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Vote Chain
Garantire il diritto di voto a tutti i cittadini,
sempre ed ovunque
Team di Ricerca
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INDEX
1. Cos’è Yezers?
2. Il team di ricerca si presenta
3. Definizione del problema
3.1. Gli ostacoli nell’esercizio del diritto al voto
3.2. Individui maggiormente colpiti
3.2.1. Studenti fuori sede
3.2.2. Pendolari di lungo raggio
3.2.3. Residenti all’estero
3.3. Implicazioni del problema
4. Il voto elettronico
4.1. I vantaggi del voto elettronico
4.2. I punti di attenzione del voto elettronico tradizionale
4.3. Compatibilità del voto elettronico con i principi costituzionali
4.3.1. Personalità
4.3.2. Uguaglianza
4.3.3. Libertà
4.3.4. Segretezza
4.4. Il voto elettronico in Italia
4.5. Il voto elettronico all’estero
4.5.1. Esempi di insuccesso del voto elettronico
4.5.2. Esempi di successo del voto elettronico - Belgio
4.5.3. Esempi di successo del voto elettronico - Svizzera
4.5.4. Esempi di successo del voto elettronico - Francia
4.5.5. Esempi di successo del voto elettronico - Estonia
5. La blockchain
5.1. Definizioni
5.2. Vantaggi della blockchain
5.3. Overview della tecnologia
5.3.1. Tipologie di blockchain
5.3.2. Algoritmo di consenso
5.3.3. Tipologia di transazioni
3
5.4. Applicazioni della tecnologia al voto
5.4.1. Transazione Z-cash
5.4.2. Registrazione
5.4.3. Invito
5.4.4. Voto
5.4.5. Audit
5.4.6. Ethereum e the Open Vote Network
5.5. Implementazioni per il voto elettronico
5.6. Hardware necessario
5.7. Gli Stakeholders
6. La nostra proposta
6.1. Sondaggio sui diretti interessati
6.1.1. Caratteristiche ed esigenze del campione
6.1.2. Voto elettronico e blockchain
6.2. La nostra proposta - Introduzione
6.3. La nostra proposta - I “fuori sede”
6.3.1. Procedura di richiesta del voto elettronico
6.3.2. Numero e distribuzione delle postazioni elettroniche
6.3.3. Modalità di voto
6.4. La nostra proposta - I residenti all’estero
6.4.1. Procedura e modalità di voto
6.4.2. Numero e distribuzione dei voti digitali all’estero
6.5. La nostra proposta - Budget
6.5.1. Costi di investimento
6.5.2. Costi di gestione
6.5.3. Risparmio sui rimborsi viaggio e sulla corrispondenza
6.5.4. Impatto economico netto
7. Conclusione e sviluppi futuri
Bibliografia
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1. Cos’è Yezers?
Yezers è una organizzazione che vuole rappresentare gli interessi delle generazioni Y e Z presso i
Policy Maker e Decision Maker.
Vogliamo essere protagonisti dei processi di cambiamento a cui ambiamo. Questo comporta
elaborare proposte non in modo superficiale o ideologico, ma strutturato, ragionato, difendibile. Ma
soprattutto raccogliere ogni feedback intelligente dai nostri coetanei e farli appassionare
nuovamente ai temi principali che riguardano il Paese. Dobbiamo avere interesse per il nostro
domani, proprio perché il domani è nostro, a meno di non riuscire con la nostra inerzia a farcelo
portare via.
Siamo un gruppo di giovani che vengono da tutta Italia; ragazzi e ragazze che si sono incontrati e
hanno deciso di intraprendere un percorso ambizioso; la maggior parte sono studenti universitari o
neolaureati, ma non solo. Sentiamo che il mondo è la nostra casa e il luogo dove realizzare i nostri
progetti, ma tutti condividiamo il desiderio di crescere in Italia senza dover espatriare, senza dover
immaginare la nostra vita altrove. Questo ci accomuna e ci spinge a voler fare qualcosa di utile per
le nostre generazioni.
Si dice che l’Italia non sia un Paese per giovani, cioè che sia un Paese senza domani: ecco, noi
vogliamo portare così tanti elementi di novità nella Cosa Pubblica da far diventare l’Italia un Paese
straordinariamente ricco di futuro. Vogliamo essere la start up di due generazioni, la fase di start up
di due generazioni del nostro Paese!
È fondamentale che i giovani pensino in termini di comunità al loro futuro perché se inizieremo a
farlo solo quando saremo chiamati a prendere decisioni ci troveremo un Paese che non abbiamo
contribuito attivamente a modellare.
Noi giovani dobbiamo collaborare con le altre generazioni per un’idea di Nazione di lungo termine,
così che quando sarà il nostro turno assumere la guida del Paese lo faremo avendo chiaro il nostro
progetto. Oggi e da più di venti anni questa visione prospettica manca, nel nostro Paese. Tocca a
noi costruirla: possiamo farlo, con umiltà, senza presunzione, ma con determinazione. E vogliamo
farlo.
6
2. Il Team di Ricerca si presenta
Il Team di Ricerca è composto da giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (età media 25 anni),
localizzati in Italia e Belgio, laureati o laureandi in ambito economico, ingegneristico e umanistico.
La varietà anagrafica, territoriale e di background (Figura 1), ha permesso al Team di affrontare il
tema della “Vote Chain” con un approccio a 360°.
Figura 1 - Background del Team
Maurizio Caputo Team Leader
Commento sull’idea?
Percorro 900 Km in 12 ore e 7500 Km in 30 minuti. Cosa sono?
Uno dei tanti paradossi italiani: il voto di un “fuori sede”.
Ho sperimentato in prima persona cosa voglia dire essere un elettore “fuori
sede”. Per 5 anni sono stato costretto a viaggi di 12 ore (solo andata) per
esercitare il mio diritto di voto. Chiamato alle urne durante un soggiorno
all’estero, a più di 7500km da casa, ho scoperto che per votare mi sarebbe
bastata una passeggiata (di appena 30 minuti) fino al Consolato. La
domanda sorge spontanea: com’è possibile questa differenza di
trattamento? Ci sono altre persone che hanno avuto le stesse difficoltà?
Ho cercato una risposta alle mie perplessità, ho trovato solo altre
domande. Da ciò la decisione di rimboccarmi le maniche, raccogliere le
esigenze delle generazioni Y e Z e creare un Team di Ricerca in grado di
trovare una soluzione laddove tanti altri hanno fallito.
Breve biografia
Classe 94’ e “fuori sede” DOC. Nato e cresciuto in un paesino del basso
Salento, ho intrapreso gli studi in Ingegneria Energetica presso il
Politecnico di Milano. Durante la Laurea Magistrale sono migrato negli
“States”, a Philadelphia, per conseguire una doppia laurea in Ingegneria
Meccanica e svolgere attività di ricerca su avanzate tecnologie di
raffreddamento. Conclusi gli studi con una summer School presso l’HEC
(Parigi), sono rientrato da “mamma Italia” per sfatare il mito della
mancanza di opportunità nel nostro Paese. Attualmente lavoro nel campo
della consulenza strategica presso McKinsey & Company.
Passioni e Hobby
Sono un amante degli sport di squadra
e di tutte le attività all’aria aperta. Adoro
la buona cucina, soprattutto se in
compagnia di amici.
La mia passione per le sfide, stuzzicata
da un’innata curiosità, mi porta alla
costante ricerca di nuove esperienze:
dai viaggi improvvisati in moto… alla
lavorazione a maglia!
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Andrea Bellacicca Specialist
Commento sull’idea?
Un giorno non molto lontano la blockchain sarà vista dalle aziende come
una “commodity”, ma per adesso c’è ancora tantissimo su cui lavorare.
I sistemi di voto digitali fanno parte di uno di quegli scenari in cui la
blockchain può cambiare veramente il paradigma a cui siamo abituati.
Consci della complessità del tema, abbiamo voluto aprire la strada a
quello che cambierà in meglio la nostra società e il modo di partecipare
attivamente alla vita pubblica.
Breve biografia
Ho 31 anni e sono originario di Bari, città in cui ho iniziato il percorso di
laurea in Fisica, conclusosi con una laurea magistrale e un dottorato
presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2017 mi occupo di Blockchain
e Intelligenza Artificiale collaborando con Nexid Srl, sviluppando diversi
progetti tra cui una piattaforma per la certificazione di dati e un sistema di
voto basati entrambi su Blockchain e un sistema di previsione basato su
Intelligenze Artificiali bio-ispirate applicato al mercato delle criptovalute
come Bitcoin ed Ethereum. Da marzo 2019 sono il responsabile
tecnologico di Nexid Edge Srl, la nuova startup leader nel settore della
Blockchain e Intelligenza Artificiale.
Passioni e Hobby
Adoro studiare cose nuove e sfidare me
stesso mettendole in pratica per
carpirne ogni sfumatura.
Ho una grande passione per le piante: il
mio unico limite è la dimensione del
balcone su cui le coltivo.
Lo sport mi aiuta a conciliare il tutto.
Pratico lotta da diversi anni e apprezzo
molto una giornata passata ad allenarsi
nella natura.
Mario Lavanga Specialist
Commento sull’idea?
In quanto residente estero, la trovo di fondamentale importanza avendo
vissuto e sentito in prima persona le problematiche del voto all’estero.
Inoltre, ritengo dirimente una discussione sull’utilizzo e importanza della
blockchain nella nostra società.
Breve biografia
Sin da piccolo sono cresciuto col mito della politica come strumento di
giustizia, fosse essa quella sociale o fiscale. Ho studiato Ingegneria
Biomedica al Politecnico di Milano, ma da ormai più di 3 anni risiedo nelle
Fiandre Belghe, dove mi occupo di quantificazione di stress in bambini
prematuri in collaborazione con l’ospedale universitario locale per il mio
dottorato. L’esperienza all’estero mi ha insegnato il rispetto dei vari
retroterra culturali, l’importanza degli spazi comuni e la necessità continua
dell’aggiornamento professionale. A questo, posso aggiungere la potenza
della lingua inglese e la completa accettazione della mia omosessualità.
A tutti gli effetti, ormai mi sento Europeo con un cuore Italiano.
Passioni e Hobby
Politica
Corsa
Viaggiare in Asia
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Erika Ricci Advisor
Commento sull’idea?
Mi sono appassionata al progetto “vote-chain” perché le difficoltà
nell’esprimere il proprio voto rappresentano un problema per molti italiani.
La possibilità di creare idee innovative e concrete per trovare una possibile
soluzione mi ha spinta a divenire una parte attiva dei lavori. Infine, mi sono
interfacciata con la tecnologia blockchain, comprendendone potenzialità e
applicazioni, un’innovazione che non deve essere sottovalutata nel
prossimo futuro.
Breve biografia
Classe 1992, nata in Sardegna e trasferita a Milano allora ’età di 13 anni.
Ho studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore dove ho conseguito
una specializzazione in Politiche Europee e Internazionali. Dopo
un’esperienza internazionale a Londra, ho lavorato in India per una think-
tank (Delhi Policy Group) che si occupa di geopolitica e politica
internazionale.
Attualmente collaboro con CEMAS, un centro di ricerca per la
cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e il Nord Africa, e lavoro per
WAREG, l’associazione europea per la regolazione idrica, presso ARERA.
Passioni e Hobby
Ho fatto per 13 anni ginnastica artistica
agonistica e dopo aver partecipato ai
campionati nazionali per diversi anni, ho
deciso di allenare. Mi piacciono tutti gli
sport e mi sto cimentando in un corso di
subacquea. Amo i motori, le lingue e mi
piace viaggiare: scoprire nuovi posti e
nuove culture permette di allargare le
proprie prospettive e arricchirsi.
Onorio Ferraro Advisor
Commento sull’idea?
Perché il TdR “Vote-Chain”? Perché è la nuova sfida dei giovani italiani,
di chi studia lontano da casa e rientra nel mondo dei “fuori sede”. Di chi
ha il diritto di votare, senza affrontare l’odissea tra aeroporti o ferrovie e
senza rimetterci parte dello stipendio.
Non ho toccato con la mia pelle il “fantomatico” viaggio del fuori sede ma
ho deciso di dare il mio contributo per cercare di vedere il punto da una
seconda visuale e in maniera indiretta. Perché la blockchain? Perché sarà
la tecnologia del futuro, quella del 2.0.
Breve biografia
Nato a Venezia il 04/03/1999, adottato poi dalla bella Calabria (a Cosenza)
sin dalla tenera età. Archiviata la maturità ho proseguito gli studi in Scienze
Politiche presso l’Università della Calabria per incentrare le radici sul
giornalismo, sulla politica e le relazioni internazionali. Attualmente lavoro
come giornalista presso una testata locale dedicata principalmente allo
sport cosentino.
Dallo scorso marzo faccio parte della squadra SCN di UNICEF Italia, con
un focus sugli MSNA (Minori Stranieri non Accompagnati) in Italia.
Attualmente dedico qualche piccolo spazio del mio tempo alla politica
universitaria, fulcro e agorà della nostra gioventù.
Passioni e Hobby
Amante dello sport, seguo senza
distinzioni dal tennis al ciclismo passando
per i motori. Interista inossidabile. Ho due
grandi passioni, il calcio e il calciomercato
(ho vissuto le ultime due edizioni alla
sede a Milano nell’ultimo giorno di
mercato... con tanto di pass!!). Adoro
viaggiare, non ho nessuna meta se non
una seconda vita in quel di New York City.
In tutto questo ho due sogni quasi
irrealizzabili, gestire l’ufficio stampa
dell’Inter o di Palazzo Chigi.
9
Aldo Russo Referente Team R&S1
Commento sull’idea?
Nonostante non abbia vissuto in prima persona, non essendo parte delle
categorie colpite, ma solo indirettamente attraverso le esperienze di alcuni
amici, il problema sul quale in TdR si focalizza, mi sono molto
appassionato a tale progetto poiché da alcuni anni sono impegnato
attivamente in politica e reputo di primaria importanza il fatto che ogni
cittadino possa esprimere il proprio voto.
Inoltre, penso che il problema sul quale il TdR si sia focalizzato sia attuale,
di notevole importanza e che non sia adeguatamente affrontato dalla
classe dirigente italiana.
Breve biografia
Nato a Vico Equense il 20 Maggio 1998 e cresciuto in un piccolo comune
in provincia di Napoli: Sant’Agnello. Ho frequentato il Liceo scientifico
“Gaetano Salvemini” di Sorrento, opzione Scienze Applicate, dove ho
ricoperto nell’ultimo anno la carica di Presidente del Comitato
Studentesco. Dopo la Maturità Scientifica, ho proseguito i miei studi
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dove sono
laureando del corso di Laurea triennale in Economia Aziendale. Sto
concentrando la tesi triennale sulle imprese familiari e il passaggio
generazionale in queste categorie di imprese che caratterizzano
fortemente il territorio italiano.
Passioni e Hobby
Come ogni napoletano che si rispetti
sono nato con un pallone in mano e con
il mito di Diego Armando Maradona. Mi
piace leggere e cucinare (la mia
specialità sono gli spaghetti alla
Nerano).
Vespista sin da piccolo, in primavera
adoro girovagare con la mia Vespa
lungo la costiera amalfitana.
1 Il Team Ricerca e Sviluppo (R&S) è un organo dedicato all’analisi politica e tecnica delle proposte ricevute o sviluppate
da Yezers per una pubblicazione tramite la nostra organizzazione
10
3. Definizione del problema
Il presente capitolo si propone di descrivere, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il
problema analizzato dal Team di Ricerca, con un particolare focus sulle implicazioni che esso
rappresenta per il nostro Paese.
3.1 Gli ostacoli nell’esercizio del diritto al voto
«...È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.» - Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 3.
«…Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.» - Costituzione della
Repubblica Italiana, Articolo 48.
Gli articoli 3 e 48 della Costituzione sanciscono il dovere da parte dello Stato di rimuovere ogni
ostacolo all’effettiva partecipazione dei cittadini al voto. Eppure, le norme vigenti che regolano
l’esercizio del diritto di voto non consentono l’effettiva, nonché democratica, partecipazione di tutti i
cittadini alle votazioni.
Ciò che spesso accade, infatti, è che un alto numero di persone si trovi lontano dal luogo di residenza
per diversi motivi (che si tratti di un’assenza temporanea o permanente e che sia per ragioni di studio
o lavoro) e che, per questioni tanto logistiche quanto economiche, sia costretto a rinunciare al proprio
diritto al voto a causa delle difficoltà relative al raggiungimento del proprio seggio elettorale.
La lontananza dal proprio luogo di residenza, infatti, rende difficile l’esercizio del diritto di voto per
una cospicua percentuale di cittadini italiani, non solo perché il periodo elettorale spesso coincide
con impegnative e vincolanti sessioni di esami ma anche perché gli sconti elettorali2
previsti non
sempre risultano essere vantaggiosi: coloro che viaggiano in treno, autostrada, mare o aereo
giovano di riduzioni economiche applicate sulle sole tariffe intere.
Pertanto, la riduzione di prezzo è talvolta tanto limitata da rendere la stessa agevolazione addirittura
meno conveniente dei normali viaggi “low-cost”. Occorre dunque una riflessione sul tema dell’attiva
2
Agevolazioni previste per le Elezioni europee 2019: http://www.interno.gov.it/it/notizie/elezioni-agevolazioni-viaggio-chi-
vota
11
partecipazione al voto da parte dei cittadini italiani. La partecipazione diretta alla vita politica del
proprio Paese è principio fondante della nostra democrazia, nonché un dovere civico che, come tale,
dev’essere preservato.
La massiva rinuncia al voto da parte di una fetta di elettorato ben definita, costituita prevalentemente
da giovani studenti e lavoratori, porta la politica a trascurare tematiche fondamentali per la crescita
di un Paese, quali ad esempio le politiche giovanili, a causa del loro scarso impatto elettorale.
La normativa vigente già prevede per alcune categorie di cittadini3
la possibilità di votare in luoghi
diversi dall’ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti. Estendere tale possibilità a tutti coloro che si
trovano in difficoltà a esercitare il proprio diritto di voto risulta, quindi, non solo doveroso ma anche
necessario.
Tale urgenza è confermata dalla presenza di diversi disegni di legge presentati durante le ultime
legislature alle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato. Questi si
propongono di raggiungere con forme e metodi diversi lo stesso obiettivo: l’eliminazione (o almeno
la riduzione) delle barriere all’esercizio del diritto di voto.
XVI Legislatura Atto Senato 1561 (12 maggio 2009)
Atto Camera 2444 (18 maggio 2009)
Atto Camera 2467 (25 maggio 2009)
Atto Camera 4343 (5 maggio 2011)
Atto Camera 5260 (5 giugno 2012)
Atto Senato 3054 (16 ottobre 2012)
XVII legislatura Emendamento 3.258 dell’Atto Camera 2352 (10 ottobre 2017)
XVIII legislatura Atto Camera 543 (11 ottobre 2018)
Tabella 3.1 - Disegni di legge presentati dalle ultime legislature
3
Vedi Atto Camera 543 dell’11 ottobre 2018
12
3.2 Individui maggiormente colpiti
Gli individui maggiormente colpiti dalle difficoltà relative all’espressione del voto e alla lontananza
dal seggio di appartenenza sembrano essere tutti coloro che, per ragioni di studio, lavoro o cure
mediche vivono in una città lontana da quella di residenza. In particolare, sono soprattutto gli studenti
fuori sede e i pendolari di lungo raggio a subire le maggiori limitazioni. A essi si aggiungono gli
elettori italiani all’estero, ai quali è concesso il solo voto per corrispondenza. Quest’ultima alternativa
deve scontrarsi con le problematiche relative al meccanismo dell’early-voting e dello sfasamento del
voto espresso rispetto alla campagna elettorale.
3.2.1 Studenti fuori sede
Nell’anno accademico 2017/2018 il numero di studenti universitari iscritti ad un ateneo fuori dalla
propria regione di residenza era pari a 394.000 persone. [1] Un dato, quest’ultimo, che è aumentato
del 38% negli ultimi otto anni e che rappresenta oggi il 26% della popolazione universitaria Italiana.
É verosimile assumere che tale crescita continuerà anche nei prossimi anni. Numeri così elevati
mostrano, quindi, una consistente parte della popolazione universitaria costretta a compiere
spostamenti di medio-lungo raggio per potersi recare al proprio seggio elettorale, con diversi disagi
e conseguente disincentivazione verso la partecipazione alla vita politica.
La distribuzione geografica degli studenti fuori sede presenta, inoltre, gravi squilibri tra le diverse
regioni italiane. In Figura 2 è mostrato, per ciascuna regione, la percentuale di studenti fuori sede
residenti nella stessa. Regioni come Valle d’Aosta, Basilicata, Trentino-Alto Adige e Calabria sono
particolarmente colpite dalla necessità, da parte dei loro studenti fuori sede, di compiere spostamenti
di media/grande entità per poter esercitare il proprio diritto elettorale. La diretta conseguenza è che
tali regioni sono particolarmente esposte ai rischi derivanti dalla perdita di una componente
fondamentale del proprio elettorato.
Da un’analisi di più ampio raggio, emerge che il 18% degli studenti meridionali risulta essere iscritto
a università del centro-nord Italia, ed è quindi costretto a compiere spostamenti di grande entità per
rientrare nella propria città di residenza. Il discorso è pressoché inverso per gli studenti del Centro e
del Nord Italia: solo l’1.5% degli stessi, infatti, risulta essere iscritto a un ateneo del Meridione. Sotto
questo punto di vista gli studenti meridionali sembrano essere maggiormente disincentivati alla
partecipazione alla vita politica rispetto a quelli del resto del Paese in quanto soggetti a grandi disagi,
tra cui l’esborso economico relativo agli spostamenti. La problematica evidenziata può essere quindi
ragionevolmente considerata responsabile di un ulteriore aggravio degli squilibri tra Nord e Sud.
13
Figura 2 - Studenti fuori sede in Italia [1]
3.2.2 Pendolari di lungo raggio
Se i soli dati riguardanti gli studenti giustificherebbero un intervento normativo volto a consentire un
effettivo esercizio del diritto di voto, è necessario tenere in considerazione anche altre categorie di
elettori. Il fenomeno del pendolarismo associato a una crescente precarizzazione del mondo del
lavoro spinge sempre più giovani specializzati a cercare opportunità fuori dalla propria regione di
residenza.
Un rapporto della Banca d’Italia [2] sulle nuove dinamiche migratorie sottolinea come il fenomeno
del pendolarismo di lungo raggio sia in continua crescita, soprattutto nel meridione. Si tratta di quegli
occupati che lavorano in una località̀ lontana da quella di residenza, così lontana da rendere
improbabile regolari rientri nella propria regione. Secondo tale rapporto, l’1,2% dei lavoratori del
Centro Nord è identificato come pendolare di lungo raggio. Nel 2007, circa 140 mila residenti nel
Mezzogiorno lavoravano al Centro Nord. Questi rappresentano il 2,5% dell’intera forza lavoro della
stessa area geografica. Si tratta prevalentemente di giovani che non hanno ancora raggiunto la
14
stabilità dal punto di vista familiare né occupazionale: rappresentano dunque la componente di
elettorato più sensibile, nonché quella che dovrebbe essere più attiva. Essi infatti, dato il loro grande
potenziale di propagazione di nuove idee, non dovrebbero essere trascurati ma, al contrario,
valorizzati. Sono proprio la libertà di pensiero, la circolazione di riflessioni innovative ed il
confronto costruttivo che si pongono alla base della democrazia di un Paese e dello sviluppo
della stessa.
