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La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche1
La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche
Se l’infortunio dell’alunno ha sempre rappresentato una variabile imprevedibile ma fisiologica del rischio scolastico,
l’incremento del contenzioso tra famiglie e Amministrazione Scolastica ha conosciuto negli ultimi anni una crescita senza
precedenti, determinando un notevole danno d’immagine per la scuola unitamente ad un onere economico sempre più
rilevante per la P.A. e la collettività, aggravato dal frequente coinvolgimento diretto del personale docente e non
docente responsabile della vigilanza.
Il contenzioso che nasce tra la famiglia e la compagnia assicuratrice in occasione dell’infortunio trova la sua origine nel
differenziale che si viene a creare tra la proposta d’indennizzo formulata dall’assicuratore e la legittima aspettativa della
famiglia: l’offerta economica della compagnia, contrattualmente definita nell’articolato di polizza, si rivela quasi sempre
sensibilmente inferiore rispetto agli importi che verrebbero riconosciuti dalla giustizia civile sulla base delle tabelle di
liquidazione del danno adottate dai tribunali e l’ampiezza di questo differenziale è inversamente proporzionale
all’importo del premio di polizza.
In questa situazione è frequente la decisione dei genitori dell’alunno di adire la giustizia ordinaria per richiedere
all’Amministrazione Scolastica di colmare questo differenziale, invocando la RC dell’Amministrazione Scolastica o di
persone delle quali la stessa debba rispondere (docenti e ausiliari per mancata vigilanza, DS o Resp. Sicurezza per
violazioni D.Lgs. n. 81/2008) e facendo leva sull’inversione dell’onere della prova.
Le statistiche tratte dalla nostra base dati sinistri hanno evidenziato che il 90% delle controversie si concentra su quelle
Scuole che hanno optato per soluzioni di copertura deboli corrispondenti ad importi di premio inferiori alla soglia dei 12 -
15 euro pro capite, importo che è divenuto nella pratica operativa lo spartiacque tra prodotti assicurativi con
un’adeguata efficacia transattiva e prodotti privi di questa caratteristica: al di sotto di tale soglia l’esiguità del premio non
consente alle Compagnie Assicuratrici di equilibrare i costi dei sinistri con il premio incassato, costringendo gli assuntori
di direzione ad apportare forti limitazioni contrattuali al risarcimento delle voci più onerose e più ricorrenti (I.P., denti,
danno estetico).
E’ inoltre diffuso un atteggiamento commerciale da parte della rete distributiva delle compagnie di assicurazione che
induce le Amministrazioni Scolastiche ad adottare il criterio del risparmio come valore preponderante nella scelta delle
coperture assicurative, trattando il rischio in termini di costo e non di garanzia/tutela; la miopia di questo tipo
d’impostazione si manifesta nel momento del sinistro, laddove risulta del tutto evidente che un differenziale di costo per
alunno molto modesto (in termini di spesa annua per una famiglia) avrebbe potuto comportare prestazioni assicurative
(indennizzi) marcatamente più adeguate e che il supposto risparmio realizzato (qualche euro all’anno per la famiglia)
non ha portato alcun tipo di beneficio, divenendo l’Amministrazione Scolastica e la compagnia assicuratrice i
corresponsabili di questa scelta errata.
La Scuola e le famiglie devono porsi il medesimo obiettivo in termini di consapevolezza dei propri rischi e di piena
conoscenza delle proprie esigenze, puntare ad una soluzione a medio termine del problema che non può prescindere
dalla scelta di un importo di spesa da mettere a gara in linea con le richieste del mercato assicurativo.
Per meglio comprendere l’evoluzione delle coperture assicurative al variare del premio pagato, vediamo ora la dinamica
di adattamento delle garanzie più importanti ai fini del contenimento del contenzioso rispetto al premio pagato dalla
Scuola.
