Marco Tullio Giordano, Identità Digitale e Reputazione Online
1. “Di ciò che posso essere io per me, non solo
non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io
stesso” (L. Pirandello)
Identità Digitale e Reputazione Online
Università degli Studi di Milano Bicocca – A.A. 2010-2011
Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Informatica Giuridica
Prof. Andrea Rossetti
Avv. Marco Tullio Giordano – 25.03.2011
2. Sommario
¡ 1. Il concetto giuridico di Identità
¡ 2. L’Identità Digitale
¡ 3. La tutela dell’Identità Digitale
¡ 4. La Reputazione Online
3. 1. Il concetto giuridico di
identità
¡ Dalla “identificazione” alla “personalità”
¡ “Immagine” di un individuo nella società
¡ Proiezione sociale della sua personalità
Ma .. L’immagine di una persona è il modo con cui essa è vista
dagli altri, ma non vi saranno mai due soggetti che vedono la
persona allo stesso modo.
4. Inizialmente..
¡ Esigenze di identificazione
¡ Tutela del Nome e dell’Immagine
¡ Nome: artt. 6 - 9 c.c. & art. 22 Cost.
¡ Immagine: art. 10 c.c.
(oggi: impronta digitali, dati biometrici, firma digitale, usernames,
codici attribuiti dalle P.A.)
5. Attualmente…
¡ L’identità personale non può essere limitata all’esigenza di
identificazione della persona e conseguentemente la sua tutela
non può essere circoscritta al nome, all’immagine e ad altri mezzi di
individuazione.
¡ S i t u a z i o n e g i u r i d i c a d e l l ’ i d e n t i t à p e r s o n a l e , e l e m e n t o
caratterizzante della persona e quindi strettamente connesso alle
garanzie costituzionali della tutela dei diritti fondamentali.
¡ All’identità corrispondono una serie di attività, idee, esperienze, che
esprimono convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che
differenziano e – al tempo stesso – qualificano l’individuo.
6. Evoluzione del diritto
all’identità
¡ Da…“Il diritto all’identità personale” di Adriano De Cupis
(1949) (da segni distintivi a tutela della persona)
¡ .. Attraverso.. giurisprudenza di merito, di legittimità e Corte
Costituzionale
¡ … Fino al riconoscimento normativo (L. 31 Dicembre 1996, n.
675)
7. Giurisprudenza
¡ Pretura di Roma, 6.05.1974 (Pubblicità Referendum sul divorzio):
Costituisce violazione del diritto all’identità personale, inteso quale
diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale,
l’affissione di un manifesto per la propaganda a favore della
legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l’immagine di persone che,
pur essendo fautori dell’istituto del divorzio, vengano fatti apparire
quali esponenti abrogazionisti.
¡ Riconoscimento dell’interesse della “verità sulla persona”
¡ Contra: Corte di Cassazione, 13.07.1971, n. 2242
8. Giurisprudenza
¡ Pretura di Roma, 7.05.1974 (citazioni di Togliatti sul divorzio): è
illecita la riproduzione di frasi volutamente incomplete e con
intento illecito, che mirano a ledere l’identità, questa volta non
di una persona, bensì comunque di un soggetto giuridico quale
appunto un Partito.
¡ Contra: Pretura di Pontedera, 10.05.1974 (stessa istanza): i diritti
soggettivi sono tipici e, pertanto, nel caso di specie manca la
previsione di un diritto soggettivo di un partito politico a che
non venga manipolato il pensiero di un proprio leader.
9. Caso Veronesi (anni ‘80)
¡ Intervista Veronesi su relazione “fumo-tumori”
¡ Dichiarazioni su “less harmful cigarettes”
¡ Utilizzo improprio da parte della Austria Tabakwerke
¡ Sentenza di I Grado (19.06.1980 Tribunale di Milano)
¡ Sentenza di Appello (2.11.1982)
¡ Tutela dell’identità personale riconosciuta attraverso
interpretazione estensiva del diritto al nome ex artt. 6 e 7 c.c.
10. Caso Veronesi (anni ‘80)
¡ “La salvaguardia dell’identità personale, rispetto alla quale il
nome come segno di identificazione svolge una funzione
strumentale, attiene pur sempre alla personalità come insieme
di elementi che concorrono a formare l’immagine che una
persona offre di sé alla collettività”
¡ Riconosciuto così il diritto all’identità personale come garanzia
affinchè il nome di una persona fisica sia considerato “il
simbolo dell’intera personalità dell’individuo morale,
intellettuale e sociale”.
