SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo
l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte
delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza
539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita
opportuno approfondimento.
Le operazioni di transfer pricing in questione si erano realizzate negli anni 2008 e 2009 tra una
controllata italiana e la sua controllante svizzera. Il soggetto italiano aveva ritenuto di avvalorare la
correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, mediante l’uso del solo “Comparable
Uncontrolled Price” (CUP Method), raffrontando detti prezzi a quelli normalmente praticati tra lo
stesso soggetto italiano e altra società terza, sempre nazionale. La difesa del contribuente,
avvalorata dai giudici (e condivisa dall’autrice dell’articolo), si risolve in sostanza nell’affermare
che, se tali prezzi erano congrui tra due soggetti indipendenti (seppure operanti entrambi in Italia),
non potevano che essere considerati tali anche tra controllata e controllante, indipendentemente
dalla circostanza che detta ultima fosse un soggetto svizzero; essendo, infatti, su tale minima base,
già integralmente rispettato il principio di libera concorrenza (Arm’s Length Principle) di matrice
OCSE.
L’Agenzia delle Entrate riteneva, viceversa, doversi applicare il “Transactional Net Margin Method”
(TNMM), in base al quale i prezzi di trasferimento da applicare avrebbero dovuto essere più elevati
rispetto a quelli effettivamente praticati dalla SRL italiana (la quale dunque avrebbe dovuto
evidenziare un volume maggiore di entrate), posto che il mercato svizzero presentava dei prezzi
superiori.
I giudici hanno contrariamente ritenuto che avesse importanza, esclusivamente o quasi, il soggetto
cedente (e non anche l’acquirente). Pertanto, essendo identica la prestazione, diveniva irrilevante
focalizzare l’attenzione su quale fosse il mercato specifico in cui operava l’acquirente.
Alla stessa conclusione – come anzidetto – giunge pure l’autrice dell’articolo pubblicato su
Eutekne, la quale ritiene corretta tale motivata decisione delle Commissione.
Soluzione, che però, francamente, non ci trova concordi; tanto più avuto riguardo proprio alle
corrette premesse esposte dall’autrice, che precisa come l’OCSE, nelle sue Linee Guida,
raccomanda di valutare determinate operazioni tenendo in opportuna considerazione:
- Le caratteristiche dei beni e dei servizi
- Le attività svolte da ciascuna delle imprese coinvolte nella transazione e i rischi da queste
assunte
- Le condizioni contrattuali
- Le condizioni economiche e di mercato in cui vengono effettuate le transazioni
- Le strategie commerciali perseguite dalle imprese coinvolte nelle transazioni.
Leggiamo, altresì, che l’importanza da attribuire a ciascuno di tali fattori nella comparabilità
dipenderà dal metodo di transfer pricing prescelto.
Orbene, a noi sembra evidente, proprio sul fondamento di queste inequivocabili affermazioni, che
non si possano effettuare delle valutazioni afferenti il transfer pricing, senza tenere in debita
considerazione la circostanza – per l’appunto – che trattasi di operazioni compiute tra imprese
appartenenti a due differenti mercati geografici. E’ acclarato che i prezzi praticati da un’impresa
nei confronti di altra operante nello stesso mercato, non sono i medesimi rispetto a quelli praticati
da quella stessa impresa verso i mercati esteri; e che anche questi ultimi differiscano in funzione
del tipo di mercato estero in cui ha sede e opera l’impresa acquirente.
Indipendentemente, peraltro, da certe considerazioni di carattere personale, andiamo ad
analizzare compiutamente cosa raccomanda l’OCSE, senza limitarci a stralciarne delle proposizioni
che acquistano effettiva valenza solo all’interno del loro contesto; non certo prese fini a sé stesse.
Le Linee Guida OCSE stabiliscono che il principio del “prezzo di libera concorrenza” (Arm’s Length
Principle) o del “valore normale”, deve essere utilizzato per determinare l’adeguatezza dei prezzi
di trasferimento applicati fra imprese facenti parte dello stesso gruppo. Questo principio è incluso,
sia nelle Linee Guida OCSE, che nel Modello di Convenzione OCSE, utilizzato quale base per i
trattati bilaterali contro la doppia imposizione fra i Paesi membri. Secondo detto principio, il
prezzo equo applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per
transazioni similari (ossia, stessa tipologia di prestazione eseguita negli stessi mercati e nello
stesso tempo), poste in essere da imprese indipendenti.
Le Linee Guida, poi, indicano una serie di metodi da utilizzare per la corretta applicazione del
principio di libera concorrenza al transfer pricing. Come noto, si tratta dei c. d. Traditional
Transaction Methods e dei Transactional Profit Methods.
I Traditional Transaction Methods sono:
- il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price – CUP Method);
- il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method);
- il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method).
I Transactional Profit Methods sono:
- il metodo della comparazione dell'utile (Comparable Profit Method);
- il metodo del rendimento del capitale investito (ROI Method);
