1. Elementi della definizione
Il diritto in senso oggettivo è un insieme o
sistema di norme che organizzano un corpo
sociale secondo un sistema di valori accettati
e condivisi in massima parte dalla società che
lo esprime.
Teoria normativa
organizzazione
Valori
2. Teoria normativista
“Il diritto è una specie del genere
‘norma’”
“Le norme del diritto sono norme ad
efficacia rafforzata” (N. Bobbio)
3. “Non desiderare la donna d’altri”
“Il pallone non può essere sostituito durante una gara
senza l'assenso dell’arbitro”(IFAB)
L’Alfiere si può muovere in una qualsiasi casa lungo la
diagonale su cui si trova
Non si deve masticare con la bocca aperta
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per se’ o per altri e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”
art. 624 c.p.
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dell'autore, il contenuto di messaggi di posta
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4. Diritto come norma
Norberto Bobbio (1909-2004), TGD)
“Sono regole della condotta tanto i dieci
comandamenti quanto le prescrizioni del medico, tanto
gli articoli di una costituzione quanto le regole degli
scacchi o del bridge, tanto le norme del diritto
internazionale che stabiliscono come debbono
comportarsi gli stati nei loro reciproci rapporti quanto il
regolamento di un condominio, tanto le cosiddette
norme sociali quanto le regole della grammatica, della
sintassi di una lingua, tanto le norme religiose per ben
condurci in questa vita, quanto le regole della
circolazione stradale per muoverci nel traffico”.
6. Norme non imperative
Facoltativo (non-obbligatorio)
vienimi a trovare, se vuoi
Permesso (non-vietato)
‘è permesso fumare negli
scompartimenti’
7. I caratteri della giuridicità
La teoria della coercibilità:
Le norme giuridiche si distinguono dalle altre
proprio in quanto sanzionate, in quanto
coattive (applicabili ricorrendo alla forza
statale)
La sanzione che distingue le norme giuridiche
è istituzionalizzata, sono fissati i poteri, i
procedimenti per irrogare la sanzioni e la loro
misura, generalmente quantificata in somme di
denaro o prigione
8. Concezione del diritto come regola della
forza
T. Hobbes (1588-1652) Leviathan
J. Austin (1790-1859) Il diritto è un comando
“posto da superiori politici a inferiori politici”
M. Weber (1864-1920)
Sanzione giuridica come meccanismo oggettivo
imparziale e prefissato
“Lo stato è quella comunità umana che nei limiti di
un determinato territorio esige per sé il monopolio
della forza fisica legittima” (La politica come
professione, 48)
9. Sanzione giuridica come meccanismo
oggettivo imparziale e prefissato
H. Kelsen,(1881-1973) “La dottrina pura del
diritto”,
La norma giuridica si distingue dalle altre norme,
in particolare da quelle della morale, perché è
dotata di sanzione
A. Ross, (1899-1979) “Diritto e giustizia”
La norma giuridica legittima l’uso della forza da
parte dello Stato
10. La sanzione giuridica
reazione dell’ordinamento a un comportamento
compiuto in violazione di una norma del diritto
Esterna, limitazione fisica della possibilità di
azione (reclusione), pena pecuniaria
(contravvenzione) limitazione nell’esercizio dei
poteri e diritti
Formale, determinata nel quantum, nel
soggetto autorizzato a irrogarla, nei tempi e
nei modi
11. critiche alla teoria sanzionatoria del diritto:
Hart: il diritto è fatto sia di norme che
impongono doveri e stabiliscono sanzioni, sia
di norme che conferiscono poteri
Bobbio: la sanzione e la forza rappresentano il
contenuto tipico del diritto nel suo insieme, ma
non delle singole norme. Una norma è
giuridica se appartiene a un sistema normativo
che ricorre a sanzioni istituzionalizzate
12. Insufficienza della teoria del diritto
come norma coattiva
Il diritto naturale?
i diritti umani?
Il diritto internazionale?
La consuetudine?
Il diritto giurisprudenziale (common
law)?
13. Diritto come organizzazione
Ridefinizione del diritto
Il diritto è un insieme o sistema di
norme, primarie e secondarie, che
organizza un corpo sociale, nel rispetto
di alcuni fondamentali valori
15. Contro un’interpretazione ‘muscolare’ del
diritto: teoria del diritto come istituzione
Umanità - diritto come fenomeno umano
Socialità - la relazionalità sociale è la
condizione per la formazione del diritto,
e lo strumento per la sua coesistenza e
conservazione.
16. Contro un’interpretazione ‘muscolare’ del
diritto
La TO non nega la dimensione normativa del
diritto, ma intende ridurne la portata,
evidenziando altri fattori che determinano il
diritto e ne connotano il fenomeno
Auto-organizzazione – creazione di un
ordine spontaneo
Osservanza – riconoscimento e
adeguamento alle regole organizzative
del gruppo
Il referente necessario del diritto è la
società, non lo stato (Grossi, 15)
17. Teoria organizzativa del diritto
Diritto come ordinamento - mette l’accento sull’idea
del diritto come un fenomeno che si origina
spontaneamente dalle esigenze di un gruppo
sociale, esclude che il diritto possa essere
identificato come una produzione dello stato,
che implica l’obbedienza alle norme. (Santi
Romano, 1918)
L’idea dell’obbedienza viene sostituita da quella
di osservanza, dove questo termine implica:
riconoscimento delle regole
precisa consapevolezza del valore su cui si fondano
l’accettazione delle loro conseguenze sulla trama
dei rapporti sociali.
18. Teoria organizzativa vs teoria
normativa?
La società, non lo stato è il referente del diritto
Il diritto come ordine spontaneo e non come
comando del sovrano
La sanzione non è un elemento facente parte
della struttura fisiologica del diritto, ma
espressione della sua patologia
L’istituzione e non la norma rappresenta il
concetto del diritto
Pluralismo giuridico vs monismo statale
20. Diritto e morale: la difficile alleanza
IL DIRITTO È UN INSIEME O SISTEMA DI NORME
CHE organizzano un corpo sociale SECONDO UN
SISTEMA DI VALORI
Diritto e morale: connessione necessaria o
eventuale?