Lezione n. 11 - Videosorveglianza e tutela dei dati personali: La tutela dell...Simone Chiarelli
Lezione n. 11 - Videosorveglianza e tutela dei dati personali: La tutela delle persone nel GDPR (regolamento UE 2016/679), ruolo e competenze del Garante per la privacy, i trattamenti della polizia locale e focus sulla videosorveglianza
Lezione n. 11 - Videosorveglianza e tutela dei dati personali: La tutela dell...Simone Chiarelli
Lezione n. 11 - Videosorveglianza e tutela dei dati personali: La tutela delle persone nel GDPR (regolamento UE 2016/679), ruolo e competenze del Garante per la privacy, i trattamenti della polizia locale e focus sulla videosorveglianza
Guida all applicazione del regolamento privacy ue 2016 679Vittorio Pasteris
La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Intervento sulla normativa privacy, sul trattamento dei dati in ambito aziendale e sul controllo dei lavoratori prima e dopo il “Jobs-Act”, oltre che con riferimento agli amministratori di sistema.
Multinational Business Academy, or MBA Academy for short joins the exciting brand of business schools in India with a mission to provide world class B-school education. The MBA Academy students live in a unique environment of 'Earn & Learn'. This also gives the Academy students the unique opportunity to apply their classroom courses directly at their jobs to see for themselves the results of our World Class education programs with emphasis on 'Extra Employability'.
Programs Offered: MBA / BBA / Retail Mgt.
www.multinationalacademy.com
Guida all applicazione del regolamento privacy ue 2016 679Vittorio Pasteris
La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Intervento sulla normativa privacy, sul trattamento dei dati in ambito aziendale e sul controllo dei lavoratori prima e dopo il “Jobs-Act”, oltre che con riferimento agli amministratori di sistema.
Multinational Business Academy, or MBA Academy for short joins the exciting brand of business schools in India with a mission to provide world class B-school education. The MBA Academy students live in a unique environment of 'Earn & Learn'. This also gives the Academy students the unique opportunity to apply their classroom courses directly at their jobs to see for themselves the results of our World Class education programs with emphasis on 'Extra Employability'.
Programs Offered: MBA / BBA / Retail Mgt.
www.multinationalacademy.com
This presentation will provide insight into Watson’s DeepQA process, the complexities and details of the DeepQA challenge, and how these tools and techniques can be applied in a clinical setting.
This paper presents an extensive experimental study of the state-of-the-art of XML compression tools. The study reports the behavior of nine XML compressors using a large corpus of XML documents which covers the dierent natures and scales of XML documents. In addition to assessing and comparing the performance characteristics of the evaluated XML compression tools, the study tries to assess the effectiveness and practicality of using these tools in the real world. Finally, we provide some guidelines and recommendations which are useful for helping developers and users for making an effective decision for selecting the most suitable XML compression tool for their needs.
www.edilnotizie.it Si allegano gli atti del corso tenuto, presso la sala riunione dell'Ordine il giorno 11 ottobre 2008, dagli ingg.Roberto Conti e Vincenzo Scuto sugli impianti fotovoltaici nell'ambito dei minicorsi sui PRINCIPI BASILARI PER LA PROGETTAZIONE: IMPIANTI TECNICI NELL’EDILIZIA CIVILE E COMMERCIALE .
La Cartella Clinica Elettronica tra gestione, conservazione e implicazioni pr...Digital Law Communication
Docenti Avv. Andrea Lisi - Avv. Graziano Garrisi
ARGOMENTI
I parte
La natura giuridica della Cartella Clinica
I documenti che compongono la Cartella Clinica Elettronica
La conservazione della Cartella Clinica Elettronica e il d.lgs. 179/2012
FOCUS: il consenso privacy e il consenso informato al trattamento medico
II parte
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario
Il consenso al trattamento dei dati personali e le modalità di acquisizione
Oscuramento dei dati
Autenticazione e autorizzazione per l’accesso alla CCE
Sicurezza della Cartella Clinica Elettronica: riservatezza, integrità e disponibilità dei dati
Modalità di consegna dei referti tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali
Continuità operativa e disaster recovery, Franco Cardin ANORC e ABIRTSergio Primo Del Bello
Workshop - Provincia di Bergamo, ANAI Lombardia, Comune di Nembro, ANORC
"I servizi forniti dal CST Centro Servizi Territoriali della Provincia di Bergamo"
4 giugno 2013, ore 9.00 – 13.00, Bergamo, Spazio Viterbi
"Sistemi di sicurezza e protezione dei dati personali", Franco Cardin, direttivo ANORC e coordinatore nazionale ABIRT
Programma: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21632223/Archiviando/2%5E%20WS%20Provincia%20BG%20Disaster%20recovery.pdf
Fotografie: https://picasaweb.google.com/117290793877692021380/ConstinuitaOperativaEDisasterRecovery?authuser=0&feat=directlink
Videoregistrazione intervento: https://vimeo.com/album/2442466/video/69401702
Atti del Convegno A.I.G.A. svoltosi a Pordenone il 24 maggio 2012 sul tema "Adempimenti degli studi Legali: privacy, sicurezza e preventivi".