Ciò che ne deriva è che proprio questa categoria di individui appena affacciati al mondo del lavoro,
dovrebbe essere maggiormente incentivata alla partecipazione attiva alla vita politica. L'attuale
sistema di votazione sembra, al contrario, penalizzare piuttosto che avvantaggiare i giovani
lavoratori per i quali, come mostrato in Figura 3, il fenomeno del pendolarismo di lungo raggio incide
sul 4,4% dei giovani non laureati ed il 3,8% della popolazione che ha concluso gli studi universitari.
Figura 3 - Pendolarismo (% della popolazione lavoratrice) dal Mezzogiorno al Centro Nord4
[2]
3.2.3 Residenti all’estero
Nel 2018 il numero di Italiani iscritti all’anagrafe Italiani residenti all’estero (AIRE) ammontava a
4.230.854 (dati Ministero interno), in crescita del 53% rispetto al 2016 (2.707.382). [3] A partire dal
2006 le aree geografiche dell’Europa e dell’America meridionale hanno visto un aumento della base
4
Come fatto notare dal report della Banca d’Italia, a partire dal 2000 è stata inserita, come nuova modalità di risposta nel
questionario sulla forza lavoro da cui sono stati estratti i dati, l’opzione “non ha luogo abituale di lavoro”. Negli anni
precedenti, la mancanza di questa risposta potrebbe aver spinto l’intervistato a dichiarare come luogo di lavoro la propria
regione ovvero una delle regioni nelle quali si era recato. È pertanto ragionevole ipotizzare che, a partire dal 2000, la
mobilità sia sottostimata rispetto a quella del periodo precedente. Fonte: elaborazioni su dati RFL.
15
elettorale rispettivamente del 43% e del 94% (circa 680.000 e 650.000 elettori in più). La
partecipazione al voto degli Italiani all’estero, tuttavia, risulta ben più bassa rispetto a quella del
territorio nazionale: in occasione delle elezioni 2018 si è registrata una partecipazione del 30%
dell’elettorato estero contro il 73% di quello italiano. Il numero di schede invalide è stato intorno
all’11% nella circoscrizione (a fronte dell’1.5% in Italia) e la conferma dei risultati è stata fortemente
ritardata rispetto ai collegi nazionali. Ad esempio, in occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo
2018, per le circoscrizioni sul territorio nazionale i risultati sono stati vidimati il 7 Marzo, mentre si è
dovuto attendere il 3 maggio 2018 per l'estero.
Ai cosiddetti residenti all’estero, si aggiungono gli Italiani “temporaneamente all’estero” ai quali, ai
sensi della legge 6 maggio 2015 n. 52, è riconosciuta la possibilità di votare per corrispondenza,
purché si trovino all’estero per almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro, servizio o cure mediche.
Tale concessione non richiede l’iscrizione all’AIRE e si estende anche ai familiari conviventi degli
individui coinvolti.
La normativa attualmente in vigore espone tuttavia gli elettori all’estero a diverse problematiche:
● Il cosiddetto early voting o voto anticipato. Gli elettori all’estero sono costretti a votare con
15-20 giorni di anticipo rispetto al resto dell’elettorato, per consentire l’invio delle buste a
Roma e il successivo conteggio dei voti. Questo comporta un’abbreviazione sensibile della
campagna elettorale dei candidati, che determina una riduzione dei tempi a disposizione
degli elettori e una possibile limitazione per la formazione del proprio voto.
● L’iscrizione all’AIRE e la comunicazione di eventuali cambi di residenza. Parte della
popolazione italiana risulta non iscritta ai registri o non comunica più eventuali cambi di
residenza vista la grande mobilità odierna dei cittadini (soprattutto nello spazio europeo). Nel
caso di cambio di residenza, la rete consolare rischia di inviare il plico elettorale a indirizzi
obsoleti.
● Molto spesso, in caso di mancata consegna, il cittadino non è a conoscenza delle modalità
per richiedere il duplicato elettorale. Non è raro, dunque, che un cittadino perda il proprio
voto a causa della mancata (o ritardata) richiesta di tale duplicato.
● Le procedure centralizzate di spoglio, in cui un numero ridotto di scrutatori ha l’onere di
contare una considerevole quantità di schede, unitamente alla difficoltà nel verificare
l’identità del votante si sono dimostrati nel tempo vulnerabili a brogli ed alterazioni.
A queste problematiche si aggiunge, infine, una difficile gestione dei registri per consentire ai
“temporaneamente all’estero” di esprimere la propria preferenza elettorale senza il rischio che si
abbia un doppio voto. In questo senso, le legge n. 52 del 2015 pone un minimo limite di 3 mesi di
16
soggiorno all’estero per garantire che lo spostamento sia significativo e non si voti nel proprio
collegio italiano di riferimento. Tuttavia esiste una diffusa disinformazione sia sugli aventi diritto alla
possibilità di voto dall’estero che su come funzioni questo tipo di voto.
3.3 Implicazioni del problema
Le difficoltà evidenziate nei precedenti paragrafi hanno delle notevoli ripercussioni sulla vita politica
del nostro Paese. Come mostrato in Figura 4, l’astensionismo in Italia è un dato in continua crescita,
tanto da aver raggiunto il suo massimo storico, pari al 27.1%, in occasione delle elezioni politiche
del 4 marzo 2018. Se da un lato questo trend può essere ricondotto alla crisi dei partiti, alla
somiglianza tra proposte e idee dei vari candidati e ad un più generale senso di sfiducia verso la
politica tradizionale, dall’altro esso è certamente aggravato dai già citati disagi che un sempre
maggior numero di elettori deve fronteggiare per poter esercitare il proprio diritto di voto [4]. Basti
pensare che, in occasione delle elezioni regionali siciliane del 2017 in cui l’astensionismo è stato
pari al 53.2%, si stima che ben 200.000 persone (pari a circa il 5% degli aventi diritto) non abbiano
potuto presentarsi alle urne a causa delle difficoltà nel raggiungere il seggio di pertinenza [5].
Figura 4 - Dati storici sull’astensionismo in Italia (% degli aventi diritto) [6].
Quanto constatato in Sicilia può essere esteso a tutte le regioni italiane, con particolare riferimento
a quelle del Sud Italia, dove il fenomeno dei “fuori sede” e del pendolarismo di lungo raggio ha una
diffusione ben più ampia. Alla luce di ciò, l’attuale meccanismo di voto risulta essere particolarmente
limitante nei confronti del Meridione, la cui partecipazione politica è maggiormente disincentivata
rispetto al resto del Paese, con un conseguente aumento dell’astensionismo (Figura 5) ed un
aggravio della cosiddetta “questione meridionale”.
17
Figura 5 - Mappa dell’astensionismo in Italia (2013) [7].
È inoltre opportuno evidenziare come la mancata partecipazione di centinaia di migliaia di studenti
e pendolari alla vita politica potrebbe implicare una mancata attenzione sulle politiche giovanili,
aumentando di conseguenza il distacco tra giovani e istituzioni. Nel corso degli anni l’elettorato
con un’età inferiore ai 30 anni è stato relegato ai margini dei programmi elettorali, in quanto
rappresentativo di una minoranza dei votanti. Durante la campagna elettorale del 2018 la parola
«giovane» o «questione giovanile» è stata citata solo quattro volte nel manifesto del PD (Italia 2020)
e nel programma sul lavoro del Movimento 5 Stelle, neanche una volta nella Carta dei valori di Noi
con Salvini e sette volte nel contratto per il governo del cambiamento tra Lega e Movimento 5 Stelle.
La scarsa attenzione verso le nuove generazioni è, a sua volta, tra i responsabili dello squilibrio tra
generazioni5
, che vede l’Italia al penultimo posto in Europa subito dopo la Grecia. Ciò è testimoniato
dallo squilibrio tra le risorse devolute agli anziani e quanto destinato ai giovani, come evidenziato in
Figura 6.
5
Intergenerational fairness index - http://www.if.org.uk/research-posts/2015-intergenerational-fairness-index/
18
Figura 6 - Spesa pro-capite per giovani ed anziani [8].
Per quanto riguarda gli italiani residenti all’estero, il trend in crescita degli aventi diritto al voto si
scontra con un costante calo dell’affluenza (passata da circa il 39% del 2006 al 30% del 2018), in
parte riconducibile alle problematiche descritte nel Paragrafo 3.2.3. Come già riscontrato per i
giovani, ciò genera una scarsa attenzione del mondo politico verso le esigenze ed i problemi dei
cittadini residenti all’estero, il cui voto è spesso percepito come “secondario” e meno importante,
aumentando ulteriormente la disaffezione verso la politica italiana. Queste dinamiche risultano
essere particolarmente dannose per l’Italia, all’ottavo posto tra i Paesi di origine di nuovi immigranti.
[9] Stime dell’Ocse parlano di un incremento dell’11% tra il 2015 ed il 2016 del numero di cittadini
Italiani trasferiti oltre confine (circa 114 mila). La stessa organizzazione sottolinea anche come tali
valori potrebbero essere sottostimati a causa dell’emigrazione non dichiarata, che oscillerebbe tra
le 125 mila e le 300 mila persone. Da ciò emerge la chiara necessità della politica italiana di
assumere un carattere sempre più globale e di avere maggiore sensibilità nei confronti dei cittadini
residenti all’estero, per cui l’eliminazione delle barriere al voto risulta essere una condizione
imprescindibile.
19
4. Il voto elettronico
4.1 I vantaggi del voto elettronico
Le leggi regionali (Lombardia6
e Friuli-Venezia Giulia7
) e provinciali (Trento8
) che hanno approvato
l’utilizzo del voto elettronico in elezioni politiche esprimono molto chiaramente gli obiettivi che si
intendono perseguire con la sperimentazione o l’attuazione di tale sistema. A tal proposito, la legge
friulana statuisce che l’adozione del voto elettronico “...è finalizzata ad accelerare e semplificare le
operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori
nell’espressione del voto”. Sebbene questi siano dei vantaggi indubbiamente riconducibili al voto
elettronico, guardando la questione nel suo insieme è possibile riconoscere diversi altri benefici
associati all'introduzione dello stesso:
● Agevolare la partecipazione al voto agli elettori fuori sede. Un sistema di voto
informatizzato consentirebbe di risolvere in modo semplice ed efficace le problematiche
descritte in merito ai “fuori sede” ed elettori all’estero. Esso garantirebbe al tempo stesso
l’uguaglianza del voto (impedendo voti multipli) e la mobilità degli elettori. Questi potrebbero
infatti votare una delle opzioni previste per la propria circoscrizione recandosi in qualsiasi
sezione elettorale sul territorio nazionale o in appositi uffici9
. Ovviamente, condizione
necessaria affinché ciò si possa realizzare è la creazione di una rete informatica in grado di
connettere tra loro tutte le sezioni elettorali.
● Facilitare l’espressione personale del voto da parte di disabili. Attualmente “i ciechi, gli
amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento” possono esprimere la
propria volontà elettorale tramite il voto assistito10
. Ciò implica tuttavia una forma di svilimento
dei caratteri di segretezza e di personalità del voto. Gli apparati elettronici possono
consentire agli individui affetti da queste disabilità una piena autonomia nell’espressione del
voto, grazie a sistemi di ausilio di varia natura.
● Rendere inequivocabile l’espressione della volontà dell’elettore. L’introduzione del voto
elettronico renderebbe superflua ogni mediazione di natura umana, fonte di possibili errori,
necessaria per la lettura e interpretazione del voto espresso mediante scheda elettorale.
Inoltre, tramite l’espressione diretta del voto su appositi apparati elettronici la “scheda nulla”,
6
Legge regionale n. 3 del 2015
7
Legge regionale n. 18 del 2007
8
Legge provinciale n. 2 del 2003
9
La soluzione proposta per gli elettori all’estero è basata su un sistema di voto (elettronico) non presidiato, in virtù della
legge 27 dicembre 2001, n. 459.
10
Art. 55 DPR n. 361/1957
20
dovuta a insufficiente o sovrabbondante espressione, non avrebbe modo di esistere. Ciò
avrebbe un forte impatto sugli elettori residenti all’estero, per cui si registrano percentuali di
schede nulle pari all’11.5% (elezioni politiche 2018), contro una media nazionale del 2%. La
diretta conseguenza di un voto elettronico sarebbe dunque un incremento della genuinità
delle elezioni: nel caso in cui l’elettore volesse evitare di esprimere una scelta, un’opzione
“scheda bianca” sarebbe sufficiente per rispecchiare la sua volontà.
● Eliminare il rischio di errori nel conteggio dei voti. Anche in presenza di uno scrutinio
regolare, vi è costantemente il rischio di errore nella compilazione manuale dei verbali.
Possibili errori di computazione o vere e proprie frodi compiute in questa fase possono
essere rilevate solo in sede di verifica dei poteri. Tale rischio verrebbe completamente
annullato da un sistema di voto elettronico. Inoltre, con un sistema cartaceo il riconteggio dei
voti non è sempre praticabile, come dimostrato in occasione delle elezioni parlamentari del
2006: di fronte alla richiesta dell’opposizione di un riconteggio di tutte le schede è stato
possibile ricontare i risultati in un campione di soli 180 seggi. In tale occasione venne
calcolato che per ricontare tutte le schede sarebbero stati necessari due mandati addizionali
di 5 anni. [10] In un voto elettronico, la possibilità di avere dei file di backup permetterebbe
un eventuale ri-conteggio dei voti più semplice, veloce e affidabile, nonché concretamente
attuabile. Di conseguenza, la fiducia dei cittadini verso tali sistemi aumenterebbe. [11]
● Evitare il broglio materiale periferico. Una delle maggiori vulnerabilità del sistema di voto
tradizionale è il fatto che, al momento dello scrutinio, le schede elettorali possono essere
annullate tramite dei segni aggiuntivi o compilate se lasciate in bianco. Qualsiasi sistema di
voto elettronico eliminerebbe l’intermediazione umana e, con essa, ogni rischio di questo
tipo.
● Velocizzare le operazioni di identificazione e scrutinio dei voti. L’introduzione di un voto
elettronico influenzerebbe tutte le fasi del procedimento elettorale. La fase di identificazione,
se informatizzata, consentirebbe il facile riconoscimento dell’elettore tramite sistemi quali
carta d’identità elettronica e scansione delle impronte digitali. Alla chiusura dei seggi, lo
scrutinio sarebbe istantaneo e richiederebbe una quantità di personale minima.
4.2 I punti di attenzione del voto elettronico tradizionale
Come verrà meglio approfondito nel prossimo capitolo, il voto elettronico presuppone l’associazione
di diversi elementi in contraddizione tra loro:
● identificazione e autorizzazione al voto degli elettori;
● verificabilità dei voti espressi;
21
● rispetto della segretezza del voto, il quale non deve poter essere collegato con colui che lo
ha espresso.
Proprio la tutela del carattere di segretezza e, più in generale, della sicurezza legata al sistema di
voto elettronico rappresentano le maggiori criticità che hanno spinto diversi Paesi europei ad
abbandonare questa forma di voto. Per un focus dettagliato sulle più rilevanti esperienze estere si
rimanda al Capitolo 4.5. In generale, è possibile affermare che le principali ragioni che hanno
determinato l’abbandono del voto elettronico abbiano una duplice natura:
● Difficoltà legate alla sicurezza informatica e forte risonanza mediatica degli stessi.
Grande attenzione a tali problematiche è stata data dal Consiglio d’Europa: fin dal 2004 una
Raccomandazione agli Stati Membri su “Legal, operational and technical standards for e-
voting” ha sottolineato come il voto debba essere sicuro e affidabile, le procedure di controllo
debbano essere trasparenti ed il corretto funzionamento degli apparati utilizzati debba essere
facilmente verificabile.
● Forte scetticismo e mancanza di fiducia pubblica che determina scelte politiche non
favorevoli all’adozione del voto elettronico. Anche in tal senso il Consiglio d’Europa, nel 2011,
ha ritenuto necessario che l’introduzione di un sistema elettronico debba essere soggetto
alla fiducia di “una significativa maggioranza”. Public trust e political trust sono la conditio
sine qua non per l’adozione del voto elettronico e per evitare l’emergere di tensioni socio-
politiche.
Altre criticità devono poi essere considerate, quali l’utilizzo di software open source, l’accesso di
tecnici informatici nella sezione elettorale e la definizione di un regolamento circa i controlli
di sicurezza. A questi, si aggiungono i costi della controprova cartacea (laddove prevista), la quale
darebbe al singolo individuo solo la possibilità di tracciare l’espressione del voto, ma non garantisce
la piena verificabilità e comprensione del procedimento elettorale.
4.3 Compatibilità del voto elettronico con i principi costituzionali
«Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.» - Costituzione della
Repubblica Italiana, art. 48 c. 2
I caratteri del voto sono stabiliti dal secondo comma dell’art. 48 della Costituzione Italiana, il quale
sottolinea quattro elementi imprescindibili: personalità, uguaglianza, libertà e segretezza. A tale
articolo viene riconosciuto carattere universale e, pertanto, si pone come “parametro unitario” per
tutte le tipologie di elezione, delle quali vengono sancite le condizioni minime [12] che devono essere
22
applicate a tutte le competizioni elettorali11, referendum inclusi. Le caratteristiche del voto devono
tuttavia essere interpretate non solo rispetto allo sviluppo dei sistemi e dei contesti politici [13], ma
anche sulla base delle normative internazionali.
La compatibilità del voto elettronico con il nostro ordinamento dipende dalla tecnologia utilizzata e
da come questa rispetti i criteri sanciti dall’art. 48. Nelle seguenti pagine, ciascuno dei quattro
caratteri è analizzato in maniera approfondita, sulla base delle pronunciazioni di esperti in materia
costituzionale, e successivamente relazionato ad un possibile sistema di voto elettronico.
4.3.1 Personalità
L’art. 48 sancisce che l’elettore debba esprimere il proprio voto di persona, pertanto, l’identificazione
al seggio deve essere un requisito necessario12
. Di conseguenza, il titolare del diritto al voto non può
né cedere lo stesso né delegarlo. A tal proposito, l’articolo 55 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
afferma che “gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto
per iscritto”13
. Un’eccezione all’invio del voto per iscritto è tuttavia prevista per i residenti all’estero
(Legge 27 dicembre 2001 n. 459). Il principio di personalità del voto non pone alcun problema
all’implementazione di un sistema di voto elettronico in un luogo presidiato dove, al contrario,
le nuove tecnologie (carta d’identità elettronica, lettura di parametri biometrici etc.) potrebbero
agevolare l’identificazione dell’elettore. Diverse problematiche sorgono invece nel caso dell’home-
voting. Secondo alcuni la personalità del voto non verrebbe garantita poiché, dopo il riconoscimento,
l’elettore potrebbe far votare qualcun altro [11] per libera scelta o per costrizione. Al contrario, altri
sostengono che tale principio sia comunque rispettato [13] e che l’utilizzo di sistemi di sicurezza
quali PIN, password e impronte digitali garantirebbe in modo sufficiente l’identificazione di colui che
esprime il voto. In generale, il problema può essere superato considerandolo l’home voting
conforme al dettato costituzionale nella stessa misura e modalità con cui viene considerato
conforme il voto per corrispondenza.
4.3.2 Uguaglianza
L’art 48, sostenendo che il voto debba essere uguale (e quindi rifacendosi al principio di uguaglianza
dell’art. 3), afferma che i cittadini sono ammessi all’esercizio del diritto al voto in condizioni di parità
e che ogni cittadino gode di un solo voto. Si va dunque ad affermare il concetto di uguaglianza
sostanziale e il divieto del voto plurimo, del voto multiplo e del voto per classi. Occorre qui una
specificazione sul voto multiplo: esso si ha quando alcuni soggetti hanno la possibilità di votare più
11
Corte Cost. 10 luglio 1968, n. 96
12
Articolo 57 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
13
Così modificato dall’art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459
23
volte o in più di un collegio, nonché i casi in cui un soggetto sia in grado di controllare il voto di altri
elettori. Dal punto di vista strutturale un sistema di voto elettronico potrebbe rispettare il
principio di uguaglianza concedendo a ciascun utente un unico accesso alla piattaforma
utilizzata per votare. Inoltre, s’è vero che taluni individui potrebbero riscontrare delle disuguaglianze
a causa di difficoltà nell’utilizzo di risorse digitali, occorre sottolineare che l’utilizzo delle tecnologie
è sempre più diffuso e che si prospetta un’ulteriore crescita che permetterà un accesso alla rete pari
al 100%. [14] [15] In tal senso, occorre far riferimento alla necessità di tutelare il diritto all’uguaglianza
digitale o informatica poiché ritenuta una questione di democrazia sostanziale, come stabilito dall’art.
8 del Codice dell’amministrazione digitale14
.
4.3.3 Libertà
La libertà del voto è volta ad assicurare la correttezza della volontà elettorale, non solo nel momento
della formazione dell’opinione dell’elettore, la quale determinerà la scelta dello stesso, ma anche nel
momento della concreta espressione del voto [16]. La necessità di chiarezza e comprensibilità dello
strumento utilizzato per esprimere il voto identifica complesse interfacce per l’espressione del voto
come mezzi che violano il dettato costituzionale. Si è fatto rientrare nel concetto di libertà di voto
anche quello di “ragionevole possibilità” di accesso ai luoghi dove poter esprimere il suffragio, fattore
che comporta per l’ordinamento una serie di compiti specifici per facilitare materialmente l’atto della
scelta [12]. Nel caso di un voto elettronico il criterio di libertà potrebbe essere facilmente
implementato tramite interfacce intuitive e immediate, o istruzioni e assistenza in loco (nel caso
di voto presidiato). Laddove la scarsa confidenza con sistemi informatici potrebbe rappresentare un
limite all’espressione del voto, sarebbe sufficiente affiancare al voto elettronico altre modalità più
tradizionali, come previsto dalla nostra proposta.
4.3.4 Segretezza
Per segretezza si intende, in linea generale, l’impossibilità di collegare l’espressione del voto ad un
determinato elettore [17]. L’art. 48, non accostando alcuna specificazione all’aggettivo “segreto”,
lascia al legislatore la possibilità di interpretarne il significato e di porre dei limiti in tal senso. Nel
nostro ordinamento, tra le forme di tutela di tale principio figurano l’obbligo di votare all’interno della
cabina con una matita fornita dall’ufficio elettorale15 o l’annullamento del voto espresso al di fuori
della stessa16
. Il concetto di segretezza può avere una concezione “interna”, che si rifà a una
componente soggettiva per cui il soggetto votante deve godere della garanzia relativa alla libertà e
alla riservatezza. Si ha poi una concezione “esterna”, rispetto alla quale l’elettore deve essere certo
dell’effettiva segretezza del voto espresso dagli altri votanti: se fosse lecita l’esibizione del proprio
14
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
15
Articolo 58, comma 2, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.
16
Articolo 62 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.
24
voto davanti a terzi, allora la possibilità di corruzione e scambi elettorali diventerebbe più concreta.
Il voto assistito, valido per gli elettori fisicamente impediti, non va contro il principio di segretezza,
poiché inevitabile per l’espressione stessa del voto e permette dunque un bilanciamento tra la
segretezza e l’universalità del suffragio. Si parla, in questo caso, di una modalità di espressione del
voto che è conditio sine qua non per porre l’elettore nelle condizioni di esprimere la propria scelta.
