SlideShare a Scribd company logo
“….INSIEME E’ MENO
DIFFICILE….”
Consulenza, formazione e promozione di rete
Progetto finanziato da Fondazione Cariplo
“Comunità possibile: possibilità per crescere”
Definizioni
“Per abuso all’infanzia e maltrattamento devono intendersi
tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso
sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento
commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o
potenziale per la salute del bambino, per la sua
sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità
nell’ambito di una relazione caratterizzata da
responsabilità, fiducia o potere” (OMS, 2002).
Caratteristiche
• Forme attive o omissive
• Fenomeno diffuso e trasversale ad ogni classe
sociale
• Sintomo di grave disagio relazionale
• Colpisce l’intero nucleo familiare
Conseguenze
• Qualsiasi forma di violenza può avere gravi
conseguenze a breve, medio e lungo termine sul
processo di crescita (psicopatologia e devianza in
età adulta).
• Ha carattere sempre traumatico.
• Esiti clinici variabili e incostanti dovuti ai differenti
FATTORI DI RISCHIO E PROTETTIVI presenti nel
soggetto, ambiente familiare e sociale.
Il danno è tanto maggiore quanto più:
• Resta sommerso
• È ripetuto nel tempo ed effettuato con violenza e
coercizione
• La risposta di protezione ritarda
• Il vissuto traumatico resta non espresso o non
elaborato
• La dipendenza tra la vittima e il soggetto è forte
• Il legame è di tipo familiare
• Lo stadio di sviluppo e i fattori di rischio presenti
favoriscono un’evoluzione negativa
Classificazione
Il maltrattamento/abuso può esprimersi in:
• Maltrattamento fisico
• Maltrattamento psicologico
• Violenza assistita
• Abuso sessuale
• Abuso on line
• Patologia delle cure (incuria/trascuratezza grave,
discuria, ipercura)
Il minore è spesso vittima di “costellazioni”
maltrattanti multiformi.
Maltrattamento fisico
Ricorso sistematico alla violenza fisica: aggressioni,
punizioni corporali o gravi attentati all’integrità,
alla vita del bambino o adolescente e alla sua
dignità.
Non sempre lascia segni evidenti sul corpo del
bambino.
Associato a isolamento sociale, carenza reti di
sostegno, incuria e violenza psicologica.
Maltrattamento psicologico
Comportamenti e espressioni che si configurano come
pressioni psicologiche, ricatti affettivi, minacce,
intimidazioni, discriminazioni, indifferenza, rifiuto volti a
provocare umiliazione, denigrazione e svalutazione.
Continuato e duraturo nel tempo.
Difficilmente rilevabile, ma associato ad altre forme di
maltrattamento.
Coinvolgimento del figlio nelle separazioni conflittuali.
Mina profondamente la struttura di personalità, il senso di
autostima, le competenze sociali e la rappresentazione del
mondo.
Violenza assistita
• Fare esperienza di qualsiasi tipo di violenza fisica,
verbale, psicologica sessuale ed economica su
figure di riferimento o significative (anche animali
domestici).
• Sperimentata direttamente o indirettamente.
• Fattore di rischio altamente predittivo di altre
forme di violenza.
• Tendenza all’escalation.
Abuso sessuale
• Ogni situazione in cui il bambino sia tratto a
espressioni sessuali alle quali in ragione della sua
giovane età, non può liberamente acconsentire
con totale consapevolezza o che violino radicati
tabù sociali (Kempe e Kempe, 1980).
• Intrafamiliare, perifamiliare, extrafamiliare.
• Tre aree: segni fisici, psicologici e sociali oltre ai
racconti della vittima.
• Frequente aspecificità della patologia.
• Orientativi conoscenze e comportamenti
sessualizzati inadeguati per l’età (compulsività e
pervasività).
Sfruttamento sessuale
Comportamento da parte di singoli o gruppi
finalizzato all’esercizio di:
Pedopornografia
Prostituzione minorile
Turismo sessuale.
Nuove forme di riduzione in schiavitù (legge
269/98).
Abuso on line
Ogni forma di abuso sessuale su minori perpetrata
attraverso internet e la documentazione di immagini,
video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o
simulate.
• Adescamento, cibersex
• Induzione alla fruizione o produzione di foto o video
• Sesso on line o offline remunerato
Trauma pervasivo, realtà fattuale persecutoria ed eterna
(Soavi, 2012).
Più a rischio 13-17 anni.
Diffusione di immagini di minori 0-12 anni diffuse in rete
dai familiari.
Patologia delle cure
• Incuria o trascuratezza grave
Qualsiasi atto omissivo prodotto da una grave
incapacità del genitore a provvedere ai bisogni
del figlio.
Rischio di abbandono o rifiuto.
Compromette sviluppo cognitivo, fisico, emotivo.
spesso non rilevata e associata ad altre forme di
maltrattamento.
• Discuria
Cure fornite in modo distorto, non appropriato o
congruo al momento evolutivo, anacronismo.
• Ipercura
Persistente ed eccessiva medicalizzazione:
“Medical Shopping per procura”: inutili ed eccessivi
consulti medici.
“Chemical abuse”: somministrazione di farmaci allo
scopo di attrarre l’attenzione dei medici.
”Sindrome di Munchausen per procura”:
attribuzione al figlio di malattie inesistenti frutto
di una convinzione distorta circa la propria salute
poi trasferita sul bambino che tende a
manifestare i sintomi di queste malattie (elevata
mortalità).
“Sindrome da indennizzo per procura”: malattia
finalizzata all’ottenimento di un indennizzo
economico.
Competenze Parentali
Area di funzionamento genitoriale che si dispiega
nel quotidiano e che esita in comportamenti
specifici che qualificano l’esercizio della
genitorialità (Di Blasio, 2005).
Reazioni occasionali o situazioni che si ripetono?
Importanza della fase evolutiva del genitore e del
bambino.
La competenza genitoriale non è un dato acquisito
né definibile a priori, ma un “work in progress”,
inteso come processo dinamico.
Resilienza
Si intende per “resilienza” la capacità di
adattamento, di flessibilità, di resistenza allo
stress, all’ansia e alle avversità.
La resilienza rappresenta la manifestazione di un
adattamento positivo, nonostante condizioni
esistenziali avverse (Luthar, 2003).
Risultato di propensioni temperamentali e
caratteristiche psicologiche che si legano ad
aspetti contestuali (Perkins, Jones, 2004).
Dimensione dinamica, non statica.
Risorsa: aspetti concreti e materiali di cui
dispongono gli individui.
Funzioni dei servizi
• Trasversali: condivise da tutti i servizi sanitari,
sociosanitari, sociali ed educativi. Implicano
azioni di PREVENZIONE PRIMARIA (riduzione del