- il metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method - TNMM);
- il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method).
Attenzione, però, che questi metodi non sono fra loro alternativi; ossia, tali per cui il contribuente
possa liberamente scegliere al loro interno quello che preferisce. L’Ocse, invero, raccomanda il
principio del “Best Method Rule”: le imprese (e le Amministrazioni nell’effettuare i controlli)
dovranno cercare di utilizzare sempre il metodo maggiormente appropriato rispetto alla specifica
operazione.
A tal proposito, contrariamente a quanto accadeva inizialmente, vi è da dire che l’OCSE ha avuto
modo di precisare come esistano nella pratica svariate fattispecie nelle quali i metodi “Reddituali”,
in generale, siano senz’altro da preferire rispetto a quelli “Tradizionali”, in quanto assai più
rispondenti al principio dell’Arm’s Length.
In particolare, nella:
“REVIEW OF COMPARABILITY AND OF PROFIT METHODS: REVISION OF CHAPTERS I-III OF THE
TRANSFER PRICING GUIDELINES”,
datata: 22 luglio 2010, l’OCSE afferma – a proposito del CUP Method – che, l’utilizzazione di tale
metodo è accettabile laddove non esista alcuna differenza tra le transazioni che devono essere
comparate, o tra le imprese che mettono in atto dette transazioni che devono essere comparate.
Ergo, non è corretta (quanto meno a parere dell’OCSE) l’affermazione in base alla quale rileva di
fatto solo la tipologia della prestazione resa (o del bene venduto), e non anche la società
controparte con cui si effettua la comparazione delle transazioni.
Sempre il medesimo documento – con riferimento al TNMM – viceversa precisa che uno dei punti
di forza di tale ultimo metodo è che (evidentemente) gli indici dell’utile netto sono meno
influenzati dalle differenze dei prezzi delle transazioni, rispetto a quello che accade usando il CUP
Method.
Beninteso, ciò non significa che il TNMM costituisca il “Best Method” nella fattispecie in esame: in
effetti, l’OCSE altresì si affretta a ricordare come gli indici dell’utile netto di un contribuente siano,
per contro, fortemente alterati anche da fattori che ben poca inerenza hanno con l’individuazione
del “valore normale” dei prezzi di trasferimento e, di conseguenza, con la corretta applicazione
dell’Arm’s Length Principle.
Non solo: non appare scevro da critiche il comportamento attuato dall’Amministrazione nella
circostanza in argomento, proprio avuto riguardo a quanto riportato nella circolare 58/E del
15.12.2010 (emanata subito dopo il documento OCSE sopra ricordato), la quale (capitolo 5 § 5.1.2:
Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera
concorrenza) afferma:
“La sezione dovrà dare contezza degli esiti dell’analisi di comparabilità, nonché delle informazioni
disponibili, e dei relativi effetti in ordine alla scelta del metodo. Più in particolare, tale sezione
dovrà illustrare le ragioni che hanno portato a qualificare il metodo prescelto per la
determinazione dei prezzi di trasferimento come il metodo più appropriato alle circostanze del
caso. Occorre altresì rilevare che, qualora sulla base delle informazioni desumibili dall’analisi di
comparabilità, dovesse emergere la possibilità di utilizzare un metodo transazionale reddituale
(Transactional Net Margin Method e Transactional Profit Split Method ) e, in maniera egualmente
affidabile, anche il potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale (Comparable
Uncontrolled Price Method, Resale Price Method e Cost Plus Method), il Provvedimento recepisce
l’impostazione di cui alle Linee Guida OCSE, prevedendo l’utilizzo di tale ultimo metodo. Per tale
ragione, in presenza delle condizioni suddette (e cioè potenziale applicazione di un metodo
transazionale reddituale e di un metodo transazionale tradizionale in maniera egualmente
affidabile), qualora il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo tradizionale in
ipotesi applicabile, lo stesso dovrà fornire adeguate motivazioni. Tali motivazioni, di contro, non
devono essere addotte, laddove l’analisi di comparabilità non dovesse fornire evidenze in merito al
potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale in misura altrettanto affidabile. Stesso
discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo
(Comparable Uncontrolled Price), in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo.”
In conclusione, a parere di chi scrive, le risultanze del CUP Method avrebbero dovuto essere
opportunamente “depurate” sulla base del range di risultati ottenuti mediante l’applicazione del
TNMM (e anche del Resale Price Method, probabilmente il più appropriato nella concreta
fattispecie), onde addivenire a una valutazione che fosse il più possibile corrispondente all’Arm’s
Length Principle.
Stante tale carenza, seppure da un lato l’obiezione mossa dall’Ufficio (esclusivamente fondata
sull’applicazione sic et simpliciter del TNMM) non appare per nulla sufficiente, dall’altro la
motivazione espressa nella sentenza (in questo, dunque, non concordiamo con l’autrice
dell’articolo di Eutekne), non ci sembra affatto convincente, risultando alquanto carente e come
tale tutt’altro che inattaccabile in sede di Legittimità.

