2. Fonte
Articolo 3, comma 6,
del decreto legislativo
15 gennaio 2016 n. 8,
attuativo della legge 28
aprile 2014 n. 67
Applicabilità
della sanzione
amministrativa
pecuniaria
Quando gli importi
delle ritenute
previdenziali omesse
sono inferiori ad Euro
10.000
In questo caso si applica
la sanzione
amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 Euro
3. Applicabilità
della sanzione
penale
Quando gli importi delle
ritenute previdenziali
omesse sono maggiori
ad Euro 10.000,00
annui
In questo caso si applica la
sanzione penale della reclusione
fino a tre anni, congiunta alla
multa fino ad Euro 1.032
4. Ambito
temporale
Si considera quello intercorrente tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre di ciascun
anno civile, ai fini dell'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria o
della sanzione penale
I versamenti che concorrono al raggiungimento della
soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese
di dicembre, che devono essere versati entro il 16
gennaio
Sino a quelli relativi al mese di novembre, dell’annualità
considerata, che devono essere versati entro il 16 dicembre