rischio) e SECONDARIA (rilevazione e protezione
comprese segnalazione o denuncia).
• Specializzate: funzioni di PREVENZIONE
TERZIARIA (valutazione e trattamento).
• Funzioni integrate ad elevata complessità.
• Connessioni sistematiche e stabili tra servizi di
tutte le aree, in costante collegamento con l’ A.G.
I SERVIZI DI TUTELA DEI MINORI
A partire dal 1977 (DPR 616/77, artt 22, 23) sono state
attribuite al comune le funzioni di “Beneficenza pubblica” tra
cui rientrano gli interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito
della competenza amministrativa e civile.
È funzione comunale di particolare rilevanza: In tutte le
decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente (ONU, convenzione New York, 1989);
È funzione obbligatoria: si agisce su prescrizione dell’Autorità
Giudiziaria.
L’ASCSP, attraverso il STMF, esercita, per contratto di
servizio, attività connesse a tale funzione comunale la cui
responsabilità resta in capo ai Comuni.
Gli interventi sociosanitari sono livelli essenziali di assistenza
che devono essere garantiti dalle ASL.
STMF MAGENTA
Principali ambiti di intervento:
• Dichiarazione di adottabilità/abbandono e
abbinamento adottivo;
• Decadenza/Limitazione della responsabilità
genitoriale;
• Separazione dei genitori coniugati;
• Separazione dei genitori non coniugati;
• Provvedimenti amministrativi di rieducazione e
prevenzione;
• Penale minorile.
Adozione
• Dichiarazione adottabilità:
– Abbandono del neonato;
– Valutazione dello stato di abbandono (indagine estesa
alla famiglia allargata);
– Coordinamento con eventuale difensore del minore.
• Abbinamento:
– Collocamento temporaneo minore;
– Valutazione dello stato del minore;
– Partecipazione al processo di individuazione della coppia
per l’abbinamento (presso TM);
– Sostegno al Sindaco nel ruolo di tutore;
– Coordinamento con servizio adozioni incaricato;
– Indicazioni al tutore sul parere obbligatorio per dare
luogo all’adozione.
Limitazione/decadenza responsabilità
genitoriale
• La “responsabilità” genitoriale è, in breve,
l’insieme dei doveri e dei poteri che i genitori
hanno per garantire i diritti dei figli (è diritto
dovere dei genitori mantenere, istruire e allevare
i figli, cost. art. 30);
• Si interviene sulla responsabilità quando i genitori
violano o trascurano i doveri e abusano dei poteri
e questo crea pregiudizio del figlio. Se il
pregiudizio è grave e continuato: decadenza; se
non c’è gravità: limitazione.
Limitazione/decadenza responsabilità genitoriale
Indagine psico-sociale
• Si accerta il pregiudizio e la qualità dell’esercizio
dei poteri e dei doveri da parte dei genitori e si
informa l’AG (Procura della Repubblica prima e
Tribunale per i minorenni poi);
– Si chiede di non provvedere se manca
pregiudizio e se i genitori usano correttamente
di poteri e doveri;
– Si formula un progetto per potenziare le
capacità genitoriali, valutato il grado di
recuperabilità e per ricondurre i genitori al
corretto esercizio della responsabilità:
• Altri familiari;
• Interventi educativi, psicologici e sociali;
• Altro collocamento (affido intrafamiliare, affido
eterofamiliare, comunità educativa)
Limitazione/decadenza responsabilità genitoriale
INTERVENTO
• Intervento:
– Si attua quanto indicato dal Tribunale per:
• Rimuovere il pregiudizio del minore (migliorare le
condizioni del minore);
• Sostenere la genitorialità possibile.
– Si esercitano doveri e poteri connessi alla
genitorialità eventualmente delegati al
Comune (Affido all’ente).
Separazione
• Il Tribunale Ordinario interviene per le coppie
coniugate e di fatto.
• Indagine finalizzata a individuare
–il miglior affido (congiunto, un genitore, il Comune);
–Il miglior collocamento;
–La migliore modalità di accesso ad entrambi i genitori.
• Interventi di
–sostegno
–rimozione degli ostacoli comunicativi
–regolamentazione/protezione incontri coi genitori
In sede di separazione possono essere emessi
provvedimenti sulla responsabilità dei genitori che –
chiuso il procedimento – non possono essere revocati se
non su istanza delle parti.
Provvedimenti amministrativi
• La parte terza del R.D.L. 1404/34 attribuisce al Tribunale per i Minorenni
delle competenze c.d. amministrative e tra esse delle Misure applicabili ai
minori irregolari per condotta o per carattere;
• L’art. 25, letto alla luce delle successive normative sui minori, consente
che quei ragazzi che per i comportamenti (condotta) o per la loro
condizione psicologica (carattere) manifestano irregolarità tali da rendersi
a rischio di commissione di reato o di sviluppo armonico fisico e
personologico possano essere:
– affidati ai servizi sociali minorili per un progetto educativo e psico/sociale;
– collocati in comunità;
• L’intervento psico/socio/pedagogico è analogo a quello previsto per la
responsabilità genitoriale, ma con una centratura (sia nell’indagine sia
nell’intervento) sulla responsabilità e responsabilizzazione del minore;
• Tali interventi, ignorando la questione della potestà dei genitori,
consentono una maggiore alleanza con essi in caso di adolescenti difficili;
• Il Tribunale può sancire il diritto (art. 23 L.39/75 comb. Art. 29, RDL
1404/34) del ragazzo che gli interventi in atto in suo favore proseguano
fino al termine del 21° anno di età, quando concorrono due condizioni:
– Manifesta volontà del giovane (è un diritto che si conserva, non dei doveri);
– Progetto non completato o possibile beneficio dal prosieguo dell’intervento o
persistenza dell’utilità del prosieguo dell’intervento (art. 29 RDL cit).
Penale minorile
• In ogni stato e grado del procedimento l‘Autorità Giudiziaria
si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti
dagli enti locali. (art 6 DPR 448/88)
• Il Pubblico Ministero e il Giudice acquisiscono elementi circa
le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e
ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità
e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del
fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adotta gli
eventuali provvedimenti civili. (art. 9 DPR cit.)
• Decisioni minorili:
– Immaturità
– Irrilevanza del fatto
– Perdono giudiziale
– Messa alla prova
• Attuazione di specifico progetto.
La Rete dei Servizi
DISTRETTO
P.S. SER.T Consultorio
Decanale
Pediatria NOA
UONPIA Consultori Familiari
CPS
SPDC
13 Comuni del Magentino
Ufficio di Piano
Servizi Sociali di Base

