SlideShare a Scribd company logo
 Giuseppe Semeraro
Le attuali norme cogenti per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono frutto
di evoluzione legislativa, spesso in continuità con il
passato. L’attuale corpo principale della legislazione
prevenzionistica, il D.Lgs. 81/2008, è difatti un’opera
ottenuta prevalentemente pe derivazione dalla
legislazione pregressa, se si eccettua il titolo I, mediante
un’operazione che nel gergo dell’informatica si potrebbe
definire di “copia e incolla”, anzi di “taglia ed incolla”, visto
che le fonti di origine sono state abrogate.
Va però considerato che il passato è frutto di due tappe
principali:
»» la prima è quella relativa agli anni cinquanta
del secolo scorso, caratterizzata dai decreti
presidenziali a valenza prevalentemente
prescrittiva
»» la seconda è quella che a partire dagli
anni novanta del secolo scorso ha recepito
fondamentalmente direttive comunitarie a
prevalente valenza prestazionale
Nello specifico della sicurezza nei lavori in quota, il quadro
attuale riportato nel capo II, titolo IV, del D.Lgs. 81/2008,
è frutto dell’adattamento delle norme prescrittive
contenute nell’abrogato DPR 164/1956 e delle ulteriori
norme contenute nell’abrogato titolo III (Uso delle
attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 626/94, come modificato
dal D.Lgs. 235/2003, di attuazione della direttiva 2001/45/
CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
È a quest’ultimo decreto che dobbiamo la definizione
di “lavoro in quota” oggi riportata all’art. 107 del
D.Lgs. 81/2008:
lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta
da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile.
La definizione in questione è di grande rilevanza al fine
di stabilire gli obblighi cogenti nei confronti dei datori
di lavoro nei lavori che espongono a rischio di caduta
dall’alto i propri lavoratori, indipendentemente dalla
valutazione dei rischi.
Difatti, al successivo art. 122 del D.Lgs. 81/2008 si
stabilisce che “nei lavori in quota” devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precazioni atti ad eliminare i pericoli di caduta
di persone.
In precedenza, il DPR 164/56 stabiliva l’obbligo di adottare
le medesime tutele nei cosiddetti “lavori in altezza”,
cioè nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2
(tabella 1), di cui però non dava definizione (tabella 2).
La giurisprudenza nel tempo ha colmato il vuoto legislativo
sul concetto di “lavoro in altezza”, sostenendo a più
riprese che per lavoro eseguito ad altezza superiore a due
metri si doveva intendere l’altezza a cui è eseguito il lavoro
e non del piano di calpestio1
.
LA PRESUNTA CONTINUITÀ LEGISLATIVA
nei lavori svolti in quota
1 Cass. Pena. N. 741 del 1982, Cass. Pen. N. 7604 del 1982, Cass. Pen. N. 5461 del 1983.
14  HS+E Magazine jan-mar 2018
Con la sostituzione nel corpo legislativo dei termini “lavori in
altezza” con i termini “lavori in quota” il legislatore ha voluto
circoscrive gli obblighi che in precedenza si applicavano ai
cosiddetti lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri ai
lavori che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile. Pertanto è ovvio che nei lavori in quota ci si debba
riferire al piano di calpestio da cui può cadere il lavoratore
(dai piedi) e non all’altezza del lavoro (delle mani), poiché è da
ciò che si manifesta il rischio di caduta dall’alto.
Questo è uno di quei sporadici casi in cui non sembra esserci
continuità legislativa con il passato remoto (DPP 164/56),
ma un netto distacco da esso.
Di questo avviso, ahimè, non sembra essere la Cassazione,
che ancora ritiene che tra la vecchia norma di cui all’art. 16
del DPR 164/1956 e nuova norma dell’art. 122 del D.Lgs.
81/2008 ci sia continuità legislativa2
. Dimentica però che tra il
DPR 164/1956 e il D.Lgs. 81/2008 è intervenuta una direttiva
europea, la citata direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs.
235/2003, che ha interrotto la continuità legislativa, facendo
si che gli obblighi che una volta si applicavano nei “lavori in
altezza” oggi si applicano ai “lavori in quota”. E tra gli uni e gli
altri c’è grande differenza3
.
2 Nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, del 15 settembre 2017, n. 42261, un lavoratore mentre smontava un apprestamento precipitava al suolo da
un’altezza di 1,87 metri, riportando lesioni personali gravi (poi guarite in 60 giorni). Avverso la sentenza di condanna, il datore di lavoro aveva proposto ricorso alla
Cassazione ritenendo che i lavori non fossero in quota, poiché il piano di calpestio del lavoratore infortunato era posto all’altezza di metri 1,80 dal suolo.
La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che in giurisprudenza l’altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione
prescritte dall’art. 122 del D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito l’art. 16 del DPR 164/56, ponendosi però in continuità con esso, va calcolata con riferimento all’altezza
alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non il piano di calpestio del lavoratore. Si a riguardo anche la sentenza della Cass. Pen., Sez. IV,
del 28 febbraio 2013, n. 43987.
3 Per inciso, anche nei lavori con rischio di caduta dall’alto ad una quota fino a 2 metri è comunque necessario, non in forza dell’art. 122 del D.Lgs. 81/2008,
ma della norma più generale di valutazione del rischio, ad adottare idonee precauzioni prevenzionistiche.

