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Gare di di Appalto
  interaziendali e aspetti di
    sicurezza: il ruolo del
  Servizio di Prevenzione e
          Protezione
Loredana Cecchetti      2012.1
SPP AUSL di Bologna

                                 1
“Perché anche” il SPP negli
appalti?
 Per una richiesta del D.Lgs. 81/2008

 Perché il SPP effettua la valutazione di tutti i
rischi e raccoglie ed elabora i dati sugli infortuni

 Per garantire efficaci misure di prevenzione dei
rischi

 Per riuscire ad avere una migliore gestione del
processo sicurezza                                     2
“COME” il SPP negli appalti?
 nella stesura della procedura di
acquisizione
 nella fase dell’espletamento del
procedimento e        nella valutazione dei beni
e dei servizi offerti
 a supporto dell’ Economato e del Servizio
Acquisti
 a supporto delle U.O.
                                               3
Per quali beni o servizi?
  Dispositivi di Protezione Individuale

  Attrezzature,elettromedicali

  Arredi

  Gas Medicinali

  Forniture per prodotti alimentari, di farmacia…

 Servizi Integrati:ristorazione, lavanolo, rifiuti,
pulizie, trasporti e depositi, somministrazione
lavoro.                                               4
Il SPP
dovrebbe essere
   al centro




                  5
Perché al centro il SPP?
  Per intervenire sui processi e
ottimizzare le risorse

 Per ridurre il contenzioso legale

  Per individuare le priorità negli
investimenti

 Per razionalizzare la spesa
                                      6
Razionalizzazione dei costi...
  2007    1 sollevamalati 3950/4600 €
  2009    1 sollevamalati 3050/3600 €
  2012    3 sollevamalati 4180/5060 €
.061,60
3 sollevatori con 6 imbragature €
  3603,60
3 pacchi batterie € 579,54

.061,60                                 7
Come intervenire …
rapportarsi con gli enti esterni

dialogare con le industrie

rendere il fornitore di beni e servizi partner
di progetti condivisi per un reciproco

interesse ma sempre con l’obiettivo di un
miglioramento della sicurezza
                                                 8
Dir. Generale         Sistemi Informativi e
                                        Telecomunicazioni

     Servizio Acquisti
                                       Economato
 Ingegneria
   Clinica                                   Servizio
                                             Tecnico
Servizi / U.O.
                                         Farmacia

           Industria             Enti Esterni
                                                               9
PROCEDURE DI ACQUISTO
AZIENDALI

DI AREA VASTA

REGIONALI – INTERCENT-ER

                           10
AREA VASTA EMILIA
CENTRALE - AVEC




                    11
FUNZIONI AVEC
Per l'esercizio congiunto di funzioni
specifiche
E’uno strumento organizzativo per
consolidare e sviluppare le prerogative di
autonomia territoriale delle Aziende stesse.
E’ un soggetto giuridico privato, autonomo,
dotato di organi propri,
Svolge una attività che è strumentale alle
Aziende Sanitarie associate per il
raggiungimento di obiettivi sovra aziendali.
                                               12
ORGANIGRAMMA AVEC




                    13
Intercent-ER
Agenzia regionale di sviluppo
   dei mercati telematici
PROMUOVE E SOSTIENE IL
PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI

GESTISCE LA PIATTAFORMA
TECNOLOGICA PREDISPOSTA
DALLA REGIONE
                                14
Fasi Di Attività di Intercent-ER
  Analisi della domanda
  Selezione del fornitore
  Monitoraggio fornitura

 Le fasi di programmazione e gestione degli
 approvvigionamenti rimangono in capo alle
 Pubbliche Amministrazioni che, grazie all'azione
 dell'Agenzia, potranno liberare risorse da dedicare
 alle attività di pianificazione e monitoraggio dei
 consumi.
                                                   15
Gli enti destinatari di
Intercent-ER
 Regione e degli Enti regionali, Consorzi ed
 Associazioni, ed inoltre gli Enti e le Aziende del
 Servizio Sanitario Regionale SONO OBBLIGATI
 Gli Enti locali, nonché degli Enti, delle Aziende e
 degli Istituti, anche autonomi, gli Istituti di
 Istruzione Scolastica e Universitaria presenti e
 operanti nel territorio regionale POSSONO
 ADERIRE
 Pubbliche Amministrazioni, Enti ed organismi di
 diritto pubblico comunque denominati, anche
 appartenenti ad altre regioni, POSSONO
 ADERIRE DOPO SPECIFICI ACCORDI
                                                   16
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE




            D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE
    dei RISCHI INTERFERENTI
     ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.




