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Workshop Case Study
Venerdì 6 ottobre 2017
11.30 - 12.30
Gli strumenti del controllo di gestione nella crisi
d'impresa e nell'amministrazione giudiziaria
Moderatore: Pier Luigi Marchini
Relatori:
Renato Bogoni
Tony Dattola
Marcello Pollio
© Pollio e associati
Reggio Emilia,
6 ottobre 2017Marcello Pollio
Dottore commercialista – Revisore legale
Partner Pollio & Associati Genova Milano Torino
Il controllo di gestione
nell’esercizio provvisorio
dell’impresa in fallimento
Che cos’è il Controllo di Gestione?
n È il processo attraverso il quale il management si
assicura che le risorse siano impiegate in modo efficace
ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di
impresa (R.N. Anthony 1965)
n È un insieme coordinato di risorse (tecniche, umane
e procedurali) il cui scopo è agevolare il
funzionamento dell’azienda in generale e della sua
organizzazione in particolare
Il Controllo di Gestione
Cosa è
n È uno strumento a supporto del
processo decisionale;
n È uno strumento di direzione teso a
verificare che la gestione aziendale si
svolga in condizioni di efficacia
(capacità di ottenere i risultati stabiliti) ed
efficienza (capacità di ottimizzare l’uso
delle risorse);
n Consente di dare una corretta
interpretazione dei risultati aziendali
in quanto, grazie al meccanismo di
retroazione, è possibile individuare
prontamente gli scostamenti rispetto
agli obiettivi prefissati consentendo, in
tal modo, una risposta tempestiva per
fronteggiare queste difformità.
Cosa non è
n Non è un controllo burocratico né di
ispettorato, in quanto è uno strumento
di verifica;
n Non è obbligatorio;
n Non prevede una struttura a se stante,
ma si adatta alle caratteristiche della
realtà aziendale a cui si applica.
C o n t r o l l o d i G es t i o n e: d i c o s a s i o c c u p a
n Il controllo di gestione è volto a monitorare in un arco
temporale di breve termine, solitamente un anno,
l'andamento delle variabili gestionali.
n Ma quali sono le variabili oggetto di monitoraggio?
Ø Prodotti, Clienti, Canali distributivi
Ø Centri di responsabilità (Centri di costo, di ricavo, di profitto e di
investimento)
Ø Business
Ø Progetti
Ø Rischi aziendali
Perché e quando il Controllo di Gestione nella
procerdura di fallimento?
n Perché il curatore deve valutare attentamente la
gestione in esercizio provvisorio disposta dal
tribunale o attivata successivamente
n Perché i creditori, il tribunale e in particolare il
Comitato dei creditori devono avere strumenti per
valutare la bontà della continuazione dell’esercizio
provvisorio
7
La nuova prospettiva del “fallimento”
non più connotazione marcatamente
liquidatoria-sanzionatoria
procedura che punta alla conservazione (ove possibile)
dei valori dell’impresa insolvente
Il curatore diventa il vero motore della procedura, da cui parte
ogni impulso per le scelte di liquidazione e di conservazione
dell’impresa fallita
8
Lo dispone il Tribunale (anche all’atto della
dichiarazione di fallimento) o lo autorizza il G.D.,
su proposta del curatore, col parere favorevole del
Comitato dei creditori
Esercizio provvisorio dell’impresa
Continuazione
temporaneo
dell’attività
d’impresa, anche
limitatamente a
singoli rami
d’azienda
Il curatore deve aggiornare
il Comitato creditori ogni 3
mesi, e depositare in
cancelleria ogni 6 mesi (o
cmq alla conclusione) un
rendiconto dell’attività
9
1. Con la dichiarazione di fallimento, il tribunale può disporre
l’esercizio provvisorio dellimpresa, se dallinterruzione può derivare
un danno grave e sempre che non arrechi pregiudizio ai creditori
2. La continuazione temporanea dell ’ impresa può essere
disposta anche dopo dal g.d. (che fissa la durata), su
proposta del curatore e col parere favorevole del comitato
creditori
3. Durante l’esercizio provvisorio, il curatore deve convocare
ogni 3 mesi il comitato creditori affinché questi sia informato
sul’andamento della gestione e possa valutarne l’opportunità
della continuazione
La norma (art. 104 l.f.)
