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Nomina dell’energy
manager: cosa cambia
Dario Di Santo, FIRE
Milano, 8 aprile 2015
2
www.fire-italia.org
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnico-
scientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la
FIRE opera su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico per gestire l’elenco e
promuovere il ruolo degli Energy Manager
nominati ai sensi della Legge 10/91.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
Cos’è la FIRE?
3
445 associati, di cui 228 persone
fisiche e 217 organizzazioni.
La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:
A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. -
Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia -
Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building
Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana
S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia
S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP
S.p.a. - Consul System S.r.l. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato
Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL
Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice
S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.a.
- FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera
S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas
S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services
Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. -
Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. -
Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino
- Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. -
RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. -
Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz
Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente
S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park -
Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di
Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova
- Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a.
La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la
domanda.
4
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Schneider Electric, Telecom Italia,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.
Guide FIRE
Progetti e collaborazioni
www.fire-italia.org
5
www.secem.eu
SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager. 
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.
SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
L’energy manager
L’energy manager rappresenta una figura
fondamentale per promuovere l’efficienza
energetica in ogni impresa.
Si tratta di un soggetto con l’incarico di:
•analizzare i consumi aziendali
(monitoraggio e benchmarking);
•individuare azioni di efficientamento
energetico (sia in termini di gestione
ottimale degli impianti esistenti, sia di
nuovi investimenti);
•predisporre azioni di sensibilizzazione
per il personale interno;
•cooperare con le altre funzioni
aziendali (acquisti, gestione processi,
appalti, comunicazione, etc.) per le parti
legate all’efficienza energetica.
6
Un buon energy manager garantisce economie alle imprese che lo impiegano,
grazie alla riduzione dei consumi energetici e ai benefici collegati più vicini al
core business aziendale (manutenzione, sicurezza, ambiente, qualità della
produzione, etc.).
L’energy manager e i suoi compiti
7
Sensibilizza-
zione
Analisi
consumi e
benchmark
Gestione
ottimale
impianti
Proposte di
investimento
Politiche
energetiche
aziendali
Gestione
servizi
energetici
Competenze:
energetiche (diagnosi,
benchmarking, gestionali,
M&V, mercato energia,
etc.);
economiche (studi di
fattibilità, LCC, analisi
proposte di terzi, mercato
energia);
manageriali (impatto sulle
scelte aziendali);
normative (conformità alle
leggi, incentivi, mercato
energia);
legate alla comunicazione
(sensibilizzazione interna,
bilanci energetici e
sociali,comunicazione
esterna).
L’energy manager per la legge 10/91
Sulla spinta delle crisi energetiche l’Italia introdusse un primo obbligo di nomina degli
energy manager con la legge 308 del 1982, ma è con la legge 10 del 1991 che la
nomina assume una maggiore rilevanza.
La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi
annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina
annuale del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Funzioni del responsabile secondo la legge:
•individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere
l'uso razionale dell'energia;
•assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;
•predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo dello
Stato.
Si tratta di una persona che usualmente è interna all’azienda nominante, preferibilmente
di livello dirigenziale per poter svolgere un’efficace azione. La sua azione può essere
rafforzata dalla presenza di un sistema di gestione dell’energia ISO 50001.
8
La circolare 18 dicembre 2014 modifica le regole per
la nomina dell’energy manager, tenendo conto
dell’evoluzione del quadro legislativo e di mercato.
Energy manager: nomine obbligati 2014
9
RAPPORTO SUGLI ENERGY MANAGER IN ITALIA:
EVOLUZIONE DEL RUOLO E STATISTICHE
L’energy manager oltre l’obbligo
Oltre alle aziende obbligate, la FIRE – che gestisce le nomine sin dal 1992 – ha sempre
ricevuto comunicazioni da parte di soggetti non obbligati, ma comunque interessati a
nominare un responsabile, come peraltro previsto dalla circolare del 1992.
La figura del responsabile “volontario” ha acquisito un ruolo più importante in seguito
all’emanazione del D.M. 28 dicembre 2012, che ha ammesso all’accesso diretto allo
schema dei certificati bianchi anche le organizzazioni non soggette all’obbligo di
nomina che si dotino di un responsabile in accordo con l’art. 19 della legge 10/91.
Dal 2009, inoltre, è attiva nel nostro Paese la norma UNI CEI 11339 che consente di
certificare con procedimento di organismi terzi accreditati secondo la norma ISO 17024
gli esperti in gestione dell’energia (EGE). Sebbene non non vi sia una coincidenza fra
l’energy manager e l’EGE (soprattutto nelle grandi realtà), vi sono comunque ovvie ed
ampie zone di sovrapposizione, che diventano ancora più evidenti nel caso di consulenti
esterni.
Il D.Lgs. 102/2014 prevede che da luglio 2016 gli energy manager nominati debbano
essere EGE certificati per l’accesso diretto allo schema dei TEE e per la realizzazione
delle diagnosi energetiche obbligatorie presso le grandi imprese.
10
Negli elenchi della FIRE verranno messi in evidenza nei
prossimi anni gli energy manager non obbligati e gli EGE.