L’Invalidità Permanente
Prendiamo in esame un evento grave che colpisca un assicurato, generando una invalidità permanente elevata: è una
fattispecie fortunatamente poco frequente a Scuola, ma che deve essere in ogni caso vagliata con attenzione per i
drammatici risvolti sociali ed economici che comporta. Il Grafico 1 rappresenta – nel caso di una invalidità permanente di
un ragazzo di 12 anni da 10 a 100 punti di IP - il raffronto tra i risarcimenti riconosciuti dai tribunali italiani sulla base dalle
tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano e quelli offerti dalle principali compagnie presenti nel mercato
assicurativo scolastico nei casi di premio pro capite per alunno di 5,10 e 15 euro.
La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche2
Grafico 1_Gap risarcitorio tra tabelle dei tribunali e polizza della scuola
L’importo stabilito dalle tabelle dei tribunali, a prima vista molto elevato, è assolutamente realistico, poiché costruito
sull’ipotesi di convertire il capitale in una rendita vitalizia, cioè in una pensione. Per un alunno in giovane età 700.000
euro trasformati in rendita vitalizia corrispondono, ai tassi di interesse ed inflazione ragionevolmente prevedibili per il
futuro, ad una pensione mensile (al netto dell’inflazione) di 1.300 euro; importo che, sommato ai trattamenti
riconosciuti dallo stato sociale - pari a 800 euro mensili tra assegno di invalidità e indennità di accompagnamento -
determina una disponibilità economica mensile di 2.100 euro. Cifra quest’ultima non certo sovradimensionata, poiché
riferita a persona totalmente invalida, ma sufficientemente adeguata secondo un’ottica di equità, in quanto
compensativa dell’evidente inadeguatezza delle garanzie prestate dal sistema di welfare state.
Nel Grafico 2 vengono riportati i capitali, convertiti in rendita vitalizia, di due offerte risarcitorie presenti sul mercato
assicurativo scolastico (con premio pro capite da 5, 10, 15 euro): come si può notare, solo nella formulazione da 15 euro
la rendita vitalizia si configura come sufficientemente adeguata rispetto ai valori indicati dal tribunale; nella formulazione
da 5 euro, invece, l’inadeguatezza delle somme disponibili è palese.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche3
Grafico 2_Rendita vitalizia nelle combinazioni di premio per alunno da euro 5, 10 e 15 vs tabella del tribunale
Fino ad oggi le Compagnie di Assicurazione operanti nel settore scolastico non garantivano capitali adeguati a causa della
modestia dei premi pro capite per alunno espressi dalle amministrazioni scolastiche nei bandi di gara; solo di recente con
il progressivo innalzamento delle soglie di premio per alunno sono comparse sul mercato offerte con garanzie e capitali
più congrui rispetto ai parametri appena evidenziati, per quanto ancora non sovrapponibili ai livelli di indennizzo previsti
dalle tabelle in uso nei tribunali.
Per garantire un adeguato indennizzo nel caso di invalidità permanenti di grado elevato anche la somma di 10 euro per
alunno dovrà pertanto essere oggetto di progressivo adeguamento verso livelli più congrui (15 euro).
La microinvalidità
Statisticamente più rilevante a Scuola (circa il 90% dei sinistri che generano IP) è il fenomeno della microinvalidità (primi
10 punti percentuali), spesso associato ad attività a rischio, come l’educazione fisica nelle scuole medie e l’ora di
ricreazione nelle scuole dell’obbligo. I danni permanenti in questi ambiti sono quasi sempre riconducibili ad un grado
non superiore al 10% di I.P. e, malgrado l’esiguità delle somme risarcite, rappresentano una delle maggiori voci di spesa
per le compagnie di assicurazione e, contestualmente, una delle maggiori fonti di contenzioso. Dalla Tabella 1 appare
con evidenza come una delle migliori compagnie assicurative presenti sul mercato inserisca delle limitazioni tanto più
marcate sul risarcimento dei primi punti di invalidità permanente quanto meno elevato risulti il premio che prevede di
incassare: per importi di premio al di sotto dei 10 euro pro capite, dato il forte gap esistente tra il risarcimento ottenibile
attraverso il ricorso alla giustizia ordinaria e quello offerto dalle compagnie, si può facilmente comprendere come il
contenzioso sia divenuto l’unica via risarcitoria equa e praticabile per i genitori che, trovandosi di fronte a proposte di
risarcimento inadeguate, non hanno altra alternativa che rivolgersi ad un legale; legale che troverà nella responsabilità
civile della Scuola e nelle tabelle di valutazione del danno adottate dai tribunali la soluzione migliore per il cliente,
potendo contare su molteplici vie probatorie sul riconoscimento della responsabilità diretta o indiretta alla Scuola in
merito al danno patito dall’alunno.
