1. 1°
Giornata
dell’efficienza
energe3ca
in
ambito
industriale
Le
figure
professionali
dell’efficienza
energe5ca
Francesco
Belcastro
-‐
SECEM
2. Obie9vi
UE
al
2020
* Gli obiettivi sono vincolanti
Consiglio
di
Primavera
del
8-‐9
marzo
2007:
obie9vi
UE
al
2020
-‐
20%
di
riduzione
delle
emissioni
di
gas
serra,
rispeIo
alle
emissioni
del
1990*
Decisione n. 406/2009/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009
concernente
gli
sforzi
degli
Sta5
membri
per
ridurre
le
emissioni
dei
gas
a
effeIo
serra
Per
l’Italia:
–
13
%
(rispeIo
al
2005)
-‐
20%
sui
consumi
incrementando
l’efficienza
energe5ca
tendenziali
al
2020
-‐
PAEE
COM
(2006)
545
-‐
PAN
GPP
(Decreto
Interministeriale
n.
135
dell'11
Aprile
2008)
-‐
Dire]va
2006/32/CE
-‐
Dire]va
2012/27/CE
+
20%
dei
consumi
deve
essere
prodoIo
da
fon5
rinnovabili
(+
10%
dei
consumi
nei
traspor5
da
biocombus5bile)*
Direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell'uso dell’energia
da fonte rinnovabile
Per l’Italia: + 17 %
(fonte: FIRE)
3. Le
dire9ve
europee
e
gli
operatori
Dire9va
2002/91/CE
art.
10
“Gli
Sta(
membri
si
assicurano
che
la
cer(ficazione
e
l’elaborazione
delle
raccomandazioni
che
la
corredano
[…]
vengano
effe<uate
in
maniera
indipendente
da
esper(
qualifica(
e/o
riconosciu(
”
Nuova
dire9va
EPBD
2010/31/CE
art.17:
La
cer5ficazione
della
prestazione
energe5ca
degli
edifici
e
l'ispezione
degli
impian5
di
riscaldamento
e
condizionamento
d'aria
dovranno
essere
effeIuate
in
maniera
indipendente
da
esper3
qualifica3
e/o
accredita3,
operan5
in
qualità
di
lavoratori
autonomi
o
come
dipenden5
di
en5
pubblici
o
di
imprese
private.
L'accreditamento
degli
esper5
sarà
effeIuato
tenendo
conto
della
loro
competenza.
Anche
i
sistemi
di
controllo
per
i
cer3fica3
di
prestazione
energe3ca
e
i
rappor3
di
ispezione
degli
impian3
dovranno
essere
indipenden3.
Dire9va
2006/32/CE
art.
8
Disponibilità
di
sistemi
di
qualificazione,
accreditamento
e
cer5ficazione
“Perché
sia
raggiunto
un
livello
elevato
di
competenza
tecnica,
di
obieAvità
e
di
a<endibilità,
gli
Sta(
membri
assicurano,
laddove
lo
ritengano
necessario,
la
disponibilità
di
sistemi
appropria(
di
qualificazione,
accreditamento
e/o
cer(ficazione
per
i
fornitori
di
servizi
energe(ci,
di
diagnosi
energe(che
e
delle
misure
di
miglioramento
dell‘efficienza
energe(ca
[…]”
Art.
16
Dire]va
2012/27/CE
Disponibilità
dei
regimi
di
qualificazione,
accreditamento
e
cer3ficazione
-‐
1.
[…]
entro
il
31
dicembre
2014,
regimi
di
cer(ficazione
e/o
accreditamento
e/o
regimi
equivalen(
di
qualificazione,
inclusi
eventualmente
adegua(
programmi
di
formazione,
diven(no
disponibili
o
siano
disponibili
per
i
fornitori
di
servizi
energe(ci
e
di
audit
energe(ci,
per
i
responsabili
delle
ques(one
energe(che
e
gli
installatori
di
elemen(
edilizi
con-‐
nessi
all'energia
quali
defini(
all'ar(colo
2,
paragrafo
9,
della
direAva
2010/31/UE
3
4. Le barriere non economiche principali:
! mancanza
di
conoscenza,
informazioni
e
sensibilità,
! limitata
comprensione
delle
opportunità
offerte
da
EPC
e
da
FTT;
! secondarietà
rispeIo
al
core
business
(cos5
energe5ci
bassi);
! professionalità
e
qualificazione
degli
operatori;
! a]tudini
e
comportamen5;
! filiera
non
sviluppata
adeguatamente;
! complessità
delle
soluzioni;
! vincoli
legisla5vi
e
autorizza5vi;
! accesso
agli
incen5vi;
! sistema
del
credito
non
maturo.