Slides Avvocato Stefano Corsini
Problematiche privacy legate alla gestione
digitalizzata dei dati sanitari, analizzando lo stato dell'arte della normativa.
Relatore Avv. Graziano Garrisi.
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in a...AmmLibera AL
Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante
Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.
Le Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale.
Link al comunicato stampa originale del 28 maggio 2014 su garanteprivacy.it:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3152130
Vademecum sulla sicurezza informatica negli studi legali (Andrea Lisi, ott. 2...Simone Aliprandi
Dietro consenso dell'autore Andrea Lisi, ripubblico anche qui il documento "Vademecum sulla sicurezza informatica negli studi legali". Il Vademecum è a cura dell’Avv. Andrea Lisi, DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Hanno collaborato alla stesura i componenti del Team del DPO: Avv. Sarah Ungaro, Avv. Carola Caputo, Avv. Mario Montano.
Il presente documento è stato espressamente realizzato per l’Ordine degli Avvocati di Lecce.
A pochi mesi dalla piena applicazione del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dati personali (GDPR), è quanto mai opportuno fare il punto sullo scenario attuale della normativa e sulle principali questioni pratiche, anche alla luce della nuova formulazione del Codice privacy del 2003 aggiornato, da ultimo, con le modifiche del c.d. "decreto di adeguamento" (D.Lgs. 101/2018).
Nel corso del seminario si tratteranno i profili giuridici e tecnologici del sistema privacy aziendale e delle strategie più efficaci per mantenere nel tempo la compliance del sottostante modello organizzativo.
Con la piena entrata in vigore del nuovo Regolamento privacy molteplici realtà pubbliche e private si sono confrontate con la necessità di dover nominare un Responsabile per la Protezione Dati Personali (Data Protection Officer), tra dubbi e incertezze sui casi di obbligatorietà della nomina.
Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio. Licata (AG), 17 Ottobre...Eugenio Agnello
Slide del Seminario di Innovastartup e Startup Licata "Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio" L’evento si è svolto presso il Caffè Letterario Licata, a Licata (AG), Giovedì 17 ottobre ORE 18:30. Hashtag evento: #startuplicata
Seminario Bando Creazioni Giovani Sicilia 2013Eugenio Agnello
Slide del seminario gratuito curato da Eugenio Agnello, esperto in progettazione di bandi regionali, e da Fabio Mondino, commercialista ed esperto di startup e cofondatore di InnovaStartUp. L’evento si è svolto l'8 Agosto 2013.
Le slide sono rivolte ai giovani siciliani di età 18/36 anni che vogliono conoscere meglio il bando "Creazioni Giovani" e le opportunità che offre.
Google Mostra Le Ricerche dei Viaggiatori su Maps - Estate 2012 Eugenio Agnello
Il team di Google Maps ha sviluppato i dati relativi alle ricerche effettuate da utenti che dovevano organizzare le proprie vacanze in alcuni paesi dell'emisfero settentrionale. Fonte:
*** Fonte: http://googleblog.blogspot.it/2012/09/google-maps-shows-how-we-spent-summer.html
Per fare questo, il team ha esaminato l'attività di ricerca su maps.google.com in USA, Canada, Messico, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi e India, tra la fine di Maggio e l'inizio di Settembre 2012.
Per ogni paese una classifica delle parole e dei luoghi di interesse più cercati su Google Maps. Questo darebbe un senso di come la gente di tutto il mondo hanno speso le loro estati.
Un estratto della ricerca:
Ricerche popolari per l’Italia su Google Maps.
