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PROFESSIONE DJ
Profili etici e giuridici
www.a-dj.org
info@a-dj.org
Il ruolo di A-DJ
www.a-dj.org
Chi siamo
A-DJ è un’associazione no profit che rappresenta la categoria del DJ
professionista.
Nasce nel 2009, dalla volontà di un gruppo di esperti (di vari settori:
dell’intrattenimento, della musica, della legge, della stampa e
dell’istruzione) che, a vario titolo, si impegnano in questa attività con il
fine di offrire alla categoria dei DJ una propria identità professionale e
il riconoscimento a livello istituzionale.
A-DJ è anche, e sopratutto, il frutto della sollecitazione che gli stessi dj
hanno manifestato per trovare una soluzione all’annoso problema
dell’inquadramento giuridico delle c.d. “copie lavoro”.
Chi siamo
Il team ha seguito da sempre lo sviluppo, in Italia, del
fenomeno dei club ed ha visto l’emergere del dj come
personaggio dalla valenza artistica, ma anche comunicativa.
Una figura “professionalmente” nuova, che l’associazione
rappresenta e tutela e che desidera formare, oltre che
seguire nella sua crescita e nei rapporti con il mercato e le
istituzioni.
Chi siamo
“È costituita l’Associazione A-DJ, tra coloro che, cittadini
italiani o stranieri, svolgono o aspirano a svolgere
l’attività professionale di DJ e chiunque voglia contribuire,
siano esse persone fisiche o giuridiche, alla tutela della
figura professionale del DJ, sia da un punto di vista
sociale che giuridico”
24 gennaio 2008
Chi siamo
“L’Associazione rappresenta e promuove la figura del dj
professionista, quale artista, nonchè nella sua veste di autore e/o
compositore di opere musicali, di produttore di fonogrammi e di
editore musicale”.
E’ sempre più frequente, grazie alle tecnologie digitali, che il dj sia un
artista a 360°, coinvolgendo nella propria attività, quella di artista
inteprete esecutore, quella creativa di opere musicali e anche quella
imprenditoriale, propria delle figure del produttore fonografico e
editore musicale”.
1 novembre 2016
Chi siamo
Come si svolge il lavoro dell’Associazione?
Attraverso l’organizzazione di eventi, incontri, seminari di formazione e di
valorizzazione dei propri associati, ma anche con l’attività di consulenza e
assistenza legale nel settore civile, penale ed amministrativo (compresa la
contrattualistica, la previdenza ed assistenza), nonché la rappresentanza dei
propri associati nei rapporti con la SIAE, la SCF, l’Ex-ENPALS (ora INPS), il
Ministero della Pubblica Istruzione e gli altri enti o istituzioni che per le loro
competenze e funzionalità possono rappresentare un interessante interlocutore
per il raggiungimento degli scopi associativi della A-DJ.
Risultati e progetti intrapresi
*Licenza Siae (differenza tra duplicazione e originale digitale)
*Licenza SCF (negoziazione mai conclusa per mancato accordo
sull’importo del compenso richiesto)
*Nuovo Imaie (prime iscrizioni quale dj producer/artista)
*Organizzazione di eventi/contest
*Codice etico del DJ
*Petizione on line per l’abolizione dell’ISI per eventi danzanti con
musica registrata
*Rinegoziazione della licenza DJ alla luce della evoluzione
tencologica
Il Codice DJ
Una proposta di autoregolamentazione
art. 1 - Definizione del DJ
1.1. Il DJ è l’artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico/pratica di
carattere musicale ed elettronico, esegue, in un’unica sequenza, più tracce musicali (in
qualsiasi formato) in un unico flusso, grazie all’utilizzo di strumenti audio analogici e/o
digitali, coinvolgendo il pubblico presente.
1.2. Il risultato di tale attività denominato “DJ set” è caratterizzato dalla personalità
artistica del professionista.
1.3. Tale attività viene espletata a fronte di un compenso da parte dell’organizzatore
dell’evento e con il rispetto di tutte le normative fiscali, previdenziali, di sicurezza e in
materia di diritto d’autore.
1.4 Il DJ è un Professionista quando svolge l’attività artistica di cui ai punti che
precedono in modo continuativo e prevalente, nel senso che la maggior parte dei suoi
redditi percepiti annualmente derivano dall’attività suddetta.
