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Diritto penale per l’amministrazione
2016/2017
Prof. Roberto Flor
IL DELITTO DEL TRAFICO DI INFLUENZE ILLECITE
346-bis C.P.
Elgert Vladi
I
Comparazione e
Storicità
II
La Fonte
III
Il Testo
Normativo
IV
L’Inquadra-
mento
V
Struttura Del
Reato
VI
La Casistica
VII
Il Problema
‘Lobbies’
VIII
Criticità
IX
Sitologia
Bibliografia
INDICE
VladiElgert
3
VladiElgert
I
Comparazione e
storicità
Negli ordinamenti di common law i fatti di traffico d’influenza risultano penalmente
sanzionati, tanto che la Gran Bretagna, nella sezione prima contenuta nel Public
Bodies Currupt Practices Act del 1889, già lo prevedeva espressamente, dopo oltre
un secolo, la stessa ha predisposto una più compiuta definizione del reato di traffico
d’influenze illecite arrivando, nell’anno 2010, all’elaborazione del Bribery Act che è
entrato in vigore il 1 luglio del 2011.
La figura di reato del traffico di influenze illecite è di derivazione
sovranazionale, essendo stata estranea alla nostra tradizione giuridica fino a
tempi molto recenti.
Il legislatore italiano invece, ha scelto di mantenere un unico reato con
delle circostanze aggravanti, dove, la prima si basa sulla qualifica
soggettiva del mediatore, mentre, la seconda si fonda sulla peculiare
qualità dell’attività svolta dal pubblico ufficiale.
Il primo ordinamento penale europeo a riconoscere ed a criminalizzare il traffico
d’influenza illecita è stato quello francese con la lg. 4 luglio 1889. Poi, il cd. ‘trafic
d’influence’ francese viene sottoposto ad alcune rilevanti trasformazioni normative
nel corso della seconda guerra mondiale nell’anno 1943. Tale fattispecie francese ha
attualmente anche una costruzione molto complessa..
Anche il codice spagnolo del 1995 include al suo interno, ben tre figure criminose
che sono connesse al reato di traffico illecito d’influenza ‘trafico de influencias’ ; il
predetto codigo spagnolo prevede la punibilità non solo del traffico di influenza
antecedente, ma pure del traffico d’influenza susseguente.
4
VladiElgert
Comparazione e
Storicità
5
VladiElgert
II
La Fonte
6
VladiElgert
La Fonte
ratificata con la legge 3
agosto 2009, n. 116
ratificata dall’Italia con la
legge 28 giugno 2012, n.
110
inossequioaquantodisposto
Convenzione delle Nazioni Unite
sulla corruzione del 31 ottobre 2003,
cosiddetta “Convenzione di Merida”
Convenzione penale sulla
corruzione del Consiglio d’Europa
del 27 gennaio 1999 (Convenzione di
Strasburgo)
Art.1
L. 6/11/2012
N° 190
LA FONTE
7
VladiElgert
Adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9
all’11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14
dicembre 2005.
La Convenzione si articolava in un Preambolo e 71 articoli suddivisi in VIII titoli. In
particolare l’intero titolo II e dedicato agli obblighi posti agli Stati che fanno parte per
l’adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche’ norme di
adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
(09G0123) (GU n.188 del 14-8-2009 )
ApprofondireApprofondire
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
Legge 3 agosto 2009, n. 116
LA FONTE
8
VladiElgert
Approfondire
Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999
La Convenzione (di Strasburgo) è uno strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione
di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto
penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La
Convenzione è aperta agli Stati non membri. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo
di Stati contro la Corruzione - GRECO", che ha iniziato le proprie attività il 1° maggio 1999.
Gli Stati devono prevedere sanzioni e misure efficaci e dissuasive, ivi compresa la privazione della libertà, fino
all’estradizione. Le persone giuridiche saranno anch’esse penalmente responsabili per i reati commessi per avvantaggiarle
e potranno essere loro inflitte efficaci sanzioni penali o civili, comprese delle sanzioni pecuniarie.
LEGGE 28 giugno 2012, n. 110
Approfondire
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)
…Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2012
LA FONTE
9
VladiElgert
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.
In particolare, sul versante della prevenzione il provvedimento:
detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione;
conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli
incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna;
interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.
Sul versante repressivo il ddl prevede alcune modifiche al codice penale:
aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;
ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e
limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio,
dalla corruzione impropria;
punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni;
introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena
da uno a tre anni di reclusione.
Approfondire
L. 6/11/2012
N° 190
10
VladiElgert
III
Il Testo
Normativo
11
VladiElgert
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni
esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione
illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
- La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
- Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
- Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
Il Testo dell’articolo 346-bis. CP Art.1 L. 6/11/2012 N° 190
12
VladiElgert
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni
esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione
illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
- La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
- Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
- Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
Il Testo dell’articolo 346-bis. CP
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VladiElgert
IV
L’Inquadra-
mento
14
VladiElgert
La necessità di dare una risposta al crescente allarme sociale suscitato dai
numerosi scandali susseguitesi negli ultimi anni, che hanno visto, con crescente
frequenza, il coinvolgimento di soggetti interessati e intenzionati alla
corruzione che spesso circonda la politica e l’amministrazione, spiega le ragioni
di un intervento normativo teso ad anticipare la tutela penale al fine di
intercettare comportamenti prodromici ad accordi corruttivi, prima che questi
ultimi giungano a compimento.
