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Interpello 27 marzo 2014, n. 01 - Obblighi degli allievi degli istituti 
di istruzione ed universitari, Datore di lavoro nelle scuole 
cattoliche, Identificazione enti bilaterali e organismi paritetici e 
Obbligo formazione docente non dipendente 
Venerdì 28 Marzo 2014 15:28 
Interpello n. 01 IIInnnttteeerrrpppeeellllllooo nnn... 000111 ddddeeeellll 22227777 mmmmaaaarrrrzzzzoooo 2222000011114444 
“Guida alla lettura” aaaa ccccuuuurrrraaaa ddddiiii MMMMiiiicccchhhheeeellllaaaa BBBBrrrraaaammmmuuuucccccccciiii AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaannnniiii 
SOMMARIO: OGGETTO - SOGGETTO INTERPELLANTE - QUESITO - RISPOSTA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Oggetto Obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, criteri di 
identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, 
identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e obbligo di 
informazione e formazione nel caso di docente non dipendente 
chiamato d’urgenza. 
Soggetto 
interpellante 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Quesito 1. In quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai 
lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal d.lgs. 
n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attività ordinaria, 
l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che 
sono agenti chimici e attrezzature videoterminali; 
2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e 
preposto nel caso delle scuole cattoliche; 
3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti 
bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 
21/12/2011; 
4. limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del d.lgs. n.
81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via 
d’urgenza. 
Risposta 1. Il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti 
di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione 
professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi 
comprese le attrezzature munite di videoterminali”, da un lato esclude 
l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in 
tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività 
scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e 
formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione 
ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori 
appositamente attrezzati, dall’altro esclude qualsiasi deroga 
nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di 
esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla 
formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di 
“lavoratore”. 
2. Il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del decreto 
ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di 
applicazione anche alle “Istituzioni scolastiche ed educative non statali”, 
specifica “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al 
titolo VII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro 
si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 
353”. Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto 
dall’art. 2, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 che definisce il datore 
di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa 
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 
3. L’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 relativamente alla 
collaborazione di cui all’art. 37 prevede che tale richiesta di
collaborazione operi unicamente in relazione agli organismi paritetici 
che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito 
di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e che svolgano la propria attività di “supporto “ alle 
aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore 
di lavoro. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di 
riferimento possa essere individuato nella Provincia e, nei soli casi in cui 
il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale, nella 
Regione. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né 
a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro potrà 
comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. 
Infine non è onere del datore di lavoro/organizzatore del corso 
dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel 
territorio in cui si svolge la propria attività. 
4. Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o 
di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui 
apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo 
sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione 
Specifica di settore. Pertanto il datore di lavoro può facilmente 
dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 
81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza 
di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il 
lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare 
il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente “o, se ciò non risulta 
possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti 
possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del 
preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere 
completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”. 
Normativa 
di 
riferimento 
D.lgs. n. 81/2008: art. 2, 3, 37; Accordo Stato-Regioni, 21/12/2011; 
Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012; d.m. n. 382/98; d.lgs. n. 
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317 interpello 27 marzo 2014, n. 01 - obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ad altre figure varie

  • 1. Interpello 27 marzo 2014, n. 01 - Obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, Datore di lavoro nelle scuole cattoliche, Identificazione enti bilaterali e organismi paritetici e Obbligo formazione docente non dipendente Venerdì 28 Marzo 2014 15:28 Interpello n. 01 IIInnnttteeerrrpppeeellllllooo nnn... 000111 ddddeeeellll 22227777 mmmmaaaarrrrzzzzoooo 2222000011114444 “Guida alla lettura” aaaa ccccuuuurrrraaaa ddddiiii MMMMiiiicccchhhheeeellllaaaa BBBBrrrraaaammmmuuuucccccccciiii AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaannnniiii SOMMARIO: OGGETTO - SOGGETTO INTERPELLANTE - QUESITO - RISPOSTA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Oggetto Obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza. Soggetto interpellante Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Quesito 1. In quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal d.lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attività ordinaria, l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali; 2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche; 3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011; 4. limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del d.lgs. n.
  • 2. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza. Risposta 1. Il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”, da un lato esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall’altro esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”. 2. Il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle “Istituzioni scolastiche ed educative non statali”, specifica “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353”. Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 3. L’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 relativamente alla collaborazione di cui all’art. 37 prevede che tale richiesta di
  • 3. collaborazione operi unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di “supporto “ alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia e, nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale, nella Regione. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. Infine non è onere del datore di lavoro/organizzatore del corso dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività. 4. Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente “o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”. Normativa di riferimento D.lgs. n. 81/2008: art. 2, 3, 37; Accordo Stato-Regioni, 21/12/2011; Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012; d.m. n. 382/98; d.lgs. n. 626/94; d.lgs. n. 297/94: titolo VII, articoli 345 e 353. Succ. >