Il diritto all’anonimato



Avv. Prof. Aggr. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano
           Cattedra di Informatica Giuridica Avanzata
The New Yorker 1993
The New Yorker (probabilmente)
            oggi
Anonimato “in senso buono” e
      “in senso cattivo”
• Anonimato visto come strumento per
  esercitare i diritti fondamentali della
  persona, integrando anche una modalità
  di espressione del proprio pensiero;
• Anonimato visto come modo per
  realizzare condotte criminose e sottrarsi
  alle indagini
Parte I
La tecnologia
Principio di neutralità tecnologica



• La tecnologia non può essere discriminata
  ex se, ma bisognerà sempre considerare
  l’utilizzo che della tecnologia se ne fa.
Il Gruppo di lavoro per la tutela dei
     dati personali – articolo 29

• “Benchè la tecnologia sia neutra per
  natura, le applicazioni e l’elaborazione di
  nuovi strumenti tecnologici dovrebbero
  sempre rispettare il principio di tutela della
  vita privata”.
Un esempio di empasse: la crypto
          controversy

• Crittografia come dual-use goods

• Strumento volto a tutelare l’anonimato o la
  riservatezza dei cittadini, o strumento volto
  a eludere i controlli e ad agevolare la
  commissione di illeciti?
Uso della tecnologia/1
Uso della tecnologia /2
Conclusioni
• La tecnologia, da sola, non può fornire la
  risposta al problema dell’equilibrio tra
  diritto all’anonimato e poteri di uno Stato di
  diritto.

• Qualsiasi demonizzazione luddista della
  tecnologia è assolutamente inutile.
Parte II
Il diritto
Diritto all’anonimato?
• Possiamo affermare che esista un vero e
  proprio “diritto all’anonimato”?

• In caso di risposta positiva, possiamo
  ritenerlo una diretta derivazione del diritto
  alla riservatezza?
Frammentarietà del diritto
• Il diritto all’anonimato è difficile da ricondurre in
  una categoria specifica. Se ne parla, infatti, in
  diversi settori:
• Diritto civile (diritto d’autore, protezione dei dati
  personali anonimato della madre);
• Diritto penale (aggravante per minacce);
• Diritto amministrativo (anonimato in concorsi);
• Diritto costituzionale (libertà di manifestazione
  del pensiero).
Una qualificazione
            giurisprudenziale
• Corte d’appello di Milano, 1 novembre 2004
• “Per     documento      contenente     dichiarazioni
  anonime, ai sensi dell’art. 240 c.p.p., deve
  intendersi non quello che sia solo privo di
  sottoscrizione o di altro valido elemento di
  identificazione dell’autore, ma quello di cui sia
  ignota la provenienza; non può essere, quindi,
  considerato documento anonimo quello sul quale
  siano stati stampati dati che siano stati tratti da un
  computer utilizzato da un soggetto identificato”
Problemi di collocazione
• Probabilmente,      qualsiasi    posizione
  eccessivamente cristallizzata rischia di
  non    rispondere     correttamente    alla
  domanda.
• Una teoria interessante, proposta da Joel
  Feiberg, propone di pensare ai diritti
  soggettivi non più come “atomici” bensì
  come “pacchetti di diritti”.
Il “pacchetto” dell’anonimato

                                    Libertà di manifestazione
      Diritto all’oblio
                                           del pensiero




                              Anonimato




  Tutela della riservatezza                 Protezione dei dati
I vantaggi

• Una visione di questo tipo consente di
  cogliere diverse sfumature connesse ad
  un unico valore di fondo tutelato,
  agevolando così l’individuazione di
  eventuali restrizioni di diversa gravità.
Gli svantaggi

