SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1992

L'azienda ha dato informazione alla controparte sulla situazione dei tempi di consegna di alcuni complessi
le cui specifiche sono state rese; note.

Valutata la situazione e le necessità globali, si conviene di predisporre un programma di lavoro per otto
sabati dei mesi di febbraio e marzo 1992, per il reparto montaggio meccanico ed elettrico, con le seguenti
modalità.


1 Sono invitati a partecipare, sia pur salvaguardando la volontarietà della prestazione, i tecnici del reparto
montaggio meccanico ed elettrico.


2.Orario: di norma dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di sabato oltre ad una eventuale ora serale.


3.Sarà possibile, ad ogni lavoratore che lo richieda, il recupero come permesso personale del 25% delle ore
lavorate, dopo il mese di maggio 1992.


4.Le ore lavorate saranno maggiorate del 50% come da CCNL con le altre maggiorazioni di CCNL, quelle
serali.

5.Si corrisponderanno inoltre le seguenti maggiorazioni orarie lorde:

fino al 4° livello      Lit.    2.500
        5°                      2.700
        5/s                     3.000
        6                       3.400


L'azienda fornirà, a consuntivo, le risultanze di questo accordo.



Per il C.d.F.                                                                  per l’azienda


Bologna, 5 febbraio 1992




                                                          197
VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1992 (2)

1) L’Azienda ha illustrato alla controparte la situazione dei tempi di produzione e consegna di alcuni
complessi di formati, di gruppi e di ricambi, meglio specificati in allegato, che richiedono un impegno
straordinario per circa quattro sabati (29/2 - 7/3 - 14/3 - 21/3) per il montaggio formati meccanici ed
elettrici, collaudo macchine ed imballi e montaggio macchine e ricambi.

2) Sono state inoltre valutate le necessità di intervento in Sala Esperimenti e Manifattura per i prototipi
della X2000, per i quali si prevede la continuazione di alcuni turni di lavoro e di straordinario secondo
necessità fino alla data di consegna al cliente del secondo prevista per settembre p.v.

Valutato quanto precede si conviene di predisporre un programma di lavoro per il punto 1) fino al 21/3, con
eventuale verifica della situazione a quella data e per il punto 2) secondo modalità convenute verbalmente
in rapporto alle problematiche tecniche organizzative specifiche dei singoli prototipi. Le modalità di
effettuazione di quanto precede sono le seguenti:


1. Sono invitati a partecipare, sia pur salvaguardando la volontarietà della prestazione, i lavoratori dei
reparti interessati.


2. Orario: di norma dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di ogni sabato.


3.Sarà possibile, ad ogni lavoratore che lo richieda, il recupero come permesso personale del 25% delle ore
lavorate, dopo il mese di settembre 1992.


4. Le ore lavorate saranno maggiorate del 50% come da CCNL.


5. Si corrisponderanno inoltre le seguenti maggiorazioni orarie lorde:


fino al 4° livello       Lit.    2.800
        5°                       3.000
        5/s                      3.300
        6                        3.700


L'azienda fornirà, a consuntivo, le risultanz e di questo accordo.


per il C.d.F.                                                        per l’azienda



Bologna, 26.02.1992

                                                           198
SALARIO-PRODUTTIVITA' (ACCORDI 04/02/88 e 31/07/89)


In adempimento dell'esperienza sperimentale in oggetto, l'azienda ha dato informazione alla controparte dei
risultati del 1991.

Sulla base dei parametri riscontrati viene previsto il pagamento, a saldo del 1991, dei seguenti importi con
la retribuzione del mese di febbraio corrente.

CATEGORIE             SALDO 1991

2a                    91.929
3a                    100.000
4a                    108.067
5a                    125.000
5/S                   143.553
6a                    169.288
7a                    195.962


Inoltre in relazione all'andamento del triennio 1989-1990-1991 preso in considerazione, con la retribuzione
del mese di luglio 1992, verranno corrisposti i seguenti valori consolidati come previsto nell'accordo 31
luglio 1989.

CATEGORIE             LORDO ANNUALE

4a                    349.355
3a                    380.000
4a                    410.645
5a                    475.000
5S                    545.484
6a                    643.548
7                     744.677


Le parti si danno atto di avere realizzato il puntuale adempimento di quanto stabilito con gli accordi
aziendali in oggetto.



per il C. d F.                                            per l’azienda


Bologna, 28.02.1992




                                                    199
05 gennaio 1993

             VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1993

L'Azienda ha informato il CdF/ G.D in merito ai contenuti ed alla consistenza dei programmi e degli
impegni produttivi già assunti per il 1993, per la realizzazione dei quali è richiesto un proficuo impegno di
tutte le risorse aziendali.


Le parti valutane concordemente di estrema importanza che il raggiungimento degli obiettivi in premessa
permetta di mantenere o sviluppo del quadro occupazionale già realizzato nel 1992 (con un incremento di
                        l
circa 70 posti di lavoro) e dell'eventuale possibile ulteriore aumento per i prossimi anni con i conseguenti
programmi di investimento.


In corso di svolgimento di quanto sopra concordato ed al fine di facilitarne la realizzazione e tenendo anche
conto delle esigenze che il C.d.F. ha esposto alla direzione aziendale, le parti svilupperanno confronti
informativi finalizzati a migliorarne l'approfondimento e la valutazione dei problemi aziendali interni di
rilevante interesse comune come, ad esempio, quelli inerenti lo sviluppo professionale dei lavoratori, la sua
valutazione ed eventuali problemi critici riguardanti la qualità ed efficacia della struttura produttiva.


in stretta relazione con quanto precede e tenuto conto dell'Impegno positivamente espresso dai lavoratori,
l'azienda corrisponderà, con il mese di Febbraio 1993, i seguenti importi lordi una -tantum, a titolo di
conseguimento del livelli produttivi per l'anno 1992:

2° livello     Lit.   500.000
3°                    530.000
4°                    560.000
5°                    610.000
5°/S                  660.000
6°                    730.000
7°                    800.000


Con il mese di Ottobre 1993, in relazione al positivo andamento nella consegna delle macchine, l'azienda
corrisponderà un ulterio re importo lordo una-tantum, secondo la seguente specifica:


2° livello     Lit.   1.000.000
3°                    1.070.000
4°                    1.140.000
5°                    1.240.000
5°/S                  1.340.000
6°                    1.470.000
7°                    1.600.000




                                                    200
- Allegato 1-


Tenuto conto del rilevante sforzo necessario per il conseguimento degli obiettivi produttivi previsti per le
consegne del 1993, le parti si impegnano ad operare secondo un programma straordinario, predisposto a
partire dal primo trimestre del 1993, e che riguarderà gli interventi di flessibilità necessari per risolvere
problemi critici di tempi e modalità di consegna delle commesse con verifiche normalmente trimestrali.




MODALITA' DI PAGAMENTO


I due importi saranno erogati come elemento retributivo una-tantum comprensivo di ogni incidenza sugli
istituti di legge e di contratto ed utile ai fini del TFR.

Il primo dei due importi verrà corrisposto al personale in forza al 1° febbraio 1993 ed in servizio dal
1/10/1992, con la paga di febbraio 1993.
Gli assunti o rientrati in azienda dopo il 1/10/1992 riceveranno quote uguali al numero dei mesi di servizio
prestato da ottobre 1992 a febbraio 1993 (o frazioni superiori a 15 giorni).

Il secondo verrà pagato al personale in forza al 31/10/1993 ed in servizio al 1/1/1993, con la paga di ottobre
1993.
Per gli assunti e i rientrati in servizio dopo il 1/1/1993 verranno pagate quote mensili pari ai mesi di
servizio prestato (o frazioni superiori a 15 giorni).
I cessati fra il 1/1/1993 e il 31/10/1993 riceveranno quote mensili pari ai mesi di servizio prestato (o
frazioni superiori a 15 gg.).

La qualifica di riferimento è quella attribuita ad ogni persona nel periodo di paga in cui viene erogata l'una-
tantum.




NOTA A VERBALE DEL C.d.F./G.D


Il Consiglio di Fabbrica ha informato la Direzione Aziendale che continuerà a sviluppare al suo interno i
temi proposti ai lavoratori nella assemblea del 17.12.1992 e si impegna a portarne avanti lo sviluppo senza
creare ostacoli al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.




                                                     201
PROGRAMMA STRAORDINARIO 1993



In relazione agli obiettivi assunti dalle parti mediante accordo 5/1/93, si concorda di realizzare un
programma straordinario, la cui prima parte avrà decorrenza fino al 30 aprile p. v. (allegato 1)


Tale programma riguarda i problemi critici di più rilevante entità prevedibili attualmente; investe in linea
principale i settori tecnici, i montaggi, i servizi legati alla produzione (magazzini, imballi, collaudo,
trasporti etc.) e configura una previsione di interventi anche nei reparti d'officina, al momento non
quantificabili dettagliatamente e che lo saranno soltanto in relazione all'avanzamento del lavoro sulle
commesse ed alle reali necessità di uso dello straordinario.


Modalità:

1 - Si fa salva la volontarietà della prestazione nei limiti delle finalità dell'accordo e la possibilità di
alternare prestazioni straordinarie durante i giorni lavorativi normali e di sabato.

2 - Allo scopo di compensare ulteriormente lo sforzo aggiuntivo di coloro che daranno attività oltre le 12, le
18 oppure le 24 ore mensili, l'azienda corrisponderà un compenso forfetario in aggiunta alle maggiorazioni
di contratto nazionale, come definito nell'allegato (2)

 Tale compenso non deve costituire precedente per altre operazioni future con diverse finalità ed obiettivi e
va’ inquadrato nello spirito complessivo dell'accordo 5/1/93.


In occasione delle valutazioni periodiche concordate per i mesi di maggio e settembre p.v., il programma
straordinario sarà rinnovato a cura dell'azienda sempre in relazione mirata alle ulteriori situazioni critiche e
tenendo conto delle difficoltà eventualmente riscontrate e all'impegno relativo ai tempi di consegna delle
commesse.




                                                      202
Allegato 1)


                                           PROGRAMMA AL 30/04/1993
                                                (dati orientativi)

                                                                  Ore

Montaggio Formati       Meccanici                                 500

                        Elettrici                                 400

                        Meccanici (GD 3)                          1800

                        Elettrici (GD 3)                          500

Montaggio Macchine, Ricambi, Sala Esperimenti X2000               2000


Ufficio Tecnico Meccanico       (X2000)                           270

                                (C600 - CK)                       300

                                (CT - CV)                         360

                                (Cataloghi Lay-out altri)         700

                                Formati                           1200

                        tecnico Elettrico(BO)                     1100

Ufficio Tecnico         Meccanico (GD3)                           1400

                        Elettrico(GD3)                            560

Imballi, Pulizie, Collaudo                                        500




                                                            203
Allegato 2)

Categoria     12 ore mensili         18 ore mensili         24 ore mensili
.-
2a            L.32.000               L.48.000               L.64.000

3a            L.32.000               L.48.000               L.64.000

4a            L.34.000               L.51.000               L.68.000

5a            L.36.000               L.54.000               L.72.000

5/S           L.40.000               L.64.000               L.80.000

6a            L.44.000               L.66.000               L.88.000


N.B. L'Azienda riporterà' a dicembre 1993 le ore di straordinario di ogni mese superiori a 6 e fino a 11, da
13 a 17 e da 19 a 23 per il pagamento del compenso in oggetto in forma globale.

 Il premio turno giornaliero di L. 7.500 verrà erogato soltanto su macchine a più avanzata tecnologia
specificamente individuate.


Bologna, 26.01.1993




                                                      204
205
ACCORDO AZIENDALE 8/12/1993
TRA LA DIREZIONE DELLA G.D S.p.A. e il CONSIGLIO DI FABBRICA DELL'AZIENDA CON
L'ASSISTENZA DELLA FIOM-CGIL, DELLA FIM-CISL E DELLA UILM-UIL SI CONVIENE
QUANTO SEGUE:

1) POLITICA INDUSTRIALE

Le parti hanno effettuato un'accurata ed approfondita analisi dell'attuale fase di recessione economica, sue
conseguenze ed effetti ed osservano con forte preoccupazione l'andamento del mercato del tabacco per i
suoi possibili riflessi futuri sulla politica industriale e sugli assetti organizzativi dell'azienda.

Sulla base di quanto precede, pertanto, le parti concordemente ribadiscono che sono obiettivi fondamentali
di comune interesse:

1.mantenere e sviluppare la competitività dell'impresa mediante il perseguimento di miglioramenti
qualitativi della produttività globale

2. sviluppare le professionalità e le c apacità della risorsa umana in forme sempre più integrate, come
previsto specificamente ai punti seguenti, al fine di conseguire il miglior utilizzo degli investimenti tecnici e
produttivi.

3. continuare a perseguire nei limiti delle compatibilità finanziarie aziendali, una politica di investimenti in
uomini e mezzi dedicata all'innovazione per il mantenimento della leadership nei tradizionali settori
merceologici dell'azienda e per gli studi di prodotti diversi e/o di soluzioni tecniche innovative rispetto
all'esperienza realizzata.

Quanto sopra premesso, si concorda di configurare un quadro di relazioni industriali articolate sul confronto
tradizionale tra le parti, che si sviluppi con modalità sempre più consape voli, responsabili e costruttive, con
metodo pragmatico indirizzato alla soluzione dei problemi e al conseguimento degli obiettivi aziendali e
degli interessi generali dei lavoratori.

Per quanto concerne gli assetti industriali, le parti considerano che, anche grazie all'impegno ed agli
investimenti realizzati, la produzione delle macchine tradizionali nell'Azienda ACMA si è andata
caratterizzando secondo i programmi e le previsioni come entità sempre più autonoma e diversificata dal
tabacco, integrandosi in tale azienda.

Tuttavia, tenuto conto di quanto concordato in occasione dell'operazione di conferimento del ramo
tradizionale, le parti convengono di proseguire la prassi dell'informativa annuale sull'operazione e sui suoi
futuri sviluppi.

Qualora peraltro fatti straordinari determinassero cambiamenti sostanziali della struttura di tale ramo di
azienda, verrà attivata un'ulteriore informativa a richiesta del Consiglio di Fabbrica.




                                                       206
2) PROCEDURE E REGOLE

Nell'intento di perseguire un costante miglioramento degli obiettivi indicati in premessa sviluppando valide
forme di rapporti sindacali aziendali, le parti convengono di costituire i due seguenti gruppi tecnici, la cui
composizione sarà definita e individuata per argomento, in rappresentanza dell'Azienda e del Consiglio di
Fabbrica:

Gruppo Tecnico pari - opportunità uomo - donna

Gruppo Tecnico ambiente di lavoro e sicurezza.

Tali gruppi, nell'ambito delle relative competenze specifiche descritte negli allegati, svilupperanno la loro
attività consultiva su obiettivi di analisi, studio, scambio di informazioni e conoscenze tra le parti, e
proposte sui problemi trattati.

Considerata la rilevanza degli argomenti della formazione e dello sviluppo professionale che avranno
approfondimenti nei punti successivi, tali tematiche verranno affrontate direttamente tra il Consiglio di
Fabbrica e la Direzione Aziendale.


3) ASSETTI PRODUTTIVI E DECENTRAMENTO

Premesso che il rilevante aumento dei volumi produttivi ha forzatamente portato l'Azienda a sviluppare le
proprie attività di processo in numerose unità produttive non vicine tra loro, l'Azienda conferma l'impegno
a raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle stesse con l'intendimento di ridurre al massimo i costi in
parte derivanti dalle loro diverse dislocazioni.

Il miglioramento continuo dei collegamenti costituisce pertanto un importante obiettivo da perseguire
mediante interventi di programmazione dei flussi di materiali, tenendo conto delle tipologie e complessità
delle lavorazioni e delle caratteristiche dei cicli produttivi (vedi allegato 1).

DECENTRAMENTO PRODUTTIVO

Tale attività risponde alle esigenze d i flessibilità della produzione aziendale secondo gli orientamenti già
espressi dalle parti in precedenti accordi.

Inoltre lo sviluppo dell'intero ciclo produttivo continuerà a privilegiare, in caso di necessità future, le
soluzioni di produzione interna e su tale obiettivo le parti si confronteranno quando necessario secondo le
prassi in uso.

In merito alle prove di autocertificazione della produzione avviate presso alcuni fornitori, l'Azienda fornirà
al Consiglio di Fabbrica indicazioni e valutazioni tecniche che saranno oggetto di riferimenti e valutazioni
per la definizione di orientamenti aziendali.




                                                     207
4) RICERCA E SVILUPPO

Le parti ribadiscono quanto concordato in premessa sull’importanza strategica di una politica di
investimenti in tale settore.

