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LIGURIA – Via Balbi 10 – 16125 Genova;
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA –
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* * * * *

MEMORIA INTEGRATIVA nel procedimento penale n. 302/13/44-18 – P.M. dr.ssa Lottini

presentata dall'Avv. Roberto Giromini nell'interesse e per conto dei sig.ri TAK JOHANNA
MARIA ed altri a seguito dell'ESPOSTO dagli stessi avanzato con riferimento al Progetto
Vannetti – Buren riguardante l'asserita riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza

1
Verdi della Spezia nonché di tutti gli atti espressamente indicati di carattere presupposto e/o
preparatorio e/o conseguente e/o consequenziale.
* * * * *
PRELIMINARMENTE
Per un profilo di mera regolarità formale e per dovere defensionale, che in ogni caso non
implica minimamente la regolarità e/o ritualità della presentazione dell'esposto
precedentemente introdotto, il sottoscritto difensore segnala che i sig.ri De Angelis Paola,
Giannotti Annalisa, Lenci Marzia, Ferrari Stella, Bono Laura, Bussani Piergiorgio, Ferretti
Mirko, Bianchi Francesca, Salemi Angela, Arena Marco, Delpanno Elena, De Santi Sabrina,
Reghitto Paola, Andreoli Claudio, Gandolfi Maria Grazia, Palla Umberto, D'Imporzano
Elisabetta, Cavallo Dolinda, Labagnara Davide, Valenti Luca, Erbetta Roberto, Collet
Giovanna, Gioan Alessio, Soliani Diane, Menotti Allori, Di Movi Maria Luisa, Paoli Milena,
Cavazzuti Cristina, Fattoni Patrizia, Sandal Giuliano, Moras Tiberio, Marella Eli, Orlando
Alessandro, Paci Laura, Bonati Simonetta, Pasini Stefania, Craparotta Antonella, Giulietti
Eros, Semino Alberto, Mori Giorgia, Scippa Carlo, Botto Maria Luisa, Pistone Nadia,
Argentieri Bice Luisella, Romani Maurizio, Bernardi Nicola, Ansaldo Vittorio, Ferrari Alberto,
Sanguinetti Loredana, Bonati Maria Rita, Stecconi Nella, Sutti Marella, Modignani Rossella,

2
Dedoncini Gianfranco, Paga Liliana, Gasparisi Laura, Moscarello Antonina, Pieretti Maria
Cristina, Santoni Liliana, Cozzani Mara, Mondello Sandro, Panella Marina, Varese Gabriella,
Gennaro Milena, Baratto Maria Laura, Pisculli Daniela, Anastasi Anna Maria, Agostini
Giuseppino, Impinna Maria Giulia, Currarini Umberto, Costa Franca, Grassi Genna, Pieretti
Maurizio, Grondona Francesco, Lo Presti Rosi, Ariodante Marcella, Bianchi Enrico, Caputo
Antonio, Longobardi Massimo, Vignali Milena, Canaccini Franco, Galeotti Roberta, Currarini
Maria, Bonansea Stefano, Borzacca Cristina, Riggio Maria, Fantozzi Graziella, Scoppo
Francesca Silvana, Festa Raffaella, Laudati Cinzia, Colombini Carlo, Filippi Maria Gloria,
Rizzori Paola, Grandi Vittorio, Silva Stefano, Cortellazzi Luciana, Cantu' Cesare, Ratti Mirco,
Sironi Maria, Bracali Franco, Quadrelli Andreina, Vistori Fabio, Di Benedetti Ivano, D'amato
Antonietta, Maneschi Paola, Pietrini Alessandra, Fioravanti Elda, Chiaro Luciano, Bezzenghi
Giorgio, Marletti Gianmaria, Serarcangeli Pietro, Calini Claudio, Da Pozzo Lorenzo,
Lambrosa Anna, Passeggeri Giovanni, Paluzzi Sabrina, Inferrera Ernesta, Paita Daniela,
Pensierini Roberto, Bernardini Lorenzo, Di Palo Maria Rosalia, Bellante Loredana Maria,
Traverso Alessandro, Perotto Alessandra, Bonetti Christiian, Milillo Caterina Paola, Mazzaro
Anna Maria, Ferrazzano Sandra, Cretella Angelo, Randazzo Stefano, De Cillis Riccardina,
Allegria Monica, Pollini Maria Gabriella, Sanges Andrea, Bastreri Luca, Rossi Susanna,