1. Ristorante Trattoria
2. Villaggio
3. Fiere
4. Campeggio
5. Agriturismo
6. Albergo
7. Pensione
8. Spiaggia
9. Piscine
10. Gelateria
Ricerche più popolari di brand territoriali:
1. Toscana
2. Ostia
3. Cinque Terre
4. Gargano
5. Salento
6. Rodi
7. Torre Guaceto
8. Eolie
9. Azzorre
10. Piazza navona
In quale posizione si trova la ricerca “spiaggia” nelle classifica di ogni paese:
1.Canada e Spagna
2.Francia
3.Usa e Paesi Bassi (Olanda)
…
8. Italia
Tendenze degli Albergatori In Ogni Continente su Economia, Prenotazioni, Tecn...Eugenio Agnello
TripAdvisor ha condotto un'indagine su 25 mila hotel nel mondo su materie come l'economia, le tendenze di prenotazione, tecnologia e molto altro.
fonte: http://bit.ly/OB2ldn
I Portali Turistici Governativi Europei - Webbing Emilia RomagnaEugenio Agnello
Fonte ed Autori dello studio: http://www.giaccardieassociati.it/webbing-emilia-romagna.html
Unioncamere Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna
Finalità strategica: Contribuire ad aumentare l’incoming turistico utilizzando la forza della rete e la leva del web
Metodologia
- Benchmarking di 20 portali istituzionali europei di promozione turistica, con interviste telefoniche di approfondimento ai responsabili dei medesimi portali
4 Esame dei risultati di calcolo nelle NTC 2008 di Aurelio GhersiEugenio Agnello
Slide estratte da una presentazione del prof. Aurelio Ghersi, ordinario di ingegneria strutturale dell’Università di Catania, in occasione di un convegno “Edifici antisismici
in Calcestruzzo Armato, aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC 2008” che si è svolto nel Dicembre 2010 ad Acireale (CT). Argomenti affrontati: Carichi verticali e sisma,
Valutazione delle masse per SLU,
Altri problemi nella Modellazione delle azioni sismiche,
Considerazioni sull’eccentricità accidentale e come tenerne conto?,
Criteri e combinazione delle componenti,
Componente verticale,
Componente orizzontale per travi e pilastri,
Come gestire i nuovi aspetti,
Analisi strutturale,
Quante combinazioni di carico?,
Tanta combinazioni, come gestirle?,
Giudicare gli schemi e le combinazioni di carico.
Discussione dei risultati: sisma – analisi statica,
Un mare di numeri – come non perdersi? Analisi statica,
Spostamenti,
Periodo proprio della struttura,
Discussione dei risultati: analisi modale,
Un mare di numeri come non perdersi,
Deformate modali,
Spostamenti – confronto tra analisi modale e statica,
Eccentricità accidentale “esame dei risultati”,
Considerazioni effetto complessivo “eccentricità accidentale e combinazione xy,
Combinazioni delle azioni nelle due direzioni.
Il dimensionamento iniziale è accettabile,
Stato limite di danno,
Possibile ridimensionamento,
Impostazione della carpenteria.
3 Previsione numerica del comportamento nelle NTC 2008 di Aurelio GhersiEugenio Agnello
Slide estratte da una presentazione del prof. Aurelio Ghersi, ordinario di ingegneria strutturale dell’Università di Catania, in occasione di un convegno “Edifici antisismici
in Calcestruzzo Armato, aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC 2008” che si è svolto nel Dicembre 2010 ad Acireale (CT).
Masse,
Spettro di risposta elastico,
Determinazione dei dati sismici,
Caratteristiche del terreno,
Spettro di progetto,
Ordinata spettrale,
Forze per analisi statica,
Stima del periodo con formula di rayleigh,
Periodo proprio della struttura,
Come prevedere le caratteristiche della sollecitazione?,
Ripartizione,
Momento nei pilastri,
Momento nelle travi,
Incremento per eccentricità,
Gerarchia delle resistenze,
Esempio,
Controllo travi emergenti,
Controllo pilastri,
Come prevedere gli spostamenti?,
Previsioni delle sollecitazioni per edificio con tutte le travi a spessore
2 Esame del Modello Strutturale e del Tipo di Analisi nelle NTC 2008 di Aurel...Eugenio Agnello
Slide estratte da una presentazione del prof. Aurelio Ghersi, ordinario di ingegneria strutturale dell’Università di Catania, in occasione di un convegno “Edifici antisismici
in Calcestruzzo Armato, aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC 2008” che si è svolto nel Dicembre 2010 ad Acireale (CT).
