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I contratti di sperimentazione clinica
Seminario FormaFutura
Milano, 20 giugno 2011
Avv. Valerio Pandolfini
2
Sommario
1. Sperimentazioni cliniche “profit” e “no profit”
2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
3
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Principali FONTI sulle Sperimentazioni cliniche (in vigore):
• D.M. 15 luglio 1997 n. 162 (“GCP”)‫‏‬
(recepimento delle linee guida U.E. di buona pratica clinica
per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali)
• DM 19 marzo 1998
(riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali)‫‏‬
• D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 (“Decreto”)‫‏‬
(attuazione della direttiva 2001/20/CE sull’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico)‫‏‬
• D.M. 17 dicembre 2004 (“DM NP”)‫‏‬
(prescrizioni e condizioni di carattere generale sull’esecuzione
delle sperimentazioni cliniche - c.d. “no profit” - dei medicinali)
• D.M. 12 maggio 2006 (“DM”)‫‏‬
(requisiti minimi per l’istituzione, organizzazione e funzionamento
dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali)‫‏‬
• D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200 (“DM CTA”)‫‏‬
(Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione
di eventi sostanziali e la dichiarazione di conclusione della SC e richiesta di parere al CE)‫‏‬
4
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
di MEDICINALI
(D.lgs. n. 211/2003,
D.lgs. n. 200/2007)‫‏‬
SPERIMENTAZIONI CLINICHE:
di
DISPOSITIVI MEDICI
(D.lgs. n. 46/1997)‫‏‬
di DISPOSITIVI
IMPIANTABILI ATTIVI
(D.lgs. n. 507/1992)
NON INTERVENTISTICHE
(OSSERVAZIONALI)
(Linee guida 20.3.2008)
5
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
SPERIMENTAZIONI CLINICHE
“PROFIT”
(a fini industriali
o commerciali)
“NO PROFIT”
(non a fini industriali
o commerciali)
D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211
D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200
Linee Guida studi osservazionali
del 20.3.2008
D.M. 17 dicembre 2004
6
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Sperimentazioni cliniche “profit”:
Sperimentazioni promosse
dall’industria farmaceutica
a fini di lucro,
i cui risultati divengono di proprietà dell’industria farmaceutica
e possono essere utilizzati
nello sviluppo industriale del farmaco
o a fini regolatori
o a fini commerciali
(v. D.lgs. n. 200/2007, art. 1 lett. q)‫‏‬
7
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Sperimentazioni cliniche “no profit”:
Sperimentazioni non promosse dall’industria farmaceutica,
bensì da enti pubblici o di ricerca non a fini di lucro,
che non sono proprietari del brevetto del farmaco o dell’AIC
e che non hanno cointeressenze economiche con l’azienda produttrice del farmaco,
i cui risultati divengono di proprietà del promotore
(non dell’industria farmaceutica)
non finalizzate né utilizzate per lo sviluppo industriale del farmaco
o comunque a fini di lucro
bensì al miglioramento della pratica clinica
(v. D.M. 17.12.2004, art. 1)‫‏‬
• D.M. 17 dicembre 2004
8
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Contratti ONEROSI Contratti GRATUITI
Nesso di corrispettività (scambio)
tra le prestazioni
Mancanza di corrispettività
(scambio) tra le prestazioni
Esempi:
• Sponsorizzazione
• Sperimentazioni cliniche “profit”
Esempi:
• Donazioni
• Finanziamenti alla ricerca
• Sperimentazioni cliniche “no profit”?
9
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
CONTRATTI GRATUITI
(assenza di corrispettivo)‫‏‬
Contratti GRATUITI (atipici)
ECONOMICAMENTE INTERESSATI:
perseguimento di un interesse
economico da parte del disponente
Contratti LIBERALI (Donazione):
assenza di interesse economico,
diretto o indiretto, da parte del
disponente (animus donandi)‫‏‬
Esempi:
• Omaggio campioni gratuiti
• Finanziamenti alla ricerca
• Sperimentazioni cliniche “no profit”?
Esempio:
Donazioni ad enti caritatevoli
Donazione modale:
Obbligo accessorio a
carico del donatario
10
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
CONTRATTI
ONEROSI
CONTRATTI
GRATUITI
LIBERALITA’
(Donazione)‫‏‬
11
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
CONTRATTI GRATUITI (atipici)
ECONOMICAMENTE INTERESSATI:
Libertà di forma
CONTRATTI LIBERALI
(Donazione):
Necessità di forma solenne
(atto pubblico)‫‏‬
12
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Le imprese commerciali (farmaceutiche e non),
non sono enti di benificenza ma
perseguono essenzialmente un fine di lucro.
Le liberalità (donative) costituiscono (e devono costituire)‫‏‬
pertanto un’eccezione.
Viceversa, le imprese possono
diffusamente concludere contratti gratuiti
(economicamente interessati), pur in mancanza di corrispettivo,
per perseguire i propri scopi (economici),
cioè per:
• rafforzare la propria immagine e/o il proprio marchio;
• assicurarsi (indirettamente) vantaggi patrimoniali
(sostenendo, ad es., una particolare ricerca
in un particolare settore di interesse dell’impresa).
13
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Sperimentazioni cliniche “no profit”
Art. 1.2 DM NP:
• la proprietà dei dati relativi alla SC, la sua esecuzione e i suoi risultati
appartengono al promotore (che non può essere
il proprietario del brevetto del farmaco in SC o
il titolare dell’AIC), fermo restando
quanto disposto dalle norme vigenti relative
alla pubblicazione dei dati
• La SC non deve essere finalizzata né utilizzata
allo sviluppo industriale del farmaco
o comunque a scopo di lucro
14
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
SC no profit: configurazione giuridica ‫‏‬
Contratto oneroso, con
prestazioni corrispettive
Contratto gratuito
economicamente interessato
‫‏‬
Possibili prestazioni del Promotore:
• terminare la SC
nei tempi previsti dal Protocollo;
• informare il finanziatore circa i risultati
della SC prima della loro pubblicazione
Nessuna prestazione
corrispettiva del Promotore
(se non obbligo di condurre la SC
nel rispetto del Protocollo
e delle norme di legge)‫‏‬
15
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Bozza di circolare esplicativa su
ambiti e criteri applicativi del DM NP:
• Tra l'azienda farmaceutica e il Promotore deve essere stipulato
un contratto (o donazione liberale o donazione modale) in cui
l'azienda farmaceutica si impegna ad una erogazione finalizzata
alla realizzazione dello studio
senza pretendere alcuna controprestazione.
• I dati ottenuti dalla SC per lo sviluppo dei farmaci di rilevante importanza ai fini
della pratica clinica possono essere ceduti (all'azienda farmaceutica finanziatrice),
purché:
a) la cessione avvenga dopo la pubblicazione dei risultati, quando, essendo consegnati
alla letteratura scientifica, sono divenuti di generale dominio della comunità scientifica;
b) il corrispettivo comprenda oltre alle spese vive affrontate per la SC,
l'ammontare che sarebbe stato speso in caso di SC profit per il pagamento
delle tariffe autorizzative, per il parere del CE, per i farmaci, l'assicurazione,
le spese comunque affrontate dal SSN, il lavoro del personale
e l'opera d'ingegno degli sperimentatori.
16
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
SC “profit”:
Presenza di controprestazione
(proprietà dei risultati,
sviluppo industriale o commerciale)‫‏‬
Contratto oneroso atipico,‫‏‬
affine all'appalto
SC “no profit”:
Assenza di controprestazione
Contratto gratuito atipico‫‏‬
economicamente interessato
• Art. 1, co. 353-354, L. n. 266/2005:
Sono interamente deducibili del reddito d’impresa
i contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca
in favore di enti di ricerca (Università,
associazioni e fondazioni, etc.).
17
Sommario
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili giuridici
2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
18
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
• La SC può essere qualificata come species
della generale attività terapeutica.
Anche nel corso della SC l’aspettativa del paziente è infatti di
raggiungere la guarigione o quantomeno di ricevere le cure più efficaci,
sia pure in presenza di condizioni di incertezza circa le prerogative
migliorative del farmaco impiegato.
• L’operatore sanitario assume quindi degli obblighi
nei confronti dei pazienti che si sottopongono a SC
e analoghi a quelli generalmente connessi all’attività di cura.
• L’adesione del paziente al trattamento tramite il consenso informato
non può legittimare deroghe o eccezioni a tale responsabilità.
19
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
RESPONSABILITA’ CIVILE
CONTRATTUALE
• presuppone la preesistenza
di un’obbligazione
• Il danneggiato deve provare
l’obbligazione,
l’inadempimento, il nesso causale
ed il danno.
EXTRACONTRATTUALE
• presuppone la lesione di un interesse
protetto dall'ordinamento giuridico
• il danneggiato deve provare
l'evento dannoso,
il dolo o la colpa (tranne le ipotesi
di responsabilità oggettiva),
il nesso causale ed il danno
20
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Nell’ambito della responsabilità contrattuale, la responsabilità professionale
da SC è regolata dall’art. 2236 c.c., secondo cui se la prestazione professionale
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
il prestatore d’opera risponde dei danni
solo per dolo o colpa grave
Nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale,
l’attività di SC è considerata come attività pericolosa
ai sensi dell’art. 2050 c.c. Il danneggiante, pertanto,
va esente da responsabilità solo se dimostra di
avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
(responsabilità oggettiva o strict liability).