 (ADM, Spazi Compiti, sport
 pre/post-scuola, volontariato
terzo settore)
Tutela Minori- A.S.C.S.P.
Scuole
Forze
dell’Ordine
Autorità Giudiziarie
• Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni
• Tribunale per i Minorenni
• Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario
• Tribunale Ordinario (Giudice Tutelare)
• Corte d’Appello
Procura della Repubblica presso il TM
Ufficio del Pubblico Ministero (P.M.).
Il P.M. è un magistrato, ma non è un giudice; ha
una posizione “di parte”, ma pubblica e
qualificata.
Esercita l’azione penale nei confronti dei minorenni
imputati (notizia di reato indagini→
preliminari archiviazione o pp in TM).→
Richiede al TM provvedimenti civili a protezione dei
minori quando riceve segnalazioni da privati o dai
servizi.
Presenta al TM procedimento urgente ex art. 403.
Dispone ispezioni alle comunità.
Tribunale per i Minorenni
Costituito nel 1934 (RDL n. 1404/34). E’ giudice di primo
grado.
Composizione mista: giudici togati e giudici onorari
(cittadini benemeriti dell’attività sociale, esperti in
scienze umane).
Ogni decisione del tribunale viene presa in camera di
consiglio (due giudici togati e due onorari).
Competenza penale: per reati commessi da minori tra i
14 e i 18 anni, vigila sui provvedimenti penali e di
sorveglianza.
Competenza amministrativa: adolescenti in difficoltà che
gli stessi genitori non riescono a contenere (non
limitazione responsabilità genitoriale.
Tribunale per i Minorenni
Competenza civile:
Limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale
(e reintegrazione).
Accertamento e dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità.
Il riconoscimento dei figli quando manca il consenso
dell’altro genitore
Interdizione o inabilitazione nell’ultimo anno della
minore età.
Autorizzazione al matrimonio per < 16 anni.
Adottabilità.
Dispone affido se non vi è consenso e decide sulla
proroga oltre ai due anni.
Procura della Repubblica presso il TO
Esercita azione legale nei confronti dei maggiorenni.
Segnala situazioni di pregiudizio alla Procura del
TM.
Valuta segnalazioni da parte della Procura del TM.
Interviene obbligatoriamente in alcune cause civili:
cause matrimoniali, relative ai rapporti familiari,
alle interdizioni o inabilitazioni)
Tribunale Ordinario
Giudice unico di primo grado, in composizione
collegiale (tre giudici) e in composizione
monocratica (un giudice singolo).
Decide l’affidamento dei minori nei casi di
separazione di genitori coniugati e non coniugati
e relativamente alle questioni economiche.
Decide sull’assunzione del cognome per filiazione
paterna accertata o riconosciuta dopo il
riconoscimento materno.
Giudica i maggiorenni accusati di reato.
Tribunale Ordinario
Esercita le funzioni di Giudice Tutelare:
Vigila sull’esercizio della responsabilità genitoriale e
sull’osservanza delle prescrizioni del TM o del TO.
Nomina tutore per orfani o minori i cui genitori sono
decaduti.
Autorizza e vigila sull’affidamento con consenso da
parte dei genitori.
Autorizza IVG per minorenni se non vi è consenso
da parte di un genitore.
Nomina amministratore di sostegno per > 17 anni.
Corte d’Appello
Decide sui ricorsi contro i provvedimenti emessi dal
Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale
Ordinario.
Obblighi di denuncia
• Il nostro ordinamento distingue due categorie di
soggetti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di
pubblico servizio.
• art. 357 c.p.: Nozione di pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giurisdizionale o
amministrativa […].
• Art. 358 c.p.: Nozione di persona incaricata di
pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio […].
• Incaricato di pubblico servizio è chi svolge un
servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici
in genere.
• La legge precisa che sono escluse da questa
definizione le persone che “svolgono semplici
mansioni di ordine” o “prestazioni di opera
meramente materiale”.
• Art 331c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali
e incaricati di pubblico servizio
[…] I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico
servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro
funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un
reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia
per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato è attribuito.
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero […].
• N.B.: non può essere una valutazione di ordine
etico-morale a spingere questi soggetti
all’attivazione dell’A.G., bensì la doverosità
formale di tali atti e l’imperativo normativo
dell’ordinamento giuridico.
• Le pene per chi omette la denuncia sono previste
dagli art. 361 e 362 del c.p..
• La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti
conosciuti e nessuna attività di indagine deve
essere compiuta dagli operatori.
• Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di
elementi e/o segnali che possono indicare una
situazione di pregiudizio, ma di per se stessi non
costituiscono reati. Questi vanno segnalati ai
Servizi Sociali per approfondimenti.
Reati procedibili d’ufficio
• Reati perseguibili anche a prescindere dalla
volontà della persona offesa.
• Gli altri tipi di reato si dicono procedibili a
querela.
• Relativamente alla sfera minorile questi sono: il
maltrattamento grave e l’abuso sessuale.
Modello di segnalazione del minore in stato di pregiudizio
Alla Procura della Repubblica
Presso Tribunale per i Minorenni
Via Leopardi 18
Milano
Alla Procura della Repubblica
Presso Tribunale Ordinario
Via Freguglia 1
Milano
Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore …………………………………...
Nato/a a……………………………………………………………………………
Figlio/a di ……………………………………….e di …………………………….
Residente a ……………………………… in via …………………………………
La relazione deve contenere le seguenti informazioni:
1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se
conosciuti;
2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi
(attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal
minore);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e
importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di
comportamenti “critici” significativi);
4. Descrizione degli interventi effettuati all’interno della scuola a favore del minore
(eventuali colloqui con i familiari, eventuali interventi specifici di sostegno al minore
effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti).
Nella segnalazione al Tribunale per i Minorenni relativa a casi di sospetto abuso sessuale specificare “CON
RICHIESTA DI SECRETAZIONE”
Si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave pregiudizio NON
VA CONVOCATA NE’ AVVISATA LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA PRESA IN CARICO
STMF- in data 30 giugno 2014
Limitazione
potestà
genitoriale
55%
Separazione/
divorzio 30%
Penale 10%
DISAGIO PREVALENTE
(362 CASI in carico al STMF in data 30 giugno 2014)
Separazione
conflittuale
28%
Trascuratezza
20%
Violenza assistita
13%
Difficoltà
incontro
minore/genitore
11%
Abuso sessuale
subito 4%
SOGGETTI SEGNALANTI
casi in carico al STMF in data 30 giugno 2014
Soggetto Segnalante Nr. %
Avviato nella separazione 134 37,02%
Carabinieri 80 22,10%
SS comunale 62 17,13%
Non individuato 22 6,08%
Ospedale 13 3,59%
CPS 11 3,04%
UONPIA 8 2,21%
Scuola 7 1,93%
STMF 7 1,93%
Consultorio 6 1,66%
Polizia di stato 4 1,10%
Medico/pediatra di base 3 0,83%
Polizia Locale 3 0,83%
Denuncia da parte della madre 1 0,28%
SERT 1 0,28%
Totale complessivo 362 100,00%
TIPOLOGIE COLLOCAMENTI
In data 30 giugno 2014 i dati dei collocamenti extrafamiliari:
Affido familiare Comunità mamma/bambino Comunità educativa Comunità terapeutica Totale
32 7 32 2 73
Durata media presa in carico minori al 30 giugno 2014:
 2 anni 8 mesi 1 giorno

