L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico del Paese, del continente, del mondo. L’acqua è democrazia.
(Nelson Mandela durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg - settembre 2002)
2. L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani:
senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua
è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale
nel tessuto sociale, economico e politico del Paese,
del continente, del mondo.
L’acqua è democrazia.
(Nelson Mandela durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo
Sostenibile di Johannesburg - settembre 2002)
Monica Boezio
3. Premessa:
Rilevanza
e scarsità
dell’acqua
◊ Circa 850 milioni di persone nel mondo non hanno accesso
all’acqua potabile;
◊ 3,6 mld di persone vivono in aree in cui per almeno 1 mese all’anno
non è garantito l’accesso all’acqua potabile;
◊ La popolazione mondiale cresce e aumenta il numero di persone
che si spostano dalle aree più povere, flagellate dagli effetti dei
cambiamenti climatici, verso zone più prospere. Con la crescente
industrializzazione e l’incremento degli utilizzatori aumenta anche il
fabbisogno idrico richiesto;
◊ Il 96,5% dell’acqua sul pianeta è salata: si trova nei mari e
per essere utilizzata deve essere desalinizzata con un processo
costoso e impattante sull’ambiente. La maggior parte dell’acqua
dolce disponibile è di difficile accesso, bloccata nei ghiacciai o nel
sottosuolo. I laghi, i fiumi e i corsi d’acqua rappresentano solo una
piccola parte della fornitura globale.
Fonte: rapporto delle nazioni unite sullo sviluppo delle risorse
idriche del 2019
Monica Boezio
4. Misurare il consumo:
L’ «impronta idrica»
Le istituzioni internazionali stanno elaborando sistemi
per misurare il consumo d’acqua e controllarne le cause
dell’incremento.
Il termine impronta deriva dall’omologo uso di «impronta
ecologica» cioè la misura dell’impatto delle attività umane
sull’ecosistema.
Il consumo d’acqua non deriva solo dagli usi potabili o
irrigui. Qualsiasi prodotto o alimento ha la sua «impronta
idrica» cioè il volume totale di acqua dolce impiegata per
produrlo durante l’intera catena di produzione.
Monica Boezio
Monica Boezio
5. L’ «impronta idrica»
di alcuni prodotti
◊ quando indossiamo una T-shirt, che pesa circa 250
grammi, in realtà stiamo indossando anche 2700 litri
di acqua;
◊ quando mangiamo un hamburger, assieme alla carne,
abbiamo consumato anche 2400 litri di acqua;
◊ dietro la tazza di caffè che beviamo ogni mattina
ci sono 37 litri d’acqua usati per coltivare, produrre,
confezionare e spedire i chicchi.
Fonte: articolo di A. Romano di Valigia Blu, 23/02/2019
Monica Boezio
6. ◊ l’accesso all’acqua potrebbe causare negli anni a venire instabilità
politica e nuove guerre.
◊ l’acqua sarà per il XXI secolo quello che è stato il petrolio per il
XX: la ricchezza di alcune nazioni e aziende e la causa del declino
economico e dell’instabilità politica di altre.
◊ a dicembre 2020 l’acqua è stata per la prima volta quotata
in borsa, essendo stato lanciato il primo contratto future sulla
disponibilità della risorsa idrica in California.
clicca qui: fonte articolo
“… la crescente scarsità d’acqua causata dal cambiamento
climatico, dall’urbanizzazione e dallo sviluppo inciderà sulla
salute umana e alimenterà il malcontento economico e sociale,
creando instabilità …”.
fonte: Rapporto sulle minacce interne USA 2018
L’oro blu
Monica Boezio
7. Risparmiare acqua:
a) riducendo il consumo di
acqua in agricoltura;
b) riducendo l’ «impronta
idrica» per produrre beni e
cibo;
c) investendo in
innovazione tecnologica
(elettrodomestici; servizi
igienici, ecc.);
Attuare gestioni
cooperative dei bacini
idrografici e proteggere
la biodiversità.
Secondo l’ONU bisogna
seguire i metodi dei popoli
indigeni.
Riutilizzare l’acqua:
1) riutilizzare le acque di
pioggia (le 12 «Citta’ spugna»
della Cina);
2) riutilizzare le acque reflue
depurate per usi irrigui e
anche potabili (Contea di
Orange in California; Namibia;
Singapore; El Paso); tecniche
toilet-to-tap
Investire in Innovazione
tecnologica:
sistemi di controllo e
manutenzione della rete
idrica per ridurre le perdite;
dissalatori; apparecchi
utilizzatori più efficienti;
sistemi di bonifica e raccolta
delle acque; uso di biosensori
e biotecnologie per la
depurazione.