                                             17
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

“individua  e puntualizza, in
un’ottica di potenziamento della
solidarietà….gli obblighi dei
Datori di lavoro committenti e
appaltatori”

                                   18
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
      1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
      lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
      autonomi all'interno della propria azienda, o di una
      singola unità produttiva della stessa, nonché
      nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
      medesima sempre che abbia la disponibilità
      giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
      prestazione di lavoro autonomo::
      ………………………………………………………
      2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro,
      ivi compresi i subappaltatori:
      a)
      cooperano……………………………………………
      …………………                                                19
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
  Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di
opera. …………………………………………..
Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
                                                                        20
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
         Pacchetto semplificazioni 2012 art. 3
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
   comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
   misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
             o individuando un proprio incaricato, in
   interferenze
   possesso di adeguata formazione,esperienza e
   competenza, per sovraintendere a tale cooperazione
   e coordinamento. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
   opera. In caso di redazione del documento esso è
   allegato al contratto di appalto o di opera e va
   adeguato in funzione dei lavori servizi e forniture.
   Della individuazione dell’incaricato di cui al primo
   periodo o della sua sostituzione va data immediata
   evidenza nel contratto di appalto o di opera.
                                                                                             21
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatari sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture.                    22
“INTERFERENZA”
 Ogni sovrapposizione di attività lavorativa
 tra diversi lavoratori che rispondono a
 datori di lavoro diversi.

 La sovrapposizione riguarda sia una
 contiguità fisica e di spazio, sia una
 contiguità produttiva.


                                               23
RISCHI “INTERFERENTI”
-Derivanti da sovrapposizione di più attività anche
di appaltatori diversi.
-Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle
lavorazioni dell’appaltatore.
-Esistenti nel luogo di lavoro del committente,
dove è previsto che debba operare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
dell’appaltatore.
-derivanti da modalità di esecuzione particolari
(che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività dell’appaltatore) richieste dal
committente.
                                                      24
PROCESSO DI GESTIONE del
D.U.V.R.I. AUSL BO
SPP VALUTA EVENTUALI INTERFERENZE
NO CONSULTAZIONE FASCICOLO
INFORMATIVO
SI SPP VALUTA DUVRI COSTI PARI A 0
SI SPP VALUTA DUVRI COSTI DIVERSI DA 0
S.A. REDIGE LETTERA DI INVITO o BANDO e
INDICA I COSTI PER I RISCHI DA
INTERFERENZA
S.A. PREDISPONE la Procedura di Acquisto
S.A. TRASMETTE il DUVRI alla DITTA
AGGIUDICATARIA
DITTA AGGIUDICATARIA INTEGRA E INVIA         25
IL DUVRI AL S.A. che ne manda copia al SPP
NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
   AREA VASTA EMILIA CENTRO
        LETTERA DI INVITO

  Il Committente, valutate le attività
  oggetto dell’appalto, precisa che si è
  riscontrata presenza di Rischi da
  Interferenze per i quali intraprendere
  misure di prevenzione e protezione
  atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per
  questo specifico contratto, gli
  oneri relativi risultano essere
  pari a zero .
                                                26
NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
                        AREA VASTA
                       CAPITOLATO
 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
 Se PRESENTI i rischi da interferenza a COSTO 0 O DIVERSI DA 0

 Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b
 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo,
 forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni
 sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono
 destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di
 emergenza adottate in relazione alla propria attività: tali
 fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
 www.ausl.bologna.it/bandi_di_gara/index.php,
 www.aosp.bo.it/files/art.26_2008.pdf e l’AUSL di Ferrara
 invierà un documento cartaceo.
 Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei
 lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul
 lavoro.
La presentazione dell’offerta implica la “Presa visione del
                                                                27
 Fascicolo Informativo”.
NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
                AREA VASTA - 2
                 CAPITOLATO
Le Aziende Sanitarie, valutate le attività oggetto dell’appalto,
precisano che si è riscontrata presenza di Rischi da
Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo
specifico contratto gli oneri relativi risultano essere pari a
zero .
Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i,
L’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il
contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto.” Tale documento è allegato al contratto di appalto
Le Aziende Sanitarie dell’area vasta centro, invieranno alla
ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenti     (D.U.V.R.I.) specifico per la propria
azienda.
                                                                   28
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


      3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui
      ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma
      3 non si applica
      ai servizi di natura intellettuale,
      alle mere forniture di materiali o
      attrezzature
      ai lavori o servizi la cui durata non sia
      superiore ai due giorni, sempre che essi
      non comportino rischi derivanti dalla
      presenza di agenti cancerogeni, biologici,
      atmosfere esplosive o dalla presenza dei
      rischi particolari di cui all’allegato XI.     29
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Pacchetto semplificazioni 2012 art. 3-bis
  3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3
  non si applica
  ai servizi di natura intellettuale,
  alle mere forniture di materiali o attrezzature
  ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
  giorni ai 10 uomini-giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti
  dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
                                          , nonché nei casi in cui i
  rischi particolari di cui all’allegato XI
  documenti di valutazione dei rischi del D.L.committente e
  della impresa appaltatrice considerano tutti i rischi
  dovuti a interferenze.Ai fini del presente comma, per
  uomini –giorno si intende la durata presunta dei lavori,
  servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di
  lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o
  forniture considerato con riferimento all’arco temporale
  di un anno dall’inizio dei lavori
                                                                                              30
RISCHI INTERFERENTI ESCLUSI da
              AUSL di BO
Mere forniture senza posa in opera, installazione e
montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività o
procedure che vanno a interferire con l’attività stessa
DEPOSITI/MAGAZZINI/UO!!!!!!!
I servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi
nella giuridica disponibilità del D.L. committente
I servizi di natura intellettuale, per es. la
progettazione, la direzione lavori, i collaudi ecc. anche
effettuata presso la stazione appaltante
I lavori con durata inferiore ai due giorni eccetto quelli
effettuati in tutti i laboratori dell’azienda e dove è
probabile l’esposizione a radiazioni ionizzanti
                                                              31
ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
3-ter. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui
   all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
   163*, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
   committente, il soggetto che affida il contratto redige il
   documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
   valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
   della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
   dall’esecuzione del contratto.
   34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione
   aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad
   amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
   - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
   forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
   altri enti aggiudicatori.
   Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
   dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento
   riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
   in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 32
   accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
CHI E’ RESPONSABILE DELLA
 REDAZIONE DEL DUVRI IN AREA VASTA
IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LA
CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL D.V.R.

IL MEDICO COMPETENTE COLLABORA CON IL
D.L. E CON IL SPP ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI

IL SOGGETTO CHE AFFIDA IL CONTRATTO
REDIGE il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei
rischi
                                                       33
COSA SIGNIFICA…..
REDIGERE:
Scrivere, stendere un testo:
REDIGERE UN DOCUMENTO
ELABORARE:
Esaminare a fondo e sviluppare
un'idea, una proposta:
ELABORARE UN PROGETTO DI
LEGGE
                                 34
DUVRI RISCHI STANDARD AREA VASTA CENTRO




                                          35
GESTIONE DEL CONTRATTO
 SERVIZIO INGEGNERIA
 CLINICA
 (collaudo/organizzazione
 addestramento e formazione)
 SERVIZIO ECONOMATO
 FARMACIA
 SERVIZIO INFORMATIVO
 SERVIZIO TECNICO
 UNITA’ OPERATIVE
                               36
ACQUISIZIONE DEI DPI
  valutazione dei rischi / caratteristiche di
sicurezza dei DPI da fornire agli operatori
 stesura del procedura di acquisto dei DPI
prodotti critici
  richiesta di tutti i documenti che il
produttore è tenuto a produrre al momento
della      costruzione       e/o       della
commercializzazione di questi prodotti
  D.U.V.R.I.?????                               37