Indagine
FIRE
sulle
barriere
all’efficienza
energe3ca
(2011)
Nonostante
le
premesse
e
i
vantaggi,
le
buone
pra5che
dell’efficienza
energe5ca
non
sono
diffuse
quanto
potrebbero.
Il
superamento
di
queste
barriere
è
fondamentale
per
raggiungere
gli
obie]vi
previs5
e
superarli.
4
5. Chi
è
SECEM?
SECEM,
Sistema
Europeo
per
la
Cer5ficazione
in
Energy
Management,
è
un
organismo
di
cer5ficazione
del
personale
facente
capo
alla
FIRE
-‐
Federazione
Italiana
per
l’uso
Razionale
dell’Energia
-‐
associazione
tecnico-‐scien5fica
senza
finalità
di
lucro
il
cui
scopo
è
promuovere
l’uso
efficiente
dell’energia
e
la
sostenibilità
ambientale.
Primo
organismo
a
offrire
la
cer5ficazione
di
parte
terza
per
gli
Esper5
in
Ges5one
dell’Energia
(EGE),
ad
aprile
2012
SECEM
ha
oIenuto
da
ACCREDIA,
Ente
Italiano
di
Accreditamento,
l’accreditamento
secondo
i
requisi5
della
norma
internazionale
ISO/
IEC
17024
“Requisi5
generali
per
gli
Organismi
che
operano
nella
cer5ficazione
del
personale”
per
operare
come
Organismo
di
Cer5ficazione
del
Personale
di
parte
terza
per
la
figura
dell’EGE
cer5ficato
secondo
la
norma
UNI
CEI
11339:2009.
SECEM
cer5fica
gli
EGE
solo
in
virtù
del
superamento
di
un
regolamento
rigoroso
e
imparziale,
basato
sull’esperienza
di
FIRE
sugli
energy
manager.
Gli
EGE
cer5fica5
da
SECEM
sono
realmente
degli
esper5
del
seIore
energe5co.
SECEM
riconosce
inoltre,
su
richiesta
dell’ente
erogatore,
corsi
di
formazione
sull’energy
management.
6. Chi
/
Quali
/
Come
…..
Fornitori
dei
servizi
energe3ci?
Chi
sono
ques3
fornitori?
Figure
descri<e
nella
legislazione
nazionale
ed
europea
Quali
competenze
devono
possedere
tali
operatori?
Capacità
e
compi(
sono
defini(
nelle
norme
tecniche
Come
procedere
alla
valutazione
di
tali
figure
per
fornire
una
garanzia
del
risultato
al
cliente
finale?1
Cer3ficazione
Qualificazione
Accreditamento
N.B.1
Differenziare
le
tre
procedure
e
capirne
le
rispe]ve
valenze,
diventa
fondamentale
per
definirne
l’importanza.
6
7. Chi
sono
i
fornitori
dei
servizi
energe3ci?
La
dire9va
2012/27/CE
art.
2
Definizioni:
comma
24)
«fornitore
di
servizi
energe3ci»,
una
persona
fisica
o
giuridica
che
fornisce
servizi
energe5ci
o
altre
misure
di
miglioramento
dell'efficienza
energe5ca
nelle
installazioni
o
nei
locali
del
cliente
finale.
Il
D.
Lgs
115/08
che
ha
recepito
la
dire]va
2006/32/CE
definisce
all’art.2
tra
i
fornitori,
oltre
i
Distributori
di
energia,
i
Gestori
del
sistema
di
distribuzione,
le
Società
di
vendita
di
energia
al
de<aglio:
Comma
i)
(ESCo)
persona
fisica
o
giuridica
che
fornisce
servizi
energe(ci
ovvero
altre
misure
di
miglioramento
dell’efficienza
energe(ca
nelle
installazioni
o
nei
locali
dell’utente
e,
ciò
facendo,
acce<a
un
certo
margine
di
rischio
finanziario.