1.5. Per la definizione di autore/compositore musicale, produttore di fonogrammi, artista
interprete esecutore e editore musicale si rinvia alle definizioni contenute nella Legge
633/1941 e ss.mm.
DJ Professionista
Colui che svolge l’attività di DJ in modo
continuativo e prevalente (redditi).
art. 2 - Ambito di applicazione
2.1. Il Codice del DJ è l’insieme delle regole comportamentali alle quali il DJ si deve ispirare
nello svolgimento della propria professione.
2.2. L’applicazione del Codice del DJ è rivolta a tutti i DJ professionisti che vorranno allo stesso
ispirarsi e adeguarsi nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.
2.3 L’adesione è prevista tramite sottoscrizione da parte del DJ e potrà essere resa pubblica
attraverso le forme più appropriate da parte del singolo DJ o, se associato, da parte della sua
Associazione di appartenenza.
2.4 La scrivente Associazione di categoria si è uniformata al Codice del DJ attraverso la sua
approvazione nella prima riunione dell’assemblea utile a seguito della stesura dello stesso. A tale
scopo, L’Associazione ne richiede l’applicazione (anche nella versione in lingua inglese) e il
rispetto da parte di tutti i suoi associati, sia nazionali, sia internazionali.
art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale
art. 5.1. È dovere del DJ curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze sia tecniche che musicali.
art. 5.2. Il DJ realizza la propria formazione attraverso lo studio e la partecipazione a
iniziative culturali in ambito musicale.
art. 7 - Dovere di adempimenti di legge in materia di diritto d’autore
7.1. Il DJ deve adempiere a tutte le normative in materia di diritto d’autore inerenti allo
svolgimento della sua professione. In particolare, tutti i brani utilizzati nel normale
espletamento della propria professione debbono essere detenuti lecitamente e acquistati
(o ottenuti) attraverso regolari canali commerciali e/o promozionali.
7.2. Nel caso in cui il DJ svolga anche l’attività di produttore artistico discografico,
dovrà rispettare le norme a tutela delle opere dell’ingegno che vietano il plagio e
richiedono l’autorizzazione preventiva per l’utilizzo di sample e la realizzazione di
remix e mash up.
art. 6 - Dovere di adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali
Il DJ deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali
e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
art. 8 - Doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro
8.1. I DJ sono tenuti a ispirare la propria condotta professionale all’osservanza dei
doveri di onestà, lealtà, correttezza, dignità e decoro.
8.2. Qualora i DJ associati, nell’esercizio della professione, si trovassero nella necessità
di esprimere opinioni personali, politiche, religiose e/o a dover rilasciare dichiarazioni
pubbliche circa le proprie ideologie al riguardo, sono tenuti e avranno cura di
specificare che tali opinioni sono di carattere personale e non necessariamente
rappresentano l’opinione dell’Associazione alla quale appartengono.
8.3. I DJ associati sono tenuti a svolgere il proprio lavoro con diligenza, eseguendo
personalmente l’incarico di lavoro assunto o che è stato loro affidato.
art. 9 - Doveri di segretezza
Il DJ è tenuto a esercitare la sua attività con la dovuta discrezione, mantenendo la
riservatezza sugli affari trattati dei quali può essere venuto a conoscenza durante
l’espletamento dell’incarico e che possono coinvolgere terze parti.
art. 10 - Diritto alla tutela della propria immagine, del nome d’arte e della propria
professionalità, anche attraverso le associazioni di categoria
Il DJ deve poter esercitare la sua attività nel pieno rispetto della propria immagine, del
suo nome d’arte e della propria professionalità, vedendosi riconosciute e garantite
quelle condizioni tali che gli permettano di svolgere il proprio mestiere in modo
corretto e adeguato. Tali requisiti, che devono essere sempre richiesti e che ricoprono il
ruolo di veri e propri diritti in capo ai DJ, sono inoltre oggetto di tutela da parte delle
associazioni di categoria ai quali i professionisti del settore appartengono.
art. 11 - Diritto di autorizzare la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa
a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche.
