1. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it
Fondazione Lavoro aggiorna le Faq sui Tirocini. Le indicazioni fornite si applicano a decorrere dal 13/02/2017
Circolare n.5 del 14/02/2017
NUOVE REGOLE PER I TIROCINI DAL 13/02/2017
N. Domanda Risposta
1
Qual è la procedura prevista da Fondazione Lavoro per l’attivazione
di un tirocinio?
La procedura di attivazione di un tirocinio varia in base alla Regione di
riferimento.
Per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte e Sardegna, la richiesta di attivazione del tirocinio è effettuata
mediante il portale Fondazione Lavoro (attraverso l’accesso all’Area riservata).
Nel caso delle altre Regioni, la richiesta è inviata mediante e.mail all’indirizzo
tirocini@fondazionelavoro.it.
2
È previsto un costo per l’attivazione del tirocinio?
Si,
il costo previsto è pari a 61,00 euro (IVA inclusa) per singolo tirocinio; il
pagamento del contributo di attivazione è contestuale alla presentazione della
richiesta di attivazione del tirocinio. Tale contributo copre i costi di attivazione
del tirocinio e le spese per l’assicurazione RCT.
In caso di mancato pagamento del contributo, la richiesta di attivazione
eventualmente trasmessa non sarà presa in carico dall’ufficio competente.
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N. Domanda Risposta
3
Nelcalcolodellaforzalavoroper l’individuazionedelnumeroditirocini
attivabili in azienda, come sono considerati gliapprendisti?
In assenza di specifiche previsioni della regolazione regionale di riferimento, si
applica la normativa nazionale in materia, che all'art. 47, comma 3, del D.lgs. n.
81/2015 dispone:
"Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti".
4
Nelcalcolo dellaforza lavoro per l’individuazionedelnumeroditirocini
attivabili in azienda, come sono considerati i contratti a tempo
indeterminato part-time?
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato part - time sono inclusi nel
computo per la determinazione del n. di tirocini attivabili in un'azienda, nel
rispetto dei limiti stabiliti dalla regolazione regionale.
Ai fini del computo del n. di dipendenti, tale tipologia è da considerarsi in
proporzione alle ore previste dal contratto, nel rispetto dei criteri di cui all'art.
9 del D.Lgs. n.81/2015 di seguito riportato.
Art. 9 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
"1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale
per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i
lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di
orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a
unità intere di orario a tempo pieno".
5
È previsto un massimale per l’indennità di partecipazione erogata in
favore del tirocinante?
Fondazione Lavoro non promuove tirocini che prevedano un’indennità mensile
superiore a 800,00 euro (lordi), oltre a eventuali rimborsi spese qualora previsti.
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N. Domanda Risposta
6
Nei casi in cui sia possibile riconoscere al tirocinante il rimborso
spese, è previsto un limite/tetto massimo?
No, tuttavia sulla base della prassi seguita dai servizi per l’impiego regionali, si
raccomanda di prevedere un rimborso spese legato esclusivamente a costi
effettivamente sostenuti e debitamente documentati.
7
Nel caso in cui il tirocinante percepisca un ammortizzatore sociale,
l’indennità di tirocinio è comunque corrisposta?
Salvo quanto diversamente previsto dalla regolazione regionale di riferimento,
nel caso di soggetti percettori di ammortizzatori sociali l’indennità di tirocinio
non è corrisposta.
8
Nel caso in cui il tirocinante percepisca l’indennità di disoccupazione,
è possibile riconoscere un rimborso spese?
Qualora previsto dalla regolazione regionale di riferimento, può essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al tirocinio
(di norma, costi di trasporto e pasti).
9
È possibile attivare un tirocinio con un’azienda presso la quale la
medesima persona ha prestato lavoro accessorio (retribuito con
voucher/buono lavoro)?
Fatte salve eventuali deroghe espressamente previste e disciplinate dalla
regolazione regionale di riferimento, non si ritiene possibile attivare un
percorso di tirocinio presso un’azienda con la quale la medesima persona abbia
già avuto precedenti rapporti di lavoro o altre forme di collaborazione (incluse
prestazioni di lavoro accessorio retribuite mediante voucher/buonolavoro).
10 È prevista una durata minima del percorso di tirocinio?
Si,
salvo quanto diversamente previsto dalla regolazione regionale di riferimento,
Fondazione Lavoro prevede una durata minima dei percorsi di tirocinio pari a 2
mesi.
11
È possibile attivare un tirocinio che preveda un impegno settimanale
inferiore a 20 ore?
No,
Fondazione Lavoro non promuove tirocini che prevedano un impegno
settimanale inferiore alle 20 ore in ragione delle finalità formative e di
avvicinamento al mondo del lavoro dello strumento del tirocinio.
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N. Domanda Risposta
12 Il tirocinio può essere prorogato?
Il tirocinio può essere prorogato nel limite della durata massima prevista dalla
regolazione regionale di riferimento in relazione a ciascuna delle tipologie di
tirocinio previste.
13
Qual è il termine entro il quale la richiesta di proroga del tirocinio
deve essere inviata a Fondazione Lavoro per il seguito di
competenza?
La richiesta di proroga del tirocinio deve essere inviata alla Fondazione Lavoro
al più tardi entro il termine di 4 giorni lavorativi antecedenti la data di
conclusione del tirocinio stesso.
Eventuali richieste di proroga trasmesse oltre la data di conclusione del tirocinio
non potranno essere prese inconsiderazione.
14
Nel caso di inserimento in azienda mediante il tirocinio, è possibile
l’assunzione da parte della stessa con contratto di apprendistato?
Si,
nel rispetto della normativa vigente in materia di apprendistato.
15
Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
rileva ai fini della possibilità per l’azienda di attivare un tirocinio?
No,
trattandosi di licenziamento nei termini del periodo di prova (fattispecie non
rientrante nei casi di cui all'art. 2118 del cc), per l'azienda è possibile procedere
all'attivazione di un tirocinio nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
nazionale e regionale di riferimento.