L’Inquadramento
Si ritiene che la sanzione del traffico illecito d’influenza determini
un’anticipazione, e quindi una ulteriore prevenzione, nella punizione della
fattispecie corruttiva. Il testo normativo dell’articolo 346-bis c.p. è chiaro,
lineare nel determinare una tutela penale prima che l’accordo corruttivo
vada in porto punendo colui che gioca come tramite tra corrotto e
corruttore mediante la propria influenza.
Con questa norma il legislatore penale ha coperto un vuoto legislativo che
esprimeva l’impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore nella
costruzione dell’accordo corruttivo.
L’articolo 346-bis c.p. punisce, infatti, la vendita d’influenze da parte del
mediatore senza che sia indispensabile e necessario l’esercizio pratico della
stessa. In particolare, l’influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva
e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante.
VladiElgert
15
L’Inquadramento
VladiElgert
16
In sintesi, la ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi pubblici
possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il
privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di
intermediazione verso la Pubblica Amministrazione.
Nell’articolo 346 bis c.p. il legislatore ha inserito la clausola “fuori dei casi di
concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p.”. Tale condizione
pone la fattispecie penale in una situazione giuridica di precisa
subordinazione rispetto ai reati di corruzione propria e corruzione in atti
giudiziari.
Inoltre, ulteriore ratio della norma in esame può essere colta nella volontà
d’impedire l’esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche
l’illecito arricchimento dell’intermediario.
L’Inquadramento
17
VladiElgert
V
Struttura del
reato
18
VladiElgert
L’interesse protetto
I soggetti del reato
La Mediazione illecita
Consumazione e tentativo
Le forme di manifestazione
Aggravanti ed attenuanti
Elemento Psicologico
V
L’Analisi della
struttura
346-bis cp
Il Testo dell’articolo 346-bis. CP
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei
reati di cui agli articoli 319 e 319-ter,
sfruttando relazioni esistenti con un
pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale, come prezzo della
propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio ovvero per remunerarlo, in
relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione
o al ritardo di un atto del suo ufficio, è
punito con la reclusione da uno a tre anni.
- La stessa pena si applica a chi
indebitamente dà o promette denaro o
altro vantaggio patrimoniale.
- La pena è aumentata se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a sé o
ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale riveste la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
- Le pene sono altresì aumentate se i fatti
sono commessi in relazione all’esercizio di
attività giudiziarie.
- Se i fatti sono di particolare tenuità, la
pena è diminuita”.
VladiElgert
L’interesse protetto e sostanzialmente corrispondente a quello del
art. 346 ed e, il solo interesse della amministrazione
Il reato e comune, ponendo essere ‘chiunque’’ sia il mediatore che colui che effettua
la dazione o promette il pagamento. La norma, pero, prevede quale aggravante le
ipotesi in qui il mediatore sia un pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.
Ciò, comunque non lo rende un reato proprio, mirando l’aggravante piuttosto a
colpire le ipotesi in qui i meccanismi di intermediazione illecita nascano dall’interno
della stessa amministrazione
19
L’interesse protetto
I soggetti del reato
20
VladiElgert
Con la specificazione che il reato ricorre quando il responsabile chieda un prezzo per la
propria mediazione illecita, si introduce una specificazione per evitare di ritenere illecite
quel tipo di pressioni definite quale attività di lobbying, ovvero le attività di semplice
influenzamento esercitata dai gruppi di pressione. Non risulta alcuna decisione specifica al
riguardo potendosi comunque richiamare quanto già affermato con riferimento al
millantato credito, ovvero che l’antigiuridicità della condotta e esclusa quando si tratti di
una mediazione professionale lecita perché riconosciuta da specifiche disposizioni di legge
ed il mediatore non faccia riferimento a sue relazioni extra professionali (Cass.
n.4915/1997). In realtà, si osserva in dottrina, non vi è una adeguata normativa extra
penale che consenta di definire lecita о illecita l’attività di mediazione restando quindi una
disciplina di difficile applicazione
La Mediazione illecita
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VladiElgert
La simile costruzione della condotta rispetto al reato di millantato credito fa
ritenere applicabile le stesse regole. La consumazione, quindi, si ha già con la
promessa ed il tentativo è configurabile, anche in questo caso tenendo presente
che la condotta non deve essere ancora arrivata alla soglia della promessa.
In una delle prime decisioni si è affermato che il reato presuppone un rapporto di
tipo paritario tra il privato ed il pubblico ufficiale rispetto al quale si colloca il
mediatore. Non ricorre, quindi, quando U mediatore, (facendo riferimento ai
propri rapporti con il pubblico ufficiale, manifesti nei confronti del privato un
atteggiamento minaccioso che possa farlo ritenere portatore di una condotta
concussiva da parte del pubblico ufficiale (Cass. N. 11808/2013)
Consumazione e tentativo
Le forme di manifestazione
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VladiElgert
Oltre alla già citata aggravante ,è prevista I ‘aggravante dell’'essere il fatto commesso in
relazione all'esercizio di attività giudiziaria. Tale aggravante, sulla quale non vi sono ancora
decisioni di legittimità, appare rendere la disposizione applicabile anche rispetto al millantato
credito del patrocinatore (art. 382)
Ê poi prevista la attenuante della "particolare tenuità’ del fatto, per la quale si pone la
questione, non ancora affrontata in giurisprudenza, se si sovrapponga, come appare
testualmente, alla previsione della stessa particolare tenuità del fatto quale causa di non
punibilità di cui all’art .131 bis Le soluzioni possibili sono il ritenere tale attenuante abrogata
implicitamente per essere stata sostituita dalla causa di non punibilità о il ritenere prevalente
il carattere speciale della norma, applicandosi nella materia in questione l'attenuante a
discapito della causa di non punibilità (soluzione quest’ultima che, non ravvisandosi ragioni
per il trattamento deteriore per l'autore del reato in oggetto, appare decisamente
improbabile).