More Related Content

Viewers also liked

Trasparenza fiscale internazionale
Trasparenza fiscale internazionaleTrasparenza fiscale internazionale
Trasparenza fiscale internazionalePaolo Soro
 
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilità
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàInps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilità
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
 
Agenzia illustra gli accordi preventivi
Agenzia illustra gli accordi preventiviAgenzia illustra gli accordi preventivi
Agenzia illustra gli accordi preventiviPaolo Soro
 
Beps action 3 4
Beps action 3   4Beps action 3   4
Beps action 3 4Paolo Soro
 
730 precompilato debacle non boom
730 precompilato debacle non boom730 precompilato debacle non boom
730 precompilato debacle non boomPaolo Soro
 
La legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016La legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016Paolo Soro
 
Tassazione redditi lavoro dipendente estero
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroTassazione redditi lavoro dipendente estero
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
 
Reverse charge
Reverse chargeReverse charge
Reverse chargePaolo Soro
 

Viewers also liked (10)

Trasparenza fiscale internazionale
Trasparenza fiscale internazionaleTrasparenza fiscale internazionale
Trasparenza fiscale internazionale
 
Map
MapMap
Map
 
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilità
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàInps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilità
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilità
 
Agenzia illustra gli accordi preventivi
Agenzia illustra gli accordi preventiviAgenzia illustra gli accordi preventivi
Agenzia illustra gli accordi preventivi
 
Beps action 3 4
Beps action 3   4Beps action 3   4
Beps action 3 4
 
730 precompilato debacle non boom
730 precompilato debacle non boom730 precompilato debacle non boom
730 precompilato debacle non boom
 
La legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016La legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016
 
Tassazione redditi lavoro dipendente estero
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroTassazione redditi lavoro dipendente estero
Tassazione redditi lavoro dipendente estero
 
Reverse charge
Reverse chargeReverse charge
Reverse charge
 
Dubai
DubaiDubai
Dubai
 

Similar to Transfer pricing rettifica

Progetto beps azioni 8 10
Progetto beps azioni 8 10Progetto beps azioni 8 10
Progetto beps azioni 8 10Paolo Soro
 
Transfer pricing e arm's lenght
Transfer pricing e arm's lenghtTransfer pricing e arm's lenght
Transfer pricing e arm's lenghtPaolo Soro
 
Ocse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsOcse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
 
I Prezzi Di Trasferimento
I Prezzi Di TrasferimentoI Prezzi Di Trasferimento
I Prezzi Di TrasferimentoSparevirus
 
Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6Paolo Soro
 
Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...
Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...
Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
Tax control framework
Tax control frameworkTax control framework
Tax control frameworkPaolo Soro
 
I limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'ueI limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'uePaolo Soro
 
CDP-Snam acquisition process
CDP-Snam acquisition processCDP-Snam acquisition process
CDP-Snam acquisition processAndrea Focardi
 
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatoreSconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatoreDr Danilo Samà
 
Revenue e Processi di Commercializzazione
Revenue e Processi di CommercializzazioneRevenue e Processi di Commercializzazione
Revenue e Processi di CommercializzazioneFormazioneTurismo
 
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaIl piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaPaolo Soro
 