Tabella 2
Tabella 1
jan-mar 2018 HS+E Magazine  15
ART. 16 DPR 164/56 Art. 122 D.Lgs. 81/2008
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m2,
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali
o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose.
Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi
o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.
DPR 164/56 Art. 107 D.Lgs. 81/2008
Definizione di «lavori in quota»
•	 Assente
Definizione di «lavori in quota»
•	 Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile.

More Related Content

Similar to 14 2018 lavori in quota articolo

02 due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81
02   due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 8102   due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81
02 due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81http://www.studioingvolpi.it
 
News SSL 22 2017
News SSL 22 2017News SSL 22 2017
News SSL 22 2017
Roberta Culiersi
 
News SSL 50 2015
News SSL 50 2015News SSL 50 2015
News SSL 50 2015
Roberta Culiersi
 
News ssl 7 2014
News ssl 7 2014News ssl 7 2014
News ssl 7 2014
Roberta Culiersi
 
328 i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri
328   i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri328   i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri
328 i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvrihttp://www.studioingvolpi.it
 
News SSL 28 2015
News SSL 28 2015News SSL 28 2015
News SSL 28 2015
Roberta Culiersi
 
94 decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea
94   decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea94   decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea
94 decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europeahttp://www.studioingvolpi.it
 
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
240   2015   nolo-attrezzature-cantieri240   2015   nolo-attrezzature-cantieri
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
http://www.studioingvolpi.it
 
La vigilanza nei luoghi di lavoro
La vigilanza nei luoghi di lavoro La vigilanza nei luoghi di lavoro
La vigilanza nei luoghi di lavoro Dario
 

Similar to 14 2018 lavori in quota articolo (14)

284 la nomina del coordinatore per la sicurezza
284   la nomina del coordinatore per la sicurezza284   la nomina del coordinatore per la sicurezza
284 la nomina del coordinatore per la sicurezza
 
281 la nomina del coordinatore per la sicurezza
281   la nomina del coordinatore per la sicurezza281   la nomina del coordinatore per la sicurezza
281 la nomina del coordinatore per la sicurezza
 
02 due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81
02   due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 8102   due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81
02 due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81
 
News SSL 22 2017
News SSL 22 2017News SSL 22 2017
News SSL 22 2017
 
News SSL 50 2015
News SSL 50 2015News SSL 50 2015
News SSL 50 2015
 
News ssl 7 2014
News ssl 7 2014News ssl 7 2014
News ssl 7 2014
 
120 jobs act - massi
120   jobs act - massi120   jobs act - massi
120 jobs act - massi
 
328 i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri
328   i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri328   i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri
328 i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri
 
246 cisl nota-modifiche_81
246   cisl nota-modifiche_81246   cisl nota-modifiche_81
246 cisl nota-modifiche_81
 