La questione diventa più complessa per i casi di voto remoto o voto non presidiato. Nel caso del
voto per corrispondenza, la “non riconoscibilità” è tutelata dall’art. 15 che garantisce l’inviolabilità e
la segretezza della corrispondenza17
. La questione diviene più complicata in relazione alla privacy,
poiché non può esserci la certezza oggettiva che l’elettore sia da solo nel momento di espressione
del voto. La diretta conseguenza è che nel voto non presidiato, ossia privo di un luogo pubblico e
sorvegliato in cui esprimere liberamente la propria preferenza, la segretezza deve essere
considerata o un diritto disponibile (cioè un diritto a cui l’elettore può rinunciare espressamente)
o un principio meno tutelato rispetto al voto presidiato. Una rinuncia assoluta al principio di
segretezza, seppur consapevole, pare essere in contrasto con l’art. 48 in quanto impedirebbe il
rispetto della privacy e della non riconoscibilità. Diversa è l’interpretazione di un voto non presidiato
come una minore tutela della segretezza: tale violazione non è che potenziale e lo Stato lascia al
cittadino votante l’onere di essere effettivamente solo. Sebbene alcuni facciano da ciò derivare
l’inammissibilità del voto non presidiato [12] [13] [18], non si può ignorare il fatto che sempre in più
Paesi (le cui Costituzioni impongono la segretezza del voto e vincolati dalla Costituzione europea
dei diritti dell’uomo [19]) si stiano diffondendo forme di voto di questo tipo. Ciò che è necessario in
questo caso è un bilanciamento tra il valore dell’esercizio al voto e il valore della segretezza dello
stesso. Ovviamente, tale problematica non sussiste nel caso di un voto presidiato, ossia
effettuato tramite postazioni pubbliche e sorvegliate.
Per quanto riguarda un sistema di voto elettronico, è assolutamente necessario che il voto
espresso non sia riconducibile all’elettore e che, quindi, i dati identificativi vengano separati
dal contenuto del voto: i due non devono essere in nessun modo riassociabili e garanzie tecniche
di natura crittografica diventano imprescindibili.
Dall’analisi appena effettuata in merito ai caratteri del voto, il voto elettronico può dirsi compatibile
con la nostra Costituzione, a seconda della tipologia di voto elettronico implementato. Si tratta, a
ogni modo, di un tema molto ampio e dibattuto su cui si sono espressi diversi Costituzionalisti. Tra
questi, per citarne alcuni, appaiono Pasquale Costanzo, Tommaso Edoardo Frosini e, con un
accento sul voto estero, Fusaro Carlo. Esperti che, ponendo l’accento sui dettami costituzionali,
17
Art. 15 della Costituzione: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.”
25
hanno indagato sul voto elettronico e sulle possibilità che Internet potrebbe (o meno) offrire in tal
senso.
4.4 Il voto elettronico in Italia
Sebbene nel 1912 fu proposto al Parlamento un sistema di voto basato su una macchina a leve, il
cosiddetto “votometro” dell’inventore Trespioli18
, il dibattito sul voto elettronico nacque in Italia agli
inizi degli anni 80’: i primi disegni di legge furono presentati nel periodo 1984-198819
. Alcuni di essi
proponevano procedure automatizzate per lo spoglio e il conteggio dei voti, da attuarsi tramite
l’ausilio di scanner con lettore ottico. Altre proposte estendevano l’automazione all’espressione del
voto, da effettuarsi con macchine su cui digitare il simbolo del partito/candidato scelto o su schermi
touch che avrebbero poi permesso uno scrutinio automatico del voto. Purtroppo, nessuno di questi
disegni di legge è mai stato approvato. Secondo il costituzionalista Ernesto Bettinelli, ciò può
ricondursi al continuo avanzamento tecnologico che ha impedito l’identificazione di una tecnologia
di riferimento e alla diffidenza verso rischi tipicamente associati a tali tecnologie, quali blackout,
sabotaggio o hackeraggio [13]. Nonostante ciò, ulteriori disegni di legge sono stati presentati negli
anni successivi:
● Nel 1993 venne approvato al Senato (ma non alla Camera) un disegno di legge20
che
prevedeva la digitalizzazione delle operazioni di voto e scrutinio nei seggi del comune di
Amelia (TR) in occasione dei referendum abrogativi del 18-19 Aprile dello stesso anno.
L’elettore avrebbe potuto esprimere la propria preferenza tramite un touch screen, che
avrebbe poi stampato una copia di ogni scheda da inserire nell’urna. Terminate le operazioni
di voto, il sistema elettronico avrebbe calcolato in automatico gli esiti delle votazioni.
● Nel 2002 venne presentato in Parlamento un nuovo disegno di legge21
per l’introduzione di
un sistema di voto elettronico da implementare sulla base di principi quali: tutela della
segretezza del voto, chiarezza e comprensibilità del sistema, piena automazione delle
procedure, possibilità di voto a distanza per chi si trova al di fuori del territorio nazionale o
del comune di residenza. Un disegno analogo venne riproposto nel 200922
, con l’aggiunta
dell’utilizzo di supporti cartacei per favorire la tracciabilità del voto.
18
ASCD, DPLIC, vol. 905, fasc. 907
19
Disegni di legge: Atto Camera 1895 del 11 luglio 1984, Atto Camera 1896 del 11 luglio 1984, Atto Camera 2563 del 16
febbraio 1985, Atto Camera 2668 del 13 marzo 1985, Atto Camera 3101 del 30 luglio 1985, Atto Camera 3392 del 15
gennaio 1986, Atto Camera 2408 del 2 marzo 1988, Atto Senato 3265 del 11 maggio 1988, Atto Camera 4869 del 13
maggio 1988, Atto Camera 3327 del 7 novembre 1988.
20
Atto Senato 1114 del 26 marzo 1993 (Atto Camera 2487 del 31 marzo 1993).
21
Atto Senato 1620 del 18 luglio 2002.
22
Atto Camera 2585 del 7 luglio 2009.
26
● Nel 2004, 2005 e 200623
vennero approvate tre leggi che consentivano la sperimentazione
di sistemi informatizzati per lo scrutinio del voto, rispettivamente in elezioni Europee, elezioni
amministrative ed elezioni politiche.
● Nel 201024
venne presentato, ma mai approvato, un disegno di legge per permettere ai
cittadini residenti all’estero di votare in un contesto presidiato, come in ambasciate e
consolati, mediante sistemi informatici.
Nonostante il fallimento dei disegni di legge appena descritti, nel corso degli anni sono state
sviluppate in Italia, prevalentemente a livello locale, numerose esperienze pilota: pur non avendo
alcun valore legale, gli elettori hanno avuto la facoltà di ripetere in forma elettronica il proprio voto,
già espresso in forma cartacea. I comuni coinvolti in tali sperimentazioni sono elencati in Tabella
4.1. Quasi tutte le sperimentazioni successive all’introduzione della carta elettronica hanno previsto
l’utilizzo di questo strumento in fase di identificazione.
Anno Comuni
1997 Amelia Arnad (AO), Courmayeur (AO), Issime (AO), La Salle (AO), Valsavaranche
(AO)
2000 San Benedetto del Tronto (AP)
2001 Novate Mezzola (SO) , Ortacesus (SU), Guamaggiore (CA), Escolca (CA), Serri (CA)
2003 Trieste (TS), Gorizia (GO), San Vito al Tagliamento (PN), Cividale del Friuli (UD)
2006 San Vito al Tagliamento (PN), Moraro (GO), Cremona (CR)
2013 Martignano (LE), Melpignano (LE)
Tabella 4.1 - Comuni in cui si sono verificate esperienze pilota di voto elettronico
Sperimentazioni di maggiore portata sono avvenute in Italia dal 2001 al 2005 nell’ambito del progetto
E-Poll25
, il quale è stato proposto dall’Unione Europea e ha coinvolto i comuni di Avellino,
Campobasso, Cremona, Ladispoli e Specchia. Il progetto ha visto la realizzazione di cabine elettorali
informatizzate in cui l’identità dell’elettore è stata verificata tramite una tessera elettronica e la lettura
delle impronte digitali. A questa si univa un’infrastruttura tecnologica per creare un database
23
Legge 8 aprile 2004, n. 90; decreto legge 1 febbraio 2005, n. 8, convertito in legge 24 marzo 2005, n. 40; decreto
legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 22.
24
Atto Camera 3099 del 8 gennaio 2010.
25
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/app_notizia_17705.html
27
centralizzato per consentire al singolo cittadino di votare da un qualunque seggio elettronico
presente sul territorio nazionale.
Un nuovo e inatteso impulso alla sperimentazione del voto elettronico è stato dato dalla modifica
costituzionale del 2001, che concede alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano piena autonomia nei processi elettorali locali. Come già accennato nella Sezione
4.1, una legge della provincia autonoma di Trento ha espressamente previsto una sperimentazione
del voto elettronico. La sua prima applicazione ha coinvolto 7.300 elettori durante le elezioni
amministrative del marzo 2005. Secondo alcune ricerche dell’Università di Trento26
, gli elettori
interessati hanno valutato positivamente la facilità d’utilizzo del sistema e si sono detti decisamente
favorevoli all’introduzione del voto elettronico. La sperimentazione è proseguita anche negli anni
successivi fino a interessare, nelle elezioni provinciali del 2008, circa 17.000 elettori. In modo
analogo a Trento, anche il Friuli Venezia Giulia ha disposto27
nel 2007 l’utilizzo del voto elettronico
in occasione di referendum consultivi. Il sistema introdotto in tale regione non è, tuttavia, collegato
in rete: secondo la legge regionale in oggetto, i dispositivi utilizzati per l’espressione del voto devono
essere dotati di un meccanismo per la stampa cartacea dello stesso e di un’urna per la raccolta
automatica delle schede. Ciò consente, in aggiunta al più rapido scrutinio elettronico, la possibilità
di uno scrutinio cartaceo nel caso in cui si dovessero riscontrare delle irregolarità.
Nel 201528
anche la Regione Lombardia ha introdotto l’utilizzo del voto elettronico per referendum
consultivi. La prima sperimentazione è stata effettuata in occasione del referendum per l’autonomia
tenutosi il 22 Ottobre 2017. Con 7.8 milioni di elettori, 3 milioni di votanti e un costo complessivo di
circa 23 milioni di euro, si tratta attualmente della più grande esperienza di voto elettronico sul
territorio Italiano. Gli obiettivi fissati dalla legge che ha introdotto questo sistema di voto sono una
maggiore efficienza, trasparenza ed economicità delle consultazioni elettorali. Essa descrive inoltre
le caratteristiche basilari degli apparati del voto elettronico e prevede un successivo regolamento
che ne determini gli elementi di dettaglio. Ciò che viene offerto dalla legge in questione è un sistema
di voto integrato che permetta:
● l’automazione del voto;
● l’elaborazione dei dati dei voti scrutinati;
● la trasmissione telematica dei risultati.
Deve, inoltre, essere garantita la protezione dei dati immessi e l’impossibilità di risalire alla
successione con cui le votazioni sono state espresse. É stato poi predisposto un sistema di stampa
26
Ricerche condotte da Buzzi C., Fele G., Peri P., Sartori F. del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Trento
27
Legge regionale n. 18 del 27 luglio 2007
28
Legge regionale n. 3 del 2015
28
cartacea del voto per un maggiore controllo e, per ogni comune, sono state sorteggiate le sezioni in
cui il voto elettronico avrebbe dovuto essere affiancato ad una riproduzione cartacea. In merito
all’espressione della volontà dell’elettore, il sistema prevedeva la riproduzione delle diverse schede
sullo schermo e la possibilità di scegliere la scheda bianca. Gli standard tecnici di hardware e
software sono stati definiti dal regolamento regionale adottato dalla Giunta: il fine ultimo è stato
quello di trovare un compromesso tra il potenziale tecnologico ed il senso di fiducia garantito dal
tradizionale voto cartaceo. Il Movimento 5 Stelle ha promosso la legge lombarda, specificando che
questa dovesse garantire economicità, rapidità, maggior sicurezza e maggior coinvolgimento degli
elettori nel procedimento di decisione politica.
Per quanto riguarda gli elettori all’estero, non è stata registrata alcun tipo sperimentazione in merito.
Tuttavia, la Legge 30 maggio 2012, n 67, relativo alla posticipazione del rinnovo dei Comitati degli
italiani all’estero al 2014, prevede l’utilizzo del voto elettronico, lasciando intravedere la possibilità di
implementare un sistema di home voting. Occorre tuttavia attendere l’adozione del relativo
regolamento, a cui si rimanda l’individuazione nello specifico dei sistemi di voto elettronico che
devono essere adottati.
In merito al solo conteggio informatizzato dei voti, la sperimentazione è invece iniziata in occasione
delle Elezioni Europee del 200429
coinvolgendo 1,502 sezioni elettorali. Essa si è poi ripetuta nel
200530
in occasione delle elezioni regionali (1,796 seggi della sezione Liguria) e nel 200631
in
occasione delle elezioni parlamentari (12.680 sezioni in Liguria, Lazio, Puglia e Sardegna).
4.5 Il voto elettronico all’estero
Come già anticipato nel Capitolo 4.2, diversi Paesi europei hanno avuto esperienze fallimentari di
voto elettronico, concluse con un suo abbandono. Tuttavia ciò non deve far pensare a un generale
ridimensionamento dell’uso di tecnologie nel procedimento elettorale. Al contrario, come si evince
dalla Figura 7, nel mondo vi è una crescente attenzione verso la digitalizzazione dei sistemi di voto,
processo che, è opportuno sottolinearlo, non è stato affrontato in modo uniforme dai vari Governi.
Per una maggiore comprensione di come il voto elettronico sia stato implementato all’estero è
dunque opportuno analizzare nel dettaglio alcuni dei Paesi più significativi, evidenziando le best
practice a cui si dovrà necessariamente ispirare la nostra proposta:
● utilizzo di un codice sorgente open source;
29
Legge 8 aprile 2004 n. 90
30
Decreto legge 1 febbraio 2005, n. 8
31
Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 150
29
● implementazione di un sistema di crittazione a doppia chiave, pubblica e privata;
● separazione dei dati relativi ai votanti rispetto ai voti memorizzati;
● creazione di un team di esperti informatici.
Figura 7 - Mappa della diffusione del voto elettronico nel 2015 [20]
4.5.1 Esempi di insuccesso del voto elettronico
Tra i principali casi di insuccesso del voto elettronico spicca la Repubblica Federale Tedesca che,
con la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 3 marzo 2009, sostiene che la conditio sine qua
non per la formazione di una volontà politica democratica sia la pubblicità del voto. [21] Ciò implica
che tutti i passaggi elettorali siano sottoponibili a un controllo pubblico. Le problematiche emerse nel
caso tedesco riguardano la sicurezza informatica, tanto in termini di software che di hardware, e il
non soddisfacente controllo preventivo delle macchine di voto. Ciò che ne deriva è l’impossibilità
di garantire l’assenza di manipolazioni di voto, di possibili malfunzionamenti o attacchi
hacker. Una soluzione, in questo caso, potrebbe essere l’adozione di software open source, i quali
andrebbero a sostituirsi ai codici sorgente proprietari. Una seconda difficoltà riscontrata in Germania
fa poi riferimento all’impossibilità del controllo individuale dell’elettore sul voto. Ogni elettore
dovrebbe, in altre parole, essere messo nella condizione di verificare che il suo voto venga
conteggiato correttamente e che la genuinità dello stesso venga preservata. Sotto questo punto di
30
vista, un sistema di voto elettronico è da considerarsi non in linea con la costituzione32
. Pertanto, in
Germania, il legislatore che volesse adottare il voto elettronico, dovrebbe anche predisporre un
sistema di stampa per ogni voto espresso, che sia favorevole al controllo dell’elettore stesso e a un
eventuale riconteggio.
Sulla scia delle ragioni politiche tedesche, nel giugno 2014 anche il Governo norvegese ha deciso
di abbandonare il voto elettronico, nonostante la segretezza del voto non sia tutelata a livello
costituzionale [19] e l’implementazione del voto elettronico non abbia determinato una variazione
nei tassi di partecipazione elettorale. Il problema emerso, in questo caso, riguarda la limitata
conoscenza dei meccanismi di sicurezza del sistema da parte degli elettori, da cui è derivato
il venir meno di un’elezione libera e genuina e l’assenza di un diffuso consenso verso la votazione
elettronica.
In Irlanda, nel 2004, il problema riscontrato dalla Commission on Electronic Voting istituita dal
Governo per valutare l’introduzione di questa modalità di voto riguardò l’impossibilità di garantire la
prova del pieno funzionamento del voto elettronico che, pertanto, non venne adottato.
I Paesi Bassi, a loro volta, hanno abbandonato la votazione elettronica nel 2008, quando è stato
dimostrato che le apparecchiature utilizzate potevano essere manomesse, i voti di una determinata
lista essere attribuiti a un’altra e la segretezza del voto essere resa nulla dall’intercettazione di un
segnale radio attraverso apparati collocati all’esterno del seggio.
Il basso livello di affidabilità è stato motivo di abbandono anche da parte della Gran Bretagna e
della Finlandia, dopo che entrambi i Paesi avevano ufficialmente testato la modalità elettronica
come sistema di votazione. Nel caso britannico, nel 2008 sono emerse problematiche legate alla
bassa fiducia del pubblico, sia in merito all’accessibilità del voto elettronico che alle difficoltà tecniche
dello stesso. Nel 2009 in Finlandia alcuni errori avvenuti nella consultazione elettronica33
hanno
necessitato la ripetizione in forma cartacea delle elezioni in tre comuni.
In Francia, nel 2003, diversi inconvenienti (quali ad esempio, lunghi tempi di attesa e non
corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi alle votazioni e il numero dei voti espressi) ha
portato il Governo a introdurre una moratoria a partire dal 2008. Di conseguenza, il numero dei
comuni ammessi all’utilizzo della votazione elettronica è calato e gli unici a utilizzare tale sistema
sono ora i residenti all’estero34
.
32
Par. 112 della sentenza.
33
Comunicato stampa del Ministero della giustizia del 23 aprile 2009, New municipal elections in Vihti, Karkkila, and
Kauniainen, http://oikeusministerio.fi.
34
V. in proposito il Rapport d’Information sul voto elettronico presentato dal Senato il 9 aprile 2014 (n. 445) che, oltre a
riportare i problemi riscontrati, raccomanda di stabilizzare la moratoria del 2008 e di utilizzare il voto elettronico solo per il
voto a distanza dei residenti all’estero rafforzando, peraltro, le garanzie di sicurezza ora previste.
31
4.5.2 Esempi di successo del voto elettronico – Belgio
Il Belgio è stato uno dei primi Paesi al mondo ad applicare la tecnologia elettronica al processo
elettorale, che fino al 2012 consentiva l’utilizzo di due possibili sistemi di voto elettronico, entrambi
basati su carta magnetica: il “Digivote” prodotto dall’azienda Steria, utilizzato dall’85% dei seggi, e il
“Jites” prodotto dall’azienda Stesud ed utilizzato nel restante 15% dei seggi. Per entrambi i sistemi
le modalità di voto erano analoghe: una volta effettuata l’identificazione dell’elettore, veniva ad esso
assegnata una carta magnetica assolutamente anonima. Questo entrava nella cabina elettorale ed
inseriva la carta magnetica in un computer. L’elettore esprimeva dunque il proprio voto toccando lo
schermo del touch screen e confermando la propria scelta. Il computer registrava il voto sulla carta
magnetica, che veniva successivamente mostrata al presidente del seggio per dimostrare l’assenza
di segni di riconoscimento. La tessera era quindi inserita in un’urna elettronica che, oltre a registrare
il voto, la custodiva per un eventuale riconteggio elettronico.
Come avvenuto in altre Nazioni, anche in Belgio il voto elettronico è stato oggetto di ampi dibattiti,
soprattutto in seguito ad alcuni problemi e malfunzionamenti verificatisi nel corso degli anni.35
Per
fronteggiare tutto ciò sono state introdotte diverse misure di sicurezza e controllo. Il codice sorgente
è stato reso pubblico: ogni formazione politica con almeno due rappresentati può delegare un team
di esperti per esaminare il software prima delle elezioni. Il giorno successivo alla chiusura dei seggi
il codice sorgente è pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno. Inoltre, a partire dal 1988 è
stato istituito un Collegio di esperti informatici il cui obiettivo è quello di monitorare il funzionamento
dei sistemi di voto e fornire raccomandazioni utili al loro continuo miglioramento.
Il fatto che il voto elettronico sia utilizzato in Belgio da più di vent’anni ha fatto sì che tale sistema sia
stato sottoposto a vari studi da parte di organismi quali OSCE/ODIHR [22] [23], Consiglio d’Europa36
e centri di ricerca universitari37
. Alla luce di questi studi, a partire dalle elezioni locali del 2012, i
sistemi “Digivote” e “Jites” sono stati affiancati dal sistema “Smartmatic”, il quale aggiunge ai
precedenti meccanismi la stampa di un biglietto cartaceo con indicata la scelta espressa sia in modo
testuale che tramite codice QR. Tale biglietto viene fatto leggere da un apposito lettore che ne
registra il voto ed è successivamente inserito in un’urna. La scelta di sostituire la tessera magnetica
con un biglietto di carta permette un successivo riconteggio non solo elettronico ma anche manuale,
eliminando dunque ogni eventuale perplessità relativa alla mancanza di una prova cartacea del voto.
35
Tra questi il più famoso avvenne nel 2003 a Schaerbeek, dove un candidato ottenne un numero di voti maggiori
rispetto al numero di preferenze complessive della sua lista.
36
Consiglio d’Europa, Legal, operational and technical standards for e-voting. Recommendation Rec(2004)11 adopted
by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 September 2004 and explanatory memorandum,
Strasbourg Cedex, 2005.
37
KU Leuven e altri, Be Voting. Study on Electronic Voting Systems, 2007
32
4.5.3 Esempi di successo del voto elettronico – Svizzera
Se in alcuni Paesi europei il voto elettronico presidiato sembra aver avuto una battuta d’arresto, in
molti altri vi è un crescente interesse verso sistemi di home voting. Tra i paesi più significativi emerge
la Svizzera, i cui cittadini possono esercitare il proprio diritto di voto secondo tre modalità: recandosi
presso il seggio elettorale, per via postale o tramite voto elettronico online.
Sebbene il voto elettronico sia di competenza della Cancelleria Federale, ciascun Cantone è
responsabile per la sua organizzazione ed attuazione. Ad esempio, nel cantone di Ginevra la
maggior parte del software è open source. Prima delle elezioni viene inviato ad ogni avente diritto al
voto una busta contenente un codice personale di sedici cifre ed una password di sei cifre nascosta
sotto un’area da grattare. Per poter usufruire del voto elettronico l’elettore deve connettersi ad una
qualsiasi postazione internet ed inserire il proprio codice identificativo in un’apposita pagina web.
Effettuato il riconoscimento, l’elettore esprime il proprio voto ed inserisce la propria data di nascita
unitamente alla password a sei cifre. Solo a questo punto il sistema conferma la registrazione del
voto.
Il rischio di un voto multiplo è scongiurato da alcuni accorgimenti: il registro informatico è il medesimo
sia per chi utilizza l’home voting che per chi vota per corrispondenza, rendendo di fatto impossibile
registrare due voti espressi tramite queste due modalità. Inoltre il voto elettronico è possibile solo
fino al giorno precedente la consultazione ed il certificato da presentare al seggio elettorale è il già
citato documento contenente il codice personale e la password. Nel caso in cui l’elettore si presenti
con la password scoperta, prima di essere ammesso al voto il personale del seggio verifica che non
abbia già votato elettronicamente. Infine, la segretezza del voto è assicurata da un sistema di
crittazione dei voti, depositati in un “urna elettronica” in ordine casuale, e dalla separazione dei dati
relativi ai votanti rispetto ai voti memorizzati.