E richiesto il dolo generico!
Aggravanti ed attenuanti
Elemento Psicologico
23
VladiElgert
VI
La Casistica
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VladiElgert
VI
La Casistica
Cassazione Penale n. 51688/2014
Cassazione Penale n. 11808/2013
Cassazione Penale. N. 29789/2013
25
VladiElgert
Si tratta – secondo i giudici – di un risultato paradossale determinato da una riforma presentata all’insegna del rafforzamento della repressione dei reati contro la
pubblica amministrazione che ha prodotto, almeno in questo caso, l’esito contrario. Invero, mentre l’art. 346 c.p., comma 1, stabilisce la pena della reclusione da uno a
cinque anni, l’art. 346 bis c.p., commina la reclusione da uno a tre anni, ossia una pena il cui massimo edittale, nel caso di affermazione della responsabilità penale,
comporta l’irrogazione di una sanzione meno severa e, quanto agli effetti sulla disciplina cautelare, preclude l’applicazione di qualsivoglia misura coercitiva.
Questo, dunque, il principio di diritto affermato dalla Corte con la pronuncia in annotazione.
Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o
col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono,
dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346 bis c.p., che
punisce il fatto con pena più mite.
Il “millantare credito” veniva inizialmente interpretato come vanteria di
un’influenza inesistente, idonea a ingannare il c.d. compratore di fumo, il
quale, credendo alle parole del millantatore, da il denaro destinato a
compensare la presunta mediazione; successivamente, considerato che il reato
di cui all’art. 346 c.p., è stato concepito per tutelare il prestigio della pubblica
amministrazione piuttosto che il patrimonio del solvens, si è focalizzata
l’attenzione sulla condotta dell’agente, che si fa dare il denaro rappresentando
i pubblici impiegati come persone venali, inclini ai favoritismi, cosicché si è
consolidato l’indirizzo ermeneutico secondo cui, per integrare la millanteria,
non è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, perché ciò che rileva
è la vanteria dell’influenza sul pubblico ufficiale, che, da sola, a prescindere dai
rapporti effettivamente intrattenuti, offende l’immagine della pubblica
amministrazione (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 4.3.2003 n. 16255, Pirosu, rv
224872; idem, 17.3.2010 n. 13479, D’Alessio, rv 246734).
A questo punto si deve tener conto dell’entrata in vigore della legge
n. 190 del 2012, che, senza toccare l’art. 346 c.p., ha aggiunto la nuova
fattispecie di reato denominata “traffico di influenze illecite“, che
fissa come presupposto della ricezione del denaro chiesto come
prezzo della mediazione propria o come retribuzione per il pubblico
ufficiale “lo sfruttamento delle relazioni esistenti” con quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 346 bis c.p., autore del reato non è più chi millanta
influenze non importa se vere o false, ma unicamente chi sfrutta
influenze effettivamente esistenti (il che giustifica il diverso
trattamento riservato a chi sborsa denaro ripromettendosi di trarne
vantaggio: non punibile nel primo caso, che ha per protagonista un
millantatore puro sedicente faccendiere, concorrente nel reato nel
secondo caso, che vede all’opera un faccendiere vero realmente in
contatto con il pubblico ufficiale).
Approfondire
Cassazione Penale, Sez. VI, 11 dicembre 2014 (ud. 28 novembre 2014), n. 51688
La pronuncia numero 51688, depositata nel dicembre 2014, con la quale la sesta sezione penale della Cassazione ha preso posizione in ordine al rapporto tra millantato
credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) a seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2012.
Tra millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
26
VladiElgert
Approfondire
Cassazione Penale 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808)
Il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis cod. pen., introdotto dalla Legge
190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria –
come si desume agevolmente dall’inciso iniziale contenuto nell’art. 346 bis comma 1 – non è
configurabile in una situazione un cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il
pubblico ufficiale ed il soggetto privato.
La corte rigetta il ricorso
La gran parte dei motivi formulati con gli atti di impugnazione sono inammissibili in quanto
presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai
sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del
05/11/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari
dello stesso Tribunale aveva disposto nei confronti di C.
