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Il primo Broker per la Scuola
Dal 9 giugno 2011
è cambiato tutto:
nuove regole e nuovi equilibri
per DS e DSGA
Dal 9 giugno 2011 è cambiato tutto: la Scuola è obbligata
ad uniformarsi a tutto il resto della Pubblica Amministrazione
nell’applicare le nuove norme sull’attività negoziale.
Norme stringenti, che impongono procedure complesse
e responsabilità maggiori.
Norme che hanno avuto un forte impatto soprattutto
sul processo di acquisizione delle coperture assicurative.
La Dirigenza Scolastica può azzardare una procedura fai da te
con sistemi non testati e a rischio,
oppure adottare la medesima soluzione
già in uso in tutta la Pubblica Amministrazione:
farsi assistere da un Broker.
Ecco qui di seguito 10 utili regole
per adeguarsi alla normativa vigente, in perfetto equilibrio
tra esigenze di copertura del rischio
e tutela dell’interesse della P.A. e dell’Utenza.
Premessa
Il primo Broker per la Scuola
Perché tutto cambia?
Queste novità normative, in pieno vigore da giugno 2011, combinate a disposizioni già pienamente efficaci dal 2010,
hanno determinato un notevole impatto sulle procedure negoziali della Scuola e obbligato la Dirigenza Scolastica
ad adempiervi scrupolosamente per non incorrere in pesanti e precise responsabilità:
• il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
• la Legge sugli obblighi di Tracciabilità Finanziaria;
• l’articolo 353-bis CP sulla turbata libertà del procedimento di scelta del Contraente (c. d. bandi fotocopia);
• Il Decreto Ricorsi che ha snellito e velocizzato ulteriormente, in favore degli offerenti, l’accesso agli atti
della gara ed il ricorso avverso procedure viziate da irregolarità.
È la fine senza appello dei vecchi metodi e processi di acquisizione di beni e servizi in uso da decenni (come anche rimarcato
dal MIUR con Circolare AOODGPER801 del 1/2/2010) e la conclusione del lungo percorso di allineamento procedurale
dell’Amministrazione Scolastica alla restante parte della P.A., iniziato nel 2001 con la riforma dell’autonomia.
Tra le novità che hanno creato una forte cesura col passato, spicca l’obbligo di adozione e pubblicizzazione di predefiniti criteri
matematici di aggiudicazione (come da Allegato P al D.p.r. 207/2010) che calcolino l’efficacia delle proposte pervenute in base
alle necessità predeterminate dall’Amministrazione ed esplicitate nei Capitolati Speciali d’appalto.
Perché il cambiamento impatta soprattutto sulle coperture assicurative?
Perché le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme, nel caso dell’assicurazione, non è proporzionato al
premio pagato ma all’ammontare delle somme assicurate. Somme che, nel caso delle coperture scolastiche, possono raggiungere
cifre elevatissime e senza dubbio di molto superiori al valore di altri prodotti o servizi normalmente acquisiti dalle Scuole.
Le scelte errate di acquisto di un PC o di un viaggio organizzato possono infatti comportare problemi proporzionali al prezzo del
bene: qualche centinaio di Euro per il costo dell’uscita didattica o il costo di qualche decina di mega di Ram in più per il PC.
Una scelta errata delle coperture assicurative, invece, nonostante l’esiguità del premio pagato dall’alunno, può comportare
il rischio di dover rimborsare in tutto o in parte un sinistro, non correttamente previsto, da 1 milione di euro.
Insomma due anni fa è cambiata la legge, è cambiata la procedura, sono aumentate le responsabilità,
mentre il Responsabile in caso di errore è rimasto lo stesso.
Non posso più rinnovare
la polizza e devo indire una gara,
ma nessuno mi ha spiegato come.
Perché, se sbaglio,
il responsabile sono sempre io?
Regola n. 1
Se tutto cambia…
cambia anche tu!
Il primo Broker per la Scuola
Il primo Broker per la Scuola
Da oggi il punto di riferimento per le Scuole è l’operato delle altre PP.AA!
Non devo più chiedermi cosa ha fatto il mio collega, quanto piuttosto cosa fanno i responsabili
delle amministrazioni comunale/provinciale/regionale del mio territorio.
Fare come si è sempre fatto nelle scuole, quando invece tutto è cambiato,
può generare risultati totalmente contrari alle aspettative.
Un esempio di ciò è dato dall’usanza del rinnovo automatico dei contratti assicurativi o del vecchio processo di acquisizione
strutturato su un esame superficiale di brochure commerciali non sollecitate, giunte per corrispondenza.
Sono queste procedure che, anche se reiterate per anni, oltre che essere errate, divengono oggi gravemente illecite e possono
portare il Dirigente Scolastico a compiere scelte sbagliate a danno dell’Amministrazione e dell’Utenza.
Il rischio di Culpa in Eligendo è più concreto che mai e può essere invocato dai genitori o dalla stessa Amministrazione per
ottenere dal RUP il risarcimento integrale o il differenziale di un danno anche solo parzialmente non coperto dall’assicurazione.
Nell’istruire una procedura di gara, infatti, la Scuola si sottopone a verifiche di trasparenza, equità e congruità da parte degli
offerenti, degli organi di vigilanza e dell’Utenza, esponendosi a probabili ricorsi qualora la procedura risulti viziata da errore
formale o sostanziale. In tal senso, il decreto ricorsi entrato in vigore nel 2010, combinato all’obbligo di adozione dei criteri
matematici, della tracciabilità finanziaria e della perfetta equidistanza dei capitolati,
ha creato una miscela altamente esplosiva di rischio e di responsabilità.
Pensiamo per esempio a cosa succederebbe se, per istruire la gara, venisse adottato del materiale prodotto da uno degli stessi
concorrenti, ancorché reperito attraverso pubblicazioni varie.
L’adozione di tali supporti va a configurare la nuova fattispecie di reato penale che condanna l’uso di “bandi fotocopia”.
Insomma, nell’interesse dell’Amministrazione e delle famiglie, bisogna affrontare il problema imboccando una strada
che risulta certamente nuova per la Scuola Italiana, ma che da decenni è già stata ampiamente sperimentata e percorsa
da Dirigenti e Funzionari delle altre PP.AA..
Strada nuova quindi, ma sicura.
Regola n. 2
Lascia la strada vecchia per la nuova
(perché già percorsa da altre PP.AA.)
Meglio
cambiare,
no?
Analisi del rischio, delibera a contrarre, capitolati generale e speciale, criteri di valutazione matematici,
comparazione tecnica, relazione finale, verbali apertura buste, aggiudicazione provvisoria, contraddittorio con gli offerenti,
accesso agli atti, atti in via di autotutela, verbale di conformità, quantificazione del premio, riduzione proporzionale...