3
Calini Alessandro, Salomone Norma, Corticelli Luisa, Baisi Giorgio Alex, Albertin Claudia,
Mazza Sara, Gravati Massimo, Crecchi Giuseppe, Volpatti Maurizio, Rosa Giovanna, Rosaia
De Santis Lucia, Scarcella Patrizia, Martera Emanuele, Barbieri Alice, Avanzi Ester, Micali
Elisabetta, Zucconi Antonio, Ghittino Carolina, Riccò Ines, Ferrara Donatella, Savi Dario,
Meucci Eros, Signani Mario, Zanvettor Daniela, Franchini Livio, Carozzi Giulio Andrea,
Prezioso Maria Grazia, D'Imporzano Monica, Daneri Luigi, Arienti Debora, Raviolini
Massimiliano, Buffatto Maria Luisa, Celi Riccardo, Battista pasquale, Meucci Vittorio, Bardotti
Cristina, Vaselli Chiara, Acerra Margherita, Novara Cinzia, Messani Rosella, Del Santo
Sergio, Galletti Massimiliano, Gianardi Walter, Formentini Massimo, Peluso Elisabetta,
Valentini Greta, Laringi Davide, Parente Paolo, Da Pozzo Marcella, Lintura Roberta, Romiti
Marica, Del Bene Orlandi Roberta, Ginepro Alberta, Pedrelli Maria Grazia, Piscopo Rosita,
Vallini Barbara, Pedrotti Francesco, Menotti Francesca, Iachia Deborah, Vito Tarantini,
Vassale Valeria, Canini Anna, Cardellino Marco, Foresi Adriana, Mele Maria, Conte Rosario,
Cappelli Sandro, Anconitano Cinzia, Pietrini Alessandra, Lanfranchi Giordana, Coliola Anna
Carla, Storti Marcello, Guccinelli Gabriella, Filippetti Sara, Gabarello Elisabetta, Montanari
Simonetta, Lusardi Veruschka, Mannozzi Giada, Lo Turco Elena, Ravnich Antonio, Egnez
Benedetta Maria, Picini Carla, Lucenti Michela, Di Bernardo Elisabetta, Da Pozzo Simona,

4
Filippetti Rossella, Malagutti Ilaria, Di Bernardo Claudia, Golinelli Nicla, Pieroni Daniele,
Strozzi Liliana, Baccinelli Sandro, Nervo Valeria, Santini Maria Teresa, Tartarini Sandra,
Turilli Gaia, Giannoni Andrea, Ricci Lucrezia hanno formalmente sottoscritto una mera
petizione riguardante la loro opposizione alla realizzazione dell’opera per cui è causa (c.d.
riqualificazione di P.zza Verdi della Spezia) ma non il mandato al sottoscritto difensore
diversamente dai restanti.
Per cui il loro richiamo nell'epigrafe dell'atto essendo dipeso da un mero errore materiale di
battitura e che come tale non implica in alcun modo la regolarità e/o ritualità dello stesso.
Nel senso che con sin troppa intuitiva evidenza un esposto è tale se è presentato da una
sola persona o da più. Nel caso di specie sarebbero comunque 76 quelli che avendo
sottoscritto il mandato al presente difensore rimangono legittimati a proporre l'originario
esposto oltreché l'attuale e successiva memoria difensiva di carattere integrativa.
* * * * *
Nel merito delle già eccepite contestazioni si rileva ulteriormente quanto segue:

1) Sul reato di cui all'art. 323 c.p.

Per ottenere i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Asse Tre Sviluppo
Urbano per ciascun singolo intervento inserito nel Progetto Integrato Centro, il Comune della

5
Spezia ha presentato un "dossier singolo intervento" con allegati "elaborati grafici schematici
delle idee progettuali". Questo avveniva nel 2008 e il tutto è stato inviato alla Regione
Liguria con indicazione del costo di ciascun intervento. Sulla base di questi elaborati il
Comune della Spezia ha ottenuto, a fronte di una spesa dichiarata di 14 milioni di euro, un
finanziamento a fondo perduto di 9 milioni di euro. In proporzione agli abitanti più o meno
cifre analoghe sono state assegnate agli altri Comuni della Liguria. Sembrando quindi una
spartizione a tavolino! Gli interventi (Piazza Verdi, Viale Amendola e Scalinata Cernaia)
ricadono in questa normativa e per ciascuno di essi deve essere stato inviato a suo tempo il
"dossier" con gli allegati.
Solo successivamente per Viale Amendola nel 2011, per Piazza Verdi e Cernaia nel 2012, è
stato redatto il progetto definitivo ed esecutivo.
Attualmente in nostro possesso, perché consegnatici ufficialmente, sono solo tali progetti
definitivi.
A questo punto la domanda è: i progetti definitivi rispondono e sono coerenti con i requisiti
dei "dossiers" a suo tempo presentati e che hanno permesso il conseguimento dei
finanziamenti europei, oppure le varianti e i dettagli esecutivi introdotti nei progetti definitivi