Il DJ ha tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del proprio DJ set, inclusa la
riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle
registrazioni delle proprie prestazioni artistiche. Nell’espletamento di queste attività il
DJ si impegna a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della normativa sul diritto
d’autore.
art. 12 - Rapporti con i colleghi
Il DJ ha il dovere di svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e
solidarietà nei confronti dei colleghi, cercando di affermare un'identità professionale ed
una cultura comune nei rapporti con gli altri DJ professionisti.
art. 13 - Rapporti con i promoter
13.1.Il DJ ha il dovere di riconoscere al Promoter le quote percentuali di sua spettanza
per lo svolgimento dell’attività di promozione e agenzia. Altresì è tenuto a rispettare gli
accordi contrattuali con il Promoter.
13.2. Il DJ ha inoltre il diritto ad ottenere il compenso per la propria attività artistica da
parte del Promoter, potendosi, all’uopo, rivolgere alla propria associazione di categoria
per veder tutelati i propri diritti.
art. 15 - Rapporti con i gestori dei locali
15.1. Il DJ ha il diritto di effettuare la propria prestazione artistica in locali che garantiscano il
rispetto di tutte le normative, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro e con un impianto
acustico adeguato.
15.2. Ha altresì il diritto di vedersi riconosciuti i compensi per la propria prestazione artistica
anticipatamente e non oltre l’orario chiusura del locale, nonchè il versamento dei contributi
previdenziali da parte del gestore del locale, qualora lo stesso sia tenuto a versare tali contributi.
15.3 Qualora il DJ sia un lavoratore autonomo esercente attività musicale, ha il diritto di fissare il
proprio compenso in maniera tale che esso sia comprensivo degli oneri previdenziali da versarsi.
15.4. Qualora il gestore del locale non adempia ai propri obblighi, il DJ ha il diritto di rivolgersi
alla propria associazione di categoria al fine di veder tutelati i propri diritti.
art. 16 - Accettazione del codice
16.1. Il presente codice, a seguito della sua accettazione da parte della assemblea, è
rispettato integralmente dagli associati che lo accettano tacitamente per il sol fatto
dell’iscrizione.
16.2. Gli associati ne osservano le relative clausole e si impegnano alla sua
applicazione e divulgazione.
art. 17 - Norma di chiusura
Il codice DJ potrà essere sottoposto, nel corso del tempo, alle modifiche e/o
integrazioni che saranno proposte e accettate dall’assemblea degli associati.
art. 3 - Potestà disciplinare
3.1 La potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
delle norme deontologiche spetta alle Associazioni di categoria.
3.2 Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere
conto delle reiterazioni delle condotte, nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
I provvedimenti disciplinari
in caso di inadempimento delle norme del presente codice sono:
a) richiamo verbale,
b) richiamo scritto,
c) espulsione.
Il Codice del DJ
il 19 dicembre 2013 l’assemblea ha approvato la prima bozza del Codice del DJ
La professione del DJ, infatti, non è tra quelle che hanno avuto, da parte dell’ordinamento, un
riconoscimento espresso (L. 14 gennaio 2013, n. 4). Ciò comporta che, a differenza di altre
categorie professionali, non esisteva un codice di comportamento per il DJ e tale mancanza
portava a far coesistere sotto lo stesso tetto sia il DJ che rispetta le normative previdenziali, fiscali
e diritto d’autore, e cioè il DJ professionista, sia il DJ che tali normative non rispetta, alle volte su
condizionamento del gestore del locale.
Tale situazione comporta una concorrenza sleale tra operatori in quanto il DJ rispettoso delle
norme dovrà assolvere ad obblighi che corrispondono ad un costo e, quindi, dovrà richiedere un
compenso maggiore rispetto al DJ che, non avendo spese, potrà offrire la propria prestazione a
prezzi molto più bassi.Tale autoregolamentazione aiuterà a dirimere, anche di fronte agli organi
istituzionali, la diversità tra il DJ professionista e il DJ c.d. “abusivo”.