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari
in relazione al delitto di concussione continuata per avere,
dal 2004 e fino al maggio del 2009, abusando della sua
qualità di magistrato della Corte dei conti, ripetutamente
indotto l’Imprenditore D a corrispondergli indebitamente
denaro o altra utilità:
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il C, con due distinti atti
sottoscritti dai suoi difensori di fiducia avv. OMISSIS e avv. OMISSIS,
il quale, articolando la doglianza su più punti (alcuni dei quali comuni
ai due atti di impugnazione), ha dedotto il vizio di motivazione, per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il
Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della
misura cautelare:
…
27
VladiElgert
Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., si differenzia, dal punto di vista strutturale,
dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto
l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. La
fattispecie si pone espressamente in una fase propedeutica ad una possibile corruzione, richiedendo
che la parte ottenga un pagamento o per la propria mediazione ‘illecita’ o per il pubblico ufficiale per
remunerarlo per l’eventuale corruzione. La corruzione però non si deve realizzare: sia per la clausola
esplicita ‘fuori nei casi di concorso’ in corruzione che per la definizione della condotta, e del tutto
escluso che una qualsiasi parte del prezzo possa essere destinata al pubblico ufficiale…
perfezionandosi, altrimenti, il reato più grave. Ossia il 319. c.p.
Approfondire
Cass. Pen., Sez. VI, 11 luglio 2013. N. 29789 (ud. 27 giugno 2013)
Risponde di corruzione il consigliere comunale che offre il proprio voto in cambio di un’utilità non dovuta
Infine, la Suprema Corte, quanto agli elementi costitutivi del reato, ha avuto modo di affermare che
rientrano nello schema concettuale degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato di
corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all’art. 319 c.p., comma 1, la dazione e la
promessa di denaro e altre utilità effettuate nei confronti di consiglieri comunali affinché costoro,
compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo
scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e precostituito (Sez. 6, Sentenza n. 2841 del
03/06/1987Rv. 177779)
28
VladiElgert
VII
Il problema
‘Lobbies’
VladiElgert
29
L'introduzione nel nostro ordinamento del reato di traffico
d'influenze illecite rende il problema della regolamentazione
delle lobbies di particolare attualità, stante la necessità di
assicurare una precisa linea di confine tra la legittima attività
di influenza e quella esercitata indebitamente.
In altri termini, «il tema di fondo è capire quali regole possono
disciplinare tale rapporto, in modo da eliminare ogni oscurità e
ambiguità» , sia nel processo decisionale che in tutta l'attività del
mediatore prodromica a tale momento. Del resto, nel nostro Paese, pur
in presenza di «una vera e propria overdose di intermediazione» ,
manca un'apposita e adeguata regolamentazione del settore , come
quella approvata da tempo in altri Paesi.
Sinteticamente si può dire che la disciplina dell'attività di lobbying segue due diversi modelli di riferimento, definiti rispettivamente
regolamentazione-trasparenza; Imo modello - che è, ad esempio, quello inglese mira a garantire la trasparenza del processo decisionale sia
attraverso norme interne, dedicate a monitorare l'attività dei decisori pubblici - come, ad esempio, la pubblicazione, all'inizio di ogni legislatura, del
registro degli interessi di cui i parlamentari sono direttamente o indirettamente portatori - sia mediante disposizioni relative ai lobbisti, quali l'istituzione di
un apposito registro con l'indicazione dei principali gruppi di pressione, nonché la previsione di appositi codici di condotta per tutti i portatori di interessi
particolari.
regolamentazione -partecipazione Il modello - che è quello in uso sia negli Stati Uniti che presso il Parlamento europeo, dove i lobbisti
appositamente registrati hanno il diritto di essere ascoltati dalle Commissioni nelle materie di loro interesse - mira a garantire, accanto alle esigenze di
trasparenza suindicate, anche il coinvolgimento diretto nel processo decisionale dei portatori di interessi particolari .
Le proposte di legge presentate in Italia , nel tentativo di disciplinare la tematica, sembrano perseguire sia «esigenze di
trasparenza, con l'obiettivo di rendere conoscibili per il cittadino i molteplici fattori che incidono sulla formazione degli
atti normativi e degli atti amministrativi generali del Governo, sia di partecipazione, con la finalità di permettere ai
rappresentanti di interessi non generali di intervenire nei processi decisionali dell'Esecutivo in condizioni di parità di
trattamento» ; a tutt'oggi, però, nessuna di queste ha avuto esito positivo, con la conseguenza che le c.d. lobbies
continuano a partecipare ai processi decisionali in modo tendenzialmente occulto, con evidenti profili di criticità per la
tenuta complessiva del sistema.
problema ‘Lobbies’ Lobying e
democrazia
30
VladiElgert
VIII
Criticità
31
VladiElgert
Inoltre, la difficile comprensibilità del testo normativo aumenta i rischi di eccessi di incriminazione verso l’attività di
lobbying altrove considerate del tutto lecite, appaiono contrastanti con il principio di extrema ratio della norma penale.
Trattandosi di una fattispecie affrettata da ‘ordini’ sovranazionali, sconta l’assenza di una cultura di repressione e
prevenzione di tali fattispecie penali nell’ordinamento interno, nonostante i fatti incriminati siano piuttosto frequenti e
dannosi per la pubblica amministrazione e la società in generale
Si riscontrano, inoltre, difficoltà pratiche per l’accertamento concreto dei fatti incriminati dalla norma, stante l’impossibilità
di avvalersi dello strumento delle intercettazioni
Un altro aspetto importante, consiste nella eccessiva vaghezza del concetto di ‘mediazione illecita’ contenuto nella norma,
che sembra contrastare con il principio di tassatività e determinatezza del precetto penale.