More Related Content

Similar to Insieme è meno difficile (1)

"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva
"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva
"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva
Nada Vallone
 
Psicologia clinica dello sviluppo
Psicologia clinica dello sviluppo Psicologia clinica dello sviluppo
Psicologia clinica dello sviluppo imartini
 
183dextbwgls
183dextbwgls 183dextbwgls
183dextbwgls imartini
 
Assistenza al disabile
Assistenza al disabileAssistenza al disabile
Assistenza al disabilesilvioerriques
 
Psicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutivaPsicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutivaimartini
 
Psicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutivaPsicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutivaimartini
 
Handicap corso gisser
Handicap corso gisserHandicap corso gisser
Handicap corso gisserimartini
 
Handicap corso gisser d
Handicap corso gisser dHandicap corso gisser d
Handicap corso gisser dimartini
 
Handicap corso gisser
Handicap corso gisserHandicap corso gisser
Handicap corso gisserimartini
 
Handicap corso gisser c
Handicap corso gisser cHandicap corso gisser c
Handicap corso gisser cimartini
 
Maltrattamento ligure comune 2012
Maltrattamento ligure comune 2012Maltrattamento ligure comune 2012
Maltrattamento ligure comune 2012
Alberto Ferrando
 
Slides corso 4
Slides corso 4Slides corso 4
Slides corso 4imartini
 
Fermiamo la violenza sulle donne
Fermiamo la violenza sulle donneFermiamo la violenza sulle donne
Fermiamo la violenza sulle donneistituto manzoni
 
Disturbi condotta v
Disturbi condotta vDisturbi condotta v
Disturbi condotta vimartini
 
Psich soc-05 dist-mentale
Psich soc-05 dist-mentalePsich soc-05 dist-mentale
Psich soc-05 dist-mentaleimartini
 

Similar to Insieme è meno difficile (1) (20)

"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva
"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva
"Ti picchio, Ti rompo" Il bullismo un fenomeno alla deriva
 
38325
3832538325
38325
 
La Famiglia Multiproblematica
La Famiglia MultiproblematicaLa Famiglia Multiproblematica
La Famiglia Multiproblematica
 
La Famiglia Multiproblematica
La Famiglia MultiproblematicaLa Famiglia Multiproblematica
La Famiglia Multiproblematica
 
La Famiglia Multiproblematica
La Famiglia MultiproblematicaLa Famiglia Multiproblematica
La Famiglia Multiproblematica
 
La Famiglia Multiproblematica
La Famiglia MultiproblematicaLa Famiglia Multiproblematica
La Famiglia Multiproblematica
 
Psicologia clinica dello sviluppo
Psicologia clinica dello sviluppo Psicologia clinica dello sviluppo
Psicologia clinica dello sviluppo
 
183dextbwgls
183dextbwgls 183dextbwgls
183dextbwgls
 
Assistenza al disabile
Assistenza al disabileAssistenza al disabile
Assistenza al disabile
 
Psicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutivaPsicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutiva
 
Psicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutivaPsicopatologia evolutiva
Psicopatologia evolutiva
 
Handicap corso gisser
Handicap corso gisserHandicap corso gisser
Handicap corso gisser
 
Handicap corso gisser d
Handicap corso gisser dHandicap corso gisser d
Handicap corso gisser d
 
Handicap corso gisser
Handicap corso gisserHandicap corso gisser
Handicap corso gisser
 
Handicap corso gisser c
Handicap corso gisser cHandicap corso gisser c
Handicap corso gisser c
 
Maltrattamento ligure comune 2012
Maltrattamento ligure comune 2012Maltrattamento ligure comune 2012
Maltrattamento ligure comune 2012
 
Slides corso 4
Slides corso 4Slides corso 4
Slides corso 4
 
Fermiamo la violenza sulle donne
Fermiamo la violenza sulle donneFermiamo la violenza sulle donne
Fermiamo la violenza sulle donne
 
Disturbi condotta v
Disturbi condotta vDisturbi condotta v
Disturbi condotta v
 
Psich soc-05 dist-mentale
Psich soc-05 dist-mentalePsich soc-05 dist-mentale
Psich soc-05 dist-mentale
 

Insieme è meno difficile (1)

