Utilizzo delle System Information Broadcasting nell’acquisizione dei segnali ...
Anna Toro - Arpa FvG
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Modelli organizzativi e politiche del personale: tra tradizione e sviluppo
ASSOARPA 4.0
VERSO LE NUOVE SFIDE GLOBALI
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRATEGICA E
ORGANIZZATIVA
WINTER SCHOOL residenziale AssoARPA
Per l’alta dirigenza del SNPA
Valle d’Aosta
14-15-16 marzo 2018
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modifica capacità assunzionali ARPA
C. 563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di
garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle
more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9,
comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di
proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo
svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente
nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine,
nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano
annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni
di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo
assunzionale.
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - di stabilità statale 2018
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c.563 - modifica capacità assunzionali ARPA
•norma di natura eccezionale
•a valere sul triennio 2018-2018
•costituisce una deroga agli attuali vincoli assunzionali applicati alle Agenzie:
•vincolo del SSN, ovvero -1,4 % dei costi del personale dell’anno 2004, (art. 1, c. 565 della legge n.
296/2006; art. 17, c. 3 del D.L. 98/2011; art. 1, c. 454 della legge 27.12.2017, n. 205);
•vincolo delle Regioni/EELL di cui alla legge 208/2015, art. 1, c. 228, ovvero il limite di un
contingente di personale corrispondente, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018
•ad una spesa pari al 25 % di quella relativa al medesimo personale del comparto cessato
nell'anno precedente, elevata al 75% per le Arpa appartenenti alle regioni che rispettano le
condizioni di cui all’art. 22, c 1 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
•ad una spesa pari al 100 % di quella relativa al medesimo personale dirigente cessato nell'anno
precedente, come previsto per l’anno 2018 dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014;
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - di stabilità statale 2018
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c.563 - modifica capacità assunzionali ARPA
Presupposti:
•ARPA deve avere la necessità di assumere a tempo indeterminato per assicurare lo svolgimento
delle specifiche funzioni di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla legge 132/2016
•ARPA deve rappresentare annualmente la predetta necessità nell’ambito del Piano Triennale dei
Fabbisogni
•Il Piano Triennale dei Fabbisogni deve essere approvato dalla Regione che può comunque
prioritariamente assegnare, in via temporanea, proprio personale per le finalità di cui al punto 1
•la Regione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, deve traferire ad ARPA le occorrenti
risorse finanziarie, qualora non già disponibili
•ARPA deve avere la necessaria disponibilità di posti nella propria Dotazione organica
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - di stabilità statale 2018
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c.563 - modifica capacità assunzionali ARPA
•ARPA verifica se e in quale misura è ammesso il turn over (inteso non come mera sostituzione
delle cessazioni e riferito sia al comparto che alla dirigenza) avuto riguardo al vincolo assunzionale
alla medesima applicabile
•ARPA può essere autorizzata ad aumentare, in termini di costi, il turn over nella misura
massima del 25% dei costi del turn over ammesso per ciascuna anno di riferimento sia per il
comparto che per la dirigenza
•l'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - di stabilità statale 2018
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C. 564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni
pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - di stabilità statale 2018
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modifica capacità assunzionali ARPA
Comma 564
Le assunzioni ai sensi del comma 563 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 possono essere
effettuate anche attraverso le seguenti modalità:
•previo espletamento delle procedure previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
•con utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di
validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel
comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.
•Qualora decida, pur in presenza delle predette graduatorie, di esperire il concorso, deve motivare
la scelta.
Resta salva comunque la facoltà di utilizzare graduatorie di altre PP.AA. in base alla previsione,
ancora vigente, dell’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003.
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - di stabilità statale 2018