Che fare per evitare una crisi ambientale
e geopolitica mondiale?
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Monica Boezio
9. ◊ In passato: il bene acqua era considerato unicamente come un
mezzo di produzione, da sfruttare al massimo in una prospettiva
orientata all’efficienza economica.
◊ Negli ultimi 20 anni vi è stata una profonda revisione valoriale:
▶ bene sociale al quale deve essere garantito un accesso su base
universale;
▶ bene comune per eccellenza oggetto di una “situazione collettiva”
definibile “comproprietà universale a titolo originario”;
▶ bene avente carattere extra-mercato perché, pur rimanendo
oggetto di contratti commerciali, non può essere sottoposto alle
stesse regole di mercato degli altri beni di consumo;
▶ bene di rilevanza costituzionale, destinato dall’ordinamento alla
realizzazione prioritaria di interessi essenziali della persona umana,
connesso all’effettivo esercizio dei diritti fondamentali.
La natura giuridica del bene acqua.
Evoluzione della dottrina negli ultimi 20 anni
Monica Boezio
10. ▶ Risoluzione del Parlamento europeo sul quarto Forum mondiale dell’acqua (15 marzo 2006):
ha dichiarato l’acqua « un bene comune dell’umanità » e il suo accesso «un diritto fondamentale della
persona umana », insistendo «affinché la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione
partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle
politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico »;
▶ Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010: ha sancito con
chiarezza che “l’acqua potabile è uno dei diritti fondamentali ed è un diritto umano indispensabile per il
godimento pieno del diritto alla vita”;
▶ Direttiva Europea Acque Potabili 2020/2184/UE del 16 dicembre 2020: obbliga i governi nazionali
a garantire e fornire acqua potabile di alta qualità, in misura sufficiente, a tutti i cittadini dell’Unione, in
particolare ai gruppi vulnerabili ed emarginati. E’ stata adottata a seguito di un’Iniziativa dei Cittadini
Europei (ICE), lo strumento di democrazia partecipativa dell’UE. L’iniziativa si chiama “Right2Water” e
ha raccolto più di 1.600.000 firme, spingendo la Commissione europea ad elaborare nel 2018 il testo,
poi approvato dal Consiglio e dal Parlamento. È il primo passo concreto, almeno in Europa, verso
l’applicazione del diritto umano universale all’acqua potabile e alla sua fornitura in quanto servizio
pubblico essenziale ed accessibile a tutti.
La disciplina del bene acqua
riferimenti normativi fondamentali
Monica Boezio
11. ▶ Art.144 :
“1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al
demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;
qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli
sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e
gli equilibri idrologici. 4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse
idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”
(attua nel diritto interno l’art. 191 del TFUE che individua tra gli obiettivi dell’Unione Europea
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali)
Parte III, Sez. III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 –
Codice dell’Ambiente (articoli dal 141 al 176 –
Gestione delle risorse idriche)
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12. ▶ La legge 5 gennaio 1994, n.36 c.d. legge “Galli” introdusse per la prima volta in Italia la
nozione di «servizio idrico integrato». All’art. 4, comma 1, lett. f) veniva descritto come
il servizio “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue”.
In precedenza vi era una gestione distinta e frammentata di tali servizi, normalmente
da parte dei Comuni. La ratio della legge era realizzare un’efficace azione di tutela
dell’acqua attraverso il controllo dell’intera filiera idrica.
▶ Il D.LGS. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’ambiente) recepisce la nozione e
stabilisce all’art.141, comma 2, che “Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili
di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo
principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque
gestite nell’ambito del servizio idrico integrato”.
Il servizio idrico integrato
definizione
Monica Boezio
13. ll servizio
idrico
integrato
principi
Il legislatore nazionale ha posto l’accento sui principi che
devono ispirare la gestione del SII, vale a dire:
1. II principio di efficienza, nel senso che il servizio
deve essere svolto garantendo un utilizzo razionale
ed ottimizzato delle risorse idriche (art.146 Codice
dell’Ambiente);
2. il principio di efficacia, nel senso che deve essere
garantita la qualità del servizio e la tutela dell’ambiente
(art. 147 – organizzazione per ambiti);
3. il principio di economicità, che comporta la necessità di
perseguire il massimo contenimento dei costi ed il recupero
degli stessi (art.154 – tariffa).