Data la positiva esperienza sul suolo nazionale, a partire dal 2007 il Consiglio federale ed il
Parlamento elvetico hanno deciso di estendere il voto elettronico a tutti i cittadini residenti all’estero
e domiciliati in quei Paesi38
che consentono di ricevere ed inviare dati criptati come quelli utilizzati
dai sistemi di voto elettronico. Questi rappresentano circa il 90% degli Svizzeri residenti all’estero. Il
rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico39
pubblicato nel 2013 ha sottolineato come in
38
Paesi membri dell’Unione Europea, Stati firmatari dell’Intesa di Wassenaar del 1996, Andorra, Liechtenstein, Monaco,
San Marino, Città del Vaticano e Cipro del Nord.
39
Rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico. Valutazione dell’introduzione del voto elettronico (2006-2011) e
basi per l’ulteriore sviluppo, 14 giugno 2013
33
Svizzera, nonostante qualche polemica, l’utilizzo del voto elettronico è ben accetto e risulta
particolarmente elevato (spesso oltre il 50%), soprattutto nel caso degli Svizzeri residenti all’estero.
4.5.4 Esempi di successo del voto elettronico – Francia
Nonostante il dietrofront nei confronti del voto elettronico sul territorio nazionale, di cui si è già
discusso nel Capitolo 3.3, a partire dal 2008 la Francia offre ai residenti all’estero quattro diverse
modalità di voto: il voto presso la sede consolare, il voto per procura, il voto per corrispondenza ed
il voto via internet. Queste ultime due modalità non sono tuttavia utilizzabili in occasione delle
elezioni presidenziali e dei referendum, in quanto, trattandosi di votazioni a collegio elettorale unico,
non è possibile giustificare la disuguaglianza del voto tra i residenti all’estero e quelli in territorio
nazionale. Inoltre, per scongiurare il rischio di voto multiplo, ciascuna delle quattro modalità di voto
è disponibile in tempi differenti: prima il voto elettronico, poi quello per corrispondenza, infine quello
presso il seggio elettorale o per procura.
Almeno quindici giorni prima delle votazioni, tutti i Francesi residenti all’estero ed iscritti in un ufficio
elettorale consolare ricevono via posta un codice di identificazione. Tale codice è inviato
nuovamente via sms dieci giorni prima del primo turno. Infine, cinque giorni prima dell’inizio delle
operazioni di voto vengono inviate via mail le password valide per ciascun turno. Per poter esercitare
il proprio diritto elettorale gli elettori devono connettersi ad un sito web creato appositamente, inserire
il codice identificativo e la password ed esprimere la propria scelta. La segretezza ed inviolabilità del
voto è garantita da un sistema a doppia chiave, una pubblica ed una privata, generate pochi giorni
prima dell’inizio delle votazioni e custodite dall’Ufficio del voto elettronico. Tale ufficio è stato istituito
ad hoc40
e, oltre a possedere le chiavi di decriptazione dei codici, ha il compito di garantire il regolare
svolgimento delle elezioni e di verificare il corretto funzionamento degli apparati elettronici.
A differenza della Svizzera, che ha permesso l’utilizzo del voto via Internet solo da determinati stati,
la Francia ha esteso al massimo la possibilità di utilizzo di questo canale di voto, limitandosi a
segnalare agli elettori quali siano i Paesi in cui la trasmissione di segnali criptati è interdetta o
impossibile.
L’esteso uso di questo canale di voto è testimoniato dai risultati delle elezioni del 2012: su poco più
di un milione di Francesi iscritti presso gli uffici consolari, solo 210.000 cittadini avevano fornito le
credenziali necessarie per poter votare via Internet. Complessivamente furono 220.000 i cittadini
che votarono dall’estero, ma di questi circa 120.000 utilizzarono il voto via Internet. Nelle elezioni
40
Art. R176-3-1 del Codice elettorale
34
parziali41
dell’anno successivo la percentuale di utilizzo del voto elettronico è cresciuta fino al 65.9%
[24].
4.5.5 Esempi di successo del voto elettronico – Estonia
Nel 2005 l’Estonia è diventata il primo paese al mondo a utilizzare il voto elettronico via internet per
votazioni legalmente vincolanti. Il sistema di voto utilizzato in Estonia ruota intorno alla carta
d’identità elettronica, diventata obbligatoria dal 2002 e che consente l’accesso ad un numero
elevatissimo di servizi.
Come nel caso di Francia e Svizzera, anche in Estonia il sistema di internet voting è a doppia chiave,
pubblica e privata: attraverso il sistema elettronico l’elettore crea una busta interna virtuale (un voto
criptato) ed una esterna virtuale (una firma digitale). Una volta verificata l’identità del votante ed il
suo diritto di voto, la firma digitale viene rimossa ed il voto criptato viene inserito in un sistema
separato dove tutti i voti, non più riconducibili all’identità degli elettori, vengono decriptati e
conteggiati. Come avviene in molti altri paesi, anche in Estonia a partire dal 2013 il codice sorgente
è reso pubblico in modo da permettere a tutti gli interessati di studiare il software e di sottoporlo a
test.
È possibile votare via internet dal decimo al quarto giorno prima delle elezioni, ed è necessario che
il computer da cui si vuole votare disponga di un lettore di carta elettronica (periferica a basso costo
e facilmente reperibile). Il riconoscimento dell’elettore avviene tramite l’introduzione della carta
d’identità elettronica nell’apposito lettore e l’inserimento di due PIN necessari per verificare che
l’elettore sia registrato nella lista elettorale e, successivamente, criptare ed inviare il voto espresso.
Al termine del processo l’elettore riceve un messaggio a conferma della corretta ricezione del voto.
È interessante notare come studi statistici [25] [26] effettuati nel 2009 in Estonia hanno rilevato che
il 16.3% degli elettori che hanno votato via internet hanno dichiarato che non si sarebbero presentati
alle urne se tale modalità di voto non fosse stata disponibile: ciò avrebbe comportato una perdita
complessiva di affluenza pari al 2,6%.
41
Le elezioni parziali del 2013 hanno riguardato solo la circoscrizione 1 e 8.
35
5. La blockchain
5.1 Definizioni
Prima di iniziare ad affrontare la tecnologia alla base della presente proposta è opportuno fornire
alcune definizioni di fondo:
● Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica/privata. I sistemi a crittografia asimmetrica
vengono utilizzati per assegnare a un utente una identità digitale, verificabile pubblicamente
in qualsiasi momento. Essi rappresentano un tipo di crittografia che prevede l’assegnazione
a ogni utente di una coppia di chiavi, una pubblica e una privata, correlate tra di loro, al fine
di crittografare e decriptare delle informazioni. La chiave pubblica, accessibile a chiunque,
viene utilizzata per crittografare le informazioni, mentre la chiave privata, accessibile solo
all’utente che la possiede, viene utilizzata per decriptare le informazioni crittografate con la
chiave pubblica. In questo modo, qualsiasi documento crittografato con la chiave pubblica è
accessibile solo al proprietario della chiave privata. La coppia chiave pubblica/privata può
essere utilizzata anche come sistema di firma digitale, in quanto è possibile dimostrare in
maniera univoca la proprietà di un documento. In questo caso la chiave privata viene usata
per firmare le informazioni, mentre la chiave pubblica viene usata per dimostrare
pubblicamente la proprietà unica ed esclusiva di quelle informazioni da parte dell’utente.
● Dimostrazione a conoscenza zero. La dimostrazione a conoscenza zero (zero-knowledge
proof) è il protocollo di riferimento per dimostrare che un particolare utente abbia votato, che
il suo voto sia valido e non sia stato alterato, senza tuttavia rivelare alcuna informazione sul
voto conseguito. Tale protocollo è stato proposto per la prima volta nel 1985 da alcuni
ricercatori del MIT e stabilisce i metodi per cui un soggetto può dimostrare che una
determinata affermazione sia vera senza tuttavia rivelare l’informazione stessa.
● Blockchain. La blockchain è un registro (ledger) digitale pubblico, condiviso e distribuito su
una rete di computer peer-to-peer. È progettata per verificare l’integrità delle informazioni
che vengono scritte in maniera completamente autonoma e per rendere estremamente
difficile, se non impossibile, l’alterazione delle informazioni salvate. Ciò è dovuto al fatto che
il processo di registrazione dell’informazione non è conseguito da un’autorità centrale ma è
distribuito su più computer. Questa ripartizione permette di diluire sensibilmente il rischio di
manipolazione da parte di soggetti malevoli. Il sistema è ulteriormente protetto da un
meccanismo di consenso che richiede che la maggior parte dei nodi all’interno della rete sia
d’accordo sulle informazioni contenute all’interno della rete stessa. I dati, inoltre, sono
memorizzati utilizzando delle funzioni crittografiche che ‘incatenano’ tra di loro le
informazioni, in modo che l’alterazione di un singolo dato alteri inequivocabilmente tutta la
struttura della blockchain, rendendo facilmente visibile l’alterazione. Per scrivere sulla
36
blockchain, ogni utente ha a disposizione una coppia di chiavi pubblica/privata che identifica
la sua identità digitale. La chiave pubblica viene anche chiamata indirizzo e identifica
pubblicamente l’utente all’interno del network. Tutti questi meccanismi contribuiscono a
rendere estremamente sicura la blockchain. Condizione necessaria affinché tutti i sistemi di
sicurezza siano efficienti è che la blockchain sia decentralizzata e pubblica (permissionless),
ossia che i computer che garantiscono la funzionalità della rete appartengano a più utenti.
Spesso questo non è possibile e, nel caso in cui i nodi della rete appartengano a uno o pochi
soggetti, si parla di blockchain privata (permissioned): in tal caso è necessario ricorrere a
sistemi di certificazione che validino le informazioni contenute.
● Hash e funzione di hash. Si tratta di una funzione crittografica che mappa un messaggio
segreto in una stringa cifrata di valori, tipicamente molto lunga, per evitare la sovrapposizione
con altri messaggi.
● Mining. Processo di aggiunta di un nuovo blocco alla blockchain, che richiede la verifica di
un problema computazionale, tipicamente energivoro e con tempi medi più o meno elevati.
Come verrà spiegato successivamente, la verifica del problema computazionale avverrà
tramite i nodi coinvolti nella creazione della blockchain. Il termine fa riferimento al lavoro fisico
nelle miniere in virtù delle grandi risorse computazionali richieste.
5.2 Vantaggi della blockchain
Come riportato nelle definizioni, la blockchain o catena a blocchi è un registro digitale pubblico, che
nasce con l’obiettivo di mantenere l’integrità e la qualità dei dati in essa conservati rispetto ai classici
database. I vantaggi principali rispetto a un database tradizionale sono:
● Sicurezza informatica contro manipolazioni. Rispetto a un tradizionale sistema costituito
da un server centrale e un manager dell’attività di conteggio, la tecnologia blockchain
consente una maggiore resilienza contro manipolazioni esterne. Nel momento in cui un
eventuale attore malevolo dovesse modificare elementi intermedi della catena, si verrebbe a
creare un’incongruenza tra l’hash del blocco corrente e quello del blocco successivo,
evidenziando dunque una manomissione del sistema. L’elemento più vulnerabile risulta
essere solo l’ultimo blocco della catena. Tuttavia, l’aggiunta di un nuovo blocco è resa difficile
dalle difficoltà del mining (estremamente energivoro) e dalla necessità dell’approvazione
della rete. Il registro è di conseguenza immutabile da modifiche non condivise dalla rete.
● Integrità dei dati. La diretta conseguenza del punto precedente è l’affidabilità dei dati salvati.
Gli eventuali voti e informazioni elettorali conservati risultano di elevata qualità, stabili e
verificabili in più punti.
37
● Visualizzazione dei dati. L’integrità dei dati, l’eventuale uso di software open source e
l’aspetto pubblico del registro (il ledger è per definizione un registro accessibile da ogni nodo
della rete) incrementano la trasparenza della tecnologia blockchain e quindi anche della
modalità di voto. Questo riduce brogli e processi corruttivi, oltre a garantire la possibilità di
visionare il voto in ogni momento, come richiesto dai vari costituzionalisti.
● Facilitare processi consultivi. Proprio perché il registro o ledger è pubblico è possibile
sapere in ogni momento a che punto sia il processo di voto, chi ha votato (grazie alla
crittografia hash è possibile sapere chi senza sapere il contenuto) e garantire la correttezza
del voto. Di conseguenza, la conta dei voti è istantanea. Ciò potrebbe garantire una maggiore
espansione di strumenti consultivi di politica diretta, in particolare a livello locale.
5.3 Overview della tecnologia
Sebbene ogni sistema che implementa una blockchain deve garantire delle condizioni base come
come un numero sufficiente di nodi per la sicurezza, un sistema di comunicazione tra i nodi, un
meccanismo di consenso tra i nodi per la validazione dei dati e un database per il salvataggio dei
dati, esistono implementazioni diverse della blockchain, varianti nate per soddisfare esigenze ben
specifiche. Alcune blockchain favoriscono una elevata velocità nella convalida delle transazioni, altre
permettono di trasferire dati solo tra determinati nodi. Esistono blockchain che si specializzano per
diventare piattaforme di sviluppo di applicazioni decentralizzate. Questo rende il panorama
blockchain molto variegato. Le caratteristiche principali però con la quale vengono identificate le
blockchain sono:
● blockchain pubblica o blockchain privata;
● algoritmo di consenso;
● elenco delle transazioni in chiaro o celato.
5.3.1 Tipologie di blockchain
Esistono due tipologie diverse di blockchain che possono essere create: pubbliche (o
permissionless) e private (permissioned). Nel caso delle blockchain pubbliche, di cui fanno parte ad
esempio le blockchain di Bitcoin ed Ethereum, chiunque può mettere a disposizione il proprio
computer per diventare un nodo della rete che convalida le informazioni. Anche se a prima vista può
risultare controintuitivo, è proprio questa decentralizzazione ciò che assicura la massima sicurezza
della rete. Infatti, per poter partecipare al processo di validazione delle informazioni, ogni nodo deve
seguire un protocollo, definito nell’algoritmo di consenso, per poter aggiungere un blocco alla
38
transazione, competendo con gli altri nodi della rete. Il primo nodo che riesce ad aggiungere un
blocco, lo propaga a tutti gli altri nodi della rete che lo verificano. Se la maggior parte degli altri nodi
ritiene il blocco valido, cioè viene raggiunto il consenso, il nodo vincitore viene ricompensato con
una somma in denaro che lo ripaga ampiamente del costo dell’energia spesa per risolvere il gioco.
A questo punto, i nodi iniziano una nuova competizione per risolvere il gioco crittografico. E’ evidente
che se il nodo vincitore prova a convalidare transazioni non corrette o malevole, gli altri nodi della
rete se ne accorgono istantaneamente e la ricompensa non viene erogata, facendo perdere soldi al
nodo e isolandolo dal resto della rete. Se da un lato questo processo assicura la veridicità delle
informazioni della rete, dall’altro non è possibile controllare in nessun modo la struttura della rete,
non è possibile assegnare comportamenti specifici a determinati nodi e soprattutto non è possibile
controllare il flusso e la visibilità delle informazioni, poiché nelle blockchain pubbliche, a meno di
casi particolari, le informazioni sono accessibili a chiunque.
Nel caso di blockchain private, come Hyperledger, vengono introdotti meccanismi per cui è
possibile controllare e definire il comportamento di ogni singolo nodo, come ad esempio quali sono
i nodi che convalidano le transazioni, ma soprattutto la visibilità delle informazioni. È bene
sottolineare che, in questo caso, il sistema rinuncia alla decentralizzazione in quanto la struttura
della rete è definita a priori da un ente centrale. Il maggiore controllo sulla rete avviene dunque al
prezzo di una minor sicurezza rispetto alla blockchain pubblica, in quanto l’ente potrebbe accedere
direttamente a ogni singolo nodo della rete e modificarlo. Inoltre un sistema centralizzato risulta per
definizione maggiormente vulnerabile a un attacco informatico.
5.3.2 Algoritmo di consenso
L’algoritmo di consenso è l’insieme di regole e procedure che i nodi condividono per raggiungere un
accordo sulla veridicità delle informazioni contenute nella blockchain e quindi validare nuovi blocchi
da aggiungere alla blockchain. Gli algoritmi principali sono:
● Proof of work. Si tratta dell’algoritmo di consenso utilizzato dalla rete Bitcoin. Ogni singolo
nodo che partecipa alla rete utilizza le sue risorse computazionali (al costo di una certa
quantità di energia elettrica) per risolvere un gioco crittografico molto complesso competendo
con tutti gli altri nodi della rete. Se riesce a risolverlo per primo può convalidare un certo
numero di transazioni e aggiungere un nuovo blocco alla blockchain, ricevendo un compenso
dalla rete per il lavoro svolto. Sebbene sia uno degli algoritmi più sicuri, richiede il dispendio
di una grossa quantità di energia e potrebbe risultare non-economico per l’elaborazione
enormi quantità di dati.
● Proof of stake. E’ l’algoritmo di consenso destinato a sostituire il Proof of Work nella rete
Ethereum. In questo caso esiste un set definito di nodi che convalida le transazioni. Per
39
garantire la validità delle transazioni, il nodo validatore blocca un certa quantità di moneta
digitale che verrà a esso restituita solo se la rete accetterà il nuovo blocco. Nonostante
questo algoritmo sia infinitamente meno dispendioso in termini di energia elettrica rispetto al
Proof of Work, risulta essere ancora ancora in fase di testing e richiederà un adeguato
sviluppo.
● Byzantine fault-tolerant algorithm. Si tratta dell’insieme degli algoritmi di consenso minori
utilizzati in sotto-versioni della blockchain. Per citarne alcuni: Delayed Proof of Work,
Delegated Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of Weight e Proof of Reputation.
5.3.3 Tipologia di transazioni
L’ultima differenza tra le varie tecnologie blockchain è il carattere pubblico/privato del registro delle
transazioni. Nel di registro pubblico, come avviene per Bitcoin ed Ethereum, tutte le transazioni
sono accessibili a tutti. In questo caso è possibile ricostruire facilmente lo storico di ogni singolo
movimento, è possibile accedere alla quantità di moneta posseduta da ogni utente e il processo di
validazione di nuovi blocchi è diretto, essendo tutti i dati accessibili. Esistono però delle blockchain,
come quella di ZCash, con registro privato in grado di celare completamente le transazioni e la
quantità di moneta di ogni utente. In questo caso, per poter dimostrare di possedere una certa
quantità di moneta e di poterla spendere, senza rivelare il suo valore, si utilizzano algoritmi basati
su Zero Knowledge Proof. Ciò consente a tutti gli utenti di eseguire transazioni in totale anonimato,
consentendo comunque la verifica della veridicità delle transazioni sul ledger.
5.4 Applicazioni della tecnologia al voto
Sulla base dei precedenti paragrafi, si comprende come la blockchain sia un sistema di registro di
transazioni, idealmente resiliente a molti attacchi informatici standard. Ciò è dovuto alle sue peculiari
caratteristiche: il meccanismo di consenso, la decentralizzazione e la crittografia. Tale tecnologia
può essere utilizzata per registrare una votazione: ciascun voto è rappresentato da una transazione
di una somma predefinita di moneta virtuale dal portafoglio dell’elettore al portafoglio di un candidato.
Le transazioni vengono registrate su una bacheca pubblica quale il registro a blocchi.
La più nota delle tecnologie blockchain, il Bitcoin, può essere facilmente implementato per far
esprimere preferenze personali verso un determinato candidato, ma avrebbe lo svantaggio di
produrre una transazione, ossia un’espressione del voto, completamente trasparente. Segue che il
Bitcoin viola la segretezza del voto.
40
Esistono tuttavia nuovi protocolli basati su altre criptovalute che garantiscono una transazione in
totale anonimato. In questo report citiamo l’esempio di Z-cash e, in minor parte, Ethereum. Per
semplicità dividiamo il protocollo di voto in quattro fasi: registrazione, invito, voto e verifica.
Aspetto centrale di tutto il sistema di voto è la zero-knowledge proof, che garantisce la correttezza
e la completezza dell’informazione senza mostrarne il contenuto: ciò è fondamentale per permettere
all’elettore di eseguire correttamente la transazione di voto, senza rilevare il contenuto o l’indirizzo
del candidato prescelto. Ciò è possibile tramite l’utilizzo di indirizzi di portafoglio completamente
anonimi, come avviene nel caso di Z-cash, o utilizzando indirizzi non-anonimi ma con verifiche
multiple della correttezza. I prossimi paragrafi spiegheranno nel dettaglio le transazioni di tipo Z-
cash ed Ethereum e le fasi di voto sopra citate.
5.4.1 Transazione Z-cash
Z-cash è un tipo di criptovaluta che differisce dal Bitcoin in quanto la transazione può essere
completamente anonima in virtù di una proof-of-work (la risoluzione del problema numerico per
garantire la validazione della transazione su registro) definita in ambiente di zero-knowledge, ossia
senza sapere né contenuto né indirizzi.
In linea generale, le transazioni possono essere trasparenti, private, scudate o de-scudate, mentre
gli indirizzi del portafoglio possono essere di tipo “t” (trasparente) o “z” (zero informazione o anonimi):
● Le transazioni trasparenti avvengono con indirizzi “t” e hanno un contenuto noto al registro.
● Al contrario le transazioni private utilizzano gli indirizzi “z” e hanno un contenuto ignoto al
registro. Ciò che è noto è esclusivamente la sua correttezza.
● La transazione scudata rappresenta una soluzione intermedia, in quanto è caratterizzata
da un contenuto e un destinatario sconosciuti, ma da un mittente noto.
● Le transizioni de-scudate sono infine caratterizzate da un mittente e un contenuto ignoti al
registro, ma destinatario noto.
La tipologia di transizione di interesse per il voto elettronico è quella de-scudata in quanto, come
previsto dalla nostra costituzione, consente pieno anonimato dell’elettore (il mittente) e del voto
espresso (il contenuto) mentre garantisce la conoscibilità dei candidati (i destinatari).
La transazione Z-cash è nota come transazione congiunta o joint-split transfer, in quanto comprende
un valore monetario di input e di output della transazione e due note di transazione associate. La
struttura di una moneta Z-cash, chiamata ZEC, contiene quindi:
● un indirizzo di pagamento (Z-address);
● quantità monetaria (espressa in Zatoshi);
41
● parametro di verifica della spesa (primo valore o valore R)
● parametro di nullificazione della spesa (secondo valore o valore ⍴).
In Z-cash, l’algoritmo di consenso, oltre a verificare che il valore della transizione e gli indirizzi siano
corretti, deve riscontrare un commitment (dichiarazione di spesa) e una nullificazione (dichiarazione
di ricezione della transazione) sia per il mittente che per il destinatario. Per ogni transazione, il
possessore di un indirizzo di pagamento genera un valore R rappresentante una dichiarazione di
spesa (detta nota di commitment). A copertura della transazione verso il nuovo destinatario, viene
generato un valore ⍴ per nullificare una precedente nota di proprietà del mittente e dello stesso
valore della nuova transazione (nullificazione della nota). Questo processo, che può sembrare
farraginoso, serve a evitare che il denaro del mittente possa essere usato più di una volta. Nel caso
del voto, evita che un utente voti due volte. In conseguenza, non esiste di fatto ZEC senza nota di
dichiarazione e nullificazione. L’aspetto innovativo dello Z-cash è che la verifica della correttezza
del valore e degli indirizzi avvenga senza sapere il contenuto di questi, ossia uno zero-
knowledge proof. Nello specifico, si utilizza l’algoritmo zk-SNARK o Zero-Knowledge Succinct Non-
Interactive Argument of Knowledge, che si riferisce ad un argomento:
● a conoscenza zero (non necessita il contenuto della transizione da verificare);
● succinto (l’algoritmo è rapido, consente di risolvere il problema crittografico nell’ordine dei
millesimi di secondo);
● non-interattivo (la verifica avviene con una sola transazione tra utente e nodi).