21
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Principali‫‏‬protagonisti‫‏‬di‫‏‬responsabilità‫‏‬civile‫‏‬nell’ambito‫‏‬
di una SC:
- 1) Sperimentatore (persona fisica)
2) Industria farmaceutica (Sponsor)
3) Ente (Centro in cui viene condotta la SC)
4) Comitato Etico
22
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
• Il Centro è tenuto a verificare preventivamente la propria idoneità a garantire al proprio
interno‫‏‬lo‫‏‬svolgimento‫‏‬di‫‏‬un’attività‫‏‬di‫‏‬SC,‫‏‬cioè‫‏‬l’esistenza‫‏‬di‫‏‬condizioni‫‏‬ambientali‫‏‬e‫‏‬
organizzative‫‏‬adeguate‫‏‬a‫‏‬consentire‫‏‬la‫‏‬fruizione‫‏‬di‫‏‬cure‫‏‬e‫‏‬l’assenza‫‏‬di‫‏‬rischi‫‏‬strutturali‫‏‬e‫‏‬inerenti‫‏‬
alla‫‏‬sicurezza‫‏‬del‫‏‬lavoro.‫‏‬E’‫‏‬quindi‫‏‬responsabile nei confronti del paziente per i danni:
1) derivanti da carenze, difetti o omissioni della struttura del Centro (inadeguatezza dei locali,
difetti di macchinari etc.);
2) derivanti dalla preventiva analisi ed approvazione della SC
(impropria verifica di praticabilità scientifica del protocollo, inidonea redazione dello stesso
insieme allo Sponsor, etc.);
3) riferibili alla condotta dei propri dipendenti (Sperimentatori), in base al principio della
immedesimazione organica ex art. 28 Cost. Secondo l’orientamento prevalente infatti il
sanitario operante nell’istituzione sanitaria, pur non avendo una relazione contrattuale diretta
con il paziente, risponde a titolo contrattuale, in virtù di un rapporto contrattuale di fatto
originato da contatto sociale (es.: inosservanza del protocollo, mancata interruzione della SC
quando sarebbe stata necessaria, omessa o carente diligenza, perizia o prudenza, mancata o
insufficiente informazione del paziente, scorretta gestione dei dati personali del paziente, etc.).
23
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Lo Sponsor della SC (azienda farmaceutica) è responsabile:
1) a titolo CONTRATTUALE per inadempimento del contratto di SC nei
confronti del Centro di SC per i danni sofferti da questo per fatti imputabili
allo Sponsor, eventualmente in solido con il CE ed il medico sperimentatore
e salva l’eventuale azione di regresso verso la CRO
(Es: il protocollo contiene carenze, inesattezze, errori; comportamento
negligente nell’attività di monitoraggio dello studio, etc.)
2) a titolo EXTRACONTRATTUALE nei confronti del paziente per i danni alla
salute sofferti in conseguenza della SC (Es: danni derivanti dalla fornitura del
farmaco).
In generale, lo Sponsor non è responsabile per i danni derivanti
dalla somministrazione di un farmaco rivelatosi insicuro a seguito della SC,
ma non ancora giudicabile come tale alla luce delle conoscenze scientifiche
finora possedute, a meno che il difetto di conoscenza in merito alle prerogative
del medicinale sia dovuto a comportamento colposo dello Sponsor.
24
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
ASSICURAZIONE
• Decreto, art 3.1 lett. f):
Lo Sponsor deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al risarcimento
dei danni cagionati dall’attività di SC, a copertura della responsabilità civile
dello sperimentatore e dello Sponsor.
• GCP, art. 5.8.1:
Lo Sponsor deve assicurare lo sperimentatore/istituzione contro
richieste di indennizzo derivanti dalla conduzione della SC,
con l’esclusione dei reclami imputabili a
imperizia, imprudenza e/o negligenza.
25
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
• Lo Sponsor ha quindi l’obbligo di stipulare
una polizza assicurativa, i cui requisiti minimi sono stati
stabiliti dal DM 17.7.2009, a copertura della Responsabilità Civile
dello Sponsor e dello Sperimentatore, per i danni che questi
ultimi potrebbero essere tenuti a risarcire, quale civilmente
responsabili, per averli involontariamente causati a terzi in
relazione all’attività di SC.
• Ai sensi delle GCP, lo Sponsor aveva l’obbligo di assicurare solo
gli eventi dannosi riconducibili al caso fortuito, cioè non
imputabili ad un comportamento colposo dello Sperimentatore o
Sponsor.
Pertanto, prima del DM del 2009 i danni imputabili a colpa (dello
Sperimentatore, del Centro o dello Sponsor) erano risarcibili,
ma non coperti da assicurazione obbligatoria.
26
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Il Comitato Etico è responsabile:
• In via contrattuale (nei confronti del Centro)
in caso di inadempimento dei propri obblighi funzionali
(es. mancato rilascio del parere);
• in via extracontrattuale (nei confronti del Centro e/o dei pazienti)
nel caso in cui una SC approvata si riveli inadeguata o pregiudizievole.
27
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Decreto Min. Salute 14 luglio 2009 (requisiti minimi per le
polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle SC di medicinali):
 La polizza assicurativa deve avere:
1) durata pari all’intero periodo della SC;
2) termini per la manifestazione dei danni da RC non inferiori a 24 mesi
dalla conclusione della SC, cioè dall’ultima prestazione medico-chirurgica,
diagnostica o terapeutica relativa all’ultimo paziente arruolato in Italia;
3) termini per la presentazione delle richieste di risarcimento non inferiori a
36 mesi dalla conclusione della SC.
In caso di SC potenzialmente idonee a causare danni evidenziabili a
maggior distanza di tempo, il periodo minimo di copertura del rischio postumo dovrà
essere opportunamente esteso. Per le SC relative a minori e per quelle con terapie
geniche, cellulari e radiofarmaci la copertura deve essere di almeno 10 anni.
28
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Decreto Min. Salute 14 luglio 2009:
 La polizza deve coprire la RC dello sperimentatore e del promotore,
senza esclusione dei danni involontariamente cagionati per
fatto accidentale, negligenza, imprudenza o imperizia.
 La copertura assicurativa deve avere ad oggetto la morte,
le menomazioni temporanee o permanenti dello stato di salute,
i danni patrimoniali correlati che siano conseguenza diretta della SC
e riconducibili alla RC di tutti coloro che operano nella SC.
29
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”
Decreto Min. Salute 14 luglio 2009:
 Massimali:
– € 1 mln. a persona
– Per SC: € 5 mln. fino a 50 pazienti;
– € 7,5 mln. se i pazienti sono più di 50 ma meno di 200;
– € 10 mln. se i pazienti sono più di 200.
– Revisione dei massimali ogni 3 anni.
 Non deve essere prevista una franchigia opponibile al terzo danneggiato.
L’Ass.ne che intenda recedere deve comunque garantire la copertura dei soggetti
già arruolati nella SC fino al momento del recesso, successivamente
il promotore deve stipulare una nuova polizza.
30
2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche
Decreto Min. Salute 14 luglio 2009:
I promotori di SC non profit devono estendere la copertura assicurativa prevista
per l’attività assistenziale della struttura o munirsi tramite una ulteriore polizza
di una specifica copertura assicurativa per la RC da SC.
Lo sperimentatore deve sempre informare i pazienti che la polizza assicurativa
non copre il valore eccedente il massimale e che opera solo per i danni
la cui richiesta sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza,
fatta salva la possibilità di ottenere il risarcimento da parte del responsabile.
I risultati delle SC condotte in difformità al Decreto non sono valutati ai fini dell’AIC.
I pareri favorevoli dei CE relativi a SC non conformi al Decreto sono nulli.
31
Sommario
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili giuridici
2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
32
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Il contratto di Sperimentazione Clinica:
Pur essendo regolato da norme essenzialmente privatistiche,
ha un rilievo anche pubblicistico, in quanto interferisce con la
tutela della salute e del benessere
dei soggetti dello studio, che prevalgono
sugli interessi della scienza e della società (art. 2.2 GCP).
Il contratto di SC ha quindi contenuti parzialmente vincolati
da norme di legge imperative (inderogabili) (Decreti, GCP).
E' un contratto atipico; di conseguenza, esso è regolato
(oltre che dalle norme di legge imperative):
• da quanto previsto dalle parti nel contratto stesso
• dalle norme generali sui contratti previste dal codice civile
• dalle norme del contratto tipico al quale è più affine (appalto)
33
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Nonostante che la singola prestazione di ciascun medico coinvolto nella SC
sia qualificabile come prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.),
la SC nel suo complesso è tendenzialmente inquadrabile nell’appalto
(art. 1655 c.c.: contratto con il quale una parte assume, con l’organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Infatti, le molteplici prestazioni (terapeutiche e non) svolte nella struttura sanitaria
vengono coordinate e idealmente ricondotte ad unità secondo uno
stesso progetto (protocollo clinico) ed attuate in un
contesto operativo omogeneo (Centro o diversi Centri interessati)
al fine di realizzare il servizio commissionato dallo Sponsor.
Lo Sponsor assume dunque la veste del committente,
il Centro quella dell’appaltatore;
la SC è il servizio o l’opera oggetto del contratto.
Tuttavia, poiché lo Sponsor assume i rischi economici (mezzi, costi) della SC
il contratto di SC sembra assimilabile ad un appalto pubblico,
nel quale il Centro è committente e lo Sponsor appaltatore.
34
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Art. 6.6 Decreto:
il contratto di SC deve essere stipulato tra
il responsabile legale del centro sperimentale o persona da lui delegata
e il promotore della SC.