10
4. Se il comitato dei creditori ritiene non opportuno
l’esercizio provvisorio, il g.d. ne ordina la cessazione
5. Ogni 6 mesi, e cmq alla fine dell’esercizio provvisorio,
il curatore deve depositare in cancelleria un rendiconto
dell’attività. Il curatore deve senza indugio informare il
comitato ed il g.d. su circostanze sopravvenute che
possono influire sulla prosecuzione dell’attività
d’impresa
6. Il tribunale può in ogni momento ordinare la
cessazione dell’esercizio provvisorio, sentiti curatore e
comitato creditori, con decreto non reclamabile
7. Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono,
salvo che il curatore non intenda sospenderli o scioglierli
8. I debiti sorti nell’esercizio provvisorio sono preceducibili
9. Al momento di cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le
norme fallimentari sui contratti pendenti
11
1. Può proporre l’esercizio provvisorio se non disposto dal
tribunale
2. Deve convocare ed informare periodicamente il
comitato dei creditori
3. Deve depositare una rendicontazione periodica (ed alla
fine) sull’andamento dell’esercizio provvisorio
4. Deve informare senza indugio gli organi della
procedura se accadono eventi che possono
condizionare la prosecuzione dell’attività
5. Deve essere sentito dal tribunale, quando tale organo
decide di sospendere l’esercizio provvisorio
6. Deve pagare i debiti in prededuzione e può decidere di
sciogliere i contratti pendenti
Il ruolo e l’informativa del curatore nell’esercizio provvisorio
12
1. “ Decide ” sulla continuazione temporanea
dell’impresa quando la propone il curatore
2. Può, anche successivamente, chiedere al g.d. di fare
cessare l’esercizio provvisorio
3. Deve essere periodicamente informato dal curatore
sull’andamento dell’esercizio provvisorio
4. Deve essere informato senza indugio dal curatore
sugli eventi sopravvenuti che possono condizionare
la prosecuzione dell’attività
La vigilanza e il controllo del comitato dei creditori
Mappa delle operazioni di liquidazione attivo
- opportunità esercizio provvisorio o
affitto d’azienda
- sussistenza proposte di concordato
- azioni risarcitorie o di recupero
- cessione unitaria d’azienda
- condizioni di vendita di singoli cespiti
Indica le
modalità e i
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realizzazione
dell’attivo
Il programma di liquidazione
Controllo di gestione: struttura
Definizione degli obiettivi
Misurazione dei risultati
raggiunti a consuntivo
Determinazione e analisi
degli scostamenti
intercorrenti tra «obiettivi
e risultati»
Il sistema di controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
n Controllo antecedente o ex ante: definizione dei traguardi che si intende raggiungere (obiettivi)
e delle azioni che si pensa di attuare per conseguirli (programmi) periodo per periodo fornisce,
quindi, a chi ha la responsabilità di gestire l'azienda un quadro di riferimento capace di orientarne i
comportamenti e le scelte, e misure di performance a cui confrontare i risultati che andranno
maturando nel corso della gestione;
n Controllo concomitante : consiste nel verificare l'allineamento delle azioni e dei risultati che
effettivamente vanno maturando rispetto ai programmi e agli obiettivi definiti in sede di
programmazione è, quindi, volto ad assicurare gli automatismi necessari per un funzionamento
finalizzato all’efficienza e efficacia;
n Controllo consuntivo o ex post : rappresenta il momento della verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati ex ante e avviene confrontando il bilancio d'esercizio (conto
economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con il master budget, per verificare la
presenza di eventuali scostamenti e individuare possibili interventi correttivi ( ad es correzione di
eventuali inefficienze, revisione degli obiettivi e dei piani strategici).