Un ultimo aspetto fondamentale è la verifica tra mittente e destinatario, che avviene attraverso un
tipico sistema a chiave asimmetrica pubblica e privata, di tipo dinamico (con chiavi vengono generate
per ogni transazione). Si ricorda che, in quanto tecnologia blockchain, tutte queste informazioni sono
riportate e verificate sul registro a blocchi collegate tra di loro in maniera che ogni blocco abbia una
transazione e informazioni della precedente (tramite hash). Per ulteriori dettagli, si invita il lettore ad
una ricerca approfondita negli articoli in bibliografia42
.
5.4.2 Registrazione
Seguendo il protocollo proposto da Tarasov, i prossimi paragrafi si baseranno su un modello di voto
che funzioni su piattaforma Z-cash, avente un’Autorità centrale per la verifica dell’identità e
l’iniziazione della blockchain. Una volta registrato, l’utente/elettore riceve un account e uno specifico
token di voto con cui potrà eseguire la transazione (ovverosia l’espressione del voto). La
42
https://z.cash/technology/zksnarks/
https://scss.tcd.ie/publications/theses/diss/2017/TCD-SCSS-DISSERTATION-2017-015.pdf
https://z.cash/blog/anatomy-of-zcash/
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Yezers - TdR Vote-Chain

  • 1. 1 Vote Chain Garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, sempre ed ovunque Team di Ricerca
  • 2. 2 INDEX 1. Cos’è Yezers? 2. Il team di ricerca si presenta 3. Definizione del problema 3.1. Gli ostacoli nell’esercizio del diritto al voto 3.2. Individui maggiormente colpiti 3.2.1. Studenti fuori sede 3.2.2. Pendolari di lungo raggio 3.2.3. Residenti all’estero 3.3. Implicazioni del problema 4. Il voto elettronico 4.1. I vantaggi del voto elettronico 4.2. I punti di attenzione del voto elettronico tradizionale 4.3. Compatibilità del voto elettronico con i principi costituzionali 4.3.1. Personalità 4.3.2. Uguaglianza 4.3.3. Libertà 4.3.4. Segretezza 4.4. Il voto elettronico in Italia 4.5. Il voto elettronico all’estero 4.5.1. Esempi di insuccesso del voto elettronico 4.5.2. Esempi di successo del voto elettronico - Belgio 4.5.3. Esempi di successo del voto elettronico - Svizzera 4.5.4. Esempi di successo del voto elettronico - Francia 4.5.5. Esempi di successo del voto elettronico - Estonia 5. La blockchain 5.1. Definizioni 5.2. Vantaggi della blockchain 5.3. Overview della tecnologia 5.3.1. Tipologie di blockchain 5.3.2. Algoritmo di consenso 5.3.3. Tipologia di transazioni
  • 3. 3 5.4. Applicazioni della tecnologia al voto 5.4.1. Transazione Z-cash 5.4.2. Registrazione 5.4.3. Invito 5.4.4. Voto 5.4.5. Audit 5.4.6. Ethereum e the Open Vote Network 5.5. Implementazioni per il voto elettronico 5.6. Hardware necessario 5.7. Gli Stakeholders 6. La nostra proposta 6.1. Sondaggio sui diretti interessati 6.1.1. Caratteristiche ed esigenze del campione 6.1.2. Voto elettronico e blockchain 6.2. La nostra proposta - Introduzione 6.3. La nostra proposta - I “fuori sede” 6.3.1. Procedura di richiesta del voto elettronico 6.3.2. Numero e distribuzione delle postazioni elettroniche 6.3.3. Modalità di voto 6.4. La nostra proposta - I residenti all’estero 6.4.1. Procedura e modalità di voto 6.4.2. Numero e distribuzione dei voti digitali all’estero 6.5. La nostra proposta - Budget 6.5.1. Costi di investimento 6.5.2. Costi di gestione 6.5.3. Risparmio sui rimborsi viaggio e sulla corrispondenza 6.5.4. Impatto economico netto 7. Conclusione e sviluppi futuri Bibliografia
  • 4. 4
  • 5. 5 1. Cos’è Yezers? Yezers è una organizzazione che vuole rappresentare gli interessi delle generazioni Y e Z presso i Policy Maker e Decision Maker. Vogliamo essere protagonisti dei processi di cambiamento a cui ambiamo. Questo comporta elaborare proposte non in modo superficiale o ideologico, ma strutturato, ragionato, difendibile. Ma soprattutto raccogliere ogni feedback intelligente dai nostri coetanei e farli appassionare nuovamente ai temi principali che riguardano il Paese. Dobbiamo avere interesse per il nostro domani, proprio perché il domani è nostro, a meno di non riuscire con la nostra inerzia a farcelo portare via. Siamo un gruppo di giovani che vengono da tutta Italia; ragazzi e ragazze che si sono incontrati e hanno deciso di intraprendere un percorso ambizioso; la maggior parte sono studenti universitari o neolaureati, ma non solo. Sentiamo che il mondo è la nostra casa e il luogo dove realizzare i nostri progetti, ma tutti condividiamo il desiderio di crescere in Italia senza dover espatriare, senza dover immaginare la nostra vita altrove. Questo ci accomuna e ci spinge a voler fare qualcosa di utile per le nostre generazioni. Si dice che l’Italia non sia un Paese per giovani, cioè che sia un Paese senza domani: ecco, noi vogliamo portare così tanti elementi di novità nella Cosa Pubblica da far diventare l’Italia un Paese straordinariamente ricco di futuro. Vogliamo essere la start up di due generazioni, la fase di start up di due generazioni del nostro Paese! È fondamentale che i giovani pensino in termini di comunità al loro futuro perché se inizieremo a farlo solo quando saremo chiamati a prendere decisioni ci troveremo un Paese che non abbiamo contribuito attivamente a modellare. Noi giovani dobbiamo collaborare con le altre generazioni per un’idea di Nazione di lungo termine, così che quando sarà il nostro turno assumere la guida del Paese lo faremo avendo chiaro il nostro progetto. Oggi e da più di venti anni questa visione prospettica manca, nel nostro Paese. Tocca a noi costruirla: possiamo farlo, con umiltà, senza presunzione, ma con determinazione. E vogliamo farlo.
  • 6. 6 2. Il Team di Ricerca si presenta Il Team di Ricerca è composto da giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (età media 25 anni), localizzati in Italia e Belgio, laureati o laureandi in ambito economico, ingegneristico e umanistico. La varietà anagrafica, territoriale e di background (Figura 1), ha permesso al Team di affrontare il tema della “Vote Chain” con un approccio a 360°. Figura 1 - Background del Team Maurizio Caputo Team Leader Commento sull’idea? Percorro 900 Km in 12 ore e 7500 Km in 30 minuti. Cosa sono? Uno dei tanti paradossi italiani: il voto di un “fuori sede”. Ho sperimentato in prima persona cosa voglia dire essere un elettore “fuori sede”. Per 5 anni sono stato costretto a viaggi di 12 ore (solo andata) per esercitare il mio diritto di voto. Chiamato alle urne durante un soggiorno all’estero, a più di 7500km da casa, ho scoperto che per votare mi sarebbe bastata una passeggiata (di appena 30 minuti) fino al Consolato. La domanda sorge spontanea: com’è possibile questa differenza di trattamento? Ci sono altre persone che hanno avuto le stesse difficoltà? Ho cercato una risposta alle mie perplessità, ho trovato solo altre domande. Da ciò la decisione di rimboccarmi le maniche, raccogliere le esigenze delle generazioni Y e Z e creare un Team di Ricerca in grado di trovare una soluzione laddove tanti altri hanno fallito. Breve biografia Classe 94’ e “fuori sede” DOC. Nato e cresciuto in un paesino del basso Salento, ho intrapreso gli studi in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Milano. Durante la Laurea Magistrale sono migrato negli “States”, a Philadelphia, per conseguire una doppia laurea in Ingegneria Meccanica e svolgere attività di ricerca su avanzate tecnologie di raffreddamento. Conclusi gli studi con una summer School presso l’HEC (Parigi), sono rientrato da “mamma Italia” per sfatare il mito della mancanza di opportunità nel nostro Paese. Attualmente lavoro nel campo della consulenza strategica presso McKinsey & Company. Passioni e Hobby Sono un amante degli sport di squadra e di tutte le attività all’aria aperta. Adoro la buona cucina, soprattutto se in compagnia di amici. La mia passione per le sfide, stuzzicata da un’innata curiosità, mi porta alla costante ricerca di nuove esperienze: dai viaggi improvvisati in moto… alla lavorazione a maglia!
  • 7. 7 Andrea Bellacicca Specialist Commento sull’idea? Un giorno non molto lontano la blockchain sarà vista dalle aziende come una “commodity”, ma per adesso c’è ancora tantissimo su cui lavorare. I sistemi di voto digitali fanno parte di uno di quegli scenari in cui la blockchain può cambiare veramente il paradigma a cui siamo abituati. Consci della complessità del tema, abbiamo voluto aprire la strada a quello che cambierà in meglio la nostra società e il modo di partecipare attivamente alla vita pubblica. Breve biografia Ho 31 anni e sono originario di Bari, città in cui ho iniziato il percorso di laurea in Fisica, conclusosi con una laurea magistrale e un dottorato presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2017 mi occupo di Blockchain e Intelligenza Artificiale collaborando con Nexid Srl, sviluppando diversi progetti tra cui una piattaforma per la certificazione di dati e un sistema di voto basati entrambi su Blockchain e un sistema di previsione basato su Intelligenze Artificiali bio-ispirate applicato al mercato delle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Da marzo 2019 sono il responsabile tecnologico di Nexid Edge Srl, la nuova startup leader nel settore della Blockchain e Intelligenza Artificiale. Passioni e Hobby Adoro studiare cose nuove e sfidare me stesso mettendole in pratica per carpirne ogni sfumatura. Ho una grande passione per le piante: il mio unico limite è la dimensione del balcone su cui le coltivo. Lo sport mi aiuta a conciliare il tutto. Pratico lotta da diversi anni e apprezzo molto una giornata passata ad allenarsi nella natura. Mario Lavanga Specialist Commento sull’idea? In quanto residente estero, la trovo di fondamentale importanza avendo vissuto e sentito in prima persona le problematiche del voto all’estero. Inoltre, ritengo dirimente una discussione sull’utilizzo e importanza della blockchain nella nostra società. Breve biografia Sin da piccolo sono cresciuto col mito della politica come strumento di giustizia, fosse essa quella sociale o fiscale. Ho studiato Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano, ma da ormai più di 3 anni risiedo nelle Fiandre Belghe, dove mi occupo di quantificazione di stress in bambini prematuri in collaborazione con l’ospedale universitario locale per il mio dottorato. L’esperienza all’estero mi ha insegnato il rispetto dei vari retroterra culturali, l’importanza degli spazi comuni e la necessità continua dell’aggiornamento professionale. A questo, posso aggiungere la potenza della lingua inglese e la completa accettazione della mia omosessualità. A tutti gli effetti, ormai mi sento Europeo con un cuore Italiano. Passioni e Hobby Politica Corsa Viaggiare in Asia
  • 8. 8 Erika Ricci Advisor Commento sull’idea? Mi sono appassionata al progetto “vote-chain” perché le difficoltà nell’esprimere il proprio voto rappresentano un problema per molti italiani. La possibilità di creare idee innovative e concrete per trovare una possibile soluzione mi ha spinta a divenire una parte attiva dei lavori. Infine, mi sono interfacciata con la tecnologia blockchain, comprendendone potenzialità e applicazioni, un’innovazione che non deve essere sottovalutata nel prossimo futuro. Breve biografia Classe 1992, nata in Sardegna e trasferita a Milano allora ’età di 13 anni. Ho studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore dove ho conseguito una specializzazione in Politiche Europee e Internazionali. Dopo un’esperienza internazionale a Londra, ho lavorato in India per una think- tank (Delhi Policy Group) che si occupa di geopolitica e politica internazionale. Attualmente collaboro con CEMAS, un centro di ricerca per la cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e il Nord Africa, e lavoro per WAREG, l’associazione europea per la regolazione idrica, presso ARERA. Passioni e Hobby Ho fatto per 13 anni ginnastica artistica agonistica e dopo aver partecipato ai campionati nazionali per diversi anni, ho deciso di allenare. Mi piacciono tutti gli sport e mi sto cimentando in un corso di subacquea. Amo i motori, le lingue e mi piace viaggiare: scoprire nuovi posti e nuove culture permette di allargare le proprie prospettive e arricchirsi. Onorio Ferraro Advisor Commento sull’idea? Perché il TdR “Vote-Chain”? Perché è la nuova sfida dei giovani italiani, di chi studia lontano da casa e rientra nel mondo dei “fuori sede”. Di chi ha il diritto di votare, senza affrontare l’odissea tra aeroporti o ferrovie e senza rimetterci parte dello stipendio. Non ho toccato con la mia pelle il “fantomatico” viaggio del fuori sede ma ho deciso di dare il mio contributo per cercare di vedere il punto da una seconda visuale e in maniera indiretta. Perché la blockchain? Perché sarà la tecnologia del futuro, quella del 2.0. Breve biografia Nato a Venezia il 04/03/1999, adottato poi dalla bella Calabria (a Cosenza) sin dalla tenera età. Archiviata la maturità ho proseguito gli studi in Scienze Politiche presso l’Università della Calabria per incentrare le radici sul giornalismo, sulla politica e le relazioni internazionali. Attualmente lavoro come giornalista presso una testata locale dedicata principalmente allo sport cosentino. Dallo scorso marzo faccio parte della squadra SCN di UNICEF Italia, con un focus sugli MSNA (Minori Stranieri non Accompagnati) in Italia. Attualmente dedico qualche piccolo spazio del mio tempo alla politica universitaria, fulcro e agorà della nostra gioventù. Passioni e Hobby Amante dello sport, seguo senza distinzioni dal tennis al ciclismo passando per i motori. Interista inossidabile. Ho due grandi passioni, il calcio e il calciomercato (ho vissuto le ultime due edizioni alla sede a Milano nell’ultimo giorno di mercato... con tanto di pass!!). Adoro viaggiare, non ho nessuna meta se non una seconda vita in quel di New York City. In tutto questo ho due sogni quasi irrealizzabili, gestire l’ufficio stampa dell’Inter o di Palazzo Chigi.
  • 9. 9 Aldo Russo Referente Team R&S1 Commento sull’idea? Nonostante non abbia vissuto in prima persona, non essendo parte delle categorie colpite, ma solo indirettamente attraverso le esperienze di alcuni amici, il problema sul quale in TdR si focalizza, mi sono molto appassionato a tale progetto poiché da alcuni anni sono impegnato attivamente in politica e reputo di primaria importanza il fatto che ogni cittadino possa esprimere il proprio voto. Inoltre, penso che il problema sul quale il TdR si sia focalizzato sia attuale, di notevole importanza e che non sia adeguatamente affrontato dalla classe dirigente italiana. Breve biografia Nato a Vico Equense il 20 Maggio 1998 e cresciuto in un piccolo comune in provincia di Napoli: Sant’Agnello. Ho frequentato il Liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Sorrento, opzione Scienze Applicate, dove ho ricoperto nell’ultimo anno la carica di Presidente del Comitato Studentesco. Dopo la Maturità Scientifica, ho proseguito i miei studi presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dove sono laureando del corso di Laurea triennale in Economia Aziendale. Sto concentrando la tesi triennale sulle imprese familiari e il passaggio generazionale in queste categorie di imprese che caratterizzano fortemente il territorio italiano. Passioni e Hobby Come ogni napoletano che si rispetti sono nato con un pallone in mano e con il mito di Diego Armando Maradona. Mi piace leggere e cucinare (la mia specialità sono gli spaghetti alla Nerano). Vespista sin da piccolo, in primavera adoro girovagare con la mia Vespa lungo la costiera amalfitana. 1 Il Team Ricerca e Sviluppo (R&S) è un organo dedicato all’analisi politica e tecnica delle proposte ricevute o sviluppate da Yezers per una pubblicazione tramite la nostra organizzazione
  • 10. 10 3. Definizione del problema Il presente capitolo si propone di descrivere, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il problema analizzato dal Team di Ricerca, con un particolare focus sulle implicazioni che esso rappresenta per il nostro Paese. 3.1 Gli ostacoli nell’esercizio del diritto al voto «...È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» - Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 3. «…Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.» - Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 48. Gli articoli 3 e 48 della Costituzione sanciscono il dovere da parte dello Stato di rimuovere ogni ostacolo all’effettiva partecipazione dei cittadini al voto. Eppure, le norme vigenti che regolano l’esercizio del diritto di voto non consentono l’effettiva, nonché democratica, partecipazione di tutti i cittadini alle votazioni. Ciò che spesso accade, infatti, è che un alto numero di persone si trovi lontano dal luogo di residenza per diversi motivi (che si tratti di un’assenza temporanea o permanente e che sia per ragioni di studio o lavoro) e che, per questioni tanto logistiche quanto economiche, sia costretto a rinunciare al proprio diritto al voto a causa delle difficoltà relative al raggiungimento del proprio seggio elettorale. La lontananza dal proprio luogo di residenza, infatti, rende difficile l’esercizio del diritto di voto per una cospicua percentuale di cittadini italiani, non solo perché il periodo elettorale spesso coincide con impegnative e vincolanti sessioni di esami ma anche perché gli sconti elettorali2 previsti non sempre risultano essere vantaggiosi: coloro che viaggiano in treno, autostrada, mare o aereo giovano di riduzioni economiche applicate sulle sole tariffe intere. Pertanto, la riduzione di prezzo è talvolta tanto limitata da rendere la stessa agevolazione addirittura meno conveniente dei normali viaggi “low-cost”. Occorre dunque una riflessione sul tema dell’attiva 2 Agevolazioni previste per le Elezioni europee 2019: http://www.interno.gov.it/it/notizie/elezioni-agevolazioni-viaggio-chi- vota
  • 11. 11 partecipazione al voto da parte dei cittadini italiani. La partecipazione diretta alla vita politica del proprio Paese è principio fondante della nostra democrazia, nonché un dovere civico che, come tale, dev’essere preservato. La massiva rinuncia al voto da parte di una fetta di elettorato ben definita, costituita prevalentemente da giovani studenti e lavoratori, porta la politica a trascurare tematiche fondamentali per la crescita di un Paese, quali ad esempio le politiche giovanili, a causa del loro scarso impatto elettorale. La normativa vigente già prevede per alcune categorie di cittadini3 la possibilità di votare in luoghi diversi dall’ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti. Estendere tale possibilità a tutti coloro che si trovano in difficoltà a esercitare il proprio diritto di voto risulta, quindi, non solo doveroso ma anche necessario. Tale urgenza è confermata dalla presenza di diversi disegni di legge presentati durante le ultime legislature alle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato. Questi si propongono di raggiungere con forme e metodi diversi lo stesso obiettivo: l’eliminazione (o almeno la riduzione) delle barriere all’esercizio del diritto di voto. XVI Legislatura Atto Senato 1561 (12 maggio 2009) Atto Camera 2444 (18 maggio 2009) Atto Camera 2467 (25 maggio 2009) Atto Camera 4343 (5 maggio 2011) Atto Camera 5260 (5 giugno 2012) Atto Senato 3054 (16 ottobre 2012) XVII legislatura Emendamento 3.258 dell’Atto Camera 2352 (10 ottobre 2017) XVIII legislatura Atto Camera 543 (11 ottobre 2018) Tabella 3.1 - Disegni di legge presentati dalle ultime legislature 3 Vedi Atto Camera 543 dell’11 ottobre 2018
  • 12. 12 3.2 Individui maggiormente colpiti Gli individui maggiormente colpiti dalle difficoltà relative all’espressione del voto e alla lontananza dal seggio di appartenenza sembrano essere tutti coloro che, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche vivono in una città lontana da quella di residenza. In particolare, sono soprattutto gli studenti fuori sede e i pendolari di lungo raggio a subire le maggiori limitazioni. A essi si aggiungono gli elettori italiani all’estero, ai quali è concesso il solo voto per corrispondenza. Quest’ultima alternativa deve scontrarsi con le problematiche relative al meccanismo dell’early-voting e dello sfasamento del voto espresso rispetto alla campagna elettorale. 3.2.1 Studenti fuori sede Nell’anno accademico 2017/2018 il numero di studenti universitari iscritti ad un ateneo fuori dalla propria regione di residenza era pari a 394.000 persone. [1] Un dato, quest’ultimo, che è aumentato del 38% negli ultimi otto anni e che rappresenta oggi il 26% della popolazione universitaria Italiana. É verosimile assumere che tale crescita continuerà anche nei prossimi anni. Numeri così elevati mostrano, quindi, una consistente parte della popolazione universitaria costretta a compiere spostamenti di medio-lungo raggio per potersi recare al proprio seggio elettorale, con diversi disagi e conseguente disincentivazione verso la partecipazione alla vita politica. La distribuzione geografica degli studenti fuori sede presenta, inoltre, gravi squilibri tra le diverse regioni italiane. In Figura 2 è mostrato, per ciascuna regione, la percentuale di studenti fuori sede residenti nella stessa. Regioni come Valle d’Aosta, Basilicata, Trentino-Alto Adige e Calabria sono particolarmente colpite dalla necessità, da parte dei loro studenti fuori sede, di compiere spostamenti di media/grande entità per poter esercitare il proprio diritto elettorale. La diretta conseguenza è che tali regioni sono particolarmente esposte ai rischi derivanti dalla perdita di una componente fondamentale del proprio elettorato. Da un’analisi di più ampio raggio, emerge che il 18% degli studenti meridionali risulta essere iscritto a università del centro-nord Italia, ed è quindi costretto a compiere spostamenti di grande entità per rientrare nella propria città di residenza. Il discorso è pressoché inverso per gli studenti del Centro e del Nord Italia: solo l’1.5% degli stessi, infatti, risulta essere iscritto a un ateneo del Meridione. Sotto questo punto di vista gli studenti meridionali sembrano essere maggiormente disincentivati alla partecipazione alla vita politica rispetto a quelli del resto del Paese in quanto soggetti a grandi disagi, tra cui l’esborso economico relativo agli spostamenti. La problematica evidenziata può essere quindi ragionevolmente considerata responsabile di un ulteriore aggravio degli squilibri tra Nord e Sud.