Parti del contratto di SC:
Promotore della SC (“Sponsor”):
soggetto che si assume la responsabilità di
avviare, gestire ed eventualmente
finanziare una SC
(DM CTA, art. 2.1 lett. e).
Istituzione sanitaria (“Centro”):
ente o struttura pubblica o privata
o ambulatorio medico o odontoiatrico
dove vengono condotte SC
(art. 1.30 GCP).
35
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Art. 5 GCP:
Compiti principali dello Sponsor
• dotarsi di procedure operative standard (SOP)
e di un sistema di controllo di qualità;
• selezionare l’istituzione possibile sede della SC e lo Sperimentatore,
fornire tutte le informazioni disponibili sul farmaco (Dossier)
al fine di formulare il Protocollo sperimentale ed eventuali emendamenti
• formalizzare i relativi accordi finanziari e le coperture assicurative;
• provvedere alla produzione, confezionamento, etichettatura, codifica
del prodotto in studio che deve essere consegnato allo Sperimentatore;
• chiedere il parere al CE e l’autorizzazione all’autorità competente.
36
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Altri soggetti che intervengono nelle SC:
1. Sperimentatore-medico (“Sperimentatore”):
medico o odontoiatra qualificato ai fini delle SC,
responsabile dell’esecuzione della SC in un dato centro (art. 2.1 lett. f) Decreto).
Art. 4.1.1 GCP:
lo Sperimentatore deve essere qualificato per istruzione, formazione ed esperienza
ad assumersi la responsabilità di una adeguata conduzione della SC (..)
e deve fornire la prova della sussistenza dei requisiti tramite un cv aggionato
e/o altra documentazione pertinente richiesta da Sponsor, CE e autorità regolatorie.
Compiti dello Sperimentatore:
• elaborare il Protocollo di Sperimentazione assieme alla Sponsor
e sottoporlo al parere della Direzione sanitaria del Centro;
• richiedere il consenso informato del paziente
• elaborare relazioni periodiche sull’andamento della SC
e riferire sulle conclusioni della SC al CE;
• informare la Direzione sanitaria su eventuali eventi avversi.
37
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
• Art. 6.6 DM CTA:
per le SC non sono consentiti accordi di carattere economico diretti
tra il promotore e lo sperimentatore.
Tali accordi possono essere stipulati solo
con l'amministrazione della struttura ove opera lo sperimentatore.
• Art. 41.2 DM CTA:
Chiunque viola la norma di cui all'art. 6.6 è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte
l'importo previsto nell'accordo economico,
fino a un massimo di Euro 150.000.
• A fronte del divieto di accordi economici diretti con soggetti
direttamente coinvolti nella SC dal punto di vista operativo,
sembrano ammissibili tali accordi con soggetti che hanno un ruolo puramente
organizzativo (es. coordinatori, membri di advisory boards, steering committees, etc.).
38
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Altri soggetti titolari di rapporti contrattuali nelle SC:
2. CRO (GCP, art. 1.20):
persona o organizzazione con cui lo Sponsor ha stipulato
un contratto per assolvere a una o più mansioni e funzioni relative alla SC
• Lo Sponsor può demandare alcuni o tutti i compiti e funzioni a lui spettanti
in materia di SC a una CRO, facendosi comunque carico della responsabilità finale
per la qualità e l’integrità dei dati relativi alla SC (GCP, art. 5.2.1)
• Tutti i compiti e le funzioni inerenti alla SC demandati ed assunti da una CRO
devono essere specificati per iscritto; i compiti e le funzioni non attribuite alla CRO
sono di competenza dello Sponsor (GPC, artt. 5.2.2, 5.2.3)‫‏‬
• Con DM 3.1.3.2008 sono stati stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere
in possesso le CRO alle quali lo Sponsor (ferme restando le sue responsabilità
connesse con la SC) può affidare in tutto o in parte le proprie competenze sulle SC.
39
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Il rapporto tra Sponsor e CRO rientra nella tipologia
dell’appalto di servizi.
La CRO, pertanto, assume il rischio delle prestazioni dell’opera o del servizio
alla stessa affidate dallo Sponsor e le connesse responsabilità
nei riguardi dello Sponsor, ma rimane estranea ai rapporti tra Sponsor e Centro.
Il rapporto tra Sponsor e CRO dovrà quindi essere regolato in un autonomo contratto,
nel quale viene previsto a carico della CRO un obbligo di indennizzo e manleva
in favore dello Sponsor per le contestazioni o pretese risarcitorie dei pazienti
eventualmente riferibili ad inadempimenti contrattuali della CRO.
Tale contratto può configurarsi come contratto-quadro (ad es. con durata di 2-3 anni,
per più SC) o come contratto singolo. Prima di pervenire alla stipula di un
accordo quadro, è opportuno svolgere un processo di selezione
(sulla base di analisi di qualità dei servizi e di dati economico/commerciali)
40
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
Non vi è invece alcun rapporto contrattuale inerente la SC
tra soggetto partecipante (paziente, volontario sano)
ed altri attori del processo (Sponsor, Sperimentatore, Centro).
Il consenso che il soggetto dà alla SC
non lo rende infatti parte di alcun rapporto obbligatorio
3. Monitor (GCP, art. 5.18.2):
Mandatario dello Sponsor che ha il compito specifico del controllo periodico
dell’andamento della SC e dell’osservanza nei singoli Centri,
di tutte le norme di GCP, dell’accuratezza della raccolta dei dati,
della conformità al protocollo
41
Sommario
1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili giuridici
2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche
3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti
4. Il contratto di sperimentazione clinica:
b) le clausole più importanti
42
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
1. Qualificazione del contratto (“Contratto di SC”) e sua regolamentazione
Data la natura atipica del contratto, sarà opportuno prevedere
una regolamentazione completa ed autosufficiente.‫‏‬
2. Parti che sottoscrivono l’accordo (Sponsor-Centro)
3. Premesse
Servono per chiarire le circostanze e i motivi sostanziali per cui le parti sono state
indotte a stipulare il contratto. In particolare le premesse dovrebbero contenere:
• riferimenti al principio attivo oggetto della SC
di cui l'impresa farmaceutica ha la titolarità (in caso di SC profit)
• qualificazione, esperienza, idoneità, adeguatezza di risorse e formazione
del Centro e del Responsabile della SC
• Riferimenti al Protocollo
• avvenuto rilascio del parere del CE
• avvenuta autorizzazione del responsabile legale del Centro
alla sottoscrizione del contratto (riferimenti)‫‏‬
43
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
4. Obblighi dello Sponsor:
• Fornitura gratuita del Prodotto (Decreto, art. 20.2, GCP art. 5.14.1)‫‏‬
(in una quantità inizialmente preventivata, salvo successive richieste di variazione
da parte del Responsabile della SC).
• DM, art. 6.1:
il CE verifica che siano coperte da parte dello Sponsor
tutte le spese aggiuntive per le SC, (...)
tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella SC,
compreso il medicinale di confronto o l’eventuale placebo.
44
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
4. Obblighi dello Sponsor:
• Ai sensi delle GCP, artt. 5.14, lo Sponsor deve:
a) non fornire il Prodotto al Centro prima dell'avvenuto rilascio
del parere del CE e dell'autorizzazione dell'Autorità;
b) garantire la puntuale consegna allo sperimentatore del Prodotto;
c) conservare i documenti attestanti spedizione/ricezione/sistemazione/
recupero/distruzione del Prodotto;
d) mantenere un sistema per il recupero del prodotto in SC e documentarlo;
e) mantenere un sistema per lo smaltimento del prodotto in SC
inutilizzato e per la sua documentazione;
f) garantire la stabilità del Prodotto durante il periodo di utilizzazione;
g) conservare una quantità di Prodotto sufficiente a riconfermare le
specifiche del prodotto, qualora necessario, e conservare documentazione
delle analisi e delle caratteristiche del lotto del campione;
h) per quanto la stabilità lo permetta, conservare campioni del Prodotto
finché l’analisi dei dati della SC sia ultimata o per il periodo stabilito
dalle norme applicabili, se richiedono un periodo di conservazione più lungo.
45
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
4. Obblighi dello Sponsor:
• Pagamento del corrispettivo al Centro
di solito calcolato in un importo per ogni paziente valutabile
(correttamente trattato con il Prodotto del quale vi sia la valutazione completa
della visita finale), i cui dati risultino analizzabili ai fini statistici previsti dal Protocollo.
Nel caso in cui in cui entrambe le parti concordino circa l’opportunità di
aumentare il numero di pazienti da seguire, lo Sponsor aumenterà il corrispettivo
di un importo per paziente, in proporzione al numero dei pazienti aggiunti.
Per i pazienti che terminassero il trattamento prima di quanto previsto dal Protocollo,
lo Sponsor riconoscerà al Centro una quota proporzionale alla
durata reale del trattamento ricevuto da ciascun paziente e, in caso di
pazienti non valutabili, rimborserà i costi effettivamente sostenuti.
Il Centro non riceverà alcun compenso per i pazienti non valutabili a causa di
inosservanza del Protocollo da parte del Responsabile della SC
o del personale del Centro.
46
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
4. Obblighi dello Sponsor:
• Fornitura di apparecchiature sanitarie/tecniche
• DM, art. 6.1:
il CE verifica che siano coperte da parte dello Sponsor
tutte le spese aggiuntive per le SC,
le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca
e non in possesso del Centro (...).