Programma di lavoro ergp per il 2013
Programma di lavoro ergp per il 2013Programma di lavoro ergp per il 2013
Programma di lavoro ergp per il 2013Fabio Bolo
 
STUDIO NATILLO / Società di comodo
STUDIO NATILLO / Società di comodoSTUDIO NATILLO / Società di comodo
STUDIO NATILLO / Società di comodostudionatillo
 
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubblici
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubbliciIl confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubblici
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubbliciAvv. Francesco Barchielli
 
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini Andrea Zoppini
 
Progetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyProgetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyPaolo Soro
 
Abuso del diritto
Abuso del dirittoAbuso del diritto
Abuso del dirittoPaolo Soro
 
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni BersaniRelazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni BersaniMarco Krogh
 

Similar to Transfer pricing rettifica (20)

Progetto beps azioni 8 10
Progetto beps azioni 8 10Progetto beps azioni 8 10
Progetto beps azioni 8 10
 
Transfer pricing e arm's lenght
Transfer pricing e arm's lenghtTransfer pricing e arm's lenght
Transfer pricing e arm's lenght
 
Ocse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsOcse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e beps
 
I Prezzi Di Trasferimento
I Prezzi Di TrasferimentoI Prezzi Di Trasferimento
I Prezzi Di Trasferimento
 
Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6
 
Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...
Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...
Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione del...
 
Tax control framework
Tax control frameworkTax control framework
Tax control framework
 
I limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'ueI limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'ue
 
CDP-Snam acquisition process
CDP-Snam acquisition processCDP-Snam acquisition process
CDP-Snam acquisition process
 
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatoreSconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
 
Revenue e Processi di Commercializzazione
Revenue e Processi di CommercializzazioneRevenue e Processi di Commercializzazione
Revenue e Processi di Commercializzazione
 
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaIl piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
 
Programma di lavoro ergp per il 2013
Programma di lavoro ergp per il 2013Programma di lavoro ergp per il 2013
Programma di lavoro ergp per il 2013
 
STUDIO NATILLO / Società di comodo
STUDIO NATILLO / Società di comodoSTUDIO NATILLO / Società di comodo
STUDIO NATILLO / Società di comodo
 
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubblici
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubbliciIl confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubblici
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” negli appalti pubblici
 
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini
 
Progetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyProgetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economy
 
Abuso del diritto
Abuso del dirittoAbuso del diritto
Abuso del diritto
 
Delibera AEEG n. 178/05
Delibera AEEG n. 178/05Delibera AEEG n. 178/05
Delibera AEEG n. 178/05
 
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni BersaniRelazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
 

More from Paolo Soro

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativePaolo Soro
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscalePaolo Soro
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migrantiPaolo Soro
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxPaolo Soro
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefitPaolo Soro
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliariPaolo Soro
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaPaolo Soro
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisPaolo Soro
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forzaPaolo Soro
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliPaolo Soro
 
Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePaolo Soro
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPaolo Soro
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialePaolo Soro
 

More from Paolo Soro (20)

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrative
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscale
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migranti
 
America first
America firstAmerica first
America first
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent box
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefit
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliari
 
Iva a dubai
Iva a dubaiIva a dubai
Iva a dubai
 
Alitalia
AlitaliaAlitalia
Alitalia
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occulta
 
Ttip e tpp
Ttip e tppTtip e tpp
Ttip e tpp
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bis
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forza
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionali
 
Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionale
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale etica
 
Il gruppo iva
Il gruppo ivaIl gruppo iva
Il gruppo iva
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondiale
 

