1. Al Sig.Dirigente
Servizio Urbanistica
Regione Puglia
Via delle Magnolie,6
70026 Modugno
Al Sig.Dirigente
Servizio Urbanistica
Provincia di Bari
Via Castromediano,138
70126 Bari
Alla Procura della Repubblica
Via Nazariantz, 1
70123 Bari
e, p.c. al Sig.Sindaco
al Sig.Presidente del
Consiglio Comunale
ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Comune di Gioia del Colle
Oggetto: deliberazione Consiglio Comunale di Gioia del Colle n.54 del 18.12.2012
Atto di Significazione
I sottoscritti Enzo Cuscito e Donato Lucilla, nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Comune
di Gioia del Colle (Ba):
Premesso
- che in data 23.11.2012 indirizzavano al Servizio Urbanistica della Regione Puglia formale
richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, ex art.55, ultimo comma, della L.R. 31.05.1980 n.56;
- che in data 14.12.2012 il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, riscontrando
la succitata nota, riconfermava che “…in vigenza della L.R. n.20/2001 ai Comuni è precluso
procedere alla formazione ed approvazione di PRG ai sensi della L.R. n.56/1980 e/o di varianti
agli stessi…” “…circa la ritenuta illegittimità di interventi edilizi interessanti zone di tipo “F” del
1
2. vigente PRG, l’Amministrazione Com.le… è invitata a fornire circostanziate notizie in ordine agli
accertamenti eseguiti ed ai provvedimenti eventualmente adottati in merito”;
- che il Dirigente dell’UTC del Comune di Gioia del Colle, con nota del 18.01.2013, riscontrava la
citata nota del Servizio Urbanistica della Regione Puglia “…Nello specifico della segnalazione dei
consiglieri comunali, riferita ad interventi edilizi interessanti zone di tipo “F”, il Consiglio
Comunale ha adottato la deliberazione n.54 del 18.12.2012, esecutiva ai sensi di legge (!!), avente
ad oggetto: “Inquadramento giuridico delle zone “F”, disciplinate dalle NTA di PRG, con
particolare riferimento alla natura del vincolo, alle attrezzature di interesse comune ed agli
accordi tra P.A. e privato: valutazione schema di convenzione tipo”;
- che, in ordine alla puntuale richiesta formulata dal Dirigente del Servizio Urbanistica della
Regione a “…fornire circostanziate notizie in ordine agli accertamenti eseguiti…”, assumeva un
comportamento reticente e, di fatto, la ignorava.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I sottoscritti Consiglieri Comunali
SIGNIFICANO
a) - che gli interventi edilizi realizzati o in corso di realizzazione in zona “F” sono i seguenti:
1- C.E. n.72 dell’8.5.1991 e successive varianti in zona F1 (servizi di quartiere) per la
realizzazione di uffici e negozi;
2- PdC n.116 del 28.8.2001 e successive varianti in zona F1 per la realizzazione di uffici e
negozi;
3- PdC n.66 del 5.6.2002 in zona F1 ed F3 (scuole superiori) per la realizzazione di un
supermercato;
4- PdC n.68 del 10.6.2002 e successive varianti in zona F1 per la realizzazione di uffici e
negozi;
5- PdC n.86 del 12.8.2002 e successive varianti in zona F1 per la realizzazione di una sala
giochi;
6- PdC n.118 del 19.11.2002 e successive varianti in zona F1 ed F2 (verde di quartiere) per la
realizzazione di un centro commerciale ( PdC annullato in sede giurisdizionale- Cons.di
Stato, sez.IV, n.2578 del 4 maggio 2012. Fra le motivazioni dell’annullamento si riporta
quanto argomentato dal C.d.S. al punto 6.2. “…la tesi della compatibilità dei centri
commerciali con la zona F1 si scontra innanzitutto, sul piano della coerenza sistematica, con
l’art. 18 delle NTA che individua proprio nelle zone D4 proprio l’insediamento di particolari
attività commerciali quali le strutture per il commercio al minuto, i supermarket, etc.; ma si