  • 1. “….INSIEME E’ MENO DIFFICILE….” Consulenza, formazione e promozione di rete Progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Comunità possibile: possibilità per crescere”
  • 2. Definizioni “Per abuso all’infanzia e maltrattamento devono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere” (OMS, 2002).
  • 3. Caratteristiche • Forme attive o omissive • Fenomeno diffuso e trasversale ad ogni classe sociale • Sintomo di grave disagio relazionale • Colpisce l’intero nucleo familiare
  • 4. Conseguenze • Qualsiasi forma di violenza può avere gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita (psicopatologia e devianza in età adulta). • Ha carattere sempre traumatico. • Esiti clinici variabili e incostanti dovuti ai differenti FATTORI DI RISCHIO E PROTETTIVI presenti nel soggetto, ambiente familiare e sociale.
  • 5. Il danno è tanto maggiore quanto più: • Resta sommerso • È ripetuto nel tempo ed effettuato con violenza e coercizione • La risposta di protezione ritarda • Il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato • La dipendenza tra la vittima e il soggetto è forte • Il legame è di tipo familiare • Lo stadio di sviluppo e i fattori di rischio presenti favoriscono un’evoluzione negativa
  • 6. Classificazione Il maltrattamento/abuso può esprimersi in: • Maltrattamento fisico • Maltrattamento psicologico • Violenza assistita • Abuso sessuale • Abuso on line • Patologia delle cure (incuria/trascuratezza grave, discuria, ipercura) Il minore è spesso vittima di “costellazioni” maltrattanti multiformi.
  • 7. Maltrattamento fisico Ricorso sistematico alla violenza fisica: aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità, alla vita del bambino o adolescente e alla sua dignità. Non sempre lascia segni evidenti sul corpo del bambino. Associato a isolamento sociale, carenza reti di sostegno, incuria e violenza psicologica.
  • 8. Maltrattamento psicologico Comportamenti e espressioni che si configurano come pressioni psicologiche, ricatti affettivi, minacce, intimidazioni, discriminazioni, indifferenza, rifiuto volti a provocare umiliazione, denigrazione e svalutazione. Continuato e duraturo nel tempo. Difficilmente rilevabile, ma associato ad altre forme di maltrattamento. Coinvolgimento del figlio nelle separazioni conflittuali. Mina profondamente la struttura di personalità, il senso di autostima, le competenze sociali e la rappresentazione del mondo.
  • 9. Violenza assistita • Fare esperienza di qualsiasi tipo di violenza fisica, verbale, psicologica sessuale ed economica su figure di riferimento o significative (anche animali domestici). • Sperimentata direttamente o indirettamente. • Fattore di rischio altamente predittivo di altre forme di violenza. • Tendenza all’escalation.
  • 10. Abuso sessuale • Ogni situazione in cui il bambino sia tratto a espressioni sessuali alle quali in ragione della sua giovane età, non può liberamente acconsentire con totale consapevolezza o che violino radicati tabù sociali (Kempe e Kempe, 1980). • Intrafamiliare, perifamiliare, extrafamiliare. • Tre aree: segni fisici, psicologici e sociali oltre ai racconti della vittima. • Frequente aspecificità della patologia. • Orientativi conoscenze e comportamenti sessualizzati inadeguati per l’età (compulsività e pervasività).
  • 11. Sfruttamento sessuale Comportamento da parte di singoli o gruppi finalizzato all’esercizio di: Pedopornografia Prostituzione minorile Turismo sessuale. Nuove forme di riduzione in schiavitù (legge 269/98).
  • 12. Abuso on line Ogni forma di abuso sessuale su minori perpetrata attraverso internet e la documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate. • Adescamento, cibersex • Induzione alla fruizione o produzione di foto o video • Sesso on line o offline remunerato Trauma pervasivo, realtà fattuale persecutoria ed eterna (Soavi, 2012). Più a rischio 13-17 anni. Diffusione di immagini di minori 0-12 anni diffuse in rete dai familiari.
  • 13. Patologia delle cure • Incuria o trascuratezza grave Qualsiasi atto omissivo prodotto da una grave incapacità del genitore a provvedere ai bisogni del figlio. Rischio di abbandono o rifiuto. Compromette sviluppo cognitivo, fisico, emotivo. spesso non rilevata e associata ad altre forme di maltrattamento. • Discuria Cure fornite in modo distorto, non appropriato o congruo al momento evolutivo, anacronismo.
  • 14. • Ipercura Persistente ed eccessiva medicalizzazione: “Medical Shopping per procura”: inutili ed eccessivi consulti medici. “Chemical abuse”: somministrazione di farmaci allo scopo di attrarre l’attenzione dei medici. ”Sindrome di Munchausen per procura”: attribuzione al figlio di malattie inesistenti frutto di una convinzione distorta circa la propria salute poi trasferita sul bambino che tende a manifestare i sintomi di queste malattie (elevata mortalità). “Sindrome da indennizzo per procura”: malattia finalizzata all’ottenimento di un indennizzo economico.
