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04/11/14 11:01Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle start-up innovative
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Le "start-up innovative"
Le agevolazioni per l'assunzione diLe agevolazioni per l'assunzione di
personale altamente qualificato nellepersonale altamente qualificato nelle
start-up innovativestart-up innovative
Carlo Riganti, partner dello Studio Legale Romina Guglielmetti
LE FINALITÀ
Uno dei c.d. requisiti c.d. "alternativi" previsti per dall'art. 25 del D.L. 179 del 2012 (il
"Decreto Crescita 2.0) per la qualificazione delle società quali start-up innovative (le "Start-
up") consta nell'impiego da parte delle stesse di dipendenti o collaboratori (a qualsiasi
titolo):
(a) in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva,
i) in possesso di titolo di dottorato di ricerca;
ii) iscritti a un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera;
iii) in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero,
(b) in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, in possesso
di laurea magistrale (per maggiori dettagli sui requisiti "cumulativi" e "alternativi" previsti
dall'art. 25 del Decreto Crescita 2.0 per le Start-up si veda la prima pubblicazione di questa
rubrica: clicca qui).
Per favorire l'impiego di tali figure professionali, con l'articolo 27-bis del Decreto Crescita
2.0 il legislatore ha introdotto un regime di semplificazione per l'accesso delle Start-up alle
agevolazioni previste dall'articolo 24 del D.L. 83/2012 per l'assunzione di Personale
Altamente Qualificato (infra definito).
GLI INCENTIVI DI CUI AL D.L. 83/2012
L'articolo 24 del D.L. 83/2012 prevede la possibilità per tutte le società
"indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore
economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato" di beneficiare di un
"contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200
mila euro annui ad impresa, del costo aziendale" per l'assunzione a tempo indeterminato di
Personale Altamente Qualificato, ossia di:
(a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una
università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in
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materia;
(b) personale in possesso di laurea magistrale" in design, farmacia e farmacia industriale,
fisica, informatica, ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria biomedica,
ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria
dell'automazione e della sicurezza, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica,
ingegneria elettronica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria
informatica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l'ambiente e il
territorio, architettura e ingegneria edile, matematica, modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria, scienza e ingegneria dei materiali, scienze chimiche, biologia, scienze della
natura, scienze della nutrizione umana, sicurezza informatica, scienze e tecnologie agrarie,
biotecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie della chimica
industriale, scienze e tecnologie della navigazione, scienze e tecnologie forestali ed
ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio, scienze geofisiche, biotecnologie industriali, scienze statistiche, scienze
zootecniche e tecnologie animali, biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e
tecniche e metodi per la società dell'informazione.
Il predetto credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione del
Personale Altamente Qualificato, che deve essere impiegato in attività di ricerca e sviluppo
all'interno della società, spetta a condizione che il personale assunto permanga all'interno
della società per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese.
I criteri applicativi della normativa in parola sono stati disciplinati con il Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, il 23 ottobre 2013 (il "Decreto Ministeriale").
IL D.M DEL 23 OTTOBRE 2013
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Ministeriale, ha chiarito che il credito
di imposta previsto dall'art. 24 del D.L. 83/2012 è applicabile anche alle assunzioni a tempo
indeterminato di Personale Altamente Qualificato poste in essere:
(a) in via generale, da tutte le società, mediante la "trasformazione di contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato", purché "per un periodo non superiore a
dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione";
(b) per le sole Start-up, attraverso un "contratto di apprendistato" della durata di dodici
mesi.
Il Decreto Ministeriale precisa poi che il "costo aziendale", rilevante ai fini dell'applicazione
della predetta agevolazione, corrisponde al c.d. "costo salariale", ossia "all'importo totale
effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo
indeterminato stipulati" con il Personale Altamente Qualificato. Tale "costo" comprende, in
particolare, "la retribuzione lorda, prima delle imposte, i contributi obbligatori, quali gli
oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge".
Quanto agli aspetti di natura meramente procedurale della disciplina agevolativa, il Decreto
Ministeriale prevede per le Start-up:
(a) l'esenzione dall'obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata da
un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini
della fruizione del credito di imposta;
(b) la semplificazione dell'istanza per l'accesso alle agevolazioni;
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(c) l'attribuzione del credito di imposta "in via prioritaria rispetto alle altre imprese", fatta
salva la quota di fondi riservata alle imprese con sede o unità locali nei territori dell'Emilia
Romagna colpiti dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012;
(d) una riserva di 2 milioni di euro, da gestire separatamente in regime "de minimis", al
netto della quota riservata alle imprese di cui alla precedente lettera (c).
LE PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 16/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come precisato dalla Circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno considerare, ai
fini della disciplina del regime degli aiuti c.d. "de minimis" erogati dagli Stati membri
dell'Unione Europea che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è in vigore il nuovo Regolamento
(UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che ha sostituito il
precedente Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in
vigore fino al 31 dicembre 2013.
Detto Regolamento, in vigore per il settennato 2014 – 2020, pur non discostandosi
sostanzialmente rispetto a quello precedente, introduce un'importante per le Start-up
appartenenti a un "gruppo": è stato, infatti, precisato che nel calcolo del plafond massimo
di 200.000 euro degli aiuti "de minimis", che può essere acquisito da un'impresa nell'arco
di tre anni, deve essere considerata tanto l'azienda che ha richiesto l'agevolazione quanto
l'insieme delle imprese facenti parte della c.d. "impresa unica". A tal fine, si intende per
"impresa unica" l'insieme delle società fra cui sussiste almeno una delle seguenti relazioni
di collegamento che devono necessariamente essere verificate con riferimento alle società
"a monte" e "a valle" dell'impresa che richiede l'aiuto "de minimis".
Sussiste, pertanto, un "collegamento rilevante" per le suddette finalità, così come previsto
dall'art. 2359, c.c., quando una società:
(a) detiene la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea di un'altra società (c.d.
controllo di diritto);
(b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Direzione o Consiglio di Sorveglianza di un'altra società;
(c) esercita un'influenza dominante su un'altra società per effetto di un contratto concluso
con quest'ultima o in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima (c.d. controllo di
fatto);
(d) controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci, la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea di un'altra impresa (c.d. controllo congiunto).
Ciò rileva anche per le Start-up che, a seguito della soppressione del comma 2° dell'art. 25
del D.L. 78/2012 disposta con il D.L. 76/2013 che imponeva che i soci, persone fisiche,
della Start-up dovessero detenere al momento della sua costituzione e per i successivi 24
mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria, possono ora far parte di una c.d. "impresa unica".
In quest'ultimo caso, ai fini dell'ottenimento degli aiuti in regime "de minimis" previsti dal
Decreto Ministeriale per l'assunzione di Personale Altamente Qualificato, la Start-up, per
non eccedere il predetto plafond di 200 mila Euro in tre anni, dovrà sommare agli aiuti
dalla stessa percepiti anche quelli erogati a favore di altre società facenti parte del "gruppo"
negli ultimi tre esercizi finanziari (ossia quelli dell'esercizio finanziario in cui l'aiuto è
concesso più i due precedenti).
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LE PRECISAZIONI DELLA RISOLUZIONE N. 87/E DEL 14 OTTOBRE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Con la Risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una
precisazione in merito alla corretta interpretazione del requisito "alternativo" relativo
all'impiego di Personale Altamente Qualificato.
La precisazione giunge a seguito della richiesta ricevuta dall'Agenzia in merito alla corretta
interpretazione del predetto requisito e, più specificamente, se: "1) gli amministratori-soci,
anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro; 2) tra i "collaboratori"
possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e
ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; 3) ai fini
della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo "per
teste" o in base alla remunerazione".
L'Agenzia delle Entrate, acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
chiarito, con riferimento ai primi due quesiti, che, in linea generale, "qualsiasi lavoratore
percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere
ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito
«alternativo»" in parola. Ciò, in coerenza con l'originaria intenzione del Legislatore.
Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, la Risoluzione 87/E,
richiamando un precedete parere fornito dal Mise in risposta a uno specifico quesito posto
da una Camera di commercio, precisa che "la norma consente, in armonia con l'attuale
disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in
forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque «a qualunque
titolo» e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.
L'Agenzia ha tuttavia precisato che "la locuzione «collaboratore a qualsiasi titolo» non può
scindersi dall'altra «impiego»" (all'interno della Start-up). Di conseguenza, gli
amministratori-soci possono essere considerati "forza lavoro" soltanto se anche soci-
lavoratori o, comunque, se aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo",
diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci fossero amministratori, ma non
dipendenti della società, non risulterebbe verificata la condizione relativa "all'impiego"
nella società e, pertanto, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro.
Da ultimo, la citata Risoluzione precisa che gli stagisti "possono essere considerati forza
lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere
annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto".
Con riferimento al terzo quesito, l'Agenzia ha chiarito che "il calcolo della percentuale di
forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito «per teste»".
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Agenzia delle Entrate, Circolare 11 giugno 2014, n.16/E, Articolo 25 e seguenti del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221 - Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati
Ministero dello sviluppo economicoCircolare 29 agosto 2014, n.3672/C Adempimenti
presso il Registro imprese per start-up innovative e incubatori certificati. Conferma del
possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del d.l. 179 del 18 novembre 2012
Commissione Nazionale per le Società e per la BorsaDelibera 26 giugno 2013 Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana 12 luglio 2013, n.162 Adozione del Regolamento sulla raccolta
di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line ai sensi
dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e successive modificazioni. (Delibera n. 18592).