Energy manager nominati
11
Da luglio 2016
l’energy manager dovrà
essere certificato EGE
per potere accedere allo
schema dei TEE
Gli aspetti salienti della nuova circolare 1
12
Art. 5-6
La FIRE può informatizzare la nomina del
responsabile (verrà fatto nel 2016). Per il
2015 le nomine dovranno pervenire
esclusivamente tramite PEC.
Art. 7
Per il solo primo anno, la nomina dei soggetti non
obbligati può avvenire dopo il 30 aprile. Per gli
anni seguenti e per i soggetti obbligati è
obbligatorio inviare la nomina ogni anno
entro il 30 aprile.
Gli aspetti salienti della nuova circolare 2
13
Art. 9
Il GSE e la FIRE collaboreranno per
verificare la correttezza degli accreditamenti
per l’accesso allo schema dei TEE. La nomina
deve essere regolare (arrivata alla FIRE nei tempi
previsti debitamente compilata).
Nota esplicativa N. 1-8
Rimangono inalterati gli aspetti fondamentali
della nomina (chi è soggetto all’obbligo e
come individuarlo).
Gli aspetti salienti della nuova circolare 3
14
N. 9-13
Due novità:
- obbligo della comunicazione dei consumi
energetici per fonti/vettori;
- modifiche ad alcuni coefficienti di conversione in
fonti primarie.
N. 14-17
La nomina dei soggetti non obbligati avviene
con le stesse modalità di quella per i soggetti
obbligati (a parte le tempistiche per il primo
anno).
Gli aspetti salienti della nuova circolare 4
15
N. 18
Il Responsabile si configura come una
figura con funzioni di supporto al decisore in merito
al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua
competenza.
Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare
equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di
gestione dell’energia (rappresentante della direzione o
responsabile del team energetico), come definito dalla norma
ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o
comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.
Il Responsabile può essere un professionista esterno di
adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare
una figura interna dotata di competenze adeguate o che
abbiano sufficiente disponibilità temporale per
svolgere al meglio la funzione di gestione
razionale dell’energia.
Gli aspetti salienti della nuova circolare 5
16
N. 20-22
Nel caso di servizi energetici la nomina deve
essere effettuata comunque dall’utente finale,
anche qualora decida di affidare l’incarico a
soggetti terzi. Peraltro si ricorda che è
sconsigliato anche dalla normativa che la
nomina sia in capo a chi eroga il servizio
energetico.
Chi deve nominare?
17
Nominano i consumatori di energia
pubblici e privati, dotati o no di personalità
giuridica. Quindi:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- enti pubblici anche non economici;
- associazioni, consorzi, comprensori, etc.
Sono esentati i gruppi societari (non le controllate/
controllanti).
Non conta la proprietà degli impianti e degli edifici, così
come il fatto che la fornitura di energia utilizzata sia a
titolo gratuito o oneroso o ricada nell’ambito di un
contratto di servizio energetico.
Quali consumi conteggiare
18
ELETTRICITÀ
DA RETE
GAS NATURALE
PRODUZIONE DA FONTI
RINNOVABILI
RIFIUTI E SCARTI
GPL E GNL
CARBONE E ALTRI
COMBUSTIBILI SOLIDI
GASOLIO E ALTRI
COMBUSTIBILI LIQUIDI
ENERGIA TERMICA
DA RETE O TERZI Utente finale
Si considerano tutti i combustibili e le fonti utilizzate e non cedute tal quali
dal soggetto nominante, acquisite dall’esterno o prodotte internamente.
Quali consumi conteggiare: flotte e reti
19
Per le flotte aziendali e le reti vanno considerati i consumi dei combustibili
necessari per la movimentazione dei mezzi e il trasporto dei vettori
energetici. Non va conteggiato il contenuto energetico dei combustibili e
vettori trasportati per essere ceduti a terzi.
Utente finale
Quali consumi conteggiare: generazione
20
Fonte: FIRE. Fonte: FIRE.
A
B
C
Impianto di generazione di proprietà della ESCO
A
B
D
Utente conteggia: D (attraverso A se fonte
rinnovabile solare, idrica o geotermica) e B
Utente conteggia: B e la parte di A consumata
ESCO conteggia: D (attraverso A se fonte
rinnovabile solare, idrica o geotermica)
D
Impianto di generazione di proprietà dell’utente
N.B. Nel caso di
cogenerazione A
è costituito da
elettricità e calore
Faq 1
21
Una ESCO che ha la proprietà di un
impianto di cogenerazione, acquista
combustibile per farlo funzionare e vende l’energia
prodotta a un utente finale. Come deve conteggiare i
relativi consumi?
Nella sua nomina la ESCO dovrà inserire i consumi del
combustibile acquistato per far funzionare l’impianto. Il
cliente finale dovrà a sua volta inserire nella propria nomina
la quota di energia elettrica e termica fornitagli dal
cogeneratore. Quello che conta in entrambi i casi è
l’energia primaria in ingresso destinata al
consumo.
Faq 2
22
N e l
modulo di nomina quale figura deve
essere nominata come referente?
Non c’è un obbligo sulle caratteristiche del referente
scelto. È una decisione di FIRE motivata dall’esigenza di
poter contare su un referente aziendale per comunicazioni
importanti connesse alla nomina o anche solo per
comunicarne le scadenze. L’energy manager nominato può
infatti lasciare l’azienda, e questo crea l’interruzione del
canale comunicativo con FIRE, difficile da risolvere
passando per centralini o segreterie degli AD.