• Nella definizione dei diversi “pesi” da
  assegnare alle varie sfumature, si rischia
  il valore di queste venga moltiplicato ed
  espanso indefinitamente, al punto di
  assegnare a qualsiasi aspetto un valore
  supremo.
Parte III
Le opinioni
• “Il principio di riferimento dev’essere
  quello del rispetto, anzi dell’inviolabilità
  della persona elettronica” (S. Rodotà) in
  quanto i bilanciamenti in nome della
  sicurezza non sarebbero mai garantiti a
  sufficienza,   comportando la pura e
  semplice erosione di diritti.
• Una visione volta a estendere all’infinito la
  portata della privacy si traduce in “una
  mitologia che da un lato confonde la
  riservatezza con la segretezza assoluta e
  dall’altro la libertà con la preservazione
  dell’assoluta segretezza”. K. A. Taipale
Parte IV
Real life
ISP e dati personali degli utenti
• La Suprema Corte olandese nel 2005 si
  pronuncia sull’obbligo per un ISP di
  comunicare a un soggetto privato i dati
  identificativi di un suo utente per un caso
  di diffamazione (caso Lycos v. Pesser)
I fatti
• Pesser vendeva francobolli su eBay;
• Un soggetto apre sulle pagine offerte
  gratuitamente da Lycos un sito stopthefraud
  dove accusa Pesser di truffare i suoi clienti;
• Pesser chiede a Lycos di fornire i dati
  dell’utente;
• Lycos si rifiuta ma il gestore del sito rimuove i
  contenuti.
Le decisioni
• In primo grado la richiesta viene respinta
  perché l’attività diffamatoria si considera
  interrotta grazie alla chiusura del sito;
• La Suprema Corte olandese, invece,
  ritiene che Lycos debba comunicare i dati
  utili per identificare il soggetto sulla base
  della responsabilità degli ISP ex direttiva
  2000/31/CE.
Il ragionamento della Corte
• In capo agli ISP vi è un generale obbligo di fare
  il possibile per evitare attività illegali sui siti che
  ospitano;
• Scopo della direttiva è anche la tutela della
  dignità umana e del consumatore evitando
  attività illegali su internet;
• Il rifiuto da parte di un ISP di comunicare i dati
  identificativi di un utente può integrare condotta
  illecita perché contraria al generale dovere di
  correttezza e di buona fede;
• Trattandosi di contenuto palesemente
  illecito gli interessi dell’attore dovevano
  considerarsi rilevanti;
• La libertà di espressione, tutelata anche
  per il web, non è una libertà assoluta ma
  deve essere compressa quando altri diritti
  vengano violati.
Sequestro di nodi Tor
• La polizia tedesca, nell’ambito di un
  indagine contro la diffusione di materiale
  pedopornografico, sequestra una serie di
  nodi della rete Tor in Germania.
• Il tribunale ha ribadito che i supporti
  telematici usati per le comunicazioni
  possono essere sequestrati ai fini di
  un’indagine penale in corso.
• Sempre i giudici hanno ritenuto che i nodi Tor
  non beneficino delle previsioni costituzionali
  volte a tutelare le comunicazioni personali, ma
  che rientrino nei casi in cui il fornitore del
  servizio deve rivelare i dati che conserva.
• Il sequestro, nel caso di specie, è stato ritenuto
  ammissibile in quanto i dati rilevanti avrebbero
  potuto essere cancellati ed esso era l’unico
  modo per accedere a dati collegati a persona
  indagate.
Divieto di anonimato in UK per le
              imprese


• Le imprese non potranno più fare il c.d.
  buzz marketing mediante frequentatori di
  forum o di blog, ma questi ultimi dovranno
  sempre      dichiarare    che      azienda
  rappresentino.
Proposta “Carlucci” di legge
     contro l’anonimato in Rete
• 1. È fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione
  nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale,
  sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le
  banche dati) in maniera anonima.
• 2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori
  non presenti sul territorio italiano, ovvero non
  identificati o indentificabili, rendano possibili i
  comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi
  responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato
  le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato,
  danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di
  terzi o dello Stato.
Anonimato e blogging
• Il blogger NightJack, un ufficiale di polizia,
  forniva informazioni su errori compiuti in indagini
  di pedopornografia, costituendo una specie di
  “stupidario”;
• L’autore viene insignito dell’Orwell prize per la
  sua attività di insider dentro gli uffici giudiziari;
• Un giornalista del Times riesce a risalire
  all’identità dell’autore e l’autore chiede che
  venga tutelato il suo anonimato.
Le statuizioni del Giudice
• L’attività di blogging è da considerarsi pubblica e
  non privata, per cui non c’è una ragionevole
  aspettativa di anonimato;
• Neanche la prospettiva che l’autore possa
  essere sottoposto ad azioni disciplinari è un
  elemento sufficiente a invocare la tutela
  dell’anonimato;
• Sussiste un diritto dei cittadini di conoscere
  l’identità di chi critica, a volte aspramente,
  l’attività degli inquirenti.
Anonimato, provider e P2P
• La FAPAV promosse un procedimento
  cautelare per ottenere che Telecom Italia
  si attivasse al fine di evitare lo scambio di
  file protetti dal diritto d’autore sulle reti
  P2P, inibendo l’accesso a determinati siti;
• La prova delle violazioni sarebbe stata
  raccolta “pedinando” telematicamente
  migliaia di utenti.

