Il presente contributo, dopo aver ricostruito le principali evoluzioni di internet e dell’economia digitale degli ultimi anni, si propone di riassumere la portata degli incentivi previsti per le startup innovative (a quattro anni dalla loro “nascita”), a seguito dei recenti interventi normativi.
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a sostegno dell'innovazione
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LE "STARTUP INNOVATIVE": LA SFIDA CONTINUA
La situazione a 4 anni dal DecretoLa situazione a 4 anni dal Decreto
Crescita 2.0 e i vigenti incentivi aCrescita 2.0 e i vigenti incentivi a
sostegno dell'innovazionesostegno dell'innovazione
Carlo Riganti – Partner di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti
Il presente contributo, dopo aver ricostruito le principali evoluzioni di internet e
dell'economia digitale degli ultimi anni, si propone di riassumere la portata degli incentivi
previsti per le startup innovative (a quattro anni dalla loro "nascita"), a seguito dei recenti
interventi normativi.
1.Internet e l'economia digitale a livello globale e in Italia: la crescita registrata negli ultimi
anni
Negli ultimi anni si è assistito, a livello globale, al proliferare di startup innovative che, in
taluni casi, sono state in grado di scalare il loro business nel breve periodo, diventando casi
di successo globali. Ciò è stato possibile, tra l'altro, grazie ai cambiamenti intervenuti nel
tessuto e nelle abitudini sociali per effetto dall'avvento di nuovi mezzi di comunicazione
che, da ultimo, hanno portato a una sempre maggiore attenzione per il settore
dell'imprenditoria "digitale".
A livello globale, la popolazione con accesso a internet è cresciuta dell'832,5% dall'inizio del
2000 alla fine del 2015 (da circa 350 milioni di utenti nel 2000 agli attuali 3 miliardi), con
una penetrazione sociale del 46,4%. In Europa, nel medesimo periodo di riferimento, tale
crescita è stata del 474,9%, con una penetrazione sociale del 73,5 % (Dati di International
World Stats - www.internetworldstats.com). L'International Telecommunication Union (
www.itu.int.) ipotizza che tale progressione possa mantenersi pressoché costante anche nei
prossimi anni, con una media di circa 200 milioni di nuovi utenti/anno.
La diffusione di internet ha profondamente cambiato le abitudini sociali. Infatti, circa il
90% della popolazione globale ha almeno un profilo attivo su un social network (Dati di
Global Web Index - www.globalwebindex.net) e il tempo passato online da ciascun utente è
pari a circa due ore/giorno; nel 2012 era di poco superiore a un'ora/giorno (Dati di Global
Web Index - www.globalwebindex.net). Tale maggior interesse per il "mondo" digitale ha,
inoltre, significativamente modificato e condizionato le abitudini di acquisto di beni e
servizi degli utenti che, sempre con maggiore frequenza, preferiscono ricorrere agli acquisti
"online". Abitudine che, nel 2015, ha generato un fatturato di circa 1.672 miliardi di dollari,
con una crescita del 20% rispetto agli anni precedenti (Dati eMarketer -
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www.emarketer.com.).
La rivoluzione digitale registrata a livello globale ha coinvolto anche l'Italia. Dagli studi di
Internet World Stats (International World Stats - www.internetworldstats.com), gli utenti
italiani con accesso a internet ammontano a circa 36 milioni, con una penetrazione del
58,5% della popolazione. Gli italiani che si collegano mensilmente alla rete tramite
dispositivi mobile sono stimati in circa 17 milioni (Dati Audiweb - www.audiweb.it).
Lo studio "E-commerce in Italia 2015" di Casaleggio Associati (www.casaleggio.it.)
evidenzia, per il periodo 2004-2012, una crescita pari al 39% del fatturato delle vendite
online, che hanno raggiunto i 24 miliari di Euro nel 2014. Tale evoluzione è dovuta, tra
l'altro, all'incremento degli acquisti effettuati attraverso applicazioni per dispositivi mobile,
pari al 13% delle vendite online totali.
Il PIL generato dall'"e-conomia" è stato stimato per il 2016 in circa 24 miliardi (pari al 3,5
del PIL nazionale), con un tasso di crescita dell'11,5% rispetto ai precedenti anni (Dati di
Boston Consulting Group - www.bcg.com).