Transfer pricing rettifica

  • 1. Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”. Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza 539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita opportuno approfondimento. Le operazioni di transfer pricing in questione si erano realizzate negli anni 2008 e 2009 tra una controllata italiana e la sua controllante svizzera. Il soggetto italiano aveva ritenuto di avvalorare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, mediante l’uso del solo “Comparable Uncontrolled Price” (CUP Method), raffrontando detti prezzi a quelli normalmente praticati tra lo stesso soggetto italiano e altra società terza, sempre nazionale. La difesa del contribuente, avvalorata dai giudici (e condivisa dall’autrice dell’articolo), si risolve in sostanza nell’affermare che, se tali prezzi erano congrui tra due soggetti indipendenti (seppure operanti entrambi in Italia), non potevano che essere considerati tali anche tra controllata e controllante, indipendentemente dalla circostanza che detta ultima fosse un soggetto svizzero; essendo, infatti, su tale minima base, già integralmente rispettato il principio di libera concorrenza (Arm’s Length Principle) di matrice OCSE. L’Agenzia delle Entrate riteneva, viceversa, doversi applicare il “Transactional Net Margin Method” (TNMM), in base al quale i prezzi di trasferimento da applicare avrebbero dovuto essere più elevati rispetto a quelli effettivamente praticati dalla SRL italiana (la quale dunque avrebbe dovuto evidenziare un volume maggiore di entrate), posto che il mercato svizzero presentava dei prezzi superiori. I giudici hanno contrariamente ritenuto che avesse importanza, esclusivamente o quasi, il soggetto cedente (e non anche l’acquirente). Pertanto, essendo identica la prestazione, diveniva irrilevante focalizzare l’attenzione su quale fosse il mercato specifico in cui operava l’acquirente. Alla stessa conclusione – come anzidetto – giunge pure l’autrice dell’articolo pubblicato su Eutekne, la quale ritiene corretta tale motivata decisione delle Commissione. Soluzione, che però, francamente, non ci trova concordi; tanto più avuto riguardo proprio alle corrette premesse esposte dall’autrice, che precisa come l’OCSE, nelle sue Linee Guida, raccomanda di valutare determinate operazioni tenendo in opportuna considerazione: - Le caratteristiche dei beni e dei servizi - Le attività svolte da ciascuna delle imprese coinvolte nella transazione e i rischi da queste assunte - Le condizioni contrattuali - Le condizioni economiche e di mercato in cui vengono effettuate le transazioni - Le strategie commerciali perseguite dalle imprese coinvolte nelle transazioni.
  • 2. Leggiamo, altresì, che l’importanza da attribuire a ciascuno di tali fattori nella comparabilità dipenderà dal metodo di transfer pricing prescelto. Orbene, a noi sembra evidente, proprio sul fondamento di queste inequivocabili affermazioni, che non si possano effettuare delle valutazioni afferenti il transfer pricing, senza tenere in debita considerazione la circostanza – per l’appunto – che trattasi di operazioni compiute tra imprese appartenenti a due differenti mercati geografici. E’ acclarato che i prezzi praticati da un’impresa nei confronti di altra operante nello stesso mercato, non sono i medesimi rispetto a quelli praticati da quella stessa impresa verso i mercati esteri; e che anche questi ultimi differiscano in funzione del tipo di mercato estero in cui ha sede e opera l’impresa acquirente. Indipendentemente, peraltro, da certe considerazioni di carattere personale, andiamo ad analizzare compiutamente cosa raccomanda l’OCSE, senza limitarci a stralciarne delle proposizioni che acquistano effettiva valenza solo all’interno del loro contesto; non certo prese fini a sé stesse. Le Linee Guida OCSE stabiliscono che il principio del “prezzo di libera concorrenza” (Arm’s Length Principle) o del “valore normale”, deve essere utilizzato per determinare l’adeguatezza dei prezzi di trasferimento applicati fra imprese facenti parte dello stesso gruppo. Questo principio è incluso, sia nelle Linee Guida OCSE, che nel Modello di Convenzione OCSE, utilizzato quale base per i trattati bilaterali contro la doppia imposizione fra i Paesi membri. Secondo detto principio, il prezzo equo applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per transazioni similari (ossia, stessa tipologia di prestazione eseguita negli stessi mercati e nello stesso tempo), poste in essere da imprese indipendenti. Le Linee Guida, poi, indicano una serie di metodi da utilizzare per la corretta applicazione del principio di libera concorrenza al transfer pricing. Come noto, si tratta dei c. d. Traditional Transaction Methods e dei Transactional Profit Methods. I Traditional Transaction Methods sono: - il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price – CUP Method); - il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method); - il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method). I Transactional Profit Methods sono: - il metodo della comparazione dell'utile (Comparable Profit Method); - il metodo del rendimento del capitale investito (ROI Method); - il metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method - TNMM); - il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method). Attenzione, però, che questi metodi non sono fra loro alternativi; ossia, tali per cui il contribuente possa liberamente scegliere al loro interno quello che preferisce. L’Ocse, invero, raccomanda il principio del “Best Method Rule”: le imprese (e le Amministrazioni nell’effettuare i controlli) dovranno cercare di utilizzare sempre il metodo maggiormente appropriato rispetto alla specifica operazione.