Oggi il Dirigente Scolastico nella sua veste di RUP e il DSGA, responsabile dell’attività istruttoria, devono affrontare,
al pari dei loro colleghi di altri Enti Pubblici, nuovi metodi e nuove procedure.
Nell’ambito del settore scolastico le novità normative hanno determinato una marcata discontinuità rispetto al passato,
rendendo necessari grossi sforzi di adeguamento per soppiantare le vecchie procedure.
È chiaro che la via più semplice e immediata sarebbe, come in passato, quella di utilizzare documentazione di gara
preconfezionata e resa disponibile dagli stessi offerenti o da riviste di settore.
Operazione non più consentita in forza dei divieti (artt. 353 e 353 bis del Codice Penale) di utilizzo di “capitolati
tecnici copia-incolla” o “bandi fotografia”; quei capitolati di gara, cioè, nei quali sono previsti requisiti
talmente stringenti da determinare “ex ante” il vincitore.
Esempio: un offerente propone nella sua brochure commerciale l’utilizzo
di un capitolato generale (peraltro legalmente ineccepibile), associato però ad un capitolato tecnico viziato
da indice di correlazione statistica sbilanciato in suo favore.
Il capitolato in questione, proposto da una rivista specializzata ed utilizzato in buona fede da numerosi Dirigenti, è stato oggetto
di vivaci polemiche in quanto i criteri di valutazione adottati, basati su elementi statistico-economici totalmente irrilevanti
per l’Amministrazione, hanno falsato il corretto esito della gara.
Dal 2010 copiare maldestramente un bando di gara comporta sino a 5 anni di reclusione.
Regola n. 3
Non copiare
Il primo Broker per la Scuola
Nella mia scuola
è proibito copiare.
A me per prima
Il contratto assicurativo è un contratto tipico regolato dalla legge (Codice Civile, Codice delle Assicurazioni, Codice dei Contratti
Pubblici e suo Regolamento di attuazione ed esecuzione, Decreto Ricorsi etc.), e da un’ampia normativa regolamentare inte-
grata da continui interventi della Giurisprudenza. Un poderoso corpo normativo stratificatosi nel tempo e di non semplice inter-
pretazione, che bisogna conoscere prima di avviare una procedura di selezione per l’acquisizione dei contratti. Giunti poi alla
stipula della polizza, prima della firma sarà necessario analizzare articolo per articolo, eliminando eventuali clausole contrarie
alle norme non derogabili, integrando quelle che, seppur non riportate, si intendono comunque vigenti ex lege ed calando in-
fine il tutto nel corposo patrimonio giurisprudenziale. La polizza va inoltre vagliata alla luce dei dati tecnici, statistici
e matematici di cui si è in possesso per verificarne il reale grado di efficacia. Attività complesse, queste, che richiedono anni di
studio ed applicazione pratica ma che le altre Amministrazioni dello Stato pongono in essere quotidianamente da decenni.
Cambiare procedura non comporta nessun rischio quindi, se si decide di operare in modo uniforme alle altre PP.AA..
Pensare però di affrontare da soli e senza una specifica esperienza un processo per la stesura del quale la maggior parte degli
Enti Pubblici si fa assistere da società di brokeraggio, potrebbe essere inutilmente rischioso.
Un esempio banale
Conseguenze derivanti da errata interpretazione del concetto di “proposta assicurativa” nella vendita per corrispondenza.
Per “proposta assicurativa”, nel linguaggio comune si intende la proposta commerciale che l’assicuratore fa all’assicurato
(la brochure con la quale un agente, per esempio, indica alla Scuola come e con chi assicurarsi).
L’articolo 1887 del C.C. indica invece l’esatto opposto: “Proposta assicurativa è la proposta scritta diretta all´assicuratore..”
La proposta pertanto, sarebbe costituita dal modulo di adesione prestampato che il DS firma e spedisce al preponente.
È facile intuire quali conseguenze giuridiche questa differenza comporti qualora il RUP non abbia indetto la gara
nelle forme di legge ed abbia proceduto ad un semplice esame di 3 proposte commerciali pervenute spontaneamente
per corrispondenza, non sollecitate da un invito specifico.
Supponiamo infatti che lo stesso DS non effettui il collaudo prima della firma del contratto definitivo e scopra successivamente
che lo stesso è stato modificato in peggio rispetto all’offerta commerciale inizialmente valutata. In caso di sinistro,
l’eventuale rifiuto di indennizzo totale o parziale opposto dalla Compagnia, in base alle nuove condizioni non sarebbe impugnabile
in alcun modo, perché la semplice firma del contratto avrebbe il valore di controproposta accettata ex art. 1326 C.C.
A nulla, in questo caso, varrebbe far notare che nella brochure veniva pattuito qualcosa di diverso.
Ecco come da un banale errore di interpretazione e dal mancato rispetto delle regole di gara il Dirigente può essere chiamato
a rispondere del danno procurato all’Amministrazione ed all’Utenza.
Il Dirigente in questo caso ha fatto da sé e ha sbagliato per tre: per se stesso, per la P.A. e per l’utenza!
Regola n. 4
Chi fa da sé, sbaglia per tre
Il primo Broker per la Scuola
Quando facevamo tutto io,
il DSGA e il CDI,
ci sembrava tutto ok.
Poi sono arrivati i controlli...
e non ci ho più dormito la notte.
“Confronti la nostra polizza con queste altre. Vede? il nostro prodotto offre di più e costa di meno” .
È questo l’incipit di un rapporto poco professionale e poco chiaro, quando non ancora peggio. A parità di condizioni, il premio
matematico di rischio non varia al variare degli assicuratori. Ma se cambia il rischio contrattualizzato dall’assicuratore,
con esso può variare anche il premio finale.
Il rischio matematico è invariabile: la probabilità che la mia auto sia rubata non cambia al cambiare dell’assicuratore; qualsiasi
Compagnia che assicuri la mia auto corre lo stesso rischio di pagare il furto. Il premio matematico è quindi uguale per tutti!
È invece estremamente variabile il rischio contrattualizzato: l’auto rubata può essere valutata in un modo o in un altro,
ci possono essere franchigie e scoperti diversi, clausole limitative ed esplicative, dichiarazioni contrattuali restrittive, obblighi
per il contraente di fare o di non fare, pena la non operatività delle garanzie.
Il prodotto assicurativo con altissime garanzie e a basso costo è una chimera, una mera fantasia del marketing.
Quando la comunicazione commerciale dice “il nostro prodotto assicurativo è il migliore, assicura di più e costa meno”, si deve
sapere che questa affermazione non può essere vera, a meno che la Compagnia assicurativa non decida di lavorare in perdita!
