La rivalutazione dei beni d'impresa alla luce della Legge di stabilità 2014. Relatore: Francesco Chiaravalle (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna). Data di aggiornamento: 15 maggio 2014
Legge di stabilità 2014 - La rivalutazione dei beni d'impresa
1. 1
Legge di Stabilità 2014
!
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Francesco Chiaravalle
2. 2
Legge n. 147 del 23 dicembre 2013
Legge di stabilità 2014
!
Misure previste
!
• Riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili
!
• Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
!
• Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
3. 3
La disciplina della Rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni, nonché del riallineamento e dell’affrancamento
è contenuto nei commi dal 140 al 146 dell’orticolo Unico della
Legge di stabilità 2014.
Il comma 146 dispone che “Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della
Legge 21 novembre 2000 n. 342, quelle del Decreto del
Ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162 (Regolamento
attuativo della Legge 342/2000), nonché le disposizioni del
regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478
dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. 4
PRASSI DI RIFERIMENTO
Circolare n. 247/E del 16/11/2000
Circolare n. 5/E del 05/01/2001
Circolare n. 57/E del 18/06/2001
Circolare n. 57/E del 25/06/2002
Circolare n. 18/E del 13/06/2006
5. 5
IL RIALLINEAMENTO
Il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili,
stante il richiamo del comma 146 all’art. 14 della Legge
342/2000, va visto in un’ottica di semplificazione per le
imprese.
Il riallineamento è l’unica disposizione di cui possono
usufruire anche i soggetti IAS ADOPTER
Le imprese possono adeguare i valori fiscali ai maggiori
valori civilistici.
6. 6
IL RIALLINEAMENTO
• La disciplina del riallineamento non è preclusiva rispetto a
quella della rivalutazione.
• Il riallineamento può essere effettuato su singoli beni
mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%
per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non
ammortizzabili e per le partecipazioni.
• Il riallineamento avrà riconoscimento fiscale dal 1 gennaio
2016 (terzo esercizio successivo).
7. 7
IL RIALLINEAMENTO
• Presupposto per il riallineamento è che i beni siano presenti
nei bilanci al 31/12/2012 e 31/12/2013.
• Il riallineamento potrà essere effettuato solo nella
dichiarazione per l’anno 2013 (prima dichiarazione utile).
• Il riallineamento è condizionato all’apposizione di un
vincolo, per il proprio importo al netto dell’imposta
sostitutiva versata, su una quota delle riserve (cd. in
sospensione d’imposta); in caso di incapienza delle riserve il
vincolo potrà essere apposto su una quota del capitale.
8. 8
IL RIALLINEAMENTO IN UNICO 2014
Il riallineamento si perfeziona con l’indicazione nel
quadro RQ - Sez. XXI-B del Modello Unico 2014 e con
il pagamento della prima rata entro il 16/06/2014
ovvero entro il 16/07/2014 con la maggiorazione dello
0,40%
1000 160
16053
10. 10
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO SOGGETTIVO
Ai sensi del comma 140 della Legge di stabilità possono avvalersi
della rivalutazione:
- Le S.p.A., le S.R.L. e le S.a.P.A.;
- Le società cooperative;
- Le società di mutua assicurazione;
- Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, per i beni relativi all’attività d’impresa
esercitata.
11. 11
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO SOGGETTIVO
Possono inoltre avvalersi della rivalutazione, ai sensi del
rimando all’art. 15 della Legge n. 342/2000 anche:
- Gli imprenditori individuali, per i beni relativi all’attività
d’impresa;
- Le S.n.c. e le S.a.s.;
- Gli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali, per i beni relativi all’attività
d’impresa esercitata;
- Le società ed enti di ogni tipo, nonché persone fisiche, non
residenti, che svolgono nel territorio dello Stato attività
d’impresa mediante stabili organizzazioni.
12. 12
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO SOGGETTIVO
Possono avvalersi della rivalutazione sia le imprese in
contabilità ordinaria che quelle in contabilità semplificata; per
tali ultimi contribuenti è previsto che i beni oggetto della
rivalutazione debbono risultare acquisiti dal registro dei beni
ammortizzabili ovvero dal registro Iva acquisti entro il
31/12/2012 e che la rivalutazione effettuata debba risultare da
apposito prospetto di rivalutazione (Risoluzione 14/E del 3
marzo 2010).