Tabella 1_ Danno da invalidità permanente del 5% ad alunno di 11 anni: premi per alunno e indennizzi
Tabelle Tribunale di Milano
(con danno morale)
Premio da 15
euro
Premio da 10
euro
Premio da 5
euro
Indennizzo € 10.778,00 € 8.825,00 € 6.048,00 € 2.530,00
€ 0
€ 200
€ 400
€ 600
€ 800
€ 1.000
€ 1.200
€ 1.400
Rendita vitalizia
tabella del tribunale
Rendita vitalizia
polizza 15 euro
Rendita vitalizia
polizza 10 euro
Rendita vitalizia
polizza 5 euro
1300
1050
740
300
La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche4
Come già evidenziato per la grave invalidità permanente, anche nel caso della microinvalidità l’importo di premio per
alunno di 10 euro non garantisce sempre l’eliminazione del ricorso alle vie legali, anche se si pone quale primo valido
passo di avvicinamento alla soglia di equilibrio tecnico che alcune compagnie hanno individuato intorno ai 15 euro e che
dovrebbe diventare l’obiettivo di premio per alunno condiviso tra famiglie ed Istituzione Scolastica nei prossimi anni.
Qualunque deviazione da questo percorso di allineamento delle prestazioni assicurate rispetto ai parametri praticati dai
tribunali comporta per la Scuola una inevitabile escalation del contenzioso e per le famiglie una scelta quantomeno
incauta rispetto all’obiettivo di tutela che si prefiggono (qualche euro all’anno per famiglia a fronte di capitali e rendite
marcatamente diversi).
Il danno ai denti
Altro frequente motivo di contenzioso nelle polizze scolastiche è quello determinato dal perverso meccanismo di
rimborso delle spese odontoiatriche. Mentre le coperture infortuni prevedono il rimborso delle spese sostenute e
certificate per prestazioni già effettuate, tutt’al più estese alla prima protesi definitiva che dovesse rendersi necessaria
nei successivi tre anni, i tribunali in sede civile riconoscono al danneggiato, oltre ai danni citati, anche il danno biologico
che va ad anticipare le spese per ricostruzioni provvisorie future senza limiti temporali.
Sulle ricostruzioni provvisorie future, che dovranno essere eseguite in media ogni 5 anni, si gioca il contenzioso, perché
nessuna compagnia è in grado di prevederle e pagarle in toto. Per evitare sistematiche contestazioni, però, alcune
compagnie hanno iniziato a considerare almeno tre ricostruzioni provvisorie anticipate al costo previsto dalla tabella
dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) nelle sole combinazioni di premio a partire da 10 euro.
Tabella 2_ Danno ai denti ad alunno di 11 anni (frattura incisivo superiore): premi per alunno e indennizzi
Tabelle
Tribunale di Milano
Premio da 15
euro
Premio da 10
euro
Premio
da 5 euro
Indennizzo € 1.880,00 € 1.750,00 € 1.100,00 € 500,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tabelle Tribunale di
Milano (con danno
morale)
Premio da 15 euroPremio da 10 euroPremio da 5 euro
100%
82%
56%
23%
Danno da invalidità del 5% ad alunno di 11 anni
La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche5
Il danno estetico, ultimo arrivato
Ultimo arrivato nella lista degli accadimenti che generano contenzioso è il danno estetico: la maggior parte delle
compagnie di assicurazione assicura questa tipologia di danno sotto forma di rimborso delle spese sostenute a seguito di
intervento di chirurgia plastica; intervento generalmente non eseguibile per la giovane età degli alunni (soprattutto nella
scuola dell’obbligo ove si verificano la quasi totalità delle richieste) e pertanto non risarcibile con le clausole attualmente
in uso nel settore scolastico soprattutto se a soglie di premio contenute. Dal momento che non è possibile riferirsi al
concetto di invalidità permanente per l’assenza dell’elemento qualificante della stessa (ovvero la diminuita capacità
lavorativa), questo tipo di danno resta di fatto irrisarcibile e sfocia sistematicamente nel ricorso alla giustizia civile. Per la
soluzione di questo problema è necessario ricorrere ad un’integrazione contrattuale, che individui una forma
indennitaria specifica; se si vuole che la copertura del rischio in forma indennitaria sia realmente efficace, si dovrà
procedere secondo i seguenti criteri:
• sul piano della valutazione medica attraverso l’adozione della tabella prevista dal D.L. n. 38 del 23 febbraio
2000;
• Sul piano della valutazione economica attraverso l’adozione della tabella valutativa del Tribunale di Milano.
Il ricorso a questi oggettivi parametri di riferimento renderebbe più agevole ed efficace la valutazione del danno che, se
accettata dalle compagnie, permetterebbe un equo indennizzo ai danneggiati a prescindere dal ricorso al chirurgo
plastico. Risulta evidente il fatto che una tale modifica all’impianto contrattuale comporterebbe per gli assicuratori un
maggior esborso quantificabile in circa 130.000 euro, giustificabile esclusivamente con un premio di minimo 15 euro.
Tabella 3_ Danno estetico da residuo cicatriziale del 5% su alunno di 11 anni: premi per alunno e indennizzi
Tabelle Tribunale di Milano
(con danno morale)
Premio da 15
euro
Premio da 10
euro
Premio da 5
euro
Indennizzo € 10.778,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 0,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tabelle Tribunale di
Milano
Premio da 15 euroPremio da 10 euroPremio da 5 euro
100%
93%
59%
27%
Danno ai denti ad alunno di 11 anni
La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche6
Conclusioni: evoluzione premio/garanzie
Come risulta in modo evidente dalle tabelle e dai grafici delle pagine precedenti esiste una correlazione diretta tra
aumento del premio assicurativo per alunno ed innalzamento dei massimali ed estensione delle garanzie offerte. La
capacità transattiva delle offerte delle compagnie di assicurazioni varia al variare dell’importo unitario per alunno
inserito nel bando di gara, riducendo in maniera significativa il potenziale contenzioso tra Scuola e Famiglie. La minor
distanza tra le somme riconosciute dalla giustizia ordinaria e quelle riconosciute dalle Compagnie rende sempre più
aleatorio ed oneroso il ricorso alle vie legali.
La determinazione dell’importo di premio pro-capite da inserire nel bando di gara per l’assicurazione degli alunni diventa
pertanto un momento di valutazione importante soprattutto in relazione alle future conseguenze sulle prestazioni
assicurative; una differenza poco significativa in termini di spesa annua delle famiglie (5 euro) può comportare un
differenziale risarcitorio notevole. Queste scelte devono essere fatte con maggiore attenzione all’interno di realtà
complesse con situazioni di disagio sociale, nelle quali la congruità del risarcimento può rivelarsi differenziale.
La decisione sull’importo di premio assicurativo pro-capite da inserire nel bando di gara per la polizza infortuni degli
alunni dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento della componente genitoriale del Consiglio di Circolo/Istituto, in
quanto le famiglie rappresentano gli assicurati/beneficiari della corretta stipula dei contratti: la collegialità della
decisione avvantaggerà l’Istituzione e l’Utenza, eliminando qualunque contestazione circa l’obbligo di rimborso delle
spese sostenute per l’assicurazione individuale per gli infortuni e la RC degli alunni come indicato dalla Circ. MIUR prot.
312 del 20/03/2012.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tabelle Tribunale di
Milano (con danno
morale)
Premio da 15 euroPremio da 10 euroPremio da 5 euro
100%
93%
70%
0%
Danno estetico da residuo cicatriziale del 5% su alunno di 11 anni

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Logica scuola 2014
 

Scelta del premio per l'assicurazione scolastica

  • 1. La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche1 La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche Se l’infortunio dell’alunno ha sempre rappresentato una variabile imprevedibile ma fisiologica del rischio scolastico, l’incremento del contenzioso tra famiglie e Amministrazione Scolastica ha conosciuto negli ultimi anni una crescita senza precedenti, determinando un notevole danno d’immagine per la scuola unitamente ad un onere economico sempre più rilevante per la P.A. e la collettività, aggravato dal frequente coinvolgimento diretto del personale docente e non docente responsabile della vigilanza. Il contenzioso che nasce tra la famiglia e la compagnia assicuratrice in occasione dell’infortunio trova la sua origine nel differenziale che si viene a creare tra la proposta d’indennizzo formulata dall’assicuratore e la legittima aspettativa della famiglia: l’offerta economica della compagnia, contrattualmente definita nell’articolato di polizza, si rivela quasi sempre sensibilmente inferiore rispetto agli importi che verrebbero riconosciuti dalla giustizia civile sulla base delle tabelle di liquidazione del danno adottate dai tribunali e l’ampiezza di questo differenziale è inversamente proporzionale all’importo del premio di polizza. In questa situazione è frequente la decisione dei genitori dell’alunno di adire la giustizia ordinaria per richiedere all’Amministrazione Scolastica di colmare questo differenziale, invocando la RC dell’Amministrazione Scolastica o di persone delle quali la stessa debba rispondere (docenti e ausiliari per mancata vigilanza, DS o Resp. Sicurezza per violazioni D.Lgs. n. 81/2008) e facendo leva sull’inversione dell’onere della prova. Le statistiche tratte dalla nostra base dati sinistri hanno evidenziato che il 90% delle controversie si concentra su quelle Scuole che hanno optato per soluzioni di copertura deboli corrispondenti ad importi di premio inferiori alla soglia dei 12 - 15 euro pro capite, importo che è divenuto nella pratica operativa lo spartiacque tra prodotti assicurativi con un’adeguata efficacia transattiva e prodotti privi di questa caratteristica: al di sotto di tale soglia l’esiguità del premio non consente alle Compagnie Assicuratrici di equilibrare i costi dei sinistri con il premio incassato, costringendo gli assuntori di direzione ad apportare forti limitazioni contrattuali al risarcimento delle voci più onerose e più ricorrenti (I.P., denti, danno estetico). E’ inoltre diffuso un atteggiamento commerciale da parte della rete distributiva delle compagnie di assicurazione che induce le Amministrazioni Scolastiche ad adottare il criterio del risparmio come valore preponderante nella scelta delle coperture assicurative, trattando il rischio in termini di costo e non di garanzia/tutela; la miopia di questo tipo d’impostazione si manifesta nel momento del sinistro, laddove risulta del tutto evidente che un differenziale di costo per alunno molto modesto (in termini di spesa annua per una famiglia) avrebbe potuto comportare prestazioni assicurative (indennizzi) marcatamente più adeguate e che il supposto risparmio realizzato (qualche euro all’anno per la famiglia) non ha portato alcun tipo di beneficio, divenendo l’Amministrazione Scolastica e la compagnia assicuratrice i corresponsabili di questa scelta errata. La Scuola e le famiglie devono porsi il medesimo obiettivo in termini di consapevolezza dei propri rischi e di piena conoscenza delle proprie esigenze, puntare ad una soluzione a medio termine del problema che non può prescindere dalla scelta di un importo di spesa da mettere a gara in linea con le richieste del mercato assicurativo. Per meglio comprendere l’evoluzione delle coperture assicurative al variare del premio pagato, vediamo ora la dinamica di adattamento delle garanzie più importanti ai fini del contenimento del contenzioso rispetto al premio pagato dalla Scuola. L’Invalidità Permanente Prendiamo in esame un evento grave che colpisca un assicurato, generando una invalidità permanente elevata: è una fattispecie fortunatamente poco frequente a Scuola, ma che deve essere in ogni caso vagliata con attenzione per i drammatici risvolti sociali ed economici che comporta. Il Grafico 1 rappresenta – nel caso di una invalidità permanente di un ragazzo di 12 anni da 10 a 100 punti di IP - il raffronto tra i risarcimenti riconosciuti dai tribunali italiani sulla base dalle tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano e quelli offerti dalle principali compagnie presenti nel mercato assicurativo scolastico nei casi di premio pro capite per alunno di 5,10 e 15 euro.