Dati questi presupposti, un processo di acquisizione passivo (on line o per corrispondenza) da parte della Scuola senza
l’adozione di un corretto impianto di gara, può condurre all’acquisto di un prodotto sbilanciato commercialmente su garanzie
inutili a danno invece di quelle necessarie.
Allo stesso modo, l’utilizzo di un capitolato “gentilmente messo a disposizione” da un offerente, porta il Dirigente Scolastico
ad aderire inconsapevolmente alla rappresentazione del rischio più favorevole all’assicuratore
e ad esporlo alla fattispecie prevista dagli articoli 353 e 353 Bis del C.P. che vieta l’utilizzo di capitolati fotocopia.
Non si può giocare e contemporaneamente arbitrare la stessa partita senza il rischio di vederne condizionato il risultato!
Insomma, ci sono consulenti indipendenti (Broker) e altri dai quali è sempre meglio “non dipendere”.
Regola n. 5
Scegli bene da chi farti aiutare
Il primo Broker per la Scuola
Un tizio l’altro giorno
voleva vendermi una polizza
e, pensa, mi offriva anche
i criteri “giusti”
per la gara...
Il broker opera nell’esclusivo interesse del cliente (la Scuola).
L’agente opera nell’esclusivo interesse della Compagnia di assicurazioni.
(Art. 109 del Codice delle Assicurazioni)
La soluzione per la scuola è la stessa già adottata dalle altre pubbliche amministrazioni: il broker assicurativo.
Le Società di brokeraggio assicurativo assistono i Dirigenti della P. A. nell’individuare e misurare le esigenze di copertura
del rischio, stabiliscono i criteri di aggiudicazione sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e dell’Utenza,
predispongono i capitolati, calcolano e redigono i prospetti di merito tecnico delle offerte pervenute, verificano la conformità
dei contratti prima della stipula, verificano costantemente l’allineamento delle coperture al variare del rischio,
studiano la procedura di gestione dei sinistri più appropriata, forniscono ai danneggiati la necessaria consulenza
e assistenza di parte per ottenere i risarcimenti pattuiti contrattualmente, e ancora prevengono o limitano, attraverso
appropriate politiche di mediazione, l’insorgere del contenzioso tra Ente, Compagnia Assicuratrice e danneggiati.
In ognuna di queste fasi il Broker risponde professionalmente per eventuali errori.
Ad ulteriore garanzia dell’Amministrazione il Broker, a differenza di altri intermediari, è tenuto per legge a contrarre idonea
polizza di Responsabilità Civile per i danni cagionati al cliente nell’espletamento del proprio mandato.
La Dirigenza Scolastica in tal modo si concentrerà esclusivamente sulle attività non delegabili, affidando il disbrigo
delle problematiche tecniche (con le responsabilità professionali connesse) al Broker.
È pertanto sconsigliabile per una scuola, data la complessità della materia resa ancor più esasperata dalle novità normative
intervenute, valutare ipotesi di processo alternative a quelle che da quasi trent’anni sono una prassi consolidata della restante P.A.
I Dirigenti dei grandi Enti Pubblici ed i top Manager delle grandi aziende si avvalgono già da decenni
di un consulente tecnico assicurativo di parte…
...è giunto il momento che anche i Dirigenti Scolastici possano “permettersi” un Broker!
Regola n. 6
Il broker, naturale soluzione
Analisi del rischio,
capitolati tecnici,
comparazioni ponderali,
studi di processo...
Questioni complesse e importanti
che richiedono conoscenze
e tempo che non ho...
ma il mio broker sì!
Il primo Broker per la Scuola
I costi di intermediazione (provvigioni, premi, rappels, etc) delle polizze assicurative sono precalcolati e inseriti direttamente
dalla Compagnia Assicuratrice all’interno del premio finale pagato dal cliente, indipendentemente dal numero e tipo
di intermediari che intervengono nell’operazione. La presenza del Broker non comporta quindi alcun onere aggiuntivo,
ma una semplice redistribuzione delle competenze di intermediazione regolata dalla clausola broker presente nel Capitolato
Generale d’Oneri come autorevolmente indicato dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 179 del 17 aprile 2008.
Dato che la totalità dei contratti assicurativi nel comparto scuola è intermediata dalla rete agenziale è evidente che:
1. Il Broker non è un costo per la Scuola o per l’Utenza quando l’offerta viene formulata da un Agente:
con o senza il Broker, la Scuola pagherà per lo stesso prodotto il medesimo premio di polizza.
2. Il Broker non è un costo incrementale per la Compagnia di Assicurazione:
il premio di polizza include sin dall’origine i costi della rete agenziale; in presenza di un Broker, le commissioni verranno
semplicemente ripartite tra Broker e Agente nella misura indicata dalla clausola broker posta nel bando.
3. Il Broker può essere considerato un costo solo per l’Agente di assicurazione: l’unico soggetto interessato al non
coinvolgimento del Broker è quindi solo l’Agente che dovrà sottostare a procedure di acquisizione più stringenti nell’interesse
della Amministrazione e, in caso di aggiudicazione, dovrà rinunciare ad una parte (circa il 50%) delle proprie commissioni.
4. La commissione richiesta dal Broker è un falso problema: si tratta infatti di un costo esterno a carico della rete
agenziale. Trattandosi quindi di una variabile tecnicamente ininfluente per l’economia dell’Amministrazione Scolastica,
non c'è motivo per cui tale commissione debba rientrare tra i criteri di valutazione per la scelta del Broker..
5. Cui prodest? Se al variare della commissione del Broker, Scuola, Utenza e Compagnia non traggono alcun beneficio
(in termini di riduzione dei costi/miglioramento delle garanzie) quale potrà essere la ragione che giustifichi l’abbattimento
di tali commissioni se non la tutela dell’ interesse esclusivo dell’Agente?
Regola n. 7
Il Broker non comporta
costi aggiuntivi per la scuola
Il primo Broker per la Scuola
Il broker mi aiuta
nella gestione
delle procedure,
si assume
la responsabilità
di quello che fa
e in più
non mi costa un Euro!
Perché dovrei rinunciarci?
Composizione
premio
di polizza
con Agenzia
Composizione
premio
di polizza
con Agenzia
+ Broker 3%
Composizione
premio
di polizza
con Agenzia
+ Broker 14%
Composizione costi premio di polizza
Sinistri Costi di amministrazione Utili Oneri brokerCosti rete agenziale
4%
3%
65%
28%
4%
3%
3%
65%
25%
4%
3%
65%
14%
14%
L’affidamento diretto (cioè senza gara) dell’incarico di brokeraggio è previsto per legge:
Art. 125, Comma 11 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici
(comma così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011 n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
...per servizi o forniture inferiori a 40.00,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Art. 34 D.I. 44/2001
Per servizi o forniture fino a 2.000 euro (o maggiore soglia preventivamente fissata dal CdI) è consentito l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento.
L’esperienza dimostra che le commissioni del Broker in ambito scolastico sono sempre inferiori alla soglia dei 40.000 euro
previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per l’affidamento diretto e, nella maggior parte dei casi, inferiori al limite previsto dal
D.I. 44/2001 di € 2000.
Il Dirigente Scolastico può, conformemente alla normativa in vigore, incaricare il broker direttamente
e senza obblighi formali di gara. In alternativa, poiché l’incarico al broker non determina costi aggiuntivi per la P.A.,
qualora se ne ravvisi l’opportunità è possibile operare una semplice ricerca di mercato per verificare il livello qualitativo
dei servizi offerti dai circa 1200 Broker presenti in Italia.
In questo caso i criteri di selezione possono essere diversi, ma è difficile non convergere su quelli di buon senso:
1. Esperienza documentabile nel settore scolastico
2. Focalizzazione sul settore scuola
3. Consistenza numero Amministrazioni Scolastiche assistite
4. Struttura operativa adeguata
5. Supporti informatici e modelli matematici adottati nel processo valutativo delle offerte
6. Completezza dell’offerta di fornitura estesa alla consulenza sinistri a favore dell’Utenza
Tra questi criteri non può comparire l’ammontare della commissione percepita dal broker perché, come abbiamo visto
nella regola 7, questo dato risulterebbe totalmente ininfluente nella valutazione.
Regola n. 8
Nessun obbligo di gara
per scegliere il Broker nella scuola
Il primo Broker per la Scuola
L’agente di assicurazione
dice che devo fare una gara per
scegliere il mio Broker
di fiducia.
Ma forse insiste perché
non ho scelto
quello che lui proponeva…
Logica Insurance Broker è l’unica società di brokeraggio assicurativo in Italia che può vantare:
10 anni di esperienza nell’analisi e nella gestione del rischio scolastico
Focalizzazione ESCLUSIVA sul comparto scolastico
Più di 700 amministrazioni scolastiche clienti distribuite sull’intero territorio nazionale
Supervisione di 300 processi di gara all’anno
2000 interventi di mediazione tra famiglie e compagnie assicuratrici
Procedure aziendali validate
Adozione di modelli matematici di legge e di software specifico per comparazione tecnica
delle offerte connotata da bassi indici di correlazione statistica
Attività di consulenza qualificata a supporto della Dirigenza Scolastica e dell’Utenza
Struttura operativa dedicata
Il materiale di gara è stato elaborato in base alle specificità del settore scolastico. I bandi di gara adottati si caratterizzano
per la trasparenza e la reale adeguatezza rispetto alle esigenze dell’amministrazione scolastica, distanziandosi
in questo modo dagli standardizzati prodotti assicurativi esistenti sul mercato e caratterizzandosi ulteriormente
per i bassissimi indici di connessione statistica. I criteri matematici utilizzati da Logica hanno superato numerose verifiche
e controlli da parte degli uffici legali regionali e degli organi di vigilanza.
Regola n. 9
Un Broker sì, ma specializzato
nella gestione dei rischi scolastici!
Scelgo
chi ha le carte in regola,
chi mi dimostra competenza,
esperienza e affidabilità.
Scelgo
il consulente che sceglierei
per me. Il primo Broker per la Scuola
Logica Insurance Broker è una società di brokeraggio assicurativo che nasce dalla convergenza di professionalità di formazione
diversa, unite nell’intento di dare vita ad una organizzazione avente un carattere e un obiettivo ben precisi:
offrire alle Scuole ed ai piccoli Enti Pubblici un servizio di misurazione quantitativa dei rischi.
Logica si occupa di misurare matematicamente i rischi reali a cui l’assicurato è esposto, di stendere i requisiti tecnici per la
corretta acquisizione delle coperture assicurative e di misurare la quantità di rischio che tali coperture assorbono per affrontare
in modo razionale e organizzato l’eventuale sinistro. La trattazione quantitativa dei rischi permette inoltre di evidenziare, misu-
randoli, non solo la differenza tra un rischio reale ed uno contrattualizzato (cioè assicurato), ma anche la differenza tra questi
ed il rischio percepito (idea di rischio del cliente basata sulla propria esclusiva esperienza).
La distanza tra percezione soggettiva del rischio e rischio reale è infatti la prima fonte di spreco assicurativo
ed economico. Compito di Logica è di fatto ridurre o eliminare tale spreco con una appropriata informazione.
La creazione di quadri sinottici, grafici e indici consente, di strutturare in modo razionale il processo di scelta
della Dirigenza Scolastica ed il coinvolgimento di tutte le parti che, a vario titolo hanno, o potrebbero averne interesse:
CDI, MIUR e sue emanazioni periferiche, Revisori e altri organi di vigilanza, Compagnie Assicuratrici e Utenza.
Il modus operandi di Logica, inoltre, è coerente con la nuova normativa riguardante le acquisizioni e la contrattualistica
nel settore pubblico, la quale prevede, nell’All. P al DPR 207/2010, l’adozione di specifici criteri matematici
per la valutazione delle offerte di beni e servizi, compresi quelli assicurativi.
Logica Broker, attraverso l’adozione delle nuove tecnologie che permettono l’abbattimento delle distanze fisiche,
è in grado di operare sull’intero territorio nazionale con notevole efficacia ed efficienza grazie ad uno specifico software
proprietario che permette una agevole e puntuale risposta alle esigenze dei clienti presenti su tutto il territorio nazionale.
Logica può inoltre vantare i migliori tecnici a livello nazionale nella analisi e gestione del rischio scolastico, già coinvolti in colla-
borazione con AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione), in attività di formazione/informazione per USR, CSA, Reti di
Scuole, Associazioni Sindacali e di categoria.
Insomma è proprio una cosa insensata privarsi di Logica!
Regola n. 10 o logica del buon senso
Massimo risultato con il minimo sforzo,
senza rischi e costi aggiuntivi
Il primo Broker per la Scuola
La migliore
soluzione
è sempre
la più logica
Il primo Broker per la Scuola
La logica impone
una verifica
Volete saperne di più e verificare se c’è qualcosa di anomalo
nelle vostre procedure o nel vostro rapporto assicurativo?
Chiamateci, saremo lieti di aiutarvi
senza alcun impegno né obbligo da parte vostra.
Tel 0362 15 47 230
Logicamente adesso.