scontra altresì con la ratio della zona F1 e relativa natura di area adibita a servizi per
l’urbanizzazione secondaria…” “…le varie tipologie di intervento, tutte tese a soddisfare
interessi essenziali della persona di natura non commerciale, salvo che per i mercati di
quartiere…”);
7- PdC n.141 del 26.11.2004 in zona F1 per la realizzazione di un cinema multisala;
8- PdC n.86 del 14.7.2006 in zona F1 per la realizzazione di un supermercato;
9- PdC n.96 del 2.12.2010 in zona F1 per la realizzazione di residenze ( “piano casa”), uffici e
negozi (su ricorso di parte il Servizio Urbanistica della Provincia, in data 24.7.2012, ha
comunicato che “intende adottare apposita determinazione di annullamento del PdC
relativamente alla parte non residenziale” ritenendo legittima la parte residenziale
realizzata avvalendosi del “piano casa”, ancorchè l’intervento contrasti con la destinazione
urbanistica dell’area. La procedura, per motivi che non si comprendono, non si è ancora
conclusa.);
10- PdC n.21 del 5.5.2011 in zona F4 (zone ospedaliere) per la realizzazione di appartamenti e
negozi (il Dirigente del Servizio urbanistica della Provincia ha archiviato la richiesta di
annullamento con la motivazione che il “piano casa” consente l’intervento in deroga alla
2
3. destinazione urbanistica di PRG –tale interpretazione, invero, priverebbe il territorio di
zone a servizi se in ogni zona “F” vi fosse un vecchio edificio da demolire e ricostruire in
forza del “piano casa”-);
11- PdC n.35 del 19.7.2011 in zona F1 per la realizzazione di uffici e negozi ( Il Dirigente del
Servizio Urbanistica della Provincia, in data 7.8.2012, ha comunicato che “intende adottare
apposita determinazione di annullamento del PdC”- La procedura non si è ancora conclusa);
b) - che la già citata deliberazione del C.C. n.54/2012, l’unito schema di convenzione e la
procedura di approvazione si ritengono illegittimi. Essa, infatti, al di là della formulazione
ambigua e fuorviante della proposta, è una vera e propria VARIANTE al vigente PRG. Infatti,
attribuisce in astratto a tutte le zone “F” (da F1 a F7) il vincolo conformativo: “…La natura
conformativa o espropriativa va verificata non in astratto ma sulla base della concreta disciplina
urbanistica impressa ai singoli suoli, al fine di accertare-per l’appunto-se la destinazione
impressa agli stessi si risolva in una sostanziale ablazione ovvero, non svuoti di contenuto i diritti
dominicali dei proprietari…” (Consiglio di Stato, sez.IV,sentenza 7/4/2010, n.1982).
L’attribuzione del vincolo conformativo a tutte le zone F appare, altresì, illogica e
contraddittoria, in vigenza dell’art.39 (mai abrogato) delle vigenti NTA che testualmente recita:
“Per tutte le zone F, qualora dopo l’approvazione del PRG dovesse decadere per qualsiasi motivo il
vincolo a servizio, le aree devono essere considerate agricole di tipo E2, e devono pertanto essere
sottoposte alle norme, indici e parametri previsti dall’art.20 per tali zone”. Ancora, introduce la
“possibilità” che sia il privato proprietario del suolo ricadente in zona F a realizzare le
urbanizzazioni secondarie di cui al DM 1444/1968, che nelle vigenti NTA sono di competenza
esclusiva del Comune. Prevede, infine, la stipula di apposita convenzione. Concludendosi sul
punto, quindi, il dispositivo della deliberazione consiliare n.54/2012 è una variante al vigente
PRG, adottata in violazione dell’art.20, 3° comma, della L.R. n.20/2001. In tal senso il Consiglio
di Stato, sez.IV, 13 maggio 2008, n.3922: “…E’ da ritenere quindi illegittima la variante
impugnata, con cui il Comune di Turi, pur avendo in corso di adozione il nuovo PUG, sceglie con il
provvedimento impugnato, di intervenire sul PdF, adottando una variante ad esso,
specificatamente contraria al 3° comma dell’art.20 della L.R. n.20/2001”;
c) - che, sul piano procedurale, la detta deliberazione appare altresì illegittima, essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile, in violazione dell’art.16 della L.R. n.56/1980. La
variante di che trattasi, infatti, riguarda il vigente PRG che è preesistente alla L.R. n.20/2001 (il
PRG fu approvato con DPGR n.537 del 27 febbraio 1974) e non rientra nelle ipotesi previste ex
art.36 della L.R. n.22/2006. In tal senso il Consiglio di Stato sez.IV, n.5307 del 17 ottobre 2012:
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, contro Comune di Foggia “…senza
tener conto sel 4° comma dell’art.20 citato che testualmente recita: “Le varianti agli strumenti
comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla legge regionale n.56/80 (adeguamento mai
effettuato dal Comune di Gioia del Colle) e non conformi alle prescrizioni della presente legge
possono essere formate e seguono le disposizioni della vigente legislazione regionale e statale. Per
la Regione, anche sotto il profilo letterale, il riferimento alla “vigente legislazione regionale e
statale” doveva essere inteso con riferimento alla legislazione precedente perché quando il
legislatore pugliese – sia nel medesimo articolo e nell’intero contesto normativo – ha voluto
riferirsi alla legge n.20/2001 ha sempre usato l’espressione “presente legge”. In conseguenza: i
nuovi strumenti di pianificazione generale, ai sensi del 1° comma del medesimo art.20 seguono la
legge regionale del 2001, mentre a tutte le varianti ordinarie ai precedenti PRG, approvati cioè ai
sensi della L.R. n.56/80, si continuerebbe ad applicare la predetta normativa, tuttora in vigore in
quanto non è mai stata abrogata”.Appare utile, altresì, richiamare la circolare n.1/2005
emanata dalla Regione Puglia- Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio- che al punto 7
testualmente recita: Le procedure di variante agli strumenti urbanistici in vigore- “…Si
rammenta anzitutto che tale norma distingue fra varianti ammissibili per gli strumenti comunali
3
4. di pianificazione urbanistica non adeguati alla L.R. n.56/1980 (è il caso del Comune di Gioia del
Colle) e varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla L.R.
n.56/1980…” “…Ne consegue che la procedura di variante “parziale” per i “vecchi” strumenti
urbanistici (PRG o PdF), che il comma 4 dell’art.20 della L.R. n.20/2001 assoggetta alla “vigente”
legislazione regionale e statale, non può essere attinta dagli artt.11 e 12 della medesima L.R.
n.20/2001 e quindi deve necessariamente essere desunta dalla L.R. n.56/1980, così come
successivamente modificata”;
d) - che, quindi, la citata deliberazione del C.C. n.54/2012 appare confermare la illegittimità di
tutte le C.E. e/o PdC rilasciati nel tempo ed elencati in premessa, che permane anche in
presenza della deliberazione richiamata, ancorchè, come si desume dalla nota del Dirigente
dell’UTC citata in premessa, il Dirigente sembra ritenga che essa possa operare “ex post”, in
violazione dell’art.11 delle preleggi del vigente codice civile; senza contare, in una remota
quanto improbabile ipotesi di “sanatoria”, l’insormontabile ostacolo derivante dalla verifica
della c.d. “doppia conformità”;
e) - che, nel merito, la più volte richiamata deliberazione consiliare opera qualche confusione
sulla natura degli interventi edilizi in zona “F”. Con riferimento alle fonti normative vigenti è da
