22. Dove trovo i dati?
Google advanced search, e-mail alert
Changedetection.com
http://www.investigativedashboard.org/
http://www.google.com/publicdata/directory
http://www.documentcloud.org/home
http://eufunds.ftdata.co.uk/
http://opencorporates.com/
23. Posso riusarli?
Attenzione alle licenze:
CC 4
IODL – Italian open data license (http://
www.formez.it/iodl/)
etc – controllare sempre la licenza dei dati
25. diritto di sapere
dovere di cercare
Elisabetta Tola
formicablu
datajournalism.it
26.
27. Il diritto di accesso all’informazione è
regolato da norme conosciute
internazionalmente come “Freedom of
Information Acts” (FOIA).
La pubblica amministrazione ha obblighi di
informazione, pubblicazione e trasparenza e i
cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo
di informazione prodotta e posseduta dalle
amministrazioni che non contrastino con la
sicurezza nazionale o la privacy.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha
riconosciuto l’accesso alle informazioni
detenute dai governi come diritto.
28. “La prima cosa in assoluto che farei da premier
è adottare il Freedom of Information Act”
Matteo Renzi, fine 2013
31. Legge 241/1990
Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre
copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base
alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura a
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario.
32. Legge 241/1990
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai
sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
33. D.Lgs. 150/2009
Art. 11 Trasparenza
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e
del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al
vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a
soggetti privati.