La rivalutazione è possibile per i soli soggetti che adottano i
Principi contabili nazionali nella redazione del bilancio di
esercizio.
13. 13
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO
L’ambito oggettivo della rivalutazione è indicato nella seconda
parte del comma 140 ed al comma 141.
In ragione di ciò possono essere rivalutati, anche in deroga
all’art. 2426 del C.C. e ad ogni altra disposizione di legge
vigente in materia, i beni d’impresa e le partecipazioni di
controllo e collegamento (ai sensi dell’art. 2359 del C.C.) con
esclusione degli Immobili merce iscritti nell’attivo circolante.
14. 14
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO
La rivalutazione va effettuata nel bilancio, o rendiconto,
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012,
ovverosia nel bilancio la cui approvazione scade
successivamente al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore
della Legge di Stabilità 2014: tuttavia i beni da rivalutare
devono però obbligatoriamente essere già iscritti anche nel
bilancio dell’esercizio precedente (31/12/2012 - 31/12/2013
per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).
15. 15
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO
Risultano pertanto rivalutabili:
• le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno, quali, ad esempio, gli
immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti ed i
macchinari, le attrezzature industriali e commerciali;
• le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti
giuridicamente tutelati quali, ad esempio: i diritti di brevetto industriale ed
i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione,
licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del
bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente
ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni
normative;
• le partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, sempre che le stesse costituiscano
immobilizzazioni.
16. 16
LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO
Non possono invece essere rivalutati:
• gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività di impresa;
• avviamento, costi pluriennali, beni monetari (denaro,
crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);
• partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento
ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ;
• beni immobili con leasing ancora in corso, in quanto tali
beni non risultano ancora iscritti nel bilancio della società
utilizzatrice, mentre per la società concedente i beni
risultano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
17. 17
LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea, ai sensi dell’art. 5 del D. M. n.
162/2001.
Una volta definita la categoria omogenea, tutti i beni
appartenenti alla stessa andranno obbligatoriamente
rivalutati.
La rivalutazione deve essere iscritta sul libro inventario per i
soggetti in contabilità ordinaria ovvero sull’apposito
prospetto per i contribuenti in contabilità semplificata.
18. 18
CATEGORIE OMOGENEE
!
• Le partecipazioni, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, vanno suddivise
in categorie omogenee ai sensi dell’art. 94 del TUIR.
• I beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili e dai beni iscritti in
pubblici registri) vanno suddivisi in categorie omogenee per anno di
acquisizione e coefficiente di ammortamento, facendo riferimento alle
singole voci , ordinate in “Specie” e “Gruppi” di cui al D.M. 31 dicembre
1988.
• I beni immobili ammortizzabili vanno suddivisi in: fabbricati strumentali per
natura e fabbricati strumentali per destinazione. Per gli immobili che
possono essere considerati strumentali sia per natura che per destinazione
(es. ufficio ove è ubicata la sede della società) vanno compresi nella
categoria degli immobili strumentali per destinazione.
LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’
19. 19
LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’
CATEGORIE OMOGENEE
!
• I beni immobili non ammortizzabili vanno suddivisi nelle seguenti categorie
omogenee: aree non fabbricabili; aree fabbricabili; aree ove insistono gli
immobili; immobili non strumentali (immobili patrimonio).
• I beni iscritti in pubblici registri vanno suddivisi nelle seguenti categorie
omogenee: aeromobili; veicoli; navi;imbarcazioni iscritte nel registro
internazionale; imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale. (N.B. I
beni a deducibilità limitata come auto e telefoni possono essere esclusi dalla
rivalutazione; ove inclusi, la rivalutazione va fatta per l’intero valore).
• I beni immateriali vanno considerati singolarmente.
!
20. 20
LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’
Il limite entro cui può essere effettuata la rivalutazione è
rappresentato dal valore economico del bene, ovverosia il valore
effettivamente attribuibile al bene in base al “valore
corrente” (determinato in base ai valori correnti e alle quotazioni
dei mercati regolamentati) ovvero al “valore interno”determinato
in base alla “capacità produttiva” ed “all’effettiva possibilità
economica di utilizzo nell’impresa”.