escludere che detti interventi possano avere destinazioni diverse dai “servizi” da realizzare per
la residenza, la cui natura è puntualmente riscontrabile ex art.4, 2° comma, della legge 29
settembre 1964, n.847 e, di seguito, fino all’attuale art.16, 8° comma, del DPR n.380/2001 e
ss.mm.ii. La dizione “pubblici esercizi” contenuta nell’art.22 delle vigenti NTA, erroneamente
interpretata dal C.C. nel senso che in dette zone possano realizzarsi insediamenti destinati ad
attività commerciali, non può che riferirsi ai c.d. “mercati di quartiere”, di cui ai già
richiamati art.4, comma 2 lettera “C”, della legge n.847/1964 ed ora dall’art.16, comma 8, del
DPR n.380/2001, cioè di quegli interventi di urbanizzazione secondaria, destinati a soddisfare
gli standards della zona ed a corrispondere le quotidiane esigenze dei residenti del quartiere in
cui esse sorgono, dei quali sia indiscutibile la destinazione pubblica. Certamente, il
pianificatore comunale, con la dizione “pubblici esercizi”, non voleva, né poteva, riferirsi a
strutture produttive, alle quali aveva riservato le zone D4, espressamente destinate dall’art.18
delle NTA ad ospitare “…commercio all’ingrosso, grandi attrezzature per il commercio al minuto,
supermarket, etc.- ad uffici e direzionalità dell’industria e del commercio, ai necessari servizi
ausiliari (comunicazione, credito, etc.) ad attrezzature per lo spettacolo e per il tempo libero, ad
attrezzature ricettive alberghiere e residenziali…” In tal senso il Consiglio di Stato, sez.IV,
n.6285 del 4/5/2012 (Pandiva s.r.l. ed altri/Comune di Gioia del Colle). “…Gli interventi di
urbanizzazione secondaria sono descritti dall’art.16 comma 8 del DPR 380/2001…Sebbene
l’elencazione non possa considerarsi tassativa…essa lascia intuire il legame che unisce le varie
tipologie di intervento, tutte tese a soddisfare interessi essenziali della persona di natura non
commerciale, salvo che per i mercati di quartiere , i quali costituiscono una forma distributiva
storicamente presente ed importante nel contesto commerciale italiano…In questo senso i
mercati di quartiere possono considerarsi “pubblici esercizi” rientranti nell’ampia nozione di
intervento di urbanizzazione secondaria, ossia strutture commerciali pubbliche adibite al piccolo
commercio al minuto di generi alimentari di prima necessità o comunque di uso quotidiano…”;
f) - che, lo schema di convenzione allegato alla deliberazione citata, da sottoscrivere dal
richiedente il PdC in zona F, non trova riscontri nel mondo giuridico dei Comuni italiani che si
sono avvalsi dell’intervento del privato per realizzare le urbanizzazioni secondarie, che rimane
comunque prerogativa della P.A. Detto schema di convenzione ritengono i sottoscritti una
forma ibrida, che “innovando” profondamente nell’ordinamento, mette insieme la convenzione
tipo dei Piani di Lottizzazione ed in parte un improbabile e poco pertinente art.11 della
241/1990. Il richiamo all’art.11, infatti, non appare pertinente alla fattispecie di che trattasi. Se
correlato all’art. 10 della medesima legge, appare di tutta evidenza che attenga, invece, alla
4
5. procedura prevista dalla legge nei casi in cui vi siano motivi ostativi all’accoglimento di
un’istanza di parte. Lo schema di convenzione, invece, da sottoscrivere in caso di richiesta di
un PdC da parte di un privato per un intervento edilizio su suolo di sua proprietà in zona F (
che comunque deve essere compatibile con il programma di interventi sul territorio
predisposto dalla P.A.), deve richiamarsi a quanto dispone l’art.15, 5° comma, della L.R.
