Intermediari Entratel e privacy: aspetti normativi
Il recesso dal contratto di subfornitura avvocato
1. 22/08/13 Il recesso dal contratto di subfornitura | Avvocato.it - L'informazione giuridica e la consulenza legale in Italia
www.avvocato.it/2010/03/recesso-contratto-subfornitura/ 1/2
Il recesso dal contratto di
subfornitura
Posted by Avv. Niccolò Brignoli
Read: NOWNOW LATERLATER PRINTPRINT
Il settore della subfornitura in Italia è regolato dalle
disposizioni normative introdotte dalla legge 192/1998. La
legge è stata approvata il giugno 1998, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998 e parzialmente
modificata dalle Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati introdotte con la legge 57 del 2001.
Nell’assenza di una previsione normativa in merito
all’applicazione temporale di tale disciplina specifica, la
giurisprudenza ha affermato che: “la legge sulla
subfornitura industriale non trova applicazione rispetto a
contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge
stessa e predeterminati nel loro svolgimento temporale”
(Tribunale Taranto, 22 marzo 1999 in DVD Juris Data).
La legge (art. 1) definisce il
contratto di subfornitura come
quello con cui “un imprenditore
si impegna a effettuare per
conto di una impresa
committente lavorazioni su
prodotti semilavorati o su
materie prime forniti dalla
committente medesima, o si
impegna a fornire all’impresa
prodotti o servizi destinati ad
essere incorporati o comunque ad essere utilizzati
nell’ambito dell’attività economica del committente o nella
2. 22/08/13 Il recesso dal contratto di subfornitura | Avvocato.it - L'informazione giuridica e la consulenza legale in Italia
www.avvocato.it/2010/03/recesso-contratto-subfornitura/ 2/2
Tag
produzione di un bene complesso, in conformità a progetti
esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o
prototipi forniti dall’impresa committente”.
In relazione all’ambito di applicazione della legge, la
giurisprudenza ha statuito che: “Si ha subfornitura ai sensi
dell’art. 1 l. n. 192 del 1998 qualora un imprenditore
(committente) isoli una (o più) delle fasi in cui si articola il
processo produttivo – fasi che, comunque, potrebbe esso
stesso svolgere direttamente con una diversa organizzazione
della produzione, impiegando risorse (materia prime,
macchinari e personale) proprie – per affidarla all’esterno,
ad altro imprenditore, il quale, nell’eseguire la prestazione,
dovrà attenersi alle indispensabili direttive di carattere
tecnico impartite dal committente” (Tribunale Civitavecchia,
05 aprile 2006).
La disciplina normativa in esame prevede (art. 2) che il
rapporto di subfornitura si instauri con un contratto da
stipularsi in forma scritta a pena di nullità (ritenendo a tal
fine idonea anche una comunicazione del consenso a mezzo
fax o altra via telematica), in cui siano previsti: “i requisiti
specifici del bene o del servizio richiesti dal committente”; “il
prezzo pattuito” ed “i termini e le modalità di consegna, di
collaudo e di pagamento”.
continua a leggere l’intero articolo in pdf
Filed under Articoli di diritto, Tutela dei consumatori, letto 288 volte
: legge n. 192/1998, nullità, processo produttivo, prodotto o
servizi, subfornitura