È preferibile che la persona nominata sia un
soggetto a conoscenza della tematica (art.
19 legge 10/91 e/o certificati
bianchi).
Faq 3
23
Può coincidere la figura del
referente e dell’energy manager?
No, perché verrebbe meno il senso di avere un
referente.
Esempio: Il referente è utile perché se l’energy manager
cambia azienda nel corso dell’anno, o comunque non è
reperibile per qualunque motivo, è importante che
l’azienda riceva comunque le informazioni. Del resto è
addirittura capitato che l’energy manager nominato non
sapesse di esserlo e non conoscesse niente sulla
nomina, e dunque ignorasse le nostre
comunicazioni. Sono diversi i casi in cui
un referente torna utile.
Faq 4
24
La mia azienda ha dei gruppi elettrogeni.
Dobbiamo conteggiarne i consumi?
Si, sono comunque consumi energetici aziendali
(anche se in molti casi il consumo relativo non
incide apprezzabilmente sull’entità complessiva
dei consumi dell’organizzazione).
Faq 5
25
	
   In un condominio, i consumi
generali vanno imputati al condominio
stesso per le utenze comuni o ai singoli
condòmini?
L’energia acquistata o prodotta e autoconsumata
dal condominio, che può pensare di nominare
solo se caratterizzato da dimensioni rilevanti e in
collegamento con i TEE, va conteggiata per la
nomina (a prescindere dal fatto che poi le spese
vengano poi ripartite tra i vari condomini, per i
quali ovviamente non ha senso la nomina,
nemmeno come soggetti volontari).
Faq 6
26
L’energia prodotta da fonti rinnovabili
come va conteggiata?
Utilizzando i fattori di conversione indicati nella
circolare e anche nel modulo di nomina. Esempio:
se un impianto fotovoltaico produce 500.000 kWh
elettrici si usa il fattore di conversione 0,187 e si
ottengono 0,187x500.000/1.000=94 tep.
Faq 7
27
Come
deve essere conteggiato il
consumo energetico se sono un
fornitore di combustibili (gasolio, gpl, etc.)?
I consumi di combustibile da conteggiare ai fini della
nomina sono quelli relativi alla movimentazione dei
mezzi di trasporto (autocisterne) e non alla quantità di
combustibile trasportato per la vendita all’utente finale.
Nel caso di un distributore di gas, ugualmente, non va
conteggiato il gas distribuito e venduto al cliente finale,
ma solo quello consumato per gli usi del distributore
(e.g. cabine di ricompressione, consumi
edifici, etc.).
Faq 8.1
28
Come
ci si regola nel caso di contratti
di servizio energia?
La ESCO conteggia fra i propri consumi i
combustibili e vettori energetici da essa forniti, anche
se l’impianto è di proprietà dell’utente finale.
Quest’ultimo conteggia l’energia fornita dalla ESCO
(elettrica, termica, combustibili, etc.). Entrambi
conteggeranno in generale lo stesso flusso energetico,
anche se i valori potranno essere diversi per via della
trasformazione intermedia (e.g. ESCO conteggia
100.000 m3 di gas e utente 900.000 kWh
termici).
Faq 8.2
29
Come ci si regola nel caso di
contratti di servizio energia?
La ESCO dovrà nominare un energy manager se i
consumi complessivi (propri e dei clienti forniti) superano
i 1.000 tep/anno. Potrà inoltre nominare dei responsabili
locali per aree geografiche o per i clienti più rilevanti, se lo
riterrà utile.
Nel caso il contratto preveda un corrispettivo basato su
parametri non legati all’energia fornita all’utente finale (e.g.
euro/hxm3xGG), quest’ultimo deve farsi fornire il dato
dell’energia termica fornita dalla ESCO (ad
esempio in kWh).
Faq 8.3
30
Come ci si regola nel caso di contratti di
servizio energia?
Anche se il contratto con la ESCO prevede che questa
offra il servizio di energy manager (approccio sconsigliato e
non conforme alla fattispecie dei contratti servizio energia
D.Lgs. 115/2008), è l’utente finale che lo deve nominare
affinché sia valida la sua nomina per sé stesso. Se la ESCO
nomina un energy manager come responsabile locale
dedicato al cliente, questa nomina sarà comunque riferita
alla ESCO e non al cliente finale.
Faq 9
31
In caso di dubbi sulla nomina a chi ci si
può rivolgere?
S i p u ò s c r i v e r e a l l a e - m a i l d e d i c a t a
energymanager@fire-italia.org o contattare gli
uffici FIRE al numero 06.3048.3482.
Esperto in gestione dell’energia EGE
32
EGE: energy manager
esperto e
certificabile secondo
la norma UNI CEI
11339.
Requisito fondamentale è
l’esperienza maturata sul
campo (è un esperto).
l’EGE risponde a diverse
esigenze di mercato.
Per diventare tali si devono
possedere titoli adeguati e
si deve superare un esame.
Energy manager ESCO
Energy auditor Consulenti
EGE
Nuovi ruoli per gli EGE dal D.Lgs. 102/14
Art. 8, diagnosi energetiche
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono
eseguite da soggetti certificati da organismi
accreditati ai sensi del regolamento comunitario n.