21. 21
LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’
La rivalutazione in bilancio potrà essere effettuata esclusivamente con le
seguenti modalità:
!
1.Rivalutazione del maggior valore dei beni e dei relativi fondi di
ammortamento;
2.Rivalutazione del solo valore del bene;
3.Riduzione del fondo di ammortamento.
!
L’unica modalità che comporta l’invarianza del periodo di
ammortamento è la n. 1, mentre con la n. 2 e la n. 3, a parità di
coefficiente di ammortamento, il processo di ammortamento subirà una
riduzione ovvero un allungamento (in tale caso si potrà variare il
coefficiente di ammortamento, dandone indicazione in nota integrativa).
22. 22
Allegato 3
Costo storico = 5.000
Aliquota di ammortamento 20%
Anno di acquisto 1997
Valore di sostituzione = 10.000
(costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia)
anno
quota
amm.to
fondo
1997 500 500
1998 1.000 1.500
1999 1.000 2.500
2000 1.000 3.500
2001 1.000 4.500
2002 500 5.000
Cespite 5.000
Fondo al 1999 2.500-
Valore residuo 1999 2.500
Amm.to teorico 2000 1.000-
Valore residuo 2000 1.500
Valore di mercato 3.500
2.000 = 3.500
Piano di ammortamento originario
Situazione ante - rivalutazione
- 1.500
Rivalutazione max = Valore mercato - Val. res. anno 2000
Attivo Passivo
Stato Patrimoniale ante-rivalutazione
23. 23
2
Coefficiente di rivalutazione = Riv. max / Val. residuo 1999
80% = 2.000 / 2.500
Val. residuo ammortizzabile = Val. mercato + Amm.to teorico 2000
4.500 = 3.500 + 1.000
anno amm.to fondo
magg.ne
amm.to
1997 500 500
1998 1.000 1.500
1999 1.000 2.500
2.000 4.500
2000 1.800 6.300 800
2001 1.800 8.100 800
2002 900 9.000 400
2.000
Cespite 9.000 Saldo di rivalutazione 1.620
Fondo al 1999 4.500- Debiti tributari 380
Valore residuo 1999 4.500
Ammotamento 2000 1.800-
Valore residuo 2000 2.700
Verifica del limite economico della rivalutazione:
1) Valore residuo 2000 + Maggiori ammortamenti = Valore di mercato
2.700 + 800 = 3.500
2) Costo lordo rivalutato (9.000) < valore di sostituzione (10.000)
Cespite a diversi 4.000
a Fondo amm.to 2.000
a Saldo di rivalut.ne 2.000
Saldo di rivalut.ne a Debiti tributari 380
Metodo 1 - Rivalutazione del cespite e del fondo
Nuovo piano di ammortamento
rivalutazione fondo
Scritture contabili della rivalutazione
Stato Patrimoniale post-rivalutazione
Attivo Passivo
24. 24
3
Costo storico = 5.000
Importo rivalutazione = 2.000
Costo storico rivalutato = 7.000
anno amm.to fondo
magg.ne
amm.to
1997 500 500
1998 1.000 1.500
1999 1.000 2.500
2000 1.400 3.900 400
2001 1.400 5.300 400
2002 1.400 6.700 900
2003 300 7.000 300
2.000
Cespite 7.000 Saldo di rivalutazione 1.620
Fondo al 1999 2.500- Debiti tributari 380
Valore residuo 1999 4.500
Ammortamento 2000 1.400-
Valore residuo 2000 3.100
Verifica del limite economico della rivalutazione:
1) Valore residuo 2000 + Maggiori ammortamenti = Valore di mercato
2) Costo lordo rivalutato (7.000) < valore di sostituzione (10.000)
Cespite a Saldo di rivalut.ne 2000
Saldo di rivalut.ne a Debiti tributari 380
Scritture contabili della rivalutazione
= 3.5003.100 + 400
Metodo 2 - Rivalutazione del solo cespite
rivalutazione cespite
Nuovo piano di ammortamento
Attivo Passivo
Stato Patrimoniale post-rivalutazione
25. 25
4
Fondo al 1999 = 2.500
Importo riduzione = 2000
anno amm.to fondo
1997 500 500
1998 1.000 1.500
1999 1.000 2.500
2.000- 500
2000 1.000 1.500
2001 1.000 2.500
2002 1.000 3.500
2003 1.000 4.500
2004 500 5.000
Cespite 5.000 Saldo di rivalutazione 1.620
Fondo al 1999 2.500- Debiti tributari 380
Riduzione fondo 2.000
Valore residuo 1999 4.500
Ammortamento 2000 1.000
Valore residuo 2000 3.500