Diritto all'anonimato

  • 1.
    Il diritto all’anonimato Avv.Prof. Aggr. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano Cattedra di Informatica Giuridica Avanzata
  • 2.
  • 3.
    The New Yorker(probabilmente) oggi
  • 4.
    Anonimato “in sensobuono” e “in senso cattivo” • Anonimato visto come strumento per esercitare i diritti fondamentali della persona, integrando anche una modalità di espressione del proprio pensiero; • Anonimato visto come modo per realizzare condotte criminose e sottrarsi alle indagini
  • 5.
  • 6.
    Principio di neutralitàtecnologica • La tecnologia non può essere discriminata ex se, ma bisognerà sempre considerare l’utilizzo che della tecnologia se ne fa.
  • 7.
    Il Gruppo dilavoro per la tutela dei dati personali – articolo 29 • “Benchè la tecnologia sia neutra per natura, le applicazioni e l’elaborazione di nuovi strumenti tecnologici dovrebbero sempre rispettare il principio di tutela della vita privata”.
  • 8.
    Un esempio diempasse: la crypto controversy • Crittografia come dual-use goods • Strumento volto a tutelare l’anonimato o la riservatezza dei cittadini, o strumento volto a eludere i controlli e ad agevolare la commissione di illeciti?
  • 9.
  • 10.
  • 11.
    Conclusioni • La tecnologia,da sola, non può fornire la risposta al problema dell’equilibrio tra diritto all’anonimato e poteri di uno Stato di diritto. • Qualsiasi demonizzazione luddista della tecnologia è assolutamente inutile.
  • 12.
  • 13.
    Diritto all’anonimato? • Possiamoaffermare che esista un vero e proprio “diritto all’anonimato”? • In caso di risposta positiva, possiamo ritenerlo una diretta derivazione del diritto alla riservatezza?
  • 14.
    Frammentarietà del diritto •Il diritto all’anonimato è difficile da ricondurre in una categoria specifica. Se ne parla, infatti, in diversi settori: • Diritto civile (diritto d’autore, protezione dei dati personali anonimato della madre); • Diritto penale (aggravante per minacce); • Diritto amministrativo (anonimato in concorsi); • Diritto costituzionale (libertà di manifestazione del pensiero).
  • 15.
    Una qualificazione giurisprudenziale • Corte d’appello di Milano, 1 novembre 2004 • “Per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell’art. 240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell’autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza; non può essere, quindi, considerato documento anonimo quello sul quale siano stati stampati dati che siano stati tratti da un computer utilizzato da un soggetto identificato”
  • 16.
    Problemi di collocazione •Probabilmente, qualsiasi posizione eccessivamente cristallizzata rischia di non rispondere correttamente alla domanda. • Una teoria interessante, proposta da Joel Feiberg, propone di pensare ai diritti soggettivi non più come “atomici” bensì come “pacchetti di diritti”.
  • 17.
    Il “pacchetto” dell’anonimato Libertà di manifestazione Diritto all’oblio del pensiero Anonimato Tutela della riservatezza Protezione dei dati
  • 18.
    I vantaggi • Unavisione di questo tipo consente di cogliere diverse sfumature connesse ad un unico valore di fondo tutelato, agevolando così l’individuazione di eventuali restrizioni di diversa gravità.
  • 19.
    Gli svantaggi • Nelladefinizione dei diversi “pesi” da assegnare alle varie sfumature, si rischia il valore di queste venga moltiplicato ed espanso indefinitamente, al punto di assegnare a qualsiasi aspetto un valore supremo.
  • 20.
  • 21.
    • “Il principiodi riferimento dev’essere quello del rispetto, anzi dell’inviolabilità della persona elettronica” (S. Rodotà) in quanto i bilanciamenti in nome della sicurezza non sarebbero mai garantiti a sufficienza, comportando la pura e semplice erosione di diritti.
  • 22.
    • Una visionevolta a estendere all’infinito la portata della privacy si traduce in “una mitologia che da un lato confonde la riservatezza con la segretezza assoluta e dall’altro la libertà con la preservazione dell’assoluta segretezza”. K. A. Taipale