Controllo di gestione: fasi
Gli strumenti del controllo di gestione
Analisi scostamenti
Informazioni extra -
contabili
Contabilità analiticaContabilità generale Budget
n Contabilità generale: rileva costi e ricavi a livello di gestione aziendale nonché il patrimonio
dell’azienda; consente di raccogliere le informazioni necessarie per determinare il risultato
economico dell’esercizio (utile o perdita) e il relativo capitale;
n Controllo analitica : è una metodologia di calcolo che permette di determinare il valore delle
risorse consumate in relazione a diversi possibili oggetti di costo o unità economiche di riferimento.
I potenziali oggetti di costo sono numerosi: il prodotto finito (bene o servizio), la sub-unità
organizzativa ( stabilimento, reparto, funzione), le commesse, i progetti, la tipologia di clientela
n Budget: è uno strumento di programmazione operativa nel breve termine (normalmente
l’anno) che con riferimento a specifiche unità operative assegna risorse ed obiettivi con riguardo ad
operazioni da svolgere (rispettando date procedure operative), può riguardare una specifica
funzione gestionale (budget settoriali: commerciale, della produzione, degli approvvigionamenti,
degli investimenti, delle altre aree gestionali) e l’intera impresa riguardo agli aspetti economici,
finanziari, patrimoniali della gestione (Master Budget, ovvero Budget economico, finanziario,
patrimoniale)
Quali dati assumere nel fallimento?
CURATORE ESERCITA IMPRESA
OBBLIGHI CONTABILI
PREVISTI PER
L’IMPRENDITORE
COMPATIBILMENTE A
OBBLIGHI EX ART. 38 L.F.
CONTABILITA’
DELL’ESERCIZIO
PROVVISORIO E DATI
GESTIONALI A
DISPOSIZIONE
© Pollio e associati
Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it
Grazie per l’attenzione
Per contatti :
t +39 010 589081
f +39 010 589306
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Convegno Nazionale UGDCEC Reggio Emilia 5-6 ottobre 2017 Controllo di gestione

  • 1. Workshop Case Study Venerdì 6 ottobre 2017 11.30 - 12.30 Gli strumenti del controllo di gestione nella crisi d'impresa e nell'amministrazione giudiziaria Moderatore: Pier Luigi Marchini Relatori: Renato Bogoni Tony Dattola Marcello Pollio
  • 2. © Pollio e associati Reggio Emilia, 6 ottobre 2017Marcello Pollio Dottore commercialista – Revisore legale Partner Pollio & Associati Genova Milano Torino Il controllo di gestione nell’esercizio provvisorio dell’impresa in fallimento
  • 3. Che cos’è il Controllo di Gestione? n È il processo attraverso il quale il management si assicura che le risorse siano impiegate in modo efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di impresa (R.N. Anthony 1965) n È un insieme coordinato di risorse (tecniche, umane e procedurali) il cui scopo è agevolare il funzionamento dell’azienda in generale e della sua organizzazione in particolare
  • 4. Il Controllo di Gestione Cosa è n È uno strumento a supporto del processo decisionale; n È uno strumento di direzione teso a verificare che la gestione aziendale si svolga in condizioni di efficacia (capacità di ottenere i risultati stabiliti) ed efficienza (capacità di ottimizzare l’uso delle risorse); n Consente di dare una corretta interpretazione dei risultati aziendali in quanto, grazie al meccanismo di retroazione, è possibile individuare prontamente gli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati consentendo, in tal modo, una risposta tempestiva per fronteggiare queste difformità. Cosa non è n Non è un controllo burocratico né di ispettorato, in quanto è uno strumento di verifica; n Non è obbligatorio; n Non prevede una struttura a se stante, ma si adatta alle caratteristiche della realtà aziendale a cui si applica.
