali di cui all’articolo 3; b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali; c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali; d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all’assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo ed agevolazioni tariffarie; e) erogazione di contributi per il pagamento della quota sociale a carico dell’utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno; f) assistenza economica, ivi compresa l’erogazione degli assegni ed indennità di cui all’articolo 12. 4. Alla programmazione ed erogazione dei servizi, prestazioni ed interventi di cui al comma precedente provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive Regioni e province autonome ed alle indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza. 5. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone individuate come non autosufficienti. 6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici. 7. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui al comma 1264 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le disponibilità esistenti in tale Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al “Fondo nazionale per la non autosufficienza”, di cui al presente articolo. I commi 1264 e 1265 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
  • 11. 10 8. Nell’uso delle risorse viene promossa l’utilizzazione in forma integrata delle fonti di finanziamento oggi disponibili relative alla quota parte delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale già destinata alla spesa per la residenzialità extraospedaliera e alla domiciliarità a favore di anziani e disabili, alle risorse per la spesa sociale già destinata a tale scopo dalle Regioni e dai Comuni ed alle risorse messe a disposizione dallo Stato per l’indennità di accompagnamento. 9. Il volume di spesa destinato all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.18, a decorrere dal 1° gennaio 2022 viene articolato secondo la spesa in atto, per ciascuna regione, consentendo alle regioni di rimodularlo in maniera collegata alle condizioni di gravità della persona non autosufficiente e all’insieme delle prestazioni alla stessa erogate, potendo i cittadini richiedere, in alternativa alla stessa indennità, per un importo superiore di almeno il 20%, specifici servizi in natura a carattere tutelare e di assistenza personale, facendo salvo il diritto degli attuali beneficiari delle prestazioni dell’indennità di accompagnamento di continuare a fruire della stessa sulla base della normativa vigente o, previa sottoposizione a nuova valutazione, di optare per le prestazioni previste dal Piano nazionale. Art. 14 (Fondi integrativi regionali) 1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire Fondi regionali o provinciali integrativi per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie disponibili e di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi od ulteriori rispetto a quelli assicurati attraverso il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Art. 15 (valorizzazione e tutela del lavoro di cura dei familiari) 1. La presente legge riconosce, valorizza e tutela i soggetti che si prendono cura di una persona cara e promuove la conciliazione dell'attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale individuando gli ambiti di competenza diretta e stabilendo i princìpi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi normativi in materia. 2. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano di assistenza individualizzato (PAI) di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé. In particolare, il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che
  • 12. 11 forniscono attività di assistenza e di cura. Nello svolgimento di tali attività, il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura. Art. 16 (Riconoscimento del caregiver familiare). 1. Al riconoscimento formale del caregiver familiare provvede l’unità di valutazione multidimensionale (UVM) delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. 2. Nell'ambito della definizione del piano di assistenza individualizzato, l’unità di valutazione multidimensionale stabilisce il contributo di cura e di attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi socio-sanitari e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare nel modo migliore le possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per se stesso. 3. Il contributo di cura e di attività del caregiver familiare ai sensi del comma 2 del presente articolo costituisce titolo per rivolgere al datore di lavoro la richiesta di flessibilità oraria sul lavoro e di permessi a essa finalizzati, nonché per la richiesta di accesso ad altre opportunità riconosciute ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza ai sensi dell'articolo 18. Art. 17 (Competenze delle regioni in relazione ai caregiver familiari) 1. Per valorizzare e sostenere il caregiver familiare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, sono chiamate a assicurare allo stesso: a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possono essere di sostegno alla cura e all'assistenza; b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;
  • 13. 12 c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico; d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano di assistenza individualizzato qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità; e) interventi di sollievo di emergenza o programmati attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver familiare; f) assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali che abbiano seguito specifici corsi di formazione o abbiano effettuato la validazione delle competenze o risultino iscritti in appositi albi territoriali; g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti; h) il supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze; i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico della persona assistita; l) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e con l'organizzazione dei servizi sanitari. 2. In parziale deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, si relazionano e collaborano con il caregiver familiare relativamente alle problematiche della persona cara assistita, ai suoi bisogni e alle cure necessarie, fornendo anche orientamento e informazioni sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti nel territorio che possono agevolare e alleggerire l'attività di assistenza e cura. Art. 18 (Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza) 1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di cura e di assistenza è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.
  • 14. 13 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Art. 19 (Sostegno economico alle attività di cura) 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato- regioni, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione che prevedono premi agevolati per i contratti eventualmente stipulati dal caregiver familiare che opera nell'ambito del piano di assistenza individualizzato di cui all'articolo 7, per la copertura assicurativa degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata. 2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e assistenza svolta nell'ambito del piano di assistenza individualizzato di cui all'articolo 7, fino all'importo massimo di 12.000 euro annui, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera i-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Per il periodo di assistenza, al caregiver familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. 4. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma precedente è riconosciuta previa dichia- razione delle ore di assistenza rilasciata all’INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 20 (Ricerca sanitaria e sociale) 1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca biomedica derivanti dall'uno per cento del Fondo sanitario nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  • 15. 14 modificazioni, provvede ad individuare ambiti prioritari di ricerca dedicati in particolare alla prevenzione della non autosufficienza e alla cura delle patologie croniche degenerative. 2. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini quantitative e qualitative mirate ad approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia. Art. 21 (Relazione) 1. Ogni anno, entro il 31 maggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Art. 22 (Finanziamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza) 1. Il finanziamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza è a carico dello Stato. 2. Una quota dello 0,5 per cento della vigente contribuzione obbligatoria sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti è attribuita all'INPS per il finanziamento del Fondo. 3. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un contributo di solidarietà sulle rendite finanziarie e sui grandi patrimoni immobiliari di valore non inferiore a 1,2 milioni di euro destinato al finanziamento del Fondo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce annualmente, con proprio decreto, la misura del contributo di cui al comma 3. 6. Le prestazioni di cui alla presente legge in favore dei soggetti riconosciuti non autosufficienti prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, quelle relative ai ciechi civili e sordi, nonché l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 2 novembre 1988, n. 508, restano a totale carico dello Stato. 2. Al Fondo nazionale per la non autosufficienza affluiscono le somme derivanti: a) dal gettito derivante dai commi 2 e 3 del presente articolo;
  • 16. 15 b) dalle risorse destinate all’erogazione ai soggetti beneficiari dell’indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509; c) dall’importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali; d) dai finanziamenti derivanti da programmi europei; e) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-bancarie; su tali donazioni di applicano i benefici fiscali vigenti in favore delle ONLUS; f) dal recupero dell’evasione fiscale. 3. La ripartizione fra le Regioni delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e finanze, di intesa con la Conferenza. La ripartizione viene effettuata, secondo i criteri contenuti nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri indicatori e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.