  • 23.
  • 24.
    ISP e datipersonali degli utenti • La Suprema Corte olandese nel 2005 si pronuncia sull’obbligo per un ISP di comunicare a un soggetto privato i dati identificativi di un suo utente per un caso di diffamazione (caso Lycos v. Pesser)
  • 25.
    I fatti • Pesservendeva francobolli su eBay; • Un soggetto apre sulle pagine offerte gratuitamente da Lycos un sito stopthefraud dove accusa Pesser di truffare i suoi clienti; • Pesser chiede a Lycos di fornire i dati dell’utente; • Lycos si rifiuta ma il gestore del sito rimuove i contenuti.
  • 26.
    Le decisioni • Inprimo grado la richiesta viene respinta perché l’attività diffamatoria si considera interrotta grazie alla chiusura del sito; • La Suprema Corte olandese, invece, ritiene che Lycos debba comunicare i dati utili per identificare il soggetto sulla base della responsabilità degli ISP ex direttiva 2000/31/CE.
  • 27.
    Il ragionamento dellaCorte • In capo agli ISP vi è un generale obbligo di fare il possibile per evitare attività illegali sui siti che ospitano; • Scopo della direttiva è anche la tutela della dignità umana e del consumatore evitando attività illegali su internet; • Il rifiuto da parte di un ISP di comunicare i dati identificativi di un utente può integrare condotta illecita perché contraria al generale dovere di correttezza e di buona fede;
  • 28.
    • Trattandosi dicontenuto palesemente illecito gli interessi dell’attore dovevano considerarsi rilevanti; • La libertà di espressione, tutelata anche per il web, non è una libertà assoluta ma deve essere compressa quando altri diritti vengano violati.
  • 29.
    Sequestro di nodiTor • La polizia tedesca, nell’ambito di un indagine contro la diffusione di materiale pedopornografico, sequestra una serie di nodi della rete Tor in Germania. • Il tribunale ha ribadito che i supporti telematici usati per le comunicazioni possono essere sequestrati ai fini di un’indagine penale in corso.
  • 30.
    • Sempre igiudici hanno ritenuto che i nodi Tor non beneficino delle previsioni costituzionali volte a tutelare le comunicazioni personali, ma che rientrino nei casi in cui il fornitore del servizio deve rivelare i dati che conserva. • Il sequestro, nel caso di specie, è stato ritenuto ammissibile in quanto i dati rilevanti avrebbero potuto essere cancellati ed esso era l’unico modo per accedere a dati collegati a persona indagate.
  • 31.
    Divieto di anonimatoin UK per le imprese • Le imprese non potranno più fare il c.d. buzz marketing mediante frequentatori di forum o di blog, ma questi ultimi dovranno sempre dichiarare che azienda rappresentino.
  • 32.
    Proposta “Carlucci” dilegge contro l’anonimato in Rete • 1. È fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima. • 2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.
  • 33.
    Anonimato e blogging •Il blogger NightJack, un ufficiale di polizia, forniva informazioni su errori compiuti in indagini di pedopornografia, costituendo una specie di “stupidario”; • L’autore viene insignito dell’Orwell prize per la sua attività di insider dentro gli uffici giudiziari; • Un giornalista del Times riesce a risalire all’identità dell’autore e l’autore chiede che venga tutelato il suo anonimato.
  • 34.
    Le statuizioni delGiudice • L’attività di blogging è da considerarsi pubblica e non privata, per cui non c’è una ragionevole aspettativa di anonimato; • Neanche la prospettiva che l’autore possa essere sottoposto ad azioni disciplinari è un elemento sufficiente a invocare la tutela dell’anonimato; • Sussiste un diritto dei cittadini di conoscere l’identità di chi critica, a volte aspramente, l’attività degli inquirenti.
  • 35.
    Anonimato, provider eP2P • La FAPAV promosse un procedimento cautelare per ottenere che Telecom Italia si attivasse al fine di evitare lo scambio di file protetti dal diritto d’autore sulle reti P2P, inibendo l’accesso a determinati siti; • La prova delle violazioni sarebbe stata raccolta “pedinando” telematicamente migliaia di utenti.