s
Il codice DJ è consultabile on
line
http://www.a-dj.org
Il Codice del DJ
Grazie per la vostra attenzione
DDA Law Firm
Avv. Deborah De Angelis
via Pietro da Cortona 8, 00196 Roma (RM)
via Giuseppe Ferrari 2, 00195 Roma (RM)
Tel. +39 06 397 456 22
Fax +39 06 390 388 33
info@ddastudiolegale.it

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Codice dj

  • 1. PROFESSIONE DJ Profili etici e giuridici www.a-dj.org info@a-dj.org
  • 2. Il ruolo di A-DJ www.a-dj.org
  • 3. Chi siamo A-DJ è un’associazione no profit che rappresenta la categoria del DJ professionista. Nasce nel 2009, dalla volontà di un gruppo di esperti (di vari settori: dell’intrattenimento, della musica, della legge, della stampa e dell’istruzione) che, a vario titolo, si impegnano in questa attività con il fine di offrire alla categoria dei DJ una propria identità professionale e il riconoscimento a livello istituzionale. A-DJ è anche, e sopratutto, il frutto della sollecitazione che gli stessi dj hanno manifestato per trovare una soluzione all’annoso problema dell’inquadramento giuridico delle c.d. “copie lavoro”.
  • 4. Chi siamo Il team ha seguito da sempre lo sviluppo, in Italia, del fenomeno dei club ed ha visto l’emergere del dj come personaggio dalla valenza artistica, ma anche comunicativa. Una figura “professionalmente” nuova, che l’associazione rappresenta e tutela e che desidera formare, oltre che seguire nella sua crescita e nei rapporti con il mercato e le istituzioni.
  • 5. Chi siamo “È costituita l’Associazione A-DJ, tra coloro che, cittadini italiani o stranieri, svolgono o aspirano a svolgere l’attività professionale di DJ e chiunque voglia contribuire, siano esse persone fisiche o giuridiche, alla tutela della figura professionale del DJ, sia da un punto di vista sociale che giuridico” 24 gennaio 2008
  • 6. Chi siamo “L’Associazione rappresenta e promuove la figura del dj professionista, quale artista, nonchè nella sua veste di autore e/o compositore di opere musicali, di produttore di fonogrammi e di editore musicale”. E’ sempre più frequente, grazie alle tecnologie digitali, che il dj sia un artista a 360°, coinvolgendo nella propria attività, quella di artista inteprete esecutore, quella creativa di opere musicali e anche quella imprenditoriale, propria delle figure del produttore fonografico e editore musicale”. 1 novembre 2016
  • 7. Chi siamo Come si svolge il lavoro dell’Associazione? Attraverso l’organizzazione di eventi, incontri, seminari di formazione e di valorizzazione dei propri associati, ma anche con l’attività di consulenza e assistenza legale nel settore civile, penale ed amministrativo (compresa la contrattualistica, la previdenza ed assistenza), nonché la rappresentanza dei propri associati nei rapporti con la SIAE, la SCF, l’Ex-ENPALS (ora INPS), il Ministero della Pubblica Istruzione e gli altri enti o istituzioni che per le loro competenze e funzionalità possono rappresentare un interessante interlocutore per il raggiungimento degli scopi associativi della A-DJ.
  • 8. Risultati e progetti intrapresi *Licenza Siae (differenza tra duplicazione e originale digitale) *Licenza SCF (negoziazione mai conclusa per mancato accordo sull’importo del compenso richiesto) *Nuovo Imaie (prime iscrizioni quale dj producer/artista) *Organizzazione di eventi/contest *Codice etico del DJ *Petizione on line per l’abolizione dell’ISI per eventi danzanti con musica registrata *Rinegoziazione della licenza DJ alla luce della evoluzione tencologica
  • 9. Il Codice DJ Una proposta di autoregolamentazione
  • 10. art. 1 - Definizione del DJ 1.1. Il DJ è l’artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico/pratica di carattere musicale ed elettronico, esegue, in un’unica sequenza, più tracce musicali (in qualsiasi formato) in un unico flusso, grazie all’utilizzo di strumenti audio analogici e/o digitali, coinvolgendo il pubblico presente. 1.2. Il risultato di tale attività denominato “DJ set” è caratterizzato dalla personalità artistica del professionista. 1.3. Tale attività viene espletata a fronte di un compenso da parte dell’organizzatore dell’evento e con il rispetto di tutte le normative fiscali, previdenziali, di sicurezza e in materia di diritto d’autore. 1.4 Il DJ è un Professionista quando svolge l’attività artistica di cui ai punti che precedono in modo continuativo e prevalente, nel senso che la maggior parte dei suoi redditi percepiti annualmente derivano dall’attività suddetta. 1.5. Per la definizione di autore/compositore musicale, produttore di fonogrammi, artista interprete esecutore e editore musicale si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 633/1941 e ss.mm.
