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Direzione Centrale Entrate
Roma, 31/01/2017
Circolare n. 22
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno
2017
SOMMARIO: 1. Premessa.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori.
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9.Termini e modalità di versamento.
Premessa
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla
legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre
2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche
di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello
del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già
pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17
marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti
aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n.
175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le
agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà
essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto
legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1,
comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di
maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di
€ 0,62 mensili.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo
gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 (legge di Stabilità), dispone che “Con
riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la
percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai
fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali
rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a € 15.548,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da
utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio
in vigore al 1° gennaio 2017 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così
come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore
ai 21 anni
23,55
%
23,64 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 20,55
%
20,64 %
La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a
tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così
suddiviso:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti /
coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.668,99 (3.661,55
IVS + 7,44 maternità)
3.682,99 (3.675,55 IVS
+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
3.202,55 (3.195,11
IVS + 7,44 maternità)
3.216,55 (3.209,11
IVS + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari
a:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti /
coadiutori di età superiore ai 21 anni
305,75 (305,13 IVS +
0,62 maternità)
306,92 (306,30 IVS
+0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore
ai 21 anni
266,88 (266,26 IVS +
0,62 maternità)
268,05 (267,43 IVS
+ 0,62 maternità)
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al
reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del
12 gennaio 2003) prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00
annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua
pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di Artigiani Commercianti
reddito
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di
età superiore ai 21 anni
fino a
46.123,00
23,55
%
23,64 %
da 46.123,00 24,55
%
24,64 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21
anni
fino a
46.123,00
20,55
%
20,64 %
da 46.123,00 21,55
%
21,64 %
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul
minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle
somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 (si veda in proposito il
seguente punto 4).
3 – Massimale imponibile di reddito annuo.
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza
di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2017
pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi
IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo
soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti
alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere
anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva,
il massimale annuo è pari, per il 2017, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in
ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
18.410,85
(46.123,00*23,55%
+30.749,00*24,55%)
18.480,03
(46.123,00*23,64 %
+30.749,00*24,64%)
coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
16.104,69
(46.123,00*20,55%
+30.749,00*21,55%)
16.173,87
(46.123,00*20,64%
+30.749,00 *21,64%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
24.168,31
(46.123,00*23,55%
+54.201,00*24,55%)
24.258,60
(46.123,00*23,64 %
+54.201,00*24,64%)
coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
21.158,59
(46.123,00*20,55%
+54.201,00*21,55%)
21.248,88
(46.123,00*20,64%
+54.201,00*21,64%)
4 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su
quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce
(quindi, per i contributi dell'anno 2017, ai redditi 2017, da denunciare al fisco nel 2018).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a
conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi
d'impresa realizzati nel 2017, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i
termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art 2 del d.l. 63/2002, come precisato ogni anno
dall’Istituto (cfr. da ultimo circolare n. 97/16), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai
fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la
sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi
corrispettivi.
Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal
Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di
compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui
un’eccedenza a debito a carico del contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale,
in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
5 – Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il
minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo
conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5,
comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del
reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere
calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5
della legge 2 agosto 1990, n. 233).
6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti
alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito
(circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento
dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della
contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
7 - Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna
modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla norma sopra citata;
conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato
anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare n. 35/16 per l’anno
2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.
Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la
circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che
avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in
possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.
Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1
circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel
2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa
rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale
intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono
aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività
rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la
corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
8 – Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato
F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di
saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli
importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni
possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite
l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod.
F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello
da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

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  • 1. Direzione Centrale Entrate Roma, 31/01/2017 Circolare n. 22 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2017 SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. 8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. 9.Termini e modalità di versamento.
  • 2. Premessa L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. 1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016. L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 (legge di Stabilità), dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.” Conseguentemente, per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a € 15.548,00. Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della
  • 3. legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2017 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 23,55 % 23,64 % coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 20,55 % 20,64 % La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) 3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) 3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità) 306,92 (306,30 IVS +0,62 maternità) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità) 268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità) Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. 2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale Il contributo per l’anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00. Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue: scaglione di Artigiani Commercianti
  • 4. reddito titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 23,55 % 23,64 % da 46.123,00 24,55 % 24,64 % coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 20,55 % 20,64 % da 46.123,00 21,55 % 21,64 % Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 (si veda in proposito il seguente punto 4). 3 – Massimale imponibile di reddito annuo. Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2017 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue: lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 18.410,85 (46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%) 18.480,03 (46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%) 16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,64%)
  • 5. Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 24.168,31 (46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%) 24.258,60 (46.123,00*23,64 % +54.201,00*24,64%) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21.158,59 (46.123,00*20,55% +54.201,00*21,55%) 21.248,88 (46.123,00*20,64% +54.201,00*21,64%) 4 – Contribuzione a saldo Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2017, ai redditi 2017, da denunciare al fisco nel 2018). In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2017, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art 2 del d.l. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo circolare n. 97/16), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi. Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente. Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003. 5 – Imprese con collaboratori Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
  • 6. in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233). 6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili. 7 - Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla norma sopra citata; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare n. 35/16 per l’anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio. Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue. Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. 8 – Termini e modalità di versamento I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017. Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli
  • 7. importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele