Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, in vigore dal 6 febbraio 2016, vengono depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali.
La precedente normativa affermava che in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione
di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro trovava applicazione la sanzione amministrativa
da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata
di lavoro effettivo.
Il " Decreto destinazione Italia " ha aumentato gli importi a 1.950 e a 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva
di 150 euro a giornata sale a 195.
2017/04/18 poste-reiterazione dello sciopero nazionale delle Fabio Bolo
comunicazione sindacale inviata il 16 aprile 2017 su reitarazione sciopero prestazione aggiuntive e straordinarie per p.c.l. e m.p su tutto il territorio nazionale
La precedente normativa affermava che in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione
di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro trovava applicazione la sanzione amministrativa
da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata
di lavoro effettivo.
Il " Decreto destinazione Italia " ha aumentato gli importi a 1.950 e a 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva
di 150 euro a giornata sale a 195.
2017/04/18 poste-reiterazione dello sciopero nazionale delle Fabio Bolo
comunicazione sindacale inviata il 16 aprile 2017 su reitarazione sciopero prestazione aggiuntive e straordinarie per p.c.l. e m.p su tutto il territorio nazionale
Entro il 31 gennaio 2014 bisognerà provvedere all'invio della comunicazione delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci / familiari dell’imprenditore ed ai finanziamenti all’impresa.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere a contribuenti titolari delle cosiddette “partite iva dormienti o inattive” , ovvero quelle partite iva non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere a contribuenti titolari delle cosiddette “partite iva dormienti o inattive” , ovvero quelle partite iva non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.
Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare in forma elettronica al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia del personale dipendente. Per l'anno 2014 la denuncia del personale (situazione al 31.12.2014) deve essere
presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2015.
Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare in forma elettronica al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia del personale dipendente. Per l'anno 2014 la denuncia del personale (situazione al 31.12.2014) deve essere
presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2015.
Entro il 31 gennaio 2014 bisognerà provvedere all'invio della comunicazione delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci / familiari dell’imprenditore ed ai finanziamenti all’impresa.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere a contribuenti titolari delle cosiddette “partite iva dormienti o inattive” , ovvero quelle partite iva non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere a contribuenti titolari delle cosiddette “partite iva dormienti o inattive” , ovvero quelle partite iva non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.
Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare in forma elettronica al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia del personale dipendente. Per l'anno 2014 la denuncia del personale (situazione al 31.12.2014) deve essere
presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2015.
Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare in forma elettronica al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia del personale dipendente. Per l'anno 2014 la denuncia del personale (situazione al 31.12.2014) deve essere
presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2015.
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penalePietroBilotta
Il Riciclaggio
Novità Dlgs 231/01
Nuovo Decreto legislativo n. 195 /21
Le novità più rilevanti sono la modifica degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cp, con l’estensione dei c.d. “reati presupposto”..
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, assorbendo nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTU...Maria Cristina Circhetta
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.
Disegno di Legge “Stabilità 2015”
- STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
- DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI
- AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI
- RIVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI
- REGIME FISCALE AGEVOLATO
- EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
- DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANTICIPATA A FEBBRAIO
DEPENALIZZATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI SINO A 10.000,00 EURO
1. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it
Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in
materia di depenalizzazione”, in vigore dal 6 febbraio 2016, vengono depenalizzate alcune
ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di
ritenute previdenziali.
Circolare n.9 del 01/03/2016
DEPENALIZZATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE
PREVIDENZIALI SINO A 10.000,00 EURO
Con l’emanazione del suddetto Decreto Legislativo vengono depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di
lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali a carico dei
dipendenti.
Secondo la previgente normativa il Legislatore considerava reato l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (penalmente sanzionabile con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91).
La nuova versione dell’articolo 2, comma 1 bis della Legge n. 683/1983, come modificata dall’articolo 3,
comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 prevede che:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
Con la riscrittura dell'articolo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali viene depenalizzato e
trasformato in illecito amministrativo qualora l’ammontare annuo dell’omesso versamento sia di importo
inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Il reato si configura qualora l’ammontare delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro
10.000. Qualora si configuri il reato, resta fermo che la predetta condotta sia penalmente sanzionabile con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
2. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it
Violazione Sanzione
Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l’ammontare annuo sia di importo pari o inferiore a
euro 10.000
Illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l’ammontare annuo sia di importo superiore a euro
10.000
Reato penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
Il datore di lavoro/committente non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al
versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.