  • 11. DJ Professionista Colui che svolge l’attività di DJ in modo continuativo e prevalente (redditi).
  • 12. art. 2 - Ambito di applicazione 2.1. Il Codice del DJ è l’insieme delle regole comportamentali alle quali il DJ si deve ispirare nello svolgimento della propria professione. 2.2. L’applicazione del Codice del DJ è rivolta a tutti i DJ professionisti che vorranno allo stesso ispirarsi e adeguarsi nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi. 2.3 L’adesione è prevista tramite sottoscrizione da parte del DJ e potrà essere resa pubblica attraverso le forme più appropriate da parte del singolo DJ o, se associato, da parte della sua Associazione di appartenenza. 2.4 La scrivente Associazione di categoria si è uniformata al Codice del DJ attraverso la sua approvazione nella prima riunione dell’assemblea utile a seguito della stesura dello stesso. A tale scopo, L’Associazione ne richiede l’applicazione (anche nella versione in lingua inglese) e il rispetto da parte di tutti i suoi associati, sia nazionali, sia internazionali.
  • 13. art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale art. 5.1. È dovere del DJ curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze sia tecniche che musicali. art. 5.2. Il DJ realizza la propria formazione attraverso lo studio e la partecipazione a iniziative culturali in ambito musicale.
  • 14. art. 7 - Dovere di adempimenti di legge in materia di diritto d’autore 7.1. Il DJ deve adempiere a tutte le normative in materia di diritto d’autore inerenti allo svolgimento della sua professione. In particolare, tutti i brani utilizzati nel normale espletamento della propria professione debbono essere detenuti lecitamente e acquistati (o ottenuti) attraverso regolari canali commerciali e/o promozionali. 7.2. Nel caso in cui il DJ svolga anche l’attività di produttore artistico discografico, dovrà rispettare le norme a tutela delle opere dell’ingegno che vietano il plagio e richiedono l’autorizzazione preventiva per l’utilizzo di sample e la realizzazione di remix e mash up.
  • 15. art. 6 - Dovere di adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali Il DJ deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
  • 16. art. 8 - Doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro 8.1. I DJ sono tenuti a ispirare la propria condotta professionale all’osservanza dei doveri di onestà, lealtà, correttezza, dignità e decoro. 8.2. Qualora i DJ associati, nell’esercizio della professione, si trovassero nella necessità di esprimere opinioni personali, politiche, religiose e/o a dover rilasciare dichiarazioni pubbliche circa le proprie ideologie al riguardo, sono tenuti e avranno cura di specificare che tali opinioni sono di carattere personale e non necessariamente rappresentano l’opinione dell’Associazione alla quale appartengono. 8.3. I DJ associati sono tenuti a svolgere il proprio lavoro con diligenza, eseguendo personalmente l’incarico di lavoro assunto o che è stato loro affidato.
  • 17. art. 9 - Doveri di segretezza Il DJ è tenuto a esercitare la sua attività con la dovuta discrezione, mantenendo la riservatezza sugli affari trattati dei quali può essere venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico e che possono coinvolgere terze parti.
  • 18. art. 10 - Diritto alla tutela della propria immagine, del nome d’arte e della propria professionalità, anche attraverso le associazioni di categoria Il DJ deve poter esercitare la sua attività nel pieno rispetto della propria immagine, del suo nome d’arte e della propria professionalità, vedendosi riconosciute e garantite quelle condizioni tali che gli permettano di svolgere il proprio mestiere in modo corretto e adeguato. Tali requisiti, che devono essere sempre richiesti e che ricoprono il ruolo di veri e propri diritti in capo ai DJ, sono inoltre oggetto di tutela da parte delle associazioni di categoria ai quali i professionisti del settore appartengono.
  • 19. art. 11 - Diritto di autorizzare la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche. Il DJ ha tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del proprio DJ set, inclusa la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche. Nell’espletamento di queste attività il DJ si impegna a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della normativa sul diritto d’autore.