Il
pagamento
dei
servizi
forni(
si
basa,
totalmente
o
parzialmente,
sul
miglioramento
dell’efficienza
energe(ca
conseguito
e
sul
raggiungimento
degli
altri
criteri
di
rendimento
stabili(.
Comma
z)
(EGE):
sogge<o
che
ha
le
conoscenze,
l’esperienza
e
la
capacità
necessarie
per
ges(re
l’uso
dell’energia
in
modo
efficiente.
Comma
aa)
(ESPCo):
sogge<o
fisico
o
giuridico,
ivi
incluse
le
imprese
ar(giane
e
le
loro
forme
consor(li,
che
ha
come
scopo
l’offerta
di
servizi
energe(ci
aA
al
miglioramento
dell’efficienza
nell’uso
dell’energia.
7
8. Chi
sono:
l’energy
manager
La
figura
dell’energy
manager
nasce
nel
seIore
industriale
sulla
spinta
delle
crisi
energe5che
degli
anni
’70.
La
legge
308/82
art.
22
obbligava
la
nomina
dell’energy
manager
a
carico
di
tuIe
le
industrie
con
più
di
1.000
dipenden5
o
consumi
superiori
a
10.000
tep/anno
ma
non
ne
definiva
i
compi5.
Con
la
legge
10/91
art.19,
oltre
al
seIore
industriale,
si
estende
l’obbligo
di
nomina
a
tu]
i
sogge]
consumatori
di
energia
abbassando
per
ques5
ul5mi
la
soglia
(1.000
tep)
e
si
prevedono
sanzioni.
ü Funzioni
del
responsabile:
• individuare
azioni,
interven5,
procedure
e
quant'altro
necessario
per
promuovere
l'uso
razionale
dell'energia;
• assicurare
la
predisposizione
di
bilanci
energe5ci
in
funzione
anche
dei
parametri
economici
e
degli
usi
energe5ci
finali;
• predisporre
i
da5
energe5ci
di
verifica
degli
interven5
effeIua5
con
contributo
dello
Stato.
ü Prestazioni
energe5che
degli
edifici
-‐
D.Lgs.
192/05
all.
I,
c.
15
(DPR
59/09
art.
4
comma
25)
ü Titoli
di
efficienza
energe5ca
-‐
DM.
21/12/07
art.7,
c.
1
e
DM
28/12/2012
ü Contra]
servizio
energia
-‐
D.Lgs.
115/08
all.
II,
punto
4
,
c.
1
8
9. 4.3
A9vità
peculiari
che
una
ESCo
deve
offrire,
oltre
quelli
previs3
dalla
EN
15900:
a. diagnosi
energe3che;
b. verifica
della
conformità
e
messa
a
norma
degli
impian5;
c. elaborazione
di
studi
di
fa9bilità
con
analisi
tecnico-‐economica;
d. progeeazione
degli
interven5
da
realizzare;
e. esecuzione
degli
interven5
di
installazione,
messa
in
esercizio
e
collaudo;
f. conduzione
degli
impian5;
g. manutenzione
ordinaria
degli
impian5;
h. monitoraggio
domanda/consumo
di
energia;
i. presentazione
di
rappor3
periodici
al
cliente;
j. supporto
tecnico
per
l’acquisizione
dei
finanziamen3
da
parte
del
cliente,
con
garanzia
dei
risulta5
di
miglioramento
dell’efficienza
energe5ca;
k. ges5one
di
incen3vi,
bandi
e
finanziamen5
pubblici;
l. a]vità
di
formazione
e
informazione
dell’utente;
m. cer3ficazione
energe3ca
degli
edifici.
9
5.
A9vità
facolta3ve
(che
una
ESCo
può
offrire),
sono:
a. finanziamento
dell’intervento
di
miglioramento
dell’efficienza
energe5ca;
b. acquisto
e
fornitura
dei
combus3bili
e
dell’energia
eleerica
necessari
per
l’erogazione
del
servizio;
c. sfruIamento
delle
FER,
mirato
al
miglioramento
dell’efficienza
energe5ca;
d. manutenzione
straordinaria
del
sistema
di
domanda
e
consumo
di
energia
dei
propri
clien5.
