2. Sopprimere il comma 126.
16. 34. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 126.
16. 123. Baradello.
Il comma 126 è sostituito dal seguente:
126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le
regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017,
nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario
ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni
non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a
3. tempo indeterminato per cui sia richiesta una specifica professionalità attestata da titoli
di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui
al precedente periodo. Il comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale
interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate
nel rispettivo ambito regionale.
16. 19. Pisicchio.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le
regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017,
nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario
ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni
non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a
tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di
studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al
precedente periodo. Il comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne
danno tempestiva comunicazione al dipartimento della funzione pubblica al fine del
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel
rispettivo ambito regionale.
16. 243. Marroni, Albanella, Miccoli, Incerti, Mauri, Damiano.
4. Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le
regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017,
nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario
ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni
non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a
tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli
di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui
al precedente periodo il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno
tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino
delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito
regionale.
5. 16. 184. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso,
Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni
e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 201 7, nelle
percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario
ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni
non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a
tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di
studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al
precedente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le
regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno
tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino
delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito
regionale.
16. 150. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
6. Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni
2016 e 2017 e pari al 100 per cento per l'anno 2018 di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente.
16. 120. Rampelli (F.I.).
Al comma 126, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 78. Giulietti, Sereni.
Al comma 126, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 543, aggiungere il seguente:
ART. 543-bis. — In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al
decreto legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono
7. sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 196. Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso,
Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 126, primo periodo, aggiungere in fine, utilizzando, in deroga ai limiti di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le
graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione
della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31
dicembre 2018.
16. 242. Miccoli, Damiano, Marroni, Incerti, Giacobbe, Mauri, Albanella, Giorgio
Piccolo.
Al comma 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le limitazioni di cui al
periodo precedente non si applicano ai comuni istituiti a seguito di fusione ed a quelli
appartenenti ad unioni di comuni che adempiano agli obblighi di gestione associata delle
funzioni fondamentali. All'articolo 1, comma 450, lettera a) della legge 23 dicembre
2014, n. 190 del sono soppresse le seguenti parole: «che abbiano un rapporto tra spesa
di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento».
16. 80. Fanucci, Parrini.
8. Al comma 126, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal
1o
gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente
importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai
sensi dell'articolo 9, comma 2-bis secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente.
16. 75. Librandi.
Al comma 126, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le medesime
percentuali, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, restano ferme ai fini
della determinazione dei risparmi derivanti dall'utilizzo parziale delle facoltà
assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti del comma
124; ai medesimi fini è confermato il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore al triennio.
16. 59. Fanucci, Parrini.
Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi
già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide sino al
9. 2020.
16. 119. Rampelli.
Al comma 126, è aggiunto infine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 5-quater, della legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 84. D'Alia.
Dopo il comma 126 aggiungere i seguenti:
126-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini
della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre
201 5, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di
trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano
assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle
funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui
contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e
costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono
autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo
le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015,
avvalendosi anche di risorse proprie.
10. 126-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini
della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre
201 5, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma , del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni, che abbiano
completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile
20 1 4, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra
pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche
attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del
personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2013 n. 147.
126-quater. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31
dicembre 2018.
126-quinquies. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016,
2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento
del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del
blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei
centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia
maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.
11. 125.
16. 250. Marchetti.
Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
126-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini
della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di
trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano
assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle
funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui
contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e
costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a taci funzioni, sono
autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo
le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015,
avvalendosi anche di risorse proprie.
126-ter. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini
della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni, che
12. abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge
7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra
pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche
attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del
personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2013 n. 147.
126-quater. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31
dicembre 2018.
126-quinquies. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016-
2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento
del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del
blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei
centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia
maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto legge
3]. agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.
125.
16. 127. Oliverio.
13. Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
126-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini
della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di
trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano
assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle
funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui
contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e
costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono
autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo
le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015,
avvalendosi anche di risorse proprie.
126-ter. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini
della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre
201 5, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 9 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. le regioni, che
abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge
7 aprile 20 14, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento
tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle
14. politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato
del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della
legge 27 Dicembre 2013 n. 147.
126-quater. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31
dicembre 2018.
126-quinquies. Ai sensi dell'articolo, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016,
2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale andando in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini
dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle
Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a
tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura
concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma
6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013 n. 125.
16. 139. Leva.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio,
possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in
cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro si possano prefigurare situazioni
15. d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le
amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso
ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 284. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa
dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché
delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di
personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati
collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
16. 283. Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, relative alle amministrazione pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. è
prorogata fino al 31 dicembre 2018.
16. 143. Melilla, Placido, Marcon, Airaudo.
16. Dopo il comma 126 aggiungere il seguente comma:
126-bis. Le disposizioni di cui al comma 126 non trovano applicazione agli enti
locali in regola con le disposizioni sul patto di stabilità interno a nei quali il rapporto
dipendenti, popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente è inferiore al rapporto
medio tra dipendenti e popolazione, determinato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
16. 218. D'Ottavio, Boccuzzi, Paola Bragantini.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di
bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei
casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare
situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le
amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso
ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 121. Rampelli.
17. Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31
dicembre 2018.
16. 108. Giulietti.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente comma:
126-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
16. 66. D'Alia.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione
organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale,
all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati
nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
16. 142. Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.