  • 15.
  • 16. Competenze Parentali Area di funzionamento genitoriale che si dispiega nel quotidiano e che esita in comportamenti specifici che qualificano l’esercizio della genitorialità (Di Blasio, 2005). Reazioni occasionali o situazioni che si ripetono? Importanza della fase evolutiva del genitore e del bambino. La competenza genitoriale non è un dato acquisito né definibile a priori, ma un “work in progress”, inteso come processo dinamico.
  • 17. Resilienza Si intende per “resilienza” la capacità di adattamento, di flessibilità, di resistenza allo stress, all’ansia e alle avversità. La resilienza rappresenta la manifestazione di un adattamento positivo, nonostante condizioni esistenziali avverse (Luthar, 2003). Risultato di propensioni temperamentali e caratteristiche psicologiche che si legano ad aspetti contestuali (Perkins, Jones, 2004). Dimensione dinamica, non statica. Risorsa: aspetti concreti e materiali di cui dispongono gli individui.
  • 18.
  • 19. Funzioni dei servizi • Trasversali: condivise da tutti i servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi. Implicano azioni di PREVENZIONE PRIMARIA (riduzione del rischio) e SECONDARIA (rilevazione e protezione comprese segnalazione o denuncia). • Specializzate: funzioni di PREVENZIONE TERZIARIA (valutazione e trattamento). • Funzioni integrate ad elevata complessità. • Connessioni sistematiche e stabili tra servizi di tutte le aree, in costante collegamento con l’ A.G.
  • 20. I SERVIZI DI TUTELA DEI MINORI A partire dal 1977 (DPR 616/77, artt 22, 23) sono state attribuite al comune le funzioni di “Beneficenza pubblica” tra cui rientrano gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. È funzione comunale di particolare rilevanza: In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente (ONU, convenzione New York, 1989); È funzione obbligatoria: si agisce su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ASCSP, attraverso il STMF, esercita, per contratto di servizio, attività connesse a tale funzione comunale la cui responsabilità resta in capo ai Comuni. Gli interventi sociosanitari sono livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti dalle ASL.
  • 21. STMF MAGENTA Principali ambiti di intervento: • Dichiarazione di adottabilità/abbandono e abbinamento adottivo; • Decadenza/Limitazione della responsabilità genitoriale; • Separazione dei genitori coniugati; • Separazione dei genitori non coniugati; • Provvedimenti amministrativi di rieducazione e prevenzione; • Penale minorile.
  • 22. Adozione • Dichiarazione adottabilità: – Abbandono del neonato; – Valutazione dello stato di abbandono (indagine estesa alla famiglia allargata); – Coordinamento con eventuale difensore del minore. • Abbinamento: – Collocamento temporaneo minore; – Valutazione dello stato del minore; – Partecipazione al processo di individuazione della coppia per l’abbinamento (presso TM); – Sostegno al Sindaco nel ruolo di tutore; – Coordinamento con servizio adozioni incaricato; – Indicazioni al tutore sul parere obbligatorio per dare luogo all’adozione.
  • 23. Limitazione/decadenza responsabilità genitoriale • La “responsabilità” genitoriale è, in breve, l’insieme dei doveri e dei poteri che i genitori hanno per garantire i diritti dei figli (è diritto dovere dei genitori mantenere, istruire e allevare i figli, cost. art. 30); • Si interviene sulla responsabilità quando i genitori violano o trascurano i doveri e abusano dei poteri e questo crea pregiudizio del figlio. Se il pregiudizio è grave e continuato: decadenza; se non c’è gravità: limitazione.
  • 24. Limitazione/decadenza responsabilità genitoriale Indagine psico-sociale • Si accerta il pregiudizio e la qualità dell’esercizio dei poteri e dei doveri da parte dei genitori e si informa l’AG (Procura della Repubblica prima e Tribunale per i minorenni poi); – Si chiede di non provvedere se manca pregiudizio e se i genitori usano correttamente di poteri e doveri; – Si formula un progetto per potenziare le capacità genitoriali, valutato il grado di recuperabilità e per ricondurre i genitori al corretto esercizio della responsabilità: • Altri familiari; • Interventi educativi, psicologici e sociali; • Altro collocamento (affido intrafamiliare, affido eterofamiliare, comunità educativa)
  • 25. Limitazione/decadenza responsabilità genitoriale INTERVENTO • Intervento: – Si attua quanto indicato dal Tribunale per: • Rimuovere il pregiudizio del minore (migliorare le condizioni del minore); • Sostenere la genitorialità possibile. – Si esercitano doveri e poteri connessi alla genitorialità eventualmente delegati al Comune (Affido all’ente).