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Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle startup innovative

  • 1. 04/11/14 11:01Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle start-up innovative Pagina 1 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpre…e-altamente-qualificato-start-up-innovative-103226.php?preview=true Stampa l'articolo Chiudi Le "start-up innovative" Le agevolazioni per l'assunzione diLe agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nellepersonale altamente qualificato nelle start-up innovativestart-up innovative Carlo Riganti, partner dello Studio Legale Romina Guglielmetti LE FINALITÀ Uno dei c.d. requisiti c.d. "alternativi" previsti per dall'art. 25 del D.L. 179 del 2012 (il "Decreto Crescita 2.0) per la qualificazione delle società quali start-up innovative (le "Start- up") consta nell'impiego da parte delle stesse di dipendenti o collaboratori (a qualsiasi titolo): (a) in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, i) in possesso di titolo di dottorato di ricerca; ii) iscritti a un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera; iii) in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero, (b) in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, in possesso di laurea magistrale (per maggiori dettagli sui requisiti "cumulativi" e "alternativi" previsti dall'art. 25 del Decreto Crescita 2.0 per le Start-up si veda la prima pubblicazione di questa rubrica: clicca qui). Per favorire l'impiego di tali figure professionali, con l'articolo 27-bis del Decreto Crescita 2.0 il legislatore ha introdotto un regime di semplificazione per l'accesso delle Start-up alle agevolazioni previste dall'articolo 24 del D.L. 83/2012 per l'assunzione di Personale Altamente Qualificato (infra definito). GLI INCENTIVI DI CUI AL D.L. 83/2012 L'articolo 24 del D.L. 83/2012 prevede la possibilità per tutte le società "indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato" di beneficiare di un "contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale" per l'assunzione a tempo indeterminato di Personale Altamente Qualificato, ossia di: (a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in
  • 2. 04/11/14 11:01Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle start-up innovative Pagina 2 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpre…e-altamente-qualificato-start-up-innovative-103226.php?preview=true materia; (b) personale in possesso di laurea magistrale" in design, farmacia e farmacia industriale, fisica, informatica, ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria dell'automazione e della sicurezza, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l'ambiente e il territorio, architettura e ingegneria edile, matematica, modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, scienza e ingegneria dei materiali, scienze chimiche, biologia, scienze della natura, scienze della nutrizione umana, sicurezza informatica, scienze e tecnologie agrarie, biotecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie della chimica industriale, scienze e tecnologie della navigazione, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze geofisiche, biotecnologie industriali, scienze statistiche, scienze zootecniche e tecnologie animali, biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e tecniche e metodi per la società dell'informazione. Il predetto credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione del Personale Altamente Qualificato, che deve essere impiegato in attività di ricerca e sviluppo all'interno della società, spetta a condizione che il personale assunto permanga all'interno della società per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese. I criteri applicativi della normativa in parola sono stati disciplinati con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 23 ottobre 2013 (il "Decreto Ministeriale"). IL D.M DEL 23 OTTOBRE 2013 Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Ministeriale, ha chiarito che il credito di imposta previsto dall'art. 24 del D.L. 83/2012 è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato di Personale Altamente Qualificato poste in essere: (a) in via generale, da tutte le società, mediante la "trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato", purché "per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione"; (b) per le sole Start-up, attraverso un "contratto di apprendistato" della durata di dodici mesi. Il Decreto Ministeriale precisa poi che il "costo aziendale", rilevante ai fini dell'applicazione della predetta agevolazione, corrisponde al c.d. "costo salariale", ossia "all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati" con il Personale Altamente Qualificato. Tale "costo" comprende, in particolare, "la retribuzione lorda, prima delle imposte, i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge". Quanto agli aspetti di natura meramente procedurale della disciplina agevolativa, il Decreto Ministeriale prevede per le Start-up: (a) l'esenzione dall'obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini della fruizione del credito di imposta; (b) la semplificazione dell'istanza per l'accesso alle agevolazioni;
  • 3. 04/11/14 11:01Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle start-up innovative Pagina 3 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpre…e-altamente-qualificato-start-up-innovative-103226.php?preview=true (c) l'attribuzione del credito di imposta "in via prioritaria rispetto alle altre imprese", fatta salva la quota di fondi riservata alle imprese con sede o unità locali nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012; (d) una riserva di 2 milioni di euro, da gestire separatamente in regime "de minimis", al netto della quota riservata alle imprese di cui alla precedente lettera (c). LE PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 16/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Come precisato dalla Circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno considerare, ai fini della disciplina del regime degli aiuti c.d. "de minimis" erogati dagli Stati membri dell'Unione Europea che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è in vigore il nuovo Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in vigore fino al 31 dicembre 2013. Detto Regolamento, in vigore per il settennato 2014 – 2020, pur non discostandosi sostanzialmente rispetto a quello precedente, introduce un'importante per le Start-up appartenenti a un "gruppo": è stato, infatti, precisato che nel calcolo del plafond massimo di 200.000 euro degli aiuti "de minimis", che può essere acquisito da un'impresa nell'arco di tre anni, deve essere considerata tanto l'azienda che ha richiesto l'agevolazione quanto l'insieme delle imprese facenti parte della c.d. "impresa unica". A tal fine, si intende per "impresa unica" l'insieme delle società fra cui sussiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento che devono necessariamente essere verificate con riferimento alle società "a monte" e "a valle" dell'impresa che richiede l'aiuto "de minimis". Sussiste, pertanto, un "collegamento rilevante" per le suddette finalità, così come previsto dall'art. 2359, c.c., quando una società: (a) detiene la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea di un'altra società (c.d. controllo di diritto); (b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Direzione o Consiglio di Sorveglianza di un'altra società; (c) esercita un'influenza dominante su un'altra società per effetto di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima (c.d. controllo di fatto); (d) controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea di un'altra impresa (c.d. controllo congiunto). Ciò rileva anche per le Start-up che, a seguito della soppressione del comma 2° dell'art. 25 del D.L. 78/2012 disposta con il D.L. 76/2013 che imponeva che i soci, persone fisiche, della Start-up dovessero detenere al momento della sua costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, possono ora far parte di una c.d. "impresa unica". In quest'ultimo caso, ai fini dell'ottenimento degli aiuti in regime "de minimis" previsti dal Decreto Ministeriale per l'assunzione di Personale Altamente Qualificato, la Start-up, per non eccedere il predetto plafond di 200 mila Euro in tre anni, dovrà sommare agli aiuti dalla stessa percepiti anche quelli erogati a favore di altre società facenti parte del "gruppo" negli ultimi tre esercizi finanziari (ossia quelli dell'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
  • 4. 04/11/14 11:01Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle start-up innovative Pagina 4 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpre…e-altamente-qualificato-start-up-innovative-103226.php?preview=true LE PRECISAZIONI DELLA RISOLUZIONE N. 87/E DEL 14 OTTOBRE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una precisazione in merito alla corretta interpretazione del requisito "alternativo" relativo all'impiego di Personale Altamente Qualificato. La precisazione giunge a seguito della richiesta ricevuta dall'Agenzia in merito alla corretta interpretazione del predetto requisito e, più specificamente, se: "1) gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro; 2) tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; 3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo "per teste" o in base alla remunerazione". L'Agenzia delle Entrate, acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito, con riferimento ai primi due quesiti, che, in linea generale, "qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito «alternativo»" in parola. Ciò, in coerenza con l'originaria intenzione del Legislatore. Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, la Risoluzione 87/E, richiamando un precedete parere fornito dal Mise in risposta a uno specifico quesito posto da una Camera di commercio, precisa che "la norma consente, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque «a qualunque titolo» e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. L'Agenzia ha tuttavia precisato che "la locuzione «collaboratore a qualsiasi titolo» non può scindersi dall'altra «impiego»" (all'interno della Start-up). Di conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati "forza lavoro" soltanto se anche soci- lavoratori o, comunque, se aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci fossero amministratori, ma non dipendenti della società, non risulterebbe verificata la condizione relativa "all'impiego" nella società e, pertanto, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro. Da ultimo, la citata Risoluzione precisa che gli stagisti "possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto". Con riferimento al terzo quesito, l'Agenzia ha chiarito che "il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito «per teste»". Leggi anche L'AVVOCATO DEL GIORNORomina Guglielmetti, fondatore Studio Legale Guglielmetti Le "start-up innovative" I Video di Diritto24: START-UP INNOVATIVE, Le start-up innovative: le prime spiegazioni L'estensione della disciplina degli strumenti finanziari partecipativi alle start-up innovative IMPRESA INNOVATIVA - I 9 vantaggi delle start-up innovative: il D.L. "Crescita 2.0" START UP INNOVATIVE (Sti): Iscrizione nell'apposito registro Guida Pratica per le Aziende, 1.2.2013 - n. 1 (Dossier) - p. 5, 2. "Start up" innovative, di Russo Alberto, De Rosa Leo
  • 5. 04/11/14 11:01Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle start-up innovative Pagina 5 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpre…e-altamente-qualificato-start-up-innovative-103226.php?preview=true Agenzia delle Entrate, Circolare 11 giugno 2014, n.16/E, Articolo 25 e seguenti del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati Ministero dello sviluppo economicoCircolare 29 agosto 2014, n.3672/C Adempimenti presso il Registro imprese per start-up innovative e incubatori certificati. Conferma del possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del d.l. 179 del 18 novembre 2012 Commissione Nazionale per le Società e per la BorsaDelibera 26 giugno 2013 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 luglio 2013, n.162 Adozione del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. (Delibera n. 18592). P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati