Presentazione tenuta da Paola Parigi a Perugia il 29 aprile 2016
Auditorium della FIGC
Evento formativo organizzato dalla Scuola Forense “G. Gatti” in collaborazione con la Fondazione Forense di Perugia intitolato “Pubblicità ed informazione. Limiti ed ambiti applicativi”.
2. paola.parigi@parisandbold.com
Cominciamo dalla koinè
• Pubblicità
L’insieme di tutti i mezzi e modi usati allo scopo di segnalare l’esistenza e
far conoscere le caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni di vario
genere predisponendo i messaggi ritenuti più idonei per il tipo di mercato
verso cui sono indirizzati
• Informazione
Atto dell’informare o dell’informarsi, nel senso di dare o ricevere notizia
Fonte: dizionario Treccani online
3. paola.parigi@parisandbold.com
Io preferisco “comunicazione”
• La reputazione è il principale valore in una
attività di servizio e fiduciaria come quella forense
• La reputazione non si pubblicizza, ma si può
comunicare
• La pubblicità intesa come promozione del
prodotto, è utile solo marginalmente per l’avvocato
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Il passaparola
• È comune opinione che la migliore pubblicità per un
avvocato sia il passaparola.
È vero!
• La reputazione non si pubblicizza, ma si comunica,
meglio se gli altri la comunicano per noi
• La comunicazione è spontanea quando il cliente è
soddisfatto
• Il cliente è soddisfatto quando l’assistenza è di qualità
11. paola.parigi@parisandbold.com
Il Caso AmicaCard
• Il Coa di Verbania aveva chiesto un parere prima di
emettere sanzione verso un iscritto che aveva aderito
alla piattaforma online AmicaCard, pubblicando un
annuncio come questo:
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Il parere del CNF
• Col parere 48/2012 il Cnf sosteneva che si trattasse di
“accaparramento di clientela” (’art. 37 Cod. Deont.)
• poiché AMICA CARD fosse un intermediario
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La Sanzione di AGCM
• AGCM sostenne invece che si trattasse di
«intesa restrittiva della concorrenza» e sanzionò il CNF
• Il CNF propose ricorso al TAR Lazio che diede ragione
all’Autorità ma ridusse la sanzione
• Il CNF non ha ottemperato alla condanna comunicando
agli iscritti che queste forme di pubblicità sono
consentite
• L’AGCM ha nuovamente sanzionato il CNF
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Il caso AGCM /CNF
• Nell’ ottobre 2014 AGCM, in esito al parere emesso dal
CNF nel caso AMICA CARD sanzionava il CNF per quasi
1 milione di Euro
• Nel novembre 2015, a seguito di ricorso, la multa veniva
ridotta a poco più di 500 mila Euro dal TAR
Lazio
• Lo scorso 10 febbraio 2016 AGCOM multava
nuovamente il CNF per circa
1 milione di Euro per non aver ottemperato
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Art 35 Cod Deontologico
• Con l’abrogazione dei commi 9 e 10 e la novella del
comma 1 si è eliminato ogni riferimento al Web
• Il comma 7 prevede ancora il divieto di fare il nome del
clienteanche se con il suo permesso
• il comma 11 fa ancora riferimento a “dignità e
decoro”
20. paola.parigi@parisandbold.com
MILAN
LONDON
www.parisandbold.it
I SOCIAL NETWORK
Si perché:
• danno accesso alle informazioni in tempo reale (notizie,
sentenze, pubblicazioni in G.U. ecc.)
• permettono la condivisione e diffusione dei nostri
contenuti a costo zero (informazione e, indirettamente,
“promozione”)
• consentono il monitoraggio dei trend dei nostri settori di
riferimento, prospective clients, concorrenti
• aiutano l’indicizzazione (nostra e del nostro sito) sui motori
di ricerca e dunque reperibilità diretta e l’attrazione della
domanda latente