2.I leading case del settore del mondo digitale
Come anticipato, negli ultimi anni si è assistito al proliferare di imprese tecnologicamente
avanzate che hanno beneficiato a doppio senso dell'avvento di internet. Se da un lato il web
ha modificato e dato vita a nuove - e sempre maggiori - esigenze degli internauti, dall'altro
ha significativamente ridotto i costi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali. Ciò per
effetto, tra l'altro, di nuovi strumenti digitali a servizio del commercio online, oltre che di
nuove forme di advertising per l'avvicinamento della clientela a basso costo.
Alcune "startup innovative", leading case del settore, hanno saputo cogliere e beneficiare
del predetto "mix" di nuove esigenze e riduzione dei costi, divenendo dei veri e propri
colossi del mondo digitale. Società non solo potenti a livello economico, ma anche capaci di
condizionare e rivoluzionare gli usi e i costumi del sistema globale.
Si pensi, ad esempio, al social Facebook - nato nel 2004 e che conta oggigiorno circa 1,5
miliardi di utenti - che vanta un fatturato per il 2015 pari a circa 3.5 miliardi di dollari, al
canale Youtube - nato nel 2005 e che registra visualizzazioni mensili dei suoi contenuti per
oltre 4 miliardi di ore, con un numero di utenti di circa 1 miliardo - che ha chiuso il 2015
con un fatturato di 4 miliardi di dollari, o alla più "giovane" applicazione WhatsApp - nata
nel 2009 e che ha quasi soppiantato i "vecchi" SMS e che viene utilizzata quotidianamente
da circa 900 milioni di utenti - acquistata da Facebook per la cifra di 19 miliardi di dollari
(Dati di Statista.com - www.statista.com).
3.Il Decreto Crescita 2.0
Con il "Decreto Crescita 2.0" del 18 ottobre 2012, n. 179 (Convertito con la Legge n. 221 del
17 dicembre 2012 e recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") è stato
introdotto nel nostro ordinamento un quadro sistematico volto a favorire la nascita e la
crescita delle cosiddette "startup innovative" (di seguito, le "Startup"). In particolare, il
Decreto Crescita 2.0 (così come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 3 del 24
gennaio 2015, convertito dalla Legge n. 33 del 24 marzo 2015) definisce, all'art. 25, la
Startup quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano
ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione. La Startup deve, inoltre, possedere tutti i requisiti
"cumulativi" e almeno uno dei requisiti "alternativi" di cui alla seguente tabella.
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CUMULATIVI
La Startup deve:
a) essere costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) essere residente in Italia (Ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sul SEE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=URISERV%3Aem0024), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
c) avere una produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di Euro;
d) non distribuire, e non aver distribuito, utili;
e) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non essere stata costituita attraverso una fusione, scissione societaria o cessione di
azienda o di ramo di azienda.
ALTERNATIVI
La Startup deve:
a) aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 15% del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
b) aver impiegato come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o
superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera,
oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca
certificata presso Istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in
percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale (Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di cui al Decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270);
c) essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a
una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o
a una nuova varietà vegetale, ovverosia essere titolare dei diritti relativi ad un programma
per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attività di impresa (Per maggiori dettagli: clicca qui).