Verifica del limite economico della rivalutazione:
1) Valore residuo 2000 + Maggiori ammortamenti = Valore di mercato
3.500 + 0 = 3.500
Fondo ammortamento a Saldo di rivalutazione 2000
Saldo di rivalut.ne a Debiti tributari 380
Attivo Passivo
Scritture contabili della rivalutazione
Metodo 3 - Riduzione del fondo di ammortamento
riduzione fondo
Nuovo piano di ammortamento
Stato Patrimoniale post-rivalutazione
26. 26
LA RIVALUTAZIONE - EFFETTI FISCALI
Ai sensi del comma 143 della Legge di Stabilità il maggior valore
attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere
dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della
rivalutazione mediante il pagamento delle imposte sostitutive (la
rivalutazione è effettuabile solo mediante il pagamento delle imposte
sostitutive per il riconoscimento fiscale dei maggior valori, in quanto
non è prevista una rivalutazione solo civilistica dei beni) .
Dal 1 gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con
l’anno solare) potranno quindi essere riconosciuti i maggior valori
anche al fine degli ammortamenti fiscali, mentre gli ammortamenti
civilistici effettuati nel triennio antecedente dovranno essere
recuperati a tassazione mediante apposita variazione in aumento.
27. 27
LA RIVALUTAZIONE - NORMA ANTIELUSIVA
I beni oggetto di rivalutazione non potranno essere ceduti, assegnati ai
soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al
consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del
quarto periodo d’imposta successivo a quello nel bilancio in cui la
rivalutazione è stata effettuata.
Qualora ciò accada:
1)La plusvalenza sul bene viene calcolata come se il bene non fosse
stato oggetto di rivalutazione;
2)La riserva in sospensione d’imposta deve essere diminuita per un
importo pari alla rivalutazione del bene ceduto ovvero assegnato a
finalità estranee a quelle d’impresa, etc. ed aumentata per un
importo pari all’imposta sostitutiva versata sul bene ceduto oggetto
di rivalutazione;
3)E’ riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva
versata per lo stesso bene.
28. 28
LA RIVALUTAZIONE - EFFETTI FISCALI
Ai fini della norma dettata dall’art. 30 della Legge n.
724/1994 del maggior valore rivalutato dovrà cominciare a
tenersi conto dal periodo d’imposta in cui è riconosciuta
valenza fiscale alla rivalutazione (si veda Circolare n. 25/E/
2007).
29. 29
La rivalutazione si perfeziona con l’indicazione nel
quadro RQ - Sez. XXI-A del Modello Unico 2014 e
con il pagamento in unica soluzione dell’imposta
sostitutiva entro il 16/06/2014 ovvero entro il
16/07/2014 con la maggiorazione dello 0,40%
LA RIVALUTAZIONE NEL MODELLO UNICO
18
,00
16
,00
RQ65
RQ66 Interessi passivi non deducibili riportabili
Eccedenza di ROL riportabile
17
,00
RQ63
RQ64
2
,00
1
,00
3
,00
1
,00
4
,00
5
,00
2
,00
3
,00
Risultato operativo lordo
Interessi passivi
Interessi passivi precedente
periodo d’imposta Interessi attivi
Interessi passivi
direttamente deducibili
Eccedenza
interessi passivi
Precedente
periodo d’imposta
Presente
periodo d’imposta
Interessi passivi
deducibili
,00
,00
SEZIONE XIX
Imposta sostitutiva
sui maggiori valori
delle partecipazioni
(art. 15, commi 10 bis e
10 ter, D.L. n. 185/2008)
RQ67
7
,00
Avviamento Altre attività immaterialiMarchi
6
,00
Soggetto
subentrato
Tipo
operazione
5
,00
Differenza contabile
4
,00
8
,00
32
Anno
operazione
1
16%
10
,00
Determinazione imponibile
Imposta
9
,00
RQ68
7
,00
6
,00
5
,00
4
,00
8
,00
321
16%
10
,00
9
,00
RQ69
Imposta codice 2Imposta codice 1
2
,00
1
,00
SEZIONE XX
Imposta sostitutiva
per attività di noleggio
(art. 49-bis, D.Lgs.
