1. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 44 / 35 DEL 6.8.2008
—————
Oggetto: L.R. 2 agosto 2005, n.12: Unioni di comuni e comunità montane - Ulteriore presa
d’atto. Incentivazione forme associative anno 2008 - Proroga termini.
L’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica riferisce che la legge regionale 2 agosto 2005,
n. 12 recante “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per
l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”, disciplina gli ambiti
adeguati, le modalità di costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane e il
finanziamento delle funzioni svolte in forma associata.
L’Assessore rammenta che la Giunta regionale con la deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006,
ha approvato in via definitiva il Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali, al fine di dare
attuazione alla legge in argomento.
Precisa, altresì, che la Giunta regionale con le deliberazioni n. 48/37 del 29 novembre 2007, n.
53/2 del 27 dicembre 2007, n. 14 del 12 febbraio 2008, n. 12/23 del 26 febbraio 2008, n. 16/29 del
18 marzo 2008, n. 31/21 del 27 maggio 2008 e n. 34/12 del 19 giugno 2008 ha preso atto delle
unioni di comuni costituite in conformità alla citata legge regionale n. 12/2005 e che
successivamente alle date anzidette si sono costituite le unioni del “Sarrabus” tra i comuni di
Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius e “Arcipelago del Sulcis” tra i comuni di
Portoscuso, Gonnesa, Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco, di cui alla tabella allegata sub 1), per le
quali si rende necessaria una identica presa d’atto.
L’Assessore informa la Giunta che il processo aggregativo originato dalla legge suindicata ha
determinato, ad oggi, la costituzione di 29 forme associative, tra unioni e comunità montane,
coinvolgendo 244 comuni e soggiunge che altre forme associative, già deliberate dai rispettivi
consigli comunali, stanno definendo l’iter procedurale di costituzione.
Tale processo aggregativo, interessando oltre l’82% dei comuni, offre un quadro largamente
positivo dell’attuazione della norma di cui trattasi.
L’Assessore, pertanto, per le finalità di cui all’art. 11 e di cui al Capo III della legge regionale 2
1/ 2
2. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N.
DEL
agosto 2005, n. 12, propone di prendere atto delle due nuove unioni di comuni e di dare atto, nel
contempo, che le unioni di comuni e comunità montane regolarmente costituite sono quelle
descritte nella tabella allegata sub 2) alla presente deliberazione.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli enti locali, finanze
ed urbanistica, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole
di legittimità sulla proposta,
DELIBERA
di prendere atto dell’unione di comuni del “Sarrabus” tra i comuni di Castiadas, Muravera, San Vito,
Villaputzu e Villasimius e dell’Unione “Arcipelago del Sulcis” tra i comuni di Portoscuso, Gonnesa,
Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco, come risulta dalla tabella allegata sub 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
di dare atto che alla data odierna le unioni di comuni e le comunità montane costituite in conformità
alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, sono quelle descritte nelle tabella allegata sub. 2) e che
successivamente alla data di adozione della presente deliberazione l’elenco complessivo delle
unioni di comuni e delle comunità montane potrà essere integrato e modificato.
Di prorogare al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione delle istanze volte ad ottenere le
incentivazioni per l’esercizio associato delle funzioni per l’anno 2008, di cui alla delibera della
Giunta regionale n. 17/6 del 20 marzo 2008.
Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
2/ 2