Per “poteri speciali” si intende la facoltà concessa al Governo, sulle società che operano in settori strategici, di dettare specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni e di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie.
DALLA GOLDEN SHARE ALLA GOLDEN POWER... PASSANDO PER IL “DILEMMA DEL PORCOSPINO”
1. DALLA GOLDEN SHARE ALLA
GOLDEN POWER… PASSANDO
PER IL “DILEMMA DEL
PORCOSPINO”
Maggio 2017
2. COSA SONO I POTERI SPECIALI
E IN QUALI SETTORI SI APPLICANO
Per “poteri speciali” si intende la facoltà concessa al Governo, sulle
società che operano in settori strategici, di dettare specifiche
condizioni all’acquisto di partecipazioni e di porre il veto all’adozione di
determinate delibere societarie.
La normativa sui cd. poteri speciali si ricollega agli istituti della golden
share e action spécifique previsti rispettivamente dall’ordinamento
inglese e francese.
3. I POTERI SPECIALI E IL “DILEMMA DEL PORCOSPINO”
“Dilemma del porcospino”
direbbe Schopenhauer.
Nel racconto metaforico il
filosofo parla di un gruppo di
porcospini che ha bisogno di
stare vicino per scaldarsi e
che è costretto a sforzarsi
per trovare la distanza giusta
per non ferirsi l’un l’altro.
Un istituto giuridico che gioca un
ruolo fondamentale nell’economia di
un Paese con importanti ripercussioni
sovranazionali.
Si districa tra la necessità di tutelare
gli interessi interni a difesa della
sovranità, integrità e competitività
dello Stato e l’opportunità di tenere
in considerazione l’interesse degli
operatori del mercato agli investimenti
e, in particolare, alla tutela della libertà
di circolazione dei capitali.
4. UN’AZIONE TUTTA D’ORO
Nel 1994, all’avvio del processo di privatizzazione delle imprese
pubbliche, furono introdotte una serie di disposizioni che conferivano
al Governo un potere discrezionale sulle imprese coinvolte.
Queste regole, contenute nel D-L n. 332 del 1994, stabilivano
l’attribuzione allo Stato di alcune partecipazioni azionarie munite
di poteri speciali (cd. golden share) che permettevano di influenzare
le decisioni del management: dall’opposizione all’acquisizione di
partecipazioni rilevanti, al veto su alcune delibere societarie, al diritto
di nomina di membri degli organi amministrativi.
5. LE CARATTERISTICHE DELLA GOLDEN SHARE…
E UN PROBLEMA
Finalità
Tutelare l’interesse della collettività in quelle società attive in settori
strategiciqualil’energiaeladifesa(inItaliaèstataapplicataaEniS.p.A.,
societàdelGruppoStet,societàdelGruppoEneleFinmeccanicaS.p.A.).
Utilizzo
La partecipazione che permaneva in mano pubblica conferiva allo
Stato un potere sulle scelte strategiche anche a privatizzazione
avvenuta e poteva essere ridotta ad una sola azione.
Problema
L’attivazione di una procedura di infrazione comunitaria in quanto la
disciplina fu ritenuta contraria al principio della libera circolazione
dei capitali (in particolare in quanto non venivano specificati in modo
sufficiente i criteri di esercizio dei “poteri speciali” – problematiche
analoghe anche per altri Paesi come la Francia e la Germania).
6. ARRIVA UNA DECRETO A “SANARE”
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004
conteneva i criteri di esercizio dei poteri speciali.
Art. 1 I poteri speciali... sono esercitati:
esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di
interesse generale, in particolare con riferimento all’ordine pubblico,
alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa...
in relazione al verificarsi di circostanze di grave ed effettivo
pericolo quali la sicurezza di impianti e reti, sicurezza militare,
ordine pubblico, emergenze sanitarie (previsioni poi abrogate con il
Decreto del 20 maggio 2010).