  • 2. La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche2 Grafico 1_Gap risarcitorio tra tabelle dei tribunali e polizza della scuola L’importo stabilito dalle tabelle dei tribunali, a prima vista molto elevato, è assolutamente realistico, poiché costruito sull’ipotesi di convertire il capitale in una rendita vitalizia, cioè in una pensione. Per un alunno in giovane età 700.000 euro trasformati in rendita vitalizia corrispondono, ai tassi di interesse ed inflazione ragionevolmente prevedibili per il futuro, ad una pensione mensile (al netto dell’inflazione) di 1.300 euro; importo che, sommato ai trattamenti riconosciuti dallo stato sociale - pari a 800 euro mensili tra assegno di invalidità e indennità di accompagnamento - determina una disponibilità economica mensile di 2.100 euro. Cifra quest’ultima non certo sovradimensionata, poiché riferita a persona totalmente invalida, ma sufficientemente adeguata secondo un’ottica di equità, in quanto compensativa dell’evidente inadeguatezza delle garanzie prestate dal sistema di welfare state. Nel Grafico 2 vengono riportati i capitali, convertiti in rendita vitalizia, di due offerte risarcitorie presenti sul mercato assicurativo scolastico (con premio pro capite da 5, 10, 15 euro): come si può notare, solo nella formulazione da 15 euro la rendita vitalizia si configura come sufficientemente adeguata rispetto ai valori indicati dal tribunale; nella formulazione da 5 euro, invece, l’inadeguatezza delle somme disponibili è palese. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • 3. La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche3 Grafico 2_Rendita vitalizia nelle combinazioni di premio per alunno da euro 5, 10 e 15 vs tabella del tribunale Fino ad oggi le Compagnie di Assicurazione operanti nel settore scolastico non garantivano capitali adeguati a causa della modestia dei premi pro capite per alunno espressi dalle amministrazioni scolastiche nei bandi di gara; solo di recente con il progressivo innalzamento delle soglie di premio per alunno sono comparse sul mercato offerte con garanzie e capitali più congrui rispetto ai parametri appena evidenziati, per quanto ancora non sovrapponibili ai livelli di indennizzo previsti dalle tabelle in uso nei tribunali. Per garantire un adeguato indennizzo nel caso di invalidità permanenti di grado elevato anche la somma di 10 euro per alunno dovrà pertanto essere oggetto di progressivo adeguamento verso livelli più congrui (15 euro). La microinvalidità Statisticamente più rilevante a Scuola (circa il 90% dei sinistri che generano IP) è il fenomeno della microinvalidità (primi 10 punti percentuali), spesso associato ad attività a rischio, come l’educazione fisica nelle scuole medie e l’ora di ricreazione nelle scuole dell’obbligo. I danni permanenti in questi ambiti sono quasi sempre riconducibili ad un grado non superiore al 10% di I.P. e, malgrado l’esiguità delle somme risarcite, rappresentano una delle maggiori voci di spesa per le compagnie di assicurazione e, contestualmente, una delle maggiori fonti di contenzioso. Dalla Tabella 1 appare con evidenza come una delle migliori compagnie assicurative presenti sul mercato inserisca delle limitazioni tanto più marcate sul risarcimento dei primi punti di invalidità permanente quanto meno elevato risulti il premio che prevede di incassare: per importi di premio al di sotto dei 10 euro pro capite, dato il forte gap esistente tra il risarcimento ottenibile attraverso il ricorso alla giustizia ordinaria e quello offerto dalle compagnie, si può facilmente comprendere come il contenzioso sia divenuto l’unica via risarcitoria equa e praticabile per i genitori che, trovandosi di fronte a proposte di risarcimento inadeguate, non hanno altra alternativa che rivolgersi ad un legale; legale che troverà nella responsabilità civile della Scuola e nelle tabelle di