765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali
di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI
11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui
all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor
energetici, con l’esclusione degli installatori di
elementi edilizi connessi al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema
volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
Art.12, disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
Certificati bianchi: i soggetti di cui all’articolo 7, comma
1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28
dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto, possono partecipare al
meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso
di certificazione, rispettivamente, secondo le norma
UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
33
UNI CEI 11339: le basi
La norma tecnica UNI CEI 11339 del 2009 definisce i criteri e le procedure per la
qualificazione degli EGE delineandone:
•compiti,
•competenze,
•modalità di valutazione delle competenze.
Cosa deve fare
L’EGE deve saper gestire l’energia in modo efficiente e
avere l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica
dell’organizzazione per cui lavora.
17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve saper
svolgere, tra i quali:
Introdurre e mantenere un SGE conforme alla EN
16001;
Effettuare diagnosi energetiche comprensive di
interventi migliorativi;
Gestire una contabilità energetica analitica valutando i
risparmi ottenuti dagli interventi di miglioramento;
Analisi dei contratti.
Con quali mezzi
Conoscere UNI CEI EN
16001 (oggi ISO 50001)
Conoscere le implicazioni
ambientali degli usi
energetici;
Modalità contrattuali per
acquisto di beni e servizi;
Valutazione economica
dei progetti;
Secondo la norma sono
definiti due campi:
industriale e civile.
34
UNI CEI 11339: i compiti
Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti:
a. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare;
b. implementazione di una politica energetica dell'organizzazione;
c. realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009;
d. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio
energetico e relative misure;
e. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
f. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche
F.E.R.;
g. analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi;
h. ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
i. pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici;
j. elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del
personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
k. individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso
efficiente dell’energia;
l. definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la
realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi;
m. applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale;
n. reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
o. pianificazione dei sistemi energetici;
p. pianificazione finanziaria delle attività;
q. gestione del progetto. 35
UNI CEI 11339: le competenze
Le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti:
l'EGE, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di
predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia dell’organizzazione, ivi
compreso un programma di gestione dell’energia, conformi alla EN 16001:2009;
conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle
fonti rinnovabili;
conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici;
conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato
stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi
correnti;
conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli
investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di
progetto e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di
progetto;
conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e
conseguiti.
conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare
riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di
affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione
garantita.
conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di
gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing.
conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica.
conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia.
36
Schema di certificazione secondo i
requisiti della UNI CEI EN ISO 17024
UNI CEI 11339: modalità di valutazione
Fonte figura:
37
Ma energy manager ed EGE…
38
Energy
manager ed EGE
sono la stessa
cosa?
No. Un energy
manager può certificarsi
EGE se lo ritiene utile, ma
le due figure non devono
per forza coincidere.
La certificazione SECEM
La certificazione è volontaria, è aperta a tutti i soggetti
che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo
dipendente dal titolo di studio conseguito e che
possono accedere alla procedura di valutazione dei
titoli ed alle prove di esame. Una volta ottenuta la
certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché
occorre procedere ad un nuovo esame con
presentazione di eventuali crediti. Tutti gli esperti
certificati sono iscritti in apposito registro articolato in
due elenchi separati corrispondenti alle due classi di
macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe):
- Settore industriale (Agricoltura e pesca, Industria
manifatturiera, Industria dell’Energia ed Acqua,
Industria dei servizi, attività produttiva in
generale);
- Settore civile (Costruzioni pubbliche e private;
Trasporti; Pubblica Amministrazione,
Commercio, Servizi pubblici e privati in
generale).
39
SECEM: il bando per la certificazione
Fase
istruttoria
Fase di
valutazione
Fase di delibera
e comunicazione 40
SECEM: esempio di esame a quiz
Quale requisito deve avere un Energy Manager per essere nominato ai sensi della legge
10/91?
❑Deve essere un Ingegnere iscritto al proprio Ordine
❑Deve essere in possesso della certificazione per EGE secondo la UNI CEI 11339
❑Nessun requisito specifico
❑Deve aver seguito il corso di formazione organizzato dall'ENEA ed essere presente
nell'elenco pubblicato sul sito del FIRE
Chi è obbligato a conseguire i “certificati bianchi”?
❑I produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili
❑I distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali
❑Tutti gli importatori di energia che superino un volume di 10 GWh/anno
❑Le ESCo accreditate presso l’AEEG
Esiste una procedura per la certificazione volontaria delle ESCo?
❑E’ in fase di predisposizione da parte del MISE
❑Si, è la norma UNI CEI 11339
❑Si, è la norma UNI CEI 11352
❑Nel 2013 si produrrà una norma obbligatoria di certificazione
41
SECEM: esempio di domande aperte
Prova Civile:
TM 1 – 3C) Nel campo delle incentivazioni al risparmio energetico, si sono succedute
nel tempo diverse legislazioni basate su differenti meccanismi premianti. Descrivere al
riguardo la differenza tra incentivazione in conto servizio e in conto capitale, riferendosi
al contempo ad esempi conosciuti.
TM 2 – 3C) Definire i criteri con i quali progettare un impianto di illuminazione
energeticamente efficiente per una grande struttura terziaria.
Prova Industriale:
TM 1 – 2I) Illustrare i criteri per la scelta della tipologia impiantistica e delle dimensioni
– in termini di potenza elettrica e termica installata – per un gruppo di cogenerazione.
TM 2 – 2I) descrivere il meccanismo di incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile attraverso l’emissione di certificati verdi, considerando il
contesto originario e le modificazioni introdotte dalla legge 99/2009.
42
43
SECEM: dati sulle certificazioni
A marzo 2015:
182 EGE certificati;
212 certificati emessi.
44
http://pressroom.fire-italia.org
I prossimi appuntamenti FIRE
I prossimi incontri FIRE:
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cloud 8 aprile pomeriggio
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all’esame Secem, Innovation
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Milano 10 aprile mattina
Enermanagement 2015

Milano, novembre 2015
I prossimi corsi:
energy manager ed EGE;
diagnosi energetiche in
azienda;
certificati bianchi.
Premio FIRE:
Certificati bianchi per un’industria
energeticamente efficiente
Invio domande entro il
30 giugno 2015!!!
Nome relatore, FIRE
Grazie!
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita
www.dariodisanto.com

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Informazioni sulla nomina dell'energy manager

  • 1. Nomina dell’energy manager: cosa cambia Dario Di Santo, FIRE Milano, 8 aprile 2015
  • 2. 2 www.fire-italia.org La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è un’associazione tecnico- scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l’elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM. Cos’è la FIRE?
  • 3. 3 445 associati, di cui 228 persone fisiche e 217 organizzazioni. La compagine sociale Alcuni dei soci FIRE: A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. - Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia - Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP S.p.a. - Consul System S.r.l. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.a. - FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. - Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. - Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. - RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. - Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park - Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova - Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a. La compagine associativa comprende sia l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
  • 4. 4 Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta. Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Schneider Electric, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni. Guide FIRE Progetti e collaborazioni www.fire-italia.org
  • 5. 5 www.secem.eu SECEM SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024. SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.  Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. SECEM inoltre riconosce corsi di formazione sull’energy management, su richiesta dell’ente erogatore.
  • 6. L’energy manager L’energy manager rappresenta una figura fondamentale per promuovere l’efficienza energetica in ogni impresa. Si tratta di un soggetto con l’incarico di: •analizzare i consumi aziendali (monitoraggio e benchmarking); •individuare azioni di efficientamento energetico (sia in termini di gestione ottimale degli impianti esistenti, sia di nuovi investimenti); •predisporre azioni di sensibilizzazione per il personale interno; •cooperare con le altre funzioni aziendali (acquisti, gestione processi, appalti, comunicazione, etc.) per le parti legate all’efficienza energetica. 6 Un buon energy manager garantisce economie alle imprese che lo impiegano, grazie alla riduzione dei consumi energetici e ai benefici collegati più vicini al core business aziendale (manutenzione, sicurezza, ambiente, qualità della produzione, etc.).
  • 7. L’energy manager e i suoi compiti 7 Sensibilizza- zione Analisi consumi e benchmark Gestione ottimale impianti Proposte di investimento Politiche energetiche aziendali Gestione servizi energetici Competenze: energetiche (diagnosi, benchmarking, gestionali, M&V, mercato energia, etc.); economiche (studi di fattibilità, LCC, analisi proposte di terzi, mercato energia); manageriali (impatto sulle scelte aziendali); normative (conformità alle leggi, incentivi, mercato energia); legate alla comunicazione (sensibilizzazione interna, bilanci energetici e sociali,comunicazione esterna).
  • 8. L’energy manager per la legge 10/91 Sulla spinta delle crisi energetiche l’Italia introdusse un primo obbligo di nomina degli energy manager con la legge 308 del 1982, ma è con la legge 10 del 1991 che la nomina assume una maggiore rilevanza. La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina annuale del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Funzioni del responsabile secondo la legge: •individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia; •assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; •predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo dello Stato. Si tratta di una persona che usualmente è interna all’azienda nominante, preferibilmente di livello dirigenziale per poter svolgere un’efficace azione. La sua azione può essere rafforzata dalla presenza di un sistema di gestione dell’energia ISO 50001. 8 La circolare 18 dicembre 2014 modifica le regole per la nomina dell’energy manager, tenendo conto dell’evoluzione del quadro legislativo e di mercato.
  • 9. Energy manager: nomine obbligati 2014 9 RAPPORTO SUGLI ENERGY MANAGER IN ITALIA: EVOLUZIONE DEL RUOLO E STATISTICHE
  • 10. L’energy manager oltre l’obbligo Oltre alle aziende obbligate, la FIRE – che gestisce le nomine sin dal 1992 – ha sempre ricevuto comunicazioni da parte di soggetti non obbligati, ma comunque interessati a nominare un responsabile, come peraltro previsto dalla circolare del 1992. La figura del responsabile “volontario” ha acquisito un ruolo più importante in seguito all’emanazione del D.M. 28 dicembre 2012, che ha ammesso all’accesso diretto allo schema dei certificati bianchi anche le organizzazioni non soggette all’obbligo di nomina che si dotino di un responsabile in accordo con l’art. 19 della legge 10/91. Dal 2009, inoltre, è attiva nel nostro Paese la norma UNI CEI 11339 che consente di certificare con procedimento di organismi terzi accreditati secondo la norma ISO 17024 gli esperti in gestione dell’energia (EGE). Sebbene non non vi sia una coincidenza fra l’energy manager e l’EGE (soprattutto nelle grandi realtà), vi sono comunque ovvie ed ampie zone di sovrapposizione, che diventano ancora più evidenti nel caso di consulenti esterni. Il D.Lgs. 102/2014 prevede che da luglio 2016 gli energy manager nominati debbano essere EGE certificati per l’accesso diretto allo schema dei TEE e per la realizzazione delle diagnosi energetiche obbligatorie presso le grandi imprese. 10 Negli elenchi della FIRE verranno messi in evidenza nei prossimi anni gli energy manager non obbligati e gli EGE.