In questo ambito, i rilevanti investimenti che sono stati riservati alla costituzione di gruppi dedicati alla
ricerca, alla progettazione ed allo sviluppo delle macchine esistenti, sia per la parte meccanica che per la
parte elettronica, necessitano di un impegno di coordinamento e di diffusione delle informazioni tecniche.

Fatta salva la necessaria riservatezza e cautela in materia di proprietà industriale, le parti concordano sulla
opportunità che vengano perseguite forme e modalità avanzate di diffusione interna della documentazione
tecnica che impegneranno direttamente i responsabili delle varie unità progettuali, avvalendosi sia di
strumenti elettronici che di altre forme di comunicazione.

Nell'ambito delle iniziative di formazione verrà data specifica rilevanza anche alle tematiche connesse alla
formazione del personale interessato.

5-6) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE


In una visione integrata dello sviluppo dell'Azienda ed al fine di coglierne le novità che si sono verificate
sia in ambito tecnico che organizzativo ed inoltre per realizzare quanto previsto al punto 2 degli obiettivi
generali del capitolo Politica Industriale l’inquadramento professionale delle persone e l'organizzazione del
lavoro si prestano ad una sintesi che consenta di predisporre concetti e strumenti adatti al formale
inquadramento dei lavoratori e, contemporaneamente, valorizzi l'evoluzione delle conoscenze tecniche e dei
ruoli organizzativi.

Nell'intento di verificare lo sviluppo dei modelli di organizzazione del lavoro e le possibilità di
realizzazione dei percorsi professionali, le parti concordano di descrivere nell'ambito aziendale, quei criteri
e quelle esperienze che potranno essere particolarmente utili nella identificazione di tappe professionali, di
esigenze di formazione, e conoscenze acquisite e da acquisire, il tutto al fine di migliorare la
specializzazione e lo sviluppo professionale individuale, valorizzare la capacità… dei singoli di integrarsi
con le diverse attività aziendali e le complesse esigenze di gestione organizzativa.

L'Azienda ed il C.d.F. verificheranno entro 12-18 mesi dalla firma del presente accordo, il raggiungimento
degli obiettivi sopra definiti. L'azienda ha fornito alcuni allegati con le indicazioni di sviluppo
professionale, al fine di consolidare, sulla base delle esperienze maturate, gli obiettivi e gli strumenti di
crescita professionale che si sono dimostrati coerenti con l'evoluzione della nostra realtà aziendale.


7) AMBIENTE DI LAVORO

La cura, l'attenzione e l'interesse per i problemi dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene del lavoro, dei
servizi aziendali costituiscono elementi di qualità delle relazioni industriali.

Come logica e coerente conseguenza di quanto sopra, le parti concordano di sviluppare un gruppo tecnico
sperimentale come descritto in allegato 2.




                                                      208
8) SALARIO

Le parti concordano di realizzare un programma di aumenti di retribuzione con le decorrenze indicate nelle
tabelle seguenti.

Il programma di aumenti salariali in parte riconoscerà la maggiore professionalità acquisita ed in parte
incentiverà la realizzazione dei programmi di produttività e qualità concordati fra l e parti.

TABELLA A

                                     SUPERMINIMO AZIENDALE

                               PARAMETRAZIONE E SCAGLIONAMENTI

                                        VALORI AUMENTI AL:

PARAMETRO            LIVELLO        01/01/94      01/01/95       01/01/96      TOTALE

114                  2°             72.500        13.000         8.500         94.000
124                  3°             78.500        14.000         9.500         102.000
134                  4°             85.000        15.000         10.000        110.000
178                  5/S            113.000       20.000         13.500        146.500
210                  6°             133.000       23.500         15.500        172.000
243                  7°             154.000       27.000         18.000        199.000


TABELLA B

                                      RETRIBUZIONE VARIABILE

                             VALORI NOMINALI DI RIFERIMENTO (ANNUO)


PAR.          LIVELLO               1994          1995           1996          1997

114           2°     var.1          424.000       424.000        424.000       424.000
                     var.2                                       371.000       636.000
122           3°     var.1          454.000       454.000        454.000       454.000
                     var.2                                       397.000       680.000
129           4°     var.1          480.000       480.000        480.000       480.000
                     var.2                                       420.000       720.000
141           5°     var.1          525.000       525.000        525.000       525.000
                     var.2                                       460.000       787.000
152           5/S    var.1          566.000       566.000        566.000       566.000
                     var.2                                       495.000       848.000
167           6°     var.1          621.000       621.000        621.000       621.000
                     var.2                                       544.000       932.000
183           7°     var.1          681.000       681.0006       681.000       681.000
                     var.2                                       596.000       1.021.000


                                                   209
OBIETTIVI E CRITERI DEGLI INDICATORI DI SALARIO PRODUTTIVITA'

Premessa generale:

Per tutti gli indicatori si prenderà a riferimento l'andamento dei trend aziendali a consuntivo e previsionali,
sui quali porre l'obiettivo per il raggiungimento del valore a cui corrisponderà la quota salariale nominale
definita nell'accordo.

Si cercherà di cogliere nei trend il contenuto specifico dell'attuale prestazione, in modo tale da poter
valutare prestazioni che differiscono dalla base di riferimento.


Variabile 1

Indicatore sulla base del quale avviene l'erogazione della quota salariale legata alla valutazione della
prestazione tecnico - qualitativa.

Come indicatori da definire in sede tecnica aziendale, si opererà sui seguenti:

a. tempi di attraversamento come da accordo 1990
b. modifiche tecniche di macchina su Unità Macchina consegnate, in riferimento a trend oggettivamente
riscontrabili
c. errori di lavorazione d'officina e di montaggio intesi in riferimento al loro trend oggettivamente
riscontrabile.


Variabile 2

Indicatore sulla base del quale avviene l'erogazione della quota salariale legata alla prestazione aziendale
globale.

Come indice di riferimento si opererà sul rapporto tra Unità Macchine consegnate e numero di dipendenti
dell'azienda, avendo come obiettivo il miglioramento di quel rapporto che l'esperienza aziendale del passato
ha dimostrato essere in grado di assicurare la competitività dell'azienda ed in riferimento al quale verrà
corrisposta la quota salariale nominale definita in questo accordo.

Per entrambi i due tipi di variabile le parti concordano di individuare entro il mese di aprile 1994 la tecnica
di rilevazione adeguata.

Per la quota salariale variabile 1 le parti concordano l'erogazione di un acconto nel mese di luglio a partire
dal 1994 pari a Lit. 360.0O0.= e del saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello che ne
determina l’entità, come da tabella allegata.

In riferimento alla quota salariale variabile 2 le parti verificheranno il raggiungimento degli obiettivi
all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento con erogazione della quota salariale nel mese di
febbraio dello stesso anno, come da tabella allegata.




                                                          210
9) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti concordano di prestare particolare attenzione a tre orientamenti:

a. la rilevazione dei bisogni di formazione inerente il normale sviluppo professionale, l'evoluzione delle
tecnologie usualmente utilizzate, l'acquisizione delle conoscenze necessarie allo sviluppo di nuove
tecnologie, di processo e di prodotto.

b. la "messa in comune" di esperienze professionali avanzate e, comunque la capacità di raccontare, di
partecipare agli altri esperienze professionali che, per caratteristiche innovative e/o di eccellenza, possano
interessare una vasta pluralità di lavoratori.

c. il controllo delle iniziative di formazione, al fine di consolidare le esperienze positive e migliorare
costantemente il "prodotto" formazione.

Per concretizzare quanto sopra tra il Consiglio di Fabbrica e l'Azienda si definiranno annualmente alcune
tematiche formative di rilevanza generale e relative modalità di impegno.

10) OCCUPAZIONE

L'Azienda annualmente metterà a disposizione del Consiglio di Fabbrica gli indicatori delle assunzioni
effettuate integrandoli con valutazioni utili a sviluppare le più coerenti opinioni ed analisi.

La Direzione Aziendale, nel caso di necessità di assunzione di personale, oltre ad un'attenzione ai giovani
in cerca di prima occupazione, verificherà assunzioni possibili dalle liste di mobilità.


11) PARI OPPORTUNITA'

Vedi allegato 3.

12) ORARI DI LAVORO


Le parti metteranno allo studio una tipologia di orario flessibile personalizzato per gli impiegati degli uffici,
mediante una flessibilità limitata alla mezz'ora (dalle 8.00 alle 8.30 con uscita dalle 17.00 alle 17.30).

Per gli stabilimenti di Anzola si valuterà la soluzione già sperimentata in G.D 2 (consistente nella riduzione
a 45 minuti dell’intervallo di mensa e conseguente uscita anticipata alle ore 16.45), per estenderla anche a
G.D 3 e nei suoi possibili sviluppi.

Le parti concordano di aumentare l’indennità giornaliera per lavoratori turnisti di Lit. 1.500 lorde.




                                                          211
La turnazione del CED prevede le seguenti modalità:

1. Gli operatori di sala macchine lavoreranno a rotazione in turni come di seguito indicati:

1° Turno dalle ore 06.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
2° Turno dalle ore 13.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì
3° Turno dalle ore 20.00 del lunedì alle ore 3.00 del sabato mattina, di cui mez
                                                                               z'ora di straordinario
notturno.

2. La prestazione di lavoro effettiva sarà di ore 6.30 minuti per turno giornaliero con un intervallo di 30
minuti per il pasto, escluso il notturno.
Pertanto l'orario settimanale normale viene determinato in 32 ore e 30 minuti effettivi per turno, fermo
restando il trattamento economico di 40 ore e il pagamento del premio turno giornaliero e della
maggiorazione contrattuale del 15% per le ore oltre le 20.00 serali.
Inoltre viene corrisposto un compenso di Lit. 13.000. a libro paga per il turno notturno a titolo di indennità
di mancata mensa.

L'estensione del terzo turno ad altre aree aziendali potrà avvenire a seguito di intesa tra Azienda e Consiglio
di Fabbrica.

In tempi brevi le parti procederanno inoltre ad una valutazione complessiva dell'applicazione della
normativa dell'accordo aziendale del 1988 sul part-time.

L'Azienda istituirà una forma limitata di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità per
nessun istituto, compatibilmente con le necessità di lavoro, per gravi e comprovati motivi di cura e di
assistenza da parte del lavoratore richiedente, di un suo stretto familiare (moglie, marito, tiglio, padre,
madre, convivente).
La durata dell'aspettativa non potrà superare i quattro mesi. La richiesta dovrà essere fatta alla Direzione
Aziendale in forma scritta, con almeno un mese di preavviso rispetto alla data ipotizzata di decorrenza e
contestualmente l'interessato dovrà dichiararne i motivi ed impegnarsi a fornire la necessaria
documentazione.

Il richiedente potrà ottenere l'anticipazione di una quota del suo TFR maturato nell'anno fino ad un
massimo di Lit. 600.000.= mensili cumulative lorde o di limite di capienza.




                                                          212
13) PREVIDENZA E SANITA'

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti riconfermano l'accordo aziendale 1988 in materia di previdenza integrativa.
In relazione all'esistente situazione normativa, l'azienda mette a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti,
a far data dal luglio 1994, Lit. 130.000 annuali da utilizzare esclusivamente ai tini previsti dalla Legge
124/93.
Entro il mese di febbraio 1995 le parti si incontreranno per rimuovere tutte le eventuali incongruenze in
materia fiscale e normativa, alla luce dei decreti attuativi della sopra citata legge.

SANITA'

L'Azienda si impegna a valutare la possibilità di stipulare, con le USL competenti, una convenzione che
preveda sperimentalmente l'effettuazione di prelievi diagnostici individuali in azienda al di fuori del
normale orario di lavoro di ciascun interessato, al mattino, con restituzione degli esiti agli interessati negli
stessi orari.

Tale convenzione non deve prevedere oneri per l'azienda se non per i locali e strutture idonei da mettere a
disposizione per tale finalità.

Le modalità verranno definite con apposito documento in applicazione della convenzione.

CURE TERMALI


Per le cure termali assimilate legislativamente alle malattie (legge 412/1991 e D.M. 12/8/1992) l'azienda
corrisponderà il trattamento economico a suo carico per legge e per contratto, a condizione del rispetto delle
procedure di documentazione ed accertamento previste dalle due leggi suddette e dalle relative disposizioni
amministrative.

In relazione ed occasione del possibile variare della situazione normativa, le parti valuteranno e
concorderanno nuove coerenti forme di regolamentazione.




                                                       213
14) MONTATORI TRASFERTISTI


Si concorda di adeguare l'attuale normativa aziendale come da allegato n. 4.

L'azienda completerà il trattamento di trasferta del personale che svolge attività presso altre sedi e
decentramento.

15) MONTE ORE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA


Il monte ore previsto per le attività del C.d.F. viene elevato a 5000 all'anno, con riserva di modifica in base
ad eventuali diverse previsioni della legge attesa sulle R.S.U.
L'azienda fornirà inoltre un rendiconto periodico alla controparte sull'uso delle ore retribuite allo scopo di
verificare il rispetto dell'accordo di cui sopra.

16) CIRCOLO AZIENDALE


A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'azienda eleverà a Lit. 2000 mensili il contributo pro - capite al Circolo
Aziendale e provvederà alla trattenuta dalla retribuzione dei lavoratori di una quota di Lit. 1000 mensili.


17) QUOTA CONTRATTO


Premesso che il Consiglio di Fabbrica ha dichiarato che richiederà ad ogni singola lavoratore non iscritto al
sindacato il pagamento volontario di una quota di servizio contratto di Lit. 50.000, l'azienda acconsentirà a
trattenere ai lavoratori stessi dalla loro busta paga tale somma, facendo salva una loro chiara dichiarazione
scritta individuale di non assenso, fornendo un rendiconto finale al Consiglio di Fabbrica.



per il Consiglio di Fabbrica                                  per l'Azienda

per la FIOM - CGIL

per la FIM - CISL

per la UILM - UIL



Bologna, 8 dicembre 1993




                                                        214
ALLEGATO 1: ASSETTI PRODUTTIVI

Il quadro generale delle strutture organizzative è il seguente:

a. Nella Sede principale G.D 1 non sono individuabili ulteriori spazi disponibili e idonei ad un significativo
ampliamento del reparto montaggio, che continuerà pertanto ad essere indirizzato in unità distaccate (G.D 7
e G.D 8) a breve distanza dalla prima.
b. Le strutture logistiche ed i magazzini sono in buona parte collocati a G.D 4, sono in fase di
completamento e adeguamento costante alle necessità produttive di cui l'Azienda terrà informato il
Consiglio di Fabbrica.

Particolare cura ed attenzione verranno dedicate alla definizione degli obiettivi delle diverse strutture di
servizio delle varie unità produttive (G.D 1 e G.D 2).

c. Alla fine di luglio è stato realizzato il "Centro di Addestramento" nella nuova sede di via Veronese (G.D
9).
L'azienda ritiene che tale investimento costituisca un passo per affrontare i problemi di competitività
derivanti dalla sfida tecnologica e commerciale dei prossimi anni, allo scopo di migliorare ulteriormente la
qualità del servizio al cliente e l'immagine dell'azienda e del prodotto.
I programmi di formazione del personale tecnico dei nostri clienti sono già iniziati in quantità rilevante.
Nella fase iniziale di attività, dedicata in modo particolare ai problemi organizzativi e di gestione, viene
riservata molta attenzione alla definizione e messa a punto dei programmi di formazione, mediante l'utilizzo
di gruppi di macchina e di sofisticate apparecchiature strumentali e nuove metodologie di addestramento,
allo scopo di accrescere le nostre esperienze globali in termini di efficacia dell’attività formativa -

d. Nell’unità G.D 5 di Anzola sono iniziati i lavori di ampliamento e ristrutturazione che prevedono la
messa a disposizione di spazi per il miglioramento dell'efficienza organizzativa delle attività di produzione
della Maker e della Mettifiltro con le connesse attività complementari e di servizio, in linea con i
programmi illustrati nel corso dell'informazione industriale annuale.
Ulteriori sviluppi saranno oggetto di informativa annuale.




                                                           215
ALLEGATO 2 "GRUPPO TECNICO SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO"


Le parti concordano di procedere dal 1° gennaio 1994 alla realizzazione di un Gruppo Tecnico per i
problemi della sicurezza e ambiente di lavoro composto di tre membri designati dall'azienda e tre designati
dal Consiglio di Fabbrica e avente lo scopo di analizzare, studiare e proporre soluzioni su eventuali
problemi aziendali.

Il ruolo e l’attività del Gruppo s'inquadra altresì nelle logiche della Legge n. 300/70 in ordine ai problemi
attinenti la sicurezza sul lavoro.