valutazione del danno adottate dai tribunali la soluzione migliore per il cliente, potendo contare su molteplici vie probatorie sul riconoscimento della responsabilità diretta o indiretta alla Scuola in merito al danno patito dall’alunno. Tabella 1_ Danno da invalidità permanente del 5% ad alunno di 11 anni: premi per alunno e indennizzi Tabelle Tribunale di Milano (con danno morale) Premio da 15 euro Premio da 10 euro Premio da 5 euro Indennizzo € 10.778,00 € 8.825,00 € 6.048,00 € 2.530,00 € 0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200 € 1.400 Rendita vitalizia tabella del tribunale Rendita vitalizia polizza 15 euro Rendita vitalizia polizza 10 euro Rendita vitalizia polizza 5 euro 1300 1050 740 300
  • 4. La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche4 Come già evidenziato per la grave invalidità permanente, anche nel caso della microinvalidità l’importo di premio per alunno di 10 euro non garantisce sempre l’eliminazione del ricorso alle vie legali, anche se si pone quale primo valido passo di avvicinamento alla soglia di equilibrio tecnico che alcune compagnie hanno individuato intorno ai 15 euro e che dovrebbe diventare l’obiettivo di premio per alunno condiviso tra famiglie ed Istituzione Scolastica nei prossimi anni. Qualunque deviazione da questo percorso di allineamento delle prestazioni assicurate rispetto ai parametri praticati dai tribunali comporta per la Scuola una inevitabile escalation del contenzioso e per le famiglie una scelta quantomeno incauta rispetto all’obiettivo di tutela che si prefiggono (qualche euro all’anno per famiglia a fronte di capitali e rendite marcatamente diversi). Il danno ai denti Altro frequente motivo di contenzioso nelle polizze scolastiche è quello determinato dal perverso meccanismo di rimborso delle spese odontoiatriche. Mentre le coperture infortuni prevedono il rimborso delle spese sostenute e certificate per prestazioni già effettuate, tutt’al più estese alla prima protesi definitiva che dovesse rendersi necessaria nei successivi tre anni, i tribunali in sede civile riconoscono al danneggiato, oltre ai danni citati, anche il danno biologico che va ad anticipare le spese per ricostruzioni provvisorie future senza limiti temporali. Sulle ricostruzioni provvisorie future, che dovranno essere eseguite in media ogni 5 anni, si gioca il contenzioso, perché nessuna compagnia è in grado di prevederle e pagarle in toto. Per evitare sistematiche contestazioni, però, alcune compagnie hanno iniziato a considerare almeno tre ricostruzioni provvisorie anticipate al costo previsto dalla tabella dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) nelle sole combinazioni di premio a partire da 10 euro. Tabella 2_ Danno ai denti ad alunno di 11 anni (frattura incisivo superiore): premi per alunno e indennizzi Tabelle Tribunale di Milano Premio da 15 euro Premio da 10 euro Premio da 5 euro Indennizzo € 1.880,00 € 1.750,00 € 1.100,00 € 500,00 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabelle Tribunale di Milano (con danno morale) Premio da 15 euroPremio da 10 euroPremio da 5 euro 100% 82% 56% 23% Danno da invalidità del 5% ad alunno di 11 anni
  • 5. La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche5 Il danno estetico, ultimo arrivato Ultimo arrivato nella lista degli accadimenti che generano contenzioso è il danno estetico: la maggior parte delle compagnie di assicurazione assicura questa tipologia di danno sotto forma di rimborso delle spese sostenute a seguito di intervento di chirurgia plastica; intervento generalmente non eseguibile per la giovane età degli alunni (soprattutto nella scuola dell’obbligo ove si verificano la quasi totalità delle richieste) e pertanto non risarcibile con le clausole attualmente in uso nel settore scolastico soprattutto se a soglie di premio contenute. Dal momento che non è possibile riferirsi al concetto