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14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi
della legislazione statale, adottano norme e misure volte
a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in
particolare a:
• migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;
• realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per
usi compatibili;
• promuovere l’informazione e la diffusione di metodi
e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
industriale, terziario ed agricolo;
• adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione,
ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in
pressione;
• installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola
unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto
urbano;
• realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente
e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali,
sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e
per le acque reflue e di prima pioggia;
• individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo .
• 2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili
appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio
del permesso di costruire è subordinato alla previsione,
nel progetto, dell’installazione di coniatori per ogni singola
unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già
disponibili.
Art. 146 codice dell’ambiente (risparmio idrico)
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15. ll servizio
idrico
integrato
caratteristiche
• un servizio pubblico sia in senso soggettivo che in senso
oggettivo. Il carattere pubblico trova conferma nell’espressa
qualificazione dell’acqua come bene-risorsa rientrante nel
demanio naturale (art.144 del d.lgs. 152/2006);
• un servizio pubblico locale, in quanto la responsabilità
della sua gestione è affidata agli enti locali, i quali
esercitano le loro funzioni per il tramite dell’ente di governo
dell’ambito, a cui devono necessariamente partecipare ex
art.148, comma 1, del Codice dell’Ambiente;
• un servizio pubblico locale di rilevanza economica per
espressa definizione della Corte Costituzionale (tra le altre,
Corte Cost. 12.03.2015 n.32; Corte Cost. 187 del 2011; Corte
Cost. 246 del 2009) e del Legislatore (art. 149 bis Codice
dell’Ambiente). La rilevanza economica va intesa come
possibilità che dalla gestione del servizio si ricavi un profitto
e come contendibilità sul mercato del servizio stesso.
Monica Boezio
16. ll SII come servizio
pubblico locale
di rilevanza
economica
• La nozione di servizio pubblico locale di rilevanza
economica non è direttamente esplicitata nel nostro
ordinamento;
• la Corte Costituzionale, con sentenza 27 luglio 2004,
n.272, ha chiarito che esso ha “contenuto omologo” al
“servizio di interesse economico generale” (C.D. SIEG) di
matrice comunitaria, la cui disciplina è fissata, in particolare,
negli art.14 e 106 del TFUE (Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea).
• ai sensi dell’art. 106, comma 2, del TFUE “Le imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole
di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata”.
Monica Boezio
17. Conciliare la natura
del bene acqua
con l’inquadramento
del SII tra i servizi
pubblici locali
di rilevanza economica
• L’Italia ha attraversato una fase storica in cui è stata
molto forte la contrapposizione tra la disciplina del regime
pubblico di proprietà dell’acqua quale bene soggetto
a concessione, e la disciplina dei servizi e delle attività
d’impresa legate all’uso dell’acqua, attività imprenditoriali
di libero mercato, in cui le logiche dominanti sono quelle
industriali della produzione di beni e servizi.
• La legislazione ha ripetutamente oscillato tra forte
apertura all’iniziativa privata ed affidamenti in esclusiva
a soggetti pubblici, in particolare ai Comuni, in maniera
diretta o tramite soggetti in house.
• Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011: ha abrogato
l’art. 23-bis del decreto legge n. 112/2008 c.d. decreto
Ronchi, basato sulla logica delle privatizzazioni, ossia sulla
diminuzione della presenza del pubblico nell’ambito della
gestione del servizio.
Monica Boezio
19. Acquedotto Pugliese SpA
Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) nasce dalla trasformazione
in società per azioni dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese
(E.A.A.P.), ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999,
n. 141.
L’Acquedotto Pugliese è la più grande realtà del servizio idrico
integrato nel meridione d’Italia e provvede alla gestione del
servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale
Puglia ed in alcuni Comuni della Campania (appartenenti
all’ATO Calore Irpino). Inoltre, fornisce risorsa idrica in
subdistribuzione ad Acquedotto Lucano (Regione Basilicata)
Il Gruppo AQP è attualmente costituito dalle società
Acquedotto Pugliese Spa ed Aseco Spa (controllata al
100% da Acquedotto Pugliese Spa).
Aseco Spa è stata acquisita nel 2009 con la finalità di
estendere la filiera del ciclo dell’acqua mediante la
produzione di fertilizzanti per l’agricoltura, trasformando
così i costi per lo Smaltimento dei fanghi della
depurazione in ricavi attraverso la vendita di compost di
qualità.
Acquedotto Pugliese SpA è interamente controllata dalla
Regione Puglia.
GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
APPROVVIGIONAMENTO
POTABILIZZAZIONE
DISTRIBUZIONE
FOGNATURA
DEPURAZIONE
AFFINAMENTO
PRODUZIONE
COMPOST
Gruppo
e
proprietà
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20. Normativa
comunitaria
sul riuso
▶ Regolamento (UE) 2020/741
Il 25 maggio 2020 è stato adottato da parte del Parlamento
Europeo e dal Consiglio un Regolamento sul riutilizzo delle
acque affinate in agricoltura, che stabilisce le prescrizioni
minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo
monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi
e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una
gestione integrata delle risorse idriche.
Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 26/06/2023.
Il principale obiettivo è quello di garantire la sicurezza delle
acque affinate, al fine di assicurare un elevato livello di
protezione dell’ambiente e della salute umana e animale,
promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai
cambiamenti climatici.
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21. Normativa nazionale sul riuso
▶ Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (abrogato dall’art.
175, comma 1, lett. bb) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n.152, recante il vigente “Codice dell’Ambiente”) recepiva la
Direttiva 91/271/CEE e disciplinava la tutela e l’uso sostenibile
dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue. Oggi il punto di
riferimento è l’art.99 del Codice dell’Ambiente.
▶ Decreto Ministeriale n. 185 del 12 giugno 2003
(Regolamento emanato in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 152/99) stabilisce le Norme tecniche per il riutilizzo
delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali.
Stabilisce che il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza per l’ambiente, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo
ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione. Inoltre deve rispettare le vigenti norme in materia di sanità e
sicurezza, nonché le regole di buona prassi industriale e agricola (art.1, comma 2).
Nel riutilizzo sono considerate ammissibili le seguenti destinazioni d’uso (art. 3):
– uso irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non
alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sortive;
– uso civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per
l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale
acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
– uso industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione
degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
Il decreto non consente, quindi, il riuso per fini potabili.
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22. Normativa regionale
▶ Legge regionale del 21 ottobre 2008 n. 27
Ha introdotto modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999 n.
28, all’art. 1 lett.a) annoverando nel Sevizio Idrico Integrato anche
l’affinamento delle acque reflue, laddove necessario a perseguire gli
obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.
Ha inoltre previsto, al comma 1 lett. b), l’adozione di un apposito
regolamento regionale per dettare le norme tecniche per procedere al
riuso.
▶ Regolamento regionale del 18 aprile 2012 n. 8
Detta le norme tecniche e le misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate, costituendo di fatto il riferimento
normativo regionale.
Prevede che:
• la Regione attivi politiche di sostegno del riutilizzo sul territorio regionale
• nell’ambito dei procedimenti per il rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, vi è l’obbligo di valutare, se sussista la
possibilità di reperimento delle risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate.
• il PTA definisca un primo elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinabili al riutilizzo
• tra le destinazioni d’uso ammissibili, oltre all’irriguo, al civile e all’industriale, aggiunge quella “ambientale”
• per alcuni parametri per i quali ai sensi dell’allegato del D.M. 185/03 è ammessa deroga, la Regione può autorizzare, esclusivamente per il
riutilizzo ai fini irrigui ed ambientali e previo parere conforme del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, limiti meno
restrittivi, anche se comunque non superiori ai valori imperativi della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n.152/06.
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23. Normativa regionale
▶ Deliberazione GR n. 1735 del 6 ottobre 2015
Prevede risorse finanziarie rivolte all’attuazione delle misure infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque,
finalizzate a adeguamento degli impianti di depurazione/affinamento ad un livello di trattamento finalizzato al riutilizzo ai
sensi del D.M. n. 185/03 o del Regolamento regionale n. 8/2012;
▶ Regolamento Regionale del 22 maggio 2017 n.13
nel dettare disposizioni in materia di reti di fognatura, impianti di depurazione a servizio degli agglomerati urbani e relativi
scarichi, prevede espressamente all’art. 6, comma 5, che: “Nel caso di interventi di potenziamento/adeguamento di impianti
esistenti o di realizzazione di nuovi impianti di depurazione, in coerenza con le finalità indicate dal DM 185/2003 e dal RR
8/2012, è obbligatorio prevedere il riutilizzo delle acque reflue”.
▶ Piano di Tutela delle Acque 2015 – 2021
all’art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione disciplina il riutilizzo delle acque reflue richiamando il Regolamento
Regionale 8/2012 e la disciplina ivi dettata.
La norma stabilisce che per i singoli impianti di depurazione per i quali è stabilito dalla programmazione del PTA il recupero della
risorsa idrica, il riutilizzo delle acque reflue è attuato attraverso la predisposizione di un Piano di Gestione, definito ai
sensi del Regolamento regionale n. 8/2012, ratificato con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa.
Monica Boezio