san Pietro Vernotico: Finanziamenti edilizia scolastica
ORDINANZA TURNI CARBURANTE
1. COPIA
Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)
ORDINANZA
N. 152 DEL 12/12/2012
OGGETTO: TURNAZIONE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI
CARBURANTI ANNO 2013
IL SINDACO
..Visto l'art. 54, lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale si attribuisce ai Comuni, la funzione
amministrativa relativa alla «fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e
chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti esclusi gli impianti autostradali, ed alle
relative sanzioni amministrative»;
Vista la Legge Regionale 13.12.2004, n. 23;
Visto il Regolamento Regionale 10.01.2006, n. 2, nella parte in corso di validità;
Visto l’art. 24 del Regolamento Regionale il quale stabilisce che, sentite le organizzazioni di
categoria i Comuni, nel rispetto dell’orario minimo settimanale fissato in cinquantadue (52) ore, determinano
gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti con le modalità indicate dal citato
art. 24 del Regolamento Regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30.11.2006 contenente gli indirizzi per
determinazione dei turni e degli orari dell'attività dei distributori di carburante;
Visto il verbale di riunione del 28.12.2006 con il quale i rappresentanti delle associazioni datoriali
territoriali della categoria dei gestori ha proposto le scelte ai fini della fissazione della turnazione
domenicale, festiva infrasettimanale, del giorno di riposo infrasettimanale e dell’orario di apertura
giornaliero;
Visto l’art. 83/bis della Legge n. 133 del 06.08.2008, riguardante le disposizioni in materia di
liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
Vista la comunicazione della Regione Puglia prot. n. 36/6341/C del 28.10.2008;
Visto l’art. 50 co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la nota in atti prot. n. 22742 del 05.12.2011 con la quale i gestori dell’impianti esistenti sul
territorio comunale sono stati invitati a presentare osservazioni ai fini dell’adozione dell’ordinanza orari
2012;
Viste le suddette richieste pervenute dai gestori:
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- Stazione Servizio IP pervenuta in data 24/10/2012 prot. n. 20334 con la quale si chiede la
possibilità che la turnazione festiva sia assicurata da un solo impianto:
- Stazione di servizio Total Erg pervenuta in data 11/10/2012 prot. n. 19461, con la quale si
chiede l’esonero dalle turnazioni festive
Considerato che le suddette istanze non possono essere accolte perché l’oggetto delle richieste non è
conforme alla normativa di riferimento e potrebbe creare disparità di trattamento tra i vari gestori;
ORDINA
Che L’orario giornaliero di APERTURA è fissato come segue:
1. Gli impianti di distribuzione carburante rispetteranno le seguenti fasce di apertura obbligatoria:
a. Mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00
b. Pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00
2. In aggiunta alle fasce obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l’orario minimo di 52 ore
medie settimanali, i singoli gestori degli impianti scelgono l’orario da applicare al proprio punto
vendita.
3. L’orario di servizio può essere aumentato dal gestore fino al 50% (26 ore) dell’orario minimo
stabilito (art. 7 del D.Lgs . n. 32/98, così come modificato dalla L. 133/2008), e pertanto nel limite
massimo di 78 ore settimanali. L’orario scelto deve pervenire al comune entro 10 giorni dalla data
della presente ordinanza.
4. Le modifiche dell’orario scelto dovranno essere comunicate, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del
R.R. n. 2/2006, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima
dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta, che deve coincidere con l’entrata in vigore
dell’ora legale o di quella solare. L’Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio
assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
Tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sul territorio comunale sono autorizzati ai sensi dell’art.
3 comma 1 lett. a) o b) del R.R. n. 2/2006 e, pertanto, l’assistenza del gestore deve essere SEMPRE
garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed
infrasettimanali.
Allo stato della normativa ad oggi vigente, per l’anno 2013, i turni domenicali e festivi degli impianti
stradali per la distribuzione di carburante sono fissati come da prospetto che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale.
I turni sono stati stabiliti al fine di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla
concentrazione e all’ubicazione degli impianti.
Il turno di riposo infrasettimanale resta fissato il sabato pomeriggio.
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3. COPIA
Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale devono rimanere chiusi il lunedì o, se questo è
festivo, il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale assicurano il servizio nel pomeriggio del sabato
immediatamente precedente. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle
ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.
Un gestore di un impianto di distribuzione carburante può chiedere al Comune, entro 30 giorni dalla notifica
della presente ordinanza, di essere esentato dall’apertura domenicale e festiva nel turno prestabilito. Il
Comune può consentirlo se almeno un altro gestore inserito in un diverso turno abbia comunicato di voler
garantire sempre nell’anno solare in corso l’apertura domenicale e festiva, come consentito entro lo stesso
termine ad ogni gestore, in modo che sia comunque assicurata all’utenza la prescritta apertura di almeno il
20% degli impianti. Qualora il gestore in turno domenicale o festivo non possa effettuare il turno di apertura,
per cause oggettive documentabili, quali manifestazioni o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore che
impediscano il transito veicolare, il servizio sarà garantito dal gestore dell'impianto inserito nella turnazione
festiva successiva ed attraverso il meccanismo dell'inversione dei turni.
DEROGHE ALL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
E’ ammessa la deroga alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare
interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non
può complessivamente essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno.
CHIUSURA PER FERIE
L’Amministrazione Comunale autorizza la sospensione dell’attività per ferie per periodi non superiori a due
settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. L’autorizzazione alle ferie viene
determinata annualmente su domanda del gestore, d’intesa con il titolare, in modo da garantire l’apertura di
almeno il 50% degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi. Le
domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il 30 aprile di ogni anno.
ORARIO DI RIFORNIMENTO DEGLI IMPIANTI
Il servizio di rifornimento agli impianti con autocisterne autorizzate e munite della prescritta documentazione
è consentito anche fuori degli orari sopra stabiliti.
INFORMAZIONE AL PUBBLICO
I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario
giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno
di riposo o per ferie, dovrà inoltre essere esposto, in modo bene visibile al pubblico, un cartello riportante
l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.
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4. COPIA
ESENZIONI
Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) per autotrazione, anche se inseriti in un complesso
di distribuzione di altri carburanti, sono esonerati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e
serale, nonché dai turni di chiusura festiva, purché siano delimitate chiaramente, anche a mezzo strutture
mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio
continuativo ed ininterrotto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza
l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di
apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i
turni fissati dalla presente ordinanza.
Le attività integrative di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 23/2004, non sono assoggettabili al rispetto degli
orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le
disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.
Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 13.12.2004, n. 23, le infrazioni alle norme del presente
provvedimento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a
Euro 2.500,00, secondo le procedure dell’art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare la presente ordinanza all’esito della
conclusione da parte dei competenti Uffici Comunali del procedimento di verifica della compatibilità
degli impianti di distribuzione carburante esistenti sul territorio comunale ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 6 del R.R. n. 2/2006, nel rispetto delle modalità e della
tempistica ivi previste e delle disposizioni della Legge n.241/90.
Il Comando della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile con decorrenza 01.01.2013 e sarà notificata per la
stretta e doverosa osservanza ai gestori tutti degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, come
pure agli Organi di Polizia e di Vigilanza aventi sede nel Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni ed al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica agli interessati.
IL SINDACO
f.to Avv. Pasquale RIZZO
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6. COPIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1436
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno
12/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 12/12/2012
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Augusto PENNETTA f.to _______________
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
San Pietro Vernotico, 12/12/2012
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