1. Accordo per il rinnovo della regolamentazione trasferte
per il personale addetto alle attività di installazione e
collaudo e assistenza tecnica di cui al contratto del
04/06/98
Attraverso una ripetuta serie di incontri durante i quali si sono
esaminate le rispettive posizioni, la Direzione aziendale e la RSU
hanno convenuto di procedere al rinnovo del regolamento
applicabile al personale impegnato nelle attività di installazione
collaudo e assistenza tecnica secondo quanto di seguito definito:
.
a) al fine di perseguire un costante miglioramento delle condizioni
operative e di facilitare la disponibilità di informazioni nonché il
collegamento con la struttura centrale, l'azienda si impegna ad
accelerare il processo di assegnazione del PC durante la fase di
trasferta e, compatibilmente con le condizioni operative, la mansione
svolta, i piani di investimento, a
verificare la possibilità di svilupparne la dotazione personale anche al
di fuori di tale contesto. Tale processo si svilupperà a partire dall'area
elettrica e coinvolgerà successivamente anche quella meccanica. Nelle
aree interne di montaggio saranno allestite alcune postazioni con
collegamento in rete a disposizione del personale per favorire il
necessario processo di aggiornamento, la raccolta e la "diffusione delle
informazioni e lo svolgimento di attività di preparazione e conclusione
della trasferta
b) preso atto dell'avvenuta introduzione della nuova modulistica
correlata alla trasferta (autorizzazione alla missione, RMT,
rendicontazione ecc...) le parti si danno atto che, la ove possibile, le
informazioni relative a orari di lavoro, necessità di prestazione
straordinaria ,turnazioni, verranno segnalate in anticipo rispetto alla
partenza del tecnico. Tutte le prestazioni straordinarie,
indipendentemente dalle fasce orarie in cui verranno effettuate e
dalle maggiorazioni definite a livello di CCNL., saranno retributite con
la maggiorazione del 50%. Le parti si danno atto che tale trattamento
è da considerarsi sostitutivo e complessivamente migliorativo rispetto
alle disposizioni contrattuali
2. c) in merito alla definizione quantitativa degli anticipi in valuta da
riconoscersi al tecnico all'atto della partenza, si stabilisce che detti
importi verranno definiti in funzione della durata prevista delle
trasferte, degli strumenti di pagamento utilizzabili e delle condizioni
complessive del luogo della missione. Parte dell'anticipo verrà erogato
con la forma del fondo spese ed accreditato direttamente in conto
corrente a mezzo bonifico bancario in occasione del pagamento delle
competenze mensili ( voce a cedolino - anticipo fondo spese )
d) tutti i viaggi aerei in cui sia prevista una tratta di durata superiore
o uguale a 5 ore verranno effettuati in classe business. Il diritto
all'utilizzo dei permessi non retribuiti di cui all'ultimo capoverso del
punto 9.5 dell'accordo del 04/06/98 decade
e) i massimali della polizza assicurativa stipulata a copertura degli
eventi ( infortuni professionali ed extraprofessionali ) occorsi in
costanza di missione ( rischio morte e invalidità permanente ) vengono
elevati a 390.000= €
f) in sostituzione di quanto previsto dal penultimo capoverso del
punto 9.5 dell'accordo del 04/06/98, a decorrere dall' 11° giorno di
missione e sino al 50° giorno, verranno maturati 20' di permesso
retribuito al giorno, sino ad un massimo di 16 ore complessive. In
occasione del 29°giorno si matureranno 3 ore aggiuntive per un
complessivo di 9 ore. Tali ore continueranno ad essere evidenziate in
apposito contatore
g) il personale che durante la propria attività professionale in azienda
abbia maturato un numero complessivo di giorni di trasferta, con
pernottamento, superiore a 1000=, maturerà il diritto ad un giorno di
ferie aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste. In via del
tutto eccezionale, per l'applicazione di tale nuovo istituto al personale
in forza, si prenderanno in considerazione anche le giornate di
trasferta già effettuate a decorrere dal 01/01/98
h) con riferimento al punto 4 dell'allegato all'accordo del 04/06/98
"auto personale" l'azienda dichiara che a copertura di eventuali danni
alla propria autovettura riportati in occasione di trasferte in cui l'uso
dell'autovettura privata fosse stato debitamente autorizzato, scatterà
una polizza kasco aziendale ( franchigia 250= €, massimale assicurato
20.000= €, atti vandalici furto e incendio inclusi ). L'azienda si riserva
3. il diritto di sospendere autonomamente tale polizza a fronte dei
risultati della gestione annuale previa informazione alla RSU.
i) in considerazione del fatto che nei prossimi anni si prevede una
massiccia presenza in paesi caratterizzati da instabilità socio-politica,
le parti hanno ritenuto necessario introdurre un elemento di
differenziazione delle indennità, così come definite, che tenga conto
della criticità sotto tale profilo, di talune aree geografiche. Per definire
il ricorrere di tali circostanze le parti esamineranno la situazione dei
singoli paesi alla luce delle indicazioni fornite da organismi di
carattere internazionale. Riconosciuto il ricorrere di tali circostanze si
procederà all'applicazione della maggiorazione del 20% sull'importo
della indennità di trasferta estero. Tale maggiorazione verrà
mantenuta in essere ( per il singolo paese ) esclusivamente per i
periodi in cui le circostanze che l' hanno determinata sussisteranno.