  • 5. C o n t r o l l o d i G es t i o n e: d i c o s a s i o c c u p a n Il controllo di gestione è volto a monitorare in un arco temporale di breve termine, solitamente un anno, l'andamento delle variabili gestionali. n Ma quali sono le variabili oggetto di monitoraggio? Ø Prodotti, Clienti, Canali distributivi Ø Centri di responsabilità (Centri di costo, di ricavo, di profitto e di investimento) Ø Business Ø Progetti Ø Rischi aziendali
  • 6. Perché e quando il Controllo di Gestione nella procerdura di fallimento? n Perché il curatore deve valutare attentamente la gestione in esercizio provvisorio disposta dal tribunale o attivata successivamente n Perché i creditori, il tribunale e in particolare il Comitato dei creditori devono avere strumenti per valutare la bontà della continuazione dell’esercizio provvisorio
  • 7. 7 La nuova prospettiva del “fallimento” non più connotazione marcatamente liquidatoria-sanzionatoria procedura che punta alla conservazione (ove possibile) dei valori dell’impresa insolvente Il curatore diventa il vero motore della procedura, da cui parte ogni impulso per le scelte di liquidazione e di conservazione dell’impresa fallita
  • 8. 8 Lo dispone il Tribunale (anche all’atto della dichiarazione di fallimento) o lo autorizza il G.D., su proposta del curatore, col parere favorevole del Comitato dei creditori Esercizio provvisorio dell’impresa Continuazione temporaneo dell’attività d’impresa, anche limitatamente a singoli rami d’azienda Il curatore deve aggiornare il Comitato creditori ogni 3 mesi, e depositare in cancelleria ogni 6 mesi (o cmq alla conclusione) un rendiconto dell’attività
  • 9. 9 1. Con la dichiarazione di fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dellimpresa, se dallinterruzione può derivare un danno grave e sempre che non arrechi pregiudizio ai creditori 2. La continuazione temporanea dell ’ impresa può essere disposta anche dopo dal g.d. (che fissa la durata), su proposta del curatore e col parere favorevole del comitato creditori 3. Durante l’esercizio provvisorio, il curatore deve convocare ogni 3 mesi il comitato creditori affinché questi sia informato sul’andamento della gestione e possa valutarne l’opportunità della continuazione La norma (art. 104 l.f.)
  • 10. 10 4. Se il comitato dei creditori ritiene non opportuno l’esercizio provvisorio, il g.d. ne ordina la cessazione 5. Ogni 6 mesi, e cmq alla fine dell’esercizio provvisorio, il curatore deve depositare in cancelleria un rendiconto dell’attività. Il curatore deve senza indugio informare il comitato ed il g.d. su circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’attività d’impresa 6. Il tribunale può in ogni momento ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio, sentiti curatore e comitato creditori, con decreto non reclamabile 7. Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o scioglierli 8. I debiti sorti nell’esercizio provvisorio sono preceducibili 9. Al momento di cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le norme fallimentari sui contratti pendenti
  • 11. 11 1. Può proporre l’esercizio provvisorio se non disposto dal tribunale 2. Deve convocare ed informare periodicamente il comitato dei creditori 3. Deve depositare una rendicontazione periodica (ed alla fine) sull’andamento dell’esercizio provvisorio 4. Deve informare senza indugio gli organi della procedura se accadono eventi che possono condizionare la prosecuzione dell’attività 5. Deve essere sentito dal tribunale, quando tale organo decide di sospendere l’esercizio provvisorio 6. Deve pagare i debiti in prededuzione e può decidere di sciogliere i contratti pendenti Il ruolo e l’informativa del curatore nell’esercizio provvisorio