4.I benefici per le Startup
Le Startup, sulla base della richiamata normativa, sono destinatarie, in sintesi, dei seguenti
benefici(Per maggiori dettagli, www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-
media/pubblicazioni/2034271-handbook-agevolazioni-per-le-imprese):
i)riduzione degli oneri di avvio: esonero da diritti di segreteria e imposta di bollo per
l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per il deposito di qualsiasi tipologia di atto
(es. bilancio d'esercizio) presso la Camera di Commercio. Esonero dai diritti annuali di
segreteria altrimenti dovuti a quest'ultima;
ii)deroghe alla normativa codicistica: le Startup (anche società a responsabilità limitata),
possono: a) creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono
prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in
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misura non proporzionale alla partecipazione); b) effettuare operazioni sulle proprie quote;
c) emettere strumenti finanziari partecipativi; d) offrire al pubblico quote di capitale;
iii)facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le Startup
(anche PMI) godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una
moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad 1/3 (il termine è
posticipato al secondo esercizio successivo);
iv)flessibilità nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato: possibilità di assumere
personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di
36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve
durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente
rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi e, quindi, fino ad arrivare
complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato
da un alto tasso di rischio d'impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del
contratto a tempo indeterminato;
v)flessibilità nella determinazione delle remunerazioni dei dipendenti: fatto salvo un
minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e
quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla
redditività della Startup, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro in cui questi
è inserito, ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti;
vi)stock options e work for equity: possibilità di remunerare i propri collaboratori con
strumenti di partecipazione al capitale sociale (stock option) e i fornitori di servizi esterni
attraverso schemi di work for equity (Per maggiori dettagli,
www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-07-02/work-
equity-startup-innovative-102450.php.);
vii)CIPAQ 2012-2014: le Startup godono di un accesso preferenziale al credito d'imposta
per l'assunzione di personale altamente qualificato (valido per le assunzioni avvenute entro
il 31 dicembre 2014). Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le
assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno
del nuovo rapporto di lavoro;
viii)equity crowdfunding: le Startup possono avviare campagne di raccolta di capitale
diffuso attraverso portali online autorizzati da Consob (Per maggiori dettagli,
www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html);
Smart&Start Italia: incentivo avviato il 16 febbraio 2015 e gestito da Invitalia che consta in
un finanziamento a tasso agevolato per piani d'investimento di importo compreso tra Euro
100 mila e 1,5 milioni effettuati da Startup localizzate su tutto il territorio italiano. La quota
coperta dal finanziamento è pari al 70% (aumentato all'80% nel caso di compagini sociali
composte per la maggioranza da donne, giovani e talenti di rientro dall'estero). Le Startup
innovative localizzate nelle c.d. "Regioni di Convergenza" restituiscono soltanto l'80% del
finanziamento agevolato ricevuto (Per maggiori dettagli si veda
www.smartstart.invitalia.it.);
ix)incentivi per gli investitori in Startup: si veda il seguente paragrafo 7;
x)accesso al Fondo di Garanzia: con il Fondo di Garanzia l'Unione europea e lo Stato
Italiano affiancano le imprese (di micro, piccole o medie dimensioni) che hanno difficoltà
ad accedere al credito bancario per mancanza di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica,
che si sostituisce alle più costose garanzie normalmente richieste per ottenere un
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finanziamento, è una agevolazione "del Ministero dello sviluppo economico, finanziata
anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-
2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di
leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese". L'intervento è concesso, fino ad
un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni, sia a breve che a
medio/lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a
ciascuna Startup un importo massimo di 2,5 milioni di Euro che può essere utilizzato
attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito. Il limite si riferisce
all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un
tetto massimo (Fonte www.fondidigaranzia.it).
5.Le Startup: i dati 2014 - 2016
Al data del 5 aprile 2016 il numero delle Startup iscritte alla sezione speciale del Registro
delle Imprese è pari a n. 5.443, con una crescita del 5,83% rispetto al 31 dicembre 2015 (n.
5.143). Del totale delle Startup registrato a fine 2015, il 72% fornisce servizi alle imprese: il
29% opera nel settore della produzione di software e nella consulenza informatica, il 15,4%
nel settore della ricerca e sviluppo e l'8% nel settore dei servizi d'informazione (Dati tratti
da http://startup.registroimprese.it/report/4_trimestre_2015.pdf.).
L'esponenziale nascita di Startup ha avuto ripercussioni anche sul tasso occupazionale
nazionale. In particolare, a fine settembre 2015, il personale impiegato dalle Startup è pari
circa n. 15.350 unità (con un aumento del +9,4% rispetto al mese di marzo 2015), mentre il
numero complessivo dei soggetti partecipanti al capitale delle Startup, a dicembre 2014, è
di circa n. 19.957 soci (+6,8% rispetto a settembre 2014).
