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Le fonti rinnovabili: aspetti autorizzativi
e sistemi di incentivazione
18 Febbraio 2014

Avv. Cristina Baglivo
c.baglivo@inwind.it
IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO COMUNITARIO
Principale normativa in materia di ambiente
 Direttiva 79/409/CEE (cd. Direttiva Birds)
 Direttiva 85/337/CEE (norme in materia di VIA)
 Direttiva 97/11/CE (norme in materia di VIA, integra e sostituisce la precedente)
 Direttiva 92/43/CE (cd. Direttiva Habitat)

Principale normativa in materia di mercato dell’energia elettrica e di produzione

energetica da fonti rinnovabili
 Direttiva 96/92/CE (Liberalizzazione mercati dell’energia elettrica)
 Direttiva 2001/77/CE (Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

 Direttiva 2009/28/CE (sostituisce la precedente, impone obiettivi obbligatori e non più
indicativi per le rinnovabili; gli Stati Membri la devono recepire entro il 5/12/2010)
IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE
Il sistema italiano evidenzia una normativa ambientale ed energetica articolata per
settori, intervenuta in tempi diversi e che rivela la mancanza di una disciplina organica
e di un attore responsabile del coordinamento unitario; le normative sono dettate,
infatti, nell’ambito di discipline specifiche, anche molto particolareggiate, con
riferimento ai diversi comparti nei quali la materia ambientale e quella energetica
possono suddividersi.

Per chi lavora in campo ambientale ed energetico, orientarsi tra i meandri di una
normativa in costante evoluzione, caratterizzata da regole numerose e di difficile
lettura, è estremamente arduo.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE
Principale normativa in materia di ambiente
 D.P.R. 12 Aprile 1996 (recepimento della Direttiva 85/337/CEE)
 D.P.C.M. 3 Settembre 1999 (adeguamento del precedente alla Direttiva 97/11/CE)

 D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
 D.P.C.M. 12 Dicembre 2005 (individua la documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.146, comma 3 del Codice)
 D.Lgs. 29 Aprile 2006, n.152 “Codice o Testo Unico dell’Ambiente”
 D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”
(sostituisce la Parte Seconda del Testo Unico Ambientale: Procedure per la VAS, per la
VIA e per l’AIA)
IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE
Principale normativa in materia di procedimenti autorizzativi, mercato dell’energia
elettrica e di produzione energetica da fonti rinnovabili
 D.Lgs. 16 Marzo 1999, n.79 (recepimento della Direttiva 96/92/CE)
 L. 3 Agosto 2004, n.239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
 D.Lgs. 29 Dicembre 2007, n.283 (recepimento della Direttiva 2001/77/CE)
 L. 23 Luglio 2009, n.99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia” (limitate ma importanti modifiche al D.Lgs.
387/2003)
 D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”
 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”
D.M. 6 luglio 2012 “Attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici"
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
 Il procedimento di VIA deve concludersi entro 150 giorni dalla proposizione
dell’istanza. In casi di particolari complessità, il termine può essere prolungato di
ulteriori 90 giorni.
 Il provvedimento di VIA deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti
di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di
relativa competenza. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali
impugnazioni.
 L’autorizzazione unica non può essere rilasciata prima che il procedimento di
screening e, ove necessario, quello di VIA si siano conclusi.
 Ampia discrezionalità tecnica.

 Nel caso degli impianti eolici vi è la partecipazione obbligatoria del rappresentante
del Ministero per i Beni Culturali.
La VIA comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening)
b) la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto
d) lo svolgimento di consultazioni
e) la valutazione del SIA e degli esiti delle consultazioni

f) la decisione
g) l'informazione sulla decisione
h) il monitoraggio
I SOGGETTI

Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto
Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi
in materia di VIA
Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale,
possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani,
programmi o progetti
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse
Lo Studio di Impatto Ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a. una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla
sua localizzazione ed alle sue dimensioni
b. una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare gli impatti negativi rilevanti
c. i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul
patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in
fase di esercizio
d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente,
ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della

scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale
e. una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
f. una sintesi non tecnica
LA CONSULTAZIONE
• Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo SIA, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
• L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo
svolgimento di un'inchiesta pubblica per l’esame del SIA, dei pareri forniti dalle
Pubbliche Amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

• Qualora tale inchiesta non abbia luogo, il proponente, può, anche su propria richiesta,
essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato
pareri o osservazioni.
• Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle

osservazioni, ai rilievi emersi nell’ambito dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio,
ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario.
• Tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblicata a mezzo stampa e sul sito
web dell’Autorità competente
LA VALUTAZIONE
 L'autorità competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, le
osservazioni, obiezioni e suggerimenti, nonché, nel caso dei progetti di competenza

dello Stato, il parere delle Regioni interessate.
 Il proponente trasmette l'istanza a tutti i soggetti competenti in materia ambientale
interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia

ambientale.
Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla
presentazione dell’istanza da parte del proponente, ovvero nell'ambito della
Conferenza dei Servizi eventualmente indetta dall'autorità competente. Entro il
medesimo termine si esprime anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
 Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia
ambientale, inclusa l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

 Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e
dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
 I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione
del provvedimento. Trascorso detto periodo la procedura di VIA deve essere reiterata.
 Il provvedimento di VIA è pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente
indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
LO SCREENING
 Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale. Tali documenti sono soggetti a forme di pubblicità legale.
 Entro 45 giorni chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
Nei successivi 45 giorni, l’autorità competente qualora il progetto non presenti
potenziali effetti negativi apprezzabili sull’ambiente, esclude il progetto dalla procedura
di VIA.
 Sono soggetti a screening gli impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW e gli
impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con
potenza complessiva superiore a 1 MW.
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (art.6 del D.P.R. 120/2003)
 Ha come obiettivo quello di salvaguardare l’integrità e garantire la funzionalità dei
siti della rete Natura 2000 attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti o
interventi, non direttamente connessi alla conservazione dei siti stessi, che ne

condizionano l’equilibrio ambientale.
 In caso di interventi che possono avere incidenze significative sulle specie e gli
habitat presenti in un sito, è obbligatorio presentare lo studio di Valutazione di
Incidenza volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono

avere.
 Per i progetti assoggettati a VIA, che interessano Siti di Importanza Comunitaria e
Zone Speciali di Conservazione, la VI è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA
che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e

sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
 L’autorità competente ha 60 giorni per esprimersi, e può chiedere una sola volta
delle integrazioni, a seguito delle quali il termine suddetto decorre nuovamente.
LA VIA (…O LE VIA) A LIVELLO REGIONALE
Regione

Atto

Abruzzo

D.G.R. 22 Marzo 2002, n. 119 “L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 - Approvazione dei "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" (BUR 14 Giugno
2002, n. 73, Numero speciale)
L.R. 13 Febbraio 2003, n.2, testo coordinato con la L.R. 49/2004 e con la L.R. 5 del 28 marzo 2006 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in
attuazione della Parte III del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)” (BUR 21 Febbraio 2003, n. 5)
L.R. 3 Marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” (BUR 12 Marzo 1999, n. 9)

Basilicata

L.R. 11 Agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” (BUR 20 Agosto 1999, n. 47)
L.R. 14 Dicembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente” (BUR 21 Dicembre 1998, n. 73)

Calabria

Regolamento Regionale 14 Maggio 2009, n. 5 "Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di
valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»)"
Regolamento regionale 4 Agosto 2008, n. 3 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica
e delle procedure di rilascio delle AIA” (BUR 16 Agosto 2008, n. 16)

Campania

Decreto del Presidente della Regione 29 Gennaio 2010, n.10 “Emanazione del regolamento – Disposizioni n materia di valutazione di impatto ambientale –
Regolamento n. 2/2010” (BUR 1 Febbraio 2010, n. 10)
Decreto del Presidente della Regione 29 Gennaio 2010, n.9 “Emanazione del regolamento – Disposizioni n materia di procedimento di valutazione di incidenza
– Regolamento n. 1/2010” (BUR 1 Febbraio 2010 n. 10)
D.G.R. 11 Maggio 2007, n. 834 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
generale ed attuativa, come previsto dagli articoli 6 e 30 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio"” (BUR 18 giugno
2007, n. 33)

Emilia Romagna

L.R. 16 Novembre 2000, n.35 “Modifiche alla L.R. 18 Maggio 1999, n.9 concernent: “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”. (BUR 20
novembre 2000, n. 167)
L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” (BUR 21 Maggio 1999, n. 66)

Friuli Venezia Giulia

D.G.R. 4 Gennaio 2010, n. 16 “Dlgs 42/2004, articolo 146 , comma 6 e articolo 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di
organizzazione per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio” (BUR 27 Gennaio 2010, n. 4)
L.R. 30 Dicembre 2009, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010) (art.4, commi 17-23)”
(BUR 7 Gennaio 2010, n. 1)
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Luglio 1996, n. 245/Pres. “Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione.” (BUR 11 Settembre 1996, n. 37)
Regione

Lazio

Liguria

Lombardia

Atto
Determinazione del Direttore 26 Maggio 2010, n. B2767 “Disposizioni operative relative all’attivazione dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
e di Valutazione di Impatto Ambientale e approvazione dell’elenco della documentazione tecnico-amministrativa da presentare ai sensi del D.Lgs del 3 aprile
2006, n. 152” (BUR 21 Giugno 2010, n. 23)
D.G.R. 15 Maggio 2009, n.363 “D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di
semplificare i procedimenti di valutazione ambientale” (BUR 28 Luglio 2009, n. 28)
L.R. 11 Agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio Art. 1, commi da 19 a 23 - Disposizioni sulle
procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Modifica all’articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6”
(BUR 14 Agosto 2008, n. 30)
L.R. 30 Dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” (BUR 20 Gennaio 1999, n. 1)
L.R. 19 Agosto 1996, n. 37 “Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 1995” (BUR 11 Settembre 1996, n. 18)
L.R. 5 Febbraio 2010, n.7 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative –
Collegato ordinamentale 2010” (BUR 8 Febbraio 2010, n. 6)
L.R. 2 Febbraio 2010, n.5 “Norme in materia di Valutazione di impatto ambientale (BUR 4 Febbraio 2010, n. 5)
Decreto Direttore Generale al Territorio e Urbanistica 30 Dicembre 2009, n.14545 “Approvazione del secondo aggiornamento dell’elenco degli enti locali
idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12
L.R. 3 Settembre 1999, n. 20 “Norme in materia di impatto ambientale” (BUR 6 Settembre 1999, n. 36)

Marche

L.R. 12 Giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23
febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10- Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000” (BUR 21 Giugno 2007, n. 55)
L.R. 14 Aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” (BUR 22 Aprile 2004, n. 40)

Molise

D.G.R. 12 Gennaio 2010, n.4 “Arpa Molise - Istruttoria tecnica degli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale
(Screening) - L.R. 21-2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 5, comma 1 – SPECIFICAZIONI” (BUR 1 Febbraio 2010, n. 3)
D.G.R. 17 Ottobre 2003, n.1241 “Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 - Deliberazioni della Giunta regionale n. 1006/2000, n. 1183/2000 e n. 329/2003 Sostituzione componente COMITATO TECNICO V.I.A. e riapprovazione regolamento interno” (BUR 15 Novembre 2003, n.23)
L.R. 30 Novembre 2000, n.46 “Rettifiche all’Allegato A della legge regionale n.21 del 24 Marzo 2000” (BUR 30 Novembre 2000, n.24)
L.R. 24 Marzo 2000, n. 21 “Disciplina della procedura di impatto ambientale” (BUR 1 Aprile 2000, n. 7)
Regione

Piemonte

Atto
D.G.R. 16 Marzo 2009, n. 63-11032 “Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni
concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione”
(BUR 19 Marzo 2009, n. 11)
D.C.R. 30 Luglio 2008, n. 211-34747 “Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (BUR 7 Agosto 2008, n. 32)
D.G.R. 4 Giugno 2008, n. 23-8898 “Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt. 10,11 e 12 della l.r. 40/1998 e alla
predisposizione degli elaborati progettuali su supporto informatico” (BUR 19 Giugno 2008, n. 25)
D.G.R. 3 Dicembre 2007, n. 3-7656 “Adozione del documento "Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale
e nel procedimento di VIA"” (BUR 13 Dicembre 2007, n. 50)
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 Agosto 2002, n. 6/AQA “Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla d.c.r. 27 dicembre
2001, n. 217-41038” (BUR 8 Agosto 2002, n. 32)
D.G.R. 19 Marzo 2002, n. 75-5611 “Legge regionale 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
Riorganizzazione allegati.” (BUR 11 aprile 2002, n. 15)
D.C.R. 27 Dicembre 2001, n. 217-41038 “Direttiva CE 97/11 - Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"” (BUR 31 Gennaio 2002, n. 5)
D.G.R. 28 Maggio 2001, n. 42-3096 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione", in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale” (BUR 20 Giugno 2001, n. 25)
L.R. 10 Novembre 2000, n. 54 “Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e
le procedura di valutazione".” (BUR 15 Novembre 2000, n. 46)
D.G.R. 1 Marzo 2000, n. 82 – 29571 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 40/1998 in attuazione del DPCM 03.09.1999. Adozione con i poteri del
Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto. Riadottata con deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 6-29961 e
ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2000, n. 8-16099” (BUR 15 Marzo 2000, n. 11)
D.G.R. 12 Luglio 1999, n. 18 – 27763 “L.r. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni
regionali.” (BUR 21 Luglio 1999, n. 29)
D.G.R. 12 Aprile 1999 e s.m.i., n. 21 – 27037 “L.r. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione":
individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative” (BUR 28 Aprile 1999, n. 17)
L.R. 14 Dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” (BUR 17 Dicembre 1998, n. 50)
Regione

Atto

Puglia

L.R. 14 Giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (BUR
18 Giugno 2007, n. 87)

Sardegna

L.R. 7 Agosto 2009, n.3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” (BUR 18 Agosto 2009, n.27)
D.G.R. 23 Aprile 2008, N. 24/23 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e
di valutazione ambientale strategica”

Sicilia

L.R. 16 Aprile 2003, n.4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto
ambientale” (GURS 17 Aprile 2003, n. 17)
Decreto Assessoriale 14 Novembre 1997 “Schemi generali per il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale delegate alle Province regionali” (GURS 10
Gennaio 1998, n. 2)
L.R. 3 Ottobre 1995, n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente” (GURS 5 ottobre 1995, n. 51)

Toscana

L.R. 12 Febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di
incidenza” (BUR 17 Febbraio 2010, n. 9)
L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (BUR 12 Gennaio 2005, n. 2)

Umbria

L.R. 9 Aprile 1998, n. 11 “Norme in materia di impatto ambientale” (BUR 22 Aprile 1998, n. 26)

Valle d'Aosta

L.R. 26 Maggio 2009, n. 12 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e
85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009”
(BUR 30 Giugno 2009, n. 26)

Veneto

D.G.R. 6 Aprile 2004, n. 1000 “Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - D.Lgs. n. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. R.D. n. 1775/1933. Criteri e procedure” (BUR 30 Aprile 2004, n. 46)
L.R. 26 Marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA” (BUR 30 Marzo 1999, n. 29)

Provincia Autonoma di
Bolzano
Provincia Autonoma di
Trento

L.P. 5 Aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti” (BUR 17 Aprile 2007, n. 16)
L.P. 23 Maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, corsi d'acqua ed aree protette” (BUR 5 giugno 2007, n. 23)
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 Novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28
"Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".” (BUR 30 Gennaio 1990, n. 5)
L.P. 29 Agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente” (BUR 6 Settembre 1988, n. 40)
L’AUTORIZZAZIONE UNICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI
DA FONTI RINNOVABILI (D.Lgs. 387/2003)
La ratio, così come enunciata nell’art. 1 recante le finalità della norma, è quella primaria di
promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato italiano e comunitario, in conformità alla disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente.
Si deve al testo normativo l’aver contribuito ad individuare puntualmente come fonti energetiche
rinnovabili “le fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”.
L’articolo 12 delinea in dettaglio le regole volte alla razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative.
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA, rilasciata dalla Regione o dalle
province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico
 La AU sostituisce tutte le autorizzazioni, i permessi ed i nulla osta per la costruzione
e l’esercizio degli impianti
 Il procedimento unico (Conferenza dei Servizi ex L. 241/1990) al quale partecipano
tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti deve essere avviato entro 30 giorni
dall’istanza e deve concludersi in 180 giorni (termini perentori !) inclusivo di eventuali
VIA o AIA
 Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti (è prevista quindi la procedura di esproprio) e localizzabili in
aree agricole

 La AU prevede l’obbligo del ripristino ambientale dell’area occupata dall’impianto
dopo la sua dismissione
 Non sono previste misure di compensazione a favore di Regioni o Province
 Si prevede la definizione di Linee guida nazionali per l’AU e di criteri per il corretto
inserimento degli impianti nel paesaggio (in particolare, eolici)
 No AU ma DIA per piccoli impianti (Tabella A) o permesso di costruire ai sensi del
D.M. 19 Febbraio 2007
LA CONFERENZA DEI SERVIZI (L. 241/90)
La CdS trova la sua disciplina nel Capo VI della L. 241/1990 e ha la natura di

semplificare l'azione amministrativa essendo finalizzata alla più celere formazione di
atti complessi, per i quali si rende necessario il concorso di volontà di più
Amministrazioni.
Nelle CdS vengono prodotti tutti i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e

gli assensi di tutte le Amministrazioni coinvolte in un determinato procedimento
amministrativo, con lo scopo precipuo di far emergere e di comparare tutti i possibili
interessi pubblici coinvolti e destinati a sintetizzarsi nel provvedimento finale.
La CdS (e non la VIA) costituisce il momento istruttorio finale e centrale da assumere a

base della valutazione sull'autorizzazione da adottare da parte dell'Ente competente.
In questo modo tutte le Amministrazioni coinvolte sono costrette a riunirsi. Dalla CdS,
che può avere numerose sessioni, dovrebbe uscire un atto autorizzativo incorporante,
in forma unitaria, tutta la serie di provvedimenti che altrimenti i soggetti richiedenti

dovrebbero ottenere dai diversi enti preposti (Regione, Provincia, Comune, Comunità
montana, Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato, ARPA, ASL, AdB, ecc.).
All'esito dei lavori della CdS, e in ogni caso scaduto il termine di 90 giorni (salvo

proroghe inerenti il procedimento di VIA), l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,

nullaosta o atto di assenso comunque denominato di pertinenza delle Amministrazioni
partecipanti o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti alle predetta
Conferenza.
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del

proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino Ufficiale della Regione, in caso di VIA regionale, e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
L’AUTORIZZAZIONE UNICA (!!!) A LIVELLO REGIONALE
Ma secondo quali criteri gli Enti convocati in CdS decidono se un progetto di impianto
è o no autorizzabile? Questo è il vero problema, ed è infatti a questo punto che il
meccanismo normativo si è inceppato.