Definizione dello schema geometrico,
Modellazione della struttura,
Evoluzione del modello di telaio,
L’impalcato planimetricamente indeformabile,
Irregolarità strutturali per l’impalcato,
Modellazione della struttura: modulo elastico e rigidezza,
Elementi non strutturali (tramezzi e tamponature),
Struttura, fondazione e terreno,
Modellazione, considerazioni, esempi reali in 3d,
Metodi di analisi previsti dalla norma,
Comportamento reale di una struttura durante un sisma,
Analisi dinamica non lineare,
Analisi statica non lineare,
Modi approssimati per valutare la risposta al sisma,
Risposta sismica,
Modi di oscillazione libera,
Analisi modale,
Equazione del moto,
Analisi modale con spettro di risposta,
Analisi statica o analisi modale?,
Meccanismi di collasso,
Fattore di struttura,
Classe di duttilità regolarità struttura,
Tipologia strutturale.
1 Esame Visivo della Struttura nelle NTC 2008 di Aurelio GhersiEugenio Agnello
Slide estratte da una presentazione del prof. Aurelio Ghersi, ordinario di ingegneria strutturale dell’Università di Catania, in occasione di un convegno “Edifici antisismici
in Calcestruzzo Armato, aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC 2008” che si è svolto nel Dicembre 2010 ad Acireale (CT).
Esame visivo della carpenteria e giudizio qualitativo,
Regolarità in pianta ed in Altezza,
Edifici con pareti o nuclei in cemento armato,
Comportamento a mensola e a telaio,
Edifici a struttura intelaiata,
Elementi resistenti alle azioni orizzontali,
Rigidezza,
Individuare gli elementi che resistono alle azioni orizzontali,
Carpenteria: da soli carichi verticali ad azioni orizzontali,
Esempio di analisi edificio civile abitazione,
Esame della carpenteria,
Controllo qualitativo della dimensioni,
Consigli su possibili criteri e dimensionamento dei pilastri,
Giudizio qualitativo sulla struttura.
Edifici antisismici in Calcestruzzo Armato - 0 Obiettivi del capitolo 10 dell...Eugenio Agnello
Slide estratte da una presentazione del prof. Aurelio Ghersi, ordinario di ingegneria strutturale dell’Università di Catania, in occasione di un convegno “Edifici antisismici
in Calcestruzzo Armato, aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC 2008” che si è svolto nel Dicembre 2010 ad Acireale (CT).
NTC08 Alcuni punti chiave,
Principi e regole applicative,
Cambio di mentalità,
Principi come distinguerli,
La norma è perfetta?,
Elementi principali e secondari,
Gerarchia delle resistenze,
Elenco Elaborati,
Uso Codici di calcolo,
Analisi, verifiche e accettazione dei risultati,
Per il progettista,
Per il controllo del progetto,
Passi nella formulazione del giudizio,
Esame della struttura, modello ed analisi,
Previsione numerica del comportamento,
Esame dei risultati di calcolo,
Esame delle armature.
5 Esame delle Armature nelle NTC 2008 Atti Convegno Aurelio GhersiEugenio Agnello
Slide estratte da una presentazione del prof. Aurelio Ghersi, ordinario di ingegneria strutturale dell’Università di Catania, in occasione di un convegno “Edifici antisismici
in Calcestruzzo Armato, aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC 2008” che si è svolto nel Dicembre 2010 ad Acireale (CT). Argomenti affrontati: Processo progettuale tradizionale,
Gerarchia delle resistenze,
Travi: armatura a flessione,
Travi: armatura a taglio,
Armature trasversali (staffe) ,
Pilastri armatura a pressoflessione e a taglio,
Limiti normativa,
Dominio di resistenza a pressoflessione deviata,
Foto esempi di rotture di pilastri per taglio,
Scorrimento tra pilastro e trave,
Armatura dei nodi, disegni e foto,
Confinamento dei nodi,
Verifica del nodo,
Possibile dettaglio costruttivo,
Impalcato,
Verifica di rigidezza dell’impalcato.,
Fondazioni e verifica.
Criteri Generali di Progettazione in Zona Sismica Nuove NTC 2008Eugenio Agnello
Le Nuove NTC 2008: Criteri Generali di Progettazione Strutturale in zona sismica.
Ing. Giorgio Monti, Ordinario Tecnica delle Costruzioni Università La Sapienza.
Corso Le Nuove NTC 2008. Costruzioni Esistenti. Progettazione Strutturale in ...