6.Gli incentivi per gli investimenti nelle Startup: i "numeri" al 2015
Il rapporto del Senato della Repubblica evidenzia un significativo ricorso agli incentivi
fiscali previsti dal Decreto Crescita 2.0 per gli investimenti in Startup. In particolare, nel
2013, primo anno di operatività di tali incentivi, n. 844 contribuenti (persone fisiche e
giuridiche) hanno investito, direttamente o indirettamente, circa 28.2 milioni di Euro in
Startup. Gli investimenti riferibili a persone fisiche sono stati pari a 14.5 milioni di Euro (di
cui 0.9 milioni sotto forma di investimenti indiretti) e hanno riguardato n. 338 Startup. Le
detrazioni dal reddito imponibile ai fini IRPEF concesse sono stati pari a circa 2.9 milioni
di Euro. Gli investimenti agevolati riferibili a persone giuridiche sono stati pari a circa 13.7
milioni di Euro (di cui 1.5 milioni sotto forma di investimenti indiretti) e hanno riguardato
n. 126 Startup. Sono state concesse deduzioni dal reddito imponibile ai fini IRES per quasi
3 milioni di Euro.
Significativi sono, inoltre, i dati relativi al ricorso al Fondo di Garanzia per le PMI. A fine
2015, infatti, i finanziamenti erogati attraverso il Fondo sono stati circa n. 1.000, per un
controvalore complessivo di Euro 226 milioni e una media di circa Euro 274 mila a prestito.
Quanto agli investimenti di venture capitalist, i dati registrati nel periodo 2013-2014
evidenziano una crescita del 208% rispetto al biennio precedente (dati dell'Osservatorio
Start up Hi-tech promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e
ItaliaStartup - www.italiastartup.it).
Tuttavia, l'incidenza degli investimenti in Startup sul PIL nazionale è molto bassa,
impattando per meno dello 0,002%, con conseguente collocamento dell'Italia in penultima
posizione nella graduatoria di settore dell'OCSE (Dati tratti dallo studio Entrepreneurship
at a Glance 2015 di OECD-Library - www.oecd-ilibrary.org).
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7.Le novità previste per il 2016: il Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2016
Anche al fine di dare continuità e sostenere la crescita delle Startup, con il Decreto
Interministeriale del 26 febbraio 2016 (il "Decreto"), il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico hanno prorogato al 2016 gli incentivi fiscali
per gli investimenti in Startup (di cui al Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2014),
seppur con alcune modifiche.
In particolare, il Decreto prevede per le persone fisiche residenti e non residenti in Italia
(soggetti IRPEF), una detrazione dell'imposta lorda pari al 19% degli investimenti disposti,
incrementata al 25% se la Startup beneficiaria ha vocazione sociale o opera in ambito
energetico. L'investimento massimo detraibile da ciascun soggetto IRPEF, che deve avere
una durata minima di tre anni (in precedenza due anni), è limitato a Euro 500 mila per
periodo di imposta. Nell'ipotesi in cui l'imposta lorda eventualmente diminuita delle altre
detrazioni spettanti non fosse capiente, l'investitore potrà avvalersi del c.d. "riporto in
avanti" della detrazione non utilizzata, per massimo tre periodi di imposta.
Per quanto concerne le società di capitali (soggetti IRES), il Decreto prevede la detrazione
dal reddito complessivo dichiarato di un importo pari al 20% dell'investimento disposto,
incrementato al 27% se la Startup beneficiaria ha vocazione sociale o opera in ambito
energetico. L'investimento massimo detraibile da ciascun soggetto IRES, che anche in
questo caso deve avere una durata minima di tre anni (in precedenza due anni), è limitato a
Euro 1,8 milioni per periodo di imposta. Nell'ipotesi in cui l'imposta lorda eventualmente
diminuita delle altre detrazioni spettanti non fosse capiente, i soggetti IRES potranno
avvalersi del c.d. "riporto in avanti" della detrazione non utilizzata, per massimo tre periodi
di imposta. Inoltre, ove tali soggetti partecipino al consolidato nazionale, la predetta
eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato
fino a concorrenza dello stesso. Ove all'esito di tale deduzione permanga un'ulteriore
eccedenza, quest'ultima è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi (ma non oltre il terzo) dichiarato dalle singole
società del gruppo fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi
anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.