6
non rispettano tali requisiti e non sono in linea e quindi non sono coerenti con le prescrizioni
del bando POR-Liguria 2007-2013?
Già il fatto che a tre Comuni (La Spezia, Savona e Imperia) sia stata assegnata più o meno
la stessa cifra e a Genova una cifra maggiore lascia molti dubbi dal momento che tutto ciò
lascerebbe supporre che i Comuni in base ad una cifra stabilita "a tavolino" abbiano
riempito con interventi vari ed approssimativi. Tanto da esaurire questa richiesta.
Comunque le domande che rivolgiamo doverosamente agli organi preposti, a vario titolo ai
controlli ed a cui la presente Memoria integrativa viene inviata affinché indaghino, sono
sostanzialmente due:
- Gli interventi di cui "dossier" ed elaborati inviati nel 2008 sono conformi alle direttive del
bando e quindi totalmente finanziabili? (domanda già formulata nel primo esposto)
- I progetti esecutivi successivamente elaborati sono coerenti con i "dossier" a suo tempo
presentati e/o conformi alle direttive del bando e quindi totalmente finanziabili?
Se fossero diversi rileva chiaramente la sussistenza del dolo. Nel senso che propongono
un'opera per farne un'altra.
La prima domanda sembra più di pertinenza della Comunità Europea, la seconda della
Procura della Repubblica. A titolo esemplificativo facciamo notare che l'unico progetto di cui

7
abbiamo il "dossier" iniziale e per cui il progetto esecutivo e i lavori sono in corso e ben
visibili è quello relativo a Viale Amendola.
A tal fine si chiede che gli aditi organi inquirenti vogliano acquisire dalla Regione Liguria
tutta la documentazione presentata dal Comune della Spezia per ottenere il finanziamento
POR relativo al Progetto Integrato Centro e quindi anche tutti i dossier.
Va da sé che se così fosse sarebbe acclarata l'ipotizzata e da noi prospettata sussistenza
del reato di cui all'art. 323 c.p.. Non solo rappresentato dal vantaggio patrimoniale
indubbiamente sussistente nel caso di specie, ma anche dall'ingiustizia sia della condotta (in
quanto connotata da chiara violazione di legge), sia del vantaggio stesso conseguito (in
quanto non spettante in base al bando POR-Liguria 2007-2013). Quindi doppia ingiustizia.
Del resto già in sede di presentazione dell'esposto originario si era rilevato come in ambito
regionale si stabilissero regole e requisiti al fine di ottenere contributi europei a fondo
perduto. Di talché la accertando frustrazione della normativa del settore (bando POR-Liguria
2007-2013) dettando le norme ed i requisiti per ottenere tali benefici costituisce di per sé
violazione di legge. In particolare nel caso che qui interessa la violazione di legge
consisterebbe nello svolgimento di una funzione pubblica visto che oltrepassa ogni possibile

8
scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (cd.
sviamento di potere).
Apparendo, in questo senso, chiara anche la sussistenza del cd. elemento soggettivo del
reato consistente nella consapevolezza dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale, ottenuto
attraverso un progetto a dir poco illegittimo e nella volontà di agire per procurarselo. Del
resto se poniamo attenzione agli atti autorizzatori con specifico riferimento alle autorizzazioni
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria del 7.11.2012 di
cui diremo nello specifico più diffusamente con riferimento alla già descritta ed indicata
violazione di cui all'art. 181 1° comma D.Leg.vo n. 42/04 e art. 734 c.p., non vi può
essere dubbio che sia così!
* * * * *

2) Art. 181 1° comma ed art. 10 D.Leg.vo n. 42/04 e art. 734 c.p..

A corredo della già eccepita mancanza della necessaria autorizzazione archeologica e
paesaggistica da parte delle Soprintendenze competenti si fa preliminarmente rilevare come
l'autorizzazione fa rinvio per la Piazza in generale ad una norma precisa e cioè l'art. 1
comma 1° del Codice del Paesaggio.

9
Questa norma, letta in combinato disposto con l'art. 10 lettera g) comma 4 dello stesso
Codice, prevede che anche le Piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni (è
tale Piazza Verdi) siano da considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette
alle norme vincolistiche di detto codice. Salvo che con apposita procedura di verifica si valuti
la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. E non risulta
in alcun modo che sia stato così!
A conferma di questo assunto normativo si veda la recente Direttiva 10.10.2012 del
Ministero Beni Culturali secondo la quale: “Discende pianamente dalla lettura della

prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 12,
comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri
spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma
appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque
sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice
(e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia
effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne
discende altresì, secondo i noti principi, che l'applicazione del regime speciale di tutela potrà
cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse

10
culturale con esito negativo." Il ché non risulta essere indubbiamente avvenuto nel caso di
specie.
L’autorizzazione della Soprintendenza al progetto di “riqualificazione” di Piazza Verdi ad
un certo punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr) ad avviare

presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria
procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile medesimo”.
In realtà la questione è tutt’altro che di forma (anche se nel caso di specie la forma
sarebbe sostanza), infatti questa procedura di verifica deve essere svolta secondo parametri
bene definiti dalla normativa vigente.
In particolare occorre fare riferimento in primo luogo al Decreto Dirigenziale
Interministeriale del 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28.2.2005) avente ad oggetto la
“Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”. Questo Decreto contiene
un allegato tecnico che deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che deve
contenere dati molti puntuali e particolari come risulta da una lettura dello stesso.
A tutt’oggi non risulta che questa istruttoria sia stata avviata e neppure conclusa e quindi
non si comprende su quali basi possa essere stata rilasciata la autorizzazione da parte della
Soprintendenza. Non solo ma a conferma di una certa superficialità nella istruttoria svolta

11
fino ad ora dal Comune della Spezia si veda anche la verifica preventiva dell’interesse
archeologico della Piazza (ex comma 4 articolo 28 del Codice). Secondo l’atto (del
25.5.2012) della Soprintendenza dei Beni Archeologici: “la progettazione dell’opera pubblica

è stata effettuata in totale difformità” con la vigente normativa in materia di vincolo
archeologico.
Né a diverso convincimento conduce la questione della coerenza del progetto e
dell'autorizzazione della Soprintendenza alle buone pratiche in materia.
Infatti l’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici della
Liguria del 7.11.2012 appare sotto il profilo prescrittivo piuttosto generica. In particolare non
c’è alcun riferimento alle buone pratiche di restauro.
Come affermato da autorevole e recente Dottrina il rifacimento del bene culturale (in questo
caso la P.za Verdi): “ dovrà conformarsi ai criteri tecnici che regolano l’attività di restauro; in
particolare dovrà fermarsi dove inizia l’ipotesi, secondo la regola espressa dalla Carta
italiana del restauro del 1972" (E. Boscolo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – pag.
246 - ed. Giuffrè 2012).

12
Si veda in particolare l’allegato d) alla suddetta Carta: Istruzioni per la tutela dei centri
storici. Leggiamo alcuni passaggi di questo allegato perché sono piuttosto significativi per
confermare il ns. assunto difensiva:
“Il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali
testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, anche
indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o dal loro particolare aspetto
ambientale, che ne possono arricchire o esaltare ulteriormente il valore, in quanto non solo
l'architettura, ma anche la struttura urbanistica possiede, di per se stessa, significato e
valore…
Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di tutti i valori urbanistici,
architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, ecc., da un'attenta operazione di lettura
storico-critica…
Anzitutto occorre precisare che per risanamento conservativo devesi intendere il
mantenimento delle strutture viario-edilizie in generale (mantenimento del tracciato,
conservazione della maglia viaria, del perimetro degli isolati ecc.);……..".

13
Con riferimento al profilo urbanistico ed edilizio rispetto agli interventi di restauro particolare
importanza riveste l'analisi del ruolo territoriale e funzionale che il centro storico di cui
Piazza Verdi certamente fa parte ed è espressione riveste.
Del pari il profilo del riassetto viario da considerare come la possibilità di immissione delle
attrezzature e di quei servizi pubblici strettamente connessi alle esigenze di vita del centro…
Nonché la revisione dell'arredo urbano. Visto che concerne le vie, le piazze e tutti gli
spazi liberi esistenti (cortili, spazi interni, giardini ecc.), ai fini di una omogenea connessione
tra edifici e spazi esterni."
* * * * *

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra complessivamente esposto e di quanto valutato dagli esponenti
non risulta che la istruttoria che ha portato alla autorizzazione della Soprintendenza sia stata
svolta nel completo rispetto delle procedure e delle motivazioni tecniche come previste dalla
normativa e dai documenti ufficiali sopra citati. Da qui una eccepita carenza delle specifiche
tecniche di carattere STORICO, ARCHITETTONICO ed ARCHEOLOGICO della Piazza Verdi
che si chiede vengano accertate dagli Organi tutori a vario titolo aditi anche se del caso
avvalendosi dei doverosi provvedimenti in AUTOTUTELA. Nonché dell'ancor più delicato e

14
comunque rilevante profilo della corretta utilizzabilità dell'ingentissima somma di denaro
pubblico che è complessivamente pervenuta al Comune della Spezia da parte della
Comunità Europea e di cui è specifica menzione in atti.
In ogni caso per il resto si insiste nelle già eccepite violazioni.
* * * * *
Si produce:
5)

Carta Italiana del Restauro del 1972 – Circolare n. 117 del 6.4.1972 del Ministero
della Pubblica Istruzione con allegati a), b), c) e d).

6)

POR-Liguria 2007-2013 – Asse 3 – Sviluppo Urbano.

7)

Determinazione Dirigenziale n. 3304 del 26.6.2012.

8)

Progetto per la riqualificazione di Viale Amendola nel tratto compreso tra Viale Italia
e Viale Garibaldi – Relazione descrittiva del 14.10.2011.