  • 13. 13 Figura 2 - Studenti fuori sede in Italia [1] 3.2.2 Pendolari di lungo raggio Se i soli dati riguardanti gli studenti giustificherebbero un intervento normativo volto a consentire un effettivo esercizio del diritto di voto, è necessario tenere in considerazione anche altre categorie di elettori. Il fenomeno del pendolarismo associato a una crescente precarizzazione del mondo del lavoro spinge sempre più giovani specializzati a cercare opportunità fuori dalla propria regione di residenza. Un rapporto della Banca d’Italia [2] sulle nuove dinamiche migratorie sottolinea come il fenomeno del pendolarismo di lungo raggio sia in continua crescita, soprattutto nel meridione. Si tratta di quegli occupati che lavorano in una località̀ lontana da quella di residenza, così lontana da rendere improbabile regolari rientri nella propria regione. Secondo tale rapporto, l’1,2% dei lavoratori del Centro Nord è identificato come pendolare di lungo raggio. Nel 2007, circa 140 mila residenti nel Mezzogiorno lavoravano al Centro Nord. Questi rappresentano il 2,5% dell’intera forza lavoro della stessa area geografica. Si tratta prevalentemente di giovani che non hanno ancora raggiunto la
  • 14. 14 stabilità dal punto di vista familiare né occupazionale: rappresentano dunque la componente di elettorato più sensibile, nonché quella che dovrebbe essere più attiva. Essi infatti, dato il loro grande potenziale di propagazione di nuove idee, non dovrebbero essere trascurati ma, al contrario, valorizzati. Sono proprio la libertà di pensiero, la circolazione di riflessioni innovative ed il confronto costruttivo che si pongono alla base della democrazia di un Paese e dello sviluppo della stessa. Ciò che ne deriva è che proprio questa categoria di individui appena affacciati al mondo del lavoro, dovrebbe essere maggiormente incentivata alla partecipazione attiva alla vita politica. L'attuale sistema di votazione sembra, al contrario, penalizzare piuttosto che avvantaggiare i giovani lavoratori per i quali, come mostrato in Figura 3, il fenomeno del pendolarismo di lungo raggio incide sul 4,4% dei giovani non laureati ed il 3,8% della popolazione che ha concluso gli studi universitari. Figura 3 - Pendolarismo (% della popolazione lavoratrice) dal Mezzogiorno al Centro Nord4 [2] 3.2.3 Residenti all’estero Nel 2018 il numero di Italiani iscritti all’anagrafe Italiani residenti all’estero (AIRE) ammontava a 4.230.854 (dati Ministero interno), in crescita del 53% rispetto al 2016 (2.707.382). [3] A partire dal 2006 le aree geografiche dell’Europa e dell’America meridionale hanno visto un aumento della base 4 Come fatto notare dal report della Banca d’Italia, a partire dal 2000 è stata inserita, come nuova modalità di risposta nel questionario sulla forza lavoro da cui sono stati estratti i dati, l’opzione “non ha luogo abituale di lavoro”. Negli anni precedenti, la mancanza di questa risposta potrebbe aver spinto l’intervistato a dichiarare come luogo di lavoro la propria regione ovvero una delle regioni nelle quali si era recato. È pertanto ragionevole ipotizzare che, a partire dal 2000, la mobilità sia sottostimata rispetto a quella del periodo precedente. Fonte: elaborazioni su dati RFL.
  • 15. 15 elettorale rispettivamente del 43% e del 94% (circa 680.000 e 650.000 elettori in più). La partecipazione al voto degli Italiani all’estero, tuttavia, risulta ben più bassa rispetto a quella del territorio nazionale: in occasione delle elezioni 2018 si è registrata una partecipazione del 30% dell’elettorato estero contro il 73% di quello italiano. Il numero di schede invalide è stato intorno all’11% nella circoscrizione (a fronte dell’1.5% in Italia) e la conferma dei risultati è stata fortemente ritardata rispetto ai collegi nazionali. Ad esempio, in occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo 2018, per le circoscrizioni sul territorio nazionale i risultati sono stati vidimati il 7 Marzo, mentre si è dovuto attendere il 3 maggio 2018 per l'estero. Ai cosiddetti residenti all’estero, si aggiungono gli Italiani “temporaneamente all’estero” ai quali, ai sensi della legge 6 maggio 2015 n. 52, è riconosciuta la possibilità di votare per corrispondenza, purché si trovino all’estero per almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro, servizio o cure mediche. Tale concessione non richiede l’iscrizione all’AIRE e si estende anche ai familiari conviventi degli individui coinvolti. La normativa attualmente in vigore espone tuttavia gli elettori all’estero a diverse problematiche: ● Il cosiddetto early voting o voto anticipato. Gli elettori all’estero sono costretti a votare con 15-20 giorni di anticipo rispetto al resto dell’elettorato, per consentire l’invio delle buste a Roma e il successivo conteggio dei voti. Questo comporta un’abbreviazione sensibile della campagna elettorale dei candidati, che determina una riduzione dei tempi a disposizione degli elettori e una possibile limitazione per la formazione del proprio voto. ● L’iscrizione all’AIRE e la comunicazione di eventuali cambi di residenza. Parte della popolazione italiana risulta non iscritta ai registri o non comunica più eventuali cambi di residenza vista la grande mobilità odierna dei cittadini (soprattutto nello spazio europeo). Nel caso di cambio di residenza, la rete consolare rischia di inviare il plico elettorale a indirizzi obsoleti. ● Molto spesso, in caso di mancata consegna, il cittadino non è a conoscenza delle modalità per richiedere il duplicato elettorale. Non è raro, dunque, che un cittadino perda il proprio voto a causa della mancata (o ritardata) richiesta di tale duplicato. ● Le procedure centralizzate di spoglio, in cui un numero ridotto di scrutatori ha l’onere di contare una considerevole quantità di schede, unitamente alla difficoltà nel verificare l’identità del votante si sono dimostrati nel tempo vulnerabili a brogli ed alterazioni. A queste problematiche si aggiunge, infine, una difficile gestione dei registri per consentire ai “temporaneamente all’estero” di esprimere la propria preferenza elettorale senza il rischio che si abbia un doppio voto. In questo senso, le legge n. 52 del 2015 pone un minimo limite di 3 mesi di
  • 16. 16 soggiorno all’estero per garantire che lo spostamento sia significativo e non si voti nel proprio collegio italiano di riferimento. Tuttavia esiste una diffusa disinformazione sia sugli aventi diritto alla possibilità di voto dall’estero che su come funzioni questo tipo di voto. 3.3 Implicazioni del problema Le difficoltà evidenziate nei precedenti paragrafi hanno delle notevoli ripercussioni sulla vita politica del nostro Paese. Come mostrato in Figura 4, l’astensionismo in Italia è un dato in continua crescita, tanto da aver raggiunto il suo massimo storico, pari al 27.1%, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Se da un lato questo trend può essere ricondotto alla crisi dei partiti, alla somiglianza tra proposte e idee dei vari candidati e ad un più generale senso di sfiducia verso la politica tradizionale, dall’altro esso è certamente aggravato dai già citati disagi che un sempre maggior numero di elettori deve fronteggiare per poter esercitare il proprio diritto di voto [4]. Basti pensare che, in occasione delle elezioni regionali siciliane del 2017 in cui l’astensionismo è stato pari al 53.2%, si stima che ben 200.000 persone (pari a circa il 5% degli aventi diritto) non abbiano potuto presentarsi alle urne a causa delle difficoltà nel raggiungere il seggio di pertinenza [5]. Figura 4 - Dati storici sull’astensionismo in Italia (% degli aventi diritto) [6]. Quanto constatato in Sicilia può essere esteso a tutte le regioni italiane, con particolare riferimento a quelle del Sud Italia, dove il fenomeno dei “fuori sede” e del pendolarismo di lungo raggio ha una diffusione ben più ampia. Alla luce di ciò, l’attuale meccanismo di voto risulta essere particolarmente limitante nei confronti del Meridione, la cui partecipazione politica è maggiormente disincentivata rispetto al resto del Paese, con un conseguente aumento dell’astensionismo (Figura 5) ed un aggravio della cosiddetta “questione meridionale”.
  • 17. 17 Figura 5 - Mappa dell’astensionismo in Italia (2013) [7]. È inoltre opportuno evidenziare come la mancata partecipazione di centinaia di migliaia di studenti e pendolari alla vita politica potrebbe implicare una mancata attenzione sulle politiche giovanili, aumentando di conseguenza il distacco tra giovani e istituzioni. Nel corso degli anni l’elettorato con un’età inferiore ai 30 anni è stato relegato ai margini dei programmi elettorali, in quanto rappresentativo di una minoranza dei votanti. Durante la campagna elettorale del 2018 la parola «giovane» o «questione giovanile» è stata citata solo quattro volte nel manifesto del PD (Italia 2020) e nel programma sul lavoro del Movimento 5 Stelle, neanche una volta nella Carta dei valori di Noi con Salvini e sette volte nel contratto per il governo del cambiamento tra Lega e Movimento 5 Stelle. La scarsa attenzione verso le nuove generazioni è, a sua volta, tra i responsabili dello squilibrio tra generazioni5 , che vede l’Italia al penultimo posto in Europa subito dopo la Grecia. Ciò è testimoniato dallo squilibrio tra le risorse devolute agli anziani e quanto destinato ai giovani, come evidenziato in Figura 6. 5 Intergenerational fairness index - http://www.if.org.uk/research-posts/2015-intergenerational-fairness-index/
  • 18. 18 Figura 6 - Spesa pro-capite per giovani ed anziani [8]. Per quanto riguarda gli italiani residenti all’estero, il trend in crescita degli aventi diritto al voto si scontra con un costante calo dell’affluenza (passata da circa il 39% del 2006 al 30% del 2018), in parte riconducibile alle problematiche descritte nel Paragrafo 3.2.3. Come già riscontrato per i giovani, ciò genera una scarsa attenzione del mondo politico verso le esigenze ed i problemi dei cittadini residenti all’estero, il cui voto è spesso percepito come “secondario” e meno importante, aumentando ulteriormente la disaffezione verso la politica italiana. Queste dinamiche risultano essere particolarmente dannose per l’Italia, all’ottavo posto tra i Paesi di origine di nuovi immigranti. [9] Stime dell’Ocse parlano di un incremento dell’11% tra il 2015 ed il 2016 del numero di cittadini Italiani trasferiti oltre confine (circa 114 mila). La stessa organizzazione sottolinea anche come tali valori potrebbero essere sottostimati a causa dell’emigrazione non dichiarata, che oscillerebbe tra le 125 mila e le 300 mila persone. Da ciò emerge la chiara necessità della politica italiana di assumere un carattere sempre più globale e di avere maggiore sensibilità nei confronti dei cittadini residenti all’estero, per cui l’eliminazione delle barriere al voto risulta essere una condizione imprescindibile.
  • 19. 19 4. Il voto elettronico 4.1 I vantaggi del voto elettronico Le leggi regionali (Lombardia6 e Friuli-Venezia Giulia7 ) e provinciali (Trento8 ) che hanno approvato l’utilizzo del voto elettronico in elezioni politiche esprimono molto chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire con la sperimentazione o l’attuazione di tale sistema. A tal proposito, la legge friulana statuisce che l’adozione del voto elettronico “...è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell’espressione del voto”. Sebbene questi siano dei vantaggi indubbiamente riconducibili al voto elettronico, guardando la questione nel suo insieme è possibile riconoscere diversi altri benefici associati all'introduzione dello stesso: ● Agevolare la partecipazione al voto agli elettori fuori sede. Un sistema di voto informatizzato consentirebbe di risolvere in modo semplice ed efficace le problematiche descritte in merito ai “fuori sede” ed elettori all’estero. Esso garantirebbe al tempo stesso l’uguaglianza del voto (impedendo voti multipli) e la mobilità degli elettori. Questi potrebbero infatti votare una delle opzioni previste per la propria circoscrizione recandosi in qualsiasi sezione elettorale sul territorio nazionale o in appositi uffici9 . Ovviamente, condizione necessaria affinché ciò si possa realizzare è la creazione di una rete informatica in grado di connettere tra loro tutte le sezioni elettorali. ● Facilitare l’espressione personale del voto da parte di disabili. Attualmente “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento” possono esprimere la propria volontà elettorale tramite il voto assistito10 . Ciò implica tuttavia una forma di svilimento dei caratteri di segretezza e di personalità del voto. Gli apparati elettronici possono consentire agli individui affetti da queste disabilità una piena autonomia nell’espressione del voto, grazie a sistemi di ausilio di varia natura. ● Rendere inequivocabile l’espressione della volontà dell’elettore. L’introduzione del voto elettronico renderebbe superflua ogni mediazione di natura umana, fonte di possibili errori, necessaria per la lettura e interpretazione del voto espresso mediante scheda elettorale. Inoltre, tramite l’espressione diretta del voto su appositi apparati elettronici la “scheda nulla”, 6 Legge regionale n. 3 del 2015 7 Legge regionale n. 18 del 2007 8 Legge provinciale n. 2 del 2003 9 La soluzione proposta per gli elettori all’estero è basata su un sistema di voto (elettronico) non presidiato, in virtù della legge 27 dicembre 2001, n. 459. 10 Art. 55 DPR n. 361/1957
  • 20. 20 dovuta a insufficiente o sovrabbondante espressione, non avrebbe modo di esistere. Ciò avrebbe un forte impatto sugli elettori residenti all’estero, per cui si registrano percentuali di schede nulle pari all’11.5% (elezioni politiche 2018), contro una media nazionale del 2%. La diretta conseguenza di un voto elettronico sarebbe dunque un incremento della genuinità delle elezioni: nel caso in cui l’elettore volesse evitare di esprimere una scelta, un’opzione “scheda bianca” sarebbe sufficiente per rispecchiare la sua volontà. ● Eliminare il rischio di errori nel conteggio dei voti. Anche in presenza di uno scrutinio regolare, vi è costantemente il rischio di errore nella compilazione manuale dei verbali. Possibili errori di computazione o vere e proprie frodi compiute in questa fase possono essere rilevate solo in sede di verifica dei poteri. Tale rischio verrebbe completamente annullato da un sistema di voto elettronico. Inoltre, con un sistema cartaceo il riconteggio dei voti non è sempre praticabile, come dimostrato in occasione delle elezioni parlamentari del 2006: di fronte alla richiesta dell’opposizione di un riconteggio di tutte le schede è stato possibile ricontare i risultati in un campione di soli 180 seggi. In tale occasione venne calcolato che per ricontare tutte le schede sarebbero stati necessari due mandati addizionali di 5 anni. [10] In un voto elettronico, la possibilità di avere dei file di backup permetterebbe un eventuale ri-conteggio dei voti più semplice, veloce e affidabile, nonché concretamente attuabile. Di conseguenza, la fiducia dei cittadini verso tali sistemi aumenterebbe. [11] ● Evitare il broglio materiale periferico. Una delle maggiori vulnerabilità del sistema di voto tradizionale è il fatto che, al momento dello scrutinio, le schede elettorali possono essere annullate tramite dei segni aggiuntivi o compilate se lasciate in bianco. Qualsiasi sistema di voto elettronico eliminerebbe l’intermediazione umana e, con essa, ogni rischio di questo tipo. ● Velocizzare le operazioni di identificazione e scrutinio dei voti. L’introduzione di un voto elettronico influenzerebbe tutte le fasi del procedimento elettorale. La fase di identificazione, se informatizzata, consentirebbe il facile riconoscimento dell’elettore tramite sistemi quali carta d’identità elettronica e scansione delle impronte digitali. Alla chiusura dei seggi, lo scrutinio sarebbe istantaneo e richiederebbe una quantità di personale minima. 4.2 I punti di attenzione del voto elettronico tradizionale Come verrà meglio approfondito nel prossimo capitolo, il voto elettronico presuppone l’associazione di diversi elementi in contraddizione tra loro: ● identificazione e autorizzazione al voto degli elettori; ● verificabilità dei voti espressi;
  • 21. 21 ● rispetto della segretezza del voto, il quale non deve poter essere collegato con colui che lo ha espresso. Proprio la tutela del carattere di segretezza e, più in generale, della sicurezza legata al sistema di voto elettronico rappresentano le maggiori criticità che hanno spinto diversi Paesi europei ad abbandonare questa forma di voto. Per un focus dettagliato sulle più rilevanti esperienze estere si rimanda al Capitolo 4.5. In generale, è possibile affermare che le principali ragioni che hanno determinato l’abbandono del voto elettronico abbiano una duplice natura: ● Difficoltà legate alla sicurezza informatica e forte risonanza mediatica degli stessi. Grande attenzione a tali problematiche è stata data dal Consiglio d’Europa: fin dal 2004 una Raccomandazione agli Stati Membri su “Legal, operational and technical standards for e- voting” ha sottolineato come il voto debba essere sicuro e affidabile, le procedure di controllo debbano essere trasparenti ed il corretto funzionamento degli apparati utilizzati debba essere facilmente verificabile. ● Forte scetticismo e mancanza di fiducia pubblica che determina scelte politiche non favorevoli all’adozione del voto elettronico. Anche in tal senso il Consiglio d’Europa, nel 2011, ha ritenuto necessario che l’introduzione di un sistema elettronico debba essere soggetto alla fiducia di “una significativa maggioranza”. Public trust e political trust sono la conditio sine qua non per l’adozione del voto elettronico e per evitare l’emergere di tensioni socio- politiche. Altre criticità devono poi essere considerate, quali l’utilizzo di software open source, l’accesso di tecnici informatici nella sezione elettorale e la definizione di un regolamento circa i controlli di sicurezza. A questi, si aggiungono i costi della controprova cartacea (laddove prevista), la quale darebbe al singolo individuo solo la possibilità di tracciare l’espressione del voto, ma non garantisce la piena verificabilità e comprensione del procedimento elettorale. 4.3 Compatibilità del voto elettronico con i principi costituzionali «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.» - Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48 c. 2 I caratteri del voto sono stabiliti dal secondo comma dell’art. 48 della Costituzione Italiana, il quale sottolinea quattro elementi imprescindibili: personalità, uguaglianza, libertà e segretezza. A tale articolo viene riconosciuto carattere universale e, pertanto, si pone come “parametro unitario” per tutte le tipologie di elezione, delle quali vengono sancite le condizioni minime [12] che devono essere
  • 22. 22 applicate a tutte le competizioni elettorali11, referendum inclusi. Le caratteristiche del voto devono tuttavia essere interpretate non solo rispetto allo sviluppo dei sistemi e dei contesti politici [13], ma anche sulla base delle normative internazionali. La compatibilità del voto elettronico con il nostro ordinamento dipende dalla tecnologia utilizzata e da come questa rispetti i criteri sanciti dall’art. 48. Nelle seguenti pagine, ciascuno dei quattro caratteri è analizzato in maniera approfondita, sulla base delle pronunciazioni di esperti in materia costituzionale, e successivamente relazionato ad un possibile sistema di voto elettronico. 4.3.1 Personalità L’art. 48 sancisce che l’elettore debba esprimere il proprio voto di persona, pertanto, l’identificazione al seggio deve essere un requisito necessario12 . Di conseguenza, il titolare del diritto al voto non può né cedere lo stesso né delegarlo. A tal proposito, l’articolo 55 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 afferma che “gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto”13 . Un’eccezione all’invio del voto per iscritto è tuttavia prevista per i residenti all’estero (Legge 27 dicembre 2001 n. 459). Il principio di personalità del voto non pone alcun problema all’implementazione di un sistema di voto elettronico in un luogo presidiato dove, al contrario, le nuove tecnologie (carta d’identità elettronica, lettura di parametri biometrici etc.) potrebbero agevolare l’identificazione dell’elettore. Diverse problematiche sorgono invece nel caso dell’home- voting. Secondo alcuni la personalità del voto non verrebbe garantita poiché, dopo il riconoscimento, l’elettore potrebbe far votare qualcun altro [11] per libera scelta o per costrizione. Al contrario, altri sostengono che tale principio sia comunque rispettato [13] e che l’utilizzo di sistemi di sicurezza quali PIN, password e impronte digitali garantirebbe in modo sufficiente l’identificazione di colui che esprime il voto. In generale, il problema può essere superato considerandolo l’home voting conforme al dettato costituzionale nella stessa misura e modalità con cui viene considerato conforme il voto per corrispondenza. 4.3.2 Uguaglianza L’art 48, sostenendo che il voto debba essere uguale (e quindi rifacendosi al principio di uguaglianza dell’art. 3), afferma che i cittadini sono ammessi all’esercizio del diritto al voto in condizioni di parità e che ogni cittadino gode di un solo voto. Si va dunque ad affermare il concetto di uguaglianza sostanziale e il divieto del voto plurimo, del voto multiplo e del voto per classi. Occorre qui una specificazione sul voto multiplo: esso si ha quando alcuni soggetti hanno la possibilità di votare più 11 Corte Cost. 10 luglio 1968, n. 96 12 Articolo 57 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 13 Così modificato dall’art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459
  • 23. 23 volte o in più di un collegio, nonché i casi in cui un soggetto sia in grado di controllare il voto di altri elettori. Dal punto di vista strutturale un sistema di voto elettronico potrebbe rispettare il principio di uguaglianza concedendo a ciascun utente un unico accesso alla piattaforma utilizzata per votare. Inoltre, s’è vero che taluni individui potrebbero riscontrare delle disuguaglianze a causa di difficoltà nell’utilizzo di risorse digitali, occorre sottolineare che l’utilizzo delle tecnologie è sempre più diffuso e che si prospetta un’ulteriore crescita che permetterà un accesso alla rete pari al 100%. [14] [15] In tal senso, occorre far riferimento alla necessità di tutelare il diritto all’uguaglianza digitale o informatica poiché ritenuta una questione di democrazia sostanziale, come stabilito dall’art. 8 del Codice dell’amministrazione digitale14 . 4.3.3 Libertà La libertà del voto è volta ad assicurare la correttezza della volontà elettorale, non solo nel momento della formazione dell’opinione dell’elettore, la quale determinerà la scelta dello stesso, ma anche nel momento della concreta espressione del voto [16]. La necessità di chiarezza e comprensibilità dello strumento utilizzato per esprimere il voto identifica complesse interfacce per l’espressione del voto come mezzi che violano il dettato costituzionale. Si è fatto rientrare nel concetto di libertà di voto anche quello di “ragionevole possibilità” di accesso ai luoghi dove poter esprimere il suffragio, fattore che comporta per l’ordinamento una serie di compiti specifici per facilitare materialmente l’atto della scelta [12]. Nel caso di un voto elettronico il criterio di libertà potrebbe essere facilmente implementato tramite interfacce intuitive e immediate, o istruzioni e assistenza in loco (nel caso di voto presidiato). Laddove la scarsa confidenza con sistemi informatici potrebbe rappresentare un limite all’espressione del voto, sarebbe sufficiente affiancare al voto elettronico altre modalità più tradizionali, come previsto dalla nostra proposta. 4.3.4 Segretezza Per segretezza si intende, in linea generale, l’impossibilità di collegare l’espressione del voto ad un determinato elettore [17]. L’art. 48, non accostando alcuna specificazione all’aggettivo “segreto”, lascia al legislatore la possibilità di interpretarne il significato e di porre dei limiti in tal senso. Nel nostro ordinamento, tra le forme di tutela di tale principio figurano l’obbligo di votare all’interno della cabina con una matita fornita dall’ufficio elettorale15 o l’annullamento del voto espresso al di fuori della stessa16 . Il concetto di segretezza può avere una concezione “interna”, che si rifà a una componente soggettiva per cui il soggetto votante deve godere della garanzia relativa alla libertà e alla riservatezza. Si ha poi una concezione “esterna”, rispetto alla quale l’elettore deve essere certo dell’effettiva segretezza del voto espresso dagli altri votanti: se fosse lecita l’esibizione del proprio 14 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 15 Articolo 58, comma 2, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361. 16 Articolo 62 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.