Logica Insurance Broker Srl - Via Montello, 12 - 20831 Seregno (MB)
Telefono 0362.15.47.230 - Fax 0362.16.32.009
E mail logicabroker@logicabroker.it
Web www.logicabroker.it
Società di brokeraggio Assicurativo iscritta al R.U.I.A.R al n° B000340640 - PI 06892360964
I 5 minuti
meglio spesi
della giornata!

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Logica scuola 2014

  • 1. Il primo Broker per la Scuola Dal 9 giugno 2011 è cambiato tutto: nuove regole e nuovi equilibri per DS e DSGA
  • 2. Dal 9 giugno 2011 è cambiato tutto: la Scuola è obbligata ad uniformarsi a tutto il resto della Pubblica Amministrazione nell’applicare le nuove norme sull’attività negoziale. Norme stringenti, che impongono procedure complesse e responsabilità maggiori. Norme che hanno avuto un forte impatto soprattutto sul processo di acquisizione delle coperture assicurative. La Dirigenza Scolastica può azzardare una procedura fai da te con sistemi non testati e a rischio, oppure adottare la medesima soluzione già in uso in tutta la Pubblica Amministrazione: farsi assistere da un Broker. Ecco qui di seguito 10 utili regole per adeguarsi alla normativa vigente, in perfetto equilibrio tra esigenze di copertura del rischio e tutela dell’interesse della P.A. e dell’Utenza. Premessa Il primo Broker per la Scuola
  • 3. Perché tutto cambia? Queste novità normative, in pieno vigore da giugno 2011, combinate a disposizioni già pienamente efficaci dal 2010, hanno determinato un notevole impatto sulle procedure negoziali della Scuola e obbligato la Dirigenza Scolastica ad adempiervi scrupolosamente per non incorrere in pesanti e precise responsabilità: • il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici; • la Legge sugli obblighi di Tracciabilità Finanziaria; • l’articolo 353-bis CP sulla turbata libertà del procedimento di scelta del Contraente (c. d. bandi fotocopia); • Il Decreto Ricorsi che ha snellito e velocizzato ulteriormente, in favore degli offerenti, l’accesso agli atti della gara ed il ricorso avverso procedure viziate da irregolarità. È la fine senza appello dei vecchi metodi e processi di acquisizione di beni e servizi in uso da decenni (come anche rimarcato dal MIUR con Circolare AOODGPER801 del 1/2/2010) e la conclusione del lungo percorso di allineamento procedurale dell’Amministrazione Scolastica alla restante parte della P.A., iniziato nel 2001 con la riforma dell’autonomia. Tra le novità che hanno creato una forte cesura col passato, spicca l’obbligo di adozione e pubblicizzazione di predefiniti criteri matematici di aggiudicazione (come da Allegato P al D.p.r. 207/2010) che calcolino l’efficacia delle proposte pervenute in base alle necessità predeterminate dall’Amministrazione ed esplicitate nei Capitolati Speciali d’appalto. Perché il cambiamento impatta soprattutto sulle coperture assicurative? Perché le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme, nel caso dell’assicurazione, non è proporzionato al premio pagato ma all’ammontare delle somme assicurate. Somme che, nel caso delle coperture scolastiche, possono raggiungere cifre elevatissime e senza dubbio di molto superiori al valore di altri prodotti o servizi normalmente acquisiti dalle Scuole. Le scelte errate di acquisto di un PC o di un viaggio organizzato possono infatti comportare problemi proporzionali al prezzo del bene: qualche centinaio di Euro per il costo dell’uscita didattica o il costo di qualche decina di mega di Ram in più per il PC. Una scelta errata delle coperture assicurative, invece, nonostante l’esiguità del premio pagato dall’alunno, può comportare il rischio di dover rimborsare in tutto o in parte un sinistro, non correttamente previsto, da 1 milione di euro. Insomma due anni fa è cambiata la legge, è cambiata la procedura, sono aumentate le responsabilità, mentre il Responsabile in caso di errore è rimasto lo stesso. Non posso più rinnovare la polizza e devo indire una gara, ma nessuno mi ha spiegato come. Perché, se sbaglio, il responsabile sono sempre io? Regola n. 1 Se tutto cambia… cambia anche tu! Il primo Broker per la Scuola
  • 4. Il primo Broker per la Scuola Da oggi il punto di riferimento per le Scuole è l’operato delle altre PP.AA! Non devo più chiedermi cosa ha fatto il mio collega, quanto piuttosto cosa fanno i responsabili delle amministrazioni comunale/provinciale/regionale del mio territorio. Fare come si è sempre fatto nelle scuole, quando invece tutto è cambiato, può generare risultati totalmente contrari alle aspettative. Un esempio di ciò è dato dall’usanza del rinnovo automatico dei contratti assicurativi o del vecchio processo di acquisizione strutturato su un esame superficiale di brochure commerciali non sollecitate, giunte per corrispondenza. Sono queste procedure che, anche se reiterate per anni, oltre che essere errate, divengono oggi gravemente illecite e possono portare il Dirigente Scolastico a compiere scelte sbagliate a danno dell’Amministrazione e dell’Utenza. Il rischio di Culpa in Eligendo è più concreto che mai e può essere invocato dai genitori o dalla stessa Amministrazione per ottenere dal RUP il risarcimento integrale o il differenziale di un danno anche solo parzialmente non coperto dall’assicurazione. Nell’istruire una procedura di gara, infatti, la Scuola si sottopone a verifiche di trasparenza, equità e congruità da parte degli offerenti, degli organi di vigilanza e dell’Utenza, esponendosi a probabili ricorsi qualora la procedura risulti viziata da errore formale o sostanziale. In tal senso, il decreto ricorsi entrato in vigore nel 2010, combinato all’obbligo di adozione dei criteri matematici, della tracciabilità finanziaria e della perfetta equidistanza dei capitolati, ha creato una miscela altamente esplosiva di rischio e di responsabilità. Pensiamo per esempio a cosa succederebbe se, per istruire la gara, venisse adottato del materiale prodotto da uno degli stessi concorrenti, ancorché reperito attraverso pubblicazioni varie. L’adozione di tali supporti va a configurare la nuova fattispecie di reato penale che condanna l’uso di “bandi fotocopia”. Insomma, nell’interesse dell’Amministrazione e delle famiglie, bisogna affrontare il problema imboccando una strada che risulta certamente nuova per la Scuola Italiana, ma che da decenni è già stata ampiamente sperimentata e percorsa da Dirigenti e Funzionari delle altre PP.AA.. Strada nuova quindi, ma sicura. Regola n. 2 Lascia la strada vecchia per la nuova (perché già percorsa da altre PP.AA.) Meglio cambiare, no?