  • 11. Energy manager nominati 11 Da luglio 2016 l’energy manager dovrà essere certificato EGE per potere accedere allo schema dei TEE
  • 12. Gli aspetti salienti della nuova circolare 1 12 Art. 5-6 La FIRE può informatizzare la nomina del responsabile (verrà fatto nel 2016). Per il 2015 le nomine dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC. Art. 7 Per il solo primo anno, la nomina dei soggetti non obbligati può avvenire dopo il 30 aprile. Per gli anni seguenti e per i soggetti obbligati è obbligatorio inviare la nomina ogni anno entro il 30 aprile.
  • 13. Gli aspetti salienti della nuova circolare 2 13 Art. 9 Il GSE e la FIRE collaboreranno per verificare la correttezza degli accreditamenti per l’accesso allo schema dei TEE. La nomina deve essere regolare (arrivata alla FIRE nei tempi previsti debitamente compilata). Nota esplicativa N. 1-8 Rimangono inalterati gli aspetti fondamentali della nomina (chi è soggetto all’obbligo e come individuarlo).
  • 14. Gli aspetti salienti della nuova circolare 3 14 N. 9-13 Due novità: - obbligo della comunicazione dei consumi energetici per fonti/vettori; - modifiche ad alcuni coefficienti di conversione in fonti primarie. N. 14-17 La nomina dei soggetti non obbligati avviene con le stesse modalità di quella per i soggetti obbligati (a parte le tempistiche per il primo anno).
  • 15. Gli aspetti salienti della nuova circolare 4 15 N. 18 Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia (rappresentante della direzione o responsabile del team energetico), come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo. Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia.
  • 16. Gli aspetti salienti della nuova circolare 5 16 N. 20-22 Nel caso di servizi energetici la nomina deve essere effettuata comunque dall’utente finale, anche qualora decida di affidare l’incarico a soggetti terzi. Peraltro si ricorda che è sconsigliato anche dalla normativa che la nomina sia in capo a chi eroga il servizio energetico.
  • 17. Chi deve nominare? 17 Nominano i consumatori di energia pubblici e privati, dotati o no di personalità giuridica. Quindi: - persone fisiche; - persone giuridiche; - enti pubblici anche non economici; - associazioni, consorzi, comprensori, etc. Sono esentati i gruppi societari (non le controllate/ controllanti). Non conta la proprietà degli impianti e degli edifici, così come il fatto che la fornitura di energia utilizzata sia a titolo gratuito o oneroso o ricada nell’ambito di un contratto di servizio energetico.
  • 18. Quali consumi conteggiare 18 ELETTRICITÀ DA RETE GAS NATURALE PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI RIFIUTI E SCARTI GPL E GNL CARBONE E ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI GASOLIO E ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI ENERGIA TERMICA DA RETE O TERZI Utente finale Si considerano tutti i combustibili e le fonti utilizzate e non cedute tal quali dal soggetto nominante, acquisite dall’esterno o prodotte internamente.
  • 19. Quali consumi conteggiare: flotte e reti 19 Per le flotte aziendali e le reti vanno considerati i consumi dei combustibili necessari per la movimentazione dei mezzi e il trasporto dei vettori energetici. Non va conteggiato il contenuto energetico dei combustibili e vettori trasportati per essere ceduti a terzi. Utente finale
  • 20. Quali consumi conteggiare: generazione 20 Fonte: FIRE. Fonte: FIRE. A B C Impianto di generazione di proprietà della ESCO A B D Utente conteggia: D (attraverso A se fonte rinnovabile solare, idrica o geotermica) e B Utente conteggia: B e la parte di A consumata ESCO conteggia: D (attraverso A se fonte rinnovabile solare, idrica o geotermica) D Impianto di generazione di proprietà dell’utente N.B. Nel caso di cogenerazione A è costituito da elettricità e calore
  • 21. Faq 1 21 Una ESCO che ha la proprietà di un impianto di cogenerazione, acquista combustibile per farlo funzionare e vende l’energia prodotta a un utente finale. Come deve conteggiare i relativi consumi? Nella sua nomina la ESCO dovrà inserire i consumi del combustibile acquistato per far funzionare l’impianto. Il cliente finale dovrà a sua volta inserire nella propria nomina la quota di energia elettrica e termica fornitagli dal cogeneratore. Quello che conta in entrambi i casi è l’energia primaria in ingresso destinata al consumo.