6.
Lista
di
controllo
per
la
verifica
dei
requisi3
di
cui
al
punto
4:
a)
presenza
nella
ragione
sociale
della
frase
“servizi
energe5ci”,
o
equivalen5;
(per
i
TEE)
b)
presenza
nell’oggeIo
sociale
dell’aIo
cos5tu5vo
delle
a]vità
elencate
nel
4.3;
c)
aver
effeIuato
almeno
un
contraIo
di
servizio
di
efficienza
energe5ca
con
garanzia
di
risultato
Quali
competenze?
UNI
CEI
11352:2010
sulle
ESCO
10. 4.
Sono
pertanto
compi(
essenziali
dell'EGE,
all'interno
dell'organizzazione
dove
opera,
i
seguen5:
a. analisi
approfondita
e
con5nua5va
del
sistema
energe5co
in
cui
si
trova
ad
operare;
b. implementazione
di
una
poli5ca
energe5ca
dell'organizzazione;
c. realizzazione
e
mantenimento
di
Sistemi
di
Ges5one
dell’Energia
ex
EN
16001:2009;
d. contabilità
energe5ca
anali5ca,
valutazione
dei
risparmi
oIenu5
dai
proge]
di
risparmio
energe5co
e
rela5ve
misure;
e. analisi
dei
contra]
di
fornitura
e
cessione
di
energia;
f. diagnosi
energe5che
comprensive
dell'individuazione
di
interven5
migliora5vi
anche
in
relazione
all'impiego
delle
F.E.R.;
g. analisi
tecnico-‐economica
e
di
fa]bilità
degli
interven5
e
valutazione
dei
rischi;
h. o]mizzazione
della
conduzione
e
manutenzione
degli
impian5;
i. pianificazione,
ges5one
e
controllo
dei
sistemi
energe5ci;
j. elaborazione
di
piani
e
programmi
di
a]vità
e
aIuazione
degli
stessi
con
la
ges5one
del
personale
addeIo,
dei
consulen5,
dei
fornitori,
delle
diIe
esecutrici;
k. individuazione
ed
aIuazione
di
programmi
di
sensibilizzazione
e
di
promozione
dell’uso
efficiente
dell’energia;
l. definizione
delle
specifiche
tecniche
a]nen5
gli
aspe]
energe5ci
dei
contra]
per
la
realizzazione
di
interven5
e/o
la
fornitura
di
beni
e
servizi;
m. applicazione
di
leggi,
regolamen5
e
norme
tecniche
in
campo
energe5co
e
ambientale;
n. repor5s5ca
e
relazioni
con
la
direzione,
il
personale
e
l’esterno;
o. pianificazione
finanziaria
delle
a]vità;
p. ges5one
del
progeIo.
10
Quali
competenze?
UNI
CEI
11339:2009
sugli
EGE
11. 5.
Le
competenze
che
l’EGE
deve
possedere
sono
le
seguen5:
a. l'EGE,
ove
inves5to
della
necessaria
responsabilità
e
autorità,
deve
essere
in
grado
di
predisporre
ed
implementare
un
sistema
di
ges5one
dell’energia
dell’organizzazione,
ivi
compreso
un
programma
di
ges5one
dell’energia,
conformi
alla
EN
16001:2009;
b. conoscenza
delle
tecnologie
tradizionali
e
innova5ve
di
efficienza
energe5ca
e
uso
delle
fon5
rinnovabili;
c. conoscenza
delle
implicazioni
ambientali
degli
usi
energe5ci;
d. conoscenza
del
mercato
dell’energia
eleIrica
e
del
gas,
degli
aIori
coinvol5
nel
mercato
stesso,
della
5pologia
delle
offerte
di
fornitura,
delle
forme
contraIuali,
delle
tariffe
e
prezzi
corren5;
e. conoscenza
delle
metodologie
di
valutazione
economica
dei
proge],
della
reddi5vità
degli
inves5men5,
delle
fon5
di
finanziamento,
degli
strumen5
di
finanziamento
(finanza
di
progeIo
e
FTT
–
Finanziamento
Tramite
Terzi),
nonché
della
valutazione
dei
rischi
di
progeIo;
f. conoscenza
delle
metodologie
di
valutazione
dei
risparmi
di
energia
conseguibili
e
consegui5.