11. Caso Veronesi (Cassazione)
¡ Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769
¡ Specifica un fondamento giuridico preciso all’identità personale,
distaccando la tutela di tale diritto dalla fattispecie del diritto al
nome ed all’immagine, e configurando, piuttosto, un oggetto
autonomo di diritto della personalità, direttamente garantito
dalla Costituzione.
¡ Diverso dal “Diritto alla riservatezza”, poiché il primo tutela la
fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il
secondo la non rappresentazione delle proprie vicende
personali.
12. Caso Veronesi (Cassazione)
¡ Riconosciuto l’interesse, meritevole di tutela giuridica, di essere
rappresentato, nella vita di relazione, con la propria vera
identità, così come questa nella realtà sociale, generale o
particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta […].
¡ Non attraverso interpretazione estensiva degli artt. 6-7-10 c.c.
¡ Intangibilità dell’identità personale deriva da art. 2 Cost.
¡ Art. 2 Cost. quale “fattispecie aperta”
13. Fondamento costituzionale
¡ La dottrina aveva già provato a rinvenirlo nell’art. 2 Cost.
¡ Opposizione alla lettura dell’art. 2 quale fattispecie aperta
¡ Contrasto con art. 21 (manifestazione del pensiero)
¡ Non diritto alla “verità”, ma solo “divieto di menzogna”
¡ Sentenze n. 11/1956, n. 29/1962, n. 1, 29 e 37/1969, n. 238/1975,
n. 98/1979…. Fino a riconoscimento “diritto alla libertà sessuale”
n. 561/1987.
14. Fondamento Costituzionale
¡ Riconoscimento “nuovi diritti” con sentenza 3 febbraio 1994, n.13
¡ (richiesta di mantenere il cognome materno dopo 40 anni
perché entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente
garantito all’identità personale)
¡ Riconoscimento diritto identità personale nell’alveo dell’art. 2
Cost.
¡ Diritto di essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di
partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed
esperienze, convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali
che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo.
15. Fondamento Costituzionale
¡ “L’identità personale costituisce quindi un bene di per sé
medesima, indipendentemente dalla condizione personale e
sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a
ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia
preservata”
Conferme:
¡ Sentenza 23 luglio 1996, n. 267(illegittimità art. 262 c.c.)
¡ Sentenza 11 maggio 2001, n. 120 (illegittimità art. 299 co. 2 c.c.)
¡ Sentenza 28 novembre 202, n. 494 (illegittimità artt. 278-251 c.c.)
16. Riconoscimento normativo
¡ Art. 2 Cost.
¡ Art. 1 L. 31 Dicembre 1996, n. 675
¡ Art. 2 d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
¡ Artt. 2577 e ss. c.c. (diritto d’autore)
¡ Questi testi, in realtà, menzionano ma non definiscono la
nozione di identità personale, la quale rimane pertanto una
nozione di estrazione giurisprudenziale e dottrinale.
17. Identità & Riservatezza
¡ Identità personale = verità delle informazioni
¡ Riservatezza = segretezza delle informazioni
¡ Non mancano, tuttavia, punti di convergenza, laddove la
raccolta di dati, riservati o meno, possa servire ad identificare il
soggetto.
18. Identità & Reputazione
¡ Non si può far coincidere il diritto all’identità personale con
quello all’onore della reputazione (artt. 595 e 185 c.p.)
¡ La lesione dell’identità personale potrebbe ledere l’onore di un
individuo, ma non necessariamente.
¡ Una distorsione della verità sulla persona potrebbe non ledere
l’onore o la reputazione dell’interessato, ma distorcere la sua
verità e la sua immagine pubblica.
19. Fonti internazionali
¡ 1948 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (artt. 12 e 19)
¡ 1950 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 10)
¡ Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 8)
20. In conclusione..
¡ Fattispecie autonoma, nonostante il rimando all’analogia
¡ Il diritto all’identità personale tutela “l’interesse di essere
rappresentato, nella vita di relazione, con la propria vera
identità, così come questa nella realtà sociale, generale o
particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con
l’esplicazione dei criteri della normale diligenza o buona fede
oggettiva” (Cass. 3769/1985).
¡ E’ il diritto a “non vedersi all’esterno alterato, travisato,
offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico,
sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si era
estrinsecato ed appariva, in base a circostanze concrete ed
univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale”.