Le Linee Guida Nazionali previste dal D.Lgs. 387/2003 avrebbero dovuto indicare,
appunto, le modalità procedimentali ed i criteri tecnici da applicarsi alle procedure per
la costruzione e l’esercizio degli impianti, con riferimento anche ai criteri di
localizzazione.

La mancanza di un modello generale, nazionale ed unitario ha fatto sì che, dal 2003 ad
oggi, le Regioni abbiano prodotto una babele di discipline con disposizioni
diversificate le une dalle altre. E non solo: nel caso in cui le Regioni hanno delegato la

materia alle Province, l’iter autorizzativo arriva a diversificarsi tra Provincia e Provincia
in una stessa Regione.
A questa molteplicità di norme, si aggiunge il fatto che esse sono spesso restrittive ed
in controtendenza con i criteri di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché
di celerità e semplificazione.

Questa situazione di grande confusione, incertezza e difficoltà ha portato ad

innumerevoli da parte dei proponenti ai TAR e ad annullamenti (parziali o totali) di
alcune normative regionali a seguito di impugnazioni da parte del Governo (es. contro
le Leggi di Molise, Puglia e Basilicata).
Regione

Atto/Note

Abruzzo

D.G.R. 12 Agosto 2008, n. 760 " Modifiche alla Dgr 351/2007 sulla autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"
(BUR 5 Settembre 2008, n. 51)
D.G.R. 12 Aprile 2007 n. 351 "D.Lgs. n. 387/2003 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"" (BUR 9 Maggio 2007, n. 26)

Basilicata

L.R. 19 Gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale - Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 - Lr n. 9/2007"
(BUR 19 Gennaio 2010, n. 2)
L.R. 26 Aprile 2007, n. 9 "Disposizioni in materia di energia." (BUR 27 Aprile 2007, n. 20)
L.R. 8 Marzo 1999, n. 7 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (BU 18 Marzo 1999, n. 17)

Calabria

L.R. 29 Dicembre 2008, n. 42 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" (BUR 30 Dicembre 2008, n. 24)

Campania

D.G.R. 20 Marzo 2009, n. 500 "D.Lgs. 387/03 - comma 3 art. 12 - L.R. n. 1/2008: nuove linee-guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione
unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Modifiche ed integrazioni alla
Delib.G.R. n. 1955/2006" (BUR 6 Aprile 2009, n. 22)

Emilia Romagna

L.R. 23 Dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" (BUR 28 Dicembre 2004,
n. 175)

Friuli Venezia Giulia

L.R. 19 Novembre 2002, n.30 "Disposizioni in materia di energia" (BUR 20 Novembre 2002, n. 47) e s.m.i.

Lazio

D.G.R. 18 Luglio 2008, n. 517 " Approvazione delle "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18"
(BUR 7 Ottobre 2008, n. 37)
L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" (BUR 30 Dicembre 1999, n. 36) e s.m.i.

Liguria

L.R. 29 Maggio 2007 , n. 22 "Norme in materia di energia" (BUR 6 Giugno 2007, n. 11)

Lombardia

D.G.R. 25 Novembre 2009. n. 8/10622 "Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) –
Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti" (BUR 30 Novembre 2009, n. 48)

Marche

L.R. 12 Giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23
febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000" (BU 21 Giugno 2007, n. 55)
Regione

Atto/Note

Molise

D.G.R. 16 Novembre 2009, n. 1074 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli
impianti nel paesaggio, in attuazione del Pear e della legge regionale del 7 agosto 2009, n. 22: Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise" (BUR 1 Dicembre 2009, n. 29)

Piemonte

L.R. 7 Ottobre 2002, n. 23 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali
23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79" (BUR 10 Ottobre 2002, n. 41)
L.R. 26 Aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (BUR 3 Maggio 2000, n. 18)

Puglia

L.R. 21 Ottobre 2008, n. 31 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di
immissioni inquinanti e in materia ambientale” (BUR 24 Ottobre 2008, n. 167)
Determinazione del Dirigente Settore Industria Energetica 7 maggio 2007, n. 429 "Criteri di priorità della valutazione delle domande di autorizzazione unica ai sensi
della Delibera di Giunta regionale n. 35 del 6 febbraio 2007" (BUR 24 Maggio 2007, n. 77)
D.G.R. 23 Gennaio 2007, n. 35 "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del
provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio" (BUR 6 Febbraio 2007, n. 19)

Sardegna

L.R. 7 Agosto 2009, n.3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale" (BUR 18 Agosto 2009, n.27)

Sicilia

Decreto Presidenziale 9 Marzo 2009 "Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale
siciliano (P.E.A.R.S.) - Approvazione." (GURS 27 Marzo 2009, n. 13)

Toscana

L.R. 23 Novembre 2009, n.71 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39" (BUR 27 Novembre 2009, n. 50)
L.R. 24 Febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" (BUR 7 Marzo 2005, n. 19)

Umbria

D.G.R. 19 Maggio 2008, n. 561 "Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di
autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 L.R. 26 marzo 2008, n.5" (BUR 11
Giugno 2008 n. 27)
Regione

Atto/Note

Valle d'Aosta

D.G.R. 10 Febbraio 2006, n. 343 "Approvazione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento
autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto attiene all’attività della Conferenza di servizi"
(BUR 28 Marzo 2006, n. 13)
L.R. 14 Ottobre 2005, n. 23 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici" (BUR 8 Novembre 2005, n. 45)

Veneto

D.G.R. 4 Agosto 2009 n. 2373 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)" (BUR 1 Settembre 2009, n. 72)

Provincia Autonoma di
Bolzano

Decreto del Presidente della Provincia 28 Settembre 2007, n. 52 "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, articolo 44-bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica
provinciale – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel verde agricolo e s.m.i." (BU 16 Ottobre 2007, n. 42)

Provincia Autonoma di
Trento

L.P. 29 Dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge
finanziaria)" (BU 3 Gennaio 2006, n. 1)
L.P. 6 Marzo 1998, n. 4 "Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale
provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7" (BU 17 Marzo
1998, n. 12)
LE LINEE GUIDA NAZIONALI (DOPO 7 ANNI !!!)
Sulla Gazzetta Ufficiale n°319 del 18 Settembre 2010 è stato finalmente pubblicato il

D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”. Le Regioni e le Province autonome hanno 90 giorni di tempo dalla
pubblicazione per recepire il testo.

In generale, il testo approvato non introduce particolari novità ma conferma, in punto
di procedimento amministrativo, quanto già previsto nella normativa nazionale vigente
in materia (in larga misura viene recepito pedissequamente il contenuto dell'art. 12 del
D. Lgs. n. 387/2003) e ricalca, in parte, quanto contenuto negli strumenti regionali sino
ad ora utilizzati.
I PREGI
uniformare una volta per tutte i procedimenti a livello nazionale evitando, così, agli
operatori del settore di barcamenarsi nella babele dei regolamenti regionali ad oggi

vigenti
• avvio automatico del procedimento in caso di mancanza di comunicazioni circa la
completezza della documentazione o l'improcedibilità da parte delle Amministrazioni
competenti nel termine dei 15 giorni previsti

• aver slegato la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del
procedimento alla presentazione di convenzioni o atti di assenso o gradimento da
parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto
• aver stabilito delle percentuali massime sulle spese di istruttoria (non superiori allo
0,03% dell’investimento) e sulle misure di compensazione (3% del fatturato annuo).
I DIFETTI
• restano le perplessità sull'attuazione da parte delle Regioni e delle Province delegate
del nuovo Procedimento Unico, in particolare in termini di rispetto della tempistica di
avvio e di conclusione e delle modalità di svolgimento del procedimento stesso.
A questo proposito si evidenzia come nulla sia cambiato riguardo ai termini che
scandiscono l'iter procedimentale rispetto a quanto previsto prima delle Linee guida
nazionali e che, proprio il mancato ottemperamento da parte delle Amministrazioni
responsabili dei tempi indicati in normativa, ha generato buona parte dei contrasti con
i proponenti di impianti con l'inevitabile risultato di provocare innumerevoli
contenziosi amministrativi

che si sono quasi sempre conclusi a favore dei

ricorrenti/proponenti (è recentissima una sentenza del TAR confermata, ed appesantita
in termini di risarcimento danni, che ha condannato la Regione Sicilia a rimborsare 20
milioni di euro).
• viene data la facoltà (con la debole motivazione di accelerare l'iter - NdR) alle Regioni
ed alle Province autonome di indicare aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti (le modalità sono indicate nell'allegato 3) e che, per le

loro caratteristiche, determinerebbero una elevata probabilità di esito negativo delle
valutazioni in sede di autorizzazione. L’indicazione deve essere motivata e deve non
contrastare le politiche di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso
atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da
fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)
• è previsto l’impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a
garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in
pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione
bancaria o assicurativa ma l'importo dovrà essere stabilito in via generale dalle Regioni
o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere suddette; la cauzione è
stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere in luogo
del soggetto inadempiente.
CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA

 Progetto definitivo, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture
indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi.

 Relazione tecnica, riportata nel progetto definitivo, che indichi:
 dati generali del proponente;
 caratteristiche della fonte utilizzata, analisi della producibilità attesa; per gli impianti eolici devono
essere descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi (non
inferiore ad 1 anno) e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, del piano
di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi;
 stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi;
 per impianti di potenza superiore ad 1 MW, analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali
ed economiche.
Documentazione da cui risulti la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse o, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio (non
per fotovoltaico e biomasse esclusivamente per le aree dell’impianto), la richiesta di dichiarazione
di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato di esproprio

Preventivo per la connessione redatto dal gestore della RTN o della rete di distribuzione,
esplicitamente accettato dal proponente.

 Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano
paesaggistico regionale nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12
Dicembre 2005.

 Ove prescritta, documentazione prevista dal D. Lgs. n. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità
alla VIA ovvero per la VIA e la Valutazione di Incidenza.

 Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti dalle Regioni
Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n.
42/2004, il proponente ha l'obbligo comunque di effettuare una comunicazione alle
competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di

procedimenti di tutela

ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere
alla data di presentazione dell'istanza. Entro 15 giorni dal ricevimento della

comunicazione, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa
l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa
amministrazione di convocare alla Conferenza di Servizi le Soprintendenze.
TERMINI E MODALITÀ PER L'AVVIO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO
 avvio del procedimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze

 entro 15 giorni dalla presentazione, comunicazione della completezza formale della
documentazione e dell’avvio del procedimento o della improcedibilità per carenza della
documentazione prescritta. Trascorso detto termine senza che l’amministrazione abbia comunicato
l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato
entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, convocazione della Conferenza dei Servizi
nel corso del procedimento, possibilità di presentare modifiche alla soluzione per la connessione,
con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non
interessate dalle predette modifiche
determinazione in sede di Conferenza di Servizi di eventuali misure di compensazione a favore dei
Comuni di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche
conclusione del procedimento, tenuto conto delle eventuali sospensioni, non comunque superiore
a 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza. Ai sensi dell’articolo 2-bis della legge n. 241 del
1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1- ter, della medesima
legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE POSITIVA DEI PROGETTI
 buona progettazione degli impianti, comprovata con l’adesione del progettista ai sistemi di gestione
della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS)

 valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché
della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili
 minor consumo possibile del territorio e ottimizzazione delle risorse energetiche disponibili
 riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contaminati per la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate
all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;
 progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento;
 soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità
degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore
inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
 coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare
all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.
 evitare di compromettere o interferire negativamente con le disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla
tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
IL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28

“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”
La Direttiva Europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano
proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo
adeguato.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 Marzo 2011 (supplemento ordinario n. 81) è stato
pubblicato il D. Lgs. 3 Marzo 2011, n. 28 (cd. "Decreto Romani"). Il provvedimento è
entrato in vigore il 29 Marzo 2011.
Il decreto interviene in tutti i settori che riguardano la materia energetica, dalle fonti
rinnovabili ai relativi obiettivi regionali, dallo sviluppo tecnologico all'efficienza
energetica, dall'edilizia alla certificazione energetica ma, in particolare, due sono gli
aspetti di interesse:
- autorizzazioni e procedure amministrative;
- incentivi alle fonti rinnovabili.

Agli articoli 4, 5 e 6 il decreto prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzativo.
Nello specifico, al comma 2 dell’articolo 4 sono previste tre distinte procedure al fine di
autorizzare la costruzione e l’esercizio degli impianti:
- l’Autorizzazione Unica (ex art. 12, D.Lgs. 387/2003);
- la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): consiste in un nuovo tipo di Dichiarazione
di Inizio Attività (DIA) specifica per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui
ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida nazionali;
- la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come edilizia libera.
In materia di Autorizzazione Unica, l’articolo 5 prevede la riduzione dei tempi per il
rilascio da 180 a 90 giorni e l’emanazione di un successivo decreto ministeriale per
l’individuazione di quelle modifiche sostanziali agli impianti per le quali occorra
prevedere obbligatoriamente il rinnovo dell’autorizzazione.
La PAS viene introdotta al comma 1 dell'articolo 6 in sostituzione della DIA comunale e
consiste in una dichiarazione, basatasi sulla regola del silenzio assenso, da inviare al
Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e volta ad asseverare la
conformità del progetto al regolamento edilizio vigente.
Il decreto, inoltre, lascia in capo alle Regioni la facoltà di semplificare ulteriormente il
quadro regolatorio consentendo loro di estendere la PAS agli impianti di potenza
nominale fino ad 1 MWe e la comunicazione di inizio lavori agli impianti di potenza
nominale fino a 50 kWe, nonché agli impianti solari fotovoltaici e termici da realizzare
sugli edifici senza limiti di potenza.

In merito all’applicabilità del nuovo regime autorizzativo, la nuova disciplina sarà
applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i
procedimenti pendenti, di optare per la procedura abilitativi semplificata, qualora tutti i
necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all’impianto che si intende autorizzare.
All'articolo 24, sono previsti due nuovi sistemi incentivanti per le fonti rinnovabili
elettriche, ad eccezione del fotovoltaico, che entreranno in vigore a partire dal 1
Gennaio 2013:

- contributo economico tariffario sull’energia prodotta per impianti di potenza inferiore
a 5 MW;
- meccanismo di selezione a base d’asta per impianti con potenza superiore a 5 MW.
Per quanto riguarda i sistemi incentivanti oggi in vigore il provvedimento dispone:
-Tariffa Omnicomprensiva (ex art. 2, comma 145, L. 244/2007), conferma delle tariffe
stabilite dalla Tabella 3 della L. 244/2007 per tutti gli impianti che entreranno in
esercizio entro il 31 Dicembre 2012. Tali tariffe sono riconosciute per un periodo di 15
anni;

- Certificati Verdi:
•
riduzione graduale dell’obbligo in capo ai produttori da fonte non rinnovabili
di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti
rinnovabili. Quota d’obbligo che si annulla per il 2015;

•
riduzione del 22% del prezzo di ritiro dei certificati verdi in eccesso rispetto a
quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente;
•
i CV relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento sono
ritirati al prezzo medio di mercato registrato nel 2010 (112,82 €/MWh).
La comunicazione di inizio lavori, da inviare al comune da parte del soggetto
interessato (laddove possibile, per via telematica) , è il titolo autorizzativo previsto per
semplificare l’installazione di impianti assimilabili ad attività edilizia libera.
Il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree
o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale
titolo l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico); la stessa deve essere
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e non è
necessario attendere 30 giorni per iniziare i lavori.
La procedura abilitativa semplificata deve essere presentata al comune, anche in via
telematica, dal soggetto interessato almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori,
accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di progettista abilitato, e dagli
opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza ed igienico-sanitarie e, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di
concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e paesaggistico.
Alla PAS bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal
gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla
quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale
interpella l’autorità giudiziaria.

Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni
dalla presentazione della pas senza riscontri o notifiche da parte del comune è
possibile iniziare i lavori.
Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso comune, il
termine è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento.
Se la tutela del vincolo compete ad altra amministrazione e il suo parere non è
allegato alla PAS, il comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il
termine decorre quindi dall’adozione della decisione conclusiva.
La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal
perfezionamento della procedura. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione.
A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al comune un certificato di
collaudo finale.
In ogni caso, il ricorso alla PAS è precluso al proponente che non abbia titolo sulle
aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di
tale titolo l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).
L'autorizzazione unica (AU) è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs.
387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili al di sopra di prefissate soglie di potenza.

L‘AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della
conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto e, ove necessario, diventa
variante allo strumento urbanistico.
Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti
per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di
assoggettabilità alla VIA.
La VIA è, inoltre, obbligatoria per i procedimenti nel quale è prevista la partecipazione
obbligatoria del rappresentante del ministero per i beni e le attività culturali”, punto cbis dell’allegato iii del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
La competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è in capo alle regioni o alle
province da esse delegate.
PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE
PER LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DEL MERCATO ELETTRICO
IN ITALIA
REGIMI ITALIANI DI SOSTEGNO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
LA REGOLAMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER LE FONTI RINNOVABILI NEL
NOSTRO PAESE RISULTA ASSAI COMPLESSA, IN QUANTO ARTICOLATA NEL TEMPO E COMPOSTA
DA DIVERSE FORME DI SOSTEGNO, CHE SI SOVRAPPONGONO E CHE MODIFICANO,
SOSTITUISCONO O INTEGRANO NORME ANCORA NON ATTUATE O OPERANTI DA BREVE TEMPO.
LA MANCANZA DI UNA POLITICA ORGANICA NEL SETTORE HA GENERATO DISTORSIONI E
SCORAGGIATO INVESTIMENTI IMPEDENDO ALLE FER, COSÌ COME LA LENTEZZA E LA
ARTIFICIOSITÀ DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE, DI AFFERMARSI SUL MERCATO E DI
DIVENTARE
COMPETITIVE
RISPETTO
ALLE
TRADIZIONALI.
UN PRIMO VERO CRITERIO DI INCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE
RISALE AGLI INIZI DEGLI ANNI '90 ED È NOTO COME CIP6 (DELIBERA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE PREZZI N.6/1992) CHE PERÒ, DI FATTO, NON HA SOSTENUTO IN VIA
PRIORITARIA LE FONTI RINNOVABILI VERE E PROPRIE, BENEFICIANDO SIA GLI IMPIANTI DI
ENERGIA
ASSIMILABILE,
SIA
I
TERMOVALORIZZATORI,
ALIMENTATI
DA
RIFIUTI.
IL PARLAMENTO, CON LA LEGGE N.99 DEL 23 LUGLIO 2009, HA DISPOSTO LA RISOLUZIONE
ANTICIPATA VOLONTARIA DELLE CONVENZIONI CIP6/92, RITENUTO, TRA L’ALTRO, STRUMENTO
SCARSAMENTE EFFICIENTE IN UN CONTESTO LIBERALIZZATO.
ATTUALMENTE L'INCENTIVAZIONE PER GLI IMPIANTI OPERATIVI ED ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI AVVIENE SECONDO I SEGUENTI MECCANISMI (ALTERNATIVI O ADDIZIONALI TRA
LORO):
- CERTIFICATI VERDI (CV), INTRODOTTI DAL D.LGS. 79/99 E SOTTOPOSTI AD UNA SERIE DI
MODIFICHE INTRODOTTE DAL "COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2008" (D.L. 159/07 COME
MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 222/07), DALLA FINANZIARIA STESSA (L. 244/07),
DAL D.M. 18/12/08 E DALLA LEGGE 23/7/09 N°99;
- CONTO ENERGIA (SOLO PER IMPIANTI FV), INTRODOTTO CON IL D.M. 28/07/2005 E GIUNTO ALLA
QUINTA ED ULTIMA VERSIONE;
- TARIFFA OMNICOMPRENSIVA, INTRODOTTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 E DISCIPLINATA
DAL D.M. 18 DICEMBRE 2008 E DALLA DELIBERA AEEG ARG/ELT 1/09;
- RECS (RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM) E MARCHI DI QUALITÀ, OSSIA
CERTIFICAZIONI VOLONTARIE;
- REGIMI DI SOSTEGNO CONTENUTI NEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIA;
- FONDO ROTATIVO PER KYOTO;
- ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI, EMESSI PREVALENTEMENTE A
FAVORE DI APPLICAZIONI INNOVATIVE E CON VARIE MODALITÀ.
I CERTIFICATI VERDI (CV)
SONO IL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI DOPO LA
LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA DISCIPLINATA DAL D. LGS. 16/03/1999, N°79 (IL
COSIDDETTO DECRETO BERSANI), IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 96/92/CE.
IL DECRETO BERSANI IMPONEVA UN OBBLIGO AGLI OPERATORI CHE IMMETTEVANO IN RETE PIÙ
DI 100 GWh/ANNO CHE ALMENO IL 2% DELL'ELETTRICITÀ DOVESSE PROVENIRE DA IMPIANTI FER
ENTRATI IN ESERCIZIO O RIPOTENZIATI (LIMITATAMENTE ALLA PRODUCIBILITÀ AGGIUNTIVA) IN
DATA SUCCESSIVA AL 01/04/99. TALE OBBLIGO È STATO INCREMENTATO DELLO 0,35% ANNUO
DAL 2004 AL 2006 E DELLO 0,75% ANNUO DAL 2007 AL 2012. L’OBBLIGO PUÒ ESSERE
SODDISFATTO ANCHE ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI CV RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI EFFETTUATA DA ALTRI SOGGETTI.
LA LEGGE 99/09 TRASFERISCE TALE OBBLIGO SUI SOGGETTI CHE CONCLUDONO CON TERNA
CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA IN PRELIEVO.
LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) ED IL COLLEGATO ALLA
FINANZIARIA (LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222), COSÌ COME AGGIORNATI DALLA LEGGE
23/07/2009,
N.99,
INTRODUCONO
ALCUNE
MODIFICHE:
- PER GLI IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL 31 DICEMBRE 2007 IL PERIODO DI
INCENTIVAZIONE MEDIANTE RILASCIO DI CV HA UNA DURATA DI 15 ANNI (TALE PERIODO È PARI A
12 ANNI PER GLI IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2007);
- A PARTIRE DAL 2008 I CV HANNO UN VALORE UNITARIO PARI AD 1 MWh E SONO EMESSI DAL
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) S.p.A. IN NUMERO PARI AL PRODOTTO DELLA
PRODUZIONE NETTA DI ENERGIA MOLTIPLICATA PER UN COEFFICIENTE INDICATO IN TABELLA 2.
Fonte

Coefficiente

Eolica

1,0

Eolica offshore

1,5

Solare

-

Geotermica

0,9

Moto ondoso e maremotrice

1,8

Idraulica

1,0

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,3

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e
di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

n.a.

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta*

*

Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in
ambito agricolo*

*

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,8

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il
sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

n.a.
AL TERMINE DEI 15 ANNI L’ENERGIA ELETTRICA È REMUNERATA, CON LE MEDESIME MODALITÀ,
ALLE
CONDIZIONI
ECONOMICHE
PREVISTE
DALL’ART.13
DEL
D.LGS.
387/2003.
PER POTER ACCEDERE AI CV È NECESSARIO PRIMA RICHIEDERE AL GSE IL RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA DI IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (IAFR), CHE VIENE
RILASCIATA UNA VOLTA ACCERTATI I REQUISITI PREVISTI DAL D.LGS. 387/2003 E DAL D.M. 24
OTTOBRE 2005 RECANTE "AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER L'INCENTIVAZIONE
DELL'ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79”.
LO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO È QUELLO RIPORTATO IN FIGURA: I PRODUTTORI RICEVONO IL
PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DEL CV IN AGGIUNTA AL PREZZO DI VENDITA
DELL'ENERGIA GENERATA. I CV POSSONO ESSERE CONTRATTATI DIRETTAMENTE FRA I
PROPRIETARI DEGLI IMPIANTI E GLI OPERATORI INTERESSATI MEDIANTE CONTRATTI
BILATERALI, OPPURE SERVENDOSI DELL'APPOSITO MERCATO CREATO DAL GESTORE DEL
MERCATO ELETTRICO (GME) CHE REGISTRA SIA LE TRANSAZIONI CHE AVVENGONO SUL
MERCATO CHE I CONTRATTI BILATERALI.
CONTO ENERGIA
IL CONTO ENERGIA È IL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE
SOLARE FOTOVOLTAICA NORMATO CON I D.M. 28/07/2005 E 06/02/2006 (PRIMO CE), QUINDI CON IL
D.M. 19/02/2007 (SECONDO CE), CON IL D.M. 06/08/2010 (TERZO CE), CON IL D.M. 05/05/2011
(QUARTO CE) E CON IL D.M. 05/07/2012 (QUINTO CONTO CE). L’INCENTIVO È RICONOSCIUTO ALLA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO PER UN PERIODO DI 20 ANNI. LA TARIFFA È COSTANTE PER TUTTO IL PERIODO DI
INCENTIVAZIONE. LE TARIFFE INCENTIVANTI DEL CONTO ENERGIA DIPENDONO PRINCIPALMENTE
DALLA CLASSE DI POTENZA E DALLA TIPOLOGIA DI INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO.
TARIFFA OMNICOMPRENSIVA
LA LEGGE FINANZIARIA 2008 HA INTRODOTTO UN NUOVO SCHEMA DI INCENTIVAZIONE (POI
DISCIPLINATO DAL D.M. 18 DICEMBRE 2008 E DALLA DELIBERA AEEG ARG/ELT 1/09), CUI ERA
POSSIBILE ADERIRE IN ALTERNATIVA AL SISTEMA DEI CV, A BENEFICIO ESCLUSIVO DEGLI
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL 31/12/2007, AVENTI POTENZA NOMINALE MEDIA NON
SUPERIORE A 1 MW (200 kW NEL CASO DEGLI IMPIANTI EOLICI).
A QUESTI IMPIANTI ERA CONCESSA LA FACOLTÀ DI OPTARE, SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE
DA ESERCITARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DELLA QUALIFICA IAFR PRESENTATA AL GSE, PER
LA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA (TO), PER UN PERIODO DI 15 ANNI. ERA CONSENTITO, PRIMA
DELLA FINE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE, UN SOLO PASSAGGIO DA UN SISTEMA
INCENTIVANTE ALL’ALTRO; IN TAL CASO LA DURATA DEL PERIODO DI DIRITTO AL NUOVO
SISTEMA INCENTIVANTE ERA RIDOTTA DEL PERIODO GIÀ FRUITO CON IL PRECEDENTE SISTEMA.
LA TARIFFA È DETTA OMNICOMPRENSIVA PERCHÉ, A DIFFERENZA DEI CV CHE SONO
RICONOSCIUTI SULLA BASE DELL’ENERGIA NETTA PRODOTTA E, QUINDI, PREMIANO ANCHE
L’EVENTUALE QUOTA DI PRODUZIONE, IL SUO VALORE INCLUDE SIA LA COMPONENTE
INCENTIVANTE CHE QUELLA RELATIVA ALLA REMUNERAZIONE DERIVANTE DALLA VENDITA
DELL’ENERGIA IMMESSA NELLA RETE ELETTRICA, CIOÈ LA TO È RICONOSCIUTA IN FUNZIONE
DELLA SOLA ENERGIA NETTA IMMESSA IN RETE. SINO AL TERMINE DEL PERIODO DI
INCENTIVAZIONE, COSTITUISCE L’UNICA FONTE DI REMUNERAZIONE. TERMINATO IL PERIODO DI
INCENTIVAZIONE PERMANE, NATURALMENTE, LA POSSIBILITÀ DI VALORIZZARE L’ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA (VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE, AUTOCONSUMO
RITIRO DEDICATO O SCAMBIO SUL POSTO).
Valori della tariffa fissa omnicomprensiva prevista per l'incentivazione degli impianti di potenza < 1 MW (Tab. 3
allegata alla Legge Finanziaria 2008 e come modificata da L.99/09)
* ll solare fotovoltaico beneficia degli incentivi previsti dal Conto Energia
** La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha eliminato la filiera corta agricola dalla tariffa onnicomprensiva, uniformandola alla generica categoria “biogas e biomasse”, mentre la tipologia resta valida
in caso di richiesta di Certificati Verdi.
I
CERTIFICATI
RECS
(RENEWABLE
ENERGY
CERTIFICATE
SYSTEM)
È UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE, IDEATO NEL 2000 E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA,
VOLTO ALLA PROMOZIONE, AL RICONOSCIMENTO E AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL VALORE
AMBIENTALE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
ATTRAVERSO LA COMMERCIALIZZAZIONE VOLONTARIA DI CERTIFICATI STANDARD.
I CERTIFICATI RECS SONO TITOLI CHE ATTESTANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE RINNOVABILE PER UNA TAGLIA MINIMA PARI A 1 MWh NELL'ARCO DELL'ANNO DI
EMISSIONE. L'ACQUISTO E L'ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI RECS AVVIENE PER UN
CONTROVALORE TALE DA COMPENSARE L'ENERGIA CONSUMATA IN UN DETERMINATO ARCO
TEMPORALE, INCENTIVANDO IN TAL MODO LA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA.
I CERTIFICATI SONO TITOLI COMMERCIABILI, CHE HANNO VITA AUTONOMA RISPETTO
ALL’ENERGIA CHE RAPPRESENTANO: VENGONO SCAMBIATI SU UN “MERCATO DEDICATO” E
HANNO PREZZI VARIABILI CHE SI FORMANO SU QUESTO MERCATO. POSSONO ESSERE
SCAMBIATI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE TRA TUTTI GLI OPERATORI: PRODUTTORI,
TRADER, DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA. OGNI CERTIFICATO È CARATTERIZZATO DA UN
NUMERO IDENTIFICATIVO, ASSEGNATO DALL'ENTE CERTIFICATORE, E NECESSARIO A NON
CONTEGGIARLO PIÙ VOLTE.
I CLIENTI FINALI NON PARTECIPANO A QUESTI SCAMBI, CIOÈ NON COMPRANO "FISICAMENTE" IL
CERTIFICATO, BENSÌ ACQUISTANO, TRAMITE I LORO CONTRATTI “VERDI”, ENERGIA CERTIFICATA
RECS CON UN PICCOLO SOVRAPREZZO, CALCOLATO IN MODO TALE DA CONSENTIRE IL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA. E CIOÈ IL CONTROVALORE NECESSARIO A COPRIRE IL COSTO
DELLA CERTIFICAZIONE E L’ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO AL MOMENTO IN CUI L’ENERGIA
ALLA
QUALE
SI
RIFERISCE
VIENE
CONSUMATA.
MEDIANTE IL LORO CONSUMO, L'ACQUIRENTE FINANZIA L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
FONTI RINNOVABILI TESTIMONIANDO, PERTANTO, IL SUO IMPEGNO A FAVORE DELL'AMBIENTE.
INFATTI, ACCETTA NELL'ACQUISTO DELL'ENERGIA UN SOVRAPPREZZO PER IL FATTO CHE VIENE
PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, E, IN TALE CONTESTO, PUÒ ANCHE DECIDERE
LA PROVENIENZA DELL'ENERGIA E LE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE. QUESTA POSSIBILITÀ È UN
OTTIMO STRUMENTO PER QUEI SOGGETTI CHE VOGLIANO DISTINGUERSI PER L'ATTENZIONE
PRESTATA ALLE TEMATICHE AMBIENTALI E SOCIALI.
IL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIA
IL POIN "ENERGIA RINNOVABILE E RISPARMIO ENERGETICO" È UN PROGRAMMA DI SOSTEGNO
FINANZIARIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA QUOTA DELL’ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA E
DEL RISPARMIO ENERGETICO NELLE REGIONI: SICILIA, CALABRIA, PUGLIA, CAMPANIA,
BASILICATA, MOLISE, ABRUZZO, SARDEGNA. È ARTICOLATO IN TRE ASSI PRIORITARI DI
INTERVENTO, DI CUI UNO DEDICATO ALLA PRODUZIONE DA FER E SUDDIVISO IN CINQUE LINEE DI
AZIONE ATTIVATE MEDIANTE BANDI PER BENEFICIARI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.
IL POIN ENERGIA E LE LINEE DI AZIONE IN ESSO PREVISTE POSSONO ESSERE CONSIDERATI
COME REGIME DI TIPO VOLONTARIO E L'AUTORITÀ RESPONSABILE DELLA GESTIONE E
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO, È LA REGIONE PUGLIA. SONO STATI INDIVIDUATI,
ALTRESÌ, TRE ORGANISMI INTERMEDI, DUE DEI QUALI PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E L’ALTRO PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE.
SI INSERISCE NEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (QSN), HA PREVISTO UNA COPERTURA
FINANZIARIA A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI DELL’UNIONE EUROPEA (FS) E SUL FONDO PER
LE AREE SOTTOUTILIZZATE NAZIONALE (FAS) ED È RELATIVO AL CICLO DI PROGRAMMAZIONE
DELLA POLITICA DI COESIONE COMUNITARIA E NAZIONALE PER IL PERIODO 2007-2013.
È SOTTOPOSTO A REVISIONE PERIODICA; SONO PREVISTI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO IN
FUNZIONE DELLE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL’ATTUAZIONE E DELLE PERFORMANCE DI
SPESA RAGGIUNTE DALLE VARIE MISURE. LA SPESA DEI FONDI CORRELATI AL PROGRAMMA E
LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STESSO È POSTICIPATA AL 2015.
IL POIN È ADDIZIONALE RISPETTO AD ALTRI REGIMI.
FONDO ROTATIVO PER KYOTO
PREVEDE L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DA CONCEDERSI A SOSTEGNO DELLE MISURE
FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELLA CONVENZIONE QUADRO
DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI. IL FONDO PER KYOTO E LE MISURE IN ESSO
PREVISTE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME REGIME DI TIPO VOLONTARIO.
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE È TITOLARE DEL FONDO E HA AFFIDATO ALLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI LE ATTIVITÀ DI GESTIONE, RACCOLTA, ISTRUTTORIA PRELIMINARE E ISTRUTTORIA
ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AI BENEFICI ERARIALI.
LA LEGGE FINANZIARIA 2007 (L. 296/2006) HA PREVISTO PER IL FONDO ROTATIVO PER KYOTO
UNA COPERTURA DI 200 MILIONI DI EURO ALL’ANNO PER IL TRIENNIO 2010-2012.
IL FONDO POTRÀ ESSERE RIPROGRAMMATO IN FUNZIONE DELLA NECESSITÀ DI RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI COMUNITARI.
LA PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI PUBBLICI È DEL 90%; QUELLA PER I
SOGGETTI PRIVATI E LE IMPRESE DEL 70%. I FINANZIAMENTI AGEVOLATI ASSUMONO LA FORMA
DI PRESTITI DI SCOPO, DI DURATA NON INFERIORE A 3 ANNI E NON SUPERIORE A 6 ANNI, A RATE
SEMESTRALI, COSTANTI (METODO FRANCESE), POSTICIPATE, CON APPLICAZIONE DEL TASSO
FISSO DETERMINATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17
NOVEMBRE 2009 “TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE SUI FINANZIAMENTI DA CONCEDERSI A
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO ROTATIVO A SOSTEGNO DELLE MISURE PER L'ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 1111,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
RITIRO DEDICATO
È REGOLATO DALLA DELIBERA AEEG 280/2007 (E S.M.I.) E RAPPRESENTA UNA MODALITÀ
SEMPLIFICATA A DISPOSIZIONE DEI PRODUTTORI PER IL COLLOCAMENTO SUL MERCATO
DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE.
IL PRODUTTORE DEDICATO È TENUTO A PRESENTARE UNA APPOSITA ISTANZA ED A
SOTTOSCRIVERE UNA CONVENZIONE CON IL GSE CHE PREVEDE A FAVORE DEL GSE UN
CORRISPETTIVO PER IL RECUPERO DEI COSTI AMMINISTRATIVI PARI ALLO 0,5% DEL
CONTROVALORE DELLA REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA RITIRATA, FINO A UN MASSIMO DI
3.500,00 € ALL’ANNO PER IMPIANTO.
PER L’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE, IL GSE RICONOSCE AL PRODUTTORE, PER
CIASCUNA ORA, IL PREZZO DI MERCATO RIFERITO ALLA ZONA IN CUI È COLLOCATO L’IMPIANTO.
PER GLI IMPIANTI DI POTENZA ATTIVA NOMINALE FINO A 1 MW SONO STATI INOLTRE DEFINITI
PREZZI MINIMI GARANTITI, AGGIORNATI PERIODICAMENTE DALL’AEEG, RICHIESTI DAL
PRODUTTORE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RICONOSCIUTI DAL GSE LIMITATAMENTE
AI PRIMI 2 GWh/ANNO. NEL CASO IN CUI AL TERMINE DI CIASCUN ANNO SOLARE LA
VALORIZZAZIONE A PREZZI MINIMI GARANTITI DOVESSE RISULTARE INFERIORE A QUELLA
OTTENIBILE A PREZZI DI MERCATO, IL GSE RICONOSCERÀ AL PRODUTTORE IL RELATIVO
CONGUAGLIO.
IL RITIRO DEDICATO È UN TIPO DI VENDITA “INDIRETTA” DELL’ENERGIA CONSIGLIABILE PER GLI
IMPIANTI CHE IMMETTONO IN RETE UNA QUANTITÀ DI ENERGIA SISTEMATICAMENTE SUPERIORE
AL PROPRIO FABBISOGNO. SI PUÒ PERALTRO NOTARE LA TENDENZIALE MAGGIORE
REDDITIVITÀ DEI PREZZI MINIMI GARANTITI RISPETTO AI PREZZI DI MERCATO.
SCAMBIO SUL POSTO
È DISCIPLINATO DALLA DELIBERA AEEG ARG/ELT 74/2008 (E S.M.I.) E CONSENTE DI VALORIZZARE
L’ENERGIA IMMESSA IN RETE SECONDO UN CRITERIO DI COMPENSAZIONE ECONOMICA CON IL
VALORE DELL’ENERGIA PRELEVATA DALLA RETE.
LE CONDIZIONI OFFERTE SONO PIÙ VANTAGGIOSE DEL RITIRO DEDICATO POICHÉ PERMETTONO
DI REMUNERARE L’ENERGIA IMMESSA IN RETE AL VALORE DI MERCATO DELL’ENERGIA PIÙ IL
COSTO UNITARIO VARIABILE DEI SERVIZI, ASSOCIATO ALLA PROPRIA BOLLETTA DI FORNITURA,
PER LA QUANTITÀ DI ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA.
IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO È REGOLATO SU BASE ECONOMICA DAL GSE IN FORMA DI
CONTRIBUTO ASSOCIATO ALLA VALORIZZAZIONE A PREZZI DI MERCATO E SI APPLICA DAL
01/01/2009 AGLI IMPIANTI DI POTENZA FINO A 200 kW (FINO A 20 kW SE ENTRATI IN ESERCIZIO
PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2007).
NEL CASO IN CUI IL CONTROVALORE DELL’ENERGIA IMMESSA IN RETE RISULTASSE SUPERIORE
ALL’ONERE ENERGIA SOSTENUTO DALL’UTENTE DELLO SCAMBIO, IL SALDO RELATIVO VIENE
REGISTRATO A CREDITO DELL’UTENTE MEDESIMO CHE PUÒ UTILIZZARLO PER COMPENSARE
L’ONERE ENERGIA DEGLI ANNI SUCCESSIVI.
IL CONTRIBUTO VIENE CALCOLATO DAL GSE TRIMESTRALMENTE IN ACCONTO E VIENE
CORRISPOSTO QUANDO L’IMPORTO SUPERA LA SOGLIA MINIMA DI 100,00 €. SU BASE ANNUALE
VIENE CALCOLATO E CORRISPOSTO IL CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO
MATURATO IN CORSO DELL’ANNO, SENZA L’APPLICAZIONE DI ALCUNA SOGLIA MINIMA PER IL
PAGAMENTO.
DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 2012

NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 10 LUGLIO 2012 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO
MINISTERIALE 6 LUGLIO 2012 "ATTUAZIONE DELL’ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO
2011, N. 28, RECANTE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI
A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI", EMANATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI E CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE APPROVATO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2011.
NELLE INTENZIONI DEL GOVERNO, IL DECRETO DOVREBBE:
- PORRE LE BASI PER UNO SVILUPPO ORDINATO E SOSTENIBILE DELLE ENERGIE RINNOVABILI,
ALLINEANDO GLI INCENTIVI AI LIVELLI EUROPEI E ADEGUANDOLI AGLI ANDAMENTI DEI COSTI DI
MERCATO DELLE TECNOLOGIE;
- INTRODURRE UN SISTEMA DI CONTROLLO E GOVERNO DEI VOLUMI INSTALLATI E DELLA
RELATIVA SPESA COMPLESSIVA (ASTE PER IMPIANTI GRANDI E REGISTRI PER IMPIANTI DI
TAGLIA MEDIA);
- PERMETTERE DI RAGGIUNGERE E SUPERARE GLI OBIETTIVI EUROPEI DELLE ENERGIE
RINNOVABILI ATTRAVERSO UNA CRESCITA VIRTUOSA, BASATA SU UN SISTEMA DI
INCENTIVAZIONE EQUILIBRATO E CON FORTI RICADUTE SULL’ECONOMIA ITALIANA TALE DA
RIDURRE L’IMPATTO SULLE BOLLETTE DI CITTADINI E IMPRESE.
IL NUOVO SISTEMA SI APPLICA AD IMPIANTI NUOVI, INTEGRALMENTE RICOSTRUITI, RIATTIVATI,
OGGETTO DI INTERVENTO DI POTENZIAMENTO O DI RIFACIMENTO O IBRIDI, AVENTI POTENZA
NON INFERIORE A 1 kW E CHE ENTRERANNO IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31
DICEMBRE 2012 (ART.3, COMMA 1); PREVEDENDO COMUNQUE ALL'ARTICOLO 30 UN PERIODO
TRANSITORIO DI 4 MESI PER TUTELARE GLI INVESTIMENTI IN VIA DI COMPLETAMENTO,

GARANTENDO UNA PROGRESSIVA TRANSIZIONE DAL VECCHIO MECCANISMO (CERTIFICATI
VERDI) AL NUOVO PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN ESERCIZIO ENTRO IL 30 APRILE 2013,
PURCHÉ IN POSSESSO DI TITOLO AUTORIZZATIVO ANTECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO. IN QUESTI CASI È POSSIBILE OPTARE PER UN MECCANISMO DI
INCENTIVAZIONE ALTERNATIVO A QUELLO STABILITO DELLA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA
DEFINITO NEL DECRETO E SECONDO PRECISE MODALITÀ.
IL LIMITE DEL COSTO INDICATIVO ANNUO DI TUTTI GLI INCENTIVI PER LE RINNOVABILI
ELETTRICHE, AD ESCLUSIONE DEL FOTOVOLTAICO, NON POTRÀ SUPERARE I 5,8 MILIARDI DI

EURO (ART.3, COMMA 2).
L'ART.4 DEFINISCE L'ACCESSO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREVIA ISCRIZIONE IN
APPOSITI REGISTRI IN POSIZIONE TALE DA RIENTRARE IN LIMITI SPECIFICI DI POTENZA (COMMA

1), A SEGUITO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI ASTE AL RIBASSO (COMMA 2) O DIRETTAMENTE AI
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE (COMMA 3).
NEL PRIMO CASO, ACCEDONO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE, PREVIA ISCRIZIONE IN
APPOSITI REGISTRI IN POSIZIONE TALE DA RIENTRARE IN LIMITI SPECIFICI DI POTENZA
(MECCANISMO REGOLATO AL TITOLO II), I SEGUENTI IMPIANTI (ART.4, COMMA 1):

- GLI IMPIANTI NUOVI, INTEGRALMENTE RICOSTRUITI, RIATTIVATI, SE LA RELATIVA POTENZA È
NON SUPERIORE ALLA POTENZA DI SOGLIA;
- GLI IMPIANTI IBRIDI, LA CUI POTENZA COMPLESSIVA È NON SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA

DELLA FONTE RINNOVABILE IMPIEGATA;
- GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE, NEI LIMITI DEI
CONTINGENTI E CON LE MODALITÀ STABILITI ALL’ARTICOLO 17;
- GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, QUALORA LA DIFFERENZA TRA
IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA
DELL’INTERVENTO SIA NON SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA VIGENTE PER IMPIANTI
ALIMENTATI DALLA STESSA FONTE.
Art.9, comma 4: Contingenti annuali di potenza per l’iscrizione al registro
NEL SECONDO CASO, ACCEDONO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE A SEGUITO DI

PARTECIPAZIONE A PROCEDURE COMPETITIVE DI ASTE AL RIBASSO (REGOLATE AL TITOLO III), I
SEGUENTI IMPIANTI (ART.4, COMMA 2):
- GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A) E B), LA CUI POTENZA È SUPERIORE ALLA
PERTINENTE POTENZA DI SOGLIA, COME DEFINITA DALL’ARTICOLO 5;
- GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO QUALORA LA DIFFERENZA TRA
IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA
DELL’INTERVENTO SIA SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA VIGENTE PER IMPIANTI ALIMENTATI
DALLA STESSA FONTE.
Art.12, comma 4: Contingenti annuali di potenza da mettere all’asta
AL DI FUORI DEL MECCANISMO DEI REGISTRI E DELLE ASTE, ACCEDONO DIRETTAMENTE
ALL’INCENTIVO (ART. 4, COMMA 3):
- GLI IMPIANTI EOLICI DI POTENZA FINO A 60 kW;
- GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE FINO A 50 kW, LA CUI
SOGLIA È ELEVATA A 250 kW SE TRATTASI DI IMPIANTI CHE RIENTRANO IN UNA DELLE SEGUENTI
CASISTICHE:
REALIZZATI SU CANALI O CONDOTTE ESISTENTI, SENZA INCREMENTO DI PORTATA DERIVATA;
CHE UTILIZZANO ACQUE DI RESTITUZIONI O DI SCARICO;
CHE UTILIZZANO IL DEFLUSSO MINIMO VITALE AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALLA SCALA
DI RISALITA, SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO NATURALE;
- GLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA DI CUI ALL’ART.8 COMMA 4, LETTERE A) E B), DI POTENZA
FINO A 200 kW E GLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS DI POTENZA FINO A 100 kW;
- GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, QUALORA LA DIFFERENZA TRA
IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA
DELL’INTERVENTO SIA NON SUPERIORE AI VALORI MASSIMI DI POTENZA DI CUI ALLE LETTERE
A), B) E C);
- GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, QUALORA LA DIFFERENZA TRA
IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA
DELL’INTERVENTO SIA NON SUPERIORE AI VALORI MASSIMI DI POTENZA DI CUI ALLE LETTERA
A), B) E C);
- GLI IMPIANTI PREVISTI DAI PROGETTI DI RICONVERSIONE DEL SETTORE BIETICOLOSACCARIFERO APPROVATI DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL
DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
MARZO 2006, N. 81;
- GLI IMPIANTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22
DELL’11 FEBBRAIO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
GLI IMPIANTI OGGETTO DI RIFACIMENTO AVENTI POTENZA COMPLESSIVA, A VALLE
DELL’INTERVENTO, NON SUPERIORE AI VALORI MASSIMI DI POTENZA DI CUI ALLE LETTERE A), B)
E C);
- GLI IMPIANTI REALIZZATI CON PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, AVENTI POTENZA FINO AL DOPPIO DEL LIVELLO MASSIMO INDICATO ALLE LETTERE
DA A) A C).
ALL'ART.5 I VALORI DI SOGLIA SONO FISSATI IN 5 MW PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI FONTE

RINNOVABILE, AD ECCEZIONE:
- DELLE FONTI IDROELETTRICHE, PER LE QUALI IL VALORE DI SOGLIA È FISSATO IN 10 MW DI
POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE;
- DELLE FONTI GEOTERMOELETTRICHE, PER LE QUALI IL VALORE DI SOGLIA È FISSATO A 20 MW.
IL PERIODO DI DIRITTO AI MECCANISMI INCENTIVANTI DECORRE DALLA DATA DI ENTRATA IN
ESERCIZIO COMMERCIALE DELL’IMPIANTO ED È PARI ALLA VITA MEDIA UTILE CONVENZIONALE
(ART.6, COMMA 2), FATTO SALVO FERMATE DOVUTE A CASI PARTICOLARI STABILITI AL
SUCCESSIVO COMMA 3.
NELLA TABELLA 1.1 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO SONO RIPORTATE, SUDDIVISE PER
TIPOLOGIA DI FONTE E PER INTERVALLI DI POTENZA DI IMPIANTO, LA VITA UTILE E LA TARIFFA
INCENTIVANTE BASE, CHE INCLUDE SIA L'INCENTIVO CHE LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
DELL’ENERGIA IMMESSA IN RETE (PREZZO ZONALE DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE).
GLI IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE AD 1 MW POSSONO RICHIEDERE SOLO L’INCENTIVO;
QUELLI DI POTENZA SINO AD 1 MW POSSONO RICHIEDERE, IN ALTERNATIVA AL SOLO INCENTIVO,
IL RILASCIO DI UNA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA CORRISPONDENTE ALLA TARIFFA BASE
INCENTIVANTE PIÙ L'EVENTUALE PREMIO.
I NUOVI MECCANISMI SONO ALTERNATIVI AL RITIRO DEDICATO E ALLO SCAMBIO SUL POSTO.
PER QUEST'ULTIMO MECCANISMO IL DECRETO INTRODUCE ALCUNI CRITERI DI
SEMPLIFICAZIONE.
IL CONTO TERMICO
AMBITO DI APPLICAZIONE
Con la pubblicazione del D.M. 28/12/2012, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al
regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di
interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della
gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti
(coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia
alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta
efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione
di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa,
impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione
Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati.
L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento
dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata
variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.
SPESA ANNUA CUMULATA

Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi
realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700
mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.

Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove
domande di accesso all'incentivo.
E’ prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati da Amministrazioni pubbliche
a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 milioni di euro (pari
al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche).
Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico come previsto dal D.Lgs.
28/11.
SOGGETTI AMMESSI

Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti:
- Amministrazioni pubbliche;
- Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o
di reddito agrario.
Ai fini dell’accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell’incentivo si definisce "Soggetto
Responsabile": è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi.
Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato per la presentazione
della richiesta d’incentivo (c.d. “scheda-domanda”) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il
GSE.
INTERVENTI INCENTIVABILI
Possono accedere agli incentivi previsti dal D.M. 28/12/2012 le seguenti due categorie di interventi:
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica
B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e sistemi ad alta efficienza

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di
interventi (categoria A e categoria B).
I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni
relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza (categoria B).
Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11
e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
CUMULABILITÀ

L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri
incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto
interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28/12/12 sono
cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
ENERGIA TERMICA DA FER
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 i seguenti interventi di piccole dimensioni
relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o
idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei
fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore
alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per poter accedere agli incentivi, gli interventi di sostituzione di impianti/apparecchi sopra elencati
devono essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti.
In caso di installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli
interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi.
I generatori di calore alimentati a biomassa possono essere installati anche in sostituzione di
impianti di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti.
Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11
e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
GLI INCENTIVI
Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
sistemi ad alta efficienza, il decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia, in base
a:
coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato
al Decreto;
producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e
della zona climatica;
esclusivamente per i generatori di calore alimentati a biomassa, coefficienti premianti in relazione
alla sostenibilità ambientale della tecnologia (emissioni di polveri)
Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizzabili una sola volta per
singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di
incentivo ammissibile per tipologia di intervento.
DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione
Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri che saranno specificati
nelle Regole Applicative del GSE.
L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso.

Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e
alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento, come specificato nella Tabella 2.
INTERVENTI DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA
Possono accedere agli incentivi i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con
esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Per poter accedere all’incentivo, gli interventi sopra citati devono essere realizzati in edifici
esistenti e fabbricati rurali esistenti. Tali edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, devono
essere iscritti al catasto edilizio urbano o deve essere stata dichiarata la fine lavori e presentata la
richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente al 03/01/13 (data di entrata in
vigore del Decreto).
In alternativa, è sufficiente la dichiarazione di fine lavori antecedente al 03/01/13 e l’avvio della
procedura di affidamento dell’incarico ad un professionista per l’accatastamento dell’immobile.

Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11
e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
GLI INCENTIVI

Per gli interventi di incremento dell' efficienza energetica l’incentivo consiste in un contributo pari
al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.
Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore
massimo dell’incentivo erogabile, come riportato nella Tabella 1.
Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizzabili una sola volta per
singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di
incentivo ammissibile per tipologia di intervento.
DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione
Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri che saranno specificati
nelle Regole Applicative del GSE.
L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso.

Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e
alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento, come specificato nella Tabella 2.
ACCESSO AGLI INCENTIVI: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1) Accesso diretto: il soggetto responsabile presenta richiesta al GSE attraverso la compilazione
della "scheda-domanda" su un portale internet dedicato - che sarà predisposto dal GSE - entro 60
gg. dalla fine dei lavori e seguendo le istruzioni che saranno specificate nelle Regole Applicative
del GSE.
Attraverso la scheda-domanda il soggetto responsabile fornisce informazioni sulle caratteristiche
specifiche dell'intervento per cui è richiesto l'incentivo e sull'immobile su cui è realizzato,
predisponendo adeguata documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate. Questa
documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente
alla presentazione della scheda-domanda o, successivamente, per i previsti controlli.
2) Prenotazione: il soggetto responsabile può presentare al GSE, in alternativa all’accesso diretto,
una scheda-domanda a preventivo, resa disponibile dal GSE su un portale internet dedicato. In
questo caso, il soggetto responsabile richiede l’accesso agli incentivi prima della realizzazione
dell’intervento/i ma successivamente alla definizione del contratto di rendimento energetico
stipulato con la ESCO o della convenzione con la CONSIP, oppure con la centrale di acquisiti
regionale a cui si è rivolto per l’affidamento del servizio energia per l’esecuzione degli interventi.
Affinché il GSE proceda ad impegnare a favore del soggetto responsabile gli incentivi spettanti,
quest’ultimo deve presentare, entro 60 giorni dalla data di accettazione della prenotazione
dell’intervento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di avvio dei lavori.
Entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal
GSE, il soggetto responsabile dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto, pena la
decadenza dal diritto di prenotazione dell’incentivo.
ACCESSO AGLI INCENTIVI: SOGGETTI PRIVATI

I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo attraverso l’accesso diretto. Il soggetto
responsabile dovrà presentare richiesta al GSE compilando la scheda-domanda sul portale
internet dedicato, entro 60 gg. dalla fine dei lavori e secondo le istruzioni che saranno specificate
nelle Regole Applicative del GSE.
Attraverso la scheda-domanda, il soggetto responsabile fornisce informazioni sull’intervento e
sull’immobile su cui l’intervento è realizzato, predisponendo adeguata documentazione
comprovante le dichiarazioni rilasciate. Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in
formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda-domanda o,
successivamente, per i previsti controlli.
REGISTRO IMPIANTI TERMICI

Con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompa di calore o generatori di calore alimentati a biomasse con potenza
termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW, il Decreto prevede che il soggetto
responsabile debba presentare al GSE una richiesta di iscrizione ad appositi registri informatici.
E’ previsto un contingente di spesa annua fino a 7 mln di euro per le Amministrazioni pubbliche e
fino a 23 mln di euro per i soggetti privati.
Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi
contingenti disponibili, 30 giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle
domande di iscrizione ai registri, che è fissato in 60 giorni.
A seguito dell’iscrizione a registro, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti, secondo
criteri di priorità stabiliti in base a:
a)impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi
incentivanti di cui al DM 28/12/12, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente
previsto, per gli anni successivi al 2013;
b) minor potenza degli impianti;
c) anteriorità del titolo autorizzativo;
d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro
Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, a partire dalla data
della comunicazione di esito positivo della procedura. In caso contrario saranno applicate le
sanzioni indicate dal Decreto.
Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.

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Le fonti rinnovabili aspetti autorizzatori e sistemi di incentivazione