Per gli investimenti in Startup "non residenti", che esercitano nel territorio italiano
un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in
relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse
stabili organizzazioni.
Il Decreto precisa, inoltre, che possono beneficiare delle predette agevolazioni gli
investimenti erogati tramite conferimenti in denaro (iscritti alla voce "capitale sociale" o
"riserva da sovrapprezzo") effettuati: direttamente nella Startup, ovvero indirettamente in
quest'ultima da parte di OICR (fondi comuni o SICAV) o Società che investono prevale in
Startup. Rientra tra i "conferimenti in denaro" la sottoscrizione di un aumento di capitale
della Startup mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli risultanti da
cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27 del Decreto
Crescita 2.0, ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che
apportano servizi resi in favore della Startup (per maggiori dettagli,
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-07-
02/work-equity-startup-innovative-102450.php).
7. 07/04/16, 13:00La situazione a 4 anni dal Decreto Crescita 2.0 e i vigenti incentivi a sostegno dell'innovazione
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Il tetto limite degli investimenti "agevolati" acquisibili da ciascuna Startup è stato innalzato
con il Decreto a Euro 15 milioni (in precedenza pari a 2.5 milioni). Ai fini del computo di
tale soglia rilevano tutti gli investimenti agevolabili ricevuti dalla Startup nei periodi di
imposta di vigenza del regime agevolativo.
Sono esclusi dai predetti benefici gli investimenti a favore di Startup disposti da: a) altre
Startup; b) Incubatori Certificati; c) OICR che investono prevalentemente in Startup; d)
Società di capitali che investono prevalentemente in Startup intermediarie per investimenti
propri nel capitale di quest'ultime; e) i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti
nella Startup, nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle società di cui
alla precedente lettera d) - le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o
su un sistema multilaterale di negoziazione.
Per fruire delle agevolazioni, i beneficiari (o gli intermediari nel caso di investimenti
indiretti) devono ricevere dalla Startup e conservare: a) una certificazione che attesti di non
aver superato il limite massimo di conferimenti di 15 milioni di Euro (se superato, l'importo
per il quale spetta la deduzione o detrazione); b) copia del piano di investimento della
Startup, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della Startup
medesima, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e
dei profitti; c) per gli investimenti in Startup a vocazione sociale o che operano in ambito
energetico, una certificazione rilasciata dalla Startup attestante l'oggetto della propria
attività.
Il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si
verifica: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute
in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che comportano la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società; b) la
riduzione di capitale, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi
di emissione delle azioni o quote delle Startup o delle società che investono
prevalentemente in Startup con azioni non quotate su mercati regolamentati o su un
sistema multilaterale di negoziazione; c) il recesso o l'esclusione dell'investitori beneficiario
delle agevolazioni; d) la perdita di uno dei requisiti previsti dal Decreto Crescita 2.0 per le
Startup.
Non costituiscono causa di decadenza: a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa della
morte del contribuente o quelle conseguenti alle operazioni straordinarie previste dai Capi
III e IV del Titolo III del TUIR; b) la perdita di uno dei requisiti previsti per le Startup dal
Decreto Crescita 2.0 a seguito: i) del decorso di 5 anni dalla data di costituzione o iscrizione
alla sezione speciale del Registro delle Imprese; ii) del superamento della soglia di valore
della produzione annua pari a Euro 5 milioni; iii) della quotazione della Startup su un
sistema multilaterale di negoziazione.
8.Le novità previste per il 2016: il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016
Il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016 (GU n. 56 dell'8 marzo 2016), in attuazione
dell'art. 4, comma 10-bis dell'Investment compact (Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n.
3) e in deroga al disposto dell'art. 2463 del cod. civ., stabilisce che gli atti costitutivi delle
Startup (costituite in forma di S.r.l.), possono essere redatti in forma elettronica e
sottoscritti digitalmente (a norma dell'art. 24 del C.A.D.) da ciascun socio, ovvero dal socio
unico. Ciò a condizione che l'atto costitutivo sia conforme al modello standard allegato al
Decreto stesso. L'atto costitutivo e lo statuto sociale (ove disgiunti) devono "portare"
8. 07/04/16, 13:00La situazione a 4 anni dal Decreto Crescita 2.0 e i vigenti incentivi a sostegno dell'innovazione
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l'impronta digitale apposta da ciascuno dei soci (sempre a norma dell'art. 24 del C.A.D.).