  • 3. A tal proposito, contrariamente a quanto accadeva inizialmente, vi è da dire che l’OCSE ha avuto modo di precisare come esistano nella pratica svariate fattispecie nelle quali i metodi “Reddituali”, in generale, siano senz’altro da preferire rispetto a quelli “Tradizionali”, in quanto assai più rispondenti al principio dell’Arm’s Length. In particolare, nella: “REVIEW OF COMPARABILITY AND OF PROFIT METHODS: REVISION OF CHAPTERS I-III OF THE TRANSFER PRICING GUIDELINES”, datata: 22 luglio 2010, l’OCSE afferma – a proposito del CUP Method – che, l’utilizzazione di tale metodo è accettabile laddove non esista alcuna differenza tra le transazioni che devono essere comparate, o tra le imprese che mettono in atto dette transazioni che devono essere comparate. Ergo, non è corretta (quanto meno a parere dell’OCSE) l’affermazione in base alla quale rileva di fatto solo la tipologia della prestazione resa (o del bene venduto), e non anche la società controparte con cui si effettua la comparazione delle transazioni. Sempre il medesimo documento – con riferimento al TNMM – viceversa precisa che uno dei punti di forza di tale ultimo metodo è che (evidentemente) gli indici dell’utile netto sono meno influenzati dalle differenze dei prezzi delle transazioni, rispetto a quello che accade usando il CUP Method. Beninteso, ciò non significa che il TNMM costituisca il “Best Method” nella fattispecie in esame: in effetti, l’OCSE altresì si affretta a ricordare come gli indici dell’utile netto di un contribuente siano, per contro, fortemente alterati anche da fattori che ben poca inerenza hanno con l’individuazione del “valore normale” dei prezzi di trasferimento e, di conseguenza, con la corretta applicazione dell’Arm’s Length Principle. Non solo: non appare scevro da critiche il comportamento attuato dall’Amministrazione nella circostanza in argomento, proprio avuto riguardo a quanto riportato nella circolare 58/E del 15.12.2010 (emanata subito dopo il documento OCSE sopra ricordato), la quale (capitolo 5 § 5.1.2: Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza) afferma: “La sezione dovrà dare contezza degli esiti dell’analisi di comparabilità, nonché delle informazioni disponibili, e dei relativi effetti in ordine alla scelta del metodo. Più in particolare, tale sezione dovrà illustrare le ragioni che hanno portato a qualificare il metodo prescelto per la determinazione dei prezzi di trasferimento come il metodo più appropriato alle circostanze del caso. Occorre altresì rilevare che, qualora sulla base delle informazioni desumibili dall’analisi di comparabilità, dovesse emergere la possibilità di utilizzare un metodo transazionale reddituale (Transactional Net Margin Method e Transactional Profit Split Method ) e, in maniera egualmente affidabile, anche il potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale (Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method e Cost Plus Method), il Provvedimento recepisce l’impostazione di cui alle Linee Guida OCSE, prevedendo l’utilizzo di tale ultimo metodo. Per tale ragione, in presenza delle condizioni suddette (e cioè potenziale applicazione di un metodo
  • 4. transazionale reddituale e di un metodo transazionale tradizionale in maniera egualmente affidabile), qualora il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo tradizionale in ipotesi applicabile, lo stesso dovrà fornire adeguate motivazioni. Tali motivazioni, di contro, non devono essere addotte, laddove l’analisi di comparabilità non dovesse fornire evidenze in merito al potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale in misura altrettanto affidabile. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price), in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo.” In conclusione, a parere di chi scrive, le risultanze del CUP Method avrebbero dovuto essere opportunamente “depurate” sulla base del range di risultati ottenuti mediante l’applicazione del TNMM (e anche del Resale Price Method, probabilmente il più appropriato nella concreta fattispecie), onde addivenire a una valutazione che fosse il più possibile corrispondente all’Arm’s Length Principle. Stante tale carenza, seppure da un lato l’obiezione mossa dall’Ufficio (esclusivamente fondata sull’applicazione sic et simpliciter del TNMM) non appare per nulla sufficiente, dall’altro la motivazione espressa nella sentenza (in questo, dunque, non concordiamo con l’autrice dell’articolo di Eutekne), non ci sembra affatto convincente, risultando alquanto carente e come tale tutt’altro che inattaccabile in sede di Legittimità.