Pertanto, fatte salve l'autonomia di gestione e responsabilità dell'azienda, si conviene che tale Gruppo, la
cui attività si intende sperimentalmente finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla igiene
del lavoro, preveda tra le proprie competenze:

1. Iniziative di formazione alla sicurezza dei suoi membri, con specifico riferimento alle problematiche
aziendali, da realizzarsi a partire dal mese di gennaio 1994 con impegno
di apprendimento individuale.

2. Analisi sull'applicazione della legislazione nazionale e comunitaria in materia di sicurezza del lavoro,
prevenzione, informazione dei lavoratori su tali tematiche, studio delle direttive sull'impiego dei mezzi
personali di tutela e prevenzione.

3. Studio delle normative antinfortunistiche su impianti, attrezzature e ambienti di lavoro.

4. Definizione di criteri per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sui rischi delle
attività lavorative e sui mezzi più idonei per evitarli.

5. Controllo delle analisi delle sostanze e delle qualità dei materiali di lavorazione e di costruzione
ambientale presenti nel nostro processo.

6. Studio delle caratteristiche e qualità degli indumenti di lavoro e dei mezzi di protezione.

7. Studio ed informazione sugli eventi infortunistici (statistiche per causali numero interventi, proposte di
mezzi di protezione e verifiche congiunte sul loro effettivo e corretto utilizzo) e su altri fatti interessanti la
sicurezza del lavoro.

Il programma di lavoro del Gruppo, che agirà in stretto rapporto con le parti contraenti, dovrà prevedere, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, almeno una riunione mensile per tutto l'anno

Al termine del lavoro sperimentale che occuperà tutto il 1994, il Gruppo presenterà alla Direzione
Aziendale ed al Consiglio di Fabbrica una valutazione scritta conclusiva del suo lavoro con indicazione dei
risultati conseguiti in termini di argomenti e problemi trattati ed eventuali suggerimenti in materia.




                                                           216
ALLEGATO 3 GRUPPO TECNICO PARI-OPPORTUNITA'

La legislazione nazionale ha indicato le premesse e le linee generali di sviluppo di criteri di pari opportunità
di lavoro e di condizioni fra donne e uomini.

In relazione a quanto precede le parti ritengono utile costituire un Gruppo Tecnico dedicato a tale tematica.

Il Gruppo, costituito da rappresentanti dell'azienda e tre rappresentanti dei lavoratori, avrà funzioni
consultive e compiti di studio di fattibilità di azioni positive per diffondere atteggiamenti e comportamenti
coerenti con i principi di pari opportunità.




                                                         217
ALLEGATO 4 REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE

ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE

Le parti considerano molto utile per il conseguimento di miglioramenti di qualità ed efficienza
dell'assistenza tecnica, sviluppare le condizioni organizzative idonee a rafforzare i programmi e processi di
formazione mediante 1’impiego delle più aggiornate tecniche e strumenti e con la disponibilità e l'impegno
dei lavoratori interessati.

Particolare importanza rivestono le informazioni e documentazioni tecniche sulle caratteristiche generali
dell'intervento sulle modalità e tipologia della macchina, sulla sua condizione tecnica e le annotazioni su
interventi precedenti, attrezzature occorrenti ed altri suggerimenti.

Tra gli strumenti riveste fondamentale importanza la realizzazione in fase di completamento di un sistema
di acquisizione, selezione e gestione di informazioni tecniche su banca dati con le finalità previste
dall’accordo aziendale del 1988 che si ripetono qui di seguito per comodità e chiarezza:

"Il database del reparto avrà l'intendimento di favorire sia il necessario processo di aggiornamento
permanente dei lavoratori che la raccolta e la diffusione delle informazioni.
Tale strumento sarà articolato sui seguenti contenuti:

1. relazioni sulle trasferte

2. rapporti scritti su esperienze tecniche significative

3. libri di istruzione

4. manuali di istruzione per lavori specifici (gruppi complessi)

5. note tecniche di montaggio

6. informazioni utili per la trasferta

e questo mediante l'utilizzo di un archivio centrale in funzione di supporto informatico.
Il criterio di accesso alla banca dati è quello della finalizzazione delle informazioni allo svolgimento dei
compiti affidati.

Lo strumento di cui sopra dovrà evidenziare, nella sua applicazione, il ruolo particolare delle relazioni
tecniche più significative per contenuti ed accuratezza di analisi.

Si conferma inoltre che il database di cui sopra comprenderà ed evidenzierà gli elementi più significativi
delle osservazioni tecniche raccolte in trasferta valutate come utili elementi di riferimento per successivi
interventi similari.

Alla luce dell'aumentata complessità delle linee e con riferimento alle competenze diversificate richieste ai
tecnici, si concorda che lo svolgimento dell'intervento possa in tali casi essere affidato anche a due tecnici
meccanici.




                                                           218
Potrà inoltre essere utilizzato prioritariamente per l'intervento fuori Sede, fatte salve le esigenze tecniche di
cui sopra, il tecnico che ha curato il collaudo finale in Sede della stessa macchina.

Annualmente si svilupperà un confronto tra Azienda e Consiglio di Fabbrica che avrà ad oggetto i problem i
organizzativi delle trasferte.


ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO


Per quanto concerne i percorsi organizzativi e professionali le parti rinviano a quanto previsto al punto 5/6
dell'accordo aziendale.

Le trasferte verranno normalmente richieste con una settimana di anticipo con l'utilizzo del modello
allegato (A)
Nelle situazioni realmente prevedibili (manutenzioni periodiche, collaudi a scadenze precise, etc.) l'azienda
programmerà un calendario di trasferte con ricerca e preavviso a scadenza definita ai lavoratori interessati,
fatte salve esigenze particolari.

In caso di revisioni complete e trasformazioni di macchine saranno inviati un tecnico con esperienza di
formato e uno del montaggio macchine, quando la natura del lavoro lo giustifichi.

Alla luce di quanto definito in premessa, verranno attuati criteri di rotazione che permettano ai tecnici di
conseguire la maggior qualificazione ed escludano, nei limiti della disponibilità, prestazioni ripetute
particolarmente nelle zone disagiate

Sotto l'aspetto della programmazione generale, in relazione principalmente alla maggior complessità e
durata degli interventi per collaudi completi in paesi molto lontani, in caso di comprovate importanti
necessità aziendali verrà consentito il superamento della base annuale della quantità media delle trasferte .

In caso di comprovate importanti necessità personali o familiari verrà consentito il rientr o dalla trasferta in
qualsiasi momento.

In prospettiva le parti si danno atto di un reciproco impegno diretto a conseguire la migliore qualificazione
tecnico - professionale dei lavoratori e le più razionali condizioni operative di trasferta.
A tale scopo la tendenza sarà quella di una progressiva ricomposizione dei lavori di montaggio, collaudo e
riparazione dei vari gruppi di macchine, estendendo, nel limite delle esigenze organizzative e produttive, le
forme di rotazione e sperimentazione in tutta l'area professionale del montaggio.




                                                      219
RETRIBUZIONE DI TRASFERTA

1 - PREMIO TRASFERTA GIORNALIERO

Il premio trasferta viene fissato nei seguenti importi giornalieri lordi:

DAL 01.01.1994

                                  4/5                       5/S             6/7

a) USA e Canada                   L. 18.400                 20.700          26.500
b) Europa e Oceania               L. 28.700                 32.000          39.000
c) Sud America e Messico          L. 35.700                 40.000          46.000
d) Africa e Asia                  L. 40.000                 46.000          55.000

2 - PREMIO TRASFERTA ANNUALE

il premio annuale viene definito nelle seguenti misure lorde, rapportate al numero di giorni di trasferta
nell'anno:

DAL 01.01 1994

                                           4/5                       5/5                 6/7

da 42 a 60giorni                           520 .000                  635 .000            750. 000
da 61 a 75giorni                           750 .000                  920 .000            1.050. 000
da 76 a 90giorni                           920 .000                  1.150 .000          1.400. 000
oltre i 90giorni                           1.200 .000                1.500 .000          1.700. 000


e sarà pagato con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno di svolgimento delle trasferte.




                                                             220
RIMBORSI A PIE' DI LISTA

MASSIMALI DI SPESA
                                 (COLAZIONE, PASTI E PICCOLE SPESE)


1. Verranno rimborsate soltanto le spese accompagnate da idonei documenti giustificativi.

2. Le piccole spese varie (frigobar, caffè, bevande, giornali etc.) vengono indicate in valore massimale
giornaliero e dovranno essere giustificate.
                Germania       Berlino      USA G.Bret.          Italia               Austria
                                                                 Grecia
                                                                 Jugoslavia
                                                                 Portogallo
                                                                 Est Europa
                                                                 Equivalente

              DM               DM              $          Lst              Lire              Sh
Colazione     16               26              11        12                15.000            110
Due pasti     138              150             88        60                97.000            960
Piccole spese 10               14              6         5                 13.000            95

              Spagna           Svizzera        Francia              Finlandia       Svezia
              Pts.             Fr.Sv.          Fr.Fr.               Marchi F.       Korona
Colazione     1.000            20              60                   55              80
Due pasti     9.250            142             480                  455             760
Piccole spese 850              10              45                   40      60

              Belgio/Lussemb.          Norvegia          EIRE              Danimarca
              Fr. Belgi                Korona            Lst.Irl.          Korona
Colazione     370                      75                9                 60
Due pasti     2.950                    600               49                600
Piccole spese 280                      45                5                 50

              Giappone                 Canada       Australia              Olanda
              Yen                      $ Canadesi $A                       F.Ol.
Colazione     1.450                    13           15                     20
Due pasti     13.630                   88           114                    174
Piccole spese 920                      9            11                     14
                     Hong Kong               Singapore                     Corea
                                             Vietnam
                       US $                  US $                          US $
Colazione              11                    11                            13
Due pasti              88                    88                            98
Piccole spese          6                     6                             9

Considerando l'elevata svalutazione delle monete degli altri Paesi extraeuropei, si stabilisce di fissare i
massimali in $ U.S.A.



                                                          221
I seguenti massimali valgono quindi per tutto il Sud America, l'America Centrale, il Messico l'Africa, l'Asia
e la Turchia.

               Colazione              Due pasti                      Piccole spese
               10                     77                             6

Gli importi sopra indicati devono essere cons iderati dei massimi non superabili; nel caso non fossero
raggiunti, la differenza verrà inserita in busta paga.
Il dipendente può indicare chiaramente, nelle «Note varie» dell'ultimo foglio delle note spese, l'importo
complessivo di questa differenza per facilitare il lavoro dell'ufficio incaricato della liquidazione.

3 - VARIAZIONI DI CAMBI

Nel caso in cui il cambio delle valute estere vari in più o meno di oltre il 5% rispetto alla lira, si darà corso
ad una tempestiva revisione dei massimali indicati entro 15 gg. dal raggiungimento del 5%.
Ad ogni revisione verrà modificato l'allegato B riassuntivo dei cambi.

4 VARIAZIONI DI INFLAZIONE

I massimali di spese saranno rivalutati annualmente, entro la fine del mese di Marzo, sulla base di indicatori
economici del costo della vita dei singoli paesi, con revisione del quadro riassuntivo dei massimali.

5 - COLAZIONE IN CASO DI ORARI DI LAVORO NON CONVENZIONALI

Nei casi documentati di orari di lavoro che non consentano di
effettuare la prima colazione in albergo, con autorizzazione
preventiva ne verrà riconosciuto e rimborsato il prezzo
documentato.



6 - TELEFONATE PERSONALI

Le telefonate personali saranno contenute in termini accettabili di durata e di frequenza.
In ogni caso verranno rimborsate solo le spese telefoniche documentate nei conti degli alberghi o risultanti
da altra idonea documentazione.
Nella sede di confronto annuale prevista a pagina 2 si farà riferimento anche a tale problema.

7 - SPESE TAXI

Dovranno essere limitate e verranno rimborsate solo quando il percorso per recarsi al lavoro non sia servito
da mezzi pubblici efficienti. Tenuto conto del fatto che le spese taxi vengono addebitate ai clienti, l’azienda
si riserva di controllare la necessità dell'uso del taxi.
In caso di assoluta necessità, l'Azienda autorizzerà preventivamente l'uso del noleggio auto.




                                                       222
8 - LAVANDERIA

Le spese di lavanderia, normalmente giustificate, verranno rimborsate solo per trasferte superiori ai quattro
giorni e se inserite possibilmente nei conti degli alberghi.

9 - MODALITA' DI RIMBORSO E NATURA DELL'INTERVENTO

L'Azienda informerà normalmente in via preventiva i tecnici sulle modalità di rimborso spese e sulle
caratteristiche generali del lavoro previsto mediante l'apposito modello (allegato A)

10 - RENDICONTI SPESE

I rendiconti delle trasferte dovranno essere presentati entro 30 giorni dal rientro.
La valuta residua dovrà essere resa immediatamente e comunque non oltre il limite di cui sopra.
L'Azienda definirà contabilmente i rimborsi spese entro 30 giorni dalla loro presentazione.

11 - USO AUTO PERSONALE

In caso di uso dell'auto personale preventivamente autorizzato, il rimborso verrà effettuato secondo tabelle
aziendali.


RETRIBUZIONE DI TRASFERTA SISTEMA FORFETTARIO

1 - PREMIO TRASFERTA GIORNALIERO

Il premio trasferta viene fissato negli importi giornalieri lordi indicati al punto 1 pagina 4.


2 - PREMIO TRASFERTA ANNUALE

Il premio annuale viene definito nelle misure lorde, rapportata al numero di giorni di trasferta nell'anno,
indicate al punto 2 pagina 4 e sarà pagato con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno di
svolgimento delle trasferte.

3 - PREMIO TRASFERTA SEDI DISAGIATE

Nei paesi con scarsità di servizi e che richiedono spese superiori per ottenere condizioni di vita accettabili,
si conviene di corrispondere i seguenti importi giornalieri di premi trasferta:
                        4/5              5/S             6/7
01.01.1994              60.000           70.000          80.000

Tale situazione vale per i clienti ubicati nelle seguenti zone: Indonesia - piccoli centri, Cina - grandi centri,
Nigeria, Etiopia, Sudan, Grecia - piccoli centri, Bulgaria – piccoli centri, Yemen, Pakistan, Arabia Saudita,
Algeria – piccoli centri, Macedonia.




                                                            223
4 - PREMIO TRASFERTA SEDI DI GRAVE DISAGIO

Nei piccoli centri della Repubblica Popolare Cinese, in considerazione del documentato grave disagio, il
premio di trasferta lordo giornaliero viene definito come segue:
                         4/5             5/S             6/7
01.01.1994               90.000          100.000         110.000

Se in futuro dovessero essere evidenziate altre sedi di lavoro del tutto assimilabili, si farà luogo allo stesso
trattamento.
Lo stesso trattamento viene riconosciuto dal 1/1/94 per la Sede di Prilep - Macedonia.

RIMBORSI CON SISTEMA FORFETTARIO

1. Il rimborso forfetario giornaliero di Lit. 66.500 potrà essere pagato dall'Azienda mediante conguaglio
della valuta consegnata al lavoratore al cambio dell'ultimo giorno di trasferta.

2.Le spese viaggio, taxi e trasporto in genere sono rimborsate in base ai giustificativi presentati.
Le spese taxi verranno successivamente addebitate al cliente e quindi l'Azienda si riserva di controllare la
necessità dell'uso del taxi e gli importi richiesti.

3. Telefonate
Le telefonate personali saranno contenute in termini accettabili di durata e di frequenza.
In ogni caso verranno rimborsate solo le spese telefoniche documentate nei conti degli alberghi o risultanti
da altra idonea documentazione.
Nella sede di confronto annuale prevista a pagina 2 si farà riferimento anche a tale problema.


NORMATIVE GENERALI

1. - ASSICURAZIONE PERSONALE A BENEFICIO DEI TRASFERTISTI

In aggiunta e a complemento delle assicurazioni antinfortunistiche previste dalla legge, l'azienda stipulerà
un'assicurazione che garantisce il pagamento di L. 500.000.000 ai dipendenti o ai loro eredi legittimi in
caso di invalidità permanente totale o morte (una somma proporzionalmente ridotta in caso di inabilità
permanente parziale) conseguente a viaggio e a permanenza fuori sede debitamente autorizzati per motivi di
lavoro. L'assicurazione copre rischi di viaggio di andata ritorno dal domicilio del lavoratore con qualunque
mezzo, compreso l'aereo, e i rischi professionali ed extra professionali per il periodo della permanenza fuori
sede.
Tale importo sarà cumulabile con quanto eventualmente corrisposto dalla assicurazione di legge (INAIL)
Copia del contratto sarà disponibile presso l'ufficio personale per visione e conoscenza.