A mio avviso la norma oggetto d’indagine sembra trovare un campo di applicazione estremamente
rilevante nell’analisi delle situazioni di emergenza che si caratterizzano per la deroga alla normativa
ordinaria.
Criticità che non possono non sollevare dubbi circa la reale efficacia della fattispecie
32
VladiElgert
IX
Sitologia
Bibliografia
33
VladiElgert
http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2016/03/codice-penale-navigabile-4-marzo-2016.pdf
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art346bis.html
http://anticorruzione.eu/normativa/normativa-estera/onu/convenzione-di-merida/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;116
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=auS+ZQ5vbxaBw5OdfKTzow__.ntc-as1-
guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-26&atto.codiceRedazionale=012G0128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.giurisprudenzapenale.com/2015/01/11/tra-millantato-credito-art-346-c-p-e-traffico-di-influenze-illecite-art-346-bis-c-p-dopo-la-
legge-1902012/
http://www.osservatoriopenale.it/influenze/
http://www.giurisprudenzapenale.com/2013/07/13/risponde-di-corruzione-il-consigliere-comunale-che-offre-il-proprio-voto-in-cambio-di-
unutilita-non-dovuta/
Codice penale commentato Giuffrè, 2016.
Lobbying e democrazia; La rappresentanza degli interessi in Italia.
Transparency International Italia, Corruzione e sistemi di integrità in Italia, 2012.
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346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministrazione

  • 1. Diritto penale per l’amministrazione 2016/2017 Prof. Roberto Flor IL DELITTO DEL TRAFICO DI INFLUENZE ILLECITE 346-bis C.P. Elgert Vladi
  • 2. I Comparazione e Storicità II La Fonte III Il Testo Normativo IV L’Inquadra- mento V Struttura Del Reato VI La Casistica VII Il Problema ‘Lobbies’ VIII Criticità IX Sitologia Bibliografia INDICE VladiElgert
  • 4. Negli ordinamenti di common law i fatti di traffico d’influenza risultano penalmente sanzionati, tanto che la Gran Bretagna, nella sezione prima contenuta nel Public Bodies Currupt Practices Act del 1889, già lo prevedeva espressamente, dopo oltre un secolo, la stessa ha predisposto una più compiuta definizione del reato di traffico d’influenze illecite arrivando, nell’anno 2010, all’elaborazione del Bribery Act che è entrato in vigore il 1 luglio del 2011. La figura di reato del traffico di influenze illecite è di derivazione sovranazionale, essendo stata estranea alla nostra tradizione giuridica fino a tempi molto recenti. Il legislatore italiano invece, ha scelto di mantenere un unico reato con delle circostanze aggravanti, dove, la prima si basa sulla qualifica soggettiva del mediatore, mentre, la seconda si fonda sulla peculiare qualità dell’attività svolta dal pubblico ufficiale. Il primo ordinamento penale europeo a riconoscere ed a criminalizzare il traffico d’influenza illecita è stato quello francese con la lg. 4 luglio 1889. Poi, il cd. ‘trafic d’influence’ francese viene sottoposto ad alcune rilevanti trasformazioni normative nel corso della seconda guerra mondiale nell’anno 1943. Tale fattispecie francese ha attualmente anche una costruzione molto complessa.. Anche il codice spagnolo del 1995 include al suo interno, ben tre figure criminose che sono connesse al reato di traffico illecito d’influenza ‘trafico de influencias’ ; il predetto codigo spagnolo prevede la punibilità non solo del traffico di influenza antecedente, ma pure del traffico d’influenza susseguente. 4 VladiElgert Comparazione e Storicità
  • 6. 6 VladiElgert La Fonte ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110 inossequioaquantodisposto Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida” Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) Art.1 L. 6/11/2012 N° 190 LA FONTE
  • 7. 7 VladiElgert Adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. La Convenzione si articolava in un Preambolo e 71 articoli suddivisi in VIII titoli. In particolare l’intero titolo II e dedicato agli obblighi posti agli Stati che fanno parte per l’adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione. Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche’ norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (09G0123) (GU n.188 del 14-8-2009 ) ApprofondireApprofondire La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione Legge 3 agosto 2009, n. 116 LA FONTE
  • 8. 8 VladiElgert Approfondire Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 La Convenzione (di Strasburgo) è uno strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La Convenzione è aperta agli Stati non membri. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo di Stati contro la Corruzione - GRECO", che ha iniziato le proprie attività il 1° maggio 1999. Gli Stati devono prevedere sanzioni e misure efficaci e dissuasive, ivi compresa la privazione della libertà, fino all’estradizione. Le persone giuridiche saranno anch’esse penalmente responsabili per i reati commessi per avvantaggiarle e potranno essere loro inflitte efficaci sanzioni penali o civili, comprese delle sanzioni pecuniarie. LEGGE 28 giugno 2012, n. 110 Approfondire Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128) …Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2012 LA FONTE
  • 9. 9 VladiElgert "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. In particolare, sul versante della prevenzione il provvedimento: detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna; interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sul versante repressivo il ddl prevede alcune modifiche al codice penale: aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria; punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni; introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione. Approfondire L. 6/11/2012 N° 190