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  • 1. Gare di di Appalto interaziendali e aspetti di sicurezza: il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione Loredana Cecchetti 2012.1 SPP AUSL di Bologna 1
  • 2. “Perché anche” il SPP negli appalti? Per una richiesta del D.Lgs. 81/2008 Perché il SPP effettua la valutazione di tutti i rischi e raccoglie ed elabora i dati sugli infortuni Per garantire efficaci misure di prevenzione dei rischi Per riuscire ad avere una migliore gestione del processo sicurezza 2
  • 3. “COME” il SPP negli appalti? nella stesura della procedura di acquisizione nella fase dell’espletamento del procedimento e nella valutazione dei beni e dei servizi offerti a supporto dell’ Economato e del Servizio Acquisti a supporto delle U.O. 3
  • 4. Per quali beni o servizi? Dispositivi di Protezione Individuale Attrezzature,elettromedicali Arredi Gas Medicinali Forniture per prodotti alimentari, di farmacia… Servizi Integrati:ristorazione, lavanolo, rifiuti, pulizie, trasporti e depositi, somministrazione lavoro. 4
  • 6. Perché al centro il SPP? Per intervenire sui processi e ottimizzare le risorse Per ridurre il contenzioso legale Per individuare le priorità negli investimenti Per razionalizzare la spesa 6
  • 7. Razionalizzazione dei costi... 2007 1 sollevamalati 3950/4600 € 2009 1 sollevamalati 3050/3600 € 2012 3 sollevamalati 4180/5060 € .061,60 3 sollevatori con 6 imbragature € 3603,60 3 pacchi batterie € 579,54 .061,60 7
  • 8. Come intervenire … rapportarsi con gli enti esterni dialogare con le industrie rendere il fornitore di beni e servizi partner di progetti condivisi per un reciproco interesse ma sempre con l’obiettivo di un miglioramento della sicurezza 8
  • 9. Dir. Generale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Servizio Acquisti Economato Ingegneria Clinica Servizio Tecnico Servizi / U.O. Farmacia Industria Enti Esterni 9
  • 10. PROCEDURE DI ACQUISTO AZIENDALI DI AREA VASTA REGIONALI – INTERCENT-ER 10
  • 12. FUNZIONI AVEC Per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche E’uno strumento organizzativo per consolidare e sviluppare le prerogative di autonomia territoriale delle Aziende stesse. E’ un soggetto giuridico privato, autonomo, dotato di organi propri, Svolge una attività che è strumentale alle Aziende Sanitarie associate per il raggiungimento di obiettivi sovra aziendali. 12
  • 14. Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici PROMUOVE E SOSTIENE IL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI GESTISCE LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE 14
  • 15. Fasi Di Attività di Intercent-ER Analisi della domanda Selezione del fornitore Monitoraggio fornitura Le fasi di programmazione e gestione degli approvvigionamenti rimangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni che, grazie all'azione dell'Agenzia, potranno liberare risorse da dedicare alle attività di pianificazione e monitoraggio dei consumi. 15
  • 16. Gli enti destinatari di Intercent-ER Regione e degli Enti regionali, Consorzi ed Associazioni, ed inoltre gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale SONO OBBLIGATI Gli Enti locali, nonché degli Enti, delle Aziende e degli Istituti, anche autonomi, gli Istituti di Istruzione Scolastica e Universitaria presenti e operanti nel territorio regionale POSSONO ADERIRE Pubbliche Amministrazioni, Enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni, POSSONO ADERIRE DOPO SPECIFICI ACCORDI 16
  • 17. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI INTERFERENTI ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 17
  • 18. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “individua e puntualizza, in un’ottica di potenziamento della solidarietà….gli obblighi dei Datori di lavoro committenti e appaltatori” 18
  • 19. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:: ……………………………………………………… 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano…………………………………………… ………………… 19
  • 20. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. ………………………………………….. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 20
  • 21. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pacchetto semplificazioni 2012 art. 3 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da o individuando un proprio incaricato, in interferenze possesso di adeguata formazione,esperienza e competenza, per sovraintendere a tale cooperazione e coordinamento. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dei lavori servizi e forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. 21
  • 22. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. 22