News SSL 28 2015
News SSL 28 2015News SSL 28 2015
News SSL 28 2015
 
94 decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea
94   decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea94   decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea
94 decreto del fare e decreto 81 i dubbi della commissione europea
 
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
240   2015   nolo-attrezzature-cantieri240   2015   nolo-attrezzature-cantieri
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
 
La vigilanza nei luoghi di lavoro
La vigilanza nei luoghi di lavoro La vigilanza nei luoghi di lavoro
La vigilanza nei luoghi di lavoro
 
234 decreto fare
234   decreto fare234   decreto fare
234 decreto fare
 

More from http://www.studioingvolpi.it

88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
http://www.studioingvolpi.it
 
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
http://www.studioingvolpi.it
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
http://www.studioingvolpi.it
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
http://www.studioingvolpi.it
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
http://www.studioingvolpi.it
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
http://www.studioingvolpi.it
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
http://www.studioingvolpi.it
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
http://www.studioingvolpi.it
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
http://www.studioingvolpi.it
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
http://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
http://www.studioingvolpi.it
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
http://www.studioingvolpi.it
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
http://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
http://www.studioingvolpi.it
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
http://www.studioingvolpi.it
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
http://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
http://www.studioingvolpi.it
 

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 

Recently uploaded

Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI Marco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI MarcoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI Marco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI Marco
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO Yuri
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO YuriConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO Yuri
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO Yuri
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO TizianoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI Alfredo
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI AlfredoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI Alfredo
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI Alfredo
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA Alessio
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA AlessioConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA Alessio
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA Alessio
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA Bianca
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA BiancaConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA Bianca
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA Bianca
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA Francesco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA FrancescoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA Francesco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA Francesco
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI Andrea
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI AndreaConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI Andrea
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI Andrea
Servizi a rete
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO Luigia
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO LuigiaConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO Luigia
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO Luigia
Servizi a rete
 
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdf
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdfBIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdf
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdf
Nicola Furcolo
 

Recently uploaded (10)

Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI Marco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI MarcoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI Marco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | CARNI Marco
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO Yuri
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO YuriConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO Yuri
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ALESIANO Yuri
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO TizianoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI Alfredo
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI AlfredoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI Alfredo
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | RUGGIERI Alfredo
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA Alessio
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA AlessioConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA Alessio
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | BERTELLA Alessio
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA Bianca
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA BiancaConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA Bianca
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | UBERTI FOPPA Bianca
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA Francesco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA FrancescoConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA Francesco
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | VEIRANA Francesco
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI Andrea
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI AndreaConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI Andrea
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | NERELLI Andrea
 
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO Luigia
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO LuigiaConvegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO Luigia
Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | TROIANO Luigia
 
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdf
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdfBIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdf
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdf
 