47
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
Art. 4.3 Codice deontologico Farmindustria (ed. ottobre 2008):
Nel caso di studi clinici non interventistici (osservazionali), qualora ai fini dello studio (...)
si renda necessario il ricorso a supporti strumentali (holter, elettrocardiografi
ed altri strumenti di telemedicina) finalizzati esclusivamente a tali studi o iniziative,
la distribuzione ai medici delle strumentazioni dovrà essere effettuata attraverso
gli Enti coinvolti nello studio (...) ed il relativo utilizzo dovrà essere
regolamentato nell’ambito di una specifica Convenzione tra l’azienda e detti Enti.
In ogni caso, dovrà essere previsto l’utilizzo delle strumentazioni a tempo determinato
esclusivamente ai fini del completamento dello studio (...),
il ritiro delle stesse al termine dello studio (...) ed il divieto del loro riutilizzo
in indagini immediatamente successive effettuate dall’azienda con gli Enti.
L’avvenuto ritiro dovrà essere espressamente documentato e reso disponibile
a cura delle aziende farmaceutiche interessate su eventuale richiesta del Comitato di controllo
nell’ambito di accertamenti istruttori in corso.
E’ comunque vietato il ricorso a strumentazioni di tipo informatico
(quali computer portatili e non, palmari e prodotti assimilabili).
48
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
4. Obblighi dello Sponsor:
• Fornitura di apparecchiature sanitarie/tecniche
fermo restando che né le norme vigenti né il Codice Deontologico dispongono alcunché
circa le modalità di fornitura delle apparecchiature per la SC pre-marketing,
la soluzione più opportuna (e più diffusa) è quella che lo Sponsor conceda al Centro
in comodato d'uso gratuito tali beni;
in tal caso, occorre disciplinarne nel contratto (o in accordo separato)
le modalità (trasporto, installazione, assistenza, furto/danni, ritiro)
e occorre in ogni caso la previa valutazione del C.E.
(in quanto facente parte delle spese per la SC).
49
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
5. Obblighi del Centro:
• Curare l'idonea conservazione del Prodotto,
tramite il proprio servizio farmaceutico.
Linee Guida sul funzionamento dei CE Regione Lombardia (Delibera n. 3780/2006):
i farmaci e dispositivi medici occorrenti alla SC devono essere inviati
alla farmacia di riferimento del Centro, che ne cura la registrazione,
la corretta conservazione e la consegna allo Sperimentatore.
 Non utilizzare il Prodotto per usi diversi dalla SC
né utilizzare farmaci di diversa provenienza per la conduzione della SC
 Condurre la SC in conformità al Protocollo e alla normativa vigente
(Dichiarazione di Helsinki, GCP, Decreto).
 Rendere disponibili i documenti e i dati relativi alla SC in caso di
ispezioni da parte delle autorità competenti e/o su richiesta del promotore
50
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
6. Responsabilità
• Il Centro si assume in via esclusiva ogni responsabilità inerente:
a) l’idoneità strutturale, l’esistenza di fattori di rischio all’interno degli spazi
ove ha luogo la SC, l’attuazione delle procedure per la tutela
della sicurezza del lavoro ai sensi del T.U. n. 81/2008, l’osservanza delle
norme assicurative e previdenziali relative al personale;
b) i danni derivanti da atti posti in essere in difformità dal protocollo
o in generale da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario
nell’erogazione delle terapie sperimentali,
salva l’eventuale corresponsabilità dello Sponsor per
omessa o insufficiente supervisione della SC.
51
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
6. Responsabilità
• Lo Sponsor si assume in via esclusiva ogni responsabilità per:
a) danni arrecati a persone o cose derivanti dalla SC, salvo il caso in cui
siano imputabili ad imperizia, imprudenza e negligenza degli sperimentatori;
b) danni derivanti dalla somministrazione del Prodotto, in seguito ad
effetti non conosciuti dallo Sponsor al momento dell’inizio della SC
o nel corso di essa e non conoscibili alla luce delle conoscenze scientifiche
fino a tale momento maturate.
• Lo Sponsor garantisce la copertura dei danni derivanti dalla SC mediante
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, accesa in favore
dei pazienti, del Centro e dello Sperimentatore.
52
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
7. Confidenzialità
Le informazioni di proprietà dello Sponsor, messe a disposizione per la conduzione della SC
o rivelate durante la stessa, debbono essere utilizzate solo per scopi inerenti alla SC
e mantenute confidenziali da tutti i soggetti che intervengono, a qualsivoglia titolo,
nella conduzione della SC durante la SC e per un certo periodo successivo.
(GCP, artt. 1.16, 1.21).
8. Privacy
Il contratto deve contenere l'impegno delle Parti a trattare i dati personali di cui vengano
per qualsiasi motivo a conoscenza durante la SC in conformità al D .lgs. n. 196/2003
e deve precisare chi è il soggetto titolare del trattamento dei dati sanitari
del paziente (v. Linee Guida del Garante per il trattamento dei dati personali
nell'ambito delle SC del 24.7.2008).
9. Reazioni avverse
il contratto di SC può rinviare a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Decreto
oppure prevedere una disciplina specifica, che può integrare
ma non essere contrastante con quella prevista dalla legge.
53
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
10. Pubblicazione dei dati dei risultati della SC:
• DM, art. 5 lett. c):
deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione
dei risultati da parte degli Sperimentatori che hanno condotto la SC,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili
e di tutela brevettuale, e non devono sussistere
vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello Sponsor.
• Circolare Min. 2 settembre 2002 n. 6:
lo Sponsor deve rendere pubblici tempestivamente i dati
utilizzando anche la sezione specifica dell’Oss. Naz. sulle SC.
• E’ possibile (e opportuno) prevedere nel contratto che lo Sperimentatore
ha diritto di pubblicare i dati a fini scientifici, ma allo Sponsor
dovrà essere inviata bozza del manoscritto entro un determinato termine
prima della pubblicazione. Lo Sponsor potrà fare osservazioni e commenti
e potrà chiedere di posticipare la pubblicazione qualora rilevasse
elementi tali da supportare un’iniziativa di tutela brevettuale.
54
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
11. Proprietà dei dati risultanti dalla SC:
 Tutti i documenti/dati/informazioni/programmi forniti dallo Sponsor al Centro
e tutti i risultati della SC sono di esclusiva proprietà dello Sponsor,
che avrà diritto di utilizzarli a sua discrezione
• Art. 65 D.lgs. n. 30/2005 (Codice proprietà industriale, CPI):
in deroga all’art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con
un’università o con una p.a. avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,
il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione.
Tuttavia, se lo studio è condotto da ricercatori universitari o enti pubblici di ricerca
ma finanziato, in tutto o in parte, da privati (cd. ricerca “vincolata”)‫‏‬
l’art. 65 non si applica.
In tal caso, dovrebbe allora applicarsi l'art. 64 CPI
(con conseguente imputazione del diritto di brevetto al datore di lavoro)
• Quindi, qualora una SC sia finanziata da un'impresa farmaceutica (profit),
in applicazione dell'art. 64 CPI i diritti sulle invenzioni spettano al Centro di SC.
Tale disciplina è tuttavia derogabile dalle parti.
55
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
11. Proprietà dei dati risultanti dalla SC
• Nel contratto di SC, è opportuno precisare che la titolarità dei diritti
su ogni eventuale invenzione concepita in occasione o come risultato della SC
spetta in via esclusiva allo Sponsor
e trova il suo corrispettivo nei compensi elargiti al Centro per la SC.
 Il Centro, previo consenso dello Sponsor, potrà utilizzare liberamente e gratuitamente
i risultati della SC per il perseguimento delle proprie finalità interne non commerciali
(fini scientifici e/o didattici istituzionali, congressi, convegni e seminari),
nel rispetto degli obblighi di segretezza e prendendo ogni opportuna precauzione
per non ledere i diritti di proprietà intellettuale dello Sponsor.
 Ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) alle proprie conoscenze pregresse (“background knowledge”), cioè
tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente prima della stipula del contratto;
b) alle proprie conoscenze parallele (“sideground knowledge”), cioè tutte le
conoscenze sviluppate durante la SC ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa,
anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
56
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
12. Durata
Il contratto ha durata fino al termine della SC, indicativamente prevista,
con facoltà di proroga del promotore qualora non sia conclusa entro tale termine.
13. Recesso
• Deve essere attentamente valutato in relazione all’interesse pubblico
sotteso alla SC e al benessere dei pazienti, che prevalgono sugli interessi privati delle parti.
• Lo Sponsor potrà recedere anticipatamente dal contratto di SC ad es. nei seguenti casi:
a) l’arruolamento dei soggetti non soddisfa i criteri qualitativi/quantitativi previsti dal Protocollo;
b) la registrazione dei dati sperimentali è inaccurata e/o incompleta;
c) eventi avversi di gravità tale da mettere in pericolo la sicurezza dei pazienti
rispetto all'assunzione del Prodotto;
d) le autorità competenti richiedono l’interruzione della SC.
In tal caso, lo Sponsor dovrà corrispondere al Centro i compensi fino a quel momento maturati
e sarà considerato titolare dei risultati finora raggiunti nell’ambito della SC;
• il Centro potrà recedere anticipatamente dal contratto ad es. in caso di insolvenza
o sottoposizione dello Sponsor a procedura concorsuale.
In tal caso – come in ogni caso di cessazione della SC – il Centro dovrà conservare
la documentazione inerente la SC per un certo periodo (GCP, artt. 4.9.4 - 4.9.5)‫‏‬
57
4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
14. Risoluzione
E’ opportuno inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, con
conseguente automatico scioglimento del contratto in caso di inadempimenti
(indicati specificamente), quali ad es. l'interruzione ingiustificata della SC
da parte dello Sponsor o la violazione dell'obbligo di confidenzialità
da parte dì personale del Centro.