n. 171/2005)
RQ70 ImpostaProventi
2
,00
1
,00
SEZIONE XXI-A
Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni
Rivalutazione dei beni ammortizzabiliRQ71
Rivalutazione dei beni non ammortizzabiliRQ72
Rivalutazione delle partecipazioniRQ73
,0016%
Aliquota Imposta
2
,00
,0012%,00
,0012%,00
Importo
1
1000 160
30. 30
L’AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI
RIVALUTAZIONE
A fronte dei maggiori valori iscritti nell’attivo del bilancio
dovrà obbligatoriamente essere iscritta una contropartita nel
passivo dello stato patrimoniale.
Tale contropartita potrà essere portata ad aumento del capitale,
con obbligo di vincolo dello stesso, oppure essere iscritto in
un’apposita riserva, denominata “Riserva di rivalutazione ai
sensi della Legge 147/2013”.
Ciò vuol dire che la eventuale distribuzione della riserva
(cd. vincolata ovvero “in sospensione d’imposta”),
costituirà reddito in capo alla società ed ai soci.
31. 31
L’AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI
RIVALUTAZIONE
Tuttavia è possibile, mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva dei redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella
misura del 10%, (commi 142 e 145), da versarsi in una
soluzione alla scadenza del versamento delle imposte,
“affrancare” (ovvero liberare dal vincolo di indisponibilità)
tale riserva, in modo che l’eventuale distribuzione della stessa
non costituisca reddito in capo alla società e possa essere
trattata alla stregua dei dividendi in capo ai soci.
32. 32
L’AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI
RIVALUTAZIONE
Va precisato che l’affrancamento va calcolato sulla riserva
senza diminuzione per l’imposta sostitutiva versata; inoltre
l’affrancamento della riserva non produce alcun effetto sul
periodo di riconoscimento del maggior valore rivalutato dei
beni.
Quindi, il versamento dell’imposta sostitutiva renderà “libera”
dal vincolo la riserva immediatamente, ma il riconoscimento
dei maggior valori rivalutati nell’attivo avrà comunque
riconoscimento fiscale solo dal 1 gennaio 2016.
33. 33
L’AFFRANCAMENTO NEL MODELLO UNICO
Codice fiscale Mod. N.
RQ74
SEZIONE XXI-C
Affrancamento
Aliquota Imposta
Rata
Importo
Rata
,00
Imposta
Saldo di rivalutazione/riserva vincolata
RQ79
,0010%,00
,00
Totale imposte
RQ78
SEZIONE XXI-B
Riconoscimento
dei maggiori valori
dei beni e delle
partecipazioni
Maggiori valori dei beni ammortizzabili
RQ75 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili
RQ76 Maggiori valori delle partecipazioni
RQ77
,0016%,00
,0012%,00
,0012%,00
,00
21
SEZIONE XXII
Quote di partecipazione
al capitale
della Banca d’Italia
Aliquota ImpostaMaggior valore
,0012%,00
RQ80
21
Rata
,003
Per perfezionare l’affrancamento della “Riserva di
rivalutazione” bisogna compilare la sezione XXI - C del
Modello Unico 2014 e versare l’intero importo
dell’imposta sostitutiva del 10% entro il termine di
versamento del saldo delle imposte per l’anno 2013
Con la compilazione della sezione XXI - C e il versamento
della relativa sostitutiva al 10% è anche possibile
rimuovere il “vincolo sulle riserve e/o sul capitale” apposto
a seguito del riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori civilistici (anche soggetti IAS)