g. conoscenza
di
modalità
contraIuali
per
l’acquisto
di
beni
e/o
servizi,
con
un
par5colare
riferimento
agli
interven5
finalizza5
alla
riqualificazione
energe5ca
(anche
in
modalità
di
affidamento
a
terzi/outsourcing)
e
ai
contra]
a
garanzia
di
risultato
e/o
a
prestazione
garan5ta.
h. conoscenza
del
project
management
e
delle
basi
di:
organizzazione
aziendale,
controllo
di
ges5one
e
budget,
contabilità
anali5ca,
tecniche
di
audi5ng.
i. conoscenza
della
legislazione
e
norma5va
tecnica
in
materia
ambientale
ed
energe5ca.
j. conoscenza
dei
sistemi
di
ges5one
dell'energia.
11
Quali
competenze?
UNI
CEI
11339:2009
sugli
EGE
12. Esempio
Accreditamento:
DPR
75/13
sogge9
cer3ficatori
ART.2 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli
edifici),
comma 2 (i requisiti):
a) società di servizi energetici (ESCo), […] (definizione art.2 D.Lgs. 115/08);
b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici
o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di
professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei
requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
comma 3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli
di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove
esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti
asserviti agli edifici stessi, […]
comma 4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli
di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento
dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di
cui al comma 5). Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia
di certificazione energetica degli edifici.
12
13. Esempio
qualificazione:
Linee
guida
Conferenza
Regioni
e
Province
autonome
Qualificazione
operatori
FER
art.15
D.Lgs.
28/11
e
Allegato
IV
Al
percorso
forma5vo
accede
chi
possiede
un
5tolo
o
aIestato
nel
seIore
di
competenza
conseguito,
[…]
come
stabilito
al
punto
4
dell’allegato
4
al
D.lgs.
28/2011.
Data
la
diversa
5pologia
di
impian5
previs5
sono
individua5
quaero
standard
specifici
a
valle
di
un
Modulo
unico
propedeu5co.
Il
corso
è
ar5colato
in
due
fasi
metodologiche:
una
teorica,
erogabile
anche
in
modalità
FAD,
ed
una
pra5ca.
Il
percorso
forma5vo
ha
una
durata
minima
di
80
ore
così
suddivise:
ü 20
ore
per
il
modulo
comune;
ü 60
ore
per
i
moduli
specifici,
di
cui
almeno
20
di
pra5ca.
Ai
fini
dell’ammissione
all’esame
è
obbligatoria
la
frequenza
ad
almeno
l’80%
delle
ore
complessive
del
corso.
La
prova
finale
è
cos5tuita
da
una
prova
teorica
e
da
una
prova
pra5ca.
Quest’ul5ma
mira
a
verificare
la
correIa
installazione
dell’impianto
FER.
13
14. Esempio
Cer3ficazione
per
gli
EGE
e
le
ESCO
Si
parla
di
CERTIFICAZIONE
quando
è
presente
una
parte
terza
che
non
può
essere
chi
ha
un
“interesse”
nell’ambito
specifico
(per
esempio,
nel
caso
dell’art.
15
del
D.Lgs.
28/11,
non
possono
essere
l’ente
di
formazione,
l’associazione
di
categoria
degli
installatori,
le
imprese
produIrici
di
una
tecnologia
e
neppure
l’ENEA
se
prenderebbe
parte
alla
formazione.
Si
parla
di
QUALIFICAZIONE
EQUIVALENTE
quando
non
esiste
l’ente
terzo
ma
ci
sono
regole
ben
definite
ed
eventualmente
acceIate
a
livello
nazionale.
Dichiarazione
di
parte
terza:
quando
a
cer5ficare
le
competenze
della
persona
è
un
organismo
di
cer5ficazione
(di
parte
terza
appunto)
accreditato
da
ACCREDIA
SECEM
è
organismo
di
parte
terza
accreditato
UNI
CEI
EN
ISO/IEC
17024:2004
per
la
cer5ficazione
delle
competenze
dell’EGE
secondo
la
norma
UNI
CEI
11339.