  • 20. art. 12 - Rapporti con i colleghi Il DJ ha il dovere di svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e solidarietà nei confronti dei colleghi, cercando di affermare un'identità professionale ed una cultura comune nei rapporti con gli altri DJ professionisti.
  • 21. art. 13 - Rapporti con i promoter 13.1.Il DJ ha il dovere di riconoscere al Promoter le quote percentuali di sua spettanza per lo svolgimento dell’attività di promozione e agenzia. Altresì è tenuto a rispettare gli accordi contrattuali con il Promoter. 13.2. Il DJ ha inoltre il diritto ad ottenere il compenso per la propria attività artistica da parte del Promoter, potendosi, all’uopo, rivolgere alla propria associazione di categoria per veder tutelati i propri diritti.
  • 22. art. 15 - Rapporti con i gestori dei locali 15.1. Il DJ ha il diritto di effettuare la propria prestazione artistica in locali che garantiscano il rispetto di tutte le normative, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro e con un impianto acustico adeguato. 15.2. Ha altresì il diritto di vedersi riconosciuti i compensi per la propria prestazione artistica anticipatamente e non oltre l’orario chiusura del locale, nonchè il versamento dei contributi previdenziali da parte del gestore del locale, qualora lo stesso sia tenuto a versare tali contributi. 15.3 Qualora il DJ sia un lavoratore autonomo esercente attività musicale, ha il diritto di fissare il proprio compenso in maniera tale che esso sia comprensivo degli oneri previdenziali da versarsi. 15.4. Qualora il gestore del locale non adempia ai propri obblighi, il DJ ha il diritto di rivolgersi alla propria associazione di categoria al fine di veder tutelati i propri diritti.
  • 23. art. 16 - Accettazione del codice 16.1. Il presente codice, a seguito della sua accettazione da parte della assemblea, è rispettato integralmente dagli associati che lo accettano tacitamente per il sol fatto dell’iscrizione. 16.2. Gli associati ne osservano le relative clausole e si impegnano alla sua applicazione e divulgazione.
  • 24. art. 17 - Norma di chiusura Il codice DJ potrà essere sottoposto, nel corso del tempo, alle modifiche e/o integrazioni che saranno proposte e accettate dall’assemblea degli associati.
  • 25. art. 3 - Potestà disciplinare 3.1 La potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche spetta alle Associazioni di categoria. 3.2 Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto delle reiterazioni delle condotte, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
  • 26. I provvedimenti disciplinari in caso di inadempimento delle norme del presente codice sono: a) richiamo verbale, b) richiamo scritto, c) espulsione.
  • 27. Il Codice del DJ il 19 dicembre 2013 l’assemblea ha approvato la prima bozza del Codice del DJ La professione del DJ, infatti, non è tra quelle che hanno avuto, da parte dell’ordinamento, un riconoscimento espresso (L. 14 gennaio 2013, n. 4). Ciò comporta che, a differenza di altre categorie professionali, non esisteva un codice di comportamento per il DJ e tale mancanza portava a far coesistere sotto lo stesso tetto sia il DJ che rispetta le normative previdenziali, fiscali e diritto d’autore, e cioè il DJ professionista, sia il DJ che tali normative non rispetta, alle volte su condizionamento del gestore del locale. Tale situazione comporta una concorrenza sleale tra operatori in quanto il DJ rispettoso delle norme dovrà assolvere ad obblighi che corrispondono ad un costo e, quindi, dovrà richiedere un compenso maggiore rispetto al DJ che, non avendo spese, potrà offrire la propria prestazione a prezzi molto più bassi.Tale autoregolamentazione aiuterà a dirimere, anche di fronte agli organi istituzionali, la diversità tra il DJ professionista e il DJ c.d. “abusivo”. s
  • 28. Il codice DJ è consultabile on line http://www.a-dj.org Il Codice del DJ
  • 29. Grazie per la vostra attenzione
  • 30. DDA Law Firm Avv. Deborah De Angelis via Pietro da Cortona 8, 00196 Roma (RM) via Giuseppe Ferrari 2, 00195 Roma (RM) Tel. +39 06 397 456 22 Fax +39 06 390 388 33 info@ddastudiolegale.it