La Spezia, 27.2.2013

Avv. Roberto Giromini

15

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2 memoria difensiva esposto febbraio 2013

  • 1. - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Penale della Spezia – Viale Italia n. 142 – 19124 La Spezia - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso la Corte dei Conti – Viale Brigate Partigiane n. 2 – 16129 Genova; - COMUNITA' EUROPEA – Rue de la Loi 130 – 1049 Bruxelles – Belgio - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA REGIONE LIGURIA – Via Balbi 10 – 16125 Genova; - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA – Via Balbi 10 – 16125 Genova; - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LIGURIA – Via Balbi 10 – 16125 Genova; * * * * * MEMORIA INTEGRATIVA nel procedimento penale n. 302/13/44-18 – P.M. dr.ssa Lottini presentata dall'Avv. Roberto Giromini nell'interesse e per conto dei sig.ri TAK JOHANNA MARIA ed altri a seguito dell'ESPOSTO dagli stessi avanzato con riferimento al Progetto Vannetti – Buren riguardante l'asserita riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza 1
  • 2. Verdi della Spezia nonché di tutti gli atti espressamente indicati di carattere presupposto e/o preparatorio e/o conseguente e/o consequenziale. * * * * * PRELIMINARMENTE Per un profilo di mera regolarità formale e per dovere defensionale, che in ogni caso non implica minimamente la regolarità e/o ritualità della presentazione dell'esposto precedentemente introdotto, il sottoscritto difensore segnala che i sig.ri De Angelis Paola, Giannotti Annalisa, Lenci Marzia, Ferrari Stella, Bono Laura, Bussani Piergiorgio, Ferretti Mirko, Bianchi Francesca, Salemi Angela, Arena Marco, Delpanno Elena, De Santi Sabrina, Reghitto Paola, Andreoli Claudio, Gandolfi Maria Grazia, Palla Umberto, D'Imporzano Elisabetta, Cavallo Dolinda, Labagnara Davide, Valenti Luca, Erbetta Roberto, Collet Giovanna, Gioan Alessio, Soliani Diane, Menotti Allori, Di Movi Maria Luisa, Paoli Milena, Cavazzuti Cristina, Fattoni Patrizia, Sandal Giuliano, Moras Tiberio, Marella Eli, Orlando Alessandro, Paci Laura, Bonati Simonetta, Pasini Stefania, Craparotta Antonella, Giulietti Eros, Semino Alberto, Mori Giorgia, Scippa Carlo, Botto Maria Luisa, Pistone Nadia, Argentieri Bice Luisella, Romani Maurizio, Bernardi Nicola, Ansaldo Vittorio, Ferrari Alberto, Sanguinetti Loredana, Bonati Maria Rita, Stecconi Nella, Sutti Marella, Modignani Rossella, 2
  • 3. Dedoncini Gianfranco, Paga Liliana, Gasparisi Laura, Moscarello Antonina, Pieretti Maria Cristina, Santoni Liliana, Cozzani Mara, Mondello Sandro, Panella Marina, Varese Gabriella, Gennaro Milena, Baratto Maria Laura, Pisculli Daniela, Anastasi Anna Maria, Agostini Giuseppino, Impinna Maria Giulia, Currarini Umberto, Costa Franca, Grassi Genna, Pieretti Maurizio, Grondona Francesco, Lo Presti Rosi, Ariodante Marcella, Bianchi Enrico, Caputo Antonio, Longobardi Massimo, Vignali Milena, Canaccini Franco, Galeotti Roberta, Currarini Maria, Bonansea Stefano, Borzacca Cristina, Riggio Maria, Fantozzi Graziella, Scoppo Francesca Silvana, Festa Raffaella, Laudati Cinzia, Colombini Carlo, Filippi Maria Gloria, Rizzori Paola, Grandi Vittorio, Silva Stefano, Cortellazzi Luciana, Cantu' Cesare, Ratti Mirco, Sironi Maria, Bracali Franco, Quadrelli Andreina, Vistori Fabio, Di Benedetti Ivano, D'amato Antonietta, Maneschi Paola, Pietrini Alessandra, Fioravanti Elda, Chiaro Luciano, Bezzenghi Giorgio, Marletti Gianmaria, Serarcangeli Pietro, Calini Claudio, Da Pozzo Lorenzo, Lambrosa Anna, Passeggeri Giovanni, Paluzzi Sabrina, Inferrera Ernesta, Paita Daniela, Pensierini Roberto, Bernardini Lorenzo, Di Palo Maria Rosalia, Bellante Loredana Maria, Traverso Alessandro, Perotto Alessandra, Bonetti Christiian, Milillo Caterina Paola, Mazzaro Anna Maria, Ferrazzano Sandra, Cretella Angelo, Randazzo Stefano, De Cillis Riccardina, Allegria Monica, Pollini Maria Gabriella, Sanges Andrea, Bastreri Luca, Rossi Susanna, 3
