opendata & datajournalism 
Elisabetta Tola 
formicablu srl 
datajournalism.it
OD: era il 2009
http://okfn.org
http://wheredoesmymoneygo.org/ 
jonathan gray OKFN
http://openspending.org/
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/dec/04/government-spending-department-2011-12
2011 - dataj IT
http://www.ahref.eu/it
Titolo OD_IT tit:olo titoelop titoplo ur si muove!
e si muove un 
bel po’
Monithon @Bologna2013
Monithon @Bologna2013
#twitantonio 
http://youtu.be/Al4ji_PJrtI
2013 - dataj IT
http://bit.ly/1t4QkTY
le fonti di dati
primarie, 
secondarie 
diversi formati 
xls, csv
Istat 
data.gov.it 
EU 
Fao 
WHO 
Banca Mondiale 
Eurostat 
OCSE 
INPS 
Enel
Dove trovo i dati? 
Google advanced search, e-mail alert 
Changedetection.com 
http://www.investigativedashboard.org/ 
http://www.google.com/publicdata/directory 
http://www.documentcloud.org/home 
http://eufunds.ftdata.co.uk/ 
http://opencorporates.com/
Posso riusarli? 
Attenzione alle licenze: 
CC 4 
IODL – Italian open data license (http:// 
www.formez.it/iodl/) 
etc – controllare sempre la licenza dei dati
quando i dati non 
ci sono?
diritto di sapere 
dovere di cercare 
Elisabetta Tola 
formicablu 
datajournalism.it
Il diritto di accesso all’informazione è 
regolato da norme conosciute 
internazionalmente come “Freedom of 
Information Acts” (FOIA). 
La pubblica amministrazione ha obblighi di 
informazione, pubblicazione e trasparenza e i 
cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo 
di informazione prodotta e posseduta dalle 
amministrazioni che non contrastino con la 
sicurezza nazionale o la privacy. 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 
riconosciuto l’accesso alle informazioni 
detenute dai governi come diritto.
“La prima cosa in assoluto che farei da premier 
è adottare il Freedom of Information Act” 
Matteo Renzi, fine 2013
http://www.dirittodisapere.it/rapporto/ 
http://www.dirittodisapere.it/il-tuo-diritto-di-accesso/documentazione/
Legge 241/1990 
Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso) 
1. Ai fini del presente capo si intende: 
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre 
copia di documenti amministrativi; 
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici 
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l’accesso; 
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base 
alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura a 
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di 
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o comunitario.
Legge 241/1990 
1. Il diritto di accesso è escluso: 
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di 
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di 
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del 
presente articolo; 
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li 
regolano; 
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di 
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per 
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da 
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai 
sensi del comma 1. 
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
D.Lgs. 150/2009 
Art. 11 Trasparenza 
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in 
apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, 
valutazione e merito»: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 
premi effettivamente distribuiti; 
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti; 
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e 
del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; 
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al 
vigente modello europeo; 
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a 
soggetti privati.
Grazie! 
@elisabetta_tola 
eli@formicablu.it

03_opendata e diritto di accesso

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    opendata & datajournalism Elisabetta Tola formicablu srl datajournalism.it
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    Titolo OD_IT tit:olotitoelop titoplo ur si muove!
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    e si muoveun bel po’
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    Istat data.gov.it EU Fao WHO Banca Mondiale Eurostat OCSE INPS Enel
  • 22.
    Dove trovo idati? Google advanced search, e-mail alert Changedetection.com http://www.investigativedashboard.org/ http://www.google.com/publicdata/directory http://www.documentcloud.org/home http://eufunds.ftdata.co.uk/ http://opencorporates.com/
  • 23.
    Posso riusarli? Attenzionealle licenze: CC 4 IODL – Italian open data license (http:// www.formez.it/iodl/) etc – controllare sempre la licenza dei dati
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    quando i datinon ci sono?
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    diritto di sapere dovere di cercare Elisabetta Tola formicablu datajournalism.it
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    Il diritto diaccesso all’informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come “Freedom of Information Acts” (FOIA). La pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come diritto.
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    “La prima cosain assoluto che farei da premier è adottare il Freedom of Information Act” Matteo Renzi, fine 2013
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    Legge 241/1990 Art.22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura a pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
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    Legge 241/1990 1.Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
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    D.Lgs. 150/2009 Art.11 Trasparenza 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
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