  • 12. 12 1. “ Decide ” sulla continuazione temporanea dell’impresa quando la propone il curatore 2. Può, anche successivamente, chiedere al g.d. di fare cessare l’esercizio provvisorio 3. Deve essere periodicamente informato dal curatore sull’andamento dell’esercizio provvisorio 4. Deve essere informato senza indugio dal curatore sugli eventi sopravvenuti che possono condizionare la prosecuzione dell’attività La vigilanza e il controllo del comitato dei creditori
  • 13. Mappa delle operazioni di liquidazione attivo - opportunità esercizio provvisorio o affitto d’azienda - sussistenza proposte di concordato - azioni risarcitorie o di recupero - cessione unitaria d’azienda - condizioni di vendita di singoli cespiti Indica le modalità e i termini per la realizzazione dell’attivo Il programma di liquidazione
  • 14. Controllo di gestione: struttura Definizione degli obiettivi Misurazione dei risultati raggiunti a consuntivo Determinazione e analisi degli scostamenti intercorrenti tra «obiettivi e risultati»
  • 15. Il sistema di controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: n Controllo antecedente o ex ante: definizione dei traguardi che si intende raggiungere (obiettivi) e delle azioni che si pensa di attuare per conseguirli (programmi) periodo per periodo fornisce, quindi, a chi ha la responsabilità di gestire l'azienda un quadro di riferimento capace di orientarne i comportamenti e le scelte, e misure di performance a cui confrontare i risultati che andranno maturando nel corso della gestione; n Controllo concomitante : consiste nel verificare l'allineamento delle azioni e dei risultati che effettivamente vanno maturando rispetto ai programmi e agli obiettivi definiti in sede di programmazione è, quindi, volto ad assicurare gli automatismi necessari per un funzionamento finalizzato all’efficienza e efficacia; n Controllo consuntivo o ex post : rappresenta il momento della verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ex ante e avviene confrontando il bilancio d'esercizio (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con il master budget, per verificare la presenza di eventuali scostamenti e individuare possibili interventi correttivi ( ad es correzione di eventuali inefficienze, revisione degli obiettivi e dei piani strategici). Controllo di gestione: fasi
  • 16. Gli strumenti del controllo di gestione Analisi scostamenti Informazioni extra - contabili Contabilità analiticaContabilità generale Budget
  • 17. n Contabilità generale: rileva costi e ricavi a livello di gestione aziendale nonché il patrimonio dell’azienda; consente di raccogliere le informazioni necessarie per determinare il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita) e il relativo capitale; n Controllo analitica : è una metodologia di calcolo che permette di determinare il valore delle risorse consumate in relazione a diversi possibili oggetti di costo o unità economiche di riferimento. I potenziali oggetti di costo sono numerosi: il prodotto finito (bene o servizio), la sub-unità organizzativa ( stabilimento, reparto, funzione), le commesse, i progetti, la tipologia di clientela n Budget: è uno strumento di programmazione operativa nel breve termine (normalmente l’anno) che con riferimento a specifiche unità operative assegna risorse ed obiettivi con riguardo ad operazioni da svolgere (rispettando date procedure operative), può riguardare una specifica funzione gestionale (budget settoriali: commerciale, della produzione, degli approvvigionamenti, degli investimenti, delle altre aree gestionali) e l’intera impresa riguardo agli aspetti economici, finanziari, patrimoniali della gestione (Master Budget, ovvero Budget economico, finanziario, patrimoniale)
  • 18. Quali dati assumere nel fallimento? CURATORE ESERCITA IMPRESA OBBLIGHI CONTABILI PREVISTI PER L’IMPRENDITORE COMPATIBILMENTE A OBBLIGHI EX ART. 38 L.F. CONTABILITA’ DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO E DATI GESTIONALI A DISPOSIZIONE
  • 19. © Pollio e associati Dott. Marcello Pollio m.pollio@pollioeassociati.it Grazie per l’attenzione Per contatti : t +39 010 589081 f +39 010 589306 Genova Milano Torino