  • 4. Calini Alessandro, Salomone Norma, Corticelli Luisa, Baisi Giorgio Alex, Albertin Claudia, Mazza Sara, Gravati Massimo, Crecchi Giuseppe, Volpatti Maurizio, Rosa Giovanna, Rosaia De Santis Lucia, Scarcella Patrizia, Martera Emanuele, Barbieri Alice, Avanzi Ester, Micali Elisabetta, Zucconi Antonio, Ghittino Carolina, Riccò Ines, Ferrara Donatella, Savi Dario, Meucci Eros, Signani Mario, Zanvettor Daniela, Franchini Livio, Carozzi Giulio Andrea, Prezioso Maria Grazia, D'Imporzano Monica, Daneri Luigi, Arienti Debora, Raviolini Massimiliano, Buffatto Maria Luisa, Celi Riccardo, Battista pasquale, Meucci Vittorio, Bardotti Cristina, Vaselli Chiara, Acerra Margherita, Novara Cinzia, Messani Rosella, Del Santo Sergio, Galletti Massimiliano, Gianardi Walter, Formentini Massimo, Peluso Elisabetta, Valentini Greta, Laringi Davide, Parente Paolo, Da Pozzo Marcella, Lintura Roberta, Romiti Marica, Del Bene Orlandi Roberta, Ginepro Alberta, Pedrelli Maria Grazia, Piscopo Rosita, Vallini Barbara, Pedrotti Francesco, Menotti Francesca, Iachia Deborah, Vito Tarantini, Vassale Valeria, Canini Anna, Cardellino Marco, Foresi Adriana, Mele Maria, Conte Rosario, Cappelli Sandro, Anconitano Cinzia, Pietrini Alessandra, Lanfranchi Giordana, Coliola Anna Carla, Storti Marcello, Guccinelli Gabriella, Filippetti Sara, Gabarello Elisabetta, Montanari Simonetta, Lusardi Veruschka, Mannozzi Giada, Lo Turco Elena, Ravnich Antonio, Egnez Benedetta Maria, Picini Carla, Lucenti Michela, Di Bernardo Elisabetta, Da Pozzo Simona, 4
  • 5. Filippetti Rossella, Malagutti Ilaria, Di Bernardo Claudia, Golinelli Nicla, Pieroni Daniele, Strozzi Liliana, Baccinelli Sandro, Nervo Valeria, Santini Maria Teresa, Tartarini Sandra, Turilli Gaia, Giannoni Andrea, Ricci Lucrezia hanno formalmente sottoscritto una mera petizione riguardante la loro opposizione alla realizzazione dell’opera per cui è causa (c.d. riqualificazione di P.zza Verdi della Spezia) ma non il mandato al sottoscritto difensore diversamente dai restanti. Per cui il loro richiamo nell'epigrafe dell'atto essendo dipeso da un mero errore materiale di battitura e che come tale non implica in alcun modo la regolarità e/o ritualità dello stesso. Nel senso che con sin troppa intuitiva evidenza un esposto è tale se è presentato da una sola persona o da più. Nel caso di specie sarebbero comunque 76 quelli che avendo sottoscritto il mandato al presente difensore rimangono legittimati a proporre l'originario esposto oltreché l'attuale e successiva memoria difensiva di carattere integrativa. * * * * * Nel merito delle già eccepite contestazioni si rileva ulteriormente quanto segue: 1) Sul reato di cui all'art. 323 c.p. Per ottenere i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Asse Tre Sviluppo Urbano per ciascun singolo intervento inserito nel Progetto Integrato Centro, il Comune della 5
  • 6. Spezia ha presentato un "dossier singolo intervento" con allegati "elaborati grafici schematici delle idee progettuali". Questo avveniva nel 2008 e il tutto è stato inviato alla Regione Liguria con indicazione del costo di ciascun intervento. Sulla base di questi elaborati il Comune della Spezia ha ottenuto, a fronte di una spesa dichiarata di 14 milioni di euro, un finanziamento a fondo perduto di 9 milioni di euro. In proporzione agli abitanti più o meno cifre analoghe sono state assegnate agli altri Comuni della Liguria. Sembrando quindi una spartizione a tavolino! Gli interventi (Piazza Verdi, Viale Amendola e Scalinata Cernaia) ricadono in questa normativa e per ciascuno di essi deve essere stato inviato a suo tempo il "dossier" con gli allegati. Solo successivamente per Viale Amendola nel 2011, per Piazza Verdi e Cernaia nel 2012, è stato redatto il progetto definitivo ed esecutivo. Attualmente in nostro possesso, perché consegnatici ufficialmente, sono solo tali progetti definitivi. A questo punto la domanda è: i progetti definitivi rispondono e sono coerenti con i requisiti dei "dossiers" a suo tempo presentati e che hanno permesso il conseguimento dei finanziamenti europei, oppure le varianti e i dettagli esecutivi introdotti nei progetti definitivi 6
  • 7. non rispettano tali requisiti e non sono in linea e quindi non sono coerenti con le prescrizioni del bando POR-Liguria 2007-2013? Già il fatto che a tre Comuni (La Spezia, Savona e Imperia) sia stata assegnata più o meno la stessa cifra e a Genova una cifra maggiore lascia molti dubbi dal momento che tutto ciò lascerebbe supporre che i Comuni in base ad una cifra stabilita "a tavolino" abbiano riempito con interventi vari ed approssimativi. Tanto da esaurire questa richiesta. Comunque le domande che rivolgiamo doverosamente agli organi preposti, a vario titolo ai controlli ed a cui la presente Memoria integrativa viene inviata affinché indaghino, sono sostanzialmente due: - Gli interventi di cui "dossier" ed elaborati inviati nel 2008 sono conformi alle direttive del bando e quindi totalmente finanziabili? (domanda già formulata nel primo esposto) - I progetti esecutivi successivamente elaborati sono coerenti con i "dossier" a suo tempo presentati e/o conformi alle direttive del bando e quindi totalmente finanziabili? Se fossero diversi rileva chiaramente la sussistenza del dolo. Nel senso che propongono un'opera per farne un'altra. La prima domanda sembra più di pertinenza della Comunità Europea, la seconda della Procura della Repubblica. A titolo esemplificativo facciamo notare che l'unico progetto di cui 7