L'atto costitutivo, conforme ai predetti requisiti, deve essere presentato entro 20 giorni
dall'ultima sottoscrizione al competente Registro delle Imprese che provvede a verificare,
tra l'altro: i) la conformità dell'atto costitutivo alle specifiche previste dal Decreto
Ministeriale in esame; ii) delle sottoscrizioni digitali di tutti i soci; iii) che il processo di
sottoscrizione da parte di tutti i soci sia concluso entro 10 giorni dall'apposizione della
prima firma; iv) la "riferibilità astratta" dell'atto costitutivo alle previsioni di cui all'art. 25
del Decreto Crescita 2.0(Si veda il precedente paragrafo 3). La procedura sopra riassunta
potrà essere usata anche in occasione di successive modifiche dello statuto.
Il modello allegato al Decreto Ministeriale (il "Modello"), nel suo complesso, è completo e
per nulla distante dai "format" solitamente impiegati per la costituzione di nuove società. In
particolare, il Modello prevede: i) la possibilità per i soci di beneficiare (adottandoli nello
statuto) di tutte le deroghe introdotte alla disciplina codicistica dal Decreto Crescita 2.0
(Per maggiori dettagli si veda il precedente paragrafo 4); ii) clausole per disciplinare il
trasferimento delle quote ("lock-up", diritto di prelazione e diritto di gradimento); iii)
clausole volte a disciplinare l'assetto di governace della Startup.
9.Conclusioni e qualche spunto di riflessione per gli "startupper"
Come sopra evidenziato, il mondo digitale italiano, negli ultimi, ha anni vissuto una forte
crescita anche grazie alle agevolazioni previste dalla normativa di settore. Ciò a beneficio,
tra l'altro, del sistema economico nazionale e dell'occupazione.
Sicuramente positiva è, pertanto, l'estensione al 2016 dei benefici fiscali previsti a favore
degli investimenti in Startup. Così facendo, è auspicabile un maggiore appeal per gli
investimenti in Startup che potrà aumentare l'incidenza di quest'ultimi sul PIL nazionale,
con conseguente avanzamento dell'Italia dalla penultima posizione della predetta
graduatoria di settore dell'OCSE (sempre che altri Paesi non facciano meglio).
Positiva, inoltre, è la possibilità di costituire Startup "senza passare dal Notaio", anche se in
questo caso, prima di esultare, occorre una breve riflessione partendo da alcuni spunti: le
previsioni statutarie contenute nel Modello saranno comprensibili (nella loro ampia
portata) agli startupper? È davvero così facile disegnare la goverance di una Startup che
vede nei conflitti tra i founder una delle principali cause di fallimento? È così semplice
districarsi tra clausole che tutelano i soci dai trasferimenti a terzi delle quote della Startup?
Il Modello si adatta a tutte le Startup e alla moltitudine di esigenze delle diverse tipologie di
founder (ideatori, sviluppatori, investitori, advisor, mentor, business angel, ecc.)? La
risposta parrebbe essere negativa.
Lo statuto sociale non è, e non può essere, un "pezzo di carta" da "buttare giù" e trasmettere
a "chi di dovere" per costituire una società. La costituzione di una "società" (che deve poi
essere gestita e amministrata, soprattutto in modo corretto) consta, infatti, in un processo
che necessità, quasi nella maggior parte dei casi, di competenze tecniche specifiche.
È, pertanto, difficilmente ipotizzabile che uno startupper possa ricorrere al "fai da te"
societario e adottare senza pensieri un modello standardizzato, spesso senza comprenderlo
a pieno. Uno statuto così costruito, può, infatti, male adattarsi alle esigenze dei soci e della
Società, creando, all'indomani della sua adozione, ovvero nel breve periodo, spiacevoli
conseguenze.
Tale "documento", di contro, dovrebbe essere "plasmato" caso per caso alle esigenze della
Startup da professionisti capaci e competenti con il fine ultimo, tra l'altro, di: i) evitare che