n.20/2001 che testualmente recita: “Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi
riservati dalla pianificazione comunale all’iniziativa pubblica PUO’ essere affidata ai proprietari
legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del
pubblico interesse”. Due le considerazioni sulla formulazione della prescrizione contenuta nel
5° comma dell’art.15: a- gli interventi riservati dalla pianificazione all’iniziativa pubblica
possono essere affidati ai privati “fino all’approvazione del DRAG”, onde evitare, questa
deve ritenersi la “ratio” della norma, che l’intervento del privato possa compromettere
un’ordinata predisposizione del nuovo documento di pianificazione urbanistica. Nel caso di
specie, dunque, essendo ormai operante il DRAG, l’intervento del privato nelle zone F dovrebbe
essere precluso fino all’approvazione del PUG; b- il convenzionamento ex art.15, 5° comma,
della L.R. n.20/2001, oltre a garantire il pubblico interesse, deve altresì prevedere, come per le
opere di urbanizzazione primaria, la cessione gratuita in favore del Comune delle aree e dei
manufatti su di esse realizzati, trovando il proprietario il giusto ristoro nel lungo periodo di
gestione in concessione, eventualmente rinnovabile, dell’opera pubblica realizzata in
sostituzione del Comune. Dette argomentazioni trovano riscontri e sostegno: a- art.83, 7°
comma, delle NTA del Comune di Roma “…il Comune può consentire la realizzazione e gestione
delle aree destinate…anche ai proprietari che ne facciano richiesta,sulla base di un piano di
gestione da recepire in apposita convenzione; in questo caso, l’area e le attrezzature realizzate
sono cedute al Comune al termine della convenzione ove non rinnovata”; b- art.54 delle NTA del
Comune di Noicattaro: “Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria di cui al DM
1444/1968 (servizi di quartiere) e le zone F (attrezzature pubbliche di interesse generale)
possono essere sia di proprietà pubblica che di proprietà privata…le opere di urbanizzazione
secondaria e le zone F possono perciò essere realizzate e gestite da privati previa stipula di
apposita convenzione con il Comune che ne assicura l’uso pubblico…ciascuna convenzione dovrà
comunque prevedere che al termine del periodo di tempo cui la convenzione si riferisce la
proprietà dell’opera (manufatti ed area di sedime) passi in proprietà del Comune di Noicattaro”;
c- art.29 delle NTA del Comune di Palo del Colle: “…le aree per le urbanizzazioni secondarie si
possono raggruppare in due categorie: il “verde urbano” (9mq/ab) e i “servizi di quartiere” (9
mq/ab). Nelle aree ad esse destinate, individuate nelle tavole di zonizzazione del PUG, la
realizzazione delle opere avviene mediante intervento diretto. Queste aree, di cui deve essere
garantito l’uso pubblico, sono di proprietà pubblica. Le opere di urbanizzazione secondaria
possono essere realizzate e gestite da privati…ciascuna convenzione dovrà comunque prevedere
che al termine del periodo di tempo cui la convenzione si riferisce la proprietà dell’opera
(manufatti ed area di sedime), passi in proprietà al Comune”.
Concludendo sul punto lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n.54/2012 deve
ritenersi ILLEGITTIMO;
g) - che, infine, all’adunanza e alle votazioni relative all’approvazione della deliberazione
n.54/2012 presero parte, oltre al Sindaco interessato al provvedimento, anche alcuni
Consiglieri Comunali, anch’essi a vario titolo interessati e, quindi, si ritiene versassero in palese
situazione di incompatibilità, ex art. 78, 2° comma, del Dlgs n.267/2000, circostanza, questa,
che fu fatta rilevare in avvio di seduta dal Consigliere Comunale Enzo Cuscito.
5
6. Per questi motivi
si invitano le SS.LL. in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare i
provvedimenti consequenziali.
Gioia del Colle, 18 marzo 2013
In fede
DONATO LUCILLA ENZO CUSCITO
Consigliere Comunale Consigliere Comunale
“Pro.di.Gio” “Solidarietà e Partecipazione”
Coalizione “Per il Bene Comune”
Allegati:
1- nota Consiglieri Comunali Cuscito e Lucilla del 23.11.2012;
2- riscontro del Dirigente Servizio Urbanistica della Regione Puglia del 14.12.2012;
3- nota di riscontro del Dirigente dell’UTC del Comune di Gioia del Colle del 18.1.2013;
4- delibera del Consiglio Comunale n.54 del 18.12.2012.
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