  • 11. 11 VladiElgert “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. - La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. - La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. - Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. - Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”. Il Testo dell’articolo 346-bis. CP Art.1 L. 6/11/2012 N° 190
  • 12. 12 VladiElgert “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. - La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. - La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. - Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. - Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”. Il Testo dell’articolo 346-bis. CP
  • 14. 14 VladiElgert La necessità di dare una risposta al crescente allarme sociale suscitato dai numerosi scandali susseguitesi negli ultimi anni, che hanno visto, con crescente frequenza, il coinvolgimento di soggetti interessati e intenzionati alla corruzione che spesso circonda la politica e l’amministrazione, spiega le ragioni di un intervento normativo teso ad anticipare la tutela penale al fine di intercettare comportamenti prodromici ad accordi corruttivi, prima che questi ultimi giungano a compimento. L’Inquadramento
  • 15. Si ritiene che la sanzione del traffico illecito d’influenza determini un’anticipazione, e quindi una ulteriore prevenzione, nella punizione della fattispecie corruttiva. Il testo normativo dell’articolo 346-bis c.p. è chiaro, lineare nel determinare una tutela penale prima che l’accordo corruttivo vada in porto punendo colui che gioca come tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza. Con questa norma il legislatore penale ha coperto un vuoto legislativo che esprimeva l’impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore nella costruzione dell’accordo corruttivo. L’articolo 346-bis c.p. punisce, infatti, la vendita d’influenze da parte del mediatore senza che sia indispensabile e necessario l’esercizio pratico della stessa. In particolare, l’influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante. VladiElgert 15 L’Inquadramento
  • 16. VladiElgert 16 In sintesi, la ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione. Nell’articolo 346 bis c.p. il legislatore ha inserito la clausola “fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p.”. Tale condizione pone la fattispecie penale in una situazione giuridica di precisa subordinazione rispetto ai reati di corruzione propria e corruzione in atti giudiziari. Inoltre, ulteriore ratio della norma in esame può essere colta nella volontà d’impedire l’esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l’illecito arricchimento dell’intermediario. L’Inquadramento
  • 18. 18 VladiElgert L’interesse protetto I soggetti del reato La Mediazione illecita Consumazione e tentativo Le forme di manifestazione Aggravanti ed attenuanti Elemento Psicologico V L’Analisi della struttura 346-bis cp Il Testo dell’articolo 346-bis. CP “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. - La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. - La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. - Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. - Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
  • 19. VladiElgert L’interesse protetto e sostanzialmente corrispondente a quello del art. 346 ed e, il solo interesse della amministrazione Il reato e comune, ponendo essere ‘chiunque’’ sia il mediatore che colui che effettua la dazione o promette il pagamento. La norma, pero, prevede quale aggravante le ipotesi in qui il mediatore sia un pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. Ciò, comunque non lo rende un reato proprio, mirando l’aggravante piuttosto a colpire le ipotesi in qui i meccanismi di intermediazione illecita nascano dall’interno della stessa amministrazione 19 L’interesse protetto I soggetti del reato
  • 20. 20 VladiElgert Con la specificazione che il reato ricorre quando il responsabile chieda un prezzo per la propria mediazione illecita, si introduce una specificazione per evitare di ritenere illecite quel tipo di pressioni definite quale attività di lobbying, ovvero le attività di semplice influenzamento esercitata dai gruppi di pressione. Non risulta alcuna decisione specifica al riguardo potendosi comunque richiamare quanto già affermato con riferimento al millantato credito, ovvero che l’antigiuridicità della condotta e esclusa quando si tratti di una mediazione professionale lecita perché riconosciuta da specifiche disposizioni di legge ed il mediatore non faccia riferimento a sue relazioni extra professionali (Cass. n.4915/1997). In realtà, si osserva in dottrina, non vi è una adeguata normativa extra penale che consenta di definire lecita о illecita l’attività di mediazione restando quindi una disciplina di difficile applicazione La Mediazione illecita
  • 21. 21 VladiElgert La simile costruzione della condotta rispetto al reato di millantato credito fa ritenere applicabile le stesse regole. La consumazione, quindi, si ha già con la promessa ed il tentativo è configurabile, anche in questo caso tenendo presente che la condotta non deve essere ancora arrivata alla soglia della promessa. In una delle prime decisioni si è affermato che il reato presuppone un rapporto di tipo paritario tra il privato ed il pubblico ufficiale rispetto al quale si colloca il mediatore. Non ricorre, quindi, quando U mediatore, (facendo riferimento ai propri rapporti con il pubblico ufficiale, manifesti nei confronti del privato un atteggiamento minaccioso che possa farlo ritenere portatore di una condotta concussiva da parte del pubblico ufficiale (Cass. N. 11808/2013) Consumazione e tentativo Le forme di manifestazione