  • 24. 24 voto davanti a terzi, allora la possibilità di corruzione e scambi elettorali diventerebbe più concreta. Il voto assistito, valido per gli elettori fisicamente impediti, non va contro il principio di segretezza, poiché inevitabile per l’espressione stessa del voto e permette dunque un bilanciamento tra la segretezza e l’universalità del suffragio. Si parla, in questo caso, di una modalità di espressione del voto che è conditio sine qua non per porre l’elettore nelle condizioni di esprimere la propria scelta. La questione diventa più complessa per i casi di voto remoto o voto non presidiato. Nel caso del voto per corrispondenza, la “non riconoscibilità” è tutelata dall’art. 15 che garantisce l’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza17 . La questione diviene più complicata in relazione alla privacy, poiché non può esserci la certezza oggettiva che l’elettore sia da solo nel momento di espressione del voto. La diretta conseguenza è che nel voto non presidiato, ossia privo di un luogo pubblico e sorvegliato in cui esprimere liberamente la propria preferenza, la segretezza deve essere considerata o un diritto disponibile (cioè un diritto a cui l’elettore può rinunciare espressamente) o un principio meno tutelato rispetto al voto presidiato. Una rinuncia assoluta al principio di segretezza, seppur consapevole, pare essere in contrasto con l’art. 48 in quanto impedirebbe il rispetto della privacy e della non riconoscibilità. Diversa è l’interpretazione di un voto non presidiato come una minore tutela della segretezza: tale violazione non è che potenziale e lo Stato lascia al cittadino votante l’onere di essere effettivamente solo. Sebbene alcuni facciano da ciò derivare l’inammissibilità del voto non presidiato [12] [13] [18], non si può ignorare il fatto che sempre in più Paesi (le cui Costituzioni impongono la segretezza del voto e vincolati dalla Costituzione europea dei diritti dell’uomo [19]) si stiano diffondendo forme di voto di questo tipo. Ciò che è necessario in questo caso è un bilanciamento tra il valore dell’esercizio al voto e il valore della segretezza dello stesso. Ovviamente, tale problematica non sussiste nel caso di un voto presidiato, ossia effettuato tramite postazioni pubbliche e sorvegliate. Per quanto riguarda un sistema di voto elettronico, è assolutamente necessario che il voto espresso non sia riconducibile all’elettore e che, quindi, i dati identificativi vengano separati dal contenuto del voto: i due non devono essere in nessun modo riassociabili e garanzie tecniche di natura crittografica diventano imprescindibili. Dall’analisi appena effettuata in merito ai caratteri del voto, il voto elettronico può dirsi compatibile con la nostra Costituzione, a seconda della tipologia di voto elettronico implementato. Si tratta, a ogni modo, di un tema molto ampio e dibattuto su cui si sono espressi diversi Costituzionalisti. Tra questi, per citarne alcuni, appaiono Pasquale Costanzo, Tommaso Edoardo Frosini e, con un accento sul voto estero, Fusaro Carlo. Esperti che, ponendo l’accento sui dettami costituzionali, 17 Art. 15 della Costituzione: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”
  • 25. 25 hanno indagato sul voto elettronico e sulle possibilità che Internet potrebbe (o meno) offrire in tal senso. 4.4 Il voto elettronico in Italia Sebbene nel 1912 fu proposto al Parlamento un sistema di voto basato su una macchina a leve, il cosiddetto “votometro” dell’inventore Trespioli18 , il dibattito sul voto elettronico nacque in Italia agli inizi degli anni 80’: i primi disegni di legge furono presentati nel periodo 1984-198819 . Alcuni di essi proponevano procedure automatizzate per lo spoglio e il conteggio dei voti, da attuarsi tramite l’ausilio di scanner con lettore ottico. Altre proposte estendevano l’automazione all’espressione del voto, da effettuarsi con macchine su cui digitare il simbolo del partito/candidato scelto o su schermi touch che avrebbero poi permesso uno scrutinio automatico del voto. Purtroppo, nessuno di questi disegni di legge è mai stato approvato. Secondo il costituzionalista Ernesto Bettinelli, ciò può ricondursi al continuo avanzamento tecnologico che ha impedito l’identificazione di una tecnologia di riferimento e alla diffidenza verso rischi tipicamente associati a tali tecnologie, quali blackout, sabotaggio o hackeraggio [13]. Nonostante ciò, ulteriori disegni di legge sono stati presentati negli anni successivi: ● Nel 1993 venne approvato al Senato (ma non alla Camera) un disegno di legge20 che prevedeva la digitalizzazione delle operazioni di voto e scrutinio nei seggi del comune di Amelia (TR) in occasione dei referendum abrogativi del 18-19 Aprile dello stesso anno. L’elettore avrebbe potuto esprimere la propria preferenza tramite un touch screen, che avrebbe poi stampato una copia di ogni scheda da inserire nell’urna. Terminate le operazioni di voto, il sistema elettronico avrebbe calcolato in automatico gli esiti delle votazioni. ● Nel 2002 venne presentato in Parlamento un nuovo disegno di legge21 per l’introduzione di un sistema di voto elettronico da implementare sulla base di principi quali: tutela della segretezza del voto, chiarezza e comprensibilità del sistema, piena automazione delle procedure, possibilità di voto a distanza per chi si trova al di fuori del territorio nazionale o del comune di residenza. Un disegno analogo venne riproposto nel 200922 , con l’aggiunta dell’utilizzo di supporti cartacei per favorire la tracciabilità del voto. 18 ASCD, DPLIC, vol. 905, fasc. 907 19 Disegni di legge: Atto Camera 1895 del 11 luglio 1984, Atto Camera 1896 del 11 luglio 1984, Atto Camera 2563 del 16 febbraio 1985, Atto Camera 2668 del 13 marzo 1985, Atto Camera 3101 del 30 luglio 1985, Atto Camera 3392 del 15 gennaio 1986, Atto Camera 2408 del 2 marzo 1988, Atto Senato 3265 del 11 maggio 1988, Atto Camera 4869 del 13 maggio 1988, Atto Camera 3327 del 7 novembre 1988. 20 Atto Senato 1114 del 26 marzo 1993 (Atto Camera 2487 del 31 marzo 1993). 21 Atto Senato 1620 del 18 luglio 2002. 22 Atto Camera 2585 del 7 luglio 2009.
  • 26. 26 ● Nel 2004, 2005 e 200623 vennero approvate tre leggi che consentivano la sperimentazione di sistemi informatizzati per lo scrutinio del voto, rispettivamente in elezioni Europee, elezioni amministrative ed elezioni politiche. ● Nel 201024 venne presentato, ma mai approvato, un disegno di legge per permettere ai cittadini residenti all’estero di votare in un contesto presidiato, come in ambasciate e consolati, mediante sistemi informatici. Nonostante il fallimento dei disegni di legge appena descritti, nel corso degli anni sono state sviluppate in Italia, prevalentemente a livello locale, numerose esperienze pilota: pur non avendo alcun valore legale, gli elettori hanno avuto la facoltà di ripetere in forma elettronica il proprio voto, già espresso in forma cartacea. I comuni coinvolti in tali sperimentazioni sono elencati in Tabella 4.1. Quasi tutte le sperimentazioni successive all’introduzione della carta elettronica hanno previsto l’utilizzo di questo strumento in fase di identificazione. Anno Comuni 1997 Amelia Arnad (AO), Courmayeur (AO), Issime (AO), La Salle (AO), Valsavaranche (AO) 2000 San Benedetto del Tronto (AP) 2001 Novate Mezzola (SO) , Ortacesus (SU), Guamaggiore (CA), Escolca (CA), Serri (CA) 2003 Trieste (TS), Gorizia (GO), San Vito al Tagliamento (PN), Cividale del Friuli (UD) 2006 San Vito al Tagliamento (PN), Moraro (GO), Cremona (CR) 2013 Martignano (LE), Melpignano (LE) Tabella 4.1 - Comuni in cui si sono verificate esperienze pilota di voto elettronico Sperimentazioni di maggiore portata sono avvenute in Italia dal 2001 al 2005 nell’ambito del progetto E-Poll25 , il quale è stato proposto dall’Unione Europea e ha coinvolto i comuni di Avellino, Campobasso, Cremona, Ladispoli e Specchia. Il progetto ha visto la realizzazione di cabine elettorali informatizzate in cui l’identità dell’elettore è stata verificata tramite una tessera elettronica e la lettura delle impronte digitali. A questa si univa un’infrastruttura tecnologica per creare un database 23 Legge 8 aprile 2004, n. 90; decreto legge 1 febbraio 2005, n. 8, convertito in legge 24 marzo 2005, n. 40; decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 22. 24 Atto Camera 3099 del 8 gennaio 2010. 25 http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/app_notizia_17705.html
  • 27. 27 centralizzato per consentire al singolo cittadino di votare da un qualunque seggio elettronico presente sul territorio nazionale. Un nuovo e inatteso impulso alla sperimentazione del voto elettronico è stato dato dalla modifica costituzionale del 2001, che concede alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano piena autonomia nei processi elettorali locali. Come già accennato nella Sezione 4.1, una legge della provincia autonoma di Trento ha espressamente previsto una sperimentazione del voto elettronico. La sua prima applicazione ha coinvolto 7.300 elettori durante le elezioni amministrative del marzo 2005. Secondo alcune ricerche dell’Università di Trento26 , gli elettori interessati hanno valutato positivamente la facilità d’utilizzo del sistema e si sono detti decisamente favorevoli all’introduzione del voto elettronico. La sperimentazione è proseguita anche negli anni successivi fino a interessare, nelle elezioni provinciali del 2008, circa 17.000 elettori. In modo analogo a Trento, anche il Friuli Venezia Giulia ha disposto27 nel 2007 l’utilizzo del voto elettronico in occasione di referendum consultivi. Il sistema introdotto in tale regione non è, tuttavia, collegato in rete: secondo la legge regionale in oggetto, i dispositivi utilizzati per l’espressione del voto devono essere dotati di un meccanismo per la stampa cartacea dello stesso e di un’urna per la raccolta automatica delle schede. Ciò consente, in aggiunta al più rapido scrutinio elettronico, la possibilità di uno scrutinio cartaceo nel caso in cui si dovessero riscontrare delle irregolarità. Nel 201528 anche la Regione Lombardia ha introdotto l’utilizzo del voto elettronico per referendum consultivi. La prima sperimentazione è stata effettuata in occasione del referendum per l’autonomia tenutosi il 22 Ottobre 2017. Con 7.8 milioni di elettori, 3 milioni di votanti e un costo complessivo di circa 23 milioni di euro, si tratta attualmente della più grande esperienza di voto elettronico sul territorio Italiano. Gli obiettivi fissati dalla legge che ha introdotto questo sistema di voto sono una maggiore efficienza, trasparenza ed economicità delle consultazioni elettorali. Essa descrive inoltre le caratteristiche basilari degli apparati del voto elettronico e prevede un successivo regolamento che ne determini gli elementi di dettaglio. Ciò che viene offerto dalla legge in questione è un sistema di voto integrato che permetta: ● l’automazione del voto; ● l’elaborazione dei dati dei voti scrutinati; ● la trasmissione telematica dei risultati. Deve, inoltre, essere garantita la protezione dei dati immessi e l’impossibilità di risalire alla successione con cui le votazioni sono state espresse. É stato poi predisposto un sistema di stampa 26 Ricerche condotte da Buzzi C., Fele G., Peri P., Sartori F. del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento 27 Legge regionale n. 18 del 27 luglio 2007 28 Legge regionale n. 3 del 2015
  • 28. 28 cartacea del voto per un maggiore controllo e, per ogni comune, sono state sorteggiate le sezioni in cui il voto elettronico avrebbe dovuto essere affiancato ad una riproduzione cartacea. In merito all’espressione della volontà dell’elettore, il sistema prevedeva la riproduzione delle diverse schede sullo schermo e la possibilità di scegliere la scheda bianca. Gli standard tecnici di hardware e software sono stati definiti dal regolamento regionale adottato dalla Giunta: il fine ultimo è stato quello di trovare un compromesso tra il potenziale tecnologico ed il senso di fiducia garantito dal tradizionale voto cartaceo. Il Movimento 5 Stelle ha promosso la legge lombarda, specificando che questa dovesse garantire economicità, rapidità, maggior sicurezza e maggior coinvolgimento degli elettori nel procedimento di decisione politica. Per quanto riguarda gli elettori all’estero, non è stata registrata alcun tipo sperimentazione in merito. Tuttavia, la Legge 30 maggio 2012, n 67, relativo alla posticipazione del rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero al 2014, prevede l’utilizzo del voto elettronico, lasciando intravedere la possibilità di implementare un sistema di home voting. Occorre tuttavia attendere l’adozione del relativo regolamento, a cui si rimanda l’individuazione nello specifico dei sistemi di voto elettronico che devono essere adottati. In merito al solo conteggio informatizzato dei voti, la sperimentazione è invece iniziata in occasione delle Elezioni Europee del 200429 coinvolgendo 1,502 sezioni elettorali. Essa si è poi ripetuta nel 200530 in occasione delle elezioni regionali (1,796 seggi della sezione Liguria) e nel 200631 in occasione delle elezioni parlamentari (12.680 sezioni in Liguria, Lazio, Puglia e Sardegna). 4.5 Il voto elettronico all’estero Come già anticipato nel Capitolo 4.2, diversi Paesi europei hanno avuto esperienze fallimentari di voto elettronico, concluse con un suo abbandono. Tuttavia ciò non deve far pensare a un generale ridimensionamento dell’uso di tecnologie nel procedimento elettorale. Al contrario, come si evince dalla Figura 7, nel mondo vi è una crescente attenzione verso la digitalizzazione dei sistemi di voto, processo che, è opportuno sottolinearlo, non è stato affrontato in modo uniforme dai vari Governi. Per una maggiore comprensione di come il voto elettronico sia stato implementato all’estero è dunque opportuno analizzare nel dettaglio alcuni dei Paesi più significativi, evidenziando le best practice a cui si dovrà necessariamente ispirare la nostra proposta: ● utilizzo di un codice sorgente open source; 29 Legge 8 aprile 2004 n. 90 30 Decreto legge 1 febbraio 2005, n. 8 31 Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 150
  • 29. 29 ● implementazione di un sistema di crittazione a doppia chiave, pubblica e privata; ● separazione dei dati relativi ai votanti rispetto ai voti memorizzati; ● creazione di un team di esperti informatici. Figura 7 - Mappa della diffusione del voto elettronico nel 2015 [20] 4.5.1 Esempi di insuccesso del voto elettronico Tra i principali casi di insuccesso del voto elettronico spicca la Repubblica Federale Tedesca che, con la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 3 marzo 2009, sostiene che la conditio sine qua non per la formazione di una volontà politica democratica sia la pubblicità del voto. [21] Ciò implica che tutti i passaggi elettorali siano sottoponibili a un controllo pubblico. Le problematiche emerse nel caso tedesco riguardano la sicurezza informatica, tanto in termini di software che di hardware, e il non soddisfacente controllo preventivo delle macchine di voto. Ciò che ne deriva è l’impossibilità di garantire l’assenza di manipolazioni di voto, di possibili malfunzionamenti o attacchi hacker. Una soluzione, in questo caso, potrebbe essere l’adozione di software open source, i quali andrebbero a sostituirsi ai codici sorgente proprietari. Una seconda difficoltà riscontrata in Germania fa poi riferimento all’impossibilità del controllo individuale dell’elettore sul voto. Ogni elettore dovrebbe, in altre parole, essere messo nella condizione di verificare che il suo voto venga conteggiato correttamente e che la genuinità dello stesso venga preservata. Sotto questo punto di
  • 30. 30 vista, un sistema di voto elettronico è da considerarsi non in linea con la costituzione32 . Pertanto, in Germania, il legislatore che volesse adottare il voto elettronico, dovrebbe anche predisporre un sistema di stampa per ogni voto espresso, che sia favorevole al controllo dell’elettore stesso e a un eventuale riconteggio. Sulla scia delle ragioni politiche tedesche, nel giugno 2014 anche il Governo norvegese ha deciso di abbandonare il voto elettronico, nonostante la segretezza del voto non sia tutelata a livello costituzionale [19] e l’implementazione del voto elettronico non abbia determinato una variazione nei tassi di partecipazione elettorale. Il problema emerso, in questo caso, riguarda la limitata conoscenza dei meccanismi di sicurezza del sistema da parte degli elettori, da cui è derivato il venir meno di un’elezione libera e genuina e l’assenza di un diffuso consenso verso la votazione elettronica. In Irlanda, nel 2004, il problema riscontrato dalla Commission on Electronic Voting istituita dal Governo per valutare l’introduzione di questa modalità di voto riguardò l’impossibilità di garantire la prova del pieno funzionamento del voto elettronico che, pertanto, non venne adottato. I Paesi Bassi, a loro volta, hanno abbandonato la votazione elettronica nel 2008, quando è stato dimostrato che le apparecchiature utilizzate potevano essere manomesse, i voti di una determinata lista essere attribuiti a un’altra e la segretezza del voto essere resa nulla dall’intercettazione di un segnale radio attraverso apparati collocati all’esterno del seggio. Il basso livello di affidabilità è stato motivo di abbandono anche da parte della Gran Bretagna e della Finlandia, dopo che entrambi i Paesi avevano ufficialmente testato la modalità elettronica come sistema di votazione. Nel caso britannico, nel 2008 sono emerse problematiche legate alla bassa fiducia del pubblico, sia in merito all’accessibilità del voto elettronico che alle difficoltà tecniche dello stesso. Nel 2009 in Finlandia alcuni errori avvenuti nella consultazione elettronica33 hanno necessitato la ripetizione in forma cartacea delle elezioni in tre comuni. In Francia, nel 2003, diversi inconvenienti (quali ad esempio, lunghi tempi di attesa e non corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi alle votazioni e il numero dei voti espressi) ha portato il Governo a introdurre una moratoria a partire dal 2008. Di conseguenza, il numero dei comuni ammessi all’utilizzo della votazione elettronica è calato e gli unici a utilizzare tale sistema sono ora i residenti all’estero34 . 32 Par. 112 della sentenza. 33 Comunicato stampa del Ministero della giustizia del 23 aprile 2009, New municipal elections in Vihti, Karkkila, and Kauniainen, http://oikeusministerio.fi. 34 V. in proposito il Rapport d’Information sul voto elettronico presentato dal Senato il 9 aprile 2014 (n. 445) che, oltre a riportare i problemi riscontrati, raccomanda di stabilizzare la moratoria del 2008 e di utilizzare il voto elettronico solo per il voto a distanza dei residenti all’estero rafforzando, peraltro, le garanzie di sicurezza ora previste.
  • 31. 31 4.5.2 Esempi di successo del voto elettronico – Belgio Il Belgio è stato uno dei primi Paesi al mondo ad applicare la tecnologia elettronica al processo elettorale, che fino al 2012 consentiva l’utilizzo di due possibili sistemi di voto elettronico, entrambi basati su carta magnetica: il “Digivote” prodotto dall’azienda Steria, utilizzato dall’85% dei seggi, e il “Jites” prodotto dall’azienda Stesud ed utilizzato nel restante 15% dei seggi. Per entrambi i sistemi le modalità di voto erano analoghe: una volta effettuata l’identificazione dell’elettore, veniva ad esso assegnata una carta magnetica assolutamente anonima. Questo entrava nella cabina elettorale ed inseriva la carta magnetica in un computer. L’elettore esprimeva dunque il proprio voto toccando lo schermo del touch screen e confermando la propria scelta. Il computer registrava il voto sulla carta magnetica, che veniva successivamente mostrata al presidente del seggio per dimostrare l’assenza di segni di riconoscimento. La tessera era quindi inserita in un’urna elettronica che, oltre a registrare il voto, la custodiva per un eventuale riconteggio elettronico. Come avvenuto in altre Nazioni, anche in Belgio il voto elettronico è stato oggetto di ampi dibattiti, soprattutto in seguito ad alcuni problemi e malfunzionamenti verificatisi nel corso degli anni.35 Per fronteggiare tutto ciò sono state introdotte diverse misure di sicurezza e controllo. Il codice sorgente è stato reso pubblico: ogni formazione politica con almeno due rappresentati può delegare un team di esperti per esaminare il software prima delle elezioni. Il giorno successivo alla chiusura dei seggi il codice sorgente è pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno. Inoltre, a partire dal 1988 è stato istituito un Collegio di esperti informatici il cui obiettivo è quello di monitorare il funzionamento dei sistemi di voto e fornire raccomandazioni utili al loro continuo miglioramento. Il fatto che il voto elettronico sia utilizzato in Belgio da più di vent’anni ha fatto sì che tale sistema sia stato sottoposto a vari studi da parte di organismi quali OSCE/ODIHR [22] [23], Consiglio d’Europa36 e centri di ricerca universitari37 . Alla luce di questi studi, a partire dalle elezioni locali del 2012, i sistemi “Digivote” e “Jites” sono stati affiancati dal sistema “Smartmatic”, il quale aggiunge ai precedenti meccanismi la stampa di un biglietto cartaceo con indicata la scelta espressa sia in modo testuale che tramite codice QR. Tale biglietto viene fatto leggere da un apposito lettore che ne registra il voto ed è successivamente inserito in un’urna. La scelta di sostituire la tessera magnetica con un biglietto di carta permette un successivo riconteggio non solo elettronico ma anche manuale, eliminando dunque ogni eventuale perplessità relativa alla mancanza di una prova cartacea del voto. 35 Tra questi il più famoso avvenne nel 2003 a Schaerbeek, dove un candidato ottenne un numero di voti maggiori rispetto al numero di preferenze complessive della sua lista. 36 Consiglio d’Europa, Legal, operational and technical standards for e-voting. Recommendation Rec(2004)11 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 September 2004 and explanatory memorandum, Strasbourg Cedex, 2005. 37 KU Leuven e altri, Be Voting. Study on Electronic Voting Systems, 2007
  • 32. 32 4.5.3 Esempi di successo del voto elettronico – Svizzera Se in alcuni Paesi europei il voto elettronico presidiato sembra aver avuto una battuta d’arresto, in molti altri vi è un crescente interesse verso sistemi di home voting. Tra i paesi più significativi emerge la Svizzera, i cui cittadini possono esercitare il proprio diritto di voto secondo tre modalità: recandosi presso il seggio elettorale, per via postale o tramite voto elettronico online. Sebbene il voto elettronico sia di competenza della Cancelleria Federale, ciascun Cantone è responsabile per la sua organizzazione ed attuazione. Ad esempio, nel cantone di Ginevra la maggior parte del software è open source. Prima delle elezioni viene inviato ad ogni avente diritto al voto una busta contenente un codice personale di sedici cifre ed una password di sei cifre nascosta sotto un’area da grattare. Per poter usufruire del voto elettronico l’elettore deve connettersi ad una qualsiasi postazione internet ed inserire il proprio codice identificativo in un’apposita pagina web. Effettuato il riconoscimento, l’elettore esprime il proprio voto ed inserisce la propria data di nascita unitamente alla password a sei cifre. Solo a questo punto il sistema conferma la registrazione del voto. Il rischio di un voto multiplo è scongiurato da alcuni accorgimenti: il registro informatico è il medesimo sia per chi utilizza l’home voting che per chi vota per corrispondenza, rendendo di fatto impossibile registrare due voti espressi tramite queste due modalità. Inoltre il voto elettronico è possibile solo fino al giorno precedente la consultazione ed il certificato da presentare al seggio elettorale è il già citato documento contenente il codice personale e la password. Nel caso in cui l’elettore si presenti con la password scoperta, prima di essere ammesso al voto il personale del seggio verifica che non abbia già votato elettronicamente. Infine, la segretezza del voto è assicurata da un sistema di crittazione dei voti, depositati in un “urna elettronica” in ordine casuale, e dalla separazione dei dati relativi ai votanti rispetto ai voti memorizzati. Data la positiva esperienza sul suolo nazionale, a partire dal 2007 il Consiglio federale ed il Parlamento elvetico hanno deciso di estendere il voto elettronico a tutti i cittadini residenti all’estero e domiciliati in quei Paesi38 che consentono di ricevere ed inviare dati criptati come quelli utilizzati dai sistemi di voto elettronico. Questi rappresentano circa il 90% degli Svizzeri residenti all’estero. Il rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico39 pubblicato nel 2013 ha sottolineato come in 38 Paesi membri dell’Unione Europea, Stati firmatari dell’Intesa di Wassenaar del 1996, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Cipro del Nord. 39 Rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico. Valutazione dell’introduzione del voto elettronico (2006-2011) e basi per l’ulteriore sviluppo, 14 giugno 2013
  • 33. 33 Svizzera, nonostante qualche polemica, l’utilizzo del voto elettronico è ben accetto e risulta particolarmente elevato (spesso oltre il 50%), soprattutto nel caso degli Svizzeri residenti all’estero. 4.5.4 Esempi di successo del voto elettronico – Francia Nonostante il dietrofront nei confronti del voto elettronico sul territorio nazionale, di cui si è già discusso nel Capitolo 3.3, a partire dal 2008 la Francia offre ai residenti all’estero quattro diverse modalità di voto: il voto presso la sede consolare, il voto per procura, il voto per corrispondenza ed il voto via internet. Queste ultime due modalità non sono tuttavia utilizzabili in occasione delle elezioni presidenziali e dei referendum, in quanto, trattandosi di votazioni a collegio elettorale unico, non è possibile giustificare la disuguaglianza del voto tra i residenti all’estero e quelli in territorio nazionale. Inoltre, per scongiurare il rischio di voto multiplo, ciascuna delle quattro modalità di voto è disponibile in tempi differenti: prima il voto elettronico, poi quello per corrispondenza, infine quello presso il seggio elettorale o per procura. Almeno quindici giorni prima delle votazioni, tutti i Francesi residenti all’estero ed iscritti in un ufficio elettorale consolare ricevono via posta un codice di identificazione. Tale codice è inviato nuovamente via sms dieci giorni prima del primo turno. Infine, cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto vengono inviate via mail le password valide per ciascun turno. Per poter esercitare il proprio diritto elettorale gli elettori devono connettersi ad un sito web creato appositamente, inserire il codice identificativo e la password ed esprimere la propria scelta. La segretezza ed inviolabilità del voto è garantita da un sistema a doppia chiave, una pubblica ed una privata, generate pochi giorni prima dell’inizio delle votazioni e custodite dall’Ufficio del voto elettronico. Tale ufficio è stato istituito ad hoc40 e, oltre a possedere le chiavi di decriptazione dei codici, ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle elezioni e di verificare il corretto funzionamento degli apparati elettronici. A differenza della Svizzera, che ha permesso l’utilizzo del voto via Internet solo da determinati stati, la Francia ha esteso al massimo la possibilità di utilizzo di questo canale di voto, limitandosi a segnalare agli elettori quali siano i Paesi in cui la trasmissione di segnali criptati è interdetta o impossibile. L’esteso uso di questo canale di voto è testimoniato dai risultati delle elezioni del 2012: su poco più di un milione di Francesi iscritti presso gli uffici consolari, solo 210.000 cittadini avevano fornito le credenziali necessarie per poter votare via Internet. Complessivamente furono 220.000 i cittadini che votarono dall’estero, ma di questi circa 120.000 utilizzarono il voto via Internet. Nelle elezioni 40 Art. R176-3-1 del Codice elettorale
  • 34. 34 parziali41 dell’anno successivo la percentuale di utilizzo del voto elettronico è cresciuta fino al 65.9% [24]. 4.5.5 Esempi di successo del voto elettronico – Estonia Nel 2005 l’Estonia è diventata il primo paese al mondo a utilizzare il voto elettronico via internet per votazioni legalmente vincolanti. Il sistema di voto utilizzato in Estonia ruota intorno alla carta d’identità elettronica, diventata obbligatoria dal 2002 e che consente l’accesso ad un numero elevatissimo di servizi. Come nel caso di Francia e Svizzera, anche in Estonia il sistema di internet voting è a doppia chiave, pubblica e privata: attraverso il sistema elettronico l’elettore crea una busta interna virtuale (un voto criptato) ed una esterna virtuale (una firma digitale). Una volta verificata l’identità del votante ed il suo diritto di voto, la firma digitale viene rimossa ed il voto criptato viene inserito in un sistema separato dove tutti i voti, non più riconducibili all’identità degli elettori, vengono decriptati e conteggiati. Come avviene in molti altri paesi, anche in Estonia a partire dal 2013 il codice sorgente è reso pubblico in modo da permettere a tutti gli interessati di studiare il software e di sottoporlo a test. È possibile votare via internet dal decimo al quarto giorno prima delle elezioni, ed è necessario che il computer da cui si vuole votare disponga di un lettore di carta elettronica (periferica a basso costo e facilmente reperibile). Il riconoscimento dell’elettore avviene tramite l’introduzione della carta d’identità elettronica nell’apposito lettore e l’inserimento di due PIN necessari per verificare che l’elettore sia registrato nella lista elettorale e, successivamente, criptare ed inviare il voto espresso. Al termine del processo l’elettore riceve un messaggio a conferma della corretta ricezione del voto. È interessante notare come studi statistici [25] [26] effettuati nel 2009 in Estonia hanno rilevato che il 16.3% degli elettori che hanno votato via internet hanno dichiarato che non si sarebbero presentati alle urne se tale modalità di voto non fosse stata disponibile: ciò avrebbe comportato una perdita complessiva di affluenza pari al 2,6%. 41 Le elezioni parziali del 2013 hanno riguardato solo la circoscrizione 1 e 8.