  • 26. Separazione • Il Tribunale Ordinario interviene per le coppie coniugate e di fatto. • Indagine finalizzata a individuare –il miglior affido (congiunto, un genitore, il Comune); –Il miglior collocamento; –La migliore modalità di accesso ad entrambi i genitori. • Interventi di –sostegno –rimozione degli ostacoli comunicativi –regolamentazione/protezione incontri coi genitori In sede di separazione possono essere emessi provvedimenti sulla responsabilità dei genitori che – chiuso il procedimento – non possono essere revocati se non su istanza delle parti.
  • 27. Provvedimenti amministrativi • La parte terza del R.D.L. 1404/34 attribuisce al Tribunale per i Minorenni delle competenze c.d. amministrative e tra esse delle Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere; • L’art. 25, letto alla luce delle successive normative sui minori, consente che quei ragazzi che per i comportamenti (condotta) o per la loro condizione psicologica (carattere) manifestano irregolarità tali da rendersi a rischio di commissione di reato o di sviluppo armonico fisico e personologico possano essere: – affidati ai servizi sociali minorili per un progetto educativo e psico/sociale; – collocati in comunità; • L’intervento psico/socio/pedagogico è analogo a quello previsto per la responsabilità genitoriale, ma con una centratura (sia nell’indagine sia nell’intervento) sulla responsabilità e responsabilizzazione del minore; • Tali interventi, ignorando la questione della potestà dei genitori, consentono una maggiore alleanza con essi in caso di adolescenti difficili; • Il Tribunale può sancire il diritto (art. 23 L.39/75 comb. Art. 29, RDL 1404/34) del ragazzo che gli interventi in atto in suo favore proseguano fino al termine del 21° anno di età, quando concorrono due condizioni: – Manifesta volontà del giovane (è un diritto che si conserva, non dei doveri); – Progetto non completato o possibile beneficio dal prosieguo dell’intervento o persistenza dell’utilità del prosieguo dell’intervento (art. 29 RDL cit).
  • 28. Penale minorile • In ogni stato e grado del procedimento l‘Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. (art 6 DPR 448/88) • Il Pubblico Ministero e il Giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adotta gli eventuali provvedimenti civili. (art. 9 DPR cit.) • Decisioni minorili: – Immaturità – Irrilevanza del fatto – Perdono giudiziale – Messa alla prova • Attuazione di specifico progetto.
  • 29. La Rete dei Servizi DISTRETTO P.S. SER.T Consultorio Decanale Pediatria NOA UONPIA Consultori Familiari CPS SPDC 13 Comuni del Magentino Ufficio di Piano Servizi Sociali di Base   (ADM, Spazi Compiti, sport  pre/post-scuola, volontariato terzo settore) Tutela Minori- A.S.C.S.P. Scuole Forze dell’Ordine
  • 30. Autorità Giudiziarie • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni • Tribunale per i Minorenni • Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario • Tribunale Ordinario (Giudice Tutelare) • Corte d’Appello
  • 31. Procura della Repubblica presso il TM Ufficio del Pubblico Ministero (P.M.). Il P.M. è un magistrato, ma non è un giudice; ha una posizione “di parte”, ma pubblica e qualificata. Esercita l’azione penale nei confronti dei minorenni imputati (notizia di reato indagini→ preliminari archiviazione o pp in TM).→ Richiede al TM provvedimenti civili a protezione dei minori quando riceve segnalazioni da privati o dai servizi. Presenta al TM procedimento urgente ex art. 403. Dispone ispezioni alle comunità.
  • 32. Tribunale per i Minorenni Costituito nel 1934 (RDL n. 1404/34). E’ giudice di primo grado. Composizione mista: giudici togati e giudici onorari (cittadini benemeriti dell’attività sociale, esperti in scienze umane). Ogni decisione del tribunale viene presa in camera di consiglio (due giudici togati e due onorari). Competenza penale: per reati commessi da minori tra i 14 e i 18 anni, vigila sui provvedimenti penali e di sorveglianza. Competenza amministrativa: adolescenti in difficoltà che gli stessi genitori non riescono a contenere (non limitazione responsabilità genitoriale.
  • 33. Tribunale per i Minorenni Competenza civile: Limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale (e reintegrazione). Accertamento e dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il riconoscimento dei figli quando manca il consenso dell’altro genitore Interdizione o inabilitazione nell’ultimo anno della minore età. Autorizzazione al matrimonio per < 16 anni. Adottabilità. Dispone affido se non vi è consenso e decide sulla proroga oltre ai due anni.
  • 34. Procura della Repubblica presso il TO Esercita azione legale nei confronti dei maggiorenni. Segnala situazioni di pregiudizio alla Procura del TM. Valuta segnalazioni da parte della Procura del TM. Interviene obbligatoriamente in alcune cause civili: cause matrimoniali, relative ai rapporti familiari, alle interdizioni o inabilitazioni)