14 2018 lavori in quota articolo

  • 1.  Giuseppe Semeraro Le attuali norme cogenti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono frutto di evoluzione legislativa, spesso in continuità con il passato. L’attuale corpo principale della legislazione prevenzionistica, il D.Lgs. 81/2008, è difatti un’opera ottenuta prevalentemente pe derivazione dalla legislazione pregressa, se si eccettua il titolo I, mediante un’operazione che nel gergo dell’informatica si potrebbe definire di “copia e incolla”, anzi di “taglia ed incolla”, visto che le fonti di origine sono state abrogate. Va però considerato che il passato è frutto di due tappe principali: »» la prima è quella relativa agli anni cinquanta del secolo scorso, caratterizzata dai decreti presidenziali a valenza prevalentemente prescrittiva »» la seconda è quella che a partire dagli anni novanta del secolo scorso ha recepito fondamentalmente direttive comunitarie a prevalente valenza prestazionale Nello specifico della sicurezza nei lavori in quota, il quadro attuale riportato nel capo II, titolo IV, del D.Lgs. 81/2008, è frutto dell’adattamento delle norme prescrittive contenute nell’abrogato DPR 164/1956 e delle ulteriori norme contenute nell’abrogato titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 235/2003, di attuazione della direttiva 2001/45/ CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. È a quest’ultimo decreto che dobbiamo la definizione di “lavoro in quota” oggi riportata all’art. 107 del D.Lgs. 81/2008: lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. La definizione in questione è di grande rilevanza al fine di stabilire gli obblighi cogenti nei confronti dei datori di lavoro nei lavori che espongono a rischio di caduta dall’alto i propri lavoratori, indipendentemente dalla valutazione dei rischi. Difatti, al successivo art. 122 del D.Lgs. 81/2008 si stabilisce che “nei lavori in quota” devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precazioni atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone. In precedenza, il DPR 164/56 stabiliva l’obbligo di adottare le medesime tutele nei cosiddetti “lavori in altezza”, cioè nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2 (tabella 1), di cui però non dava definizione (tabella 2). La giurisprudenza nel tempo ha colmato il vuoto legislativo sul concetto di “lavoro in altezza”, sostenendo a più riprese che per lavoro eseguito ad altezza superiore a due metri si doveva intendere l’altezza a cui è eseguito il lavoro e non del piano di calpestio1 . LA PRESUNTA CONTINUITÀ LEGISLATIVA nei lavori svolti in quota 1 Cass. Pena. N. 741 del 1982, Cass. Pen. N. 7604 del 1982, Cass. Pen. N. 5461 del 1983. 14  HS+E Magazine jan-mar 2018
  • 2. Con la sostituzione nel corpo legislativo dei termini “lavori in altezza” con i termini “lavori in quota” il legislatore ha voluto circoscrive gli obblighi che in precedenza si applicavano ai cosiddetti lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri ai lavori che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Pertanto è ovvio che nei lavori in quota ci si debba riferire al piano di calpestio da cui può cadere il lavoratore (dai piedi) e non all’altezza del lavoro (delle mani), poiché è da ciò che si manifesta il rischio di caduta dall’alto. Questo è uno di quei sporadici casi in cui non sembra esserci continuità legislativa con il passato remoto (DPP 164/56), ma un netto distacco da esso. Di questo avviso, ahimè, non sembra essere la Cassazione, che ancora ritiene che tra la vecchia norma di cui all’art. 16 del DPR 164/1956 e nuova norma dell’art. 122 del D.Lgs. 81/2008 ci sia continuità legislativa2 . Dimentica però che tra il DPR 164/1956 e il D.Lgs. 81/2008 è intervenuta una direttiva europea, la citata direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs. 235/2003, che ha interrotto la continuità legislativa, facendo si che gli obblighi che una volta si applicavano nei “lavori in altezza” oggi si applicano ai “lavori in quota”. E tra gli uni e gli altri c’è grande differenza3 . 2 Nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, del 15 settembre 2017, n. 42261, un lavoratore mentre smontava un apprestamento precipitava al suolo da un’altezza di 1,87 metri, riportando lesioni personali gravi (poi guarite in 60 giorni). Avverso la sentenza di condanna, il datore di lavoro aveva proposto ricorso alla Cassazione ritenendo che i lavori non fossero in quota, poiché il piano di calpestio del lavoratore infortunato era posto all’altezza di metri 1,80 dal suolo. La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che in giurisprudenza l’altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’art. 122 del D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito l’art. 16 del DPR 164/56, ponendosi però in continuità con esso, va calcolata con riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non il piano di calpestio del lavoratore. Si a riguardo anche la sentenza della Cass. Pen., Sez. IV, del 28 febbraio 2013, n. 43987. 3 Per inciso, anche nei lavori con rischio di caduta dall’alto ad una quota fino a 2 metri è comunque necessario, non in forza dell’art. 122 del D.Lgs. 81/2008, ma della norma più generale di valutazione del rischio, ad adottare idonee precauzioni prevenzionistiche.  Tabella 2 Tabella 1 jan-mar 2018 HS+E Magazine  15 ART. 16 DPR 164/56 Art. 122 D.Lgs. 81/2008 Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII. DPR 164/56 Art. 107 D.Lgs. 81/2008 Definizione di «lavori in quota» • Assente Definizione di «lavori in quota» • Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.