  • 5. Analisi del rischio, delibera a contrarre, capitolati generale e speciale, criteri di valutazione matematici, comparazione tecnica, relazione finale, verbali apertura buste, aggiudicazione provvisoria, contraddittorio con gli offerenti, accesso agli atti, atti in via di autotutela, verbale di conformità, quantificazione del premio, riduzione proporzionale... Oggi il Dirigente Scolastico nella sua veste di RUP e il DSGA, responsabile dell’attività istruttoria, devono affrontare, al pari dei loro colleghi di altri Enti Pubblici, nuovi metodi e nuove procedure. Nell’ambito del settore scolastico le novità normative hanno determinato una marcata discontinuità rispetto al passato, rendendo necessari grossi sforzi di adeguamento per soppiantare le vecchie procedure. È chiaro che la via più semplice e immediata sarebbe, come in passato, quella di utilizzare documentazione di gara preconfezionata e resa disponibile dagli stessi offerenti o da riviste di settore. Operazione non più consentita in forza dei divieti (artt. 353 e 353 bis del Codice Penale) di utilizzo di “capitolati tecnici copia-incolla” o “bandi fotografia”; quei capitolati di gara, cioè, nei quali sono previsti requisiti talmente stringenti da determinare “ex ante” il vincitore. Esempio: un offerente propone nella sua brochure commerciale l’utilizzo di un capitolato generale (peraltro legalmente ineccepibile), associato però ad un capitolato tecnico viziato da indice di correlazione statistica sbilanciato in suo favore. Il capitolato in questione, proposto da una rivista specializzata ed utilizzato in buona fede da numerosi Dirigenti, è stato oggetto di vivaci polemiche in quanto i criteri di valutazione adottati, basati su elementi statistico-economici totalmente irrilevanti per l’Amministrazione, hanno falsato il corretto esito della gara. Dal 2010 copiare maldestramente un bando di gara comporta sino a 5 anni di reclusione. Regola n. 3 Non copiare Il primo Broker per la Scuola Nella mia scuola è proibito copiare. A me per prima
  • 6. Il contratto assicurativo è un contratto tipico regolato dalla legge (Codice Civile, Codice delle Assicurazioni, Codice dei Contratti Pubblici e suo Regolamento di attuazione ed esecuzione, Decreto Ricorsi etc.), e da un’ampia normativa regolamentare inte- grata da continui interventi della Giurisprudenza. Un poderoso corpo normativo stratificatosi nel tempo e di non semplice inter- pretazione, che bisogna conoscere prima di avviare una procedura di selezione per l’acquisizione dei contratti. Giunti poi alla stipula della polizza, prima della firma sarà necessario analizzare articolo per articolo, eliminando eventuali clausole contrarie alle norme non derogabili, integrando quelle che, seppur non riportate, si intendono comunque vigenti ex lege ed calando in- fine il tutto nel corposo patrimonio giurisprudenziale. La polizza va inoltre vagliata alla luce dei dati tecnici, statistici e matematici di cui si è in possesso per verificarne il reale grado di efficacia. Attività complesse, queste, che richiedono anni di studio ed applicazione pratica ma che le altre Amministrazioni dello Stato pongono in essere quotidianamente da decenni. Cambiare procedura non comporta nessun rischio quindi, se si decide di operare in modo uniforme alle altre PP.AA.. Pensare però di affrontare da soli e senza una specifica esperienza un processo per la stesura del quale la maggior parte degli Enti Pubblici si fa assistere da società di brokeraggio, potrebbe essere inutilmente rischioso. Un esempio banale Conseguenze derivanti da errata interpretazione del concetto di “proposta assicurativa” nella vendita per corrispondenza. Per “proposta assicurativa”, nel linguaggio comune si intende la proposta commerciale che l’assicuratore fa all’assicurato (la brochure con la quale un agente, per esempio, indica alla Scuola come e con chi assicurarsi). L’articolo 1887 del C.C. indica invece l’esatto opposto: “Proposta assicurativa è la proposta scritta diretta all´assicuratore..” La proposta pertanto, sarebbe costituita dal modulo di adesione prestampato che il DS firma e spedisce al preponente. È facile intuire quali conseguenze giuridiche questa differenza comporti qualora il RUP non abbia indetto la gara nelle forme di legge ed abbia proceduto ad un semplice esame di 3 proposte commerciali pervenute spontaneamente per corrispondenza, non sollecitate da un invito specifico. Supponiamo infatti che lo stesso DS non effettui il collaudo prima della firma del contratto definitivo e scopra successivamente che lo stesso è stato modificato in peggio rispetto all’offerta commerciale inizialmente valutata. In caso di sinistro, l’eventuale rifiuto di indennizzo totale o parziale opposto dalla Compagnia, in base alle nuove condizioni non sarebbe impugnabile in alcun modo, perché la semplice firma del contratto avrebbe il valore di controproposta accettata ex art. 1326 C.C. A nulla, in questo caso, varrebbe far notare che nella brochure veniva pattuito qualcosa di diverso. Ecco come da un banale errore di interpretazione e dal mancato rispetto delle regole di gara il Dirigente può essere chiamato a rispondere del danno procurato all’Amministrazione ed all’Utenza. Il Dirigente in questo caso ha fatto da sé e ha sbagliato per tre: per se stesso, per la P.A. e per l’utenza! Regola n. 4 Chi fa da sé, sbaglia per tre Il primo Broker per la Scuola Quando facevamo tutto io, il DSGA e il CDI, ci sembrava tutto ok. Poi sono arrivati i controlli... e non ci ho più dormito la notte.
  • 7. “Confronti la nostra polizza con queste altre. Vede? il nostro prodotto offre di più e costa di meno” . È questo l’incipit di un rapporto poco professionale e poco chiaro, quando non ancora peggio. A parità di condizioni, il premio matematico di rischio non varia al variare degli assicuratori. Ma se cambia il rischio contrattualizzato dall’assicuratore, con esso può variare anche il premio finale. Il rischio matematico è invariabile: la probabilità che la mia auto sia rubata non cambia al cambiare dell’assicuratore; qualsiasi Compagnia che assicuri la mia auto corre lo stesso rischio di pagare il furto. Il premio matematico è quindi uguale per tutti! È invece estremamente variabile il rischio contrattualizzato: l’auto rubata può essere valutata in un modo o in un altro, ci possono essere franchigie e scoperti diversi, clausole limitative ed esplicative, dichiarazioni contrattuali restrittive, obblighi per il contraente di fare o di non fare, pena la non operatività delle garanzie. Il prodotto assicurativo con altissime garanzie e a basso costo è una chimera, una mera fantasia del marketing. Quando la comunicazione commerciale dice “il nostro prodotto assicurativo è il migliore, assicura di più e costa meno”, si deve sapere che questa affermazione non può essere vera, a meno che la Compagnia assicurativa non decida di lavorare in perdita! Dati questi presupposti, un processo di acquisizione passivo (on line o per corrispondenza) da parte della Scuola senza l’adozione di un corretto impianto di gara, può condurre all’acquisto di un prodotto sbilanciato commercialmente su garanzie inutili a danno invece di quelle necessarie. Allo stesso modo, l’utilizzo di un capitolato “gentilmente messo a disposizione” da un offerente, porta il Dirigente Scolastico ad aderire inconsapevolmente alla rappresentazione del rischio più favorevole all’assicuratore e ad esporlo alla fattispecie prevista dagli articoli 353 e 353 Bis del C.P. che vieta l’utilizzo di capitolati fotocopia. Non si può giocare e contemporaneamente arbitrare la stessa partita senza il rischio di vederne condizionato il risultato! Insomma, ci sono consulenti indipendenti (Broker) e altri dai quali è sempre meglio “non dipendere”. Regola n. 5 Scegli bene da chi farti aiutare Il primo Broker per la Scuola Un tizio l’altro giorno voleva vendermi una polizza e, pensa, mi offriva anche i criteri “giusti” per la gara...
  • 8. Il broker opera nell’esclusivo interesse del cliente (la Scuola). L’agente opera nell’esclusivo interesse della Compagnia di assicurazioni. (Art. 109 del Codice delle Assicurazioni) La soluzione per la scuola è la stessa già adottata dalle altre pubbliche amministrazioni: il broker assicurativo. Le Società di brokeraggio assicurativo assistono i Dirigenti della P. A. nell’individuare e misurare le esigenze di copertura del rischio, stabiliscono i criteri di aggiudicazione sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e dell’Utenza, predispongono i capitolati, calcolano e redigono i prospetti di merito tecnico delle offerte pervenute, verificano la conformità dei contratti prima della stipula, verificano costantemente l’allineamento delle coperture al variare del rischio, studiano la procedura di gestione dei sinistri più appropriata, forniscono ai danneggiati la necessaria consulenza e assistenza di parte per ottenere i risarcimenti pattuiti contrattualmente, e ancora prevengono o limitano, attraverso appropriate politiche di mediazione, l’insorgere del contenzioso tra Ente, Compagnia Assicuratrice e danneggiati. In ognuna di queste fasi il Broker risponde professionalmente per eventuali errori. Ad ulteriore garanzia dell’Amministrazione il Broker, a differenza di altri intermediari, è tenuto per legge a contrarre idonea polizza di Responsabilità Civile per i danni cagionati al cliente nell’espletamento del proprio mandato. La Dirigenza Scolastica in tal modo si concentrerà esclusivamente sulle attività non delegabili, affidando il disbrigo delle problematiche tecniche (con le responsabilità professionali connesse) al Broker. È pertanto sconsigliabile per una scuola, data la complessità della materia resa ancor più esasperata dalle novità normative intervenute, valutare ipotesi di processo alternative a quelle che da quasi trent’anni sono una prassi consolidata della restante P.A. I Dirigenti dei grandi Enti Pubblici ed i top Manager delle grandi aziende si avvalgono già da decenni di un consulente tecnico assicurativo di parte… ...è giunto il momento che anche i Dirigenti Scolastici possano “permettersi” un Broker! Regola n. 6 Il broker, naturale soluzione Analisi del rischio, capitolati tecnici, comparazioni ponderali, studi di processo... Questioni complesse e importanti che richiedono conoscenze e tempo che non ho... ma il mio broker sì! Il primo Broker per la Scuola
  • 9. I costi di intermediazione (provvigioni, premi, rappels, etc) delle polizze assicurative sono precalcolati e inseriti direttamente dalla Compagnia Assicuratrice all’interno del premio finale pagato dal cliente, indipendentemente dal numero e tipo di intermediari che intervengono nell’operazione. La presenza del Broker non comporta quindi alcun onere aggiuntivo, ma una semplice redistribuzione delle competenze di intermediazione regolata dalla clausola broker presente nel Capitolato Generale d’Oneri come autorevolmente indicato dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 179 del 17 aprile 2008. Dato che la totalità dei contratti assicurativi nel comparto scuola è intermediata dalla rete agenziale è evidente che: 1. Il Broker non è un costo per la Scuola o per l’Utenza quando l’offerta viene formulata da un Agente: con o senza il Broker, la Scuola pagherà per lo stesso prodotto il medesimo premio di polizza. 2. Il Broker non è un costo incrementale per la Compagnia di Assicurazione: il premio di polizza include sin dall’origine i costi della rete agenziale; in presenza di un Broker, le commissioni verranno semplicemente ripartite tra Broker e Agente nella misura indicata dalla clausola broker posta nel bando. 3. Il Broker può essere considerato un costo solo per l’Agente di assicurazione: l’unico soggetto interessato al non coinvolgimento del Broker è quindi solo l’Agente che dovrà sottostare a procedure di acquisizione più stringenti nell’interesse della Amministrazione e, in caso di aggiudicazione, dovrà rinunciare ad una parte (circa il 50%) delle proprie commissioni. 4. La commissione richiesta dal Broker è un falso problema: si tratta infatti di un costo esterno a carico della rete agenziale. Trattandosi quindi di una variabile tecnicamente ininfluente per l’economia dell’Amministrazione Scolastica, non c'è motivo per cui tale commissione debba rientrare tra i criteri di valutazione per la scelta del Broker.. 5. Cui prodest? Se al variare della commissione del Broker, Scuola, Utenza e Compagnia non traggono alcun beneficio (in termini di riduzione dei costi/miglioramento delle garanzie) quale potrà essere la ragione che giustifichi l’abbattimento di tali commissioni se non la tutela dell’ interesse esclusivo dell’Agente? Regola n. 7 Il Broker non comporta costi aggiuntivi per la scuola Il primo Broker per la Scuola Il broker mi aiuta nella gestione delle procedure, si assume la responsabilità di quello che fa e in più non mi costa un Euro! Perché dovrei rinunciarci? Composizione premio di polizza con Agenzia Composizione premio di polizza con Agenzia + Broker 3% Composizione premio di polizza con Agenzia + Broker 14% Composizione costi premio di polizza Sinistri Costi di amministrazione Utili Oneri brokerCosti rete agenziale 4% 3% 65% 28% 4% 3% 3% 65% 25% 4% 3% 65% 14% 14%
  • 10. L’affidamento diretto (cioè senza gara) dell’incarico di brokeraggio è previsto per legge: Art. 125, Comma 11 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici (comma così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011 n. 106, in vigore dal 13/07/2011) ...per servizi o forniture inferiori a 40.00,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Art. 34 D.I. 44/2001 Per servizi o forniture fino a 2.000 euro (o maggiore soglia preventivamente fissata dal CdI) è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. L’esperienza dimostra che le commissioni del Broker in ambito scolastico sono sempre inferiori alla soglia dei 40.000 euro previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per l’affidamento diretto e, nella maggior parte dei casi, inferiori al limite previsto dal D.I. 44/2001 di € 2000. Il Dirigente Scolastico può, conformemente alla normativa in vigore, incaricare il broker