1. IL BENESSERE
ANIMALE NELLA
COMUNITÀ
EUROPEA
Prospettive di
sistema in Italia
ed in Europa
Dr. Fabrizio de Stefani
Direttore del dipartimento funzionale di
sanità animale e sicurezza alimentare
Azienda ulss 4 del Veneto
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2. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Il benessere animale è un valore condiviso nella Comunità sancito dal Protocollo n. 33
sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al Trattato di Amsterdam che
modifica il Trattato sull’Unione europea:
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori
dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli
animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le
consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
(Gazzetta ufficiale n. C 340, del 10 novembre 1997)
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3. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Il riconoscimento che gli animali sono in grado di percepire la realtà e provare
emozioni in quanto “esseri senzienti” e sottendendone la dignità ontologica e
giuridica, ha poi trovato la sua massima espressione nel Trattato di Lisbona sul
funzionamento dell’Unione Europea che all’articolo 13 così recita:
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo
tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto
delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini
degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni
culturali e il patrimonio regionale.
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 115/50, del 9 maggio 2008)
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4. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Ma la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una
questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei
confronti dei prodotti agricoli.
Il consumatore oltre a pretendere una carne prodotta nel pieno rispetto delle norme
igienico sanitarie chiede che non siano inflitte inutili sofferenze agli animali da cui
provengono le carni.
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5. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
La sicurezza della catena alimentare è indirettamente influenzata inoltre dal
benessere degli animali a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere
degli animali, la loro salute e le tossinfezioni alimentari.
Stress e scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una
maggiore predisposizione alle malattie con un possibile maggiore rischio di
tossinfezioni alimentari causate dai batteri quali Salmonella, Campilobacter ed E. Coli
per i consumatori (fonte EFSA).
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6. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Il benessere degli animali deve diventare un ingrediente imprescindibile delle
produzioni alimentari nazionali e venete il cui portato etico può emergere come
fattore di vantaggio competitivo nei confronti di produzioni agroindustriali
concorrenti di maggiori dimensioni e potenzialità.
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7. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Per questi motivi, in virtù delle mutate sensibilità etiche e dello sviluppo di nuove
tecnologie in tema di stordimento e abbattimento, l’Unione Europea ha aggiornato la
direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
sostituendola con il Regolamento CE 1099/2009 sulla protezione degli animali durante
l’abbattimento, entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 2013.
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8. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Ma in cosa consiste questo nuovo Regolamento? Per illustrarne i contenuti, la
Commissione europea ha risposto a sei domande:
1. cosa c'è di nuovo?
2. interessa tutti gli animali macellati nell'UE?
3. quanti animali sono interessati?
4. questo regolamento si applica anche ai paesi terzi e come?
5. comporta ulteriori costi per le aziende? E per gli Stati membri?
6. sono vietati alcuni metodi di stordimento?
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9. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. cosa c'è di nuovo?
▪ È un Regolamento direttamente applicabile dal 1 gennaio 2013.
▪ Faciliterà l'armonizzazione delle attività e l’approccio uniforme degli operatori.
▪ Impone maggiore responsabilità degli operatori nell'adottare procedure operative
standardizzate per assicurare il benessere animale.
▪ Gli operatori dovranno valutare l'efficacia dei metodi utilizzati per lo stordimento
attraverso l'analisi di indicatori: gli animali storditi devono essere regolarmente controllati
per assicurare che non riprendano conoscenza prima della macellazione!
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10. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. cosa c'è di nuovo?
▪ Ogni macello, salvo i macelli di piccole dimensioni, dovrà avere un Responsabile del
Benessere Animale .
▪ I produttori di strumenti per lo stordimento devono fornire istruzioni per l'uso delle loro
attrezzature e su come monitorarne l'efficienza e la manutenzione.
▪ Il personale addetto al maneggiamento degli animali nei macelli dovrà essere in possesso
di un certificato di competenza relativa agli aspetti del benessere dei loro compiti.
▪ L'ottenimento del certificato è subordinata a verifica indipendente da organismi
riconosciuti dalle autorità competenti.
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11. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. cosa c'è di nuovo?
▪ È previsto il supporto scientifico al personale responsabile della vigilanza presso i macelli
sebbene vi siano difficoltà nel valutare sistemi di stordimento complessi…
▪ Nuove disposizioni di contenimento di spesa per la soppressione sanitaria (influenza
aviaria, afta…) con migliore programmazione, supervisione e rendicontazione.
▪ Divieto di utilizzo di metodi inadeguati di uccisione degli animali, tranne che in circostanze
eccezionali, ad esempio per la salvaguardia della salute umana o in caso di epizoozie
incontrollabili.
▪ Standards aggiornati sulla portata dei metodi di stordimento e di uccisione, sui parametri
elettrici minimi e sulla configurazione e allestimento dei macelli (stalle di sosta,
attrezzature per lo stordimento elettrico, ecc.)
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12. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
2. interessa tutti gli animali macellati nell'UE?
▪ No, ma si applica alla maggior di questi. Il regolamento riguarda l'uccisione degli animali
nei macelli e quelli di allevamento, degli animali da pelliccia, dei pulcini di un giorno e
degli animali macellati presso le aziende agricole.