Con l'entrata in vigore della presente norma le parti procederanno
all'immediata individuazione degli organismi di riferimento ed ai
conseguenti adempimenti
l) l'adeguamento delle indennità di trasferta di cui all' allegata tabella
costituisce il risultato dell'applicazione dei seguenti criteri e modalità:
1) le indennità di trasferta estero vengono incrementate di un
importo pari al 9%
2) l'indennità forfetaria Italia senza pernottamento viene
incrementata di un importo pari al 10% (ad esclusione di quanto
previsto per la manifattura di Bologna e i fornitori dell'area
bolognese che restano invariate)
3) relativamente alle trasferte Italia con pernottamento, viene
incrementata del 10% la parte relativa all'indennità di missione e
del 12% la parte relativa alla indennità forfetaria
m) con riferimento a quanto definito nell'ultimo capoverso
dell'allegato all'accordo del 04/06/98 ( indennità di trasferta estero ),
nel riconfermare la possibilità in esso prevista, si concorda
l'elevazione del massimale correlato n 60= €
n) a decorrere dal 01/07/03 tutte le valute/divise convenzionali,
utilizzate per esprimere indennità/massimali, vengono convertite in
Euro al cambio della data di entrata in vigore del presente accordo
o) a tutto il personale attualmente in forza ed appartenente ai reparti
montaggio elettrico e meccanico packer e maker, che abbia effettuato
almeno una trasferta nel periodo di vigenza del precedente contratto,
4. con le competenza del mese di luglio 2003 sarà erogato un importo
una tantum pari a Euro 250= uguale per tutti, a titolo di vacanza
contrattuale
p) per quanto concerne la suddivisione del livello di disagio in 4
fasce, le parti si danno atto che la composizione delle quattro aree
individuate con l'accordo del 04/06/98 è da ritenersi superata e
sostituita con il data base clienti. L'individuazione della fascia di
appartenenza di ogni singolo stabilimento / sede, concordata tra le
parti, avrà a riferimento i criteri a suo tempo definiti per la definizione
dei livelli di disagio
q) con la sottoscrizione del presente accordo vengono esplicitamente
eliminati i seguenti punti dell'accordo del 04/06/98
1) secondo e terzo capoverso più nota a verbale del punto 7.1.1
2) prima parte del secondo ed ultimo capoverso del punto 9.3
3) quarto, capoverso del punto 9.5
4) l'intero contenuto del verbale di incontro del 15/05/98
5) primo e secondo comma del chiarimento a verbale del
04/06/98
r) in merito all'adeguamento degli abiti da lavoro l'azienda conferma
l'impegno ad analizzare e adottare soluzioni più adeguate alle mutate
esigenze
s) le parti convengono sulla opportunità di introdurre un "verbale di
incontro" recante le variazioni periodicamente apportate e condivise in
merito a , massimali, variazioni di fascia, modalità applicative ecc......
t) al fine di chiarire gli aspetti connessi alla gestione delle
problematiche sanitarie in costanza di trasferta le parti si
incontreranno nel breve termine per la definizione delle relative norme
comportamentali
Le parti sì danno atto che successivamente alla sottoscrizione del
presente accordo, ed al fine di consentire un'univoca e chiara
interpretazione delle regole definite, si provvederà alla stesura del
nuovo regolamento trasferte recante tutte le variazioni concordate.
Quanto con il presente accordo definito avrà validità quadriennale e
troverà applicazione a decorrere dal 01/07/03
Bologna 27/06/2003
5. Note a verbale - Accordo del 27/06/03
a) le parti, preso atto della eventualità in cui non fosse possibile , per
cause di forza maggiore, garantire la puntuale applicazione di quanto
previsto al punto d) del presente accordo, ( più specificatamente,
qualora ne ricorressero le condizioni, ma non fosse possibile utilizzare
la classe business ) troveranno applicazione nei confronti del
personale interessato le clausole di cui al 2°,3°,4° e 6° comma, del
punto 9.5 dell'accordo del 04/06/98
b) l'azienda da atto che per quelle destinazioni per le quali risultasse
possibile/conveniente ipotizzare soste intermedie, ove godere anche
l'eventuale recupero fuso, se maturato, sì adopererà per consentirne
la realizzazione.
c) la RSU riconferma che le partenze in giornate non lavorative
dovranno costituire una eccezione giustificata da situazioni
contingenti ed estemporanee.