direttamente e senza obblighi formali di gara. In alternativa, poiché l’incarico al broker non determina costi aggiuntivi per la P.A., qualora se ne ravvisi l’opportunità è possibile operare una semplice ricerca di mercato per verificare il livello qualitativo dei servizi offerti dai circa 1200 Broker presenti in Italia. In questo caso i criteri di selezione possono essere diversi, ma è difficile non convergere su quelli di buon senso: 1. Esperienza documentabile nel settore scolastico 2. Focalizzazione sul settore scuola 3. Consistenza numero Amministrazioni Scolastiche assistite 4. Struttura operativa adeguata 5. Supporti informatici e modelli matematici adottati nel processo valutativo delle offerte 6. Completezza dell’offerta di fornitura estesa alla consulenza sinistri a favore dell’Utenza Tra questi criteri non può comparire l’ammontare della commissione percepita dal broker perché, come abbiamo visto nella regola 7, questo dato risulterebbe totalmente ininfluente nella valutazione. Regola n. 8 Nessun obbligo di gara per scegliere il Broker nella scuola Il primo Broker per la Scuola L’agente di assicurazione dice che devo fare una gara per scegliere il mio Broker di fiducia. Ma forse insiste perché non ho scelto quello che lui proponeva…
  • 11. Logica Insurance Broker è l’unica società di brokeraggio assicurativo in Italia che può vantare: 10 anni di esperienza nell’analisi e nella gestione del rischio scolastico Focalizzazione ESCLUSIVA sul comparto scolastico Più di 700 amministrazioni scolastiche clienti distribuite sull’intero territorio nazionale Supervisione di 300 processi di gara all’anno 2000 interventi di mediazione tra famiglie e compagnie assicuratrici Procedure aziendali validate Adozione di modelli matematici di legge e di software specifico per comparazione tecnica delle offerte connotata da bassi indici di correlazione statistica Attività di consulenza qualificata a supporto della Dirigenza Scolastica e dell’Utenza Struttura operativa dedicata Il materiale di gara è stato elaborato in base alle specificità del settore scolastico. I bandi di gara adottati si caratterizzano per la trasparenza e la reale adeguatezza rispetto alle esigenze dell’amministrazione scolastica, distanziandosi in questo modo dagli standardizzati prodotti assicurativi esistenti sul mercato e caratterizzandosi ulteriormente per i bassissimi indici di connessione statistica. I criteri matematici utilizzati da Logica hanno superato numerose verifiche e controlli da parte degli uffici legali regionali e degli organi di vigilanza. Regola n. 9 Un Broker sì, ma specializzato nella gestione dei rischi scolastici! Scelgo chi ha le carte in regola, chi mi dimostra competenza, esperienza e affidabilità. Scelgo il consulente che sceglierei per me. Il primo Broker per la Scuola
  • 12. Logica Insurance Broker è una società di brokeraggio assicurativo che nasce dalla convergenza di professionalità di formazione diversa, unite nell’intento di dare vita ad una organizzazione avente un carattere e un obiettivo ben precisi: offrire alle Scuole ed ai piccoli Enti Pubblici un servizio di misurazione quantitativa dei rischi. Logica si occupa di misurare matematicamente i rischi reali a cui l’assicurato è esposto, di stendere i requisiti tecnici per la corretta acquisizione delle coperture assicurative e di misurare la quantità di rischio che tali coperture assorbono per affrontare in modo razionale e organizzato l’eventuale sinistro. La trattazione quantitativa dei rischi permette inoltre di evidenziare, misu- randoli, non solo la differenza tra un rischio reale ed uno contrattualizzato (cioè assicurato), ma anche la differenza tra questi ed il rischio percepito (idea di rischio del cliente basata sulla propria esclusiva esperienza). La distanza tra percezione soggettiva del rischio e rischio reale è infatti la prima fonte di spreco assicurativo ed economico. Compito di Logica è di fatto ridurre o eliminare tale spreco con una appropriata informazione. La creazione di quadri sinottici, grafici e indici consente, di strutturare in modo razionale il processo di scelta della Dirigenza Scolastica ed il coinvolgimento di tutte le parti che, a vario titolo hanno, o potrebbero averne interesse: CDI, MIUR e sue emanazioni periferiche, Revisori e altri organi di vigilanza, Compagnie Assicuratrici e Utenza. Il modus operandi di Logica, inoltre, è coerente con la nuova normativa riguardante le acquisizioni e la contrattualistica nel settore pubblico, la quale prevede, nell’All. P al DPR 207/2010, l’adozione di specifici criteri matematici per la valutazione delle offerte di beni e servizi, compresi quelli assicurativi. Logica Broker, attraverso l’adozione delle nuove tecnologie che permettono l’abbattimento delle distanze fisiche, è in grado di operare sull’intero territorio nazionale con notevole efficacia ed efficienza grazie ad uno specifico software proprietario che permette una agevole e puntuale risposta alle esigenze dei clienti presenti su tutto il territorio nazionale. Logica può inoltre vantare i migliori tecnici a livello nazionale nella analisi e gestione del rischio scolastico, già coinvolti in colla- borazione con AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione), in attività di formazione/informazione per USR, CSA, Reti di Scuole, Associazioni Sindacali e di categoria. Insomma è proprio una cosa insensata privarsi di Logica! Regola n. 10 o logica del buon senso Massimo risultato con il minimo sforzo, senza rischi e costi aggiuntivi Il primo Broker per la Scuola La migliore soluzione è sempre la più logica
  • 13. Il primo Broker per la Scuola La logica impone una verifica Volete saperne di più e verificare se c’è qualcosa di anomalo nelle vostre procedure o nel vostro rapporto assicurativo? Chiamateci, saremo lieti di aiutarvi senza alcun impegno né obbligo da parte vostra. Tel 0362 15 47 230 Logicamente adesso. Logica Insurance Broker Srl - Via Montello, 12 - 20831 Seregno (MB) Telefono 0362.15.47.230 - Fax 0362.16.32.009 E mail logicabroker@logicabroker.it Web www.logicabroker.it Società di brokeraggio Assicurativo iscritta al R.U.I.A.R al n° B000340640 - PI 06892360964 I 5 minuti meglio spesi della giornata!