▪ Per la soppressione di animali per esperimenti scientifici si applicherà una specifica
Direttiva attualmente in revisione.
▪ La soppressione di animali per altri motivi consentiti dalle legislazioni nazionali (caccia,
corride, controllo del randagismo e dei c.d. selvatici nocivi) non rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento 1099/2009 essendo questi casi esclusi dalle competenze
Comunitarie.
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13. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
3) quanti animali sono interessati?
Sulla base di dati raccolti prima adozione nel 2009, ogni anno sono macellati in EU:
▪ circa 360 milioni di maiali, pecore, capre e bovini (carni rosse);
▪ diversi miliardi di avicoli (carni bianche);
▪ circa altri 25 milioni di animali da pelliccia;
▪ 330 milioni di pulcini di un giorno.
▪ Il controllo delle malattie contagiose può richiedere l’uccisione di un elevatissimo numero
di animali.
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14. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
4. questo regolamento si applica anche ai paesi terzi e come?
▪ Sì come succedeva prima del 2013.
▪ Il regolamento impone ai macelli dei paesi terzi che esportano carne per l'UE il rispetto
degli standard con riferimento allo standard dell'Organizzazione mondiale per la salute
animale (OIE).
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15. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
5. comporta ulteriori costi per le aziende e per gli Stati membri?
▪ La valutazione dell'impatto è disponibile al pubblico (vedi fondo del regolamento).
▪ È basata su specifici studi socio-economici effettuati da parte di consulenti esterni.
▪ Ha preso in considerazione un elevato numero di pareri da parte delle parti interessate ed
è stata scritta in modo da minimizzare i possibili costi.
▪ Non è obbligatorio avere un Responsabile del Benessere Animale nei macelli di piccole
dimensioni.
▪ È stato concesso un periodo di transizione per l’adeguamento progressivo per le norme
applicabili alla progettazione, all'attrezzatura dei macelli e per la certificazione di idoneità
del personale operante nei macelli.
▪ Anche se… un certo numero di misure sono state già applicate da alcune aziende (su base
volontaria) o da alcuni Stati membri (come la legislazione nazionale).
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16. BENESSERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
6. Il regolamento vieta alcuni metodi di stordimento?
▪ Non si vieta l'uso del bagno d'acqua per i volatili da cortile, nonostante il metodo sia poco
rispettoso del benessere animale perché l’uso alternativo del gas non è stato
sufficientemente sviluppato per gli impianti nei macelli di piccole o medie dimensioni,
molto diffusi in Europa.
▪ La ragione per cui tali metodi restano permessi è che non esistono al momento valide
alternative praticabili.
▪ Il Regolamento prevede che la Commissione presenti un rapporto sui possibili metodi
alternativi per lo stordimento dei polli al massimo 4 anni dopo l’entrata in vigore del
Regolamento.
▪ L’uso del diossido di carbonio sarà ancora permesso in alcuni casi, e comunque a
concentrazioni inferiori al 40%, sebbene il parere degli scienziati non lo reputi idoneo al
rispetto del benessere.
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17. DIRITTI E BENESSERE ANIMALE
INCONTRO FORMATIVO PER GLI OPERATORI DELL‘AZIENDA ULSS 4
MONTECCHIO PRECALCINO 13 APRILE2013
18. DIRITTI E BENESSERE ANIMALE
Le relazioni
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19. POLITICA DEL BENESSERE ANIMALE IN EUROPA
Dr. Fabrizio Berto
Dirigente del servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti Azienda ulss 4 del Veneto
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20. LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI AL MACELLO
Dr.ssa Valentina De Nadai
Dirigente del servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale Azienda ulss 4 del Veneto
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21. LA PROTEZIONE DEGLI UNGULATI DOMESTICI
NELLE FASI DI MACELLAZIONE
Dr. Lucio Maculan
Dirigente del servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale Azienda ulss 4 del Veneto
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22. LA PROTEZIONE DEI VOLATILI NELLE FASI DI
MACELLAZIONE
Dr.ssa Valentina De Nadai
Dirigente del servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale Azienda ulss 4 del Veneto
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23. IL BENESSERE NEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI DA
REDDITO
Dr. Fabrizio Berto
Dirigente del servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti Azienda ulss 4 del Veneto
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24. LA GESTIONE DELLA VACCA A TERRA
Dr. Arnaldo Azzolin
Veterinario libero professionista Ordine dei Veterinari di Vicenza
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25. L’ABBATTIMENTO IN AZIENDA E LA MACELLAZIONE
D’URGENZA
Dr.ssa Valentina De Nadai
Dirigente del servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale Azienda ulss 4 del Veneto
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26. CORRETTE MODALITÀ DI SPOSTAMENTO E DI
CARICO
Dr. Fabrizio Berto
Dirigente del servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti Azienda ulss 4 del Veneto
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27. LEGISLAZIONE E SANZIONI
Dr. Alberto Piovanelli
Direttore f.f. del servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti Azienda ulss 4 del Veneto
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28. GRAZIE PER LA
PARTECIPAZIONE E
PER L’ATTENZIONE
Fabrizio de Stefani DVM
Direttore del Dipartimento di sanità animale e
sicurezza alimentare Azienda ULSS N° 4 del Veneto
fabrizio.destefani@ulss4.veneto.it