2. - VISITE MEDICHE, CONTROLLI E PREVENZIONE SANITARIA

L'azienda conferma il suo impegno a fornire informazioni preventive ai lavoratori in trasferta sulle
condizioni ambientali e igienico sanitarie locali e sulle condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche in cui
sono avviati, condizioni da rilevare a mezzo dell'apposito modello allegato (A).

Tali informazioni riguarderanno in particolare zone e paesi a rischio di malattie infettive nonché‚
suggerimenti e/o prescrizioni terapeutiche e preventive, come le vaccinazioni consigliate dai SMPIL.


                                                      224
A richiesta degli interessati verranno concesse ore di permesso retribuite per effettuare le vaccinazioni
suggerite.

Al rientro dalle trasferte di durata superiore al mese in paesi di condizioni climatiche e ambientali molto
diverse dalle nostre, il lavoratore avrà diritto a controlli medici specifici presso istituti pubblici.
Per le analisi diagnostiche eventuali si procederà come da accordo aziendale.

In particolare nei casi di dichiarata urgenza (certificato del medico personale dei lavoratori) o nel pericolo
di malattie epidemico - contagiose, tali controlli saranno a carico dell'azienda e potranno essere effettuati
eccezionalmente anche presso istituti privati. I relativi referti medici dovranno
essere sempre recapitati o ritirati dall'interessato o familiare.

In caso di ricovero ospedaliero avvenuto durante la trasferta il montatore non perde il diritto al premio
trasferta (giornaliero ed annuale) fino al suo rientro in sede.


3.- TRATTAMENTO DEI GIORNI FESTIVI IN TRASFERTA E PERMESSI DIRECUPERO

I giorni lavorativi a Bologna e festivi nel paese di trasferta, ma non lavorati, sono forfettariamente retribuiti
con 4 ore ordinarie.
Il dipendente deve comunque essere autorizzato dai responsabili nell’eventualità di possibile rientro in
Sede.

Gli stessi giorni, se lavorati, saranno retribuiti a trattamento ordinario le prime 8 ore, a trattamento
straordinario le ore successive, secondo la normativa italiana.

I giorni festivi a Bologna lavorati presso il cliente, saranno retribuiti come straordinario festivo secondo la
normativa italiana.

A richiesta dei montatori che eccezionalmente non abbiano goduto del riposo settimanale di legge per
esigenze lavorative, l’azienda si impegna a concedere un numero equivalente di giorni di permesso non
retribuito al termine della trasferta.
Tale permesso deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile; è ammesso il cumulo di ore
frazionate prestate al titolo di cui sopra, per raggiungere una o più giornate di recupero.

GIORNO FESTIVO                                                         Convenire con G:D
DAL CLIENTE,                       4 ORE ORDINARIE                     Eventuale possibile
NON LAVORATO                                                           Rientro
GIORNO FESTIVO                     8 ORE ORDINARIE,
DAL CLIENTE,LAVORATO               successive straordinarie
                                   norm.va italiana
GIORNO FESTIVO                     Straordinario                       Possibilità di recuperare un
A BOLOGNA,                         Festivo                             numero equivalente di ore non
LAVORATO                           Norm.va italiana                    retribuite
DAL CLIENTE




                                                       225
4. - VIAGGIO IN GIORNI NON LAVORATIVI
Il cumulo delle ore di viaggio effettuate nei giorni non lavorativi a Bologna potrà essere recuperato con un
numero equivalente di giorni di permesso non retribuito. Tale permesso deve essere preventivamente
autorizzato dal responsabile.

5. - PERMESSI RETRIBUITI CON RIPOSO COMPENSATIVO

In relazione alla durata del viaggio e allo sfasamento orario conseguente, si concorda l'attribuzione di un
giorno di riposo retribuito per ogni volo di durata superiore a cinque fusi orari o se il viaggio aereo
comunque risulta di durata effettiva superiore a cinque ore, escluse le soste intermedie.

Quanto sopra vale sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.

I permessi di cui sopra sono fruibili solo immediatamente, il giorno successivo a quello di viaggio per
l'andata e il primo giorno lavorativo al rientro in Sede.

Viene inoltre concordato il godimento di un giorno di riposo nei casi di trasferte estere di durata superiore
ai 30 giorni senza rientro intermedio.
Nel caso del volo verso la Cina, il giorno di riposo verrà normalmente effettuato ad Hong Kong.


6. - PAGAMENTO DELLE ORE VIAGGIO

Fermo quanto stabilisce il contratto nazionale di lavoro per le condizioni e limiti, verranno retribuite
interamente a trattamento ordinario le ore di viaggio dei trasfertisti, a condizione che l'itinerario e i mezzi
prescelti corrispondano a quelli autorizzati dall'azienda oppure quando si verifica una ipotesi documentata
di forza maggiore durante il viaggio.


7. - VIAGGI AEREI DI LUNGA DURATA


L'azienda riconosce l'uso della business class per tutti i voli diretti al Giappone.
Per gli altri voli di durata superiore a 10 ore consecutive saranno consentiti scali intermedi a scopo di
riposo, con onere di spese a carico dell'azienda, nei casi in cui tali scali siano possibili (per esempio
Australia).
Per le altre destinazioni, l'azienda riconferma il suo impegno a ricercare, attraverso le proprie strutture
competenti, le condizioni di quelle compagnie aeree che offrono garanzie di migliore comfort ed altre
condizioni migliorative (orario, qualità di servizio, assistenza etc.).
Tali agevolazioni non sostituiscono i permessi di cui al punto 5 che continueranno ad essere effettuati
all’arrivo in Sede e dal cliente.


8. - RELAZIONI TECNICHE SULLE TRASFERTE

Fermo quanto previsto da accordi precedenti sulle relazioni tecniche, si conviene che le stesse debbano
essere possibilmente scritte, almeno come primo appunto sintetico, sul posto di lavoro e direttamente sulla
macchina, allo scopo di conseguire la più precisa e completa esposizione dei fatti tecnici interessanti.



                                                          226
Inoltre, nel comune intendimento di sviluppare tale strumento di conoscenza ed informazione e di
utilizzarne i possibili contenuti nel modo più efficace, si concorda che il nucleo essenziale delle relazioni
sarà oggetto di valutazione in sede tra il tecnico, i responsabili del montaggio e, in caso di utilità,
dell'ufficio tecnico.
In tale occasione la relazione potrà essere configurata con modalità tali da poter essere inclusa nel data base
generale.

9. - ORARIO DI LAVORO

In via di principio le parti tendono allo svolgimento di un normale orario di lavoro contrattuale.
I tecnici in trasferta programmeranno le loro attività per conformarsi, per quanto possibile, agli orari di
lavoro ed ai sistemi organizzativi locali.
In considerazione di quanto precede, si concorda che le ore di prestazione straordinaria potranno essere
effettuate di massima entro il limite delle 8 ore settimanali. A richiesta del tecnico le ore eccedenti saranno
recuperate con permessi non retribuiti.

Ulteriori aggiornamenti del presente contratto, che ha termini di validità corrispondenti a quelli dell'accordo
aziendale, saranno concordati con il Consiglio di Fabbrica assistito da rappresentanti dei tecnici interessati.
Fanno eccezione a quanto sopra le modifiche previste ai punti 3 e 4 di pagina 6 che avranno le decorrenze
ivi previste espressamente.




                                                     227
ALLEGATO A


DA TOTC                                     A        (1) MONTAGGIO MECCANICO

UFFICIO VENDITE                                      (2) MONTAGGIO ELETTRICO

                                                     (3) UFFICIO VIAGGI


LA DITTA

DI

RICHIEDE NS. TECNICO/I             N. !_! MECCANICO/I
                                   N. !_! ELETTRICISTA/I
PER PARTENZA IL

PER          !_! COLLAUDO
             !_! RIPARAZIONE
             !_! CAMBIO FORMATO-C.O./ 0.1
             !_! VARI


MACCHINA/E TIPO                             MATR./C.O



SPECIFICHE PROTOCOLLO



INTERVENTO A TITOLO
      I_! ONEROSO            I_I GRATUITO                 1_I DA DEFINIRE

RIMBORSO SPESE TECNICO       I_I PIE4 DI LISTA            I_I FORFEUARIO

VISTO DI INGRESSO            NO I_I         SI !_!

PROFILASSI SANITARIA



SITUAZIONE AMBIENTALE

NOTE




                                             228
BOLOGNA         FIRMA




          229
ALLEGATO B

VALUTA           03.11.1993


$USA             1.636,74

DMTEDESCO        965,06

FR.SVIZZERO      1.088,98

FR.FRANCESE      276,69

LGS.STERLINA     2.422,38

LIRA IRLANDESE   2.289,64

$CANADESE        1.250,85

FL.OLANDESE      859.72

FR.BELGA         45,17

KR.DANESE        241,39

KR.NORVEGESE     222,22

RR.SVEDESE       200,63

FINLANDESE       287,07

SH.AUSTRIACO     137,22

PST. SPAGNOLA    12,06

YENGIAPPONESE    15,21

$AUSTRALIANO     1107,25




                              230

More Related Content

Viewers also liked

Accordi gd 07 1988 - 1989 pag 148 - 174
Accordi gd 07   1988 - 1989  pag 148 - 174Accordi gd 07   1988 - 1989  pag 148 - 174
Accordi gd 07 1988 - 1989 pag 148 - 174Fiom GD
 
Altro analisi preintese-bologna
Altro   analisi preintese-bolognaAltro   analisi preintese-bologna
Altro analisi preintese-bolognaFiom GD
 
Imp impiegati 01
Imp impiegati 01Imp impiegati 01
Imp impiegati 01Fiom GD
 
Altro carmen amerise-gd_tesi
Altro   carmen amerise-gd_tesiAltro   carmen amerise-gd_tesi
Altro carmen amerise-gd_tesiFiom GD
 
Il rosso n3
Il rosso n3Il rosso n3
Il rosso n3Fiom GD
 
Altro carmen amerise-gd_tesi
Altro   carmen amerise-gd_tesiAltro   carmen amerise-gd_tesi
Altro carmen amerise-gd_tesiFiom GD
 
Ccnl 2009 15-9-09 testo accordo separato
Ccnl 2009   15-9-09 testo accordo separatoCcnl 2009   15-9-09 testo accordo separato
Ccnl 2009 15-9-09 testo accordo separatoFiom GD
 
Vert2002 info vertenza_08
Vert2002 info vertenza_08Vert2002 info vertenza_08
Vert2002 info vertenza_08Fiom GD
 
1969 accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92
1969 accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 921969 accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 92
1969 accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92Fiom GD
 
Il rosso n6
Il rosso n6Il rosso n6
Il rosso n6Fiom GD
 
Ccnl 2009 2-piattaforma fiom
Ccnl 2009   2-piattaforma fiomCcnl 2009   2-piattaforma fiom
Ccnl 2009 2-piattaforma fiomFiom GD
 
Hp designs 5.0.0
Hp designs 5.0.0Hp designs 5.0.0
Hp designs 5.0.0kfaura
 
Vert2011 gd piattaforma 2011-2014
Vert2011 gd piattaforma 2011-2014Vert2011 gd piattaforma 2011-2014
Vert2011 gd piattaforma 2011-2014Fiom GD
 
Ccnl 2009 1-premessa alla piattaforma fiom
Ccnl 2009   1-premessa alla piattaforma fiomCcnl 2009   1-premessa alla piattaforma fiom
Ccnl 2009 1-premessa alla piattaforma fiomFiom GD
 
Accordi gd 14 profili professionali pag 363 - 408
Accordi gd 14   profili professionali  pag 363 - 408Accordi gd 14   profili professionali  pag 363 - 408
Accordi gd 14 profili professionali pag 363 - 408Fiom GD
 
1969 accordi gd 05 1980 - 1982 pag 93 - 128
1969 accordi gd 05   1980 - 1982  pag 93 - 1281969 accordi gd 05   1980 - 1982  pag 93 - 128
1969 accordi gd 05 1980 - 1982 pag 93 - 128Fiom GD
 
Landing Page & PAF
Landing Page & PAFLanding Page & PAF
Landing Page & PAFkfaura
 
Vert2002 info vertenza_06
Vert2002 info vertenza_06Vert2002 info vertenza_06
Vert2002 info vertenza_06Fiom GD
 
Il rosso n4
Il rosso n4Il rosso n4
Il rosso n4Fiom GD
 

Viewers also liked (20)

Accordi gd 07 1988 - 1989 pag 148 - 174
Accordi gd 07   1988 - 1989  pag 148 - 174Accordi gd 07   1988 - 1989  pag 148 - 174
Accordi gd 07 1988 - 1989 pag 148 - 174
 
Altro analisi preintese-bologna
Altro   analisi preintese-bolognaAltro   analisi preintese-bologna
Altro analisi preintese-bologna
 
Imp impiegati 01
Imp impiegati 01Imp impiegati 01
Imp impiegati 01
 
Altro carmen amerise-gd_tesi
Altro   carmen amerise-gd_tesiAltro   carmen amerise-gd_tesi
Altro carmen amerise-gd_tesi
 
Il rosso n3
Il rosso n3Il rosso n3
Il rosso n3
 
Altro carmen amerise-gd_tesi
Altro   carmen amerise-gd_tesiAltro   carmen amerise-gd_tesi
Altro carmen amerise-gd_tesi
 
Ccnl 2009 15-9-09 testo accordo separato
Ccnl 2009   15-9-09 testo accordo separatoCcnl 2009   15-9-09 testo accordo separato
Ccnl 2009 15-9-09 testo accordo separato
 
Vert2002 info vertenza_08
Vert2002 info vertenza_08Vert2002 info vertenza_08
Vert2002 info vertenza_08
 
1969 accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92
1969 accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 921969 accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 92
1969 accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92
 
Il rosso n6
Il rosso n6Il rosso n6
Il rosso n6
 
Ccnl 2009 2-piattaforma fiom
Ccnl 2009   2-piattaforma fiomCcnl 2009   2-piattaforma fiom
Ccnl 2009 2-piattaforma fiom
 
Hp designs 5.0.0
Hp designs 5.0.0Hp designs 5.0.0
Hp designs 5.0.0
 
Vert2011 gd piattaforma 2011-2014
Vert2011 gd piattaforma 2011-2014Vert2011 gd piattaforma 2011-2014
Vert2011 gd piattaforma 2011-2014
 
Ccnl 2009 1-premessa alla piattaforma fiom
Ccnl 2009   1-premessa alla piattaforma fiomCcnl 2009   1-premessa alla piattaforma fiom
Ccnl 2009 1-premessa alla piattaforma fiom
 
Accordi gd 14 profili professionali pag 363 - 408
Accordi gd 14   profili professionali  pag 363 - 408Accordi gd 14   profili professionali  pag 363 - 408
Accordi gd 14 profili professionali pag 363 - 408
 
1969 accordi gd 05 1980 - 1982 pag 93 - 128
1969 accordi gd 05   1980 - 1982  pag 93 - 1281969 accordi gd 05   1980 - 1982  pag 93 - 128
1969 accordi gd 05 1980 - 1982 pag 93 - 128
 
Landing Page & PAF
Landing Page & PAFLanding Page & PAF
Landing Page & PAF
 
The Other Side of Project Management
The Other Side of Project ManagementThe Other Side of Project Management
The Other Side of Project Management
 
Vert2002 info vertenza_06
Vert2002 info vertenza_06Vert2002 info vertenza_06
Vert2002 info vertenza_06
 
Il rosso n4
Il rosso n4Il rosso n4
Il rosso n4
 

Similar to 1969 accordi gd 09 1992 - 1993 pag 197 - 230

1969 accordi gd 06 1983 - 1986 pag 129 - 147
1969 accordi gd 06   1983 - 1986  pag 129 - 1471969 accordi gd 06   1983 - 1986  pag 129 - 147
1969 accordi gd 06 1983 - 1986 pag 129 - 147Fiom GD
 
1969 accordi gd 13 2000 - 2001 pag 345 - 362
1969 accordi gd 13   2000 - 2001  pag 345 - 3621969 accordi gd 13   2000 - 2001  pag 345 - 362
1969 accordi gd 13 2000 - 2001 pag 345 - 362Fiom GD
 
1969 accordi gd 12 1998 - 1999 pag 279 - 344
1969 accordi gd 12   1998 - 1999  pag 279 - 3441969 accordi gd 12   1998 - 1999  pag 279 - 344
1969 accordi gd 12 1998 - 1999 pag 279 - 344Fiom GD
 
1969 accordi gd 10 1994 - 1995 pag 231 - 243
1969 accordi gd 10   1994 - 1995  pag 231 - 2431969 accordi gd 10   1994 - 1995  pag 231 - 243
1969 accordi gd 10 1994 - 1995 pag 231 - 243Fiom GD
 