Garante Privacy: Linee Guida per i CTU
1. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 26 giugno 2008
Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei
periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. (Deliberazione n. 46).
(GU n. 178 del 31-7-2008 )
Il Garante per la protezione dei dati personali
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196),
anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lettera h);
Ritenuta la necessità di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati
personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico
ministero nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa;
Rilevata l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari
e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati;
Viste le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61
a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a
232, 359 e 360);
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Delibera:
1. Di adottare le «Linee guida» contenute nel documento allegato quale parte integrante
della presente deliberazione;
2. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio
superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonchè - per quanto di rispettiva
competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione
presso gli uffici giudiziari interessati;
3. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia -
Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle
menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2008
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Chiaravalloti
Il segretario generale: Buttarelli
1
2. Allegato
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei
periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno
2008).
1. Premessa.
1.1 Scopo delle linee guida.
I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e
assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende
necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche
competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai
consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività
giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. Nell'espletamento delle
relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono
custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati
personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un
giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre
informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194
c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228,
comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone).
L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di
natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di
uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del
Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per
ragioni di giustizia» (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre
1998, doc. Web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. Web n. 1063421). Le presenti linee
guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti
tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e
amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196).
1.2 Ambito considerato.
Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono
rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti
dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle
pertinenti disposizioni codicistiche. All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune
indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati
consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (articoli 87,
194, 195 e 201 c.p.c.; articoli 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).
2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
2.1 Considerazioni generali.
La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di
giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative
alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al
medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa
agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da
2
3. soggetti pubblici (articoli da 18 a 22), alla notificazione al Garante (articoli 37 e 38, commi
da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al
trasferimento dei dati all'estero (articoli da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da
145 a 151). Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice.
In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve
avvenire: nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 1);
adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali
accessi e utilizzazioni indebite (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al
Codice).
2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza.
Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è
necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito
dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le
disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in
leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di
trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera a) e b)), nel
rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria. In tale quadro, l'eventuale
utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini
delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono
i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra
autorità giudiziaria competente. Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico
ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento
delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto
dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria,
sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto
anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona
fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al
compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque
inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una
non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lettera c)). Particolare
attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare
solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche
finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento
dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non
devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o
comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accerta-
mento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti
estranei al procedimento (art. il, comma 1, lettera d)).
3. Comunicazione dei dati.
Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere
comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso
propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente
normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo
l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.;
cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute
indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano
subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a
preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
3
4. 4. Conservazione e cancellazione dei dati.
In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la
disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali,
evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola
coincide con l'esaurimento dell'incarico. Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti
di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lettera e),
del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di
tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono
stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso
trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli
atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione
consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo
quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche
autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in
senso contrario. Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non
possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto
cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti,
persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, la
documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita
integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte
dell'ausiliario. Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico
obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i
soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo. Eventuali, ulteriori
informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche
per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione (art. 4, comma 1, lettera b), del Codice). Tutto ciò non pregiudica
l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di
chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare
acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la
documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
5. Misure di sicurezza.
5.1 Misure idonee e misure minime.
Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da
peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle
indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato. Ricevuto l'incarico e
sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze
dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai
dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso
delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti
dal Codice. L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare
un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione,
adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi
eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia
riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le «misure idonee e preventive» cui fa
riferimento l'art. 31 del Codice, sia le «misure minime» specificamente indicate negli
articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione
costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario
dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lettera g) del Codice) deve essere
4
5. redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti
al punto 19. del citato disciplinare tecnico.
5.2 Incaricati.
L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso
dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche
nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se
addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali
incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del
trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza
relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.
6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali
adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti
applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei
procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e
che riguardano la qualità dei dati (art. il del Codice) e le disposizioni in materia di misure di
sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico
allegato B) al Codice).
In particolare, il consulente di parte:
- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto
adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello
svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b));
- dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni
personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11,
comma 1, lettera d));
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni
acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.)
e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento
dell'incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali
solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati
strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei
diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto
da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo
della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e
preventive» (art. 31,) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico
allegato B) al Codice; art. 169 del Codice);
- ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o
giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33,
comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B));
- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di
carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi
forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle
modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della
riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.
5