SECEM
ad
oggi
ha
cer5ficato
76
EGE.
Prossima
sessione
esame
17
dicembre
2013
a
Bologna.
14
15. La
cer3ficazione
degli
EGE:
lo
schema
SECEM
* La certificazione è VOLONTARIA, è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un
livello di esperienza minimo dipendente dal titolo di studio conseguito e che possono
accedere alla procedura di valutazione dei titoli ed alle prove di esame.
* Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per
5
anni, dopodiché occorre
procedere ad un nuovo esame con presentazione di eventuali crediti.
* La certificazione SECEM garantisce che il soggetto certificato gode di una
preparazione di alto profilo.
* Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi
separati corrispondenti alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe):
* Se<ore
industriale
(Agricoltura
e
pesca,
Industria
manifaIuriera,
Industria
dell’Energia
ed
Acqua,
Industria
dei
servizi,
a]vità
produ]va
in
generale);
* Se<ore
civile
(Costruzioni
pubbliche
e
private;
Traspor5;
Pubblica
Amministrazione,
Commercio,
Servizi
pubblici
e
priva5
in
generale
Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene
attraverso le successive fasi così articolate:
Istruttoria; Valutazione; Delibera; Rilascio; Rinnovo.
15
17. SECEM:
valutazione
3toli
ed
esame
17
La
valutazione
dei
3toli
e
gli
esami
verteranno
sia
sugli
ambi5
di
conoscenza
comuni
per
le
due
Classi,
sia
su
quelli
specifici
per
la
Classe
prescelta.
La
sequenza
temporale
prevede
prima
la
valutazione
dei
5toli,
l’esecuzione
della
prova
scriIa,
la
prova
orale,
ed
infine
l’aIribuzione
del
punteggio
complessivo
con
la
dichiarazione
di
superamento
della
procedura
di
valutazione.
18. Quadro
norma3vo
italiano
D.Lgs.
115/08
Società
di
servizi
di
efficienza
energe5ca:
ESCo
UNI
CEI
11352
Esperto
in
Ges5one
dell’Energia:
EGE
UNI
CEI
11339
Diagnosi
Energe5che:
UNI/TR
11428
Sistemi
di
Ges5one
dell’Energia
UNI
CEI
EN
ISO
50001
18
Guppo
Ges3one
Energia
UNI-‐CEI
a. una
procedura
di
cer(ficazione
volontaria
per
le
ESCO
e
per
gli
esper(
in
ges(one
dell'energia
(Art.
16,
comma
1),
b. una
procedura
di
cer(ficazione
per
il
sistema
di
ges(one
energia
e
delle
diagnosi
energe(che
(Art.
16,
comma
2).
D.
Lgs.
115/2008
(recepimento
dire9va
2006/32/CE)
art.
16
-‐
Qualificazione
dei
fornitori
e
dei
servizi
energe3ci
Allo
scopo
di
promuovere
un
processo
di
incremento
del
livello
di
obieAvità
e
di
a<endibilità
per
le
misure
e
i
sistemi
finalizza(
al
miglioramento
dell’efficienza
energe(ca
con
rimando
ad
uno
o
più
decre5
futuri
del
MSE
e
a
seguito
dell'adozione
di
apposita
norma
tecnica
UNI-‐CEI,
verranno
definite:
19. Norma
ISO
50001
sui
Sistemi
di
Ges3one
dell’Energia
D.Lgs.
115/08
art.
2
comma
v)
–
Sistema
di
ges3one
dell’energia :
la
parte
del
sistema
di
ges5one
aziendale
che
ricomprende
la
struIura
organizza5va,
la
pianificazione,
la
responsabilità,
le
procedure,
i
processi
e
le
risorse
per
sviluppare,
implementare,
migliorare,
oIenere,
misurare
e
mantenere
la
poli5ca
energe5ca
aziendale;
La
ISO
50001
ha
come
obie]vo
la
definizione
dei
requisi5
di
un
sistema
di
ges5one
energe5ca
(SGE).
Il
rispeIo
di
tali
standard
dimostra
un
impegno
concreto
volto
alla
razionalizzazione
ed
alla
ges5one
intelligente delle
risorse
energe5che.