15. Foro competente o clausola arbitrale
16. Allegati al contratto
• protocollo e suoi allegati
• parere del CE
• polizza assicurativa
58
GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
Avv. Valerio Pandolfini
Via Boscovich, 27 Via Monte Oliveto, 10
20124 Milano 20900 Monza (MB)
Tel. 02.87167169 Tel. 039-2726476
Fax 02-67381207 Fax 039-2726476
E-mail: info@studio-pandolfini.it
www.assistenza-legale-imprese.it

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I Contratti di Sperimentazione Clinica - Studio Legale Pandolfini Assistenza Legale Imprese

  • 1. I contratti di sperimentazione clinica Seminario FormaFutura Milano, 20 giugno 2011 Avv. Valerio Pandolfini
  • 2. 2 Sommario 1. Sperimentazioni cliniche “profit” e “no profit” 2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
  • 3. 3 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Principali FONTI sulle Sperimentazioni cliniche (in vigore): • D.M. 15 luglio 1997 n. 162 (“GCP”)‫‏‬ (recepimento delle linee guida U.E. di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) • DM 19 marzo 1998 (riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali)‫‏‬ • D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 (“Decreto”)‫‏‬ (attuazione della direttiva 2001/20/CE sull’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico)‫‏‬ • D.M. 17 dicembre 2004 (“DM NP”)‫‏‬ (prescrizioni e condizioni di carattere generale sull’esecuzione delle sperimentazioni cliniche - c.d. “no profit” - dei medicinali) • D.M. 12 maggio 2006 (“DM”)‫‏‬ (requisiti minimi per l’istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali)‫‏‬ • D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200 (“DM CTA”)‫‏‬ (Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di eventi sostanziali e la dichiarazione di conclusione della SC e richiesta di parere al CE)‫‏‬
  • 4. 4 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” di MEDICINALI (D.lgs. n. 211/2003, D.lgs. n. 200/2007)‫‏‬ SPERIMENTAZIONI CLINICHE: di DISPOSITIVI MEDICI (D.lgs. n. 46/1997)‫‏‬ di DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (D.lgs. n. 507/1992) NON INTERVENTISTICHE (OSSERVAZIONALI) (Linee guida 20.3.2008)
  • 5. 5 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” SPERIMENTAZIONI CLINICHE “PROFIT” (a fini industriali o commerciali) “NO PROFIT” (non a fini industriali o commerciali) D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200 Linee Guida studi osservazionali del 20.3.2008 D.M. 17 dicembre 2004
  • 6. 6 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Sperimentazioni cliniche “profit”: Sperimentazioni promosse dall’industria farmaceutica a fini di lucro, i cui risultati divengono di proprietà dell’industria farmaceutica e possono essere utilizzati nello sviluppo industriale del farmaco o a fini regolatori o a fini commerciali (v. D.lgs. n. 200/2007, art. 1 lett. q)‫‏‬
  • 7. 7 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Sperimentazioni cliniche “no profit”: Sperimentazioni non promosse dall’industria farmaceutica, bensì da enti pubblici o di ricerca non a fini di lucro, che non sono proprietari del brevetto del farmaco o dell’AIC e che non hanno cointeressenze economiche con l’azienda produttrice del farmaco, i cui risultati divengono di proprietà del promotore (non dell’industria farmaceutica) non finalizzate né utilizzate per lo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro bensì al miglioramento della pratica clinica (v. D.M. 17.12.2004, art. 1)‫‏‬ • D.M. 17 dicembre 2004
  • 8. 8 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Contratti ONEROSI Contratti GRATUITI Nesso di corrispettività (scambio) tra le prestazioni Mancanza di corrispettività (scambio) tra le prestazioni Esempi: • Sponsorizzazione • Sperimentazioni cliniche “profit” Esempi: • Donazioni • Finanziamenti alla ricerca • Sperimentazioni cliniche “no profit”?
  • 9. 9 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” CONTRATTI GRATUITI (assenza di corrispettivo)‫‏‬ Contratti GRATUITI (atipici) ECONOMICAMENTE INTERESSATI: perseguimento di un interesse economico da parte del disponente Contratti LIBERALI (Donazione): assenza di interesse economico, diretto o indiretto, da parte del disponente (animus donandi)‫‏‬ Esempi: • Omaggio campioni gratuiti • Finanziamenti alla ricerca • Sperimentazioni cliniche “no profit”? Esempio: Donazioni ad enti caritatevoli Donazione modale: Obbligo accessorio a carico del donatario
  • 10. 10 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” CONTRATTI ONEROSI CONTRATTI GRATUITI LIBERALITA’ (Donazione)‫‏‬
  • 11. 11 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” CONTRATTI GRATUITI (atipici) ECONOMICAMENTE INTERESSATI: Libertà di forma CONTRATTI LIBERALI (Donazione): Necessità di forma solenne (atto pubblico)‫‏‬
  • 12. 12 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Le imprese commerciali (farmaceutiche e non), non sono enti di benificenza ma perseguono essenzialmente un fine di lucro. Le liberalità (donative) costituiscono (e devono costituire)‫‏‬ pertanto un’eccezione. Viceversa, le imprese possono diffusamente concludere contratti gratuiti (economicamente interessati), pur in mancanza di corrispettivo, per perseguire i propri scopi (economici), cioè per: • rafforzare la propria immagine e/o il proprio marchio; • assicurarsi (indirettamente) vantaggi patrimoniali (sostenendo, ad es., una particolare ricerca in un particolare settore di interesse dell’impresa).
  • 13. 13 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Sperimentazioni cliniche “no profit” Art. 1.2 DM NP: • la proprietà dei dati relativi alla SC, la sua esecuzione e i suoi risultati appartengono al promotore (che non può essere il proprietario del brevetto del farmaco in SC o il titolare dell’AIC), fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti relative alla pubblicazione dei dati • La SC non deve essere finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a scopo di lucro
  • 14. 14 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” SC no profit: configurazione giuridica ‫‏‬ Contratto oneroso, con prestazioni corrispettive Contratto gratuito economicamente interessato ‫‏‬ Possibili prestazioni del Promotore: • terminare la SC nei tempi previsti dal Protocollo; • informare il finanziatore circa i risultati della SC prima della loro pubblicazione Nessuna prestazione corrispettiva del Promotore (se non obbligo di condurre la SC nel rispetto del Protocollo e delle norme di legge)‫‏‬
  • 15. 15 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Bozza di circolare esplicativa su ambiti e criteri applicativi del DM NP: • Tra l'azienda farmaceutica e il Promotore deve essere stipulato un contratto (o donazione liberale o donazione modale) in cui l'azienda farmaceutica si impegna ad una erogazione finalizzata alla realizzazione dello studio senza pretendere alcuna controprestazione. • I dati ottenuti dalla SC per lo sviluppo dei farmaci di rilevante importanza ai fini della pratica clinica possono essere ceduti (all'azienda farmaceutica finanziatrice), purché: a) la cessione avvenga dopo la pubblicazione dei risultati, quando, essendo consegnati alla letteratura scientifica, sono divenuti di generale dominio della comunità scientifica; b) il corrispettivo comprenda oltre alle spese vive affrontate per la SC, l'ammontare che sarebbe stato speso in caso di SC profit per il pagamento delle tariffe autorizzative, per il parere del CE, per i farmaci, l'assicurazione, le spese comunque affrontate dal SSN, il lavoro del personale e l'opera d'ingegno degli sperimentatori.
  • 16. 16 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” SC “profit”: Presenza di controprestazione (proprietà dei risultati, sviluppo industriale o commerciale)‫‏‬ Contratto oneroso atipico,‫‏‬ affine all'appalto SC “no profit”: Assenza di controprestazione Contratto gratuito atipico‫‏‬ economicamente interessato • Art. 1, co. 353-354, L. n. 266/2005: Sono interamente deducibili del reddito d’impresa i contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca in favore di enti di ricerca (Università, associazioni e fondazioni, etc.).
  • 17. 17 Sommario 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili giuridici 2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
  • 18. 18 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche • La SC può essere qualificata come species della generale attività terapeutica. Anche nel corso della SC l’aspettativa del paziente è infatti di raggiungere la guarigione o quantomeno di ricevere le cure più efficaci, sia pure in presenza di condizioni di incertezza circa le prerogative migliorative del farmaco impiegato. • L’operatore sanitario assume quindi degli obblighi nei confronti dei pazienti che si sottopongono a SC e analoghi a quelli generalmente connessi all’attività di cura. • L’adesione del paziente al trattamento tramite il consenso informato non può legittimare deroghe o eccezioni a tale responsabilità.
  • 19. 19 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRATTUALE • presuppone la preesistenza di un’obbligazione • Il danneggiato deve provare l’obbligazione, l’inadempimento, il nesso causale ed il danno. EXTRACONTRATTUALE • presuppone la lesione di un interesse protetto dall'ordinamento giuridico • il danneggiato deve provare l'evento dannoso, il dolo o la colpa (tranne le ipotesi di responsabilità oggettiva), il nesso causale ed il danno
  • 20. 20 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Nell’ambito della responsabilità contrattuale, la responsabilità professionale da SC è regolata dall’art. 2236 c.c., secondo cui se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni solo per dolo o colpa grave Nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale, l’attività di SC è considerata come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. Il danneggiante, pertanto, va esente da responsabilità solo se dimostra di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (responsabilità oggettiva o strict liability).