1969 accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449
1969 accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 4491969 accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 449
1969 accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449Fiom GD
 
Accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449
Accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 449Accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 449
Accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449Fiom GD
 
1969 accordi gd 11 1996 - 1997 pag 244 - 278
1969 accordi gd 11   1996 - 1997  pag 244 - 2781969 accordi gd 11   1996 - 1997  pag 244 - 278
1969 accordi gd 11 1996 - 1997 pag 244 - 278Fiom GD
 
Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01
Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01
Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01Fiom GD
 
1969 accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44
1969 accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44 1969 accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44
1969 accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44 Fiom GD
 
Accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92
Accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 92Accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 92
Accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92Fiom GD
 
1969 accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196
1969 accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 1961969 accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 196
1969 accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196Fiom GD
 
Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010
Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010
Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010Fiom GD
 
Vert2002 trasferte 2002_accordo_01
Vert2002 trasferte 2002_accordo_01Vert2002 trasferte 2002_accordo_01
Vert2002 trasferte 2002_accordo_01Fiom GD
 
Acc sp 12042013
Acc sp 12042013Acc sp 12042013
Acc sp 12042013Fabio Bolo
 
Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012
Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012
Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012fidaeliguria
 
Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2
Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2
Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2Fabio Bolo
 
Copia Di Contratto Ministeri Slides Assemblee
Copia Di Contratto Ministeri Slides AssembleeCopia Di Contratto Ministeri Slides Assemblee
Copia Di Contratto Ministeri Slides Assembleecisl funzione pubblica
 
Contratto Ministeri Slides Assemblee Def
Contratto Ministeri Slides Assemblee DefContratto Ministeri Slides Assemblee Def
Contratto Ministeri Slides Assemblee Defcisl funzione pubblica
 

Similar to 1969 accordi gd 09 1992 - 1993 pag 197 - 230 (20)

1969 accordi gd 06 1983 - 1986 pag 129 - 147
1969 accordi gd 06   1983 - 1986  pag 129 - 1471969 accordi gd 06   1983 - 1986  pag 129 - 147
1969 accordi gd 06 1983 - 1986 pag 129 - 147
 
1969 accordi gd 13 2000 - 2001 pag 345 - 362
1969 accordi gd 13   2000 - 2001  pag 345 - 3621969 accordi gd 13   2000 - 2001  pag 345 - 362
1969 accordi gd 13 2000 - 2001 pag 345 - 362
 
1969 accordi gd 12 1998 - 1999 pag 279 - 344
1969 accordi gd 12   1998 - 1999  pag 279 - 3441969 accordi gd 12   1998 - 1999  pag 279 - 344
1969 accordi gd 12 1998 - 1999 pag 279 - 344
 
1969 accordi gd 10 1994 - 1995 pag 231 - 243
1969 accordi gd 10   1994 - 1995  pag 231 - 2431969 accordi gd 10   1994 - 1995  pag 231 - 243
1969 accordi gd 10 1994 - 1995 pag 231 - 243
 
1969 accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449
1969 accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 4491969 accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 449
1969 accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449
 
Accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449
Accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 449Accordi gd 15   2002 - 2003  pag 409 - 449
Accordi gd 15 2002 - 2003 pag 409 - 449
 
1969 accordi gd 11 1996 - 1997 pag 244 - 278
1969 accordi gd 11   1996 - 1997  pag 244 - 2781969 accordi gd 11   1996 - 1997  pag 244 - 278
1969 accordi gd 11 1996 - 1997 pag 244 - 278
 
Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01
Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01
Vert2002 trasferte 2002_piattaforma_01
 
1969 accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44
1969 accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44 1969 accordi gd 02   1969 - 1971 pag 21 - 44
1969 accordi gd 02 1969 - 1971 pag 21 - 44
 
Accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92
Accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 92Accordi gd 04   1977 - 1979  pag 73 - 92
Accordi gd 04 1977 - 1979 pag 73 - 92
 
1969 accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196
1969 accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 1961969 accordi gd 08   1990 - 1991  pag 175 - 196
1969 accordi gd 08 1990 - 1991 pag 175 - 196
 
Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010
Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010
Vert2007 piattaforma trasferte_2007_2010
 
Vert2002 trasferte 2002_accordo_01
Vert2002 trasferte 2002_accordo_01Vert2002 trasferte 2002_accordo_01
Vert2002 trasferte 2002_accordo_01
 
Acc sp 12042013
Acc sp 12042013Acc sp 12042013
Acc sp 12042013
 
Ccnl Ministeri Slides
Ccnl Ministeri SlidesCcnl Ministeri Slides
Ccnl Ministeri Slides
 
Invito
InvitoInvito
Invito
 
Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012
Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012
Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012
 
Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2
Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2
Verbale accordo-mp 12-dicembre-2012-2-2
 
Copia Di Contratto Ministeri Slides Assemblee
Copia Di Contratto Ministeri Slides AssembleeCopia Di Contratto Ministeri Slides Assemblee
Copia Di Contratto Ministeri Slides Assemblee
 
Contratto Ministeri Slides Assemblee Def
Contratto Ministeri Slides Assemblee DefContratto Ministeri Slides Assemblee Def
Contratto Ministeri Slides Assemblee Def
 

More from Fiom GD

Vert2011 11-incontro vertenza gd
Vert2011 11-incontro vertenza gdVert2011 11-incontro vertenza gd
Vert2011 11-incontro vertenza gdFiom GD
 
Vert2011 gd salario
Vert2011 gd   salarioVert2011 gd   salario
Vert2011 gd salarioFiom GD
 
Ricordare costituzione.comitato
Ricordare   costituzione.comitatoRicordare   costituzione.comitato
Ricordare costituzione.comitatoFiom GD
 
Ricordare resistenza 01-n01
Ricordare   resistenza 01-n01Ricordare   resistenza 01-n01
Ricordare resistenza 01-n01Fiom GD
 
Ricordare resistenza 01-n02
Ricordare   resistenza 01-n02Ricordare   resistenza 01-n02
Ricordare resistenza 01-n02Fiom GD
 
3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)Fiom GD
 
3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)Fiom GD
 
1°incontro (plenario)
1°incontro (plenario)1°incontro (plenario)
1°incontro (plenario)Fiom GD
 
3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)Fiom GD
 
4°incontro (gruppo di lavoro)
4°incontro (gruppo di lavoro)4°incontro (gruppo di lavoro)
4°incontro (gruppo di lavoro)Fiom GD
 
2°incontro (plenario)
2°incontro (plenario)2°incontro (plenario)
2°incontro (plenario)Fiom GD
 
Altro normative rsu
Altro   normative rsuAltro   normative rsu
Altro normative rsuFiom GD
 
Altro esito questionario gd 2007
Altro   esito questionario gd 2007Altro   esito questionario gd 2007
Altro esito questionario gd 2007Fiom GD
 
Altro articolo sito-02
Altro   articolo sito-02Altro   articolo sito-02
Altro articolo sito-02Fiom GD
 
Altro articolo sito-01
Altro   articolo sito-01Altro   articolo sito-01
Altro articolo sito-01Fiom GD
 
Altro analisi preintese-bologna
Altro   analisi preintese-bolognaAltro   analisi preintese-bologna
Altro analisi preintese-bolognaFiom GD
 
Il rosso n5
Il rosso n5Il rosso n5
Il rosso n5Fiom GD
 
Il rosso n2
Il rosso n2Il rosso n2
Il rosso n2Fiom GD
 
Il rosso n1
Il rosso n1Il rosso n1
Il rosso n1Fiom GD
 
1969 accordi gd 16 2004 pag 450 - 454
1969 accordi gd 16   2004  pag 450 - 4541969 accordi gd 16   2004  pag 450 - 454
1969 accordi gd 16 2004 pag 450 - 454Fiom GD
 

More from Fiom GD (20)

Vert2011 11-incontro vertenza gd
Vert2011 11-incontro vertenza gdVert2011 11-incontro vertenza gd
Vert2011 11-incontro vertenza gd
 
Vert2011 gd salario
Vert2011 gd   salarioVert2011 gd   salario
Vert2011 gd salario
 
Ricordare costituzione.comitato
Ricordare   costituzione.comitatoRicordare   costituzione.comitato
Ricordare costituzione.comitato
 
Ricordare resistenza 01-n01
Ricordare   resistenza 01-n01Ricordare   resistenza 01-n01
Ricordare resistenza 01-n01
 
Ricordare resistenza 01-n02
Ricordare   resistenza 01-n02Ricordare   resistenza 01-n02
Ricordare resistenza 01-n02
 
3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)
 
3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)
 
1°incontro (plenario)
1°incontro (plenario)1°incontro (plenario)
1°incontro (plenario)
 
3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)3°incontro (gruppo di lavoro)
3°incontro (gruppo di lavoro)
 
4°incontro (gruppo di lavoro)
4°incontro (gruppo di lavoro)4°incontro (gruppo di lavoro)
4°incontro (gruppo di lavoro)
 
2°incontro (plenario)
2°incontro (plenario)2°incontro (plenario)
2°incontro (plenario)
 
Altro normative rsu
Altro   normative rsuAltro   normative rsu
Altro normative rsu
 
Altro esito questionario gd 2007
Altro   esito questionario gd 2007Altro   esito questionario gd 2007
Altro esito questionario gd 2007
 
Altro articolo sito-02
Altro   articolo sito-02Altro   articolo sito-02
Altro articolo sito-02
 
Altro articolo sito-01
Altro   articolo sito-01Altro   articolo sito-01
Altro articolo sito-01
 
Altro analisi preintese-bologna
Altro   analisi preintese-bolognaAltro   analisi preintese-bologna
Altro analisi preintese-bologna
 
Il rosso n5
Il rosso n5Il rosso n5
Il rosso n5
 
Il rosso n2
Il rosso n2Il rosso n2
Il rosso n2
 
Il rosso n1
Il rosso n1Il rosso n1
Il rosso n1
 
1969 accordi gd 16 2004 pag 450 - 454
1969 accordi gd 16   2004  pag 450 - 4541969 accordi gd 16   2004  pag 450 - 454
1969 accordi gd 16 2004 pag 450 - 454
 