  • 22. 22 VladiElgert Oltre alla già citata aggravante ,è prevista I ‘aggravante dell’'essere il fatto commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziaria. Tale aggravante, sulla quale non vi sono ancora decisioni di legittimità, appare rendere la disposizione applicabile anche rispetto al millantato credito del patrocinatore (art. 382) Ê poi prevista la attenuante della "particolare tenuità’ del fatto, per la quale si pone la questione, non ancora affrontata in giurisprudenza, se si sovrapponga, come appare testualmente, alla previsione della stessa particolare tenuità del fatto quale causa di non punibilità di cui all’art .131 bis Le soluzioni possibili sono il ritenere tale attenuante abrogata implicitamente per essere stata sostituita dalla causa di non punibilità о il ritenere prevalente il carattere speciale della norma, applicandosi nella materia in questione l'attenuante a discapito della causa di non punibilità (soluzione quest’ultima che, non ravvisandosi ragioni per il trattamento deteriore per l'autore del reato in oggetto, appare decisamente improbabile). E richiesto il dolo generico! Aggravanti ed attenuanti Elemento Psicologico
  • 24. 24 VladiElgert VI La Casistica Cassazione Penale n. 51688/2014 Cassazione Penale n. 11808/2013 Cassazione Penale. N. 29789/2013
  • 25. 25 VladiElgert Si tratta – secondo i giudici – di un risultato paradossale determinato da una riforma presentata all’insegna del rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione che ha prodotto, almeno in questo caso, l’esito contrario. Invero, mentre l’art. 346 c.p., comma 1, stabilisce la pena della reclusione da uno a cinque anni, l’art. 346 bis c.p., commina la reclusione da uno a tre anni, ossia una pena il cui massimo edittale, nel caso di affermazione della responsabilità penale, comporta l’irrogazione di una sanzione meno severa e, quanto agli effetti sulla disciplina cautelare, preclude l’applicazione di qualsivoglia misura coercitiva. Questo, dunque, il principio di diritto affermato dalla Corte con la pronuncia in annotazione. Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono, dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite. Il “millantare credito” veniva inizialmente interpretato come vanteria di un’influenza inesistente, idonea a ingannare il c.d. compratore di fumo, il quale, credendo alle parole del millantatore, da il denaro destinato a compensare la presunta mediazione; successivamente, considerato che il reato di cui all’art. 346 c.p., è stato concepito per tutelare il prestigio della pubblica amministrazione piuttosto che il patrimonio del solvens, si è focalizzata l’attenzione sulla condotta dell’agente, che si fa dare il denaro rappresentando i pubblici impiegati come persone venali, inclini ai favoritismi, cosicché si è consolidato l’indirizzo ermeneutico secondo cui, per integrare la millanteria, non è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, perché ciò che rileva è la vanteria dell’influenza sul pubblico ufficiale, che, da sola, a prescindere dai rapporti effettivamente intrattenuti, offende l’immagine della pubblica amministrazione (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 4.3.2003 n. 16255, Pirosu, rv 224872; idem, 17.3.2010 n. 13479, D’Alessio, rv 246734). A questo punto si deve tener conto dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, che, senza toccare l’art. 346 c.p., ha aggiunto la nuova fattispecie di reato denominata “traffico di influenze illecite“, che fissa come presupposto della ricezione del denaro chiesto come prezzo della mediazione propria o come retribuzione per il pubblico ufficiale “lo sfruttamento delle relazioni esistenti” con quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 346 bis c.p., autore del reato non è più chi millanta influenze non importa se vere o false, ma unicamente chi sfrutta influenze effettivamente esistenti (il che giustifica il diverso trattamento riservato a chi sborsa denaro ripromettendosi di trarne vantaggio: non punibile nel primo caso, che ha per protagonista un millantatore puro sedicente faccendiere, concorrente nel reato nel secondo caso, che vede all’opera un faccendiere vero realmente in contatto con il pubblico ufficiale). Approfondire Cassazione Penale, Sez. VI, 11 dicembre 2014 (ud. 28 novembre 2014), n. 51688 La pronuncia numero 51688, depositata nel dicembre 2014, con la quale la sesta sezione penale della Cassazione ha preso posizione in ordine al rapporto tra millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) a seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2012. Tra millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
  • 26. 26 VladiElgert Approfondire Cassazione Penale 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808) Il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis cod. pen., introdotto dalla Legge 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall’inciso iniziale contenuto nell’art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione un cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato. La corte rigetta il ricorso La gran parte dei motivi formulati con gli atti di impugnazione sono inammissibili in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 05/11/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto nei confronti di C. l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di concussione continuata per avere, dal 2004 e fino al maggio del 2009, abusando della sua qualità di magistrato della Corte dei conti, ripetutamente indotto l’Imprenditore D a corrispondergli indebitamente denaro o altra utilità: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il C, con due distinti atti sottoscritti dai suoi difensori di fiducia avv. OMISSIS e avv. OMISSIS, il quale, articolando la doglianza su più punti (alcuni dei quali comuni ai due atti di impugnazione), ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare: …