di invalidità permanente per l’assenza dell’elemento qualificante della stessa (ovvero la diminuita capacità lavorativa), questo tipo di danno resta di fatto irrisarcibile e sfocia sistematicamente nel ricorso alla giustizia civile. Per la soluzione di questo problema è necessario ricorrere ad un’integrazione contrattuale, che individui una forma indennitaria specifica; se si vuole che la copertura del rischio in forma indennitaria sia realmente efficace, si dovrà procedere secondo i seguenti criteri: • sul piano della valutazione medica attraverso l’adozione della tabella prevista dal D.L. n. 38 del 23 febbraio 2000; • Sul piano della valutazione economica attraverso l’adozione della tabella valutativa del Tribunale di Milano. Il ricorso a questi oggettivi parametri di riferimento renderebbe più agevole ed efficace la valutazione del danno che, se accettata dalle compagnie, permetterebbe un equo indennizzo ai danneggiati a prescindere dal ricorso al chirurgo plastico. Risulta evidente il fatto che una tale modifica all’impianto contrattuale comporterebbe per gli assicuratori un maggior esborso quantificabile in circa 130.000 euro, giustificabile esclusivamente con un premio di minimo 15 euro. Tabella 3_ Danno estetico da residuo cicatriziale del 5% su alunno di 11 anni: premi per alunno e indennizzi Tabelle Tribunale di Milano (con danno morale) Premio da 15 euro Premio da 10 euro Premio da 5 euro Indennizzo € 10.778,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 0,00 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabelle Tribunale di Milano Premio da 15 euroPremio da 10 euroPremio da 5 euro 100% 93% 59% 27% Danno ai denti ad alunno di 11 anni
  • 6. La scelta del premio nelle assicurazioni scolastiche6 Conclusioni: evoluzione premio/garanzie Come risulta in modo evidente dalle tabelle e dai grafici delle pagine precedenti esiste una correlazione diretta tra aumento del premio assicurativo per alunno ed innalzamento dei massimali ed estensione delle garanzie offerte. La capacità transattiva delle offerte delle compagnie di assicurazioni varia al variare dell’importo unitario per alunno inserito nel bando di gara, riducendo in maniera significativa il potenziale contenzioso tra Scuola e Famiglie. La minor distanza tra le somme riconosciute dalla giustizia ordinaria e quelle riconosciute dalle Compagnie rende sempre più aleatorio ed oneroso il ricorso alle vie legali. La determinazione dell’importo di premio pro-capite da inserire nel bando di gara per l’assicurazione degli alunni diventa pertanto un momento di valutazione importante soprattutto in relazione alle future conseguenze sulle prestazioni assicurative; una differenza poco significativa in termini di spesa annua delle famiglie (5 euro) può comportare un differenziale risarcitorio notevole. Queste scelte devono essere fatte con maggiore attenzione all’interno di realtà complesse con situazioni di disagio sociale, nelle quali la congruità del risarcimento può rivelarsi differenziale. La decisione sull’importo di premio assicurativo pro-capite da inserire nel bando di gara per la polizza infortuni degli alunni dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento della componente genitoriale del Consiglio di Circolo/Istituto, in quanto le famiglie rappresentano gli assicurati/beneficiari della corretta stipula dei contratti: la collegialità della decisione avvantaggerà l’Istituzione e l’Utenza, eliminando qualunque contestazione circa l’obbligo di rimborso delle spese sostenute per l’assicurazione individuale per gli infortuni e la RC degli alunni come indicato dalla Circ. MIUR prot. 312 del 20/03/2012. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabelle Tribunale di Milano (con danno morale) Premio da 15 euroPremio da 10 euroPremio da 5 euro 100% 93% 70% 0% Danno estetico da residuo cicatriziale del 5% su alunno di 11 anni