  • 1. Le fonti rinnovabili: aspetti autorizzativi e sistemi di incentivazione 18 Febbraio 2014 Avv. Cristina Baglivo c.baglivo@inwind.it
  • 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO COMUNITARIO Principale normativa in materia di ambiente  Direttiva 79/409/CEE (cd. Direttiva Birds)  Direttiva 85/337/CEE (norme in materia di VIA)  Direttiva 97/11/CE (norme in materia di VIA, integra e sostituisce la precedente)  Direttiva 92/43/CE (cd. Direttiva Habitat) Principale normativa in materia di mercato dell’energia elettrica e di produzione energetica da fonti rinnovabili  Direttiva 96/92/CE (Liberalizzazione mercati dell’energia elettrica)  Direttiva 2001/77/CE (Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)  Direttiva 2009/28/CE (sostituisce la precedente, impone obiettivi obbligatori e non più indicativi per le rinnovabili; gli Stati Membri la devono recepire entro il 5/12/2010)
  • 3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE Il sistema italiano evidenzia una normativa ambientale ed energetica articolata per settori, intervenuta in tempi diversi e che rivela la mancanza di una disciplina organica e di un attore responsabile del coordinamento unitario; le normative sono dettate, infatti, nell’ambito di discipline specifiche, anche molto particolareggiate, con riferimento ai diversi comparti nei quali la materia ambientale e quella energetica possono suddividersi. Per chi lavora in campo ambientale ed energetico, orientarsi tra i meandri di una normativa in costante evoluzione, caratterizzata da regole numerose e di difficile lettura, è estremamente arduo.
  • 4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE Principale normativa in materia di ambiente  D.P.R. 12 Aprile 1996 (recepimento della Direttiva 85/337/CEE)  D.P.C.M. 3 Settembre 1999 (adeguamento del precedente alla Direttiva 97/11/CE)  D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”  D.P.C.M. 12 Dicembre 2005 (individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.146, comma 3 del Codice)  D.Lgs. 29 Aprile 2006, n.152 “Codice o Testo Unico dell’Ambiente”  D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (sostituisce la Parte Seconda del Testo Unico Ambientale: Procedure per la VAS, per la VIA e per l’AIA)
  • 5. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE Principale normativa in materia di procedimenti autorizzativi, mercato dell’energia elettrica e di produzione energetica da fonti rinnovabili  D.Lgs. 16 Marzo 1999, n.79 (recepimento della Direttiva 96/92/CE)  L. 3 Agosto 2004, n.239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”  D.Lgs. 29 Dicembre 2007, n.283 (recepimento della Direttiva 2001/77/CE)  L. 23 Luglio 2009, n.99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (limitate ma importanti modifiche al D.Lgs. 387/2003)  D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”  D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” D.M. 6 luglio 2012 “Attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"
  • 6. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.  Il procedimento di VIA deve concludersi entro 150 giorni dalla proposizione dell’istanza. In casi di particolari complessità, il termine può essere prolungato di ulteriori 90 giorni.  Il provvedimento di VIA deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di relativa competenza. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnazioni.  L’autorizzazione unica non può essere rilasciata prima che il procedimento di screening e, ove necessario, quello di VIA si siano conclusi.  Ampia discrezionalità tecnica.  Nel caso degli impianti eolici vi è la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni Culturali.
  • 7. La VIA comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening) b) la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) c) la presentazione e la pubblicazione del progetto d) lo svolgimento di consultazioni e) la valutazione del SIA e degli esiti delle consultazioni f) la decisione g) l'informazione sulla decisione h) il monitoraggio
  • 8. I SOGGETTI Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani, programmi o progetti Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse
  • 9. Lo Studio di Impatto Ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a. una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni b. una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti c. i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale e. una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. f. una sintesi non tecnica
  • 10. LA CONSULTAZIONE • Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. • L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l’esame del SIA, dei pareri forniti dalle Pubbliche Amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. • Qualora tale inchiesta non abbia luogo, il proponente, può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. • Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell’ambito dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. • Tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblicata a mezzo stampa e sul sito web dell’Autorità competente
  • 11. LA VALUTAZIONE  L'autorità competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle Regioni interessate.  Il proponente trasmette l'istanza a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del proponente, ovvero nell'ambito della Conferenza dei Servizi eventualmente indetta dall'autorità competente. Entro il medesimo termine si esprime anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
  • 12. L’INFORMAZIONE SULLA DECISIONE  Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, inclusa l’Autorizzazione Integrata Ambientale.  Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.  I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento. Trascorso detto periodo la procedura di VIA deve essere reiterata.  Il provvedimento di VIA è pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
  • 13. LO SCREENING  Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. Tali documenti sono soggetti a forme di pubblicità legale.  Entro 45 giorni chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. Nei successivi 45 giorni, l’autorità competente qualora il progetto non presenti potenziali effetti negativi apprezzabili sull’ambiente, esclude il progetto dalla procedura di VIA.  Sono soggetti a screening gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW e gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.
  • 14. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (art.6 del D.P.R. 120/2003)  Ha come obiettivo quello di salvaguardare l’integrità e garantire la funzionalità dei siti della rete Natura 2000 attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti o interventi, non direttamente connessi alla conservazione dei siti stessi, che ne condizionano l’equilibrio ambientale.  In caso di interventi che possono avere incidenze significative sulle specie e gli habitat presenti in un sito, è obbligatorio presentare lo studio di Valutazione di Incidenza volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere.  Per i progetti assoggettati a VIA, che interessano Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione, la VI è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.  L’autorità competente ha 60 giorni per esprimersi, e può chiedere una sola volta delle integrazioni, a seguito delle quali il termine suddetto decorre nuovamente.
  • 15. LA VIA (…O LE VIA) A LIVELLO REGIONALE Regione Atto Abruzzo D.G.R. 22 Marzo 2002, n. 119 “L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 - Approvazione dei "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" (BUR 14 Giugno 2002, n. 73, Numero speciale) L.R. 13 Febbraio 2003, n.2, testo coordinato con la L.R. 49/2004 e con la L.R. 5 del 28 marzo 2006 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)” (BUR 21 Febbraio 2003, n. 5) L.R. 3 Marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” (BUR 12 Marzo 1999, n. 9) Basilicata L.R. 11 Agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” (BUR 20 Agosto 1999, n. 47) L.R. 14 Dicembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente” (BUR 21 Dicembre 1998, n. 73) Calabria Regolamento Regionale 14 Maggio 2009, n. 5 "Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»)" Regolamento regionale 4 Agosto 2008, n. 3 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle AIA” (BUR 16 Agosto 2008, n. 16) Campania Decreto del Presidente della Regione 29 Gennaio 2010, n.10 “Emanazione del regolamento – Disposizioni n materia di valutazione di impatto ambientale – Regolamento n. 2/2010” (BUR 1 Febbraio 2010, n. 10) Decreto del Presidente della Regione 29 Gennaio 2010, n.9 “Emanazione del regolamento – Disposizioni n materia di procedimento di valutazione di incidenza – Regolamento n. 1/2010” (BUR 1 Febbraio 2010 n. 10) D.G.R. 11 Maggio 2007, n. 834 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli articoli 6 e 30 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio"” (BUR 18 giugno 2007, n. 33) Emilia Romagna L.R. 16 Novembre 2000, n.35 “Modifiche alla L.R. 18 Maggio 1999, n.9 concernent: “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”. (BUR 20 novembre 2000, n. 167) L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” (BUR 21 Maggio 1999, n. 66) Friuli Venezia Giulia D.G.R. 4 Gennaio 2010, n. 16 “Dlgs 42/2004, articolo 146 , comma 6 e articolo 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio” (BUR 27 Gennaio 2010, n. 4) L.R. 30 Dicembre 2009, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010) (art.4, commi 17-23)” (BUR 7 Gennaio 2010, n. 1) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Luglio 1996, n. 245/Pres. “Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione.” (BUR 11 Settembre 1996, n. 37)
  • 16. Regione Lazio Liguria Lombardia Atto Determinazione del Direttore 26 Maggio 2010, n. B2767 “Disposizioni operative relative all’attivazione dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e di Valutazione di Impatto Ambientale e approvazione dell’elenco della documentazione tecnico-amministrativa da presentare ai sensi del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152” (BUR 21 Giugno 2010, n. 23) D.G.R. 15 Maggio 2009, n.363 “D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale” (BUR 28 Luglio 2009, n. 28) L.R. 11 Agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio Art. 1, commi da 19 a 23 - Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Modifica all’articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6” (BUR 14 Agosto 2008, n. 30) L.R. 30 Dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” (BUR 20 Gennaio 1999, n. 1) L.R. 19 Agosto 1996, n. 37 “Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 1995” (BUR 11 Settembre 1996, n. 18) L.R. 5 Febbraio 2010, n.7 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010” (BUR 8 Febbraio 2010, n. 6) L.R. 2 Febbraio 2010, n.5 “Norme in materia di Valutazione di impatto ambientale (BUR 4 Febbraio 2010, n. 5) Decreto Direttore Generale al Territorio e Urbanistica 30 Dicembre 2009, n.14545 “Approvazione del secondo aggiornamento dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 L.R. 3 Settembre 1999, n. 20 “Norme in materia di impatto ambientale” (BUR 6 Settembre 1999, n. 36) Marche L.R. 12 Giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10- Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000” (BUR 21 Giugno 2007, n. 55) L.R. 14 Aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” (BUR 22 Aprile 2004, n. 40) Molise D.G.R. 12 Gennaio 2010, n.4 “Arpa Molise - Istruttoria tecnica degli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale (Screening) - L.R. 21-2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 5, comma 1 – SPECIFICAZIONI” (BUR 1 Febbraio 2010, n. 3) D.G.R. 17 Ottobre 2003, n.1241 “Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 - Deliberazioni della Giunta regionale n. 1006/2000, n. 1183/2000 e n. 329/2003 Sostituzione componente COMITATO TECNICO V.I.A. e riapprovazione regolamento interno” (BUR 15 Novembre 2003, n.23) L.R. 30 Novembre 2000, n.46 “Rettifiche all’Allegato A della legge regionale n.21 del 24 Marzo 2000” (BUR 30 Novembre 2000, n.24) L.R. 24 Marzo 2000, n. 21 “Disciplina della procedura di impatto ambientale” (BUR 1 Aprile 2000, n. 7)
  • 17. Regione Piemonte Atto D.G.R. 16 Marzo 2009, n. 63-11032 “Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione” (BUR 19 Marzo 2009, n. 11) D.C.R. 30 Luglio 2008, n. 211-34747 “Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (BUR 7 Agosto 2008, n. 32) D.G.R. 4 Giugno 2008, n. 23-8898 “Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt. 10,11 e 12 della l.r. 40/1998 e alla predisposizione degli elaborati progettuali su supporto informatico” (BUR 19 Giugno 2008, n. 25) D.G.R. 3 Dicembre 2007, n. 3-7656 “Adozione del documento "Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA"” (BUR 13 Dicembre 2007, n. 50) Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 Agosto 2002, n. 6/AQA “Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla d.c.r. 27 dicembre 2001, n. 217-41038” (BUR 8 Agosto 2002, n. 32) D.G.R. 19 Marzo 2002, n. 75-5611 “Legge regionale 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Riorganizzazione allegati.” (BUR 11 aprile 2002, n. 15) D.C.R. 27 Dicembre 2001, n. 217-41038 “Direttiva CE 97/11 - Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"” (BUR 31 Gennaio 2002, n. 5) D.G.R. 28 Maggio 2001, n. 42-3096 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale” (BUR 20 Giugno 2001, n. 25) L.R. 10 Novembre 2000, n. 54 “Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedura di valutazione".” (BUR 15 Novembre 2000, n. 46) D.G.R. 1 Marzo 2000, n. 82 – 29571 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 40/1998 in attuazione del DPCM 03.09.1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto. Riadottata con deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 6-29961 e ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2000, n. 8-16099” (BUR 15 Marzo 2000, n. 11) D.G.R. 12 Luglio 1999, n. 18 – 27763 “L.r. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni regionali.” (BUR 21 Luglio 1999, n. 29) D.G.R. 12 Aprile 1999 e s.m.i., n. 21 – 27037 “L.r. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative” (BUR 28 Aprile 1999, n. 17) L.R. 14 Dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” (BUR 17 Dicembre 1998, n. 50)
  • 18. Regione Atto Puglia L.R. 14 Giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (BUR 18 Giugno 2007, n. 87) Sardegna L.R. 7 Agosto 2009, n.3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” (BUR 18 Agosto 2009, n.27) D.G.R. 23 Aprile 2008, N. 24/23 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” Sicilia L.R. 16 Aprile 2003, n.4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale” (GURS 17 Aprile 2003, n. 17) Decreto Assessoriale 14 Novembre 1997 “Schemi generali per il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale delegate alle Province regionali” (GURS 10 Gennaio 1998, n. 2) L.R. 3 Ottobre 1995, n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente” (GURS 5 ottobre 1995, n. 51) Toscana L.R. 12 Febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” (BUR 17 Febbraio 2010, n. 9) L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (BUR 12 Gennaio 2005, n. 2) Umbria L.R. 9 Aprile 1998, n. 11 “Norme in materia di impatto ambientale” (BUR 22 Aprile 1998, n. 26) Valle d'Aosta L.R. 26 Maggio 2009, n. 12 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009” (BUR 30 Giugno 2009, n. 26) Veneto D.G.R. 6 Aprile 2004, n. 1000 “Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - D.Lgs. n. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. R.D. n. 1775/1933. Criteri e procedure” (BUR 30 Aprile 2004, n. 46) L.R. 26 Marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA” (BUR 30 Marzo 1999, n. 29) Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento L.P. 5 Aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti” (BUR 17 Aprile 2007, n. 16) L.P. 23 Maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, corsi d'acqua ed aree protette” (BUR 5 giugno 2007, n. 23) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 Novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".” (BUR 30 Gennaio 1990, n. 5) L.P. 29 Agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente” (BUR 6 Settembre 1988, n. 40)
  • 19. L’AUTORIZZAZIONE UNICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (D.Lgs. 387/2003) La ratio, così come enunciata nell’art. 1 recante le finalità della norma, è quella primaria di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario, in conformità alla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente. Si deve al testo normativo l’aver contribuito ad individuare puntualmente come fonti energetiche rinnovabili “le fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. L’articolo 12 delinea in dettaglio le regole volte alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
  • 20.  La AU sostituisce tutte le autorizzazioni, i permessi ed i nulla osta per la costruzione e l’esercizio degli impianti  Il procedimento unico (Conferenza dei Servizi ex L. 241/1990) al quale partecipano tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti deve essere avviato entro 30 giorni dall’istanza e deve concludersi in 180 giorni (termini perentori !) inclusivo di eventuali VIA o AIA  Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (è prevista quindi la procedura di esproprio) e localizzabili in aree agricole  La AU prevede l’obbligo del ripristino ambientale dell’area occupata dall’impianto dopo la sua dismissione  Non sono previste misure di compensazione a favore di Regioni o Province  Si prevede la definizione di Linee guida nazionali per l’AU e di criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio (in particolare, eolici)
  • 21.  No AU ma DIA per piccoli impianti (Tabella A) o permesso di costruire ai sensi del D.M. 19 Febbraio 2007
  • 22. LA CONFERENZA DEI SERVIZI (L. 241/90) La CdS trova la sua disciplina nel Capo VI della L. 241/1990 e ha la natura di semplificare l'azione amministrativa essendo finalizzata alla più celere formazione di atti complessi, per i quali si rende necessario il concorso di volontà di più Amministrazioni. Nelle CdS vengono prodotti tutti i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi di tutte le Amministrazioni coinvolte in un determinato procedimento amministrativo, con lo scopo precipuo di far emergere e di comparare tutti i possibili interessi pubblici coinvolti e destinati a sintetizzarsi nel provvedimento finale. La CdS (e non la VIA) costituisce il momento istruttorio finale e centrale da assumere a base della valutazione sull'autorizzazione da adottare da parte dell'Ente competente. In questo modo tutte le Amministrazioni coinvolte sono costrette a riunirsi. Dalla CdS, che può avere numerose sessioni, dovrebbe uscire un atto autorizzativo incorporante, in forma unitaria, tutta la serie di provvedimenti che altrimenti i soggetti richiedenti dovrebbero ottenere dai diversi enti preposti (Regione, Provincia, Comune, Comunità montana, Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato, ARPA, ASL, AdB, ecc.).
  • 23. All'esito dei lavori della CdS, e in ogni caso scaduto il termine di 90 giorni (salvo proroghe inerenti il procedimento di VIA), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di pertinenza delle Amministrazioni partecipanti o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti alle predetta Conferenza. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione, in caso di VIA regionale, e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
  • 24. L’AUTORIZZAZIONE UNICA (!!!) A LIVELLO REGIONALE Ma secondo quali criteri gli Enti convocati in CdS decidono se un progetto di impianto è o no autorizzabile? Questo è il vero problema, ed è infatti a questo punto che il meccanismo normativo si è inceppato. Le Linee Guida Nazionali previste dal D.Lgs. 387/2003 avrebbero dovuto indicare, appunto, le modalità procedimentali ed i criteri tecnici da applicarsi alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti, con riferimento anche ai criteri di localizzazione. La mancanza di un modello generale, nazionale ed unitario ha fatto sì che, dal 2003 ad oggi, le Regioni abbiano prodotto una babele di discipline con disposizioni diversificate le une dalle altre. E non solo: nel caso in cui le Regioni hanno delegato la materia alle Province, l’iter autorizzativo arriva a diversificarsi tra Provincia e Provincia in una stessa Regione.
  • 25. A questa molteplicità di norme, si aggiunge il fatto che esse sono spesso restrittive ed in controtendenza con i criteri di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di celerità e semplificazione. Questa situazione di grande confusione, incertezza e difficoltà ha portato ad innumerevoli da parte dei proponenti ai TAR e ad annullamenti (parziali o totali) di alcune normative regionali a seguito di impugnazioni da parte del Governo (es. contro le Leggi di Molise, Puglia e Basilicata).
  • 26. Regione Atto/Note Abruzzo D.G.R. 12 Agosto 2008, n. 760 " Modifiche alla Dgr 351/2007 sulla autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" (BUR 5 Settembre 2008, n. 51) D.G.R. 12 Aprile 2007 n. 351 "D.Lgs. n. 387/2003 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"" (BUR 9 Maggio 2007, n. 26) Basilicata L.R. 19 Gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale - Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 - Lr n. 9/2007" (BUR 19 Gennaio 2010, n. 2) L.R. 26 Aprile 2007, n. 9 "Disposizioni in materia di energia." (BUR 27 Aprile 2007, n. 20) L.R. 8 Marzo 1999, n. 7 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (BU 18 Marzo 1999, n. 17) Calabria L.R. 29 Dicembre 2008, n. 42 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" (BUR 30 Dicembre 2008, n. 24) Campania D.G.R. 20 Marzo 2009, n. 500 "D.Lgs. 387/03 - comma 3 art. 12 - L.R. n. 1/2008: nuove linee-guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 1955/2006" (BUR 6 Aprile 2009, n. 22) Emilia Romagna L.R. 23 Dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" (BUR 28 Dicembre 2004, n. 175) Friuli Venezia Giulia L.R. 19 Novembre 2002, n.30 "Disposizioni in materia di energia" (BUR 20 Novembre 2002, n. 47) e s.m.i. Lazio D.G.R. 18 Luglio 2008, n. 517 " Approvazione delle "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18" (BUR 7 Ottobre 2008, n. 37) L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" (BUR 30 Dicembre 1999, n. 36) e s.m.i. Liguria L.R. 29 Maggio 2007 , n. 22 "Norme in materia di energia" (BUR 6 Giugno 2007, n. 11) Lombardia D.G.R. 25 Novembre 2009. n. 8/10622 "Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti" (BUR 30 Novembre 2009, n. 48) Marche L.R. 12 Giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000" (BU 21 Giugno 2007, n. 55)
  • 27. Regione Atto/Note Molise D.G.R. 16 Novembre 2009, n. 1074 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione del Pear e della legge regionale del 7 agosto 2009, n. 22: Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise" (BUR 1 Dicembre 2009, n. 29) Piemonte L.R. 7 Ottobre 2002, n. 23 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79" (BUR 10 Ottobre 2002, n. 41) L.R. 26 Aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (BUR 3 Maggio 2000, n. 18) Puglia L.R. 21 Ottobre 2008, n. 31 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” (BUR 24 Ottobre 2008, n. 167) Determinazione del Dirigente Settore Industria Energetica 7 maggio 2007, n. 429 "Criteri di priorità della valutazione delle domande di autorizzazione unica ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 35 del 6 febbraio 2007" (BUR 24 Maggio 2007, n. 77) D.G.R. 23 Gennaio 2007, n. 35 "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" (BUR 6 Febbraio 2007, n. 19) Sardegna L.R. 7 Agosto 2009, n.3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale" (BUR 18 Agosto 2009, n.27) Sicilia Decreto Presidenziale 9 Marzo 2009 "Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) - Approvazione." (GURS 27 Marzo 2009, n. 13) Toscana L.R. 23 Novembre 2009, n.71 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39" (BUR 27 Novembre 2009, n. 50) L.R. 24 Febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" (BUR 7 Marzo 2005, n. 19) Umbria D.G.R. 19 Maggio 2008, n. 561 "Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 L.R. 26 marzo 2008, n.5" (BUR 11 Giugno 2008 n. 27)
  • 28. Regione Atto/Note Valle d'Aosta D.G.R. 10 Febbraio 2006, n. 343 "Approvazione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23, delle modalità di svolgimento autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto attiene all’attività della Conferenza di servizi" (BUR 28 Marzo 2006, n. 13) L.R. 14 Ottobre 2005, n. 23 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici" (BUR 8 Novembre 2005, n. 45) Veneto D.G.R. 4 Agosto 2009 n. 2373 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)" (BUR 1 Settembre 2009, n. 72) Provincia Autonoma di Bolzano Decreto del Presidente della Provincia 28 Settembre 2007, n. 52 "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44-bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel verde agricolo e s.m.i." (BU 16 Ottobre 2007, n. 42) Provincia Autonoma di Trento L.P. 29 Dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" (BU 3 Gennaio 2006, n. 1) L.P. 6 Marzo 1998, n. 4 "Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7" (BU 17 Marzo 1998, n. 12)
  • 29. LE LINEE GUIDA NAZIONALI (DOPO 7 ANNI !!!) Sulla Gazzetta Ufficiale n°319 del 18 Settembre 2010 è stato finalmente pubblicato il D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Le Regioni e le Province autonome hanno 90 giorni di tempo dalla pubblicazione per recepire il testo. In generale, il testo approvato non introduce particolari novità ma conferma, in punto di procedimento amministrativo, quanto già previsto nella normativa nazionale vigente in materia (in larga misura viene recepito pedissequamente il contenuto dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003) e ricalca, in parte, quanto contenuto negli strumenti regionali sino ad ora utilizzati.
  • 30. I PREGI uniformare una volta per tutte i procedimenti a livello nazionale evitando, così, agli operatori del settore di barcamenarsi nella babele dei regolamenti regionali ad oggi vigenti • avvio automatico del procedimento in caso di mancanza di comunicazioni circa la completezza della documentazione o l'improcedibilità da parte delle Amministrazioni competenti nel termine dei 15 giorni previsti • aver slegato la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di convenzioni o atti di assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto • aver stabilito delle percentuali massime sulle spese di istruttoria (non superiori allo 0,03% dell’investimento) e sulle misure di compensazione (3% del fatturato annuo).
  • 31. I DIFETTI • restano le perplessità sull'attuazione da parte delle Regioni e delle Province delegate del nuovo Procedimento Unico, in particolare in termini di rispetto della tempistica di avvio e di conclusione e delle modalità di svolgimento del procedimento stesso. A questo proposito si evidenzia come nulla sia cambiato riguardo ai termini che scandiscono l'iter procedimentale rispetto a quanto previsto prima delle Linee guida nazionali e che, proprio il mancato ottemperamento da parte delle Amministrazioni responsabili dei tempi indicati in normativa, ha generato buona parte dei contrasti con i proponenti di impianti con l'inevitabile risultato di provocare innumerevoli contenziosi amministrativi che si sono quasi sempre conclusi a favore dei ricorrenti/proponenti (è recentissima una sentenza del TAR confermata, ed appesantita in termini di risarcimento danni, che ha condannato la Regione Sicilia a rimborsare 20 milioni di euro).
  • 32. • viene data la facoltà (con la debole motivazione di accelerare l'iter - NdR) alle Regioni ed alle Province autonome di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (le modalità sono indicate nell'allegato 3) e che, per le loro caratteristiche, determinerebbero una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. L’indicazione deve essere motivata e deve non contrastare le politiche di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) • è previsto l’impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ma l'importo dovrà essere stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere suddette; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere in luogo del soggetto inadempiente.
  • 33. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA  Progetto definitivo, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi.  Relazione tecnica, riportata nel progetto definitivo, che indichi:  dati generali del proponente;  caratteristiche della fonte utilizzata, analisi della producibilità attesa; per gli impianti eolici devono essere descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi (non inferiore ad 1 anno) e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;  descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi;  stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi;  per impianti di potenza superiore ad 1 MW, analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche.
  • 34. Documentazione da cui risulti la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio (non per fotovoltaico e biomasse esclusivamente per le aree dell’impianto), la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato di esproprio Preventivo per la connessione redatto dal gestore della RTN o della rete di distribuzione, esplicitamente accettato dal proponente.  Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 Dicembre 2005.  Ove prescritta, documentazione prevista dal D. Lgs. n. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla VIA ovvero per la VIA e la Valutazione di Incidenza.  Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti dalle Regioni
  • 35. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, il proponente ha l'obbligo comunque di effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla Conferenza di Servizi le Soprintendenze.
  • 36. TERMINI E MODALITÀ PER L'AVVIO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO  avvio del procedimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze  entro 15 giorni dalla presentazione, comunicazione della completezza formale della documentazione e dell’avvio del procedimento o della improcedibilità per carenza della documentazione prescritta. Trascorso detto termine senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, convocazione della Conferenza dei Servizi nel corso del procedimento, possibilità di presentare modifiche alla soluzione per la connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche determinazione in sede di Conferenza di Servizi di eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche conclusione del procedimento, tenuto conto delle eventuali sospensioni, non comunque superiore a 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza. Ai sensi dell’articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1- ter, della medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
  • 37. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE POSITIVA DEI PROGETTI  buona progettazione degli impianti, comprovata con l’adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS)  valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili  minor consumo possibile del territorio e ottimizzazione delle risorse energetiche disponibili  riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati per la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;  progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento;  soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico;  coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.  evitare di compromettere o interferire negativamente con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
  • 38. IL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” La Direttiva Europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 Marzo 2011 (supplemento ordinario n. 81) è stato pubblicato il D. Lgs. 3 Marzo 2011, n. 28 (cd. "Decreto Romani"). Il provvedimento è entrato in vigore il 29 Marzo 2011.
  • 39. Il decreto interviene in tutti i settori che riguardano la materia energetica, dalle fonti rinnovabili ai relativi obiettivi regionali, dallo sviluppo tecnologico all'efficienza energetica, dall'edilizia alla certificazione energetica ma, in particolare, due sono gli aspetti di interesse: - autorizzazioni e procedure amministrative; - incentivi alle fonti rinnovabili. Agli articoli 4, 5 e 6 il decreto prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzativo. Nello specifico, al comma 2 dell’articolo 4 sono previste tre distinte procedure al fine di autorizzare la costruzione e l’esercizio degli impianti: - l’Autorizzazione Unica (ex art. 12, D.Lgs. 387/2003); - la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): consiste in un nuovo tipo di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) specifica per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida nazionali; - la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come edilizia libera.
  • 40. In materia di Autorizzazione Unica, l’articolo 5 prevede la riduzione dei tempi per il rilascio da 180 a 90 giorni e l’emanazione di un successivo decreto ministeriale per l’individuazione di quelle modifiche sostanziali agli impianti per le quali occorra prevedere obbligatoriamente il rinnovo dell’autorizzazione. La PAS viene introdotta al comma 1 dell'articolo 6 in sostituzione della DIA comunale e consiste in una dichiarazione, basatasi sulla regola del silenzio assenso, da inviare al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e volta ad asseverare la conformità del progetto al regolamento edilizio vigente. Il decreto, inoltre, lascia in capo alle Regioni la facoltà di semplificare ulteriormente il quadro regolatorio consentendo loro di estendere la PAS agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MWe e la comunicazione di inizio lavori agli impianti di potenza nominale fino a 50 kWe, nonché agli impianti solari fotovoltaici e termici da realizzare sugli edifici senza limiti di potenza. In merito all’applicabilità del nuovo regime autorizzativo, la nuova disciplina sarà applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti, di optare per la procedura abilitativi semplificata, qualora tutti i necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all’impianto che si intende autorizzare.
  • 41. All'articolo 24, sono previsti due nuovi sistemi incentivanti per le fonti rinnovabili elettriche, ad eccezione del fotovoltaico, che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2013: - contributo economico tariffario sull’energia prodotta per impianti di potenza inferiore a 5 MW; - meccanismo di selezione a base d’asta per impianti con potenza superiore a 5 MW.
  • 42. Per quanto riguarda i sistemi incentivanti oggi in vigore il provvedimento dispone: -Tariffa Omnicomprensiva (ex art. 2, comma 145, L. 244/2007), conferma delle tariffe stabilite dalla Tabella 3 della L. 244/2007 per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 Dicembre 2012. Tali tariffe sono riconosciute per un periodo di 15 anni; - Certificati Verdi: • riduzione graduale dell’obbligo in capo ai produttori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. Quota d’obbligo che si annulla per il 2015; • riduzione del 22% del prezzo di ritiro dei certificati verdi in eccesso rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente; • i CV relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento sono ritirati al prezzo medio di mercato registrato nel 2010 (112,82 €/MWh).
  • 43. La comunicazione di inizio lavori, da inviare al comune da parte del soggetto interessato (laddove possibile, per via telematica) , è il titolo autorizzativo previsto per semplificare l’installazione di impianti assimilabili ad attività edilizia libera. Il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico); la stessa deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e non è necessario attendere 30 giorni per iniziare i lavori.
  • 44.
  • 45. La procedura abilitativa semplificata deve essere presentata al comune, anche in via telematica, dal soggetto interessato almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie e, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e paesaggistico. Alla PAS bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l’autorità giudiziaria. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della pas senza riscontri o notifiche da parte del comune è possibile iniziare i lavori. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso comune, il termine è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento. Se la tutela del vincolo compete ad altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla PAS, il comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall’adozione della decisione conclusiva.
  • 46. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al comune un certificato di collaudo finale. In ogni caso, il ricorso alla PAS è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).
  • 47. L'autorizzazione unica (AU) è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sopra di prefissate soglie di potenza. L‘AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità alla VIA. La VIA è, inoltre, obbligatoria per i procedimenti nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del ministero per i beni e le attività culturali”, punto cbis dell’allegato iii del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è in capo alle regioni o alle province da esse delegate.
  • 48. PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DEL MERCATO ELETTRICO IN ITALIA
  • 49. REGIMI ITALIANI DI SOSTEGNO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI LA REGOLAMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER LE FONTI RINNOVABILI NEL NOSTRO PAESE RISULTA ASSAI COMPLESSA, IN QUANTO ARTICOLATA NEL TEMPO E COMPOSTA DA DIVERSE FORME DI SOSTEGNO, CHE SI SOVRAPPONGONO E CHE MODIFICANO, SOSTITUISCONO O INTEGRANO NORME ANCORA NON ATTUATE O OPERANTI DA BREVE TEMPO. LA MANCANZA DI UNA POLITICA ORGANICA NEL SETTORE HA GENERATO DISTORSIONI E SCORAGGIATO INVESTIMENTI IMPEDENDO ALLE FER, COSÌ COME LA LENTEZZA E LA ARTIFICIOSITÀ DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE, DI AFFERMARSI SUL MERCATO E DI DIVENTARE COMPETITIVE RISPETTO ALLE TRADIZIONALI. UN PRIMO VERO CRITERIO DI INCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE RISALE AGLI INIZI DEGLI ANNI '90 ED È NOTO COME CIP6 (DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI N.6/1992) CHE PERÒ, DI FATTO, NON HA SOSTENUTO IN VIA PRIORITARIA LE FONTI RINNOVABILI VERE E PROPRIE, BENEFICIANDO SIA GLI IMPIANTI DI ENERGIA ASSIMILABILE, SIA I TERMOVALORIZZATORI, ALIMENTATI DA RIFIUTI. IL PARLAMENTO, CON LA LEGGE N.99 DEL 23 LUGLIO 2009, HA DISPOSTO LA RISOLUZIONE ANTICIPATA VOLONTARIA DELLE CONVENZIONI CIP6/92, RITENUTO, TRA L’ALTRO, STRUMENTO SCARSAMENTE EFFICIENTE IN UN CONTESTO LIBERALIZZATO.
  • 50. ATTUALMENTE L'INCENTIVAZIONE PER GLI IMPIANTI OPERATIVI ED ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AVVIENE SECONDO I SEGUENTI MECCANISMI (ALTERNATIVI O ADDIZIONALI TRA LORO): - CERTIFICATI VERDI (CV), INTRODOTTI DAL D.LGS. 79/99 E SOTTOPOSTI AD UNA SERIE DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL "COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2008" (D.L. 159/07 COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 222/07), DALLA FINANZIARIA STESSA (L. 244/07), DAL D.M. 18/12/08 E DALLA LEGGE 23/7/09 N°99; - CONTO ENERGIA (SOLO PER IMPIANTI FV), INTRODOTTO CON IL D.M. 28/07/2005 E GIUNTO ALLA QUINTA ED ULTIMA VERSIONE; - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA, INTRODOTTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 E DISCIPLINATA DAL D.M. 18 DICEMBRE 2008 E DALLA DELIBERA AEEG ARG/ELT 1/09; - RECS (RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM) E MARCHI DI QUALITÀ, OSSIA CERTIFICAZIONI VOLONTARIE; - REGIMI DI SOSTEGNO CONTENUTI NEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIA; - FONDO ROTATIVO PER KYOTO; - ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI, EMESSI PREVALENTEMENTE A FAVORE DI APPLICAZIONI INNOVATIVE E CON VARIE MODALITÀ.
  • 51. I CERTIFICATI VERDI (CV) SONO IL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI DOPO LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA DISCIPLINATA DAL D. LGS. 16/03/1999, N°79 (IL COSIDDETTO DECRETO BERSANI), IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 96/92/CE. IL DECRETO BERSANI IMPONEVA UN OBBLIGO AGLI OPERATORI CHE IMMETTEVANO IN RETE PIÙ DI 100 GWh/ANNO CHE ALMENO IL 2% DELL'ELETTRICITÀ DOVESSE PROVENIRE DA IMPIANTI FER ENTRATI IN ESERCIZIO O RIPOTENZIATI (LIMITATAMENTE ALLA PRODUCIBILITÀ AGGIUNTIVA) IN DATA SUCCESSIVA AL 01/04/99. TALE OBBLIGO È STATO INCREMENTATO DELLO 0,35% ANNUO DAL 2004 AL 2006 E DELLO 0,75% ANNUO DAL 2007 AL 2012. L’OBBLIGO PUÒ ESSERE SODDISFATTO ANCHE ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI CV RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI EFFETTUATA DA ALTRI SOGGETTI. LA LEGGE 99/09 TRASFERISCE TALE OBBLIGO SUI SOGGETTI CHE CONCLUDONO CON TERNA CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA IN PRELIEVO.
  • 52. LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) ED IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA (LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222), COSÌ COME AGGIORNATI DALLA LEGGE 23/07/2009, N.99, INTRODUCONO ALCUNE MODIFICHE: - PER GLI IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL 31 DICEMBRE 2007 IL PERIODO DI INCENTIVAZIONE MEDIANTE RILASCIO DI CV HA UNA DURATA DI 15 ANNI (TALE PERIODO È PARI A 12 ANNI PER GLI IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2007); - A PARTIRE DAL 2008 I CV HANNO UN VALORE UNITARIO PARI AD 1 MWh E SONO EMESSI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) S.p.A. IN NUMERO PARI AL PRODOTTO DELLA PRODUZIONE NETTA DI ENERGIA MOLTIPLICATA PER UN COEFFICIENTE INDICATO IN TABELLA 2. Fonte Coefficiente Eolica 1,0 Eolica offshore 1,5 Solare - Geotermica 0,9 Moto ondoso e maremotrice 1,8 Idraulica 1,0 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,3 Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 n.a. Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta* * Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo* * Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0,8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 n.a.
  • 53. AL TERMINE DEI 15 ANNI L’ENERGIA ELETTRICA È REMUNERATA, CON LE MEDESIME MODALITÀ, ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALL’ART.13 DEL D.LGS. 387/2003. PER POTER ACCEDERE AI CV È NECESSARIO PRIMA RICHIEDERE AL GSE IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (IAFR), CHE VIENE RILASCIATA UNA VOLTA ACCERTATI I REQUISITI PREVISTI DAL D.LGS. 387/2003 E DAL D.M. 24 OTTOBRE 2005 RECANTE "AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79”.
  • 54. LO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO È QUELLO RIPORTATO IN FIGURA: I PRODUTTORI RICEVONO IL PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DEL CV IN AGGIUNTA AL PREZZO DI VENDITA DELL'ENERGIA GENERATA. I CV POSSONO ESSERE CONTRATTATI DIRETTAMENTE FRA I PROPRIETARI DEGLI IMPIANTI E GLI OPERATORI INTERESSATI MEDIANTE CONTRATTI BILATERALI, OPPURE SERVENDOSI DELL'APPOSITO MERCATO CREATO DAL GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO (GME) CHE REGISTRA SIA LE TRANSAZIONI CHE AVVENGONO SUL MERCATO CHE I CONTRATTI BILATERALI.
  • 55. CONTO ENERGIA IL CONTO ENERGIA È IL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA NORMATO CON I D.M. 28/07/2005 E 06/02/2006 (PRIMO CE), QUINDI CON IL D.M. 19/02/2007 (SECONDO CE), CON IL D.M. 06/08/2010 (TERZO CE), CON IL D.M. 05/05/2011 (QUARTO CE) E CON IL D.M. 05/07/2012 (QUINTO CONTO CE). L’INCENTIVO È RICONOSCIUTO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO PER UN PERIODO DI 20 ANNI. LA TARIFFA È COSTANTE PER TUTTO IL PERIODO DI INCENTIVAZIONE. LE TARIFFE INCENTIVANTI DEL CONTO ENERGIA DIPENDONO PRINCIPALMENTE DALLA CLASSE DI POTENZA E DALLA TIPOLOGIA DI INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO.
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  • 59. TARIFFA OMNICOMPRENSIVA LA LEGGE FINANZIARIA 2008 HA INTRODOTTO UN NUOVO SCHEMA DI INCENTIVAZIONE (POI DISCIPLINATO DAL D.M. 18 DICEMBRE 2008 E DALLA DELIBERA AEEG ARG/ELT 1/09), CUI ERA POSSIBILE ADERIRE IN ALTERNATIVA AL SISTEMA DEI CV, A BENEFICIO ESCLUSIVO DEGLI IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL 31/12/2007, AVENTI POTENZA NOMINALE MEDIA NON SUPERIORE A 1 MW (200 kW NEL CASO DEGLI IMPIANTI EOLICI). A QUESTI IMPIANTI ERA CONCESSA LA FACOLTÀ DI OPTARE, SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE DA ESERCITARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DELLA QUALIFICA IAFR PRESENTATA AL GSE, PER LA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA (TO), PER UN PERIODO DI 15 ANNI. ERA CONSENTITO, PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE, UN SOLO PASSAGGIO DA UN SISTEMA INCENTIVANTE ALL’ALTRO; IN TAL CASO LA DURATA DEL PERIODO DI DIRITTO AL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE ERA RIDOTTA DEL PERIODO GIÀ FRUITO CON IL PRECEDENTE SISTEMA. LA TARIFFA È DETTA OMNICOMPRENSIVA PERCHÉ, A DIFFERENZA DEI CV CHE SONO RICONOSCIUTI SULLA BASE DELL’ENERGIA NETTA PRODOTTA E, QUINDI, PREMIANO ANCHE L’EVENTUALE QUOTA DI PRODUZIONE, IL SUO VALORE INCLUDE SIA LA COMPONENTE INCENTIVANTE CHE QUELLA RELATIVA ALLA REMUNERAZIONE DERIVANTE DALLA VENDITA DELL’ENERGIA IMMESSA NELLA RETE ELETTRICA, CIOÈ LA TO È RICONOSCIUTA IN FUNZIONE DELLA SOLA ENERGIA NETTA IMMESSA IN RETE. SINO AL TERMINE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE, COSTITUISCE L’UNICA FONTE DI REMUNERAZIONE. TERMINATO IL PERIODO DI INCENTIVAZIONE PERMANE, NATURALMENTE, LA POSSIBILITÀ DI VALORIZZARE L’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE, AUTOCONSUMO RITIRO DEDICATO O SCAMBIO SUL POSTO).
  • 60. Valori della tariffa fissa omnicomprensiva prevista per l'incentivazione degli impianti di potenza < 1 MW (Tab. 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008 e come modificata da L.99/09) * ll solare fotovoltaico beneficia degli incentivi previsti dal Conto Energia ** La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha eliminato la filiera corta agricola dalla tariffa onnicomprensiva, uniformandola alla generica categoria “biogas e biomasse”, mentre la tipologia resta valida in caso di richiesta di Certificati Verdi.
  • 61. I CERTIFICATI RECS (RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM) È UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE, IDEATO NEL 2000 E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, VOLTO ALLA PROMOZIONE, AL RICONOSCIMENTO E AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL VALORE AMBIENTALE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ATTRAVERSO LA COMMERCIALIZZAZIONE VOLONTARIA DI CERTIFICATI STANDARD. I CERTIFICATI RECS SONO TITOLI CHE ATTESTANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE PER UNA TAGLIA MINIMA PARI A 1 MWh NELL'ARCO DELL'ANNO DI EMISSIONE. L'ACQUISTO E L'ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI RECS AVVIENE PER UN CONTROVALORE TALE DA COMPENSARE L'ENERGIA CONSUMATA IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE, INCENTIVANDO IN TAL MODO LA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA. I CERTIFICATI SONO TITOLI COMMERCIABILI, CHE HANNO VITA AUTONOMA RISPETTO ALL’ENERGIA CHE RAPPRESENTANO: VENGONO SCAMBIATI SU UN “MERCATO DEDICATO” E HANNO PREZZI VARIABILI CHE SI FORMANO SU QUESTO MERCATO. POSSONO ESSERE SCAMBIATI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE TRA TUTTI GLI OPERATORI: PRODUTTORI, TRADER, DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA. OGNI CERTIFICATO È CARATTERIZZATO DA UN NUMERO IDENTIFICATIVO, ASSEGNATO DALL'ENTE CERTIFICATORE, E NECESSARIO A NON CONTEGGIARLO PIÙ VOLTE.