7. ARRIVA LA SENTENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONTRO L’ITALIA
La Corte di Giustizia giudi-
cò incompatibili con la nor-
mative comunitaria i poteri
speciali dello Stato italiano
in Eni, Telecom Italia, Enel e
Finmeccanica (nei cui statuti
era stata inserita la clausola
relativa all’esercizio dei pote-
ri speciali), accogliendo le
conclusioni della Commissio-
ne Europea che, nel giugno
2006, aveva deferito l’Italia
alla Corte di Giustizia per la
violazione degli articoli 43 e
56 del Trattato CE.
La violazione consisteva nel fatto
che il provvedimento del 2004 che
intendeva “sanare” la situazione non
specificasse in modo sufficiente i
criteri di esercizio dei poteri speciali
non permettendo agli investitori di
conoscere le situazioni di utilizzo
di questi poteri. I poteri speciali
devono essere esercitati nel
rispetto dei princìpi dell’ordinamento
interno e comunitario e, tra questi,
primo fra tutti del principio di non
discriminazione.
8. Secondo la Commissione Europea e la Corte di Giustizia:
l’uso dei poteri speciali previsti dalla normativa italiana (ovvero dal
Decreto del 2004) per raggiungere gli obiettivi è eccessivo;
i criteri per l’esercizio di questi poteri sono “vaghi e di portata
indeterminata” e...
diconseguenzaconferisconoalleautorità“ampipoteridiscrezionali
nel giudicare i rischi per gli interessi vitali dello Stato”.
LA VAGHEZZA NON PAGA
9. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010
abroga il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto del 2004 che consentiva
al Ministero del Tesoro l’esercizio di poteri speciali in relazione a Eni
S.p.A.,societàdelgruppoStet,societàdelGruppoEneleFinmeccanica
S.p.A.
L’ITALIA SI ADEGUA CON UN NUOVO DECRETO
10. Il legislatore interviene nuovamente, con il DL 15 marzo 2012, n. 21,
sui dei poteri speciali del Governo, per:
continuare a salvaguardare gli assetti proprietari delle società dei
settori strategici e di interesse nazionale;
razionalizzare e circoscrivere gli ambiti e i criteri di esercizio dei
poteri statali;
risolvere il contenzioso comunitario derivato dal precedente regime.
Siabbandonalagoldenshareesipassaadalcuni“poterispeciali”dello
Stato (golden power) che si possono esercitare in caso di operazioni
straordinarie che coinvolgano imprese che operano in settori strategici.
Cosa può fare lo Stato? In determinate condizioni, porre il veto o dettare
condizioni alla realizzazione delle operazioni straordinarie.
2012: ARRIVA LA GOLDEN POWER
11. UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE
Quali sono le attività di ri-
levanza strategica?
Le reti e gli impianti, l’opera-
tività dei servizi pubblici es-
senziali, i beni ed i rapporti
di rilevanza strategica per
l’interesse nazionale.
La golden power potrà essere
esercitata nei confronti di tutte le
società – e non più soltanto rispetto
alle società privatizzate o in mano
pubblica – che operano nei settori
strategici della difesa e sicurezza
nazionale,eaquellechepossiedono
attività (asset) di rilevanza strategica
nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle comunicazioni.
12. Ilrequisitoperl’eserciziodeipoterispecialineicompartidellasicurezza
e della difesa è la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale
Il Governo può:
imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in
imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza;
porre il veto all’adozione di delibere relative ad operazioni
straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di
clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto
di voto o al possesso azionario;
opporsiall’acquistodipartecipazioni,ovel’acquirentearriviadetenere
un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere
gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
LA NORMATIVA PER DIFESA
E SICUREZZA NAZIONALE
13. Ipoterispecialineisettoridell’energia,deitrasportiedellecomunicazioni
consistono nella possibilità di:
far valere il veto del Governo alle delibere, agli atti e alle operazioni
che riguardano asset strategici;
porre condizioni all’efficacia dell’acquisto di partecipazioni da parte
di soggetti esterni all’UE in società che detengono attivi “strategici”
(valeadirelespecificheattivitàeglispecificiimpiantiritenutistrategici)
e, in casi eccezionali, opporsi all’acquisto stesso.
LA NORMATIVA PER ENERGIA,
TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
14. Gli obblighi di notifica al Governo riguardano le delibere, gli atti o
le operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell’oggetto sociale,
lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie
riguardanti l’introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso
azionario.
Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora
essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata
dalla normativa – nazionale ed europea – di settore, di minaccia di
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e
al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli
approvvigionamenti.
LA NORMATIVA PER ENERGIA,
TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
15. A dircelo è una fonte ufficialissima: la Relazione del giugno 2016,
trasmessa al Parlamento, redatta dal Comitato di coordinamento della
Presidenza del Consiglio in materia di esercizio dei poteri speciali.
In realtà, a fronte di tanto parlare, pochi sono stati gli interventi
effettivi.
Nella Relazione si evidenziano le fragilità di una normativa non
completamente adeguata all’attuale fase storica dominata, tra l’altro,
da un’ondata di investimenti esteri con il coinvolgimento di imprese
strategiche, come per esempio Telecom.
DOPO LA RIFORMA… COSA È SUCCESSO?
16. Secondo la Relazione la golden power “entra in gioco in maniera
tardiva e cioè solo a seguito di decisioni già programmate e/o assunte
dalle aziende”.
E sulla sua efficacia i dati i numeri della Relazione trasmessa al
Parlamento parlano chiaro: nel periodo, sono stati emanati solo 2
decreti con prescrizioni su 30 operazioni notificate, e mai si è arrivato
a porre il veto. Circa il 47% delle notifiche ha riguardato operazioni nel
settore della difesa e sicurezza nazionale, il 23% le comunicazioni, il
17% l’energia, il 13% i trasporti.
GOLDEN POWER: TARDIVA E POCO EFFICACE
17. IL CASO ENAV
L’ operazione
La quotazione delle azioni
di ENAV S.p.A. sul mercato
telematico azionario, orga-
nizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. e finalizza-
to alla vendita di una quota
di minoranza del pacchetto
azionario detenuto dal Mini-
stero dell’Economia e delle
Finanze in ENAV.
Il provvedimento
La delicatezza dell’operazione, che
prevedeva la parziale privatizzazione
di un servizio di pubblica utilità, ha de-
terminato l’imposizione, con D.P.C.M.
10 giugno 2016, di specifiche pre-
scrizioni dirette ad individuare, prima
del completamento dell’operazione,
strumenti di governance per tutela-
re l’integrità delle informazioni e l’ado-
zione di opportune misure interne di
natura organizzativa per disciplinare
l’obbligo di riservatezza e l’accesso e
la confidenzialità dei dati sensibili per
la sicurezza dello Stato.
18. IlprovvedimentodelGoverno
Monti, D-L 15 marzo 2012, n.
21, che ha fissato la nuova di-
sciplina sui poteri speciali, ha
disposto che i provvedimenti
attuativi fossero aggiornati
ogni tre anni.
I provvedimento attuativi ri-
salgono al 2014: si è quindi
aperta nel 2017 una finestra
utile per l’aggiornamento del-
le previsioni.
Quali i possibili interventi?
Il Parlamento ha indicato una strada il
16 maggio 2017, con l’approvazione di
mozioni parlamentari proprio su que-
sto tema. Tra gli impegni accolti dal
Governo nei meccanismi di riforma
dei poteri speciali, l’istituzione di una
cabina di regia europea sui poteri
speciali per ridurre le asimmetrie tra
i Paesi membri e l’estensione dell’e-
sercizio dei poteri anche alle società
nazionali che operano nel settore fi-
nanziario...
prossimamente su questi schermi!
ATTRARRE NUOVI INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEI TRASPORTI
19. Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda intende proporre
nuove regole per tutelare le aziende nazionali ad alto contenuto
tecnologico in caso di acquisizione da parte di soggetti extra-UE.
Non una rivisitazione in chiave protezionistica, bensì regole chiare che
impediscano agli acquirenti stranieri di depauperare il nostro patrimonio
tecnologico, spostarlo e delocalizzarlo altrove.
«Non ci dobbiamo dimenticare che sempre di più anche nei settori
tradizionali conterà l’innovazione tecnologica» ha detto Calenda.
Attendiamo dunque una revisione della golden power per capire quali
saranno gli interventi consentiti e quali no, nel rispetto delle libertà UE
di stabilimento e della circolazione dei capitali.
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