  • 23. “INTERFERENZA” Ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. 23
  • 24. RISCHI “INTERFERENTI” -Derivanti da sovrapposizione di più attività anche di appaltatori diversi. -Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore. -Esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività dell’appaltatore. -derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività dell’appaltatore) richieste dal committente. 24
  • 25. PROCESSO DI GESTIONE del D.U.V.R.I. AUSL BO SPP VALUTA EVENTUALI INTERFERENZE NO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFORMATIVO SI SPP VALUTA DUVRI COSTI PARI A 0 SI SPP VALUTA DUVRI COSTI DIVERSI DA 0 S.A. REDIGE LETTERA DI INVITO o BANDO e INDICA I COSTI PER I RISCHI DA INTERFERENZA S.A. PREDISPONE la Procedura di Acquisto S.A. TRASMETTE il DUVRI alla DITTA AGGIUDICATARIA DITTA AGGIUDICATARIA INTEGRA E INVIA 25 IL DUVRI AL S.A. che ne manda copia al SPP
  • 26. NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA AREA VASTA EMILIA CENTRO LETTERA DI INVITO Il Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, precisa che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto, gli oneri relativi risultano essere pari a zero . 26
  • 27. NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA AREA VASTA CAPITOLATO Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro Se PRESENTI i rischi da interferenza a COSTO 0 O DIVERSI DA 0 Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende: www.ausl.bologna.it/bandi_di_gara/index.php, www.aosp.bo.it/files/art.26_2008.pdf e l’AUSL di Ferrara invierà un documento cartaceo. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. La presentazione dell’offerta implica la “Presa visione del 27 Fascicolo Informativo”.
  • 28. NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA AREA VASTA - 2 CAPITOLATO Le Aziende Sanitarie, valutate le attività oggetto dell’appalto, precisano che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto gli oneri relativi risultano essere pari a zero . Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.” Tale documento è allegato al contratto di appalto Le Aziende Sanitarie dell’area vasta centro, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda. 28
  • 29. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 29
  • 30. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pacchetto semplificazioni 2012 art. 3-bis 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni ai 10 uomini-giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei , nonché nei casi in cui i rischi particolari di cui all’allegato XI documenti di valutazione dei rischi del D.L.committente e della impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a interferenze.Ai fini del presente comma, per uomini –giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori 30
  • 31. RISCHI INTERFERENTI ESCLUSI da AUSL di BO Mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure che vanno a interferire con l’attività stessa DEPOSITI/MAGAZZINI/UO!!!!!!! I servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del D.L. committente I servizi di natura intellettuale, per es. la progettazione, la direzione lavori, i collaudi ecc. anche effettuata presso la stazione appaltante I lavori con durata inferiore ai due giorni eccetto quelli effettuati in tutti i laboratori dell’azienda e dove è probabile l’esposizione a radiazioni ionizzanti 31
  • 32. ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 3-ter. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 32 accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
  • 33. CHI E’ RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL DUVRI IN AREA VASTA IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL D.V.R. IL MEDICO COMPETENTE COLLABORA CON IL D.L. E CON IL SPP ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IL SOGGETTO CHE AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi 33
  • 34. COSA SIGNIFICA….. REDIGERE: Scrivere, stendere un testo: REDIGERE UN DOCUMENTO ELABORARE: Esaminare a fondo e sviluppare un'idea, una proposta: ELABORARE UN PROGETTO DI LEGGE 34
  • 35. DUVRI RISCHI STANDARD AREA VASTA CENTRO 35
  • 36. GESTIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA (collaudo/organizzazione addestramento e formazione) SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA SERVIZIO INFORMATIVO SERVIZIO TECNICO UNITA’ OPERATIVE 36
  • 37. ACQUISIZIONE DEI DPI valutazione dei rischi / caratteristiche di sicurezza dei DPI da fornire agli operatori stesura del procedura di acquisto dei DPI prodotti critici richiesta di tutti i documenti che il produttore è tenuto a produrre al momento della costruzione e/o della commercializzazione di questi prodotti D.U.V.R.I.????? 37