  • 35. Tribunale Ordinario Giudice unico di primo grado, in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Decide l’affidamento dei minori nei casi di separazione di genitori coniugati e non coniugati e relativamente alle questioni economiche. Decide sull’assunzione del cognome per filiazione paterna accertata o riconosciuta dopo il riconoscimento materno. Giudica i maggiorenni accusati di reato.
  • 36. Tribunale Ordinario Esercita le funzioni di Giudice Tutelare: Vigila sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sull’osservanza delle prescrizioni del TM o del TO. Nomina tutore per orfani o minori i cui genitori sono decaduti. Autorizza e vigila sull’affidamento con consenso da parte dei genitori. Autorizza IVG per minorenni se non vi è consenso da parte di un genitore. Nomina amministratore di sostegno per > 17 anni.
  • 37. Corte d’Appello Decide sui ricorsi contro i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario.
  • 38. Obblighi di denuncia • Il nostro ordinamento distingue due categorie di soggetti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. • art. 357 c.p.: Nozione di pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa […]. • Art. 358 c.p.: Nozione di persona incaricata di pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio […].
  • 39. • Incaricato di pubblico servizio è chi svolge un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. • La legge precisa che sono escluse da questa definizione le persone che “svolgono semplici mansioni di ordine” o “prestazioni di opera meramente materiale”. • Art 331c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio […] I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero […].
  • 40. • N.B.: non può essere una valutazione di ordine etico-morale a spingere questi soggetti all’attivazione dell’A.G., bensì la doverosità formale di tali atti e l’imperativo normativo dell’ordinamento giuridico. • Le pene per chi omette la denuncia sono previste dagli art. 361 e 362 del c.p.. • La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti conosciuti e nessuna attività di indagine deve essere compiuta dagli operatori. • Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di elementi e/o segnali che possono indicare una situazione di pregiudizio, ma di per se stessi non costituiscono reati. Questi vanno segnalati ai Servizi Sociali per approfondimenti.
  • 41. Reati procedibili d’ufficio • Reati perseguibili anche a prescindere dalla volontà della persona offesa. • Gli altri tipi di reato si dicono procedibili a querela. • Relativamente alla sfera minorile questi sono: il maltrattamento grave e l’abuso sessuale.
  • 42. Modello di segnalazione del minore in stato di pregiudizio Alla Procura della Repubblica Presso Tribunale per i Minorenni Via Leopardi 18 Milano Alla Procura della Repubblica Presso Tribunale Ordinario Via Freguglia 1 Milano Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore …………………………………... Nato/a a…………………………………………………………………………… Figlio/a di ……………………………………….e di ……………………………. Residente a ……………………………… in via ………………………………… La relazione deve contenere le seguenti informazioni: 1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti; 2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore); 3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti “critici” significativi); 4. Descrizione degli interventi effettuati all’interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i familiari, eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti). Nella segnalazione al Tribunale per i Minorenni relativa a casi di sospetto abuso sessuale specificare “CON RICHIESTA DI SECRETAZIONE” Si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave pregiudizio NON VA CONVOCATA NE’ AVVISATA LA FAMIGLIA
  • 43. TIPOLOGIA PRESA IN CARICO STMF- in data 30 giugno 2014 Limitazione potestà genitoriale 55% Separazione/ divorzio 30% Penale 10%
  • 44. DISAGIO PREVALENTE (362 CASI in carico al STMF in data 30 giugno 2014) Separazione conflittuale 28% Trascuratezza 20% Violenza assistita 13% Difficoltà incontro minore/genitore 11% Abuso sessuale subito 4%
  • 45. SOGGETTI SEGNALANTI casi in carico al STMF in data 30 giugno 2014 Soggetto Segnalante Nr. % Avviato nella separazione 134 37,02% Carabinieri 80 22,10% SS comunale 62 17,13% Non individuato 22 6,08% Ospedale 13 3,59% CPS 11 3,04% UONPIA 8 2,21% Scuola 7 1,93% STMF 7 1,93% Consultorio 6 1,66% Polizia di stato 4 1,10% Medico/pediatra di base 3 0,83% Polizia Locale 3 0,83% Denuncia da parte della madre 1 0,28% SERT 1 0,28% Totale complessivo 362 100,00%
  • 46. TIPOLOGIE COLLOCAMENTI In data 30 giugno 2014 i dati dei collocamenti extrafamiliari: Affido familiare Comunità mamma/bambino Comunità educativa Comunità terapeutica Totale 32 7 32 2 73 Durata media presa in carico minori al 30 giugno 2014:  2 anni 8 mesi 1 giorno