  • 35. 35 5. La blockchain 5.1 Definizioni Prima di iniziare ad affrontare la tecnologia alla base della presente proposta è opportuno fornire alcune definizioni di fondo: ● Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica/privata. I sistemi a crittografia asimmetrica vengono utilizzati per assegnare a un utente una identità digitale, verificabile pubblicamente in qualsiasi momento. Essi rappresentano un tipo di crittografia che prevede l’assegnazione a ogni utente di una coppia di chiavi, una pubblica e una privata, correlate tra di loro, al fine di crittografare e decriptare delle informazioni. La chiave pubblica, accessibile a chiunque, viene utilizzata per crittografare le informazioni, mentre la chiave privata, accessibile solo all’utente che la possiede, viene utilizzata per decriptare le informazioni crittografate con la chiave pubblica. In questo modo, qualsiasi documento crittografato con la chiave pubblica è accessibile solo al proprietario della chiave privata. La coppia chiave pubblica/privata può essere utilizzata anche come sistema di firma digitale, in quanto è possibile dimostrare in maniera univoca la proprietà di un documento. In questo caso la chiave privata viene usata per firmare le informazioni, mentre la chiave pubblica viene usata per dimostrare pubblicamente la proprietà unica ed esclusiva di quelle informazioni da parte dell’utente. ● Dimostrazione a conoscenza zero. La dimostrazione a conoscenza zero (zero-knowledge proof) è il protocollo di riferimento per dimostrare che un particolare utente abbia votato, che il suo voto sia valido e non sia stato alterato, senza tuttavia rivelare alcuna informazione sul voto conseguito. Tale protocollo è stato proposto per la prima volta nel 1985 da alcuni ricercatori del MIT e stabilisce i metodi per cui un soggetto può dimostrare che una determinata affermazione sia vera senza tuttavia rivelare l’informazione stessa. ● Blockchain. La blockchain è un registro (ledger) digitale pubblico, condiviso e distribuito su una rete di computer peer-to-peer. È progettata per verificare l’integrità delle informazioni che vengono scritte in maniera completamente autonoma e per rendere estremamente difficile, se non impossibile, l’alterazione delle informazioni salvate. Ciò è dovuto al fatto che il processo di registrazione dell’informazione non è conseguito da un’autorità centrale ma è distribuito su più computer. Questa ripartizione permette di diluire sensibilmente il rischio di manipolazione da parte di soggetti malevoli. Il sistema è ulteriormente protetto da un meccanismo di consenso che richiede che la maggior parte dei nodi all’interno della rete sia d’accordo sulle informazioni contenute all’interno della rete stessa. I dati, inoltre, sono memorizzati utilizzando delle funzioni crittografiche che ‘incatenano’ tra di loro le informazioni, in modo che l’alterazione di un singolo dato alteri inequivocabilmente tutta la struttura della blockchain, rendendo facilmente visibile l’alterazione. Per scrivere sulla
  • 36. 36 blockchain, ogni utente ha a disposizione una coppia di chiavi pubblica/privata che identifica la sua identità digitale. La chiave pubblica viene anche chiamata indirizzo e identifica pubblicamente l’utente all’interno del network. Tutti questi meccanismi contribuiscono a rendere estremamente sicura la blockchain. Condizione necessaria affinché tutti i sistemi di sicurezza siano efficienti è che la blockchain sia decentralizzata e pubblica (permissionless), ossia che i computer che garantiscono la funzionalità della rete appartengano a più utenti. Spesso questo non è possibile e, nel caso in cui i nodi della rete appartengano a uno o pochi soggetti, si parla di blockchain privata (permissioned): in tal caso è necessario ricorrere a sistemi di certificazione che validino le informazioni contenute. ● Hash e funzione di hash. Si tratta di una funzione crittografica che mappa un messaggio segreto in una stringa cifrata di valori, tipicamente molto lunga, per evitare la sovrapposizione con altri messaggi. ● Mining. Processo di aggiunta di un nuovo blocco alla blockchain, che richiede la verifica di un problema computazionale, tipicamente energivoro e con tempi medi più o meno elevati. Come verrà spiegato successivamente, la verifica del problema computazionale avverrà tramite i nodi coinvolti nella creazione della blockchain. Il termine fa riferimento al lavoro fisico nelle miniere in virtù delle grandi risorse computazionali richieste. 5.2 Vantaggi della blockchain Come riportato nelle definizioni, la blockchain o catena a blocchi è un registro digitale pubblico, che nasce con l’obiettivo di mantenere l’integrità e la qualità dei dati in essa conservati rispetto ai classici database. I vantaggi principali rispetto a un database tradizionale sono: ● Sicurezza informatica contro manipolazioni. Rispetto a un tradizionale sistema costituito da un server centrale e un manager dell’attività di conteggio, la tecnologia blockchain consente una maggiore resilienza contro manipolazioni esterne. Nel momento in cui un eventuale attore malevolo dovesse modificare elementi intermedi della catena, si verrebbe a creare un’incongruenza tra l’hash del blocco corrente e quello del blocco successivo, evidenziando dunque una manomissione del sistema. L’elemento più vulnerabile risulta essere solo l’ultimo blocco della catena. Tuttavia, l’aggiunta di un nuovo blocco è resa difficile dalle difficoltà del mining (estremamente energivoro) e dalla necessità dell’approvazione della rete. Il registro è di conseguenza immutabile da modifiche non condivise dalla rete. ● Integrità dei dati. La diretta conseguenza del punto precedente è l’affidabilità dei dati salvati. Gli eventuali voti e informazioni elettorali conservati risultano di elevata qualità, stabili e verificabili in più punti.
  • 37. 37 ● Visualizzazione dei dati. L’integrità dei dati, l’eventuale uso di software open source e l’aspetto pubblico del registro (il ledger è per definizione un registro accessibile da ogni nodo della rete) incrementano la trasparenza della tecnologia blockchain e quindi anche della modalità di voto. Questo riduce brogli e processi corruttivi, oltre a garantire la possibilità di visionare il voto in ogni momento, come richiesto dai vari costituzionalisti. ● Facilitare processi consultivi. Proprio perché il registro o ledger è pubblico è possibile sapere in ogni momento a che punto sia il processo di voto, chi ha votato (grazie alla crittografia hash è possibile sapere chi senza sapere il contenuto) e garantire la correttezza del voto. Di conseguenza, la conta dei voti è istantanea. Ciò potrebbe garantire una maggiore espansione di strumenti consultivi di politica diretta, in particolare a livello locale. 5.3 Overview della tecnologia Sebbene ogni sistema che implementa una blockchain deve garantire delle condizioni base come come un numero sufficiente di nodi per la sicurezza, un sistema di comunicazione tra i nodi, un meccanismo di consenso tra i nodi per la validazione dei dati e un database per il salvataggio dei dati, esistono implementazioni diverse della blockchain, varianti nate per soddisfare esigenze ben specifiche. Alcune blockchain favoriscono una elevata velocità nella convalida delle transazioni, altre permettono di trasferire dati solo tra determinati nodi. Esistono blockchain che si specializzano per diventare piattaforme di sviluppo di applicazioni decentralizzate. Questo rende il panorama blockchain molto variegato. Le caratteristiche principali però con la quale vengono identificate le blockchain sono: ● blockchain pubblica o blockchain privata; ● algoritmo di consenso; ● elenco delle transazioni in chiaro o celato. 5.3.1 Tipologie di blockchain Esistono due tipologie diverse di blockchain che possono essere create: pubbliche (o permissionless) e private (permissioned). Nel caso delle blockchain pubbliche, di cui fanno parte ad esempio le blockchain di Bitcoin ed Ethereum, chiunque può mettere a disposizione il proprio computer per diventare un nodo della rete che convalida le informazioni. Anche se a prima vista può risultare controintuitivo, è proprio questa decentralizzazione ciò che assicura la massima sicurezza della rete. Infatti, per poter partecipare al processo di validazione delle informazioni, ogni nodo deve seguire un protocollo, definito nell’algoritmo di consenso, per poter aggiungere un blocco alla
  • 38. 38 transazione, competendo con gli altri nodi della rete. Il primo nodo che riesce ad aggiungere un blocco, lo propaga a tutti gli altri nodi della rete che lo verificano. Se la maggior parte degli altri nodi ritiene il blocco valido, cioè viene raggiunto il consenso, il nodo vincitore viene ricompensato con una somma in denaro che lo ripaga ampiamente del costo dell’energia spesa per risolvere il gioco. A questo punto, i nodi iniziano una nuova competizione per risolvere il gioco crittografico. E’ evidente che se il nodo vincitore prova a convalidare transazioni non corrette o malevole, gli altri nodi della rete se ne accorgono istantaneamente e la ricompensa non viene erogata, facendo perdere soldi al nodo e isolandolo dal resto della rete. Se da un lato questo processo assicura la veridicità delle informazioni della rete, dall’altro non è possibile controllare in nessun modo la struttura della rete, non è possibile assegnare comportamenti specifici a determinati nodi e soprattutto non è possibile controllare il flusso e la visibilità delle informazioni, poiché nelle blockchain pubbliche, a meno di casi particolari, le informazioni sono accessibili a chiunque. Nel caso di blockchain private, come Hyperledger, vengono introdotti meccanismi per cui è possibile controllare e definire il comportamento di ogni singolo nodo, come ad esempio quali sono i nodi che convalidano le transazioni, ma soprattutto la visibilità delle informazioni. È bene sottolineare che, in questo caso, il sistema rinuncia alla decentralizzazione in quanto la struttura della rete è definita a priori da un ente centrale. Il maggiore controllo sulla rete avviene dunque al prezzo di una minor sicurezza rispetto alla blockchain pubblica, in quanto l’ente potrebbe accedere direttamente a ogni singolo nodo della rete e modificarlo. Inoltre un sistema centralizzato risulta per definizione maggiormente vulnerabile a un attacco informatico. 5.3.2 Algoritmo di consenso L’algoritmo di consenso è l’insieme di regole e procedure che i nodi condividono per raggiungere un accordo sulla veridicità delle informazioni contenute nella blockchain e quindi validare nuovi blocchi da aggiungere alla blockchain. Gli algoritmi principali sono: ● Proof of work. Si tratta dell’algoritmo di consenso utilizzato dalla rete Bitcoin. Ogni singolo nodo che partecipa alla rete utilizza le sue risorse computazionali (al costo di una certa quantità di energia elettrica) per risolvere un gioco crittografico molto complesso competendo con tutti gli altri nodi della rete. Se riesce a risolverlo per primo può convalidare un certo numero di transazioni e aggiungere un nuovo blocco alla blockchain, ricevendo un compenso dalla rete per il lavoro svolto. Sebbene sia uno degli algoritmi più sicuri, richiede il dispendio di una grossa quantità di energia e potrebbe risultare non-economico per l’elaborazione enormi quantità di dati. ● Proof of stake. E’ l’algoritmo di consenso destinato a sostituire il Proof of Work nella rete Ethereum. In questo caso esiste un set definito di nodi che convalida le transazioni. Per
  • 39. 39 garantire la validità delle transazioni, il nodo validatore blocca un certa quantità di moneta digitale che verrà a esso restituita solo se la rete accetterà il nuovo blocco. Nonostante questo algoritmo sia infinitamente meno dispendioso in termini di energia elettrica rispetto al Proof of Work, risulta essere ancora ancora in fase di testing e richiederà un adeguato sviluppo. ● Byzantine fault-tolerant algorithm. Si tratta dell’insieme degli algoritmi di consenso minori utilizzati in sotto-versioni della blockchain. Per citarne alcuni: Delayed Proof of Work, Delegated Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of Weight e Proof of Reputation. 5.3.3 Tipologia di transazioni L’ultima differenza tra le varie tecnologie blockchain è il carattere pubblico/privato del registro delle transazioni. Nel di registro pubblico, come avviene per Bitcoin ed Ethereum, tutte le transazioni sono accessibili a tutti. In questo caso è possibile ricostruire facilmente lo storico di ogni singolo movimento, è possibile accedere alla quantità di moneta posseduta da ogni utente e il processo di validazione di nuovi blocchi è diretto, essendo tutti i dati accessibili. Esistono però delle blockchain, come quella di ZCash, con registro privato in grado di celare completamente le transazioni e la quantità di moneta di ogni utente. In questo caso, per poter dimostrare di possedere una certa quantità di moneta e di poterla spendere, senza rivelare il suo valore, si utilizzano algoritmi basati su Zero Knowledge Proof. Ciò consente a tutti gli utenti di eseguire transazioni in totale anonimato, consentendo comunque la verifica della veridicità delle transazioni sul ledger. 5.4 Applicazioni della tecnologia al voto Sulla base dei precedenti paragrafi, si comprende come la blockchain sia un sistema di registro di transazioni, idealmente resiliente a molti attacchi informatici standard. Ciò è dovuto alle sue peculiari caratteristiche: il meccanismo di consenso, la decentralizzazione e la crittografia. Tale tecnologia può essere utilizzata per registrare una votazione: ciascun voto è rappresentato da una transazione di una somma predefinita di moneta virtuale dal portafoglio dell’elettore al portafoglio di un candidato. Le transazioni vengono registrate su una bacheca pubblica quale il registro a blocchi. La più nota delle tecnologie blockchain, il Bitcoin, può essere facilmente implementato per far esprimere preferenze personali verso un determinato candidato, ma avrebbe lo svantaggio di produrre una transazione, ossia un’espressione del voto, completamente trasparente. Segue che il Bitcoin viola la segretezza del voto.
  • 40. 40 Esistono tuttavia nuovi protocolli basati su altre criptovalute che garantiscono una transazione in totale anonimato. In questo report citiamo l’esempio di Z-cash e, in minor parte, Ethereum. Per semplicità dividiamo il protocollo di voto in quattro fasi: registrazione, invito, voto e verifica. Aspetto centrale di tutto il sistema di voto è la zero-knowledge proof, che garantisce la correttezza e la completezza dell’informazione senza mostrarne il contenuto: ciò è fondamentale per permettere all’elettore di eseguire correttamente la transazione di voto, senza rilevare il contenuto o l’indirizzo del candidato prescelto. Ciò è possibile tramite l’utilizzo di indirizzi di portafoglio completamente anonimi, come avviene nel caso di Z-cash, o utilizzando indirizzi non-anonimi ma con verifiche multiple della correttezza. I prossimi paragrafi spiegheranno nel dettaglio le transazioni di tipo Z- cash ed Ethereum e le fasi di voto sopra citate. 5.4.1 Transazione Z-cash Z-cash è un tipo di criptovaluta che differisce dal Bitcoin in quanto la transazione può essere completamente anonima in virtù di una proof-of-work (la risoluzione del problema numerico per garantire la validazione della transazione su registro) definita in ambiente di zero-knowledge, ossia senza sapere né contenuto né indirizzi. In linea generale, le transazioni possono essere trasparenti, private, scudate o de-scudate, mentre gli indirizzi del portafoglio possono essere di tipo “t” (trasparente) o “z” (zero informazione o anonimi): ● Le transazioni trasparenti avvengono con indirizzi “t” e hanno un contenuto noto al registro. ● Al contrario le transazioni private utilizzano gli indirizzi “z” e hanno un contenuto ignoto al registro. Ciò che è noto è esclusivamente la sua correttezza. ● La transazione scudata rappresenta una soluzione intermedia, in quanto è caratterizzata da un contenuto e un destinatario sconosciuti, ma da un mittente noto. ● Le transizioni de-scudate sono infine caratterizzate da un mittente e un contenuto ignoti al registro, ma destinatario noto. La tipologia di transizione di interesse per il voto elettronico è quella de-scudata in quanto, come previsto dalla nostra costituzione, consente pieno anonimato dell’elettore (il mittente) e del voto espresso (il contenuto) mentre garantisce la conoscibilità dei candidati (i destinatari). La transazione Z-cash è nota come transazione congiunta o joint-split transfer, in quanto comprende un valore monetario di input e di output della transazione e due note di transazione associate. La struttura di una moneta Z-cash, chiamata ZEC, contiene quindi: ● un indirizzo di pagamento (Z-address); ● quantità monetaria (espressa in Zatoshi);
  • 41. 41 ● parametro di verifica della spesa (primo valore o valore R) ● parametro di nullificazione della spesa (secondo valore o valore ⍴). In Z-cash, l’algoritmo di consenso, oltre a verificare che il valore della transizione e gli indirizzi siano corretti, deve riscontrare un commitment (dichiarazione di spesa) e una nullificazione (dichiarazione di ricezione della transazione) sia per il mittente che per il destinatario. Per ogni transazione, il possessore di un indirizzo di pagamento genera un valore R rappresentante una dichiarazione di spesa (detta nota di commitment). A copertura della transazione verso il nuovo destinatario, viene generato un valore ⍴ per nullificare una precedente nota di proprietà del mittente e dello stesso valore della nuova transazione (nullificazione della nota). Questo processo, che può sembrare farraginoso, serve a evitare che il denaro del mittente possa essere usato più di una volta. Nel caso del voto, evita che un utente voti due volte. In conseguenza, non esiste di fatto ZEC senza nota di dichiarazione e nullificazione. L’aspetto innovativo dello Z-cash è che la verifica della correttezza del valore e degli indirizzi avvenga senza sapere il contenuto di questi, ossia uno zero- knowledge proof. Nello specifico, si utilizza l’algoritmo zk-SNARK o Zero-Knowledge Succinct Non- Interactive Argument of Knowledge, che si riferisce ad un argomento: ● a conoscenza zero (non necessita il contenuto della transizione da verificare); ● succinto (l’algoritmo è rapido, consente di risolvere il problema crittografico nell’ordine dei millesimi di secondo); ● non-interattivo (la verifica avviene con una sola transazione tra utente e nodi). Un ultimo aspetto fondamentale è la verifica tra mittente e destinatario, che avviene attraverso un tipico sistema a chiave asimmetrica pubblica e privata, di tipo dinamico (con chiavi vengono generate per ogni transazione). Si ricorda che, in quanto tecnologia blockchain, tutte queste informazioni sono riportate e verificate sul registro a blocchi collegate tra di loro in maniera che ogni blocco abbia una transazione e informazioni della precedente (tramite hash). Per ulteriori dettagli, si invita il lettore ad una ricerca approfondita negli articoli in bibliografia42 . 5.4.2 Registrazione Seguendo il protocollo proposto da Tarasov, i prossimi paragrafi si baseranno su un modello di voto che funzioni su piattaforma Z-cash, avente un’Autorità centrale per la verifica dell’identità e l’iniziazione della blockchain. Una volta registrato, l’utente/elettore riceve un account e uno specifico token di voto con cui potrà eseguire la transazione (ovverosia l’espressione del voto). La 42 https://z.cash/technology/zksnarks/ https://scss.tcd.ie/publications/theses/diss/2017/TCD-SCSS-DISSERTATION-2017-015.pdf https://z.cash/blog/anatomy-of-zcash/