  • 8. abbiamo il "dossier" iniziale e per cui il progetto esecutivo e i lavori sono in corso e ben visibili è quello relativo a Viale Amendola. A tal fine si chiede che gli aditi organi inquirenti vogliano acquisire dalla Regione Liguria tutta la documentazione presentata dal Comune della Spezia per ottenere il finanziamento POR relativo al Progetto Integrato Centro e quindi anche tutti i dossier. Va da sé che se così fosse sarebbe acclarata l'ipotizzata e da noi prospettata sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p.. Non solo rappresentato dal vantaggio patrimoniale indubbiamente sussistente nel caso di specie, ma anche dall'ingiustizia sia della condotta (in quanto connotata da chiara violazione di legge), sia del vantaggio stesso conseguito (in quanto non spettante in base al bando POR-Liguria 2007-2013). Quindi doppia ingiustizia. Del resto già in sede di presentazione dell'esposto originario si era rilevato come in ambito regionale si stabilissero regole e requisiti al fine di ottenere contributi europei a fondo perduto. Di talché la accertando frustrazione della normativa del settore (bando POR-Liguria 2007-2013) dettando le norme ed i requisiti per ottenere tali benefici costituisce di per sé violazione di legge. In particolare nel caso che qui interessa la violazione di legge consisterebbe nello svolgimento di una funzione pubblica visto che oltrepassa ogni possibile 8
  • 9. scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (cd. sviamento di potere). Apparendo, in questo senso, chiara anche la sussistenza del cd. elemento soggettivo del reato consistente nella consapevolezza dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale, ottenuto attraverso un progetto a dir poco illegittimo e nella volontà di agire per procurarselo. Del resto se poniamo attenzione agli atti autorizzatori con specifico riferimento alle autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria del 7.11.2012 di cui diremo nello specifico più diffusamente con riferimento alla già descritta ed indicata violazione di cui all'art. 181 1° comma D.Leg.vo n. 42/04 e art. 734 c.p., non vi può essere dubbio che sia così! * * * * * 2) Art. 181 1° comma ed art. 10 D.Leg.vo n. 42/04 e art. 734 c.p.. A corredo della già eccepita mancanza della necessaria autorizzazione archeologica e paesaggistica da parte delle Soprintendenze competenti si fa preliminarmente rilevare come l'autorizzazione fa rinvio per la Piazza in generale ad una norma precisa e cioè l'art. 1 comma 1° del Codice del Paesaggio. 9
  • 10. Questa norma, letta in combinato disposto con l'art. 10 lettera g) comma 4 dello stesso Codice, prevede che anche le Piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni (è tale Piazza Verdi) siano da considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alle norme vincolistiche di detto codice. Salvo che con apposita procedura di verifica si valuti la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. E non risulta in alcun modo che sia stato così! A conferma di questo assunto normativo si veda la recente Direttiva 10.10.2012 del Ministero Beni Culturali secondo la quale: “Discende pianamente dalla lettura della prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l'applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse 10
  • 11. culturale con esito negativo." Il ché non risulta essere indubbiamente avvenuto nel caso di specie. L’autorizzazione della Soprintendenza al progetto di “riqualificazione” di Piazza Verdi ad un certo punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr) ad avviare presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile medesimo”. In realtà la questione è tutt’altro che di forma (anche se nel caso di specie la forma sarebbe sostanza), infatti questa procedura di verifica deve essere svolta secondo parametri bene definiti dalla normativa vigente. In particolare occorre fare riferimento in primo luogo al Decreto Dirigenziale Interministeriale del 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28.2.2005) avente ad oggetto la “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”. Questo Decreto contiene un allegato tecnico che deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che deve contenere dati molti puntuali e particolari come risulta da una lettura dello stesso. A tutt’oggi non risulta che questa istruttoria sia stata avviata e neppure conclusa e quindi non si comprende su quali basi possa essere stata rilasciata la autorizzazione da parte della Soprintendenza. Non solo ma a conferma di una certa superficialità nella istruttoria svolta 11