  • 22. Faq 2 22 N e l modulo di nomina quale figura deve essere nominata come referente? Non c’è un obbligo sulle caratteristiche del referente scelto. È una decisione di FIRE motivata dall’esigenza di poter contare su un referente aziendale per comunicazioni importanti connesse alla nomina o anche solo per comunicarne le scadenze. L’energy manager nominato può infatti lasciare l’azienda, e questo crea l’interruzione del canale comunicativo con FIRE, difficile da risolvere passando per centralini o segreterie degli AD. È preferibile che la persona nominata sia un soggetto a conoscenza della tematica (art. 19 legge 10/91 e/o certificati bianchi).
  • 23. Faq 3 23 Può coincidere la figura del referente e dell’energy manager? No, perché verrebbe meno il senso di avere un referente. Esempio: Il referente è utile perché se l’energy manager cambia azienda nel corso dell’anno, o comunque non è reperibile per qualunque motivo, è importante che l’azienda riceva comunque le informazioni. Del resto è addirittura capitato che l’energy manager nominato non sapesse di esserlo e non conoscesse niente sulla nomina, e dunque ignorasse le nostre comunicazioni. Sono diversi i casi in cui un referente torna utile.
  • 24. Faq 4 24 La mia azienda ha dei gruppi elettrogeni. Dobbiamo conteggiarne i consumi? Si, sono comunque consumi energetici aziendali (anche se in molti casi il consumo relativo non incide apprezzabilmente sull’entità complessiva dei consumi dell’organizzazione).
  • 25. Faq 5 25   In un condominio, i consumi generali vanno imputati al condominio stesso per le utenze comuni o ai singoli condòmini? L’energia acquistata o prodotta e autoconsumata dal condominio, che può pensare di nominare solo se caratterizzato da dimensioni rilevanti e in collegamento con i TEE, va conteggiata per la nomina (a prescindere dal fatto che poi le spese vengano poi ripartite tra i vari condomini, per i quali ovviamente non ha senso la nomina, nemmeno come soggetti volontari).
  • 26. Faq 6 26 L’energia prodotta da fonti rinnovabili come va conteggiata? Utilizzando i fattori di conversione indicati nella circolare e anche nel modulo di nomina. Esempio: se un impianto fotovoltaico produce 500.000 kWh elettrici si usa il fattore di conversione 0,187 e si ottengono 0,187x500.000/1.000=94 tep.
  • 27. Faq 7 27 Come deve essere conteggiato il consumo energetico se sono un fornitore di combustibili (gasolio, gpl, etc.)? I consumi di combustibile da conteggiare ai fini della nomina sono quelli relativi alla movimentazione dei mezzi di trasporto (autocisterne) e non alla quantità di combustibile trasportato per la vendita all’utente finale. Nel caso di un distributore di gas, ugualmente, non va conteggiato il gas distribuito e venduto al cliente finale, ma solo quello consumato per gli usi del distributore (e.g. cabine di ricompressione, consumi edifici, etc.).
  • 28. Faq 8.1 28 Come ci si regola nel caso di contratti di servizio energia? La ESCO conteggia fra i propri consumi i combustibili e vettori energetici da essa forniti, anche se l’impianto è di proprietà dell’utente finale. Quest’ultimo conteggia l’energia fornita dalla ESCO (elettrica, termica, combustibili, etc.). Entrambi conteggeranno in generale lo stesso flusso energetico, anche se i valori potranno essere diversi per via della trasformazione intermedia (e.g. ESCO conteggia 100.000 m3 di gas e utente 900.000 kWh termici).
  • 29. Faq 8.2 29 Come ci si regola nel caso di contratti di servizio energia? La ESCO dovrà nominare un energy manager se i consumi complessivi (propri e dei clienti forniti) superano i 1.000 tep/anno. Potrà inoltre nominare dei responsabili locali per aree geografiche o per i clienti più rilevanti, se lo riterrà utile. Nel caso il contratto preveda un corrispettivo basato su parametri non legati all’energia fornita all’utente finale (e.g. euro/hxm3xGG), quest’ultimo deve farsi fornire il dato dell’energia termica fornita dalla ESCO (ad esempio in kWh).
  • 30. Faq 8.3 30 Come ci si regola nel caso di contratti di servizio energia? Anche se il contratto con la ESCO prevede che questa offra il servizio di energy manager (approccio sconsigliato e non conforme alla fattispecie dei contratti servizio energia D.Lgs. 115/2008), è l’utente finale che lo deve nominare affinché sia valida la sua nomina per sé stesso. Se la ESCO nomina un energy manager come responsabile locale dedicato al cliente, questa nomina sarà comunque riferita alla ESCO e non al cliente finale.
  • 31. Faq 9 31 In caso di dubbi sulla nomina a chi ci si può rivolgere? S i p u ò s c r i v e r e a l l a e - m a i l d e d i c a t a energymanager@fire-italia.org o contattare gli uffici FIRE al numero 06.3048.3482.