  • 62. I CLIENTI FINALI NON PARTECIPANO A QUESTI SCAMBI, CIOÈ NON COMPRANO "FISICAMENTE" IL CERTIFICATO, BENSÌ ACQUISTANO, TRAMITE I LORO CONTRATTI “VERDI”, ENERGIA CERTIFICATA RECS CON UN PICCOLO SOVRAPREZZO, CALCOLATO IN MODO TALE DA CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA. E CIOÈ IL CONTROVALORE NECESSARIO A COPRIRE IL COSTO DELLA CERTIFICAZIONE E L’ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO AL MOMENTO IN CUI L’ENERGIA ALLA QUALE SI RIFERISCE VIENE CONSUMATA. MEDIANTE IL LORO CONSUMO, L'ACQUIRENTE FINANZIA L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI TESTIMONIANDO, PERTANTO, IL SUO IMPEGNO A FAVORE DELL'AMBIENTE. INFATTI, ACCETTA NELL'ACQUISTO DELL'ENERGIA UN SOVRAPPREZZO PER IL FATTO CHE VIENE PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, E, IN TALE CONTESTO, PUÒ ANCHE DECIDERE LA PROVENIENZA DELL'ENERGIA E LE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE. QUESTA POSSIBILITÀ È UN OTTIMO STRUMENTO PER QUEI SOGGETTI CHE VOGLIANO DISTINGUERSI PER L'ATTENZIONE PRESTATA ALLE TEMATICHE AMBIENTALI E SOCIALI.
  • 63. IL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIA IL POIN "ENERGIA RINNOVABILE E RISPARMIO ENERGETICO" È UN PROGRAMMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA QUOTA DELL’ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA E DEL RISPARMIO ENERGETICO NELLE REGIONI: SICILIA, CALABRIA, PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA, MOLISE, ABRUZZO, SARDEGNA. È ARTICOLATO IN TRE ASSI PRIORITARI DI INTERVENTO, DI CUI UNO DEDICATO ALLA PRODUZIONE DA FER E SUDDIVISO IN CINQUE LINEE DI AZIONE ATTIVATE MEDIANTE BANDI PER BENEFICIARI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI. IL POIN ENERGIA E LE LINEE DI AZIONE IN ESSO PREVISTE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME REGIME DI TIPO VOLONTARIO E L'AUTORITÀ RESPONSABILE DELLA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO, È LA REGIONE PUGLIA. SONO STATI INDIVIDUATI, ALTRESÌ, TRE ORGANISMI INTERMEDI, DUE DEI QUALI PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L’ALTRO PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. SI INSERISCE NEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (QSN), HA PREVISTO UNA COPERTURA FINANZIARIA A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI DELL’UNIONE EUROPEA (FS) E SUL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE NAZIONALE (FAS) ED È RELATIVO AL CICLO DI PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE COMUNITARIA E NAZIONALE PER IL PERIODO 2007-2013. È SOTTOPOSTO A REVISIONE PERIODICA; SONO PREVISTI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO IN FUNZIONE DELLE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL’ATTUAZIONE E DELLE PERFORMANCE DI SPESA RAGGIUNTE DALLE VARIE MISURE. LA SPESA DEI FONDI CORRELATI AL PROGRAMMA E LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STESSO È POSTICIPATA AL 2015. IL POIN È ADDIZIONALE RISPETTO AD ALTRI REGIMI.
  • 64. FONDO ROTATIVO PER KYOTO PREVEDE L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DA CONCEDERSI A SOSTEGNO DELLE MISURE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI. IL FONDO PER KYOTO E LE MISURE IN ESSO PREVISTE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME REGIME DI TIPO VOLONTARIO. IL MINISTERO DELL'AMBIENTE È TITOLARE DEL FONDO E HA AFFIDATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI LE ATTIVITÀ DI GESTIONE, RACCOLTA, ISTRUTTORIA PRELIMINARE E ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AI BENEFICI ERARIALI. LA LEGGE FINANZIARIA 2007 (L. 296/2006) HA PREVISTO PER IL FONDO ROTATIVO PER KYOTO UNA COPERTURA DI 200 MILIONI DI EURO ALL’ANNO PER IL TRIENNIO 2010-2012. IL FONDO POTRÀ ESSERE RIPROGRAMMATO IN FUNZIONE DELLA NECESSITÀ DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI COMUNITARI. LA PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI PUBBLICI È DEL 90%; QUELLA PER I SOGGETTI PRIVATI E LE IMPRESE DEL 70%. I FINANZIAMENTI AGEVOLATI ASSUMONO LA FORMA DI PRESTITI DI SCOPO, DI DURATA NON INFERIORE A 3 ANNI E NON SUPERIORE A 6 ANNI, A RATE SEMESTRALI, COSTANTI (METODO FRANCESE), POSTICIPATE, CON APPLICAZIONE DEL TASSO FISSO DETERMINATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 NOVEMBRE 2009 “TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE SUI FINANZIAMENTI DA CONCEDERSI A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO ROTATIVO A SOSTEGNO DELLE MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 1111, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  • 65. RITIRO DEDICATO È REGOLATO DALLA DELIBERA AEEG 280/2007 (E S.M.I.) E RAPPRESENTA UNA MODALITÀ SEMPLIFICATA A DISPOSIZIONE DEI PRODUTTORI PER IL COLLOCAMENTO SUL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE. IL PRODUTTORE DEDICATO È TENUTO A PRESENTARE UNA APPOSITA ISTANZA ED A SOTTOSCRIVERE UNA CONVENZIONE CON IL GSE CHE PREVEDE A FAVORE DEL GSE UN CORRISPETTIVO PER IL RECUPERO DEI COSTI AMMINISTRATIVI PARI ALLO 0,5% DEL CONTROVALORE DELLA REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA RITIRATA, FINO A UN MASSIMO DI 3.500,00 € ALL’ANNO PER IMPIANTO. PER L’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE, IL GSE RICONOSCE AL PRODUTTORE, PER CIASCUNA ORA, IL PREZZO DI MERCATO RIFERITO ALLA ZONA IN CUI È COLLOCATO L’IMPIANTO. PER GLI IMPIANTI DI POTENZA ATTIVA NOMINALE FINO A 1 MW SONO STATI INOLTRE DEFINITI PREZZI MINIMI GARANTITI, AGGIORNATI PERIODICAMENTE DALL’AEEG, RICHIESTI DAL PRODUTTORE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RICONOSCIUTI DAL GSE LIMITATAMENTE AI PRIMI 2 GWh/ANNO. NEL CASO IN CUI AL TERMINE DI CIASCUN ANNO SOLARE LA VALORIZZAZIONE A PREZZI MINIMI GARANTITI DOVESSE RISULTARE INFERIORE A QUELLA OTTENIBILE A PREZZI DI MERCATO, IL GSE RICONOSCERÀ AL PRODUTTORE IL RELATIVO CONGUAGLIO. IL RITIRO DEDICATO È UN TIPO DI VENDITA “INDIRETTA” DELL’ENERGIA CONSIGLIABILE PER GLI IMPIANTI CHE IMMETTONO IN RETE UNA QUANTITÀ DI ENERGIA SISTEMATICAMENTE SUPERIORE AL PROPRIO FABBISOGNO. SI PUÒ PERALTRO NOTARE LA TENDENZIALE MAGGIORE REDDITIVITÀ DEI PREZZI MINIMI GARANTITI RISPETTO AI PREZZI DI MERCATO.
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  • 67. SCAMBIO SUL POSTO È DISCIPLINATO DALLA DELIBERA AEEG ARG/ELT 74/2008 (E S.M.I.) E CONSENTE DI VALORIZZARE L’ENERGIA IMMESSA IN RETE SECONDO UN CRITERIO DI COMPENSAZIONE ECONOMICA CON IL VALORE DELL’ENERGIA PRELEVATA DALLA RETE. LE CONDIZIONI OFFERTE SONO PIÙ VANTAGGIOSE DEL RITIRO DEDICATO POICHÉ PERMETTONO DI REMUNERARE L’ENERGIA IMMESSA IN RETE AL VALORE DI MERCATO DELL’ENERGIA PIÙ IL COSTO UNITARIO VARIABILE DEI SERVIZI, ASSOCIATO ALLA PROPRIA BOLLETTA DI FORNITURA, PER LA QUANTITÀ DI ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA. IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO È REGOLATO SU BASE ECONOMICA DAL GSE IN FORMA DI CONTRIBUTO ASSOCIATO ALLA VALORIZZAZIONE A PREZZI DI MERCATO E SI APPLICA DAL 01/01/2009 AGLI IMPIANTI DI POTENZA FINO A 200 kW (FINO A 20 kW SE ENTRATI IN ESERCIZIO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2007). NEL CASO IN CUI IL CONTROVALORE DELL’ENERGIA IMMESSA IN RETE RISULTASSE SUPERIORE ALL’ONERE ENERGIA SOSTENUTO DALL’UTENTE DELLO SCAMBIO, IL SALDO RELATIVO VIENE REGISTRATO A CREDITO DELL’UTENTE MEDESIMO CHE PUÒ UTILIZZARLO PER COMPENSARE L’ONERE ENERGIA DEGLI ANNI SUCCESSIVI. IL CONTRIBUTO VIENE CALCOLATO DAL GSE TRIMESTRALMENTE IN ACCONTO E VIENE CORRISPOSTO QUANDO L’IMPORTO SUPERA LA SOGLIA MINIMA DI 100,00 €. SU BASE ANNUALE VIENE CALCOLATO E CORRISPOSTO IL CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO MATURATO IN CORSO DELL’ANNO, SENZA L’APPLICAZIONE DI ALCUNA SOGLIA MINIMA PER IL PAGAMENTO.
  • 68.
  • 69. DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 2012 NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 10 LUGLIO 2012 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 2012 "ATTUAZIONE DELL’ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, RECANTE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI", EMANATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE APPROVATO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2011.
  • 70. NELLE INTENZIONI DEL GOVERNO, IL DECRETO DOVREBBE: - PORRE LE BASI PER UNO SVILUPPO ORDINATO E SOSTENIBILE DELLE ENERGIE RINNOVABILI, ALLINEANDO GLI INCENTIVI AI LIVELLI EUROPEI E ADEGUANDOLI AGLI ANDAMENTI DEI COSTI DI MERCATO DELLE TECNOLOGIE; - INTRODURRE UN SISTEMA DI CONTROLLO E GOVERNO DEI VOLUMI INSTALLATI E DELLA RELATIVA SPESA COMPLESSIVA (ASTE PER IMPIANTI GRANDI E REGISTRI PER IMPIANTI DI TAGLIA MEDIA); - PERMETTERE DI RAGGIUNGERE E SUPERARE GLI OBIETTIVI EUROPEI DELLE ENERGIE RINNOVABILI ATTRAVERSO UNA CRESCITA VIRTUOSA, BASATA SU UN SISTEMA DI INCENTIVAZIONE EQUILIBRATO E CON FORTI RICADUTE SULL’ECONOMIA ITALIANA TALE DA RIDURRE L’IMPATTO SULLE BOLLETTE DI CITTADINI E IMPRESE.
  • 71. IL NUOVO SISTEMA SI APPLICA AD IMPIANTI NUOVI, INTEGRALMENTE RICOSTRUITI, RIATTIVATI, OGGETTO DI INTERVENTO DI POTENZIAMENTO O DI RIFACIMENTO O IBRIDI, AVENTI POTENZA NON INFERIORE A 1 kW E CHE ENTRERANNO IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2012 (ART.3, COMMA 1); PREVEDENDO COMUNQUE ALL'ARTICOLO 30 UN PERIODO TRANSITORIO DI 4 MESI PER TUTELARE GLI INVESTIMENTI IN VIA DI COMPLETAMENTO, GARANTENDO UNA PROGRESSIVA TRANSIZIONE DAL VECCHIO MECCANISMO (CERTIFICATI VERDI) AL NUOVO PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN ESERCIZIO ENTRO IL 30 APRILE 2013, PURCHÉ IN POSSESSO DI TITOLO AUTORIZZATIVO ANTECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO. IN QUESTI CASI È POSSIBILE OPTARE PER UN MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE ALTERNATIVO A QUELLO STABILITO DELLA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA DEFINITO NEL DECRETO E SECONDO PRECISE MODALITÀ. IL LIMITE DEL COSTO INDICATIVO ANNUO DI TUTTI GLI INCENTIVI PER LE RINNOVABILI ELETTRICHE, AD ESCLUSIONE DEL FOTOVOLTAICO, NON POTRÀ SUPERARE I 5,8 MILIARDI DI EURO (ART.3, COMMA 2).
  • 72. L'ART.4 DEFINISCE L'ACCESSO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PREVIA ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI IN POSIZIONE TALE DA RIENTRARE IN LIMITI SPECIFICI DI POTENZA (COMMA 1), A SEGUITO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI ASTE AL RIBASSO (COMMA 2) O DIRETTAMENTE AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE (COMMA 3).
  • 73. NEL PRIMO CASO, ACCEDONO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE, PREVIA ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI IN POSIZIONE TALE DA RIENTRARE IN LIMITI SPECIFICI DI POTENZA (MECCANISMO REGOLATO AL TITOLO II), I SEGUENTI IMPIANTI (ART.4, COMMA 1): - GLI IMPIANTI NUOVI, INTEGRALMENTE RICOSTRUITI, RIATTIVATI, SE LA RELATIVA POTENZA È NON SUPERIORE ALLA POTENZA DI SOGLIA; - GLI IMPIANTI IBRIDI, LA CUI POTENZA COMPLESSIVA È NON SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA DELLA FONTE RINNOVABILE IMPIEGATA; - GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE, NEI LIMITI DEI CONTINGENTI E CON LE MODALITÀ STABILITI ALL’ARTICOLO 17; - GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, QUALORA LA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA DELL’INTERVENTO SIA NON SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA VIGENTE PER IMPIANTI ALIMENTATI DALLA STESSA FONTE.
  • 74. Art.9, comma 4: Contingenti annuali di potenza per l’iscrizione al registro
  • 75. NEL SECONDO CASO, ACCEDONO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE COMPETITIVE DI ASTE AL RIBASSO (REGOLATE AL TITOLO III), I SEGUENTI IMPIANTI (ART.4, COMMA 2): - GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A) E B), LA CUI POTENZA È SUPERIORE ALLA PERTINENTE POTENZA DI SOGLIA, COME DEFINITA DALL’ARTICOLO 5; - GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO QUALORA LA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA DELL’INTERVENTO SIA SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA VIGENTE PER IMPIANTI ALIMENTATI DALLA STESSA FONTE.
  • 76. Art.12, comma 4: Contingenti annuali di potenza da mettere all’asta
  • 77. AL DI FUORI DEL MECCANISMO DEI REGISTRI E DELLE ASTE, ACCEDONO DIRETTAMENTE ALL’INCENTIVO (ART. 4, COMMA 3): - GLI IMPIANTI EOLICI DI POTENZA FINO A 60 kW; - GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE FINO A 50 kW, LA CUI SOGLIA È ELEVATA A 250 kW SE TRATTASI DI IMPIANTI CHE RIENTRANO IN UNA DELLE SEGUENTI CASISTICHE: REALIZZATI SU CANALI O CONDOTTE ESISTENTI, SENZA INCREMENTO DI PORTATA DERIVATA; CHE UTILIZZANO ACQUE DI RESTITUZIONI O DI SCARICO; CHE UTILIZZANO IL DEFLUSSO MINIMO VITALE AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALLA SCALA DI RISALITA, SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO NATURALE; - GLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA DI CUI ALL’ART.8 COMMA 4, LETTERE A) E B), DI POTENZA FINO A 200 kW E GLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS DI POTENZA FINO A 100 kW; - GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, QUALORA LA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA DELL’INTERVENTO SIA NON SUPERIORE AI VALORI MASSIMI DI POTENZA DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C);
  • 78. - GLI IMPIANTI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, QUALORA LA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA POTENZA DOPO L’INTERVENTO E QUELLO DELLA POTENZA PRIMA DELL’INTERVENTO SIA NON SUPERIORE AI VALORI MASSIMI DI POTENZA DI CUI ALLE LETTERA A), B) E C); - GLI IMPIANTI PREVISTI DAI PROGETTI DI RICONVERSIONE DEL SETTORE BIETICOLOSACCARIFERO APPROVATI DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 MARZO 2006, N. 81; - GLI IMPIANTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22 DELL’11 FEBBRAIO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; GLI IMPIANTI OGGETTO DI RIFACIMENTO AVENTI POTENZA COMPLESSIVA, A VALLE DELL’INTERVENTO, NON SUPERIORE AI VALORI MASSIMI DI POTENZA DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C); - GLI IMPIANTI REALIZZATI CON PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AVENTI POTENZA FINO AL DOPPIO DEL LIVELLO MASSIMO INDICATO ALLE LETTERE DA A) A C).
  • 79. ALL'ART.5 I VALORI DI SOGLIA SONO FISSATI IN 5 MW PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI FONTE RINNOVABILE, AD ECCEZIONE: - DELLE FONTI IDROELETTRICHE, PER LE QUALI IL VALORE DI SOGLIA È FISSATO IN 10 MW DI POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE; - DELLE FONTI GEOTERMOELETTRICHE, PER LE QUALI IL VALORE DI SOGLIA È FISSATO A 20 MW.
  • 80. IL PERIODO DI DIRITTO AI MECCANISMI INCENTIVANTI DECORRE DALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO COMMERCIALE DELL’IMPIANTO ED È PARI ALLA VITA MEDIA UTILE CONVENZIONALE (ART.6, COMMA 2), FATTO SALVO FERMATE DOVUTE A CASI PARTICOLARI STABILITI AL SUCCESSIVO COMMA 3. NELLA TABELLA 1.1 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO SONO RIPORTATE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI FONTE E PER INTERVALLI DI POTENZA DI IMPIANTO, LA VITA UTILE E LA TARIFFA INCENTIVANTE BASE, CHE INCLUDE SIA L'INCENTIVO CHE LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL’ENERGIA IMMESSA IN RETE (PREZZO ZONALE DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE). GLI IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE AD 1 MW POSSONO RICHIEDERE SOLO L’INCENTIVO; QUELLI DI POTENZA SINO AD 1 MW POSSONO RICHIEDERE, IN ALTERNATIVA AL SOLO INCENTIVO, IL RILASCIO DI UNA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA CORRISPONDENTE ALLA TARIFFA BASE INCENTIVANTE PIÙ L'EVENTUALE PREMIO.
  • 81.
  • 82. I NUOVI MECCANISMI SONO ALTERNATIVI AL RITIRO DEDICATO E ALLO SCAMBIO SUL POSTO. PER QUEST'ULTIMO MECCANISMO IL DECRETO INTRODUCE ALCUNI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE.
  • 84. AMBITO DI APPLICAZIONE Con la pubblicazione del D.M. 28/12/2012, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati. L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.
  • 85. SPESA ANNUA CUMULATA Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande di accesso all'incentivo. E’ prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati da Amministrazioni pubbliche a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 milioni di euro (pari al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche). Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico come previsto dal D.Lgs. 28/11.
  • 86. SOGGETTI AMMESSI Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti: - Amministrazioni pubbliche; - Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Ai fini dell’accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell’incentivo si definisce "Soggetto Responsabile": è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi. Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato per la presentazione della richiesta d’incentivo (c.d. “scheda-domanda”) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
  • 87. INTERVENTI INCENTIVABILI Possono accedere agli incentivi previsti dal D.M. 28/12/2012 le seguenti due categorie di interventi: A) interventi di incremento dell’efficienza energetica B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B). I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (categoria B). Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
  • 88. CUMULABILITÀ L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28/12/12 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
  • 89. ENERGIA TERMICA DA FER Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 i seguenti interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Per poter accedere agli incentivi, gli interventi di sostituzione di impianti/apparecchi sopra elencati devono essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti. In caso di installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi. I generatori di calore alimentati a biomassa possono essere installati anche in sostituzione di impianti di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti. Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
  • 90. GLI INCENTIVI Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, il decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia, in base a: coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato al Decreto; producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica; esclusivamente per i generatori di calore alimentati a biomassa, coefficienti premianti in relazione alla sostenibilità ambientale della tecnologia (emissioni di polveri) Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizzabili una sola volta per singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di incentivo ammissibile per tipologia di intervento.
  • 91.
  • 92. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri che saranno specificati nelle Regole Applicative del GSE. L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso. Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento, come specificato nella Tabella 2.
  • 93. INTERVENTI DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA Possono accedere agli incentivi i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. Per poter accedere all’incentivo, gli interventi sopra citati devono essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti. Tali edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, devono essere iscritti al catasto edilizio urbano o deve essere stata dichiarata la fine lavori e presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente al 03/01/13 (data di entrata in vigore del Decreto). In alternativa, è sufficiente la dichiarazione di fine lavori antecedente al 03/01/13 e l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico ad un professionista per l’accatastamento dell’immobile. Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
  • 94. GLI INCENTIVI Per gli interventi di incremento dell' efficienza energetica l’incentivo consiste in un contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta. Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore massimo dell’incentivo erogabile, come riportato nella Tabella 1. Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizzabili una sola volta per singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di incentivo ammissibile per tipologia di intervento.
  • 95. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri che saranno specificati nelle Regole Applicative del GSE. L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso. Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento, come specificato nella Tabella 2.
  • 96. ACCESSO AGLI INCENTIVI: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1) Accesso diretto: il soggetto responsabile presenta richiesta al GSE attraverso la compilazione della "scheda-domanda" su un portale internet dedicato - che sarà predisposto dal GSE - entro 60 gg. dalla fine dei lavori e seguendo le istruzioni che saranno specificate nelle Regole Applicative del GSE. Attraverso la scheda-domanda il soggetto responsabile fornisce informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'intervento per cui è richiesto l'incentivo e sull'immobile su cui è realizzato, predisponendo adeguata documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate. Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda-domanda o, successivamente, per i previsti controlli.
  • 97. 2) Prenotazione: il soggetto responsabile può presentare al GSE, in alternativa all’accesso diretto, una scheda-domanda a preventivo, resa disponibile dal GSE su un portale internet dedicato. In questo caso, il soggetto responsabile richiede l’accesso agli incentivi prima della realizzazione dell’intervento/i ma successivamente alla definizione del contratto di rendimento energetico stipulato con la ESCO o della convenzione con la CONSIP, oppure con la centrale di acquisiti regionale a cui si è rivolto per l’affidamento del servizio energia per l’esecuzione degli interventi. Affinché il GSE proceda ad impegnare a favore del soggetto responsabile gli incentivi spettanti, quest’ultimo deve presentare, entro 60 giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di avvio dei lavori. Entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE, il soggetto responsabile dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto, pena la decadenza dal diritto di prenotazione dell’incentivo.
  • 98. ACCESSO AGLI INCENTIVI: SOGGETTI PRIVATI I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo attraverso l’accesso diretto. Il soggetto responsabile dovrà presentare richiesta al GSE compilando la scheda-domanda sul portale internet dedicato, entro 60 gg. dalla fine dei lavori e secondo le istruzioni che saranno specificate nelle Regole Applicative del GSE. Attraverso la scheda-domanda, il soggetto responsabile fornisce informazioni sull’intervento e sull’immobile su cui l’intervento è realizzato, predisponendo adeguata documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate. Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda-domanda o, successivamente, per i previsti controlli.
  • 99. REGISTRO IMPIANTI TERMICI Con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o generatori di calore alimentati a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW, il Decreto prevede che il soggetto responsabile debba presentare al GSE una richiesta di iscrizione ad appositi registri informatici. E’ previsto un contingente di spesa annua fino a 7 mln di euro per le Amministrazioni pubbliche e fino a 23 mln di euro per i soggetti privati. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, 30 giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai registri, che è fissato in 60 giorni.
  • 100. A seguito dell’iscrizione a registro, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti, secondo criteri di priorità stabiliti in base a: a)impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al DM 28/12/12, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013; b) minor potenza degli impianti; c) anteriorità del titolo autorizzativo; d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, a partire dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. In caso contrario saranno applicate le sanzioni indicate dal Decreto. Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.