Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, in vigore dal 6 febbraio 2016, vengono depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali.
DEPENALIZZATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI SINO A 10.000,00 EURO
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Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in
materia di depenalizzazione”, in vigore dal 6 febbraio 2016, vengono depenalizzate alcune
ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di
ritenute previdenziali.
Circolare n.9 del 01/03/2016
DEPENALIZZATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE
PREVIDENZIALI SINO A 10.000,00 EURO
Con l’emanazione del suddetto Decreto Legislativo vengono depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di
lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali a carico dei
dipendenti.
Secondo la previgente normativa il Legislatore considerava reato l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (penalmente sanzionabile con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91).
La nuova versione dell’articolo 2, comma 1 bis della Legge n. 683/1983, come modificata dall’articolo 3,
comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 prevede che:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
Con la riscrittura dell'articolo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali viene depenalizzato e
trasformato in illecito amministrativo qualora l’ammontare annuo dell’omesso versamento sia di importo
inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Il reato si configura qualora l’ammontare delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro
10.000. Qualora si configuri il reato, resta fermo che la predetta condotta sia penalmente sanzionabile con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
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Violazione Sanzione
Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l’ammontare annuo sia di importo pari o inferiore a
euro 10.000
Illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l’ammontare annuo sia di importo superiore a euro
10.000
Reato penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
Il datore di lavoro/committente non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al
versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.