  • 12. fino ad ora dal Comune della Spezia si veda anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico della Piazza (ex comma 4 articolo 28 del Codice). Secondo l’atto (del 25.5.2012) della Soprintendenza dei Beni Archeologici: “la progettazione dell’opera pubblica è stata effettuata in totale difformità” con la vigente normativa in materia di vincolo archeologico. Né a diverso convincimento conduce la questione della coerenza del progetto e dell'autorizzazione della Soprintendenza alle buone pratiche in materia. Infatti l’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del 7.11.2012 appare sotto il profilo prescrittivo piuttosto generica. In particolare non c’è alcun riferimento alle buone pratiche di restauro. Come affermato da autorevole e recente Dottrina il rifacimento del bene culturale (in questo caso la P.za Verdi): “ dovrà conformarsi ai criteri tecnici che regolano l’attività di restauro; in particolare dovrà fermarsi dove inizia l’ipotesi, secondo la regola espressa dalla Carta italiana del restauro del 1972" (E. Boscolo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – pag. 246 - ed. Giuffrè 2012). 12
  • 13. Si veda in particolare l’allegato d) alla suddetta Carta: Istruzioni per la tutela dei centri storici. Leggiamo alcuni passaggi di questo allegato perché sono piuttosto significativi per confermare il ns. assunto difensiva: “Il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, anche indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o dal loro particolare aspetto ambientale, che ne possono arricchire o esaltare ulteriormente il valore, in quanto non solo l'architettura, ma anche la struttura urbanistica possiede, di per se stessa, significato e valore… Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di tutti i valori urbanistici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, ecc., da un'attenta operazione di lettura storico-critica… Anzitutto occorre precisare che per risanamento conservativo devesi intendere il mantenimento delle strutture viario-edilizie in generale (mantenimento del tracciato, conservazione della maglia viaria, del perimetro degli isolati ecc.);……..". 13
  • 14. Con riferimento al profilo urbanistico ed edilizio rispetto agli interventi di restauro particolare importanza riveste l'analisi del ruolo territoriale e funzionale che il centro storico di cui Piazza Verdi certamente fa parte ed è espressione riveste. Del pari il profilo del riassetto viario da considerare come la possibilità di immissione delle attrezzature e di quei servizi pubblici strettamente connessi alle esigenze di vita del centro… Nonché la revisione dell'arredo urbano. Visto che concerne le vie, le piazze e tutti gli spazi liberi esistenti (cortili, spazi interni, giardini ecc.), ai fini di una omogenea connessione tra edifici e spazi esterni." * * * * * CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra complessivamente esposto e di quanto valutato dagli esponenti non risulta che la istruttoria che ha portato alla autorizzazione della Soprintendenza sia stata svolta nel completo rispetto delle procedure e delle motivazioni tecniche come previste dalla normativa e dai documenti ufficiali sopra citati. Da qui una eccepita carenza delle specifiche tecniche di carattere STORICO, ARCHITETTONICO ed ARCHEOLOGICO della Piazza Verdi che si chiede vengano accertate dagli Organi tutori a vario titolo aditi anche se del caso avvalendosi dei doverosi provvedimenti in AUTOTUTELA. Nonché dell'ancor più delicato e 14
  • 15. comunque rilevante profilo della corretta utilizzabilità dell'ingentissima somma di denaro pubblico che è complessivamente pervenuta al Comune della Spezia da parte della Comunità Europea e di cui è specifica menzione in atti. In ogni caso per il resto si insiste nelle già eccepite violazioni. * * * * * Si produce: 5) Carta Italiana del Restauro del 1972 – Circolare n. 117 del 6.4.1972 del Ministero della Pubblica Istruzione con allegati a), b), c) e d). 6) POR-Liguria 2007-2013 – Asse 3 – Sviluppo Urbano. 7) Determinazione Dirigenziale n. 3304 del 26.6.2012. 8) Progetto per la riqualificazione di Viale Amendola nel tratto compreso tra Viale Italia e Viale Garibaldi – Relazione descrittiva del 14.10.2011. La Spezia, 27.2.2013 Avv. Roberto Giromini 15