1969 accordi gd 09 1992 - 1993 pag 197 - 230

  • 1. VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1992 L'azienda ha dato informazione alla controparte sulla situazione dei tempi di consegna di alcuni complessi le cui specifiche sono state rese; note. Valutata la situazione e le necessità globali, si conviene di predisporre un programma di lavoro per otto sabati dei mesi di febbraio e marzo 1992, per il reparto montaggio meccanico ed elettrico, con le seguenti modalità. 1 Sono invitati a partecipare, sia pur salvaguardando la volontarietà della prestazione, i tecnici del reparto montaggio meccanico ed elettrico. 2.Orario: di norma dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di sabato oltre ad una eventuale ora serale. 3.Sarà possibile, ad ogni lavoratore che lo richieda, il recupero come permesso personale del 25% delle ore lavorate, dopo il mese di maggio 1992. 4.Le ore lavorate saranno maggiorate del 50% come da CCNL con le altre maggiorazioni di CCNL, quelle serali. 5.Si corrisponderanno inoltre le seguenti maggiorazioni orarie lorde: fino al 4° livello Lit. 2.500 5° 2.700 5/s 3.000 6 3.400 L'azienda fornirà, a consuntivo, le risultanze di questo accordo. Per il C.d.F. per l’azienda Bologna, 5 febbraio 1992 197
  • 2. VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1992 (2) 1) L’Azienda ha illustrato alla controparte la situazione dei tempi di produzione e consegna di alcuni complessi di formati, di gruppi e di ricambi, meglio specificati in allegato, che richiedono un impegno straordinario per circa quattro sabati (29/2 - 7/3 - 14/3 - 21/3) per il montaggio formati meccanici ed elettrici, collaudo macchine ed imballi e montaggio macchine e ricambi. 2) Sono state inoltre valutate le necessità di intervento in Sala Esperimenti e Manifattura per i prototipi della X2000, per i quali si prevede la continuazione di alcuni turni di lavoro e di straordinario secondo necessità fino alla data di consegna al cliente del secondo prevista per settembre p.v. Valutato quanto precede si conviene di predisporre un programma di lavoro per il punto 1) fino al 21/3, con eventuale verifica della situazione a quella data e per il punto 2) secondo modalità convenute verbalmente in rapporto alle problematiche tecniche organizzative specifiche dei singoli prototipi. Le modalità di effettuazione di quanto precede sono le seguenti: 1. Sono invitati a partecipare, sia pur salvaguardando la volontarietà della prestazione, i lavoratori dei reparti interessati. 2. Orario: di norma dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di ogni sabato. 3.Sarà possibile, ad ogni lavoratore che lo richieda, il recupero come permesso personale del 25% delle ore lavorate, dopo il mese di settembre 1992. 4. Le ore lavorate saranno maggiorate del 50% come da CCNL. 5. Si corrisponderanno inoltre le seguenti maggiorazioni orarie lorde: fino al 4° livello Lit. 2.800 5° 3.000 5/s 3.300 6 3.700 L'azienda fornirà, a consuntivo, le risultanz e di questo accordo. per il C.d.F. per l’azienda Bologna, 26.02.1992 198
  • 3. SALARIO-PRODUTTIVITA' (ACCORDI 04/02/88 e 31/07/89) In adempimento dell'esperienza sperimentale in oggetto, l'azienda ha dato informazione alla controparte dei risultati del 1991. Sulla base dei parametri riscontrati viene previsto il pagamento, a saldo del 1991, dei seguenti importi con la retribuzione del mese di febbraio corrente. CATEGORIE SALDO 1991 2a 91.929 3a 100.000 4a 108.067 5a 125.000 5/S 143.553 6a 169.288 7a 195.962 Inoltre in relazione all'andamento del triennio 1989-1990-1991 preso in considerazione, con la retribuzione del mese di luglio 1992, verranno corrisposti i seguenti valori consolidati come previsto nell'accordo 31 luglio 1989. CATEGORIE LORDO ANNUALE 4a 349.355 3a 380.000 4a 410.645 5a 475.000 5S 545.484 6a 643.548 7 744.677 Le parti si danno atto di avere realizzato il puntuale adempimento di quanto stabilito con gli accordi aziendali in oggetto. per il C. d F. per l’azienda Bologna, 28.02.1992 199
  • 4. 05 gennaio 1993 VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1993 L'Azienda ha informato il CdF/ G.D in merito ai contenuti ed alla consistenza dei programmi e degli impegni produttivi già assunti per il 1993, per la realizzazione dei quali è richiesto un proficuo impegno di tutte le risorse aziendali. Le parti valutane concordemente di estrema importanza che il raggiungimento degli obiettivi in premessa permetta di mantenere o sviluppo del quadro occupazionale già realizzato nel 1992 (con un incremento di l circa 70 posti di lavoro) e dell'eventuale possibile ulteriore aumento per i prossimi anni con i conseguenti programmi di investimento. In corso di svolgimento di quanto sopra concordato ed al fine di facilitarne la realizzazione e tenendo anche conto delle esigenze che il C.d.F. ha esposto alla direzione aziendale, le parti svilupperanno confronti informativi finalizzati a migliorarne l'approfondimento e la valutazione dei problemi aziendali interni di rilevante interesse comune come, ad esempio, quelli inerenti lo sviluppo professionale dei lavoratori, la sua valutazione ed eventuali problemi critici riguardanti la qualità ed efficacia della struttura produttiva. in stretta relazione con quanto precede e tenuto conto dell'Impegno positivamente espresso dai lavoratori, l'azienda corrisponderà, con il mese di Febbraio 1993, i seguenti importi lordi una -tantum, a titolo di conseguimento del livelli produttivi per l'anno 1992: 2° livello Lit. 500.000 3° 530.000 4° 560.000 5° 610.000 5°/S 660.000 6° 730.000 7° 800.000 Con il mese di Ottobre 1993, in relazione al positivo andamento nella consegna delle macchine, l'azienda corrisponderà un ulterio re importo lordo una-tantum, secondo la seguente specifica: 2° livello Lit. 1.000.000 3° 1.070.000 4° 1.140.000 5° 1.240.000 5°/S 1.340.000 6° 1.470.000 7° 1.600.000 200
  • 5. - Allegato 1- Tenuto conto del rilevante sforzo necessario per il conseguimento degli obiettivi produttivi previsti per le consegne del 1993, le parti si impegnano ad operare secondo un programma straordinario, predisposto a partire dal primo trimestre del 1993, e che riguarderà gli interventi di flessibilità necessari per risolvere problemi critici di tempi e modalità di consegna delle commesse con verifiche normalmente trimestrali. MODALITA' DI PAGAMENTO I due importi saranno erogati come elemento retributivo una-tantum comprensivo di ogni incidenza sugli istituti di legge e di contratto ed utile ai fini del TFR. Il primo dei due importi verrà corrisposto al personale in forza al 1° febbraio 1993 ed in servizio dal 1/10/1992, con la paga di febbraio 1993. Gli assunti o rientrati in azienda dopo il 1/10/1992 riceveranno quote uguali al numero dei mesi di servizio prestato da ottobre 1992 a febbraio 1993 (o frazioni superiori a 15 giorni). Il secondo verrà pagato al personale in forza al 31/10/1993 ed in servizio al 1/1/1993, con la paga di ottobre 1993. Per gli assunti e i rientrati in servizio dopo il 1/1/1993 verranno pagate quote mensili pari ai mesi di servizio prestato (o frazioni superiori a 15 giorni). I cessati fra il 1/1/1993 e il 31/10/1993 riceveranno quote mensili pari ai mesi di servizio prestato (o frazioni superiori a 15 gg.). La qualifica di riferimento è quella attribuita ad ogni persona nel periodo di paga in cui viene erogata l'una- tantum. NOTA A VERBALE DEL C.d.F./G.D Il Consiglio di Fabbrica ha informato la Direzione Aziendale che continuerà a sviluppare al suo interno i temi proposti ai lavoratori nella assemblea del 17.12.1992 e si impegna a portarne avanti lo sviluppo senza creare ostacoli al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. 201
  • 6. PROGRAMMA STRAORDINARIO 1993 In relazione agli obiettivi assunti dalle parti mediante accordo 5/1/93, si concorda di realizzare un programma straordinario, la cui prima parte avrà decorrenza fino al 30 aprile p. v. (allegato 1) Tale programma riguarda i problemi critici di più rilevante entità prevedibili attualmente; investe in linea principale i settori tecnici, i montaggi, i servizi legati alla produzione (magazzini, imballi, collaudo, trasporti etc.) e configura una previsione di interventi anche nei reparti d'officina, al momento non quantificabili dettagliatamente e che lo saranno soltanto in relazione all'avanzamento del lavoro sulle commesse ed alle reali necessità di uso dello straordinario. Modalità: 1 - Si fa salva la volontarietà della prestazione nei limiti delle finalità dell'accordo e la possibilità di alternare prestazioni straordinarie durante i giorni lavorativi normali e di sabato. 2 - Allo scopo di compensare ulteriormente lo sforzo aggiuntivo di coloro che daranno attività oltre le 12, le 18 oppure le 24 ore mensili, l'azienda corrisponderà un compenso forfetario in aggiunta alle maggiorazioni di contratto nazionale, come definito nell'allegato (2) Tale compenso non deve costituire precedente per altre operazioni future con diverse finalità ed obiettivi e va’ inquadrato nello spirito complessivo dell'accordo 5/1/93. In occasione delle valutazioni periodiche concordate per i mesi di maggio e settembre p.v., il programma straordinario sarà rinnovato a cura dell'azienda sempre in relazione mirata alle ulteriori situazioni critiche e tenendo conto delle difficoltà eventualmente riscontrate e all'impegno relativo ai tempi di consegna delle commesse. 202
  • 7. Allegato 1) PROGRAMMA AL 30/04/1993 (dati orientativi) Ore Montaggio Formati Meccanici 500 Elettrici 400 Meccanici (GD 3) 1800 Elettrici (GD 3) 500 Montaggio Macchine, Ricambi, Sala Esperimenti X2000 2000 Ufficio Tecnico Meccanico (X2000) 270 (C600 - CK) 300 (CT - CV) 360 (Cataloghi Lay-out altri) 700 Formati 1200 tecnico Elettrico(BO) 1100 Ufficio Tecnico Meccanico (GD3) 1400 Elettrico(GD3) 560 Imballi, Pulizie, Collaudo 500 203
  • 8. Allegato 2) Categoria 12 ore mensili 18 ore mensili 24 ore mensili .- 2a L.32.000 L.48.000 L.64.000 3a L.32.000 L.48.000 L.64.000 4a L.34.000 L.51.000 L.68.000 5a L.36.000 L.54.000 L.72.000 5/S L.40.000 L.64.000 L.80.000 6a L.44.000 L.66.000 L.88.000 N.B. L'Azienda riporterà' a dicembre 1993 le ore di straordinario di ogni mese superiori a 6 e fino a 11, da 13 a 17 e da 19 a 23 per il pagamento del compenso in oggetto in forma globale. Il premio turno giornaliero di L. 7.500 verrà erogato soltanto su macchine a più avanzata tecnologia specificamente individuate. Bologna, 26.01.1993 204
  • 9. 205
  • 10. ACCORDO AZIENDALE 8/12/1993 TRA LA DIREZIONE DELLA G.D S.p.A. e il CONSIGLIO DI FABBRICA DELL'AZIENDA CON L'ASSISTENZA DELLA FIOM-CGIL, DELLA FIM-CISL E DELLA UILM-UIL SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 1) POLITICA INDUSTRIALE Le parti hanno effettuato un'accurata ed approfondita analisi dell'attuale fase di recessione economica, sue conseguenze ed effetti ed osservano con forte preoccupazione l'andamento del mercato del tabacco per i suoi possibili riflessi futuri sulla politica industriale e sugli assetti organizzativi dell'azienda. Sulla base di quanto precede, pertanto, le parti concordemente ribadiscono che sono obiettivi fondamentali di comune interesse: 1.mantenere e sviluppare la competitività dell'impresa mediante il perseguimento di miglioramenti qualitativi della produttività globale 2. sviluppare le professionalità e le c apacità della risorsa umana in forme sempre più integrate, come previsto specificamente ai punti seguenti, al fine di conseguire il miglior utilizzo degli investimenti tecnici e produttivi. 3. continuare a perseguire nei limiti delle compatibilità finanziarie aziendali, una politica di investimenti in uomini e mezzi dedicata all'innovazione per il mantenimento della leadership nei tradizionali settori merceologici dell'azienda e per gli studi di prodotti diversi e/o di soluzioni tecniche innovative rispetto all'esperienza realizzata. Quanto sopra premesso, si concorda di configurare un quadro di relazioni industriali articolate sul confronto tradizionale tra le parti, che si sviluppi con modalità sempre più consape voli, responsabili e costruttive, con metodo pragmatico indirizzato alla soluzione dei problemi e al conseguimento degli obiettivi aziendali e degli interessi generali dei lavoratori. Per quanto concerne gli assetti industriali, le parti considerano che, anche grazie all'impegno ed agli investimenti realizzati, la produzione delle macchine tradizionali nell'Azienda ACMA si è andata caratterizzando secondo i programmi e le previsioni come entità sempre più autonoma e diversificata dal tabacco, integrandosi in tale azienda. Tuttavia, tenuto conto di quanto concordato in occasione dell'operazione di conferimento del ramo tradizionale, le parti convengono di proseguire la prassi dell'informativa annuale sull'operazione e sui suoi futuri sviluppi. Qualora peraltro fatti straordinari determinassero cambiamenti sostanziali della struttura di tale ramo di azienda, verrà attivata un'ulteriore informativa a richiesta del Consiglio di Fabbrica. 206
  • 11. 2) PROCEDURE E REGOLE Nell'intento di perseguire un costante miglioramento degli obiettivi indicati in premessa sviluppando valide forme di rapporti sindacali aziendali, le parti convengono di costituire i due seguenti gruppi tecnici, la cui composizione sarà definita e individuata per argomento, in rappresentanza dell'Azienda e del Consiglio di Fabbrica: Gruppo Tecnico pari - opportunità uomo - donna Gruppo Tecnico ambiente di lavoro e sicurezza. Tali gruppi, nell'ambito delle relative competenze specifiche descritte negli allegati, svilupperanno la loro attività consultiva su obiettivi di analisi, studio, scambio di informazioni e conoscenze tra le parti, e proposte sui problemi trattati. Considerata la rilevanza degli argomenti della formazione e dello sviluppo professionale che avranno approfondimenti nei punti successivi, tali tematiche verranno affrontate direttamente tra il Consiglio di Fabbrica e la Direzione Aziendale. 3) ASSETTI PRODUTTIVI E DECENTRAMENTO Premesso che il rilevante aumento dei volumi produttivi ha forzatamente portato l'Azienda a sviluppare le proprie attività di processo in numerose unità produttive non vicine tra loro, l'Azienda conferma l'impegno a raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle stesse con l'intendimento di ridurre al massimo i costi in parte derivanti dalle loro diverse dislocazioni. Il miglioramento continuo dei collegamenti costituisce pertanto un importante obiettivo da perseguire mediante interventi di programmazione dei flussi di materiali, tenendo conto delle tipologie e complessità delle lavorazioni e delle caratteristiche dei cicli produttivi (vedi allegato 1). DECENTRAMENTO PRODUTTIVO Tale attività risponde alle esigenze d i flessibilità della produzione aziendale secondo gli orientamenti già espressi dalle parti in precedenti accordi. Inoltre lo sviluppo dell'intero ciclo produttivo continuerà a privilegiare, in caso di necessità future, le soluzioni di produzione interna e su tale obiettivo le parti si confronteranno quando necessario secondo le prassi in uso. In merito alle prove di autocertificazione della produzione avviate presso alcuni fornitori, l'Azienda fornirà al Consiglio di Fabbrica indicazioni e valutazioni tecniche che saranno oggetto di riferimenti e valutazioni per la definizione di orientamenti aziendali. 207
  • 12. 4) RICERCA E SVILUPPO Le parti ribadiscono quanto concordato in premessa sull’importanza strategica di una politica di investimenti in tale settore. In questo ambito, i rilevanti investimenti che sono stati riservati alla costituzione di gruppi dedicati alla ricerca, alla progettazione ed allo sviluppo delle macchine esistenti, sia per la parte meccanica che per la parte elettronica, necessitano di un impegno di coordinamento e di diffusione delle informazioni tecniche. Fatta salva la necessaria riservatezza e cautela in materia di proprietà industriale, le parti concordano sulla opportunità che vengano perseguite forme e modalità avanzate di diffusione interna della documentazione tecnica che impegneranno direttamente i responsabili delle varie unità progettuali, avvalendosi sia di strumenti elettronici che di altre forme di comunicazione. Nell'ambito delle iniziative di formazione verrà data specifica rilevanza anche alle tematiche connesse alla formazione del personale interessato. 5-6) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE In una visione integrata dello sviluppo dell'Azienda ed al fine di coglierne le novità che si sono verificate sia in ambito tecnico che organizzativo ed inoltre per realizzare quanto previsto al punto 2 degli obiettivi generali del capitolo Politica Industriale l’inquadramento professionale delle persone e l'organizzazione del lavoro si prestano ad una sintesi che consenta di predisporre concetti e strumenti adatti al formale inquadramento dei lavoratori e, contemporaneamente, valorizzi l'evoluzione delle conoscenze tecniche e dei ruoli organizzativi. Nell'intento di verificare lo sviluppo dei modelli di organizzazione del lavoro e le possibilità di realizzazione dei percorsi professionali, le parti concordano di descrivere nell'ambito aziendale, quei criteri e quelle esperienze che potranno essere particolarmente utili nella identificazione di tappe professionali, di esigenze di formazione, e conoscenze acquisite e da acquisire, il tutto al fine di migliorare la specializzazione e lo sviluppo professionale individuale, valorizzare la capacità… dei singoli di integrarsi con le diverse attività aziendali e le complesse esigenze di gestione organizzativa. L'Azienda ed il C.d.F. verificheranno entro 12-18 mesi dalla firma del presente accordo, il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti. L'azienda ha fornito alcuni allegati con le indicazioni di sviluppo professionale, al fine di consolidare, sulla base delle esperienze maturate, gli obiettivi e gli strumenti di crescita professionale che si sono dimostrati coerenti con l'evoluzione della nostra realtà aziendale. 7) AMBIENTE DI LAVORO La cura, l'attenzione e l'interesse per i problemi dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene del lavoro, dei servizi aziendali costituiscono elementi di qualità delle relazioni industriali. Come logica e coerente conseguenza di quanto sopra, le parti concordano di sviluppare un gruppo tecnico sperimentale come descritto in allegato 2. 208