  • 27. 27 VladiElgert Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. La fattispecie si pone espressamente in una fase propedeutica ad una possibile corruzione, richiedendo che la parte ottenga un pagamento o per la propria mediazione ‘illecita’ o per il pubblico ufficiale per remunerarlo per l’eventuale corruzione. La corruzione però non si deve realizzare: sia per la clausola esplicita ‘fuori nei casi di concorso’ in corruzione che per la definizione della condotta, e del tutto escluso che una qualsiasi parte del prezzo possa essere destinata al pubblico ufficiale… perfezionandosi, altrimenti, il reato più grave. Ossia il 319. c.p. Approfondire Cass. Pen., Sez. VI, 11 luglio 2013. N. 29789 (ud. 27 giugno 2013) Risponde di corruzione il consigliere comunale che offre il proprio voto in cambio di un’utilità non dovuta Infine, la Suprema Corte, quanto agli elementi costitutivi del reato, ha avuto modo di affermare che rientrano nello schema concettuale degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all’art. 319 c.p., comma 1, la dazione e la promessa di denaro e altre utilità effettuate nei confronti di consiglieri comunali affinché costoro, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e precostituito (Sez. 6, Sentenza n. 2841 del 03/06/1987Rv. 177779)
  • 29. VladiElgert 29 L'introduzione nel nostro ordinamento del reato di traffico d'influenze illecite rende il problema della regolamentazione delle lobbies di particolare attualità, stante la necessità di assicurare una precisa linea di confine tra la legittima attività di influenza e quella esercitata indebitamente. In altri termini, «il tema di fondo è capire quali regole possono disciplinare tale rapporto, in modo da eliminare ogni oscurità e ambiguità» , sia nel processo decisionale che in tutta l'attività del mediatore prodromica a tale momento. Del resto, nel nostro Paese, pur in presenza di «una vera e propria overdose di intermediazione» , manca un'apposita e adeguata regolamentazione del settore , come quella approvata da tempo in altri Paesi. Sinteticamente si può dire che la disciplina dell'attività di lobbying segue due diversi modelli di riferimento, definiti rispettivamente regolamentazione-trasparenza; Imo modello - che è, ad esempio, quello inglese mira a garantire la trasparenza del processo decisionale sia attraverso norme interne, dedicate a monitorare l'attività dei decisori pubblici - come, ad esempio, la pubblicazione, all'inizio di ogni legislatura, del registro degli interessi di cui i parlamentari sono direttamente o indirettamente portatori - sia mediante disposizioni relative ai lobbisti, quali l'istituzione di un apposito registro con l'indicazione dei principali gruppi di pressione, nonché la previsione di appositi codici di condotta per tutti i portatori di interessi particolari. regolamentazione -partecipazione Il modello - che è quello in uso sia negli Stati Uniti che presso il Parlamento europeo, dove i lobbisti appositamente registrati hanno il diritto di essere ascoltati dalle Commissioni nelle materie di loro interesse - mira a garantire, accanto alle esigenze di trasparenza suindicate, anche il coinvolgimento diretto nel processo decisionale dei portatori di interessi particolari . Le proposte di legge presentate in Italia , nel tentativo di disciplinare la tematica, sembrano perseguire sia «esigenze di trasparenza, con l'obiettivo di rendere conoscibili per il cittadino i molteplici fattori che incidono sulla formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali del Governo, sia di partecipazione, con la finalità di permettere ai rappresentanti di interessi non generali di intervenire nei processi decisionali dell'Esecutivo in condizioni di parità di trattamento» ; a tutt'oggi, però, nessuna di queste ha avuto esito positivo, con la conseguenza che le c.d. lobbies continuano a partecipare ai processi decisionali in modo tendenzialmente occulto, con evidenti profili di criticità per la tenuta complessiva del sistema. problema ‘Lobbies’ Lobying e democrazia
  • 31. 31 VladiElgert Inoltre, la difficile comprensibilità del testo normativo aumenta i rischi di eccessi di incriminazione verso l’attività di lobbying altrove considerate del tutto lecite, appaiono contrastanti con il principio di extrema ratio della norma penale. Trattandosi di una fattispecie affrettata da ‘ordini’ sovranazionali, sconta l’assenza di una cultura di repressione e prevenzione di tali fattispecie penali nell’ordinamento interno, nonostante i fatti incriminati siano piuttosto frequenti e dannosi per la pubblica amministrazione e la società in generale Si riscontrano, inoltre, difficoltà pratiche per l’accertamento concreto dei fatti incriminati dalla norma, stante l’impossibilità di avvalersi dello strumento delle intercettazioni Un altro aspetto importante, consiste nella eccessiva vaghezza del concetto di ‘mediazione illecita’ contenuto nella norma, che sembra contrastare con il principio di tassatività e determinatezza del precetto penale. A mio avviso la norma oggetto d’indagine sembra trovare un campo di applicazione estremamente rilevante nell’analisi delle situazioni di emergenza che si caratterizzano per la deroga alla normativa ordinaria. Criticità che non possono non sollevare dubbi circa la reale efficacia della fattispecie
  • 33. 33 VladiElgert http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2016/03/codice-penale-navigabile-4-marzo-2016.pdf http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art346bis.html http://anticorruzione.eu/normativa/normativa-estera/onu/convenzione-di-merida/ http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;116 http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=auS+ZQ5vbxaBw5OdfKTzow__.ntc-as1- guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-26&atto.codiceRedazionale=012G0128&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg http://www.giurisprudenzapenale.com/2015/01/11/tra-millantato-credito-art-346-c-p-e-traffico-di-influenze-illecite-art-346-bis-c-p-dopo-la- legge-1902012/ http://www.osservatoriopenale.it/influenze/ http://www.giurisprudenzapenale.com/2013/07/13/risponde-di-corruzione-il-consigliere-comunale-che-offre-il-proprio-voto-in-cambio-di- unutilita-non-dovuta/ Codice penale commentato Giuffrè, 2016. Lobbying e democrazia; La rappresentanza degli interessi in Italia. Transparency International Italia, Corruzione e sistemi di integrità in Italia, 2012.