  • 32. Esperto in gestione dell’energia EGE 32 EGE: energy manager esperto e certificabile secondo la norma UNI CEI 11339. Requisito fondamentale è l’esperienza maturata sul campo (è un esperto). l’EGE risponde a diverse esigenze di mercato. Per diventare tali si devono possedere titoli adeguati e si deve superare un esame. Energy manager ESCO Energy auditor Consulenti EGE
  • 33. Nuovi ruoli per gli EGE dal D.Lgs. 102/14 Art. 8, diagnosi energetiche Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA. Art.12, disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione Certificati bianchi: i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 33
  • 34. UNI CEI 11339: le basi La norma tecnica UNI CEI 11339 del 2009 definisce i criteri e le procedure per la qualificazione degli EGE delineandone: •compiti, •competenze, •modalità di valutazione delle competenze. Cosa deve fare L’EGE deve saper gestire l’energia in modo efficiente e avere l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’organizzazione per cui lavora. 17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve saper svolgere, tra i quali: Introdurre e mantenere un SGE conforme alla EN 16001; Effettuare diagnosi energetiche comprensive di interventi migliorativi; Gestire una contabilità energetica analitica valutando i risparmi ottenuti dagli interventi di miglioramento; Analisi dei contratti. Con quali mezzi Conoscere UNI CEI EN 16001 (oggi ISO 50001) Conoscere le implicazioni ambientali degli usi energetici; Modalità contrattuali per acquisto di beni e servizi; Valutazione economica dei progetti; Secondo la norma sono definiti due campi: industriale e civile. 34
  • 35. UNI CEI 11339: i compiti Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti: a. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare; b. implementazione di una politica energetica dell'organizzazione; c. realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009; d. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure; e. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; f. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.; g. analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; h. ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; i. pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici; j. elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; k. individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia; l. definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi; m. applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale; n. reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno; o. pianificazione dei sistemi energetici; p. pianificazione finanziaria delle attività; q. gestione del progetto. 35
  • 36. UNI CEI 11339: le competenze Le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti: l'EGE, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia dell’organizzazione, ivi compreso un programma di gestione dell’energia, conformi alla EN 16001:2009; conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili; conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici; conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti; conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto; conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti. conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita. conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing. conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia. 36
  • 37. Schema di certificazione secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO 17024 UNI CEI 11339: modalità di valutazione Fonte figura: 37
  • 38. Ma energy manager ed EGE… 38 Energy manager ed EGE sono la stessa cosa? No. Un energy manager può certificarsi EGE se lo ritiene utile, ma le due figure non devono per forza coincidere.
  • 39. La certificazione SECEM La certificazione è volontaria, è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal titolo di studio conseguito e che possono accedere alla procedura di valutazione dei titoli ed alle prove di esame. Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché occorre procedere ad un nuovo esame con presentazione di eventuali crediti. Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe): - Settore industriale (Agricoltura e pesca, Industria manifatturiera, Industria dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale); - Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Amministrazione, Commercio, Servizi pubblici e privati in generale). 39
  • 40. SECEM: il bando per la certificazione Fase istruttoria Fase di valutazione Fase di delibera e comunicazione 40
  • 41. SECEM: esempio di esame a quiz Quale requisito deve avere un Energy Manager per essere nominato ai sensi della legge 10/91? ❑Deve essere un Ingegnere iscritto al proprio Ordine ❑Deve essere in possesso della certificazione per EGE secondo la UNI CEI 11339 ❑Nessun requisito specifico ❑Deve aver seguito il corso di formazione organizzato dall'ENEA ed essere presente nell'elenco pubblicato sul sito del FIRE Chi è obbligato a conseguire i “certificati bianchi”? ❑I produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili ❑I distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali ❑Tutti gli importatori di energia che superino un volume di 10 GWh/anno ❑Le ESCo accreditate presso l’AEEG Esiste una procedura per la certificazione volontaria delle ESCo? ❑E’ in fase di predisposizione da parte del MISE ❑Si, è la norma UNI CEI 11339 ❑Si, è la norma UNI CEI 11352 ❑Nel 2013 si produrrà una norma obbligatoria di certificazione 41
  • 42. SECEM: esempio di domande aperte Prova Civile: TM 1 – 3C) Nel campo delle incentivazioni al risparmio energetico, si sono succedute nel tempo diverse legislazioni basate su differenti meccanismi premianti. Descrivere al riguardo la differenza tra incentivazione in conto servizio e in conto capitale, riferendosi al contempo ad esempi conosciuti. TM 2 – 3C) Definire i criteri con i quali progettare un impianto di illuminazione energeticamente efficiente per una grande struttura terziaria. Prova Industriale: TM 1 – 2I) Illustrare i criteri per la scelta della tipologia impiantistica e delle dimensioni – in termini di potenza elettrica e termica installata – per un gruppo di cogenerazione. TM 2 – 2I) descrivere il meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso l’emissione di certificati verdi, considerando il contesto originario e le modificazioni introdotte dalla legge 99/2009. 42
  • 43. 43 SECEM: dati sulle certificazioni A marzo 2015: 182 EGE certificati; 212 certificati emessi.
  • 44. 44 http://pressroom.fire-italia.org I prossimi appuntamenti FIRE I prossimi incontri FIRE: Convegno EPC, Innovation cloud 8 aprile pomeriggio Workshop di preparazione all’esame Secem, Innovation Cloud 9 aprile pomeriggio Convention Secem
 Milano 10 aprile mattina Enermanagement 2015
 Milano, novembre 2015 I prossimi corsi: energy manager ed EGE; diagnosi energetiche in azienda; certificati bianchi. Premio FIRE: Certificati bianchi per un’industria energeticamente efficiente Invio domande entro il 30 giugno 2015!!!