  • 13. 8) SALARIO Le parti concordano di realizzare un programma di aumenti di retribuzione con le decorrenze indicate nelle tabelle seguenti. Il programma di aumenti salariali in parte riconoscerà la maggiore professionalità acquisita ed in parte incentiverà la realizzazione dei programmi di produttività e qualità concordati fra l e parti. TABELLA A SUPERMINIMO AZIENDALE PARAMETRAZIONE E SCAGLIONAMENTI VALORI AUMENTI AL: PARAMETRO LIVELLO 01/01/94 01/01/95 01/01/96 TOTALE 114 2° 72.500 13.000 8.500 94.000 124 3° 78.500 14.000 9.500 102.000 134 4° 85.000 15.000 10.000 110.000 178 5/S 113.000 20.000 13.500 146.500 210 6° 133.000 23.500 15.500 172.000 243 7° 154.000 27.000 18.000 199.000 TABELLA B RETRIBUZIONE VARIABILE VALORI NOMINALI DI RIFERIMENTO (ANNUO) PAR. LIVELLO 1994 1995 1996 1997 114 2° var.1 424.000 424.000 424.000 424.000 var.2 371.000 636.000 122 3° var.1 454.000 454.000 454.000 454.000 var.2 397.000 680.000 129 4° var.1 480.000 480.000 480.000 480.000 var.2 420.000 720.000 141 5° var.1 525.000 525.000 525.000 525.000 var.2 460.000 787.000 152 5/S var.1 566.000 566.000 566.000 566.000 var.2 495.000 848.000 167 6° var.1 621.000 621.000 621.000 621.000 var.2 544.000 932.000 183 7° var.1 681.000 681.0006 681.000 681.000 var.2 596.000 1.021.000 209
  • 14. OBIETTIVI E CRITERI DEGLI INDICATORI DI SALARIO PRODUTTIVITA' Premessa generale: Per tutti gli indicatori si prenderà a riferimento l'andamento dei trend aziendali a consuntivo e previsionali, sui quali porre l'obiettivo per il raggiungimento del valore a cui corrisponderà la quota salariale nominale definita nell'accordo. Si cercherà di cogliere nei trend il contenuto specifico dell'attuale prestazione, in modo tale da poter valutare prestazioni che differiscono dalla base di riferimento. Variabile 1 Indicatore sulla base del quale avviene l'erogazione della quota salariale legata alla valutazione della prestazione tecnico - qualitativa. Come indicatori da definire in sede tecnica aziendale, si opererà sui seguenti: a. tempi di attraversamento come da accordo 1990 b. modifiche tecniche di macchina su Unità Macchina consegnate, in riferimento a trend oggettivamente riscontrabili c. errori di lavorazione d'officina e di montaggio intesi in riferimento al loro trend oggettivamente riscontrabile. Variabile 2 Indicatore sulla base del quale avviene l'erogazione della quota salariale legata alla prestazione aziendale globale. Come indice di riferimento si opererà sul rapporto tra Unità Macchine consegnate e numero di dipendenti dell'azienda, avendo come obiettivo il miglioramento di quel rapporto che l'esperienza aziendale del passato ha dimostrato essere in grado di assicurare la competitività dell'azienda ed in riferimento al quale verrà corrisposta la quota salariale nominale definita in questo accordo. Per entrambi i due tipi di variabile le parti concordano di individuare entro il mese di aprile 1994 la tecnica di rilevazione adeguata. Per la quota salariale variabile 1 le parti concordano l'erogazione di un acconto nel mese di luglio a partire dal 1994 pari a Lit. 360.0O0.= e del saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello che ne determina l’entità, come da tabella allegata. In riferimento alla quota salariale variabile 2 le parti verificheranno il raggiungimento degli obiettivi all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento con erogazione della quota salariale nel mese di febbraio dello stesso anno, come da tabella allegata. 210
  • 15. 9) FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti concordano di prestare particolare attenzione a tre orientamenti: a. la rilevazione dei bisogni di formazione inerente il normale sviluppo professionale, l'evoluzione delle tecnologie usualmente utilizzate, l'acquisizione delle conoscenze necessarie allo sviluppo di nuove tecnologie, di processo e di prodotto. b. la "messa in comune" di esperienze professionali avanzate e, comunque la capacità di raccontare, di partecipare agli altri esperienze professionali che, per caratteristiche innovative e/o di eccellenza, possano interessare una vasta pluralità di lavoratori. c. il controllo delle iniziative di formazione, al fine di consolidare le esperienze positive e migliorare costantemente il "prodotto" formazione. Per concretizzare quanto sopra tra il Consiglio di Fabbrica e l'Azienda si definiranno annualmente alcune tematiche formative di rilevanza generale e relative modalità di impegno. 10) OCCUPAZIONE L'Azienda annualmente metterà a disposizione del Consiglio di Fabbrica gli indicatori delle assunzioni effettuate integrandoli con valutazioni utili a sviluppare le più coerenti opinioni ed analisi. La Direzione Aziendale, nel caso di necessità di assunzione di personale, oltre ad un'attenzione ai giovani in cerca di prima occupazione, verificherà assunzioni possibili dalle liste di mobilità. 11) PARI OPPORTUNITA' Vedi allegato 3. 12) ORARI DI LAVORO Le parti metteranno allo studio una tipologia di orario flessibile personalizzato per gli impiegati degli uffici, mediante una flessibilità limitata alla mezz'ora (dalle 8.00 alle 8.30 con uscita dalle 17.00 alle 17.30). Per gli stabilimenti di Anzola si valuterà la soluzione già sperimentata in G.D 2 (consistente nella riduzione a 45 minuti dell’intervallo di mensa e conseguente uscita anticipata alle ore 16.45), per estenderla anche a G.D 3 e nei suoi possibili sviluppi. Le parti concordano di aumentare l’indennità giornaliera per lavoratori turnisti di Lit. 1.500 lorde. 211
  • 16. La turnazione del CED prevede le seguenti modalità: 1. Gli operatori di sala macchine lavoreranno a rotazione in turni come di seguito indicati: 1° Turno dalle ore 06.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 2° Turno dalle ore 13.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì 3° Turno dalle ore 20.00 del lunedì alle ore 3.00 del sabato mattina, di cui mez z'ora di straordinario notturno. 2. La prestazione di lavoro effettiva sarà di ore 6.30 minuti per turno giornaliero con un intervallo di 30 minuti per il pasto, escluso il notturno. Pertanto l'orario settimanale normale viene determinato in 32 ore e 30 minuti effettivi per turno, fermo restando il trattamento economico di 40 ore e il pagamento del premio turno giornaliero e della maggiorazione contrattuale del 15% per le ore oltre le 20.00 serali. Inoltre viene corrisposto un compenso di Lit. 13.000. a libro paga per il turno notturno a titolo di indennità di mancata mensa. L'estensione del terzo turno ad altre aree aziendali potrà avvenire a seguito di intesa tra Azienda e Consiglio di Fabbrica. In tempi brevi le parti procederanno inoltre ad una valutazione complessiva dell'applicazione della normativa dell'accordo aziendale del 1988 sul part-time. L'Azienda istituirà una forma limitata di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità per nessun istituto, compatibilmente con le necessità di lavoro, per gravi e comprovati motivi di cura e di assistenza da parte del lavoratore richiedente, di un suo stretto familiare (moglie, marito, tiglio, padre, madre, convivente). La durata dell'aspettativa non potrà superare i quattro mesi. La richiesta dovrà essere fatta alla Direzione Aziendale in forma scritta, con almeno un mese di preavviso rispetto alla data ipotizzata di decorrenza e contestualmente l'interessato dovrà dichiararne i motivi ed impegnarsi a fornire la necessaria documentazione. Il richiedente potrà ottenere l'anticipazione di una quota del suo TFR maturato nell'anno fino ad un massimo di Lit. 600.000.= mensili cumulative lorde o di limite di capienza. 212
  • 17. 13) PREVIDENZA E SANITA' PREVIDENZA INTEGRATIVA Le parti riconfermano l'accordo aziendale 1988 in materia di previdenza integrativa. In relazione all'esistente situazione normativa, l'azienda mette a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti, a far data dal luglio 1994, Lit. 130.000 annuali da utilizzare esclusivamente ai tini previsti dalla Legge 124/93. Entro il mese di febbraio 1995 le parti si incontreranno per rimuovere tutte le eventuali incongruenze in materia fiscale e normativa, alla luce dei decreti attuativi della sopra citata legge. SANITA' L'Azienda si impegna a valutare la possibilità di stipulare, con le USL competenti, una convenzione che preveda sperimentalmente l'effettuazione di prelievi diagnostici individuali in azienda al di fuori del normale orario di lavoro di ciascun interessato, al mattino, con restituzione degli esiti agli interessati negli stessi orari. Tale convenzione non deve prevedere oneri per l'azienda se non per i locali e strutture idonei da mettere a disposizione per tale finalità. Le modalità verranno definite con apposito documento in applicazione della convenzione. CURE TERMALI Per le cure termali assimilate legislativamente alle malattie (legge 412/1991 e D.M. 12/8/1992) l'azienda corrisponderà il trattamento economico a suo carico per legge e per contratto, a condizione del rispetto delle procedure di documentazione ed accertamento previste dalle due leggi suddette e dalle relative disposizioni amministrative. In relazione ed occasione del possibile variare della situazione normativa, le parti valuteranno e concorderanno nuove coerenti forme di regolamentazione. 213
  • 18. 14) MONTATORI TRASFERTISTI Si concorda di adeguare l'attuale normativa aziendale come da allegato n. 4. L'azienda completerà il trattamento di trasferta del personale che svolge attività presso altre sedi e decentramento. 15) MONTE ORE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA Il monte ore previsto per le attività del C.d.F. viene elevato a 5000 all'anno, con riserva di modifica in base ad eventuali diverse previsioni della legge attesa sulle R.S.U. L'azienda fornirà inoltre un rendiconto periodico alla controparte sull'uso delle ore retribuite allo scopo di verificare il rispetto dell'accordo di cui sopra. 16) CIRCOLO AZIENDALE A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'azienda eleverà a Lit. 2000 mensili il contributo pro - capite al Circolo Aziendale e provvederà alla trattenuta dalla retribuzione dei lavoratori di una quota di Lit. 1000 mensili. 17) QUOTA CONTRATTO Premesso che il Consiglio di Fabbrica ha dichiarato che richiederà ad ogni singola lavoratore non iscritto al sindacato il pagamento volontario di una quota di servizio contratto di Lit. 50.000, l'azienda acconsentirà a trattenere ai lavoratori stessi dalla loro busta paga tale somma, facendo salva una loro chiara dichiarazione scritta individuale di non assenso, fornendo un rendiconto finale al Consiglio di Fabbrica. per il Consiglio di Fabbrica per l'Azienda per la FIOM - CGIL per la FIM - CISL per la UILM - UIL Bologna, 8 dicembre 1993 214
  • 19. ALLEGATO 1: ASSETTI PRODUTTIVI Il quadro generale delle strutture organizzative è il seguente: a. Nella Sede principale G.D 1 non sono individuabili ulteriori spazi disponibili e idonei ad un significativo ampliamento del reparto montaggio, che continuerà pertanto ad essere indirizzato in unità distaccate (G.D 7 e G.D 8) a breve distanza dalla prima. b. Le strutture logistiche ed i magazzini sono in buona parte collocati a G.D 4, sono in fase di completamento e adeguamento costante alle necessità produttive di cui l'Azienda terrà informato il Consiglio di Fabbrica. Particolare cura ed attenzione verranno dedicate alla definizione degli obiettivi delle diverse strutture di servizio delle varie unità produttive (G.D 1 e G.D 2). c. Alla fine di luglio è stato realizzato il "Centro di Addestramento" nella nuova sede di via Veronese (G.D 9). L'azienda ritiene che tale investimento costituisca un passo per affrontare i problemi di competitività derivanti dalla sfida tecnologica e commerciale dei prossimi anni, allo scopo di migliorare ulteriormente la qualità del servizio al cliente e l'immagine dell'azienda e del prodotto. I programmi di formazione del personale tecnico dei nostri clienti sono già iniziati in quantità rilevante. Nella fase iniziale di attività, dedicata in modo particolare ai problemi organizzativi e di gestione, viene riservata molta attenzione alla definizione e messa a punto dei programmi di formazione, mediante l'utilizzo di gruppi di macchina e di sofisticate apparecchiature strumentali e nuove metodologie di addestramento, allo scopo di accrescere le nostre esperienze globali in termini di efficacia dell’attività formativa - d. Nell’unità G.D 5 di Anzola sono iniziati i lavori di ampliamento e ristrutturazione che prevedono la messa a disposizione di spazi per il miglioramento dell'efficienza organizzativa delle attività di produzione della Maker e della Mettifiltro con le connesse attività complementari e di servizio, in linea con i programmi illustrati nel corso dell'informazione industriale annuale. Ulteriori sviluppi saranno oggetto di informativa annuale. 215
  • 20. ALLEGATO 2 "GRUPPO TECNICO SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO" Le parti concordano di procedere dal 1° gennaio 1994 alla realizzazione di un Gruppo Tecnico per i problemi della sicurezza e ambiente di lavoro composto di tre membri designati dall'azienda e tre designati dal Consiglio di Fabbrica e avente lo scopo di analizzare, studiare e proporre soluzioni su eventuali problemi aziendali. Il ruolo e l’attività del Gruppo s'inquadra altresì nelle logiche della Legge n. 300/70 in ordine ai problemi attinenti la sicurezza sul lavoro. Pertanto, fatte salve l'autonomia di gestione e responsabilità dell'azienda, si conviene che tale Gruppo, la cui attività si intende sperimentalmente finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla igiene del lavoro, preveda tra le proprie competenze: 1. Iniziative di formazione alla sicurezza dei suoi membri, con specifico riferimento alle problematiche aziendali, da realizzarsi a partire dal mese di gennaio 1994 con impegno di apprendimento individuale. 2. Analisi sull'applicazione della legislazione nazionale e comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, informazione dei lavoratori su tali tematiche, studio delle direttive sull'impiego dei mezzi personali di tutela e prevenzione. 3. Studio delle normative antinfortunistiche su impianti, attrezzature e ambienti di lavoro. 4. Definizione di criteri per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sui rischi delle attività lavorative e sui mezzi più idonei per evitarli. 5. Controllo delle analisi delle sostanze e delle qualità dei materiali di lavorazione e di costruzione ambientale presenti nel nostro processo. 6. Studio delle caratteristiche e qualità degli indumenti di lavoro e dei mezzi di protezione. 7. Studio ed informazione sugli eventi infortunistici (statistiche per causali numero interventi, proposte di mezzi di protezione e verifiche congiunte sul loro effettivo e corretto utilizzo) e su altri fatti interessanti la sicurezza del lavoro. Il programma di lavoro del Gruppo, che agirà in stretto rapporto con le parti contraenti, dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, almeno una riunione mensile per tutto l'anno Al termine del lavoro sperimentale che occuperà tutto il 1994, il Gruppo presenterà alla Direzione Aziendale ed al Consiglio di Fabbrica una valutazione scritta conclusiva del suo lavoro con indicazione dei risultati conseguiti in termini di argomenti e problemi trattati ed eventuali suggerimenti in materia. 216
  • 21. ALLEGATO 3 GRUPPO TECNICO PARI-OPPORTUNITA' La legislazione nazionale ha indicato le premesse e le linee generali di sviluppo di criteri di pari opportunità di lavoro e di condizioni fra donne e uomini. In relazione a quanto precede le parti ritengono utile costituire un Gruppo Tecnico dedicato a tale tematica. Il Gruppo, costituito da rappresentanti dell'azienda e tre rappresentanti dei lavoratori, avrà funzioni consultive e compiti di studio di fattibilità di azioni positive per diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità. 217
  • 22. ALLEGATO 4 REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE Le parti considerano molto utile per il conseguimento di miglioramenti di qualità ed efficienza dell'assistenza tecnica, sviluppare le condizioni organizzative idonee a rafforzare i programmi e processi di formazione mediante 1’impiego delle più aggiornate tecniche e strumenti e con la disponibilità e l'impegno dei lavoratori interessati. Particolare importanza rivestono le informazioni e documentazioni tecniche sulle caratteristiche generali dell'intervento sulle modalità e tipologia della macchina, sulla sua condizione tecnica e le annotazioni su interventi precedenti, attrezzature occorrenti ed altri suggerimenti. Tra gli strumenti riveste fondamentale importanza la realizzazione in fase di completamento di un sistema di acquisizione, selezione e gestione di informazioni tecniche su banca dati con le finalità previste dall’accordo aziendale del 1988 che si ripetono qui di seguito per comodità e chiarezza: "Il database del reparto avrà l'intendimento di favorire sia il necessario processo di aggiornamento permanente dei lavoratori che la raccolta e la diffusione delle informazioni. Tale strumento sarà articolato sui seguenti contenuti: 1. relazioni sulle trasferte 2. rapporti scritti su esperienze tecniche significative 3. libri di istruzione 4. manuali di istruzione per lavori specifici (gruppi complessi) 5. note tecniche di montaggio 6. informazioni utili per la trasferta e questo mediante l'utilizzo di un archivio centrale in funzione di supporto informatico. Il criterio di accesso alla banca dati è quello della finalizzazione delle informazioni allo svolgimento dei compiti affidati. Lo strumento di cui sopra dovrà evidenziare, nella sua applicazione, il ruolo particolare delle relazioni tecniche più significative per contenuti ed accuratezza di analisi. Si conferma inoltre che il database di cui sopra comprenderà ed evidenzierà gli elementi più significativi delle osservazioni tecniche raccolte in trasferta valutate come utili elementi di riferimento per successivi interventi similari. Alla luce dell'aumentata complessità delle linee e con riferimento alle competenze diversificate richieste ai tecnici, si concorda che lo svolgimento dell'intervento possa in tali casi essere affidato anche a due tecnici meccanici. 218
  • 23. Potrà inoltre essere utilizzato prioritariamente per l'intervento fuori Sede, fatte salve le esigenze tecniche di cui sopra, il tecnico che ha curato il collaudo finale in Sede della stessa macchina. Annualmente si svilupperà un confronto tra Azienda e Consiglio di Fabbrica che avrà ad oggetto i problem i organizzativi delle trasferte. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Per quanto concerne i percorsi organizzativi e professionali le parti rinviano a quanto previsto al punto 5/6 dell'accordo aziendale. Le trasferte verranno normalmente richieste con una settimana di anticipo con l'utilizzo del modello allegato (A) Nelle situazioni realmente prevedibili (manutenzioni periodiche, collaudi a scadenze precise, etc.) l'azienda programmerà un calendario di trasferte con ricerca e preavviso a scadenza definita ai lavoratori interessati, fatte salve esigenze particolari. In caso di revisioni complete e trasformazioni di macchine saranno inviati un tecnico con esperienza di formato e uno del montaggio macchine, quando la natura del lavoro lo giustifichi. Alla luce di quanto definito in premessa, verranno attuati criteri di rotazione che permettano ai tecnici di conseguire la maggior qualificazione ed escludano, nei limiti della disponibilità, prestazioni ripetute particolarmente nelle zone disagiate Sotto l'aspetto della programmazione generale, in relazione principalmente alla maggior complessità e durata degli interventi per collaudi completi in paesi molto lontani, in caso di comprovate importanti necessità aziendali verrà consentito il superamento della base annuale della quantità media delle trasferte . In caso di comprovate importanti necessità personali o familiari verrà consentito il rientr o dalla trasferta in qualsiasi momento. In prospettiva le parti si danno atto di un reciproco impegno diretto a conseguire la migliore qualificazione tecnico - professionale dei lavoratori e le più razionali condizioni operative di trasferta. A tale scopo la tendenza sarà quella di una progressiva ricomposizione dei lavori di montaggio, collaudo e riparazione dei vari gruppi di macchine, estendendo, nel limite delle esigenze organizzative e produttive, le forme di rotazione e sperimentazione in tutta l'area professionale del montaggio. 219
  • 24. RETRIBUZIONE DI TRASFERTA 1 - PREMIO TRASFERTA GIORNALIERO Il premio trasferta viene fissato nei seguenti importi giornalieri lordi: DAL 01.01.1994 4/5 5/S 6/7 a) USA e Canada L. 18.400 20.700 26.500 b) Europa e Oceania L. 28.700 32.000 39.000 c) Sud America e Messico L. 35.700 40.000 46.000 d) Africa e Asia L. 40.000 46.000 55.000 2 - PREMIO TRASFERTA ANNUALE il premio annuale viene definito nelle seguenti misure lorde, rapportate al numero di giorni di trasferta nell'anno: DAL 01.01 1994 4/5 5/5 6/7 da 42 a 60giorni 520 .000 635 .000 750. 000 da 61 a 75giorni 750 .000 920 .000 1.050. 000 da 76 a 90giorni 920 .000 1.150 .000 1.400. 000 oltre i 90giorni 1.200 .000 1.500 .000 1.700. 000 e sarà pagato con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno di svolgimento delle trasferte. 220
  • 25. RIMBORSI A PIE' DI LISTA MASSIMALI DI SPESA (COLAZIONE, PASTI E PICCOLE SPESE) 1. Verranno rimborsate soltanto le spese accompagnate da idonei documenti giustificativi. 2. Le piccole spese varie (frigobar, caffè, bevande, giornali etc.) vengono indicate in valore massimale giornaliero e dovranno essere giustificate. Germania Berlino USA G.Bret. Italia Austria Grecia Jugoslavia Portogallo Est Europa Equivalente DM DM $ Lst Lire Sh Colazione 16 26 11 12 15.000 110 Due pasti 138 150 88 60 97.000 960 Piccole spese 10 14 6 5 13.000 95 Spagna Svizzera Francia Finlandia Svezia Pts. Fr.Sv. Fr.Fr. Marchi F. Korona Colazione 1.000 20 60 55 80 Due pasti 9.250 142 480 455 760 Piccole spese 850 10 45 40 60 Belgio/Lussemb. Norvegia EIRE Danimarca Fr. Belgi Korona Lst.Irl. Korona Colazione 370 75 9 60 Due pasti 2.950 600 49 600 Piccole spese 280 45 5 50 Giappone Canada Australia Olanda Yen $ Canadesi $A F.Ol. Colazione 1.450 13 15 20 Due pasti 13.630 88 114 174 Piccole spese 920 9 11 14 Hong Kong Singapore Corea Vietnam US $ US $ US $ Colazione 11 11 13 Due pasti 88 88 98 Piccole spese 6 6 9 Considerando l'elevata svalutazione delle monete degli altri Paesi extraeuropei, si stabilisce di fissare i massimali in $ U.S.A. 221
  • 26. I seguenti massimali valgono quindi per tutto il Sud America, l'America Centrale, il Messico l'Africa, l'Asia e la Turchia. Colazione Due pasti Piccole spese 10 77 6 Gli importi sopra indicati devono essere cons iderati dei massimi non superabili; nel caso non fossero raggiunti, la differenza verrà inserita in busta paga. Il dipendente può indicare chiaramente, nelle «Note varie» dell'ultimo foglio delle note spese, l'importo complessivo di questa differenza per facilitare il lavoro dell'ufficio incaricato della liquidazione. 3 - VARIAZIONI DI CAMBI Nel caso in cui il cambio delle valute estere vari in più o meno di oltre il 5% rispetto alla lira, si darà corso ad una tempestiva revisione dei massimali indicati entro 15 gg. dal raggiungimento del 5%. Ad ogni revisione verrà modificato l'allegato B riassuntivo dei cambi. 4 VARIAZIONI DI INFLAZIONE I massimali di spese saranno rivalutati annualmente, entro la fine del mese di Marzo, sulla base di indicatori economici del costo della vita dei singoli paesi, con revisione del quadro riassuntivo dei massimali. 5 - COLAZIONE IN CASO DI ORARI DI LAVORO NON CONVENZIONALI Nei casi documentati di orari di lavoro che non consentano di effettuare la prima colazione in albergo, con autorizzazione preventiva ne verrà riconosciuto e rimborsato il prezzo documentato. 6 - TELEFONATE PERSONALI Le telefonate personali saranno contenute in termini accettabili di durata e di frequenza. In ogni caso verranno rimborsate solo le spese telefoniche documentate nei conti degli alberghi o risultanti da altra idonea documentazione. Nella sede di confronto annuale prevista a pagina 2 si farà riferimento anche a tale problema. 7 - SPESE TAXI Dovranno essere limitate e verranno rimborsate solo quando il percorso per recarsi al lavoro non sia servito da mezzi pubblici efficienti. Tenuto conto del fatto che le spese taxi vengono addebitate ai clienti, l’azienda si riserva di controllare la necessità dell'uso del taxi. In caso di assoluta necessità, l'Azienda autorizzerà preventivamente l'uso del noleggio auto. 222
  • 27. 8 - LAVANDERIA Le spese di lavanderia, normalmente giustificate, verranno rimborsate solo per trasferte superiori ai quattro giorni e se inserite possibilmente nei conti degli alberghi. 9 - MODALITA' DI RIMBORSO E NATURA DELL'INTERVENTO L'Azienda informerà normalmente in via preventiva i tecnici sulle modalità di rimborso spese e sulle caratteristiche generali del lavoro previsto mediante l'apposito modello (allegato A) 10 - RENDICONTI SPESE I rendiconti delle trasferte dovranno essere presentati entro 30 giorni dal rientro. La valuta residua dovrà essere resa immediatamente e comunque non oltre il limite di cui sopra. L'Azienda definirà contabilmente i rimborsi spese entro 30 giorni dalla loro presentazione. 11 - USO AUTO PERSONALE In caso di uso dell'auto personale preventivamente autorizzato, il rimborso verrà effettuato secondo tabelle aziendali. RETRIBUZIONE DI TRASFERTA SISTEMA FORFETTARIO 1 - PREMIO TRASFERTA GIORNALIERO Il premio trasferta viene fissato negli importi giornalieri lordi indicati al punto 1 pagina 4. 2 - PREMIO TRASFERTA ANNUALE Il premio annuale viene definito nelle misure lorde, rapportata al numero di giorni di trasferta nell'anno, indicate al punto 2 pagina 4 e sarà pagato con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno di svolgimento delle trasferte. 3 - PREMIO TRASFERTA SEDI DISAGIATE Nei paesi con scarsità di servizi e che richiedono spese superiori per ottenere condizioni di vita accettabili, si conviene di corrispondere i seguenti importi giornalieri di premi trasferta: 4/5 5/S 6/7 01.01.1994 60.000 70.000 80.000 Tale situazione vale per i clienti ubicati nelle seguenti zone: Indonesia - piccoli centri, Cina - grandi centri, Nigeria, Etiopia, Sudan, Grecia - piccoli centri, Bulgaria – piccoli centri, Yemen, Pakistan, Arabia Saudita, Algeria – piccoli centri, Macedonia. 223
  • 28. 4 - PREMIO TRASFERTA SEDI DI GRAVE DISAGIO Nei piccoli centri della Repubblica Popolare Cinese, in considerazione del documentato grave disagio, il premio di trasferta lordo giornaliero viene definito come segue: 4/5 5/S 6/7 01.01.1994 90.000 100.000 110.000 Se in futuro dovessero essere evidenziate altre sedi di lavoro del tutto assimilabili, si farà luogo allo stesso trattamento. Lo stesso trattamento viene riconosciuto dal 1/1/94 per la Sede di Prilep - Macedonia. RIMBORSI CON SISTEMA FORFETTARIO 1. Il rimborso forfetario giornaliero di Lit. 66.500 potrà essere pagato dall'Azienda mediante conguaglio della valuta consegnata al lavoratore al cambio dell'ultimo giorno di trasferta. 2.Le spese viaggio, taxi e trasporto in genere sono rimborsate in base ai giustificativi presentati. Le spese taxi verranno successivamente addebitate al cliente e quindi l'Azienda si riserva di controllare la necessità dell'uso del taxi e gli importi richiesti. 3. Telefonate Le telefonate personali saranno contenute in termini accettabili di durata e di frequenza. In ogni caso verranno rimborsate solo le spese telefoniche documentate nei conti degli alberghi o risultanti da altra idonea documentazione. Nella sede di confronto annuale prevista a pagina 2 si farà riferimento anche a tale problema. NORMATIVE GENERALI 1. - ASSICURAZIONE PERSONALE A BENEFICIO DEI TRASFERTISTI In aggiunta e a complemento delle assicurazioni antinfortunistiche previste dalla legge, l'azienda stipulerà un'assicurazione che garantisce il pagamento di L. 500.000.000 ai dipendenti o ai loro eredi legittimi in caso di invalidità permanente totale o morte (una somma proporzionalmente ridotta in caso di inabilità permanente parziale) conseguente a viaggio e a permanenza fuori sede debitamente autorizzati per motivi di lavoro. L'assicurazione copre rischi di viaggio di andata ritorno dal domicilio del lavoratore con qualunque mezzo, compreso l'aereo, e i rischi professionali ed extra professionali per il periodo della permanenza fuori sede. Tale importo sarà cumulabile con quanto eventualmente corrisposto dalla assicurazione di legge (INAIL) Copia del contratto sarà disponibile presso l'ufficio personale per visione e conoscenza. 2. - VISITE MEDICHE, CONTROLLI E PREVENZIONE SANITARIA L'azienda conferma il suo impegno a fornire informazioni preventive ai lavoratori in trasferta sulle condizioni ambientali e igienico sanitarie locali e sulle condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche in cui sono avviati, condizioni da rilevare a mezzo dell'apposito modello allegato (A). Tali informazioni riguarderanno in particolare zone e paesi a rischio di malattie infettive nonché‚ suggerimenti e/o prescrizioni terapeutiche e preventive, come le vaccinazioni consigliate dai SMPIL. 224
  • 29. A richiesta degli interessati verranno concesse ore di permesso retribuite per effettuare le vaccinazioni suggerite. Al rientro dalle trasferte di durata superiore al mese in paesi di condizioni climatiche e ambientali molto diverse dalle nostre, il lavoratore avrà diritto a controlli medici specifici presso istituti pubblici. Per le analisi diagnostiche eventuali si procederà come da accordo aziendale. In particolare nei casi di dichiarata urgenza (certificato del medico personale dei lavoratori) o nel pericolo di malattie epidemico - contagiose, tali controlli saranno a carico dell'azienda e potranno essere effettuati eccezionalmente anche presso istituti privati. I relativi referti medici dovranno essere sempre recapitati o ritirati dall'interessato o familiare. In caso di ricovero ospedaliero avvenuto durante la trasferta il montatore non perde il diritto al premio trasferta (giornaliero ed annuale) fino al suo rientro in sede. 3.- TRATTAMENTO DEI GIORNI FESTIVI IN TRASFERTA E PERMESSI DIRECUPERO I giorni lavorativi a Bologna e festivi nel paese di trasferta, ma non lavorati, sono forfettariamente retribuiti con 4 ore ordinarie. Il dipendente deve comunque essere autorizzato dai responsabili nell’eventualità di possibile rientro in Sede. Gli stessi giorni, se lavorati, saranno retribuiti a trattamento ordinario le prime 8 ore, a trattamento straordinario le ore successive, secondo la normativa italiana. I giorni festivi a Bologna lavorati presso il cliente, saranno retribuiti come straordinario festivo secondo la normativa italiana. A richiesta dei montatori che eccezionalmente non abbiano goduto del riposo settimanale di legge per esigenze lavorative, l’azienda si impegna a concedere un numero equivalente di giorni di permesso non retribuito al termine della trasferta. Tale permesso deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile; è ammesso il cumulo di ore frazionate prestate al titolo di cui sopra, per raggiungere una o più giornate di recupero. GIORNO FESTIVO Convenire con G:D DAL CLIENTE, 4 ORE ORDINARIE Eventuale possibile NON LAVORATO Rientro GIORNO FESTIVO 8 ORE ORDINARIE, DAL CLIENTE,LAVORATO successive straordinarie norm.va italiana GIORNO FESTIVO Straordinario Possibilità di recuperare un A BOLOGNA, Festivo numero equivalente di ore non LAVORATO Norm.va italiana retribuite DAL CLIENTE 225
  • 30. 4. - VIAGGIO IN GIORNI NON LAVORATIVI Il cumulo delle ore di viaggio effettuate nei giorni non lavorativi a Bologna potrà essere recuperato con un numero equivalente di giorni di permesso non retribuito. Tale permesso deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile. 5. - PERMESSI RETRIBUITI CON RIPOSO COMPENSATIVO In relazione alla durata del viaggio e allo sfasamento orario conseguente, si concorda l'attribuzione di un giorno di riposo retribuito per ogni volo di durata superiore a cinque fusi orari o se il viaggio aereo comunque risulta di durata effettiva superiore a cinque ore, escluse le soste intermedie. Quanto sopra vale sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. I permessi di cui sopra sono fruibili solo immediatamente, il giorno successivo a quello di viaggio per l'andata e il primo giorno lavorativo al rientro in Sede. Viene inoltre concordato il godimento di un giorno di riposo nei casi di trasferte estere di durata superiore ai 30 giorni senza rientro intermedio. Nel caso del volo verso la Cina, il giorno di riposo verrà normalmente effettuato ad Hong Kong. 6. - PAGAMENTO DELLE ORE VIAGGIO Fermo quanto stabilisce il contratto nazionale di lavoro per le condizioni e limiti, verranno retribuite interamente a trattamento ordinario le ore di viaggio dei trasfertisti, a condizione che l'itinerario e i mezzi prescelti corrispondano a quelli autorizzati dall'azienda oppure quando si verifica una ipotesi documentata di forza maggiore durante il viaggio. 7. - VIAGGI AEREI DI LUNGA DURATA L'azienda riconosce l'uso della business class per tutti i voli diretti al Giappone. Per gli altri voli di durata superiore a 10 ore consecutive saranno consentiti scali intermedi a scopo di riposo, con onere di spese a carico dell'azienda, nei casi in cui tali scali siano possibili (per esempio Australia). Per le altre destinazioni, l'azienda riconferma il suo impegno a ricercare, attraverso le proprie strutture competenti, le condizioni di quelle compagnie aeree che offrono garanzie di migliore comfort ed altre condizioni migliorative (orario, qualità di servizio, assistenza etc.). Tali agevolazioni non sostituiscono i permessi di cui al punto 5 che continueranno ad essere effettuati all’arrivo in Sede e dal cliente. 8. - RELAZIONI TECNICHE SULLE TRASFERTE Fermo quanto previsto da accordi precedenti sulle relazioni tecniche, si conviene che le stesse debbano essere possibilmente scritte, almeno come primo appunto sintetico, sul posto di lavoro e direttamente sulla macchina, allo scopo di conseguire la più precisa e completa esposizione dei fatti tecnici interessanti. 226
  • 31. Inoltre, nel comune intendimento di sviluppare tale strumento di conoscenza ed informazione e di utilizzarne i possibili contenuti nel modo più efficace, si concorda che il nucleo essenziale delle relazioni sarà oggetto di valutazione in sede tra il tecnico, i responsabili del montaggio e, in caso di utilità, dell'ufficio tecnico. In tale occasione la relazione potrà essere configurata con modalità tali da poter essere inclusa nel data base generale. 9. - ORARIO DI LAVORO In via di principio le parti tendono allo svolgimento di un normale orario di lavoro contrattuale. I tecnici in trasferta programmeranno le loro attività per conformarsi, per quanto possibile, agli orari di lavoro ed ai sistemi organizzativi locali. In considerazione di quanto precede, si concorda che le ore di prestazione straordinaria potranno essere effettuate di massima entro il limite delle 8 ore settimanali. A richiesta del tecnico le ore eccedenti saranno recuperate con permessi non retribuiti. Ulteriori aggiornamenti del presente contratto, che ha termini di validità corrispondenti a quelli dell'accordo aziendale, saranno concordati con il Consiglio di Fabbrica assistito da rappresentanti dei tecnici interessati. Fanno eccezione a quanto sopra le modifiche previste ai punti 3 e 4 di pagina 6 che avranno le decorrenze ivi previste espressamente. 227
  • 32. ALLEGATO A DA TOTC A (1) MONTAGGIO MECCANICO UFFICIO VENDITE (2) MONTAGGIO ELETTRICO (3) UFFICIO VIAGGI LA DITTA DI RICHIEDE NS. TECNICO/I N. !_! MECCANICO/I N. !_! ELETTRICISTA/I PER PARTENZA IL PER !_! COLLAUDO !_! RIPARAZIONE !_! CAMBIO FORMATO-C.O./ 0.1 !_! VARI MACCHINA/E TIPO MATR./C.O SPECIFICHE PROTOCOLLO INTERVENTO A TITOLO I_! ONEROSO I_I GRATUITO 1_I DA DEFINIRE RIMBORSO SPESE TECNICO I_I PIE4 DI LISTA I_I FORFEUARIO VISTO DI INGRESSO NO I_I SI !_! PROFILASSI SANITARIA SITUAZIONE AMBIENTALE NOTE 228
  • 33. BOLOGNA FIRMA 229
  • 34. ALLEGATO B VALUTA 03.11.1993 $USA 1.636,74 DMTEDESCO 965,06 FR.SVIZZERO 1.088,98 FR.FRANCESE 276,69 LGS.STERLINA 2.422,38 LIRA IRLANDESE 2.289,64 $CANADESE 1.250,85 FL.OLANDESE 859.72 FR.BELGA 45,17 KR.DANESE 241,39 KR.NORVEGESE 222,22 RR.SVEDESE 200,63 FINLANDESE 287,07 SH.AUSTRIACO 137,22 PST. SPAGNOLA 12,06 YENGIAPPONESE 15,21 $AUSTRALIANO 1107,25 230