19
20. Rapporto
tecnico
UNI
CEI,
redaIo
dal
Gruppo
di
lavoro
CTI
CEI
si
ispira
alla
norma
europea,
ma
con(ene
delle
aggiunte
finalizzate
a
descrivere
come
deve
essere
realizzata
opera(vamente
una
diagnosi
energe5ca.
Scopo
è
definire
i
requisi5
generali
per
realizzare
una
diagnosi
energe5ca.
Si
applica
a
tuIe
le
5pologie
di
insediamento,
a
tu]
i
veIori
di
energia
e
a
tu]
gli
usi
dell’energia.
Non
copre
gli
aspeA
specifici
riguardan(
gli
edifici,
gli
aspeA
industriali
e
i
traspor(.
Rapporto
tecnico
UNI/TR
11428
“Ges3one
dell'energia
-‐
Diagnosi
energe3che“
20
Contenu3:
1. Scopo
2. Riferimen5
norma5vi
3. Termini
e
definizioni
4. Requisi5
del
servizio
di
diagnosi
energe5ca
4.
Requisi3
del
servizio
di
diagnosi
energe3ca:
1. Requisi5
di
qualità
2. Il
processo
di
diagnosi
3. L’incontro
iniziale
4. Raccolta
dei
da5
5. Il
lavoro
in
campo
6. L’analisi
dei
da5
7. Il
rapporto
finale
Qualora
il
soggeIo
esecutore
della
diagnosi
non
sia
una
persona
fisica,
deve
essere
iden5ficato
un
REDE.
Il
REDE
deve
possedere
un’esperienza
commisurata
al
5po
di
diagnosi
intrapresa.
EN
16247
Energy
audit
(part
1,2,3,4)
21. Nuova
dire9va
sull’efficienza
energe3ca
2013/27/CE
Art.
5
–
En3
pubblici
A
par5re
“dal
1°
gennaio
2014,
il
3%
della
superficie
u(le
totale
degli
edifici
riscalda(
e/o
raffredda(
di
proprietà
del
governo
centrale
e
da
esso
occupa(
sia
ristru<urata
ogni
anno
per
rispe<are
i
requisi(
minimi
di
EP
stabili(”
e
obbligo
di
acquis5
di
prodo],
di
servizi,
edifici
ad
alta
efficienza
energe5ca
(art.
6)
Art.
8
Audit
energe3ci
e
sistemi
di
ges3one
dell'energia
1.
Gli
Sta(
membri
promuovono
la
disponibilità,
per
tuA
i
clien(
finali,
di
audit
energe(ci
di
elevata
qualità,
efficaci
in
rapporto
ai
cos(
e/o:
ü a)
svol(
in
maniera
indipendente
da
esper(
qualifica(
e/o
accredita(
[
…]
ü b)
esegui(
e
sorveglia(
da
autorità
indipenden(
[…]
…
Gli
Sta(
membri
richiamano
l'a<enzione
delle
PMI,
anche
a<raverso
le
rispeAve
organizzazioni
intermedie
rappresenta(ve,
su
esempi
concre(
di
come
i
sistemi
di
ges(one
dell'energia
possono
aiutarle
nelle
loro
aAvità.
Le
imprese
non
PMI
dovranno
essere
soggeIe
ad
audit
energe3ci
(a
par5re
dal
5/12/2015
e
ogni
4
anni)
o
all’applicazione
di
un
Sistema
di
Ges3one
dell’Energia,
entrambi
effeeua3
da
una
parte
terza.
Art.
18
Servizi
energe3ci
Promozione
dei
servizi
energe5ci
e
facilitazione
di
accesso
delle
PMI
al
mercato,
sviluppo
di
marchi
di
qualità,
pubblicazione
elenchi
dei
fornitori
di
servizi
energe5ci
qualifica5/cer5fica5,
offerta
di
EPC
5po
e
informazioni
su
best
prac5ce
(con
analisi
cos5
benefici
con
LCA)
21
22. SECEM-‐
Sistema
Europeo
per
la
Cer3ficazione
in
Energy
Management
c/o
FIRE
Via
Anguillarese,
301
–
00123
Roma
Tel.
06
30483626
www.secem.eu
@mail:
info@secem.eu