  • 21. 21 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Principali‫‏‬protagonisti‫‏‬di‫‏‬responsabilità‫‏‬civile‫‏‬nell’ambito‫‏‬ di una SC: - 1) Sperimentatore (persona fisica) 2) Industria farmaceutica (Sponsor) 3) Ente (Centro in cui viene condotta la SC) 4) Comitato Etico
  • 22. 22 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche • Il Centro è tenuto a verificare preventivamente la propria idoneità a garantire al proprio interno‫‏‬lo‫‏‬svolgimento‫‏‬di‫‏‬un’attività‫‏‬di‫‏‬SC,‫‏‬cioè‫‏‬l’esistenza‫‏‬di‫‏‬condizioni‫‏‬ambientali‫‏‬e‫‏‬ organizzative‫‏‬adeguate‫‏‬a‫‏‬consentire‫‏‬la‫‏‬fruizione‫‏‬di‫‏‬cure‫‏‬e‫‏‬l’assenza‫‏‬di‫‏‬rischi‫‏‬strutturali‫‏‬e‫‏‬inerenti‫‏‬ alla‫‏‬sicurezza‫‏‬del‫‏‬lavoro.‫‏‬E’‫‏‬quindi‫‏‬responsabile nei confronti del paziente per i danni: 1) derivanti da carenze, difetti o omissioni della struttura del Centro (inadeguatezza dei locali, difetti di macchinari etc.); 2) derivanti dalla preventiva analisi ed approvazione della SC (impropria verifica di praticabilità scientifica del protocollo, inidonea redazione dello stesso insieme allo Sponsor, etc.); 3) riferibili alla condotta dei propri dipendenti (Sperimentatori), in base al principio della immedesimazione organica ex art. 28 Cost. Secondo l’orientamento prevalente infatti il sanitario operante nell’istituzione sanitaria, pur non avendo una relazione contrattuale diretta con il paziente, risponde a titolo contrattuale, in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato da contatto sociale (es.: inosservanza del protocollo, mancata interruzione della SC quando sarebbe stata necessaria, omessa o carente diligenza, perizia o prudenza, mancata o insufficiente informazione del paziente, scorretta gestione dei dati personali del paziente, etc.).
  • 23. 23 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Lo Sponsor della SC (azienda farmaceutica) è responsabile: 1) a titolo CONTRATTUALE per inadempimento del contratto di SC nei confronti del Centro di SC per i danni sofferti da questo per fatti imputabili allo Sponsor, eventualmente in solido con il CE ed il medico sperimentatore e salva l’eventuale azione di regresso verso la CRO (Es: il protocollo contiene carenze, inesattezze, errori; comportamento negligente nell’attività di monitoraggio dello studio, etc.) 2) a titolo EXTRACONTRATTUALE nei confronti del paziente per i danni alla salute sofferti in conseguenza della SC (Es: danni derivanti dalla fornitura del farmaco). In generale, lo Sponsor non è responsabile per i danni derivanti dalla somministrazione di un farmaco rivelatosi insicuro a seguito della SC, ma non ancora giudicabile come tale alla luce delle conoscenze scientifiche finora possedute, a meno che il difetto di conoscenza in merito alle prerogative del medicinale sia dovuto a comportamento colposo dello Sponsor.
  • 24. 24 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche ASSICURAZIONE • Decreto, art 3.1 lett. f): Lo Sponsor deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati dall’attività di SC, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dello Sponsor. • GCP, art. 5.8.1: Lo Sponsor deve assicurare lo sperimentatore/istituzione contro richieste di indennizzo derivanti dalla conduzione della SC, con l’esclusione dei reclami imputabili a imperizia, imprudenza e/o negligenza.
  • 25. 25 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche • Lo Sponsor ha quindi l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, i cui requisiti minimi sono stati stabiliti dal DM 17.7.2009, a copertura della Responsabilità Civile dello Sponsor e dello Sperimentatore, per i danni che questi ultimi potrebbero essere tenuti a risarcire, quale civilmente responsabili, per averli involontariamente causati a terzi in relazione all’attività di SC. • Ai sensi delle GCP, lo Sponsor aveva l’obbligo di assicurare solo gli eventi dannosi riconducibili al caso fortuito, cioè non imputabili ad un comportamento colposo dello Sperimentatore o Sponsor. Pertanto, prima del DM del 2009 i danni imputabili a colpa (dello Sperimentatore, del Centro o dello Sponsor) erano risarcibili, ma non coperti da assicurazione obbligatoria.
  • 26. 26 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Il Comitato Etico è responsabile: • In via contrattuale (nei confronti del Centro) in caso di inadempimento dei propri obblighi funzionali (es. mancato rilascio del parere); • in via extracontrattuale (nei confronti del Centro e/o dei pazienti) nel caso in cui una SC approvata si riveli inadeguata o pregiudizievole.
  • 27. 27 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Decreto Min. Salute 14 luglio 2009 (requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle SC di medicinali):  La polizza assicurativa deve avere: 1) durata pari all’intero periodo della SC; 2) termini per la manifestazione dei danni da RC non inferiori a 24 mesi dalla conclusione della SC, cioè dall’ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostica o terapeutica relativa all’ultimo paziente arruolato in Italia; 3) termini per la presentazione delle richieste di risarcimento non inferiori a 36 mesi dalla conclusione della SC. In caso di SC potenzialmente idonee a causare danni evidenziabili a maggior distanza di tempo, il periodo minimo di copertura del rischio postumo dovrà essere opportunamente esteso. Per le SC relative a minori e per quelle con terapie geniche, cellulari e radiofarmaci la copertura deve essere di almeno 10 anni.
  • 28. 28 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Decreto Min. Salute 14 luglio 2009:  La polizza deve coprire la RC dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati per fatto accidentale, negligenza, imprudenza o imperizia.  La copertura assicurativa deve avere ad oggetto la morte, le menomazioni temporanee o permanenti dello stato di salute, i danni patrimoniali correlati che siano conseguenza diretta della SC e riconducibili alla RC di tutti coloro che operano nella SC.
  • 29. 29 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit” Decreto Min. Salute 14 luglio 2009:  Massimali: – € 1 mln. a persona – Per SC: € 5 mln. fino a 50 pazienti; – € 7,5 mln. se i pazienti sono più di 50 ma meno di 200; – € 10 mln. se i pazienti sono più di 200. – Revisione dei massimali ogni 3 anni.  Non deve essere prevista una franchigia opponibile al terzo danneggiato. L’Ass.ne che intenda recedere deve comunque garantire la copertura dei soggetti già arruolati nella SC fino al momento del recesso, successivamente il promotore deve stipulare una nuova polizza.
  • 30. 30 2. La responsabilità nelle Sperimentazioni cliniche Decreto Min. Salute 14 luglio 2009: I promotori di SC non profit devono estendere la copertura assicurativa prevista per l’attività assistenziale della struttura o munirsi tramite una ulteriore polizza di una specifica copertura assicurativa per la RC da SC. Lo sperimentatore deve sempre informare i pazienti che la polizza assicurativa non copre il valore eccedente il massimale e che opera solo per i danni la cui richiesta sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza, fatta salva la possibilità di ottenere il risarcimento da parte del responsabile. I risultati delle SC condotte in difformità al Decreto non sono valutati ai fini dell’AIC. I pareri favorevoli dei CE relativi a SC non conformi al Decreto sono nulli.
  • 31. 31 Sommario 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili giuridici 2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
  • 32. 32 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Il contratto di Sperimentazione Clinica: Pur essendo regolato da norme essenzialmente privatistiche, ha un rilievo anche pubblicistico, in quanto interferisce con la tutela della salute e del benessere dei soggetti dello studio, che prevalgono sugli interessi della scienza e della società (art. 2.2 GCP). Il contratto di SC ha quindi contenuti parzialmente vincolati da norme di legge imperative (inderogabili) (Decreti, GCP). E' un contratto atipico; di conseguenza, esso è regolato (oltre che dalle norme di legge imperative): • da quanto previsto dalle parti nel contratto stesso • dalle norme generali sui contratti previste dal codice civile • dalle norme del contratto tipico al quale è più affine (appalto)
  • 33. 33 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Nonostante che la singola prestazione di ciascun medico coinvolto nella SC sia qualificabile come prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), la SC nel suo complesso è tendenzialmente inquadrabile nell’appalto (art. 1655 c.c.: contratto con il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Infatti, le molteplici prestazioni (terapeutiche e non) svolte nella struttura sanitaria vengono coordinate e idealmente ricondotte ad unità secondo uno stesso progetto (protocollo clinico) ed attuate in un contesto operativo omogeneo (Centro o diversi Centri interessati) al fine di realizzare il servizio commissionato dallo Sponsor. Lo Sponsor assume dunque la veste del committente, il Centro quella dell’appaltatore; la SC è il servizio o l’opera oggetto del contratto. Tuttavia, poiché lo Sponsor assume i rischi economici (mezzi, costi) della SC il contratto di SC sembra assimilabile ad un appalto pubblico, nel quale il Centro è committente e lo Sponsor appaltatore.
  • 34. 34 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Art. 6.6 Decreto: il contratto di SC deve essere stipulato tra il responsabile legale del centro sperimentale o persona da lui delegata e il promotore della SC. Parti del contratto di SC: Promotore della SC (“Sponsor”): soggetto che si assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una SC (DM CTA, art. 2.1 lett. e). Istituzione sanitaria (“Centro”): ente o struttura pubblica o privata o ambulatorio medico o odontoiatrico dove vengono condotte SC (art. 1.30 GCP).
  • 35. 35 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Art. 5 GCP: Compiti principali dello Sponsor • dotarsi di procedure operative standard (SOP) e di un sistema di controllo di qualità; • selezionare l’istituzione possibile sede della SC e lo Sperimentatore, fornire tutte le informazioni disponibili sul farmaco (Dossier) al fine di formulare il Protocollo sperimentale ed eventuali emendamenti • formalizzare i relativi accordi finanziari e le coperture assicurative; • provvedere alla produzione, confezionamento, etichettatura, codifica del prodotto in studio che deve essere consegnato allo Sperimentatore; • chiedere il parere al CE e l’autorizzazione all’autorità competente.
  • 36. 36 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Altri soggetti che intervengono nelle SC: 1. Sperimentatore-medico (“Sperimentatore”): medico o odontoiatra qualificato ai fini delle SC, responsabile dell’esecuzione della SC in un dato centro (art. 2.1 lett. f) Decreto). Art. 4.1.1 GCP: lo Sperimentatore deve essere qualificato per istruzione, formazione ed esperienza ad assumersi la responsabilità di una adeguata conduzione della SC (..) e deve fornire la prova della sussistenza dei requisiti tramite un cv aggionato e/o altra documentazione pertinente richiesta da Sponsor, CE e autorità regolatorie. Compiti dello Sperimentatore: • elaborare il Protocollo di Sperimentazione assieme alla Sponsor e sottoporlo al parere della Direzione sanitaria del Centro; • richiedere il consenso informato del paziente • elaborare relazioni periodiche sull’andamento della SC e riferire sulle conclusioni della SC al CE; • informare la Direzione sanitaria su eventuali eventi avversi.
  • 37. 37 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti • Art. 6.6 DM CTA: per le SC non sono consentiti accordi di carattere economico diretti tra il promotore e lo sperimentatore. Tali accordi possono essere stipulati solo con l'amministrazione della struttura ove opera lo sperimentatore. • Art. 41.2 DM CTA: Chiunque viola la norma di cui all'art. 6.6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte l'importo previsto nell'accordo economico, fino a un massimo di Euro 150.000. • A fronte del divieto di accordi economici diretti con soggetti direttamente coinvolti nella SC dal punto di vista operativo, sembrano ammissibili tali accordi con soggetti che hanno un ruolo puramente organizzativo (es. coordinatori, membri di advisory boards, steering committees, etc.).
  • 38. 38 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Altri soggetti titolari di rapporti contrattuali nelle SC: 2. CRO (GCP, art. 1.20): persona o organizzazione con cui lo Sponsor ha stipulato un contratto per assolvere a una o più mansioni e funzioni relative alla SC • Lo Sponsor può demandare alcuni o tutti i compiti e funzioni a lui spettanti in materia di SC a una CRO, facendosi comunque carico della responsabilità finale per la qualità e l’integrità dei dati relativi alla SC (GCP, art. 5.2.1) • Tutti i compiti e le funzioni inerenti alla SC demandati ed assunti da una CRO devono essere specificati per iscritto; i compiti e le funzioni non attribuite alla CRO sono di competenza dello Sponsor (GPC, artt. 5.2.2, 5.2.3)‫‏‬ • Con DM 3.1.3.2008 sono stati stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso le CRO alle quali lo Sponsor (ferme restando le sue responsabilità connesse con la SC) può affidare in tutto o in parte le proprie competenze sulle SC.
  • 39. 39 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Il rapporto tra Sponsor e CRO rientra nella tipologia dell’appalto di servizi. La CRO, pertanto, assume il rischio delle prestazioni dell’opera o del servizio alla stessa affidate dallo Sponsor e le connesse responsabilità nei riguardi dello Sponsor, ma rimane estranea ai rapporti tra Sponsor e Centro. Il rapporto tra Sponsor e CRO dovrà quindi essere regolato in un autonomo contratto, nel quale viene previsto a carico della CRO un obbligo di indennizzo e manleva in favore dello Sponsor per le contestazioni o pretese risarcitorie dei pazienti eventualmente riferibili ad inadempimenti contrattuali della CRO. Tale contratto può configurarsi come contratto-quadro (ad es. con durata di 2-3 anni, per più SC) o come contratto singolo. Prima di pervenire alla stipula di un accordo quadro, è opportuno svolgere un processo di selezione (sulla base di analisi di qualità dei servizi e di dati economico/commerciali)
  • 40. 40 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti Non vi è invece alcun rapporto contrattuale inerente la SC tra soggetto partecipante (paziente, volontario sano) ed altri attori del processo (Sponsor, Sperimentatore, Centro). Il consenso che il soggetto dà alla SC non lo rende infatti parte di alcun rapporto obbligatorio 3. Monitor (GCP, art. 5.18.2): Mandatario dello Sponsor che ha il compito specifico del controllo periodico dell’andamento della SC e dell’osservanza nei singoli Centri, di tutte le norme di GCP, dell’accuratezza della raccolta dei dati, della conformità al protocollo
  • 41. 41 Sommario 1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili giuridici 2. La responsabilità nelle sperimentazioni cliniche 3. Il contratto di sperimentazione clinica: a) i soggetti 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti
  • 42. 42 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 1. Qualificazione del contratto (“Contratto di SC”) e sua regolamentazione Data la natura atipica del contratto, sarà opportuno prevedere una regolamentazione completa ed autosufficiente.‫‏‬ 2. Parti che sottoscrivono l’accordo (Sponsor-Centro) 3. Premesse Servono per chiarire le circostanze e i motivi sostanziali per cui le parti sono state indotte a stipulare il contratto. In particolare le premesse dovrebbero contenere: • riferimenti al principio attivo oggetto della SC di cui l'impresa farmaceutica ha la titolarità (in caso di SC profit) • qualificazione, esperienza, idoneità, adeguatezza di risorse e formazione del Centro e del Responsabile della SC • Riferimenti al Protocollo • avvenuto rilascio del parere del CE • avvenuta autorizzazione del responsabile legale del Centro alla sottoscrizione del contratto (riferimenti)‫‏‬
  • 43. 43 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 4. Obblighi dello Sponsor: • Fornitura gratuita del Prodotto (Decreto, art. 20.2, GCP art. 5.14.1)‫‏‬ (in una quantità inizialmente preventivata, salvo successive richieste di variazione da parte del Responsabile della SC). • DM, art. 6.1: il CE verifica che siano coperte da parte dello Sponsor tutte le spese aggiuntive per le SC, (...) tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella SC, compreso il medicinale di confronto o l’eventuale placebo.
  • 44. 44 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 4. Obblighi dello Sponsor: • Ai sensi delle GCP, artt. 5.14, lo Sponsor deve: a) non fornire il Prodotto al Centro prima dell'avvenuto rilascio del parere del CE e dell'autorizzazione dell'Autorità; b) garantire la puntuale consegna allo sperimentatore del Prodotto; c) conservare i documenti attestanti spedizione/ricezione/sistemazione/ recupero/distruzione del Prodotto; d) mantenere un sistema per il recupero del prodotto in SC e documentarlo; e) mantenere un sistema per lo smaltimento del prodotto in SC inutilizzato e per la sua documentazione; f) garantire la stabilità del Prodotto durante il periodo di utilizzazione; g) conservare una quantità di Prodotto sufficiente a riconfermare le specifiche del prodotto, qualora necessario, e conservare documentazione delle analisi e delle caratteristiche del lotto del campione; h) per quanto la stabilità lo permetta, conservare campioni del Prodotto finché l’analisi dei dati della SC sia ultimata o per il periodo stabilito dalle norme applicabili, se richiedono un periodo di conservazione più lungo.
  • 45. 45 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 4. Obblighi dello Sponsor: • Pagamento del corrispettivo al Centro di solito calcolato in un importo per ogni paziente valutabile (correttamente trattato con il Prodotto del quale vi sia la valutazione completa della visita finale), i cui dati risultino analizzabili ai fini statistici previsti dal Protocollo. Nel caso in cui in cui entrambe le parti concordino circa l’opportunità di aumentare il numero di pazienti da seguire, lo Sponsor aumenterà il corrispettivo di un importo per paziente, in proporzione al numero dei pazienti aggiunti. Per i pazienti che terminassero il trattamento prima di quanto previsto dal Protocollo, lo Sponsor riconoscerà al Centro una quota proporzionale alla durata reale del trattamento ricevuto da ciascun paziente e, in caso di pazienti non valutabili, rimborserà i costi effettivamente sostenuti. Il Centro non riceverà alcun compenso per i pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo da parte del Responsabile della SC o del personale del Centro.
  • 46. 46 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 4. Obblighi dello Sponsor: • Fornitura di apparecchiature sanitarie/tecniche • DM, art. 6.1: il CE verifica che siano coperte da parte dello Sponsor tutte le spese aggiuntive per le SC, le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso del Centro (...).
  • 47. 47 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti Art. 4.3 Codice deontologico Farmindustria (ed. ottobre 2008): Nel caso di studi clinici non interventistici (osservazionali), qualora ai fini dello studio (...) si renda necessario il ricorso a supporti strumentali (holter, elettrocardiografi ed altri strumenti di telemedicina) finalizzati esclusivamente a tali studi o iniziative, la distribuzione ai medici delle strumentazioni dovrà essere effettuata attraverso gli Enti coinvolti nello studio (...) ed il relativo utilizzo dovrà essere regolamentato nell’ambito di una specifica Convenzione tra l’azienda e detti Enti. In ogni caso, dovrà essere previsto l’utilizzo delle strumentazioni a tempo determinato esclusivamente ai fini del completamento dello studio (...), il ritiro delle stesse al termine dello studio (...) ed il divieto del loro riutilizzo in indagini immediatamente successive effettuate dall’azienda con gli Enti. L’avvenuto ritiro dovrà essere espressamente documentato e reso disponibile a cura delle aziende farmaceutiche interessate su eventuale richiesta del Comitato di controllo nell’ambito di accertamenti istruttori in corso. E’ comunque vietato il ricorso a strumentazioni di tipo informatico (quali computer portatili e non, palmari e prodotti assimilabili).
  • 48. 48 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 4. Obblighi dello Sponsor: • Fornitura di apparecchiature sanitarie/tecniche fermo restando che né le norme vigenti né il Codice Deontologico dispongono alcunché circa le modalità di fornitura delle apparecchiature per la SC pre-marketing, la soluzione più opportuna (e più diffusa) è quella che lo Sponsor conceda al Centro in comodato d'uso gratuito tali beni; in tal caso, occorre disciplinarne nel contratto (o in accordo separato) le modalità (trasporto, installazione, assistenza, furto/danni, ritiro) e occorre in ogni caso la previa valutazione del C.E. (in quanto facente parte delle spese per la SC).
  • 49. 49 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 5. Obblighi del Centro: • Curare l'idonea conservazione del Prodotto, tramite il proprio servizio farmaceutico. Linee Guida sul funzionamento dei CE Regione Lombardia (Delibera n. 3780/2006): i farmaci e dispositivi medici occorrenti alla SC devono essere inviati alla farmacia di riferimento del Centro, che ne cura la registrazione, la corretta conservazione e la consegna allo Sperimentatore.  Non utilizzare il Prodotto per usi diversi dalla SC né utilizzare farmaci di diversa provenienza per la conduzione della SC  Condurre la SC in conformità al Protocollo e alla normativa vigente (Dichiarazione di Helsinki, GCP, Decreto).  Rendere disponibili i documenti e i dati relativi alla SC in caso di ispezioni da parte delle autorità competenti e/o su richiesta del promotore
  • 50. 50 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 6. Responsabilità • Il Centro si assume in via esclusiva ogni responsabilità inerente: a) l’idoneità strutturale, l’esistenza di fattori di rischio all’interno degli spazi ove ha luogo la SC, l’attuazione delle procedure per la tutela della sicurezza del lavoro ai sensi del T.U. n. 81/2008, l’osservanza delle norme assicurative e previdenziali relative al personale; b) i danni derivanti da atti posti in essere in difformità dal protocollo o in generale da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario nell’erogazione delle terapie sperimentali, salva l’eventuale corresponsabilità dello Sponsor per omessa o insufficiente supervisione della SC.
  • 51. 51 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 6. Responsabilità • Lo Sponsor si assume in via esclusiva ogni responsabilità per: a) danni arrecati a persone o cose derivanti dalla SC, salvo il caso in cui siano imputabili ad imperizia, imprudenza e negligenza degli sperimentatori; b) danni derivanti dalla somministrazione del Prodotto, in seguito ad effetti non conosciuti dallo Sponsor al momento dell’inizio della SC o nel corso di essa e non conoscibili alla luce delle conoscenze scientifiche fino a tale momento maturate. • Lo Sponsor garantisce la copertura dei danni derivanti dalla SC mediante polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, accesa in favore dei pazienti, del Centro e dello Sperimentatore.
  • 52. 52 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 7. Confidenzialità Le informazioni di proprietà dello Sponsor, messe a disposizione per la conduzione della SC o rivelate durante la stessa, debbono essere utilizzate solo per scopi inerenti alla SC e mantenute confidenziali da tutti i soggetti che intervengono, a qualsivoglia titolo, nella conduzione della SC durante la SC e per un certo periodo successivo. (GCP, artt. 1.16, 1.21). 8. Privacy Il contratto deve contenere l'impegno delle Parti a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la SC in conformità al D .lgs. n. 196/2003 e deve precisare chi è il soggetto titolare del trattamento dei dati sanitari del paziente (v. Linee Guida del Garante per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle SC del 24.7.2008). 9. Reazioni avverse il contratto di SC può rinviare a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Decreto oppure prevedere una disciplina specifica, che può integrare ma non essere contrastante con quella prevista dalla legge.
  • 53. 53 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 10. Pubblicazione dei dati dei risultati della SC: • DM, art. 5 lett. c): deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli Sperimentatori che hanno condotto la SC, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale, e non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello Sponsor. • Circolare Min. 2 settembre 2002 n. 6: lo Sponsor deve rendere pubblici tempestivamente i dati utilizzando anche la sezione specifica dell’Oss. Naz. sulle SC. • E’ possibile (e opportuno) prevedere nel contratto che lo Sperimentatore ha diritto di pubblicare i dati a fini scientifici, ma allo Sponsor dovrà essere inviata bozza del manoscritto entro un determinato termine prima della pubblicazione. Lo Sponsor potrà fare osservazioni e commenti e potrà chiedere di posticipare la pubblicazione qualora rilevasse elementi tali da supportare un’iniziativa di tutela brevettuale.
  • 54. 54 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 11. Proprietà dei dati risultanti dalla SC:  Tutti i documenti/dati/informazioni/programmi forniti dallo Sponsor al Centro e tutti i risultati della SC sono di esclusiva proprietà dello Sponsor, che avrà diritto di utilizzarli a sua discrezione • Art. 65 D.lgs. n. 30/2005 (Codice proprietà industriale, CPI): in deroga all’art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una p.a. avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione. Tuttavia, se lo studio è condotto da ricercatori universitari o enti pubblici di ricerca ma finanziato, in tutto o in parte, da privati (cd. ricerca “vincolata”)‫‏‬ l’art. 65 non si applica. In tal caso, dovrebbe allora applicarsi l'art. 64 CPI (con conseguente imputazione del diritto di brevetto al datore di lavoro) • Quindi, qualora una SC sia finanziata da un'impresa farmaceutica (profit), in applicazione dell'art. 64 CPI i diritti sulle invenzioni spettano al Centro di SC. Tale disciplina è tuttavia derogabile dalle parti.
  • 55. 55 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 11. Proprietà dei dati risultanti dalla SC • Nel contratto di SC, è opportuno precisare che la titolarità dei diritti su ogni eventuale invenzione concepita in occasione o come risultato della SC spetta in via esclusiva allo Sponsor e trova il suo corrispettivo nei compensi elargiti al Centro per la SC.  Il Centro, previo consenso dello Sponsor, potrà utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati della SC per il perseguimento delle proprie finalità interne non commerciali (fini scientifici e/o didattici istituzionali, congressi, convegni e seminari), nel rispetto degli obblighi di segretezza e prendendo ogni opportuna precauzione per non ledere i diritti di proprietà intellettuale dello Sponsor.  Ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: a) alle proprie conoscenze pregresse (“background knowledge”), cioè tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente prima della stipula del contratto; b) alle proprie conoscenze parallele (“sideground knowledge”), cioè tutte le conoscenze sviluppate durante la SC ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
  • 56. 56 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 12. Durata Il contratto ha durata fino al termine della SC, indicativamente prevista, con facoltà di proroga del promotore qualora non sia conclusa entro tale termine. 13. Recesso • Deve essere attentamente valutato in relazione all’interesse pubblico sotteso alla SC e al benessere dei pazienti, che prevalgono sugli interessi privati delle parti. • Lo Sponsor potrà recedere anticipatamente dal contratto di SC ad es. nei seguenti casi: a) l’arruolamento dei soggetti non soddisfa i criteri qualitativi/quantitativi previsti dal Protocollo; b) la registrazione dei dati sperimentali è inaccurata e/o incompleta; c) eventi avversi di gravità tale da mettere in pericolo la sicurezza dei pazienti rispetto all'assunzione del Prodotto; d) le autorità competenti richiedono l’interruzione della SC. In tal caso, lo Sponsor dovrà corrispondere al Centro i compensi fino a quel momento maturati e sarà considerato titolare dei risultati finora raggiunti nell’ambito della SC; • il Centro potrà recedere anticipatamente dal contratto ad es. in caso di insolvenza o sottoposizione dello Sponsor a procedura concorsuale. In tal caso – come in ogni caso di cessazione della SC – il Centro dovrà conservare la documentazione inerente la SC per un certo periodo (GCP, artt. 4.9.4 - 4.9.5)‫‏‬
  • 57. 57 4. Il contratto di sperimentazione clinica: b) le clausole più importanti 14. Risoluzione E’ opportuno inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, con conseguente automatico scioglimento del contratto in caso di inadempimenti (indicati specificamente), quali ad es. l'interruzione ingiustificata della SC da parte dello Sponsor o la violazione dell'obbligo di confidenzialità da parte dì personale del Centro. 15. Foro competente o clausola arbitrale 16. Allegati al contratto • protocollo e suoi allegati • parere del CE • polizza assicurativa
  • 58. 58 GRAZIE PER L'ATTENZIONE Avv. Valerio Pandolfini Via Boscovich, 27 Via Monte Oliveto, 10 20124 Milano 20900 Monza (MB) Tel. 02.87167169 Tel. 039-2726476 Fax 02-67381207 Fax 039-2726476 E-mail: info@studio-pandolfini.it www.assistenza-legale-imprese.it