Il recupero delle informazioni cancellate e nascoste
Artese Social network e sanzioni disciplinari
1. Relatore:
Avv. Edoardo E. Artese
Social Network
e sanzioni disciplinari
DirICTo
FERRARI ARTESE
STUDIO LEGALE
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5. FERRARI ARTESE
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I social network
(o social media)
sono caratterizzati da
3 elementi:
1) la presenza di uno spazio virtuale (forum)
in cui l’utente può costruire ed esibire un proprio profilo.
Il profilo deve essere accessibile, almeno in forma parziale,
a tutti gli utenti dello spazio;
2) la possibilità di creare una lista di altri utenti (rete)
con cui è possibile entrare in contatto e comunicare;
3) la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria rete,
in particolare le connessioni degli altri utenti.
7. LA SANZIONE
DISCIPLINARE ex statuto
lavoratori
Art. 7 l. 300/1970
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8. Art. 7. - Sanzioni disciplinari.
“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. [...].
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta
per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
[…] il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
[...]Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.”
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10. 1- Uso Social Network durante orario di
lavoro per fini diversi e contrari ai
regolamenti aziendali (anche da
apparecchiature private e personali)
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12. A Genova un dipendente è stato licenziato in tronco perché
usava per fini personali il collegamento a internet del
cellulare aziendale. Il tribunale ha dato ragione al datore di
lavoro:
“L'utilizzo scriteriato della rete può essere giusta causa di
licenziamento, anche se avviene da uno smartphone (Trib.
Genova 2 maggio 2005).
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13. 2- Attenzione ai Contenuti
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14. NEL MONDO
Ashley Payne:
Insegnante costretta
alle dimissioni per aver
postato questa foto
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Caitlin Davis:
Cheerleader dei New England Patriots
licenziata per essere apparsa nella foto
accanto alla ragazza coperta di scritte
(molte delle quali xenofobe)
15. Negli Usa 3 dipendenti sono
stati licenziati da un Burger King
dopo che avevano postato
questa foto su Facebook
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In Gran Bretagna un giurato è stato
rimosso dalla giuria popolare
di un processo dopo aver postato
la seguente frase:
“"I don't know which way to go,
so I'm holding a poll."
19. Concludendo:
Il principio applicabile per i Social Network è il
medesimo che vige nel diritto del lavoro
La misura adottata dovrà essere
proporzionata alla condotta del
lavoratore
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20. GIURISPRUDENZA
“Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa
quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal
contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata
infrazione.
Infatti, con il contratto collettivo, le parti sociali operano una valutazione
preventiva di determinati comportamenti, non considerati di gravità tale
da giustificare il pensionamento; pertanto il datore di lavoro non può
irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella pattizia. (Nella
fattispecie, il dipendente era stato licenziato a seguito di contestazione
disciplinare con l'addebito di uso improprio di strumenti di lavoro e in
particolare del PC affidatogli, delle reti informatiche